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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2024, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica
Montante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7761 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20 marzo 1981, rappresentato e difeso dall'Avv. SCALIA ALESSANDRO per mandato in atti;
- attore- contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.11.1954, rappresentato e difeso dall'Avv. SELLITTI IDA per mandato in atti;
- convenuto-
OGGETTO: azione di risarcimento del danno da diffamazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte- alle quali si rinvia- depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/3/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale deducendo di Controparte_1 essere stato da costui diffamato.
L'attore esponeva, tra l'altro, che sin dal 2010 era stato dipendente a tempo indeterminato della società con la qualifica di Manager (1° Controparte_2 livello del CCNL per il settore Turismo e Pubblici Esercizi), addetto ai punti di ristorazione dell'Aerostazione Falcone e Borsellino di Punta Raisi (PA).
Già dal 1996 aveva lavorato presso il suddetto aeroporto alle dipendenze
1 delle tre società (My Chef Cremonini e Ristoro e Servizi) che, prima di avevano gestito in regime di sub concessione i punti di ristoro. CP_2
Soggiungeva di essere sempre stato molto stimato ed apprezzato anche nella comunità locale di CP_3
Nel 2009, infatti, quando era ancora ventiquattrenne, era stato eletto consigliere comunale all'interno di una lista civica, e, malgrado la giovanissima età, aveva ricoperto la prestigiosa carica di Vice Presidente del
Consiglio Comunale.
In particolare, la condotta illecita, posta a fondamento della richiesta risarcitoria, secondo la prospettazione attorea, era consistita nell'invio, da parte del convenuto, tra il 10 ed il 25 luglio 2017, ai vertici aziendali di di messaggi tramite “whatsapp”, di email e di messaggi audio Controparte_2 dal contenuto gravemente lesivo della sua reputazione professionale.
In data 19 settembre 2017, con sua enorme sorpresa, si era invero visto recapitare da parte di una lettera con la quale gli erano state Controparte_2 contestate diverse condotte poste in essere nello svolgimento del rapporto lavorativo che, secondo i vertici della società, denotavano un uso improprio dei poteri gestionali affidatigli, finalizzati a favorire la Air Service di cui era titolare il cognato, , ai danni di altra società, la Persona_1 [...]
che si era occupata per alcuni anni del servizio di pulizia Parte_2 dei punti di ristoro gestiti da all'interno dell'aeroporto, avendolo CP_2 ricevuto in subappalto dalla Manitalidea s.p.a., che, a sua volta, lo aveva preso in appalto dall'anzidetta società.
Tutte le contestazioni del datore di lavoro erano basate sul contenuto delle email e dei messaggi whatsapp inviati ad alcuni dirigenti della stessa dal sig. il quale, oltre ad essere coniuge Controparte_2 Controparte_1 del legale rappresentante della all'epoca dei fatti, rivestiva le Parte_2 mansioni di direttore del personale della medesima società.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata la responsabilità del convenuto per la condotta diffamatoria della quale si era reso responsabile, con conseguente condanna al risarcimento dei danni arrecati nella misura ritenuta equa dal Giudicante e con la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
2 2. Nel costituirsi eccepiva l'improcedibilità della domanda Controparte_1 per il mancato espletamento del tentativo di mediazione e nel merito contestava il fondamento delle pretese risarcitorie avanzate dalla controparte sollecitandone il rigetto.
3. Il giudizio, istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza dell'11.3.2024- celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.- veniva posto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Tanto premesso, preliminarmente, in ordine alla eccezione di improcedibilità della domanda, occorre dare atto che l'attore ha documentato di aver promosso entro il termine a lui assegnato il procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, che si è concluso con esito negativo come da verbale del 22 dicembre 2020 sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, versato in atti.
5. Nel merito la domanda di parte attrice appare meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito specificati.
In punto di diritto, giova osservare che in tema di diffamazione, qualora il fatto non sia stato già valutato in sede penale con effetto vincolante, il giudice civile deve svolgere un accertamento preordinato alla verifica dell'esistenza dei presupposti della responsabilità civile ed, in definitiva, di un danno risarcibile, presupposti che si possono ravvisare nella consapevole diffusione del fatto lesivo dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, nel danno e nel discredito che ne è derivato a quest'ultimo, nonché nella esistenza di un nesso di adeguata causalità tra la condotta e l'evento.
E', altresì, noto che l'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione e può porsi talvolta in contrasto con la sfera della persona, recando pregiudizio alla sua riservatezza o alla sua reputazione.
Al fine di risolvere il conflitto tra le due posizioni, entrambe tutelate dall'ordinamento, la giurisprudenza ha da tempo elaborato una serie di principi, che consentono il giusto bilanciamento degli interessi coinvolti: in particolare, il diritto alla riservatezza e/o all'integrità della propria reputazione, quali diritti personalissimi, cedono il passo all'interesse
3 generale a conoscere le opinioni e le valutazioni critiche su determinati avvenimenti e comportamenti, purché ricorrano determinate rigorose condizioni.
Si deve poi aggiungere che le figure emergenti della libertà di manifestazione del pensiero sono date, oltre che dal diritto di cronaca, anche da quello di critica, di denuncia e di esposto, i cui presupposti non risultano peraltro totalmente coincidenti.
Se è vero infatti che l'esercizio del diritto di cronaca è consentito quando ricorrano le condizioni dell'utilità sociale dell'informazione, della verità oggettiva (o putativa, ma dopo rigoroso accertamento) dei fatti esposti e della continenza della forma adoperata, nel caso del diritto di critica o di denuncia, che consiste nell'espressione di proprie valutazioni su fatti verificatisi, ovvero su comportamenti od opinioni altrui, il requisito della verità oggettiva non può essere richiesto per le opinioni e valutazioni dell'autore, che sono sempre frutto di elaborazione soggettiva, né può escludersi una certa aggressione dell'altrui figura, connaturata nell'espressione critica.
Nella manifestazione della critica occorre, peraltro, in primo luogo che il dissenso non sia apodittico, ma sostenuto da adeguate motivazioni;
occorre altresì che vi sia sempre una rilevanza specifica nell'argomento trattato e che le espressioni usate siano corrette.
In ordine a tale ultimo elemento, è stato ritenuto poi che la forma non è corretta quando eccede lo scopo connaturato alle finalità perseguite, ovvero quando la stessa sia eccessiva, rispetto a quanto ragionevolmente necessario per sostenere e far conoscere il proprio pensiero.
Nel caso in esame, la condotta attribuita al , posta a base della CP_1 richiesta risarcitoria formulata da parte attrice, non è stata in alcun modo contestata dal convenuto e deve, pertanto, reputarsi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
E' dunque pacifico e risulta in ogni caso per tabulas dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio che il convenuto, in data 10 luglio
2017, aveva inviato un primo messaggio whatsapp al sig.
[...]
capo Rete Società Autogrill, del CP_4 Parte_3
4 seguente tenore: “Sig. le ho mandato la registrazione avuta giorno CP_4
10 Luglio con un mio dipendente per metterla al corrente che il sig. Parte_1
da quando noi di La siamo andati via de lui tramite il
[...] Parte_2 prestanome di suo cognato titolare di Fresh Air Services Persona_1 subentratemi usa gli operai di per alleggerire il lavoro di pulizie a suo CP_2 cognato Ma è normale secondo lei che il Lavora per Parte_1 CP_2 fornisce (tramite suo socio) e adesso fa le pulizie per CP_2 Per_2 CP_2 tramite il prestanome di suo cognato? Non pensa che questo signore faccia i propri interessi al posto di fare gli interessi di ? Lei pensa che se la CP_2 pasticceria va male lui contesterà la cosa visto che è socio del fornitore Per_2 dei bar ? Oppure se la pulizia viene fatta male lui farà mai qualche contestazione visto che è suo cognato l'appaltatore? Non le sembra che ci sia un conflitto di interesse? Come mai prima i baristi non alzavano un dito lasciando a noi di fare le pulizie e di appiattire i cartoni mentre adesso il
[...]
usa i ragazzi di nel fare le pulizie ed alleggerendo il Parte_1 CP_2 lavoro di suo cognato? La informo che dietro Fresh Air Services c'è lui. E lui la mente e se le cose vanno bene o vanno male in dietro ci sta sempre CP_2 lui. Un vero piccolo boss. Mi dispiace per OL che non si accorge che è manovrato come un pupo nelle mani del . Valuti lei la cosa debole Parte_1 [...] sta facendo gli interessi di o sta facendo i suoi interessi Pt_1 CP_2
(dietro le quinte) di: (suo socio e colui che fornisce il bar) e di Fresh Air Per_2
Services (suo cognato) volevo solo informarla di chi è veramente questo signore dalle buone maniere. Io utilizzavo solo i miei 3 operai nel fare le pulizie e non potevo scendere al di sotto di un certo prezzo. Lui è sceso molto al di sotto con un'offerta molto anomala perché ha intenzione di utilizzare e sta utilizzando i ragazzi di Con il prezzo che lei avrà modo di sapere mi vuole dire CP_2 come si fa a far quadrare il bilancio con 3 operai messi in regola e un 4° operaio che subentra quando gli altri riposano, più 3 giorni di un altro operaio nel fare le pulizie di fondo e un Forgione messo li tutto il giorno per il ritiro della spazzatura ? Solo utilizzando in parte gli operai di e CP_2 alleggerendo suo cognato lui (il ) ha potuto fare nell'offerta a Manital Parte_1
a discapito di Scusi ancora ma dovevo sfogarmi e portare alla sua CP_2 attenzione questo "subdolo" manovratore”.
5 Un secondo messaggio whatsapp era stato inviato nello stesso giorno dal convenuto al signor , Area Manager Aeroporti Centro Sud di Controparte_5
Autogrill, e presentava il seguente contenuto: “Questo è quello che mi aveva confermato pure il mio operaio. Capisce cosa fa il sig. ? Usa Parte_1
i ragazzi di per fare le pulizie che dovrebbero fare gli operai di Fresh CP_2
Air Service. E non parla nessuno per evitare ritorsione. In questa maniera alleggerisce il lavoro al cognato titolare di Fresh Air Services, che ha Per_1 potuto abbassare il prezzo a discapito mio e di prendendo i baristi e CP_2 mandandoli a svolgere il lavoro che dovrebbe fare la ditta delle pulizie. Ha capito sig. come si è fatto bene i conti? ..… E non parlerà mai Pt_4 nessuno perché hanno paura di ricevere ritorsioni. Questo è l'ambiente e l'aria che si respira in per mezzo di questo signore chiamato CP_2 Parte_1
che ha le mani dappertutto tramite il prestanome Fresh Air Service di
[...] suo cognato ”. Persona_1
Sempre in data 10 luglio 2017 il aveva inviato tramite whatsapp un CP_1 messaggio audio al sig. (responsabile del ristorante Persona_3 di Punta Raisi) di contenuto analogo a quelli sopra riportati, nel CP_2 quale accusava il (espressamente definito “vigliacco” e “malvagio”) Parte_1 di “muovere le fila in , di operare in “conflitto di interessi” con il CP_2 proprio datore di lavoro, di utilizzare i dipendenti per svolgere il CP_2 servizio di pulizia appaltato alla Fresh Air “intimorendoli o minacciandoli” e di usare come “prestanome” il cognato (cfr. allegato n. 6 alla seconda memoria depositata ex art. 183, 6° comma, c.p.c.).
In pari data il sig. aveva inviato al sig. anche un CP_1 Per_3 messaggio scritto (doc. 7), contenente le medesime accuse nei confronti del sig. di Maggio.
Il 25 luglio 2017 il convenuto aveva trasmesso al sig. , Persona_4
Responsabile Servizi di Area – Infrastrutture Italia della Società Autogrill con l'incarico di gestore del contratto di appalto con Manitalidea S.p.A. la seguente email: “Buona sera sig. , mi chiamo e' Per_4 Controparte_1 sono il direttore del personale della Coop. di pulizie La Fenice Servizi che fino
a qualche mese fa svolgevamo le pulizie per autogrill al PV dell'aeroporto
Falcone Borsellino di Palermo. Adesso dal mese di luglio è subentrata Fresh
6 Air Service del sig. al posto nostro facendo un'offerta al Persona_1 ribasso alquanto anomala. Mi sono domandato come hanno fatto a presentare un prezzo così basso a Manital avendo n. 3 operai in servizio e un quarto quando i tre riposano, più un altro operaio per i lavori di pulizia di fondo dei vari bar. Adesso dopo tempo ho capito come hanno potuto fare questa offerta al ribasso molto conveniente a Manital, ma a danno di Si proprio così CP_2
a danno di ed è di questo che voglio metterla al corrente. Un vostro CP_2 impiegato il sig. ha tentato nel corso degli anni e in Parte_1 maniera subdola di subentrare al posto nostro nel fare le pulizie tramite il prestanome di suo cognato (Fresh air Service) facendo di tutto e di più senza mai riuscirci. Ho dovuto subire le sue angherie e il suo ostruzionismo per anni senza mai aver ceduto e facendo sempre il nostro lavoro con serietà e professionalità per il buon nome di Adesso ha giocato l'unica carta CP_2 che gli restava, cioè presentare tramite suo cognato titolare Persona_1 di Fresh Air Service un'offerta così bassa in maniera tale da farmi fuori. Porto alla sua cortese attenzione e alla sua intelligenza di imprenditore che il sig.
[...] anche se apertamente non appaia mai (in quanto non le Parte_1 conviene) fornisce (tramite suo socio in affari il sig. ), lavora CP_2 Per_2 per (essendo un vostro dipendente, magari “un modello di CP_2 dipendente”) e adesso tramite suo cognato fa le pulizie per Lei non CP_2 pensa che ci sia un conflitto di interesse? Pensa che farà mai una contestazione se i prodotti della pasticceria non sono buone visto che è lui che li fornisce;
(prima che subentrasse lui arrivavano le contestazioni, per i vari prodotti di , adesso magicamente la pasticceria va bene). Le dico Per_2 anticipatamente una cosa che si avvererà senza ombra di dubbio: quando facevamo noi le pulizie, lui tramite i vari direttori che usava a suo gusto e piacimento con o senza la loro consapevolezza di essere usati, arrivavano contestazioni sulla pulizia che svolgevano i miei operai contestazioni e situazioni create ad opera d'arte dal ma sempre da me giustificate e Parte_1 smascherate, adesso che le pulizie le fa suo cognato lei pensa che farà qualche contestazione se le pulizie sono fatte male? Inoltre le posso assicurare che passa più tempo ad organizzare il suo lavoro e quindi i suoi interessi, che gli interessi di Una cosa di cui i baristi mi hanno informato tramite i CP_2
7 miei operai che lavorano in aeroporto in altri uffici è che ultimamente nel fare le pulizie di fondo che per contratto deve fare la ditta delle pulizie;
il sig.
[...] ha usato ragazzi stagionali di per fare dette pulizie, Pt_1 CP_2 alleggerendo in questo modo il lavoro che doveva fare Fresh Air Service di suo cognato. Ecco come ha potuto fare questo prezzo al ribasso usando gli operai di per fare cose che prima facevamo noi di La Fenice Servizi. Ho
CP_2 dovuto sopportare le sue angherie per anni, ha fatto di tutto per sminuire il lavoro dei miei operai e adesso ha potuto togliermi questo lavoro di pulizie che noi facevamo con amore e professionalità per ben rappresentare solo
CP_2 in questo modo cioè: facendo un prezzo ridicolo e anomalo e usando gli operai di per fare la pulizia dei pavimenti davanti i bar, o per accartocciare e
CP_2 appiattire i cartoni dei prodotti, o per fare la differenziata. In tutto questo usa i ragazzi di facendo risparmiare manodopera a suo cognato a discapito
CP_2 di con la “benedizione” del direttore . Qui in
CP_2 Persona_3 aeroporto c'è tanta omertà e paura di essere licenziati o di subire ritorsioni dal
ma ci sono anche tante persone oneste che se resterebbero in Parte_1 anonimato parlerebbero dicendo le cose come stanno. Le dico solo che il
[...] ha le mani in pasta dappertutto qui in Aeroporto. Questo è quanto Pt_1 dovevo dirle e farle sapere;
la prego per quanto le è possibile onde evitare ritorsioni nei miei confronti qualora lo ritenga opportuno di fare in segretezza le sue indagini in proposito tenendo per se queste utili informazioni evitando di fare il mio nome e se possibile distruggere o tenere in maniera molto riserbata per se questa mail. La informo che il abita a circa 50 metri da casa Parte_1 mia e conosco molto bene chi sono e cosa sono capaci di fare e non vorrei trovarmi ad essere un loro nemico. In passato pur avendo detto al direttore
di tenere per se quello che le dicevo con l'intenzione di fargli aprire gli Per_3 occhi ha raccontato tutto al per poi negarselo e creandomi poco dopo Parte_1 non poche problemi misteriose non dimostrabili come il trovarmi la macchina sfregiata, o la ruota bucata, o i documenti o le chiavi dell'automezzo scomparsi, e altre cose del genere;
con questo non sto dicendo che sia stato il in quanto non ho le prove altrimenti avrei agito in altra maniera Parte_1 andando a denunciarlo, ma sono dei segnali di stampo…… diciamo Per_5 da capire e interpretare. Non avendo altro da dirle la saluto, sperando di
8 poterla conoscere di persona. Cordiali saluti”.
L'attore ha lamentato che i suddetti messaggi, inviati dal sig. CP_1
ad alcuni dei più alti dirigenti della Società Autogrill, presto si
[...] erano diffusi all'interno della comunità aeroportuale di Punta Raisi, dove l'attore lavorava ininterrottamente dal 1996, compromettendone irrimediabilmente la reputazione agli occhi dei suoi superiori, dei suoi colleghi e delle tante persone che lo conoscevano e ne stimavano le qualità morali e professionali.
Difatti, il era stato sottoposto a procedimento disciplinare (avviato Parte_1 con la contestazione del 19 settembre 2017 nella quale erano stati puntualmente riportati i contenuti dei messaggi e delle mail inviati da
- allegato 5 della produzione attorea-) che aveva condotto, CP_1 dapprima, alla sua sospensione e, quindi, al suo licenziamento da parte della
Società Autogrill (doc. 9).
Il Di Maggio ha, altresì, posto in rilievo che il convenuto aveva conseguito, quantomeno nell'immediato, l'obiettivo al quale era preordinata l'intera attività denigratoria compiuta in suo, atteso che la società “La Fenice” aveva riottenuto il subappalto dei servizi di pulizia.
Ed, in effetti, era accaduto che, già in data 18 luglio 2017, il signor Per_6
Head of Security Operations di destinatario della mail inoltrata da CP_2
capo Rete F&B Centro Sud - F&B Italy contenente i Controparte_4 messaggi whatsapp ricevuti dal convenuto, a sua volta aveva investito della questione il signor , della Direzione operativa di Manitalidea Persona_7
s.p.a., appaltatrice del servizio, che, con nota del 20 settembre 2017 aveva comunicato alla Fresh Air la propria volontà di recedere dal contratto di subappalto sottoscritto il 28 giugno 2017 (allegato 11 della memoria istruttoria), appena tre mesi prima, e, nella stessa giornata lo aveva affidato nuovamente alla ditta La Fenice.
Così enucleati i fatti posti a suffragio dell'invocato ristoro del pregiudizio lamentato dall'attore, mette conto, anzitutto, evidenziare che nessun rilievo può assumere, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del convenuto, la circostanza che in ordine alla vicenda in disamina è stata emessa ordinanza di archiviazione, a seguito dell'opposizione presentata dall'odierno
9 attore, dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo il
4.4.2019.
E', difatti, appena il caso di rammentare al riguardo che il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (Cass. civ. n.
42028/2021).
Il provvedimento di impromuovibilità dell'azione penale non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile (Cass., Sez. 5, 13 aprile 2007, n. 8888; Cass., Sez. 5 18 aprile 2014, n.
8999; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34723; Cass., Sez. 5, 21 gennaio
2021, n. 1157).
Invero, l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori
è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni (Cass. n. 15742 del 15/06/2018).
Del pari sprovvisto di qualsivoglia rilievo nella fattispecie in esame risulta l'ulteriore assunto difensivo del convenuto secondo cui egli avrebbe subito da anni, sin dal 2016, le pressioni del sig. , odierno attore, tanto Parte_1 che aveva intrapreso un'azione penale che non era stata poi coltivata “al fine di evitare ulteriori ripercussioni sulla sua attività lavorativa”, in quanto, a suo dire, costui in più occasioni aveva screditato il lavoro svolto dai dipendenti della “ criticandone l'operato. Parte_2
Orbene, è sufficiente in proposito osservare che nessuna prova in ordine alle superiori condotte è stata fornita dal a fronte delle contestazioni CP_1
10 sul punto sollevate dal . Parte_1
In ogni caso, fermo restando il carattere assorbente delle superiori considerazioni, per esigenze di completezza non può mancarsi di evidenziare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
“la provocazione di cui all'art. 599, comma 2,c.p., escludendo la punibilità del reato di diffamazione ma non anche la natura di illecito civile del fatto, né la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso, si configura non tanto come esimente ma quale scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore del fatto in ragione delle motivazioni del suo agire, pur restando il fatto imputabile a titolo di dolo e, dunque, illecito” (Cass. n. 2197/2016).
Ora, in giurisprudenza la nozione di reputazione viene comunemente delineata come la stima di cui l'individuo gode nel proprio ambiente sociale, dal che deriva che tale concetto ha una natura relativa, dovendo essere considerato sia in generale sia in relazione alla posizione sociale e professionale dell'offeso in rapporto all'ambiente in cui vive ed opera.
Va, peraltro, evidenziato che la nozione di "pregiudizio all'onore" non si ricollega all'apprezzamento soggettivo che l'offeso fa delle proprie doti, bensì al concetto oggettivo che la collettività ha dei valori tutelati, da determinarsi secondo una concezione media.
In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati (Cass. n. 12813/2016).
Com'e stato osservato in giurisprudenza, si tratta, dunque, di una nozione
"evolutiva" in quanto i parametri di valutazione sono destinati a non rimanere fissi nel tempo, bensì a seguire inevitabilmente il mutamento della cultura e dei costumi sociali.
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio il contenuto denigratorio delle espressioni utilizzate dal nei messaggi inviati anche tramite CP_1 email ai vertici della società alle dipendenze della quale prestava attività lavorativa il (“Un vero piccolo boss”, "subdolo manovratore”, “ (…) Parte_1
11 Questo è l'ambiente e l'aria che si respira in per mezzo di questo CP_2 signore chiamato che ha le mani dappertutto tramite il Parte_1 prestanome Fresh Air Service di suo cognato ”, “vigliacco” e Persona_1
“malvagio”, “il sig. ha tentato nel corso degli anni e in Parte_1 maniera subdola di subentrare al posto nostro nel fare le pulizie tramite il prestanome di suo cognato” “Inoltre le posso assicurare che passa più tempo ad organizzare il suo lavoro e quindi i suoi interessi, che gli interessi di
, “Qui in aeroporto c'è tanta omertà e paura di essere licenziati o di CP_2 subire ritorsioni dal ”, “Le dico solo che il ha le mani in Parte_1 Parte_1 pasta dappertutto qui in Aeroporto”, “ma sono dei segnali di stampo…… diciamo da capire e interpretare”). Per_5
E', in altri termini, sufficiente in proposito considerare che l'odierno attore era stato dipinto come un abile manipolatore che, in palese conflitto d'interessi rispetto al proprio datore di lavoro, sfruttava i suoi sottoposti per fini personali utilitaristici senza che costoro avessero il coraggio di denunciare le sue condotte temendo possibili ritorsioni.
E' altrettanto indubitabile che i messaggi inviati dal avevano avuto CP_1 notevole eco e diffusione, come emerge chiaramente dal fatto che il loro contenuto era stato posto a fondamento della lettera di contestazione e poi del licenziamento.
Non coglie, del resto, nel segno neppure l'argomentazione difensiva del convenuto secondo cui egli si sarebbe limitato ad esercitare legittimamente il proprio diritto di critica.
Al riguardo, è bene rammentare che, secondo il consolidato indirizzo del
Supremo Collegio, la critica può non essere obiettiva né esatta ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi anche in valutazioni e commenti “di parte”, cioè non necessariamente obiettivi, purché si fondi sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (Cass., S.U. n. 28813 del 2011, Cass., n. 7274 del 2013; Cass., n.
1982 del 2014; Cass., n. 4068 del 2014, Cass. Pen, n. 34160 del 12/6/2017;
12 Cass. n. 2357 del 2018).
Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (Cass. n. 38215/2021).
Simili presupposti del legittimo esercizio del diritto di critica con valenza scriminante dell'illiceità dell'offesa alla reputazione dell'attore non ricorrono, tuttavia, nel nostro caso, ove si consideri, innanzitutto, che, come già posto in rilievo, risultano di certo ampiamente superati i limiti della continenza, atteso che, se è pur vero che l'opinione ben può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, non deve ledere l'integrità morale del soggetto, ciò che è invece accaduto nella vicenda de qua.
In secondo luogo, non può dirsi neppure rispettato nello specifico l'altro presupposto della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa, come si ricava dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio d'impugnativa del licenziamento proposto dal innanzi al Giudice del Lavoro. Parte_1
E' appena il caso di osservare che nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie (Cass. n. 8603/2017).
Nel caso specifico, all'udienza del 4 aprile 2018 il teste ha Testimone_1 testualmente dichiarato: “Da quel che mi consta personalmente e da quanto riferitomi dai colleghi, i quali si confrontano con me visto il mio ruolo di rappresentante sindacale, né il ricorrente né altri hanno mai chiesto a noi dipendenti della società di svolgere compiti estranei alle nostre funzioni e rientranti in quelle degli addetti alle ditte ad esempio di pulizie fra cui la Fresh air. Ricordo che il 4 luglio 2017 in vista dell'arrivo dei responsabili della Pt_5
e dei dirigenti aziendali il sig chiese ad alcuni dipendenti della Per_3
13 società ovvero i signori , , Persona_8 Persona_9 CP_6
e forse altri di svolgere con maggiore accuratezza i compiti di pulizia e
[...] riordino usualmente affidati ai dipendenti della società. Preciso che non sono stati affidati compiti di pulizia spettanti alle ditte esterne ma solo la pulizia del posto di lavoro già spettante a noi dipendenti. Se ben ricordo a coordinare questi interventi di pulizie straordinarie fu il manager . Parte_6
Quanto riferito l'ho appreso dai tre colleghi di cui ho detto i quali proprio per il mio ruolo sindacale mi chiesero se erano tenuti a svolgere tali incombenze ed io dissi di sì visto che si trattava della pulizia del posto di lavoro. Non mi recai sui luoghi quel giorno e nessuno dei colleghi ebbe a riferirmi di avere svolto attività diverse da quelle che vi erano state prospettate” (doc. 14).
Quindi, il teste, da una parte, ha escluso che i dipendenti di CP_2 avessero mai lavorato in modo occulto per la Fresh Air, dall'altro, ha precisato che, in una determinata occasione, gli stessi furono sollecitati dagli stessi manager di a svolgere lavori di pulizia più accurati del CP_2 ristorante dell'aeroporto in vista della visita dei vertici dell'azienda.
La superiore ricostruzione è stata confermata anche dal teste Per_3
a quel tempo responsabile del punto di ristorazione di
[...] CP_2
Punta Raisi, il quale, escusso all'udienza del 6 giugno 2018, ha così riferito:
“Per quanto riguarda la pulizia dei punti vendita compete ai dipendenti la pulizia di tutte le parti interne al locale che possono agevolmente CP_2 raggiungere in piedi ovvero ad esempio il pavimento, il bancone, piani di lavoro
e attrezzature, mentre è affidata alle ditte esterne le pulizie delle cappe, dei bocchettoni dell'aria, delle lampade. Per quanto riguarda gli spazi esterni al locale gli operatori autogrill pulivano per terra mentre gli addetti esterni ritiravano l'immondizia e si occupavano nel solo ristorante anche della pulizia dei tavoli e dei pavimenti quotidianamente. Per quanto riguarda i compiti degli operatori questi erano predeterminati nel senso che vi era un piano di CP_2 pulizie predisposto dall'azienda che gli operatori dovevano eseguire sotto il controllo dei superiori. Anche se non ricordo bene i dettagli ricordo che gli operatori della ditta esterna erano tenuti a pulire il pavimento esterno ai locali in occasione al ritiro dell'immondizia. Ricordo che il 4 luglio del 2017 in vista della visita del direttore del personale e del capo rete sig Pt_7 CP_4
14 invitai i dipendenti ad effettuare una pulizia più approfondita dei CP_2 locali nei limiti di quelle che erano le loro competenze. Fui io a sollecitare il manager affinché le pulizie fossero effettuate Parte_6 approfonditamente” (doc. n. 15).
Significativa è anche la deposizione del teste , a quel tempo Persona_7 dipendente della Manitalidea s.p.a., società subappaltante del servizio, il quale ha raccontato: “Da diversi anni mi occupo in particolare dell'appalto relativo alla fornitura di servizi di pulizia e manutenzione in favore di CP_2 presso diversi punti vendita siti in Italia. Per quanto riguarda l'aeroporto di
Palermo ricordo che nei primi mesi del 2017 aumentarono le segnalazioni di disservizi provenienti da autogrill in ordine al servizio di pulizia offerto dalla fenice. Anche negli anni precedenti vi erano state segnalazioni di tal genere ma nel corso di quei mesi erano aumentate. Proprio al fine di individuare una eventuale nuova ditta in grado di fornire il medesimo servizio, recatomi a
Palermo per visitare l'aeroporto in vista dell'inizio della prestazione del servizio di manutenzione in favore di autogrill, incontrai il direttore al Per_3 quale chiesi se vi fossero operanti in aeroporto altre ditte già accreditate ed in grado di fornire servizi di pulizia. Il mi segnalò due ditte: la Fresh air Per_3 di cui mi fornì il contatto telefonico e la TE. Non spiegai al OL il motivo della mia richiesta ne lui mi chiese nulla. Poiché la TE è nostro competitor esclusi di prender contatto con la stessa, ma inoltrai all'ufficio acquisti di Manital il contatto della Fresh air. Fu l'ufficio acquisti a prendere contatto con la società e rendere noto ad essa il capitolato e decidere di siglare con la stessa un contratto di appalto. Io non ebbi alcun ruolo nella decisione non competendomi. Dopo la stipula dell'appalto con Fresh air fui io ad inoltrare ad la documentazione relativa al subentro di quest'ultima CP_2 rispetto alla . Nella prassi seguita rapporti con noi ci Pt_2 CP_2 limitavamo a comunicare il subentro senza attendere alcuna autorizzazione da parte di questa”.
Anche il teste manager di ha confermato le Parte_6 CP_2 suddette circostanze, narrando che “per quanto riguarda il passaggio dell'appalto delle pulizie dalla a Fresh air a mia conoscenza il Pt_2 ricorrente non ha interloquito con alcuno. Ricordo che il direttore in Per_3
15 un'occasione mi riferì di aver parlato col sig che gli aveva chiesto se Per_7 vi fossero altre ditte accreditate in aeroporto e di avergli indicato la Fresh air e la TE e mi chiedeva se avevo il numero di qualche responsabile di quest'ultima da girare al , cosa che non ho potuto fare non avendo il Per_7
Part numero. Non chiesi al OL il perché della richiesta del aldo dando per scontato che si volesse sostituire la del cui servizio peraltro sia io che Pt_2 altri c'eravamo più volte lamentati. Ricordo peraltro che in tali casi noi manager o anche gli altri operatori segnalavano il disservizio al direttore che lo inoltrava a chi di dovere. Il ricorrente peraltro dopo essere stato minacciato da un dipendente della disse che non avrebbe fatto più segnalazioni in Pt_2 ordine ad eventuali disservizi”.
Le superiori deposizioni, rese nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi a codesto Tribunale, hanno, dunque, escluso che il Di avesse avuto un Pt_1 ruolo attivo nell'avvicendamento tra la e la Fresh Air e, più in Parte_2 generale, qualsivoglia favoritismo operato dallo stesso attore nei confronti di quest'ultima società.
D'altronde, non può omettersi di considerare che, proprio a seguito dell'impugnazione del licenziamento innanzi al Tribunale di Palermo, dopo lo svolgimento dell'istruttoria, la e l'odierno attore avevano Controparte_2 formalizzato in data 29 novembre 2018 un accordo transattivo (doc. 17), con il riconoscimento dell'importo netto di euro 78.000,00, oltre spese legali pari ad euro 8.000,00 (oltre accessori), in favore del lavoratore licenziato, il quale, dal canto suo, pur continuando a negare ogni addebito e ribadendo l'illegittimità del licenziamento subito, ha rinunciato alla domanda di reintegrazione, solo in quanto, secondo quanto dal medesimo dedotto, non sussistevano più le condizioni ambientali minime per continuare a lavorare in aeroporto, soprattutto in considerazione del ruolo apicale precedentemente svolto, dopo la gravissima compromissione della sua reputazione professionale.
E' poi indubitabile che nel caso in esame il aveva agito nella piena CP_1 consapevolezza di denigrare l'operato del nell'ambito della società Parte_1 nella quale lavorava.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, dichiararsi
16 responsabile della condotta diffamatoria posta in essere Controparte_1 nei confronti di e conseguentemente va accolta la Parte_1 domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Venendo, a questo punto, alla quantificazione del danno risarcibile, tenuto conto della entità della condotta illecita, delle circostanze di tempo e di luogo nella quale è stata commessa, delle indubbie ripercussioni negative per l'attore che aveva subito il licenziamento per le accuse infamanti delle quali era stato destinatario da parte del e si è poi trasferito, unitamente CP_1 alla propria famiglia, in Tunisia alla ricerca di un'occupazione lavorativa, si reputa congruo riconoscere al la somma complessiva di euro Parte_1
13.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi fino alla data odierna (atteso che, nella quantificazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve rispettare l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario, in modo che questo, tenuto conto del potere di acquisto della moneta, mantenga la sua connessione con l'entità e la natura del danno da risarcire).
Sulla somma sopra indicata sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Il risarcimento concesso può ritenersi, nel caso in esame, satisfattivo del pregiudizio subito senza che sussista la necessità di prevedere la pubblicazione della presente sentenza, sollecitata da parte attrice ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
6. Le spese seguono, infine, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara responsabile della condotta diffamatoria Controparte_1 nei confronti di;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 della complessiva somma di euro 13.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
17 3) condanna al pagamento in favore dell'attore delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.545,00 (di cui euro
545,00 per esborsi), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Palermo in data 27/06/2024.
Il Giudice
Monica Montante
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica
Montante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7761 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20 marzo 1981, rappresentato e difeso dall'Avv. SCALIA ALESSANDRO per mandato in atti;
- attore- contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.11.1954, rappresentato e difeso dall'Avv. SELLITTI IDA per mandato in atti;
- convenuto-
OGGETTO: azione di risarcimento del danno da diffamazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte- alle quali si rinvia- depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/3/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale deducendo di Controparte_1 essere stato da costui diffamato.
L'attore esponeva, tra l'altro, che sin dal 2010 era stato dipendente a tempo indeterminato della società con la qualifica di Manager (1° Controparte_2 livello del CCNL per il settore Turismo e Pubblici Esercizi), addetto ai punti di ristorazione dell'Aerostazione Falcone e Borsellino di Punta Raisi (PA).
Già dal 1996 aveva lavorato presso il suddetto aeroporto alle dipendenze
1 delle tre società (My Chef Cremonini e Ristoro e Servizi) che, prima di avevano gestito in regime di sub concessione i punti di ristoro. CP_2
Soggiungeva di essere sempre stato molto stimato ed apprezzato anche nella comunità locale di CP_3
Nel 2009, infatti, quando era ancora ventiquattrenne, era stato eletto consigliere comunale all'interno di una lista civica, e, malgrado la giovanissima età, aveva ricoperto la prestigiosa carica di Vice Presidente del
Consiglio Comunale.
In particolare, la condotta illecita, posta a fondamento della richiesta risarcitoria, secondo la prospettazione attorea, era consistita nell'invio, da parte del convenuto, tra il 10 ed il 25 luglio 2017, ai vertici aziendali di di messaggi tramite “whatsapp”, di email e di messaggi audio Controparte_2 dal contenuto gravemente lesivo della sua reputazione professionale.
In data 19 settembre 2017, con sua enorme sorpresa, si era invero visto recapitare da parte di una lettera con la quale gli erano state Controparte_2 contestate diverse condotte poste in essere nello svolgimento del rapporto lavorativo che, secondo i vertici della società, denotavano un uso improprio dei poteri gestionali affidatigli, finalizzati a favorire la Air Service di cui era titolare il cognato, , ai danni di altra società, la Persona_1 [...]
che si era occupata per alcuni anni del servizio di pulizia Parte_2 dei punti di ristoro gestiti da all'interno dell'aeroporto, avendolo CP_2 ricevuto in subappalto dalla Manitalidea s.p.a., che, a sua volta, lo aveva preso in appalto dall'anzidetta società.
Tutte le contestazioni del datore di lavoro erano basate sul contenuto delle email e dei messaggi whatsapp inviati ad alcuni dirigenti della stessa dal sig. il quale, oltre ad essere coniuge Controparte_2 Controparte_1 del legale rappresentante della all'epoca dei fatti, rivestiva le Parte_2 mansioni di direttore del personale della medesima società.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata la responsabilità del convenuto per la condotta diffamatoria della quale si era reso responsabile, con conseguente condanna al risarcimento dei danni arrecati nella misura ritenuta equa dal Giudicante e con la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
2 2. Nel costituirsi eccepiva l'improcedibilità della domanda Controparte_1 per il mancato espletamento del tentativo di mediazione e nel merito contestava il fondamento delle pretese risarcitorie avanzate dalla controparte sollecitandone il rigetto.
3. Il giudizio, istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza dell'11.3.2024- celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.- veniva posto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Tanto premesso, preliminarmente, in ordine alla eccezione di improcedibilità della domanda, occorre dare atto che l'attore ha documentato di aver promosso entro il termine a lui assegnato il procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, che si è concluso con esito negativo come da verbale del 22 dicembre 2020 sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, versato in atti.
5. Nel merito la domanda di parte attrice appare meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito specificati.
In punto di diritto, giova osservare che in tema di diffamazione, qualora il fatto non sia stato già valutato in sede penale con effetto vincolante, il giudice civile deve svolgere un accertamento preordinato alla verifica dell'esistenza dei presupposti della responsabilità civile ed, in definitiva, di un danno risarcibile, presupposti che si possono ravvisare nella consapevole diffusione del fatto lesivo dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, nel danno e nel discredito che ne è derivato a quest'ultimo, nonché nella esistenza di un nesso di adeguata causalità tra la condotta e l'evento.
E', altresì, noto che l'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione e può porsi talvolta in contrasto con la sfera della persona, recando pregiudizio alla sua riservatezza o alla sua reputazione.
Al fine di risolvere il conflitto tra le due posizioni, entrambe tutelate dall'ordinamento, la giurisprudenza ha da tempo elaborato una serie di principi, che consentono il giusto bilanciamento degli interessi coinvolti: in particolare, il diritto alla riservatezza e/o all'integrità della propria reputazione, quali diritti personalissimi, cedono il passo all'interesse
3 generale a conoscere le opinioni e le valutazioni critiche su determinati avvenimenti e comportamenti, purché ricorrano determinate rigorose condizioni.
Si deve poi aggiungere che le figure emergenti della libertà di manifestazione del pensiero sono date, oltre che dal diritto di cronaca, anche da quello di critica, di denuncia e di esposto, i cui presupposti non risultano peraltro totalmente coincidenti.
Se è vero infatti che l'esercizio del diritto di cronaca è consentito quando ricorrano le condizioni dell'utilità sociale dell'informazione, della verità oggettiva (o putativa, ma dopo rigoroso accertamento) dei fatti esposti e della continenza della forma adoperata, nel caso del diritto di critica o di denuncia, che consiste nell'espressione di proprie valutazioni su fatti verificatisi, ovvero su comportamenti od opinioni altrui, il requisito della verità oggettiva non può essere richiesto per le opinioni e valutazioni dell'autore, che sono sempre frutto di elaborazione soggettiva, né può escludersi una certa aggressione dell'altrui figura, connaturata nell'espressione critica.
Nella manifestazione della critica occorre, peraltro, in primo luogo che il dissenso non sia apodittico, ma sostenuto da adeguate motivazioni;
occorre altresì che vi sia sempre una rilevanza specifica nell'argomento trattato e che le espressioni usate siano corrette.
In ordine a tale ultimo elemento, è stato ritenuto poi che la forma non è corretta quando eccede lo scopo connaturato alle finalità perseguite, ovvero quando la stessa sia eccessiva, rispetto a quanto ragionevolmente necessario per sostenere e far conoscere il proprio pensiero.
Nel caso in esame, la condotta attribuita al , posta a base della CP_1 richiesta risarcitoria formulata da parte attrice, non è stata in alcun modo contestata dal convenuto e deve, pertanto, reputarsi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
E' dunque pacifico e risulta in ogni caso per tabulas dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio che il convenuto, in data 10 luglio
2017, aveva inviato un primo messaggio whatsapp al sig.
[...]
capo Rete Società Autogrill, del CP_4 Parte_3
4 seguente tenore: “Sig. le ho mandato la registrazione avuta giorno CP_4
10 Luglio con un mio dipendente per metterla al corrente che il sig. Parte_1
da quando noi di La siamo andati via de lui tramite il
[...] Parte_2 prestanome di suo cognato titolare di Fresh Air Services Persona_1 subentratemi usa gli operai di per alleggerire il lavoro di pulizie a suo CP_2 cognato Ma è normale secondo lei che il Lavora per Parte_1 CP_2 fornisce (tramite suo socio) e adesso fa le pulizie per CP_2 Per_2 CP_2 tramite il prestanome di suo cognato? Non pensa che questo signore faccia i propri interessi al posto di fare gli interessi di ? Lei pensa che se la CP_2 pasticceria va male lui contesterà la cosa visto che è socio del fornitore Per_2 dei bar ? Oppure se la pulizia viene fatta male lui farà mai qualche contestazione visto che è suo cognato l'appaltatore? Non le sembra che ci sia un conflitto di interesse? Come mai prima i baristi non alzavano un dito lasciando a noi di fare le pulizie e di appiattire i cartoni mentre adesso il
[...]
usa i ragazzi di nel fare le pulizie ed alleggerendo il Parte_1 CP_2 lavoro di suo cognato? La informo che dietro Fresh Air Services c'è lui. E lui la mente e se le cose vanno bene o vanno male in dietro ci sta sempre CP_2 lui. Un vero piccolo boss. Mi dispiace per OL che non si accorge che è manovrato come un pupo nelle mani del . Valuti lei la cosa debole Parte_1 [...] sta facendo gli interessi di o sta facendo i suoi interessi Pt_1 CP_2
(dietro le quinte) di: (suo socio e colui che fornisce il bar) e di Fresh Air Per_2
Services (suo cognato) volevo solo informarla di chi è veramente questo signore dalle buone maniere. Io utilizzavo solo i miei 3 operai nel fare le pulizie e non potevo scendere al di sotto di un certo prezzo. Lui è sceso molto al di sotto con un'offerta molto anomala perché ha intenzione di utilizzare e sta utilizzando i ragazzi di Con il prezzo che lei avrà modo di sapere mi vuole dire CP_2 come si fa a far quadrare il bilancio con 3 operai messi in regola e un 4° operaio che subentra quando gli altri riposano, più 3 giorni di un altro operaio nel fare le pulizie di fondo e un Forgione messo li tutto il giorno per il ritiro della spazzatura ? Solo utilizzando in parte gli operai di e CP_2 alleggerendo suo cognato lui (il ) ha potuto fare nell'offerta a Manital Parte_1
a discapito di Scusi ancora ma dovevo sfogarmi e portare alla sua CP_2 attenzione questo "subdolo" manovratore”.
5 Un secondo messaggio whatsapp era stato inviato nello stesso giorno dal convenuto al signor , Area Manager Aeroporti Centro Sud di Controparte_5
Autogrill, e presentava il seguente contenuto: “Questo è quello che mi aveva confermato pure il mio operaio. Capisce cosa fa il sig. ? Usa Parte_1
i ragazzi di per fare le pulizie che dovrebbero fare gli operai di Fresh CP_2
Air Service. E non parla nessuno per evitare ritorsione. In questa maniera alleggerisce il lavoro al cognato titolare di Fresh Air Services, che ha Per_1 potuto abbassare il prezzo a discapito mio e di prendendo i baristi e CP_2 mandandoli a svolgere il lavoro che dovrebbe fare la ditta delle pulizie. Ha capito sig. come si è fatto bene i conti? ..… E non parlerà mai Pt_4 nessuno perché hanno paura di ricevere ritorsioni. Questo è l'ambiente e l'aria che si respira in per mezzo di questo signore chiamato CP_2 Parte_1
che ha le mani dappertutto tramite il prestanome Fresh Air Service di
[...] suo cognato ”. Persona_1
Sempre in data 10 luglio 2017 il aveva inviato tramite whatsapp un CP_1 messaggio audio al sig. (responsabile del ristorante Persona_3 di Punta Raisi) di contenuto analogo a quelli sopra riportati, nel CP_2 quale accusava il (espressamente definito “vigliacco” e “malvagio”) Parte_1 di “muovere le fila in , di operare in “conflitto di interessi” con il CP_2 proprio datore di lavoro, di utilizzare i dipendenti per svolgere il CP_2 servizio di pulizia appaltato alla Fresh Air “intimorendoli o minacciandoli” e di usare come “prestanome” il cognato (cfr. allegato n. 6 alla seconda memoria depositata ex art. 183, 6° comma, c.p.c.).
In pari data il sig. aveva inviato al sig. anche un CP_1 Per_3 messaggio scritto (doc. 7), contenente le medesime accuse nei confronti del sig. di Maggio.
Il 25 luglio 2017 il convenuto aveva trasmesso al sig. , Persona_4
Responsabile Servizi di Area – Infrastrutture Italia della Società Autogrill con l'incarico di gestore del contratto di appalto con Manitalidea S.p.A. la seguente email: “Buona sera sig. , mi chiamo e' Per_4 Controparte_1 sono il direttore del personale della Coop. di pulizie La Fenice Servizi che fino
a qualche mese fa svolgevamo le pulizie per autogrill al PV dell'aeroporto
Falcone Borsellino di Palermo. Adesso dal mese di luglio è subentrata Fresh
6 Air Service del sig. al posto nostro facendo un'offerta al Persona_1 ribasso alquanto anomala. Mi sono domandato come hanno fatto a presentare un prezzo così basso a Manital avendo n. 3 operai in servizio e un quarto quando i tre riposano, più un altro operaio per i lavori di pulizia di fondo dei vari bar. Adesso dopo tempo ho capito come hanno potuto fare questa offerta al ribasso molto conveniente a Manital, ma a danno di Si proprio così CP_2
a danno di ed è di questo che voglio metterla al corrente. Un vostro CP_2 impiegato il sig. ha tentato nel corso degli anni e in Parte_1 maniera subdola di subentrare al posto nostro nel fare le pulizie tramite il prestanome di suo cognato (Fresh air Service) facendo di tutto e di più senza mai riuscirci. Ho dovuto subire le sue angherie e il suo ostruzionismo per anni senza mai aver ceduto e facendo sempre il nostro lavoro con serietà e professionalità per il buon nome di Adesso ha giocato l'unica carta CP_2 che gli restava, cioè presentare tramite suo cognato titolare Persona_1 di Fresh Air Service un'offerta così bassa in maniera tale da farmi fuori. Porto alla sua cortese attenzione e alla sua intelligenza di imprenditore che il sig.
[...] anche se apertamente non appaia mai (in quanto non le Parte_1 conviene) fornisce (tramite suo socio in affari il sig. ), lavora CP_2 Per_2 per (essendo un vostro dipendente, magari “un modello di CP_2 dipendente”) e adesso tramite suo cognato fa le pulizie per Lei non CP_2 pensa che ci sia un conflitto di interesse? Pensa che farà mai una contestazione se i prodotti della pasticceria non sono buone visto che è lui che li fornisce;
(prima che subentrasse lui arrivavano le contestazioni, per i vari prodotti di , adesso magicamente la pasticceria va bene). Le dico Per_2 anticipatamente una cosa che si avvererà senza ombra di dubbio: quando facevamo noi le pulizie, lui tramite i vari direttori che usava a suo gusto e piacimento con o senza la loro consapevolezza di essere usati, arrivavano contestazioni sulla pulizia che svolgevano i miei operai contestazioni e situazioni create ad opera d'arte dal ma sempre da me giustificate e Parte_1 smascherate, adesso che le pulizie le fa suo cognato lei pensa che farà qualche contestazione se le pulizie sono fatte male? Inoltre le posso assicurare che passa più tempo ad organizzare il suo lavoro e quindi i suoi interessi, che gli interessi di Una cosa di cui i baristi mi hanno informato tramite i CP_2
7 miei operai che lavorano in aeroporto in altri uffici è che ultimamente nel fare le pulizie di fondo che per contratto deve fare la ditta delle pulizie;
il sig.
[...] ha usato ragazzi stagionali di per fare dette pulizie, Pt_1 CP_2 alleggerendo in questo modo il lavoro che doveva fare Fresh Air Service di suo cognato. Ecco come ha potuto fare questo prezzo al ribasso usando gli operai di per fare cose che prima facevamo noi di La Fenice Servizi. Ho
CP_2 dovuto sopportare le sue angherie per anni, ha fatto di tutto per sminuire il lavoro dei miei operai e adesso ha potuto togliermi questo lavoro di pulizie che noi facevamo con amore e professionalità per ben rappresentare solo
CP_2 in questo modo cioè: facendo un prezzo ridicolo e anomalo e usando gli operai di per fare la pulizia dei pavimenti davanti i bar, o per accartocciare e
CP_2 appiattire i cartoni dei prodotti, o per fare la differenziata. In tutto questo usa i ragazzi di facendo risparmiare manodopera a suo cognato a discapito
CP_2 di con la “benedizione” del direttore . Qui in
CP_2 Persona_3 aeroporto c'è tanta omertà e paura di essere licenziati o di subire ritorsioni dal
ma ci sono anche tante persone oneste che se resterebbero in Parte_1 anonimato parlerebbero dicendo le cose come stanno. Le dico solo che il
[...] ha le mani in pasta dappertutto qui in Aeroporto. Questo è quanto Pt_1 dovevo dirle e farle sapere;
la prego per quanto le è possibile onde evitare ritorsioni nei miei confronti qualora lo ritenga opportuno di fare in segretezza le sue indagini in proposito tenendo per se queste utili informazioni evitando di fare il mio nome e se possibile distruggere o tenere in maniera molto riserbata per se questa mail. La informo che il abita a circa 50 metri da casa Parte_1 mia e conosco molto bene chi sono e cosa sono capaci di fare e non vorrei trovarmi ad essere un loro nemico. In passato pur avendo detto al direttore
di tenere per se quello che le dicevo con l'intenzione di fargli aprire gli Per_3 occhi ha raccontato tutto al per poi negarselo e creandomi poco dopo Parte_1 non poche problemi misteriose non dimostrabili come il trovarmi la macchina sfregiata, o la ruota bucata, o i documenti o le chiavi dell'automezzo scomparsi, e altre cose del genere;
con questo non sto dicendo che sia stato il in quanto non ho le prove altrimenti avrei agito in altra maniera Parte_1 andando a denunciarlo, ma sono dei segnali di stampo…… diciamo Per_5 da capire e interpretare. Non avendo altro da dirle la saluto, sperando di
8 poterla conoscere di persona. Cordiali saluti”.
L'attore ha lamentato che i suddetti messaggi, inviati dal sig. CP_1
ad alcuni dei più alti dirigenti della Società Autogrill, presto si
[...] erano diffusi all'interno della comunità aeroportuale di Punta Raisi, dove l'attore lavorava ininterrottamente dal 1996, compromettendone irrimediabilmente la reputazione agli occhi dei suoi superiori, dei suoi colleghi e delle tante persone che lo conoscevano e ne stimavano le qualità morali e professionali.
Difatti, il era stato sottoposto a procedimento disciplinare (avviato Parte_1 con la contestazione del 19 settembre 2017 nella quale erano stati puntualmente riportati i contenuti dei messaggi e delle mail inviati da
- allegato 5 della produzione attorea-) che aveva condotto, CP_1 dapprima, alla sua sospensione e, quindi, al suo licenziamento da parte della
Società Autogrill (doc. 9).
Il Di Maggio ha, altresì, posto in rilievo che il convenuto aveva conseguito, quantomeno nell'immediato, l'obiettivo al quale era preordinata l'intera attività denigratoria compiuta in suo, atteso che la società “La Fenice” aveva riottenuto il subappalto dei servizi di pulizia.
Ed, in effetti, era accaduto che, già in data 18 luglio 2017, il signor Per_6
Head of Security Operations di destinatario della mail inoltrata da CP_2
capo Rete F&B Centro Sud - F&B Italy contenente i Controparte_4 messaggi whatsapp ricevuti dal convenuto, a sua volta aveva investito della questione il signor , della Direzione operativa di Manitalidea Persona_7
s.p.a., appaltatrice del servizio, che, con nota del 20 settembre 2017 aveva comunicato alla Fresh Air la propria volontà di recedere dal contratto di subappalto sottoscritto il 28 giugno 2017 (allegato 11 della memoria istruttoria), appena tre mesi prima, e, nella stessa giornata lo aveva affidato nuovamente alla ditta La Fenice.
Così enucleati i fatti posti a suffragio dell'invocato ristoro del pregiudizio lamentato dall'attore, mette conto, anzitutto, evidenziare che nessun rilievo può assumere, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del convenuto, la circostanza che in ordine alla vicenda in disamina è stata emessa ordinanza di archiviazione, a seguito dell'opposizione presentata dall'odierno
9 attore, dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo il
4.4.2019.
E', difatti, appena il caso di rammentare al riguardo che il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (Cass. civ. n.
42028/2021).
Il provvedimento di impromuovibilità dell'azione penale non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile (Cass., Sez. 5, 13 aprile 2007, n. 8888; Cass., Sez. 5 18 aprile 2014, n.
8999; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34723; Cass., Sez. 5, 21 gennaio
2021, n. 1157).
Invero, l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori
è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni (Cass. n. 15742 del 15/06/2018).
Del pari sprovvisto di qualsivoglia rilievo nella fattispecie in esame risulta l'ulteriore assunto difensivo del convenuto secondo cui egli avrebbe subito da anni, sin dal 2016, le pressioni del sig. , odierno attore, tanto Parte_1 che aveva intrapreso un'azione penale che non era stata poi coltivata “al fine di evitare ulteriori ripercussioni sulla sua attività lavorativa”, in quanto, a suo dire, costui in più occasioni aveva screditato il lavoro svolto dai dipendenti della “ criticandone l'operato. Parte_2
Orbene, è sufficiente in proposito osservare che nessuna prova in ordine alle superiori condotte è stata fornita dal a fronte delle contestazioni CP_1
10 sul punto sollevate dal . Parte_1
In ogni caso, fermo restando il carattere assorbente delle superiori considerazioni, per esigenze di completezza non può mancarsi di evidenziare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
“la provocazione di cui all'art. 599, comma 2,c.p., escludendo la punibilità del reato di diffamazione ma non anche la natura di illecito civile del fatto, né la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso, si configura non tanto come esimente ma quale scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore del fatto in ragione delle motivazioni del suo agire, pur restando il fatto imputabile a titolo di dolo e, dunque, illecito” (Cass. n. 2197/2016).
Ora, in giurisprudenza la nozione di reputazione viene comunemente delineata come la stima di cui l'individuo gode nel proprio ambiente sociale, dal che deriva che tale concetto ha una natura relativa, dovendo essere considerato sia in generale sia in relazione alla posizione sociale e professionale dell'offeso in rapporto all'ambiente in cui vive ed opera.
Va, peraltro, evidenziato che la nozione di "pregiudizio all'onore" non si ricollega all'apprezzamento soggettivo che l'offeso fa delle proprie doti, bensì al concetto oggettivo che la collettività ha dei valori tutelati, da determinarsi secondo una concezione media.
In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati (Cass. n. 12813/2016).
Com'e stato osservato in giurisprudenza, si tratta, dunque, di una nozione
"evolutiva" in quanto i parametri di valutazione sono destinati a non rimanere fissi nel tempo, bensì a seguire inevitabilmente il mutamento della cultura e dei costumi sociali.
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio il contenuto denigratorio delle espressioni utilizzate dal nei messaggi inviati anche tramite CP_1 email ai vertici della società alle dipendenze della quale prestava attività lavorativa il (“Un vero piccolo boss”, "subdolo manovratore”, “ (…) Parte_1
11 Questo è l'ambiente e l'aria che si respira in per mezzo di questo CP_2 signore chiamato che ha le mani dappertutto tramite il Parte_1 prestanome Fresh Air Service di suo cognato ”, “vigliacco” e Persona_1
“malvagio”, “il sig. ha tentato nel corso degli anni e in Parte_1 maniera subdola di subentrare al posto nostro nel fare le pulizie tramite il prestanome di suo cognato” “Inoltre le posso assicurare che passa più tempo ad organizzare il suo lavoro e quindi i suoi interessi, che gli interessi di
, “Qui in aeroporto c'è tanta omertà e paura di essere licenziati o di CP_2 subire ritorsioni dal ”, “Le dico solo che il ha le mani in Parte_1 Parte_1 pasta dappertutto qui in Aeroporto”, “ma sono dei segnali di stampo…… diciamo da capire e interpretare”). Per_5
E', in altri termini, sufficiente in proposito considerare che l'odierno attore era stato dipinto come un abile manipolatore che, in palese conflitto d'interessi rispetto al proprio datore di lavoro, sfruttava i suoi sottoposti per fini personali utilitaristici senza che costoro avessero il coraggio di denunciare le sue condotte temendo possibili ritorsioni.
E' altrettanto indubitabile che i messaggi inviati dal avevano avuto CP_1 notevole eco e diffusione, come emerge chiaramente dal fatto che il loro contenuto era stato posto a fondamento della lettera di contestazione e poi del licenziamento.
Non coglie, del resto, nel segno neppure l'argomentazione difensiva del convenuto secondo cui egli si sarebbe limitato ad esercitare legittimamente il proprio diritto di critica.
Al riguardo, è bene rammentare che, secondo il consolidato indirizzo del
Supremo Collegio, la critica può non essere obiettiva né esatta ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi anche in valutazioni e commenti “di parte”, cioè non necessariamente obiettivi, purché si fondi sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (Cass., S.U. n. 28813 del 2011, Cass., n. 7274 del 2013; Cass., n.
1982 del 2014; Cass., n. 4068 del 2014, Cass. Pen, n. 34160 del 12/6/2017;
12 Cass. n. 2357 del 2018).
Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (Cass. n. 38215/2021).
Simili presupposti del legittimo esercizio del diritto di critica con valenza scriminante dell'illiceità dell'offesa alla reputazione dell'attore non ricorrono, tuttavia, nel nostro caso, ove si consideri, innanzitutto, che, come già posto in rilievo, risultano di certo ampiamente superati i limiti della continenza, atteso che, se è pur vero che l'opinione ben può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, non deve ledere l'integrità morale del soggetto, ciò che è invece accaduto nella vicenda de qua.
In secondo luogo, non può dirsi neppure rispettato nello specifico l'altro presupposto della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa, come si ricava dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio d'impugnativa del licenziamento proposto dal innanzi al Giudice del Lavoro. Parte_1
E' appena il caso di osservare che nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie (Cass. n. 8603/2017).
Nel caso specifico, all'udienza del 4 aprile 2018 il teste ha Testimone_1 testualmente dichiarato: “Da quel che mi consta personalmente e da quanto riferitomi dai colleghi, i quali si confrontano con me visto il mio ruolo di rappresentante sindacale, né il ricorrente né altri hanno mai chiesto a noi dipendenti della società di svolgere compiti estranei alle nostre funzioni e rientranti in quelle degli addetti alle ditte ad esempio di pulizie fra cui la Fresh air. Ricordo che il 4 luglio 2017 in vista dell'arrivo dei responsabili della Pt_5
e dei dirigenti aziendali il sig chiese ad alcuni dipendenti della Per_3
13 società ovvero i signori , , Persona_8 Persona_9 CP_6
e forse altri di svolgere con maggiore accuratezza i compiti di pulizia e
[...] riordino usualmente affidati ai dipendenti della società. Preciso che non sono stati affidati compiti di pulizia spettanti alle ditte esterne ma solo la pulizia del posto di lavoro già spettante a noi dipendenti. Se ben ricordo a coordinare questi interventi di pulizie straordinarie fu il manager . Parte_6
Quanto riferito l'ho appreso dai tre colleghi di cui ho detto i quali proprio per il mio ruolo sindacale mi chiesero se erano tenuti a svolgere tali incombenze ed io dissi di sì visto che si trattava della pulizia del posto di lavoro. Non mi recai sui luoghi quel giorno e nessuno dei colleghi ebbe a riferirmi di avere svolto attività diverse da quelle che vi erano state prospettate” (doc. 14).
Quindi, il teste, da una parte, ha escluso che i dipendenti di CP_2 avessero mai lavorato in modo occulto per la Fresh Air, dall'altro, ha precisato che, in una determinata occasione, gli stessi furono sollecitati dagli stessi manager di a svolgere lavori di pulizia più accurati del CP_2 ristorante dell'aeroporto in vista della visita dei vertici dell'azienda.
La superiore ricostruzione è stata confermata anche dal teste Per_3
a quel tempo responsabile del punto di ristorazione di
[...] CP_2
Punta Raisi, il quale, escusso all'udienza del 6 giugno 2018, ha così riferito:
“Per quanto riguarda la pulizia dei punti vendita compete ai dipendenti la pulizia di tutte le parti interne al locale che possono agevolmente CP_2 raggiungere in piedi ovvero ad esempio il pavimento, il bancone, piani di lavoro
e attrezzature, mentre è affidata alle ditte esterne le pulizie delle cappe, dei bocchettoni dell'aria, delle lampade. Per quanto riguarda gli spazi esterni al locale gli operatori autogrill pulivano per terra mentre gli addetti esterni ritiravano l'immondizia e si occupavano nel solo ristorante anche della pulizia dei tavoli e dei pavimenti quotidianamente. Per quanto riguarda i compiti degli operatori questi erano predeterminati nel senso che vi era un piano di CP_2 pulizie predisposto dall'azienda che gli operatori dovevano eseguire sotto il controllo dei superiori. Anche se non ricordo bene i dettagli ricordo che gli operatori della ditta esterna erano tenuti a pulire il pavimento esterno ai locali in occasione al ritiro dell'immondizia. Ricordo che il 4 luglio del 2017 in vista della visita del direttore del personale e del capo rete sig Pt_7 CP_4
14 invitai i dipendenti ad effettuare una pulizia più approfondita dei CP_2 locali nei limiti di quelle che erano le loro competenze. Fui io a sollecitare il manager affinché le pulizie fossero effettuate Parte_6 approfonditamente” (doc. n. 15).
Significativa è anche la deposizione del teste , a quel tempo Persona_7 dipendente della Manitalidea s.p.a., società subappaltante del servizio, il quale ha raccontato: “Da diversi anni mi occupo in particolare dell'appalto relativo alla fornitura di servizi di pulizia e manutenzione in favore di CP_2 presso diversi punti vendita siti in Italia. Per quanto riguarda l'aeroporto di
Palermo ricordo che nei primi mesi del 2017 aumentarono le segnalazioni di disservizi provenienti da autogrill in ordine al servizio di pulizia offerto dalla fenice. Anche negli anni precedenti vi erano state segnalazioni di tal genere ma nel corso di quei mesi erano aumentate. Proprio al fine di individuare una eventuale nuova ditta in grado di fornire il medesimo servizio, recatomi a
Palermo per visitare l'aeroporto in vista dell'inizio della prestazione del servizio di manutenzione in favore di autogrill, incontrai il direttore al Per_3 quale chiesi se vi fossero operanti in aeroporto altre ditte già accreditate ed in grado di fornire servizi di pulizia. Il mi segnalò due ditte: la Fresh air Per_3 di cui mi fornì il contatto telefonico e la TE. Non spiegai al OL il motivo della mia richiesta ne lui mi chiese nulla. Poiché la TE è nostro competitor esclusi di prender contatto con la stessa, ma inoltrai all'ufficio acquisti di Manital il contatto della Fresh air. Fu l'ufficio acquisti a prendere contatto con la società e rendere noto ad essa il capitolato e decidere di siglare con la stessa un contratto di appalto. Io non ebbi alcun ruolo nella decisione non competendomi. Dopo la stipula dell'appalto con Fresh air fui io ad inoltrare ad la documentazione relativa al subentro di quest'ultima CP_2 rispetto alla . Nella prassi seguita rapporti con noi ci Pt_2 CP_2 limitavamo a comunicare il subentro senza attendere alcuna autorizzazione da parte di questa”.
Anche il teste manager di ha confermato le Parte_6 CP_2 suddette circostanze, narrando che “per quanto riguarda il passaggio dell'appalto delle pulizie dalla a Fresh air a mia conoscenza il Pt_2 ricorrente non ha interloquito con alcuno. Ricordo che il direttore in Per_3
15 un'occasione mi riferì di aver parlato col sig che gli aveva chiesto se Per_7 vi fossero altre ditte accreditate in aeroporto e di avergli indicato la Fresh air e la TE e mi chiedeva se avevo il numero di qualche responsabile di quest'ultima da girare al , cosa che non ho potuto fare non avendo il Per_7
Part numero. Non chiesi al OL il perché della richiesta del aldo dando per scontato che si volesse sostituire la del cui servizio peraltro sia io che Pt_2 altri c'eravamo più volte lamentati. Ricordo peraltro che in tali casi noi manager o anche gli altri operatori segnalavano il disservizio al direttore che lo inoltrava a chi di dovere. Il ricorrente peraltro dopo essere stato minacciato da un dipendente della disse che non avrebbe fatto più segnalazioni in Pt_2 ordine ad eventuali disservizi”.
Le superiori deposizioni, rese nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi a codesto Tribunale, hanno, dunque, escluso che il Di avesse avuto un Pt_1 ruolo attivo nell'avvicendamento tra la e la Fresh Air e, più in Parte_2 generale, qualsivoglia favoritismo operato dallo stesso attore nei confronti di quest'ultima società.
D'altronde, non può omettersi di considerare che, proprio a seguito dell'impugnazione del licenziamento innanzi al Tribunale di Palermo, dopo lo svolgimento dell'istruttoria, la e l'odierno attore avevano Controparte_2 formalizzato in data 29 novembre 2018 un accordo transattivo (doc. 17), con il riconoscimento dell'importo netto di euro 78.000,00, oltre spese legali pari ad euro 8.000,00 (oltre accessori), in favore del lavoratore licenziato, il quale, dal canto suo, pur continuando a negare ogni addebito e ribadendo l'illegittimità del licenziamento subito, ha rinunciato alla domanda di reintegrazione, solo in quanto, secondo quanto dal medesimo dedotto, non sussistevano più le condizioni ambientali minime per continuare a lavorare in aeroporto, soprattutto in considerazione del ruolo apicale precedentemente svolto, dopo la gravissima compromissione della sua reputazione professionale.
E' poi indubitabile che nel caso in esame il aveva agito nella piena CP_1 consapevolezza di denigrare l'operato del nell'ambito della società Parte_1 nella quale lavorava.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, dichiararsi
16 responsabile della condotta diffamatoria posta in essere Controparte_1 nei confronti di e conseguentemente va accolta la Parte_1 domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Venendo, a questo punto, alla quantificazione del danno risarcibile, tenuto conto della entità della condotta illecita, delle circostanze di tempo e di luogo nella quale è stata commessa, delle indubbie ripercussioni negative per l'attore che aveva subito il licenziamento per le accuse infamanti delle quali era stato destinatario da parte del e si è poi trasferito, unitamente CP_1 alla propria famiglia, in Tunisia alla ricerca di un'occupazione lavorativa, si reputa congruo riconoscere al la somma complessiva di euro Parte_1
13.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi fino alla data odierna (atteso che, nella quantificazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve rispettare l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario, in modo che questo, tenuto conto del potere di acquisto della moneta, mantenga la sua connessione con l'entità e la natura del danno da risarcire).
Sulla somma sopra indicata sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Il risarcimento concesso può ritenersi, nel caso in esame, satisfattivo del pregiudizio subito senza che sussista la necessità di prevedere la pubblicazione della presente sentenza, sollecitata da parte attrice ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
6. Le spese seguono, infine, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara responsabile della condotta diffamatoria Controparte_1 nei confronti di;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 della complessiva somma di euro 13.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
17 3) condanna al pagamento in favore dell'attore delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.545,00 (di cui euro
545,00 per esborsi), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Palermo in data 27/06/2024.
Il Giudice
Monica Montante
18