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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1215/2022 promossa Da
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Inglima. Parte_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino
APPELLATO
All'udienza del 14 novembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 14/7/2022 il G.L. del Tribunale di Palermo ha dichiarato decaduto dall'azione volta ad ottenere il pagamento della NASPI anticipata di cui Parte_1 all'art. 8 D. Lgs n. 22/2015 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Premesso che il ricorrente aveva inoltrato tale domanda in data 9/11/2017, il G.L. ha ritenuto che, essendosi formato il silenzio-rigetto da parte dell'Istituto, il lavoratore aveva esercitato l'azione – con ricorso depositato in data 10/4/2020 - oltre il termine perentorio di un anno e trecento giorni previsto dalla normativa applicabile (art. 47 D.P.R. n.
639/1970 come novellato dal D.L. n. 384/1992 convertito con modificazioni in Legge n. 438/1992 a tenore del quale “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere proposta l'azione dinanzi l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del CP_1 termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma” (…). La sentenza di primo grado è stata appellata dal il quale oppone una diversa Parte_1 ricostruzione in fatto e in diritto della fattispecie . Assume infatti che una precedente domanda proposta in data 7/7/2017 diretta ad ottenere l'ammissione alla NASPI era stata accolta giusta comunicazione del 31/7/2017 dell' CP_1 che aveva posto in pagamento la relativa indennità salvo poi sospenderla per avere il ricorrente provveduto a commutarla nella richiesta di NASPI anticipata in ragione del programmato avvio di un'attività imprenditoriale. Protesta pertanto il fatto che, a fronte del decretato accoglimento della iniziale domanda, nessuna doglianza poteva essere mossa dall'interessato di tal che nessun termine decadenziale poteva ritenersi decorso a partire dal male inteso silenzio-rigetto che in realtà non si era mai formato. Resiste anche in questo grado l' che chiede confermarsi la sentenza impugnata. CP_1
Ciò posto, l'appello non ha pregio. Appare anzitutto opportuna una ricognizione del quadro regolatorio dell'istituto invocato. Nel programma di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali destinati a sostenere i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione il legislatore ha istituito lo strumento della c.d. Nuova ASPI (Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego” NASPI) che ha sostituito la precedente assicurazione sociale . Essa consta di due distinte prestazioni soggette a termini e condizioni loro proprie . Una prima forma di NASPI è quella ordinaria che consiste nella corresponsione di una indennità mensile per un numero di settimane determinato (art. 5) subordinata a specifiche condizionalità (art.6) e per la cui attivazione è richiesto che il lavoratore presenti all' in via telematica la relativa domanda entro il termine di decadenza di sessantotto CP_1 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 6). Una seconda forma di NASPI è invece contemplata dall'art. 8 rubricato “incentivo alla autoimprenditorialità” ai sensi del quale: il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta CP_1 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Si tratta a ben vedere di due prestazioni che seppure caratterizzate da una matrice e da requisiti comuni, presentano tratti distintivi in ragione delle diverse finalità che le ispirano, essendo caratterizzate nell'un caso dall'esigenza di garantire il lavoratore durante il periodo di disoccupazione e stimolarne la ricerca di altri sbocchi lavoratori, nell'altro caso da una logica incentivante a sostegno di iniziative di lavoro autonomo mediante la corresponsione dell'indennità anticipata ed in unica soluzione. A significare autonomia della prestazioni in parola, la legge contempla differenti termini decadenziali da osservare per la presentazione della domanda in sede amministrativa. Poste tali inconfutabili premesse non può condividersi allora la tesi di parte ricorrente il quale attribuisce all'accoglimento della precedente istanza amministrativa del 7/7/2017 una efficacia espansiva ed assorbente anche della successiva istanza diretta al pagamento della NASPI anticipata in unica soluzione. E' vero piuttosto che in presenza di una variazione delle prospettive occupazionali , essendosi determinato ad intraprendere un'attività imprenditoriale, il ebbe a Parte_1 presentare una nuova domanda amministrativa in data 9/11/2017 e che in relazione a tale domanda – non a caso richiamata nello stesso ricorso giudiziario - la posizione dell' si è determinata negativamente nelle forme del silenzio-rigetto perfezionatosi, CP_1 come rilevato dal G.L., alla scadenza del termine di 120 giorni (art. 7 Legge n. 533/1973) . Dal quale è iniziato a decorrere un nuovo termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo ed un ulteriore termine di 90 giorni per la formazione del silenzio- diniego relativamente alla decisione sul ricorso amministrativo, all'esito dei quali il provvedimento di diniego è diventato definitivo.
Con il decorso del termine di un anno - applicabile all'istituto della NASPI siccome rientrante nell'ambito delle gestioni di cui all'art. 24 Legge n. 88/89 – si è consumato il termine decadenziale contemplato dall'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 di modo che correttamente il G.L. ha ritenuto operante il meccanismo sanzionatorio del ritardo nell'esercizio della facoltà di azione giudiziale. Per le ragioni che precedono deve essere pronunciata la conferma della sentenza di primo grado. Sussistendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c., l'appellante deve esser tenuto indenne dall'onere delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 2618/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 14 luglio 2022. Dichiara non dovute dall'appellante le spese del presente grado del giudizio.
Palermo 14 novembre 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco