CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1751/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CORSO MARIDA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17059/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 Ciro Srl Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171759_714 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171759_714 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171759 714 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171759_714 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171759_714 TARI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1737/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Nominativo_2: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10.10.2025 Nominativo_1, nella qualità di amministratore unico della
Ricorrente 1 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 171759/714 emesso con riferimento a TARI dal 2020 al 2024.
In data 16.1.2026 si costituiva il Comune di Napoli chiedendo di essere estromesso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente questa Corte osserva che una delle maggiori novità introdotte con la riforma del processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992) è rappresentata dal modo con cui si instaura il contenzioso tributario. In particolare, l'art. 21 ha imposto, come requisito di ammissibilità per la proposizione del ricorso, che tale comunicazione debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorrente deve, quindi, indicare la data di ricezione dell'atto impugnato e documentare la data di notifica del ricorso: tale adempimento risponde anche all'esigenza di consentire all'A.G. la verifica del rispetto dei termini per la proposizione del ricorso stesso.
Tanto considerato, nel caso di specie il ricorrente non indica e non documenta adeguatamente la notifica dell'atto impugnato, né tale data è altrimenti ricostruibile dagli atti.
Tale circostanza determina che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente medesimo ottemperato all'obbligo previsto dal citato art. 21 D.Lgs. n. 546/1992.
2. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato (omessa indicazione da parte di tutte le parti della data di notifica dell'atto impugnato utile a chiarire l'ammissibilità del ricorso), ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Napoli il 2.2.2026
Il Relatore Il Presidente
(CE de AL NO) (ID CO)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CORSO MARIDA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17059/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 Ciro Srl Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171759_714 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171759_714 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171759 714 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171759_714 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171759_714 TARI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1737/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Nominativo_2: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10.10.2025 Nominativo_1, nella qualità di amministratore unico della
Ricorrente 1 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 171759/714 emesso con riferimento a TARI dal 2020 al 2024.
In data 16.1.2026 si costituiva il Comune di Napoli chiedendo di essere estromesso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente questa Corte osserva che una delle maggiori novità introdotte con la riforma del processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992) è rappresentata dal modo con cui si instaura il contenzioso tributario. In particolare, l'art. 21 ha imposto, come requisito di ammissibilità per la proposizione del ricorso, che tale comunicazione debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorrente deve, quindi, indicare la data di ricezione dell'atto impugnato e documentare la data di notifica del ricorso: tale adempimento risponde anche all'esigenza di consentire all'A.G. la verifica del rispetto dei termini per la proposizione del ricorso stesso.
Tanto considerato, nel caso di specie il ricorrente non indica e non documenta adeguatamente la notifica dell'atto impugnato, né tale data è altrimenti ricostruibile dagli atti.
Tale circostanza determina che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente medesimo ottemperato all'obbligo previsto dal citato art. 21 D.Lgs. n. 546/1992.
2. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato (omessa indicazione da parte di tutte le parti della data di notifica dell'atto impugnato utile a chiarire l'ammissibilità del ricorso), ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Napoli il 2.2.2026
Il Relatore Il Presidente
(CE de AL NO) (ID CO)