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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.11700/22 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Bernadette Cacciapaglia come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso;
Ricorrente
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Vincenzo Ragni come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
(anche per , in persona del legale rapp.te Controparte_2 CP_3
p.t.,
Resistente contumace
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.11.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
059762022000045920000, notificata a mezzo pec in data 27.10.2022, con specifico riferimento ai crediti portati dai seguenti avvisi di addebito emessi per il presunto mancato pagamento di “contributi IVS fissi/percentuale sul minimale” e contributi da “Modello DM10” per gli anni 2018-2021: 1) n.
35920210001629117000, presuntivamente notificato il 28.11.2021; 2) n. 35920220000164750000, presuntivamente notificato il 31.03.2022.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva di essere stato ammesso alla procedura di sovraindebitamento con liquidazione del patrimonio ex art.14-ter Legge 3/2012, iscritta al n. RG 1/2020 innanzi al Tribunale di
Lecce, il cui decreto di ammissione del 20.02.2020 statuiva espressamente che “non possono essere intraprese
o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”; deduceva la illegittimità della comunicazione preventiva in quanto i 1 titoli alla stessa sottesi erano già stati inseriti nella relativa procedura di liquidazione e l CP_1
ne era il principale creditore;
chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto per abuso del
[...] diritto da parte dell'ente riscossore.
Si costituiva in giudizio l che precisava di aver ottenuto un provvedimento di Controparte_1 sospensione a tempo indeterminato con decorrenza dal 20.02.2020 sulle cartelle di pagamento oggetto della procedura di liquidazione;
che gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva erano stati notificati successivamente alla stessa procedura;
di aver pertanto provveduto all'annullamento d'ufficio della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 14.12.2022. CP_ Non si costituiva in giudizio l' nonostante la regolare notifica del ricorso e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Risulta dalla documentazione prodotta telematicamente dal ricorrente, con note di trattazione scritta del
17.01.2024, che con decreto del Tribunale di Lecce - Sez. Commerciale del 27.10.2023 il patrimonio del debitore è stato liquidato. Risulta altresì che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata annullata d'ufficio.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti alla luce del peculiare epilogo della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.11700/22 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Bernadette Cacciapaglia come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso;
Ricorrente
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Vincenzo Ragni come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
(anche per , in persona del legale rapp.te Controparte_2 CP_3
p.t.,
Resistente contumace
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.11.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
059762022000045920000, notificata a mezzo pec in data 27.10.2022, con specifico riferimento ai crediti portati dai seguenti avvisi di addebito emessi per il presunto mancato pagamento di “contributi IVS fissi/percentuale sul minimale” e contributi da “Modello DM10” per gli anni 2018-2021: 1) n.
35920210001629117000, presuntivamente notificato il 28.11.2021; 2) n. 35920220000164750000, presuntivamente notificato il 31.03.2022.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva di essere stato ammesso alla procedura di sovraindebitamento con liquidazione del patrimonio ex art.14-ter Legge 3/2012, iscritta al n. RG 1/2020 innanzi al Tribunale di
Lecce, il cui decreto di ammissione del 20.02.2020 statuiva espressamente che “non possono essere intraprese
o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”; deduceva la illegittimità della comunicazione preventiva in quanto i 1 titoli alla stessa sottesi erano già stati inseriti nella relativa procedura di liquidazione e l CP_1
ne era il principale creditore;
chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto per abuso del
[...] diritto da parte dell'ente riscossore.
Si costituiva in giudizio l che precisava di aver ottenuto un provvedimento di Controparte_1 sospensione a tempo indeterminato con decorrenza dal 20.02.2020 sulle cartelle di pagamento oggetto della procedura di liquidazione;
che gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva erano stati notificati successivamente alla stessa procedura;
di aver pertanto provveduto all'annullamento d'ufficio della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 14.12.2022. CP_ Non si costituiva in giudizio l' nonostante la regolare notifica del ricorso e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Risulta dalla documentazione prodotta telematicamente dal ricorrente, con note di trattazione scritta del
17.01.2024, che con decreto del Tribunale di Lecce - Sez. Commerciale del 27.10.2023 il patrimonio del debitore è stato liquidato. Risulta altresì che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata annullata d'ufficio.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti alla luce del peculiare epilogo della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)
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