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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8698 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 32235/2025
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 32235 DELL'ANNO 2025 TRA
<10936740967>> in liquidazione giudiziale, Parte_1 Parte_1
in persona del curatore dott. – RG 456/23 Trib. MI GD De
[...] Parte_2
NE che ha autorizzato l'azione (doc.1) , CF PI con sede in Milano P.IVA_1
Bastioni di Porta Volta 7, rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Poli, CF
con studio in Milano, via Luigi Zoja n.30 presso la quale ha C.F._1 eletto domicilio come da mandato allegato pec: Email_1 patrocinato/a dall'Avv. POLI MARIAGRAZIA;
E
C.F./P.IVA con sede legale in 20124- Milano (MI), Via Controparte_1 P.IVA_2
Giovanni PL n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
(C.F. ), rappresentata, assistita e difesa dagli avv.ti Pt_3 C.F._2
ON RA (C.F. ; pec: C.F._3
e DR ER (C.F. Email_2
; pec: del Foro di C.F._4 Email_3
Brescia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Chiari (BS), vicolo Pace, n. 14
Oggi in data 13/11/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
-Per la parte attrice << >> in L.G., compare Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. POLI MARIAGRAZIA. 1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13 civile--<>
-Per parte convenuta C.F./P.IVA costituitasi solo in data Controparte_1 P.IVA_2 di ieri 12/11/2025 compare il L.R. a nome e l'Avv. Lara Ghidini in Parte_3 sostituzione dell'Avvocato GILIBERTO ANDREA e ER TO ( ) C.F._3 Controparte_2
La difesa di parte << >> in L.G. contesta la Parte_1 P.IVA_1 assoluta tardività ed intempestività delle difese scritte avversarie, che comunque nel loro contenuto recisamente contesta per tutte le avversarie deduzioni, eccezioni e domande ivi rassegnate.
Il LR di parte C.F./P.IVA rinnova la propria disponibilità Controparte_1 P.IVA_2 come a pagina 6 a produrre la documentazione richiesta ove sia richiesto dalla Autorità Giudiziaria procedente.
Il Giudice invita i legali a discutere la causa. Le difese comparse procedono alla discussione, anche esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate in atti.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione delle difese comparse, si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza. Milano il 13/11/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza non definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria. Milano il 13/11/2025 . Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13 civile--<> RG n. 32235/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
< > in liquidazione giudiziale, Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
in persona del curatore dott. – RG 456/23 Trib. MI GD De
[...] Parte_2
NE che ha autorizzato l'azione (doc.1) , CF PI con sede in Milano P.IVA_1
Bastioni di Porta Volta 7, rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Poli, CF
con studio in Milano, via Luigi Zoja n.30 presso la quale ha C.F._1 eletto domicilio come da mandato allegato pec: Email_1 patrocinato/a dall'Avv. POLI MARIAGRAZIA;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
C.F./P.IVA con sede legale in 20124- Milano (MI), Via Controparte_1 P.IVA_2
Giovanni PL n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
(C.F. ), rappresentata, assistita e difesa dagli avv.ti Pt_3 C.F._2
ON RA (C.F. ; pec: C.F._3
e DR ER (C.F. Email_2
; pec: del Foro di C.F._4 Email_3
Brescia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Chiari (BS), vicolo Pace, n. 14
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13 civile--<> -PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte (in liquidazione giudiziale) Pt_1
in persona del curatore autorizzato dal GD, chiedeva il pagamento di €3.224,00 Pt_1
+IVA 22% (quindi €3.933,29) per canoni-compenso per il subaffitto di ramo d'azienda rimasti impagati per le mensilità dal 01.01.2024 al rilascio del 29.02.2024, oltre eventuale conguaglio in base al fatturato. Esponeva che la debenza dei canoni-compenso pattuiti era comprovata dal contratto di subaffitto azienda del servizio ristorazione presso il locale Foyer della platea alta del
[...]
contratto stipulato avanti il Notaio tra Parte_4 Persona_1 Parte_1
e in data 23.09.2021 e registrato il 01/10/2021 con decorrenza 01.10.2021
[...] CP_1 ove era stato concordato il compenso minimo di € 20.000,00 annui al punto 8.1. (doc. 2). Precisava che a sua volta aveva stipulato contratto di affitto di ramo Parte_1
d'azienda con HO EE SRL registrato a Milano il 29/07/2020 (doc.3). A seguito della liquidazione giudiziale, il contratto di subaffitto era stato risolto anticipatamente con effetto dalla data dell'atto notarile dott. (a rep. Racc. Per_2
4449/1803) in data 29.02.2024; ivi le parti al punto 3 si erano anche impegnate a regolarizzare i rapporti economici derivanti dal contratto, relativamente ai canoni di affitto 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13 civile--<> ed alle spese di gestione (senza alcuna liberatoria sul punto espressa in favore della
. CP_1
Per estratto si riproduce qui in copia l'atto notarile del 29/02/2024 dott. (a rep. Per_2
Racc. nn. 4449/1803)…
…Omissis…
…Omissis…
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<<sezione 13 civile--<> …Omissis… Parte evidenziava quindi che era tenuta al pagamento dei canoni- Pt_1 CP_1 compenso per le (2) due mensilità (non versate) di gennaio e febbraio 2024 (fino alla data della risoluzione notarile del 29/02/2024). Inoltre chiedeva la consegna dei dati fatturato da agosto 2023 a febbraio 2024 Pt_1 come previsto in contratto per verificare l'eventuale conguaglio a favore della ricorrente. Infatti il contratto stipulato con <> prevedeva un Parte_1 compenso minimo garantito di euro 20.000,00 (ventimila/00) per anno, ovvero i seguenti corrispettivi commisurati al fatturato:
-20% (venti per cento) sull'ammontare totale del fatturato annuo al netto dell'IVA, fino a euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
-17,5% (diciassette virgola cinque per cento) sull'ammontare totale del fatturato annuo al netto dell'IVA fino a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
-15% (quindici per cento) sull'ammontare totale del fatturato annuo al netto dell'IVA qualora superi Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
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<<sezione 13 civile--<> Al fine di potere verificare e riscontrare il fatturato, ossia se avesse o meno superato l'importo di €100.000,00 annui, pari alla percentuale del 20% per il minimo garantito di € 20.000,00+IVA, il curatore aveva quindi chiesto a il fatturato mensile generato CP_1 dal "punto vendita degli , senza però ricevere alcun riscontro. Parte_4
Parte ricorrente chiedeva altresì il rimborso delle utenze luce, come da fattura n. 6 del 27/4/2023 di € 5.975,00 (doc. 5 e 6) e relativamente al periodo da ottobre 2021 a dicembre 2022 e come ivi analiticamente specificato. La quota parte utenze luce era stata prima a sua volta addebitata e fatturata dalla concedente HO EE a per la quota parte Parte_1 utenze come da n. 7 fatture allegate e distinta anche per la quota bar foyer (docc. CP_1
7/13). In contratto è stato previsto il rimborso utenze per la a carico di Parte_5
Il contratto al punto 10.2 lett. b prevede che sia a carico di CP_1 CP_1
“esclusivamente il costo di luce della zona del Foyer della che sarà a carico Parte_5 dell' e dove si prevede l'istallazione di un contatore”. Parte_6
Riferiva che il contatore3 non era stato installato da nessuna delle parti, ma i consumi vi erano stati ed erano stati addebitati a per la quota distinta di Parte_1 Parte_7 ed a sua volta erano stati addebitati a
[...] CP_1
Evidenziava che i predetti costi dovevano ritenersi congrui e la parte resistente doveva essere condannata al pagamento di €5.975,00, o in subordine nella misura inferiore determinanda e comunque in caso di contestazione chiedeva ammettersi CTU. I solleciti del curatore in data 16/01/2024 (doc.14) e del legale in data 17/10/2024 (doc. 15) erano rimasti senza effetto. Era stato preventivamente esperito senza esito il procedimento di mediazione, come risulta dalla documentazione allegata, con incontro tenutosi il 29/07/2025, mediazione n. RG 2284/25, alla quale non aveva aderito (doc. 16,20,25). CP_1
Chiedeva LG….. CP_3
1) condannare al pagamento della somma di €3.224,00 +IVA=€3.933,29 per le CP_1 due mensilità da 1.1.24 al 29.2.24 per il compenso-canoni di subaffitto in favore della
[...]
oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
Controparte_4
2) …. condannare la resistente al pagamento, in favore dell'esponente, della somma di
€5.975,00 portata dalla fattura 6/2023 o in subordine nella misura inferiore determinanda e ritenuta dovuta, anche in via equativa, a titolo di rimborso utenze luce per la zona Foyer Platea alta presso il Teatro degli Arcimboldi, con interessi moratori o legali dalla data della fattura al saldo;
3) ordinare e condannare parte resistente a comunicare e documentare il fatturato mensile generato dal "punto vendita degli , da agosto 2023 a febbraio 2024 per Parte_4 verificare l'eventuale conguaglio a favore della ricorrente con ogni conseguente statuizione 3 Cfr. Art. 10.2 lettera b del contratto di subaffitto di ramo di azienda intercorso tra le parti del Controparte_5 23/09/2021 rep. Racc. 58655/20827;
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<<sezione 13 civile--<> e condanna al pagamento del conguaglio eventualmente dovuto e nel limite di €16.000,00. Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio
Si costituiva tardivamente (in particolare il giorno precedente rispetto alla udienza fissata e senza produrre alcun documento a riscontro di quanto affermato) la controparte oggi resistente con proprio atto difensivo, contrastando l'avversaria ricostruzione (ma CP_1 senza offrire prova a proprio riscontro) ed articolando conclusioni difformi così come espressamente rassegnate in atti. A pagina 6 parte resistente così dichiarava … non frapporrà ostacoli all'esibizione CP_1 della propria contabilità relativa al subaffitto d'azienda per cui è causa, qualora tale esibizione venga ordinata …..
Chiedeva …In via principale di rigettare tutte le domande attoree poiché CP_1 infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e da intendersi qui integralmente richiamati. In via istruttoria ci si oppone all'ammissione della c.t.u. sub lettera b) del ricorso e all'ordine di esibizione ivi formulato poiché generici ed esplorativi e inidonei a far conseguire un risultato utile per la domanda attorea. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge
Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una (davvero auspicabile) soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva.
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria non definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare4 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 4 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo
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<<sezione 13 civile--<> l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13 civile--<> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere,
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia ….. in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia …compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione 13 civile--<> ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, 12002/2014, 17214/2016, 30100/2018, 363/2019). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). La parte non ha proposto5 istanze istruttorie di prova orale di alcun genere nel CP_1 proprio atto difensivo (in ogni caso tardivo) né ha da ultimo insistito per la loro ammissione. 5 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi
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<<sezione 13 civile--<> Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. Nel luglio 2020 la HO EE, avendo in concessione d'uso il dal Parte_4
Comune di Milano fino all'aprile 2027, ha affittato la gestione dei servizi al pubblico a
(doc. 3); parte di tali servizi era costituito dalle “attività di ristorazione e sushi Parte_1 bar da svolgersi esclusivamente nei locali del Foyer della Platea Alta del Teatro” (doc. 2). Tali servizi sono stati concessi in subaffitto da a con contratto del 23 Parte_1 CP_1 settembre 2021 (doc. 2). In data 28 settembre 2023 a stata dichiarata la liquidazione giudiziale di il 24 novembre 2023 il Curatore della chiedeva Parte_1 Pt_1
(al Giudice delegato) di essere autorizzato allo scioglimento di più contratti in essere (doc. 4). E' dato pacifico, incontestato ed ammesso dalla stessa che la stessa abbia CP_1 corrisposto i canoni di subaffitto soltanto fino al 31/12/2023. Sicchè sino alla risoluzione notarile del 29/02/2024 residuano come ancora dovuti (e non pagati) i canoni di gennaio e febbraio 2024. Parte resistente nemmeno ha provato CP_1
(i solo prospettati a pagina 3) “accordi” in senso diverso o contrario con la controparte (anzi in senso decisamente contrario ed opposto a quanto solo meramente prospettato dalla resistente si veda peraltro il doc. 14 del 16/01/2024 pure dalla stessa difesa Pt_8 richiamato in cui si evince che i suddetti canoni sono invece espressamente richiesti alla pagina 1 dalla quartultima riga); di eseguito per estratto in copia rinunciate e non possono essere riproposte in appello./Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
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<<sezione 13 civile--<>
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<<sezione 13 civile--<> Peraltro la risoluzione notarile intercorsa il 29/02/2024 tra Catering/Finger' …
…OMISSIS…
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<<sezione 13 civile--<>
…OMISSIS…
avrebbe, in ogni caso, superato nei propri effetti il (precedente) recesso e, in ogni caso anche autonomamente e diversamente regolato (in forma solenne notarile) gli effetti della risoluzione tra le parti sottoscrittrice (e quindi per la e da cui emerge la concorde CP_1 volontà delle parti di riportare gli effetti ….con effetto dalla data del presente atto…(ndr. 29/02/2024)
…OMISSIS…
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<<sezione 13 civile--<>
…OMISSIS…
Peraltro nemmeno in questa sede (quella deputata) è emersa una (concorde) volontà delle parti (ed in particolare della DI ) di scontare alla i canoni ancora Pt_1 CP_1 doviuti dei mesi di gennaio e febbraio 2024 (anzi in quella sede le parti si impegnavano a regolarizzare i rapporti economici …relativamente ai canoni di affitto ed alle spese di gestione... senza che venisse in quella sede <> affatto adottata alcuna dichiarazione abdicativa del credito monetario delle 2 mensilità da parte della DI ). Il suddetto dato oggettivo e fattuale appare davvero Pt_1 sintomatico della totale assenza di rinunzia (in capo alla ) alle mensilità oggi Pt_1 pretese in pagamento. Con Né da ultimo è emersa in atti alcuna documentazione che consenta alla oggi procedente di retrodatare la effettiva e liberatoria riconsegna del ramo di azienda (che al più potrebbe liberare dall'obbligo di pagare i canoni maturati e decorsi sino alla scrittura notarile CP_1 del 29/02/2024) da parte della a data antecedenre al 29/02/2024. CP_1
Da ultimo la –per proprio conto-- ha contestato (ex art. 115, I comma, c.p.c.) Pt_1 quanto solo prospettato (e non provato) dalla controparte resistente, sicchè quest'ultima, anche in ossequio al generale principio dispositivo6 della prova, nemmeno avrebbe potuto 6 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe
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<<sezione 13 civile--<> ritualmente valersi7 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. Va pertanto emessa condanna della parte resistente al pagamento per canoni (mensilità gennaio-febbraio 2024) da contratto dovuti, maturati e non corrisposte, l'importo complessivo di €#3.933,29# (pari all'importo di €#3.224,04# oltre IVA al 22%) oltre agli interessi, dovuti nella misura di legge, maturati e maturandi dalle singole scadenze del dovuto sino al saldo effettivo. Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti. Si differisce ogni eventuale pronunzia giudiziale sulla condanna alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione8 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo.
presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
7 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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<<sezione 13 civile--<> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito9, deve ritenersi allo stato assorbita10.
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P.Q.M.
--- 8 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 9 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
10 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione 13 civile--<> Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 32235/2025 non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Condanna la parte resistente (C.F./P.IVA ) al pagamento Controparte_1 P.IVA_2 in favore di controparte per canoni (mensilità gennaio-febbraio 2024) da contratto dovuti, maturati e non corrisposte, l'importo complessivo di €#3.933,29# (pari all'importo di €#3.224,04# oltre IVA al 22%) oltre agli interessi, dovuti nella misura di legge, maturati e maturandi dalle singole scadenze del dovuto sino al saldo effettivo;
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
-Differisce ogni eventuale pronunzia giudiziale sulla condanna alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 13/11/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13 civile--<>
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 32235 DELL'ANNO 2025 TRA
<10936740967>> in liquidazione giudiziale, Parte_1 Parte_1
in persona del curatore dott. – RG 456/23 Trib. MI GD De
[...] Parte_2
NE che ha autorizzato l'azione (doc.1) , CF PI con sede in Milano P.IVA_1
Bastioni di Porta Volta 7, rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Poli, CF
con studio in Milano, via Luigi Zoja n.30 presso la quale ha C.F._1 eletto domicilio come da mandato allegato pec: Email_1 patrocinato/a dall'Avv. POLI MARIAGRAZIA;
E
C.F./P.IVA con sede legale in 20124- Milano (MI), Via Controparte_1 P.IVA_2
Giovanni PL n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
(C.F. ), rappresentata, assistita e difesa dagli avv.ti Pt_3 C.F._2
ON RA (C.F. ; pec: C.F._3
e DR ER (C.F. Email_2
; pec: del Foro di C.F._4 Email_3
Brescia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Chiari (BS), vicolo Pace, n. 14
Oggi in data 13/11/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
-Per la parte attrice << >> in L.G., compare Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. POLI MARIAGRAZIA. 1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
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<<sezione 13 civile--<
-Per parte convenuta C.F./P.IVA costituitasi solo in data Controparte_1 P.IVA_2 di ieri 12/11/2025 compare il L.R. a nome e l'Avv. Lara Ghidini in Parte_3 sostituzione dell'Avvocato GILIBERTO ANDREA e ER TO ( ) C.F._3 Controparte_2
La difesa di parte << >> in L.G. contesta la Parte_1 P.IVA_1 assoluta tardività ed intempestività delle difese scritte avversarie, che comunque nel loro contenuto recisamente contesta per tutte le avversarie deduzioni, eccezioni e domande ivi rassegnate.
Il LR di parte C.F./P.IVA rinnova la propria disponibilità Controparte_1 P.IVA_2 come a pagina 6 a produrre la documentazione richiesta ove sia richiesto dalla Autorità Giudiziaria procedente.
Il Giudice invita i legali a discutere la causa. Le difese comparse procedono alla discussione, anche esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate in atti.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione delle difese comparse, si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza. Milano il 13/11/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza non definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria. Milano il 13/11/2025 . Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
< > in liquidazione giudiziale, Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
in persona del curatore dott. – RG 456/23 Trib. MI GD De
[...] Parte_2
NE che ha autorizzato l'azione (doc.1) , CF PI con sede in Milano P.IVA_1
Bastioni di Porta Volta 7, rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Poli, CF
con studio in Milano, via Luigi Zoja n.30 presso la quale ha C.F._1 eletto domicilio come da mandato allegato pec: Email_1 patrocinato/a dall'Avv. POLI MARIAGRAZIA;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
C.F./P.IVA con sede legale in 20124- Milano (MI), Via Controparte_1 P.IVA_2
Giovanni PL n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
(C.F. ), rappresentata, assistita e difesa dagli avv.ti Pt_3 C.F._2
ON RA (C.F. ; pec: C.F._3
e DR ER (C.F. Email_2
; pec: del Foro di C.F._4 Email_3
Brescia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Chiari (BS), vicolo Pace, n. 14
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Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte (in liquidazione giudiziale) Pt_1
in persona del curatore autorizzato dal GD, chiedeva il pagamento di €3.224,00 Pt_1
+IVA 22% (quindi €3.933,29) per canoni-compenso per il subaffitto di ramo d'azienda rimasti impagati per le mensilità dal 01.01.2024 al rilascio del 29.02.2024, oltre eventuale conguaglio in base al fatturato. Esponeva che la debenza dei canoni-compenso pattuiti era comprovata dal contratto di subaffitto azienda del servizio ristorazione presso il locale Foyer della platea alta del
[...]
contratto stipulato avanti il Notaio tra Parte_4 Persona_1 Parte_1
e in data 23.09.2021 e registrato il 01/10/2021 con decorrenza 01.10.2021
[...] CP_1 ove era stato concordato il compenso minimo di € 20.000,00 annui al punto 8.1. (doc. 2). Precisava che a sua volta aveva stipulato contratto di affitto di ramo Parte_1
d'azienda con HO EE SRL registrato a Milano il 29/07/2020 (doc.3). A seguito della liquidazione giudiziale, il contratto di subaffitto era stato risolto anticipatamente con effetto dalla data dell'atto notarile dott. (a rep. Racc. Per_2
4449/1803) in data 29.02.2024; ivi le parti al punto 3 si erano anche impegnate a regolarizzare i rapporti economici derivanti dal contratto, relativamente ai canoni di affitto 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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. CP_1
Per estratto si riproduce qui in copia l'atto notarile del 29/02/2024 dott. (a rep. Per_2
Racc. nn. 4449/1803)…
…Omissis…
…Omissis…
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-20% (venti per cento) sull'ammontare totale del fatturato annuo al netto dell'IVA, fino a euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
-17,5% (diciassette virgola cinque per cento) sull'ammontare totale del fatturato annuo al netto dell'IVA fino a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
-15% (quindici per cento) sull'ammontare totale del fatturato annuo al netto dell'IVA qualora superi Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
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Parte ricorrente chiedeva altresì il rimborso delle utenze luce, come da fattura n. 6 del 27/4/2023 di € 5.975,00 (doc. 5 e 6) e relativamente al periodo da ottobre 2021 a dicembre 2022 e come ivi analiticamente specificato. La quota parte utenze luce era stata prima a sua volta addebitata e fatturata dalla concedente HO EE a per la quota parte Parte_1 utenze come da n. 7 fatture allegate e distinta anche per la quota bar foyer (docc. CP_1
7/13). In contratto è stato previsto il rimborso utenze per la a carico di Parte_5
Il contratto al punto 10.2 lett. b prevede che sia a carico di CP_1 CP_1
“esclusivamente il costo di luce della zona del Foyer della che sarà a carico Parte_5 dell' e dove si prevede l'istallazione di un contatore”. Parte_6
Riferiva che il contatore3 non era stato installato da nessuna delle parti, ma i consumi vi erano stati ed erano stati addebitati a per la quota distinta di Parte_1 Parte_7 ed a sua volta erano stati addebitati a
[...] CP_1
Evidenziava che i predetti costi dovevano ritenersi congrui e la parte resistente doveva essere condannata al pagamento di €5.975,00, o in subordine nella misura inferiore determinanda e comunque in caso di contestazione chiedeva ammettersi CTU. I solleciti del curatore in data 16/01/2024 (doc.14) e del legale in data 17/10/2024 (doc. 15) erano rimasti senza effetto. Era stato preventivamente esperito senza esito il procedimento di mediazione, come risulta dalla documentazione allegata, con incontro tenutosi il 29/07/2025, mediazione n. RG 2284/25, alla quale non aveva aderito (doc. 16,20,25). CP_1
Chiedeva LG….. CP_3
1) condannare al pagamento della somma di €3.224,00 +IVA=€3.933,29 per le CP_1 due mensilità da 1.1.24 al 29.2.24 per il compenso-canoni di subaffitto in favore della
[...]
oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
Controparte_4
2) …. condannare la resistente al pagamento, in favore dell'esponente, della somma di
€5.975,00 portata dalla fattura 6/2023 o in subordine nella misura inferiore determinanda e ritenuta dovuta, anche in via equativa, a titolo di rimborso utenze luce per la zona Foyer Platea alta presso il Teatro degli Arcimboldi, con interessi moratori o legali dalla data della fattura al saldo;
3) ordinare e condannare parte resistente a comunicare e documentare il fatturato mensile generato dal "punto vendita degli , da agosto 2023 a febbraio 2024 per Parte_4 verificare l'eventuale conguaglio a favore della ricorrente con ogni conseguente statuizione 3 Cfr. Art. 10.2 lettera b del contratto di subaffitto di ramo di azienda intercorso tra le parti del Controparte_5 23/09/2021 rep. Racc. 58655/20827;
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Si costituiva tardivamente (in particolare il giorno precedente rispetto alla udienza fissata e senza produrre alcun documento a riscontro di quanto affermato) la controparte oggi resistente con proprio atto difensivo, contrastando l'avversaria ricostruzione (ma CP_1 senza offrire prova a proprio riscontro) ed articolando conclusioni difformi così come espressamente rassegnate in atti. A pagina 6 parte resistente così dichiarava … non frapporrà ostacoli all'esibizione CP_1 della propria contabilità relativa al subaffitto d'azienda per cui è causa, qualora tale esibizione venga ordinata …..
Chiedeva …In via principale di rigettare tutte le domande attoree poiché CP_1 infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e da intendersi qui integralmente richiamati. In via istruttoria ci si oppone all'ammissione della c.t.u. sub lettera b) del ricorso e all'ordine di esibizione ivi formulato poiché generici ed esplorativi e inidonei a far conseguire un risultato utile per la domanda attorea. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge
Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una (davvero auspicabile) soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva.
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria non definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare4 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 4 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo
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questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
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3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia ….. in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia …compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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Comune di Milano fino all'aprile 2027, ha affittato la gestione dei servizi al pubblico a
(doc. 3); parte di tali servizi era costituito dalle “attività di ristorazione e sushi Parte_1 bar da svolgersi esclusivamente nei locali del Foyer della Platea Alta del Teatro” (doc. 2). Tali servizi sono stati concessi in subaffitto da a con contratto del 23 Parte_1 CP_1 settembre 2021 (doc. 2). In data 28 settembre 2023 a stata dichiarata la liquidazione giudiziale di il 24 novembre 2023 il Curatore della chiedeva Parte_1 Pt_1
(al Giudice delegato) di essere autorizzato allo scioglimento di più contratti in essere (doc. 4). E' dato pacifico, incontestato ed ammesso dalla stessa che la stessa abbia CP_1 corrisposto i canoni di subaffitto soltanto fino al 31/12/2023. Sicchè sino alla risoluzione notarile del 29/02/2024 residuano come ancora dovuti (e non pagati) i canoni di gennaio e febbraio 2024. Parte resistente nemmeno ha provato CP_1
(i solo prospettati a pagina 3) “accordi” in senso diverso o contrario con la controparte (anzi in senso decisamente contrario ed opposto a quanto solo meramente prospettato dalla resistente si veda peraltro il doc. 14 del 16/01/2024 pure dalla stessa difesa Pt_8 richiamato in cui si evince che i suddetti canoni sono invece espressamente richiesti alla pagina 1 dalla quartultima riga); di eseguito per estratto in copia rinunciate e non possono essere riproposte in appello./Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
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…OMISSIS…
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avrebbe, in ogni caso, superato nei propri effetti il (precedente) recesso e, in ogni caso anche autonomamente e diversamente regolato (in forma solenne notarile) gli effetti della risoluzione tra le parti sottoscrittrice (e quindi per la e da cui emerge la concorde CP_1 volontà delle parti di riportare gli effetti ….con effetto dalla data del presente atto…(ndr. 29/02/2024)
…OMISSIS…
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Peraltro nemmeno in questa sede (quella deputata) è emersa una (concorde) volontà delle parti (ed in particolare della DI ) di scontare alla i canoni ancora Pt_1 CP_1 doviuti dei mesi di gennaio e febbraio 2024 (anzi in quella sede le parti si impegnavano a regolarizzare i rapporti economici …relativamente ai canoni di affitto ed alle spese di gestione... senza che venisse in quella sede <> affatto adottata alcuna dichiarazione abdicativa del credito monetario delle 2 mensilità da parte della DI ). Il suddetto dato oggettivo e fattuale appare davvero Pt_1 sintomatico della totale assenza di rinunzia (in capo alla ) alle mensilità oggi Pt_1 pretese in pagamento. Con Né da ultimo è emersa in atti alcuna documentazione che consenta alla oggi procedente di retrodatare la effettiva e liberatoria riconsegna del ramo di azienda (che al più potrebbe liberare dall'obbligo di pagare i canoni maturati e decorsi sino alla scrittura notarile CP_1 del 29/02/2024) da parte della a data antecedenre al 29/02/2024. CP_1
Da ultimo la –per proprio conto-- ha contestato (ex art. 115, I comma, c.p.c.) Pt_1 quanto solo prospettato (e non provato) dalla controparte resistente, sicchè quest'ultima, anche in ossequio al generale principio dispositivo6 della prova, nemmeno avrebbe potuto 6 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe
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presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
7 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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P.Q.M.
--- 8 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 9 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
10 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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-Condanna la parte resistente (C.F./P.IVA ) al pagamento Controparte_1 P.IVA_2 in favore di controparte per canoni (mensilità gennaio-febbraio 2024) da contratto dovuti, maturati e non corrisposte, l'importo complessivo di €#3.933,29# (pari all'importo di €#3.224,04# oltre IVA al 22%) oltre agli interessi, dovuti nella misura di legge, maturati e maturandi dalle singole scadenze del dovuto sino al saldo effettivo;
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
-Differisce ogni eventuale pronunzia giudiziale sulla condanna alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 13/11/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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