Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/02/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel -
2) Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
3) Dott. Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5142 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. MARCELLA PENNINO presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. GENNARO DE LUCA presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il sig. e che dall'unione era nato Controparte_1
Perso il 15.5.2009, chiedeva:
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“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] relativamente al matrimonio
[...]
concordatario contratto in data 02 giugno 2008 e trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato civile del comune di Napoli nell'anno 2008, ai numeri: atto 54, P. II. Co;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione della emananda sentenza:
Confermare le statuizioni rese con sentenza num. 1729/2016 relativamente
Perso all'affido del minore e per l'effetto affidare il figlio minore alla madre in via
ESCLUSIVA ai sensi dell'art. 337 quater C.C.;
A parziale modifica delle statuizioni rese con sentenza num. 1729/2016 relativamente al diritto di visita del padre al figlio da potersi esercitare quando il
avrà terminato la pena detentiva, stabilire che il padre potrà vedere il CP_1
figlio un giorno a settimana, per almeno un'ora da concordare con la moglie e compatibilmente con le esigenze del figlio, disponendo che gli incontri avvengano in presenza della madre;
A parziale modifica delle statuizioni rese con la sentenza num. 1729/2016 , porre a carico di l'obbligo alla contribuzione al Controparte_1
Perso mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 (quattrocento) con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT , da versare alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla contribuzione delle spese straordinarie necessarie per il minore, come meglio specificate nel protocollo d'intesa tra COA
Napoli e Tribunale di Napoli del 07.03.2018, nella misura del 50%;
Nulla a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie”.
Il resistente si costituiva e deduceva e concludeva come in atti.
Il Presidente a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.6.21 osservato che: “i coniugi e , sposatisi Parte_1 Controparte_1
Perso nel giugno 2008, e genitori del figlio minore, nato nel 2009, si sono separati giudizialmente nel 2016. Per quel che qui interessa, la sentenza confermò, nella sostanza, le misure urgenti disposte dal Presidente all'esito della comparizione personale dei coniugi, salve le modifiche di carattere patrimoniale disposte dalla
Corte d'Appello sul reclamo del . In definitiva, la sentenza n. 1729/2016 CP_1 di questo Tribunale previde l'affido in via esclusiva del figlio alla madre;
la facoltà per il padre di incontrare il figlio un giorno a settimana e per almeno un'ora per
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volta per il tramite ed alla presenza del personale dei competenti servizi sociali;
un assegno mensile a carico del PE di € 500,00 (di cui € 300,00 per il mantenimento del figlio ed € 200,00 per la moglie). Nell'instaurare il presente giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ha Pt_1
innanzitutto evidenziato come la causa della rottura tra i coniugi fu costituita dall'arresto del PE per i reati di cui agli artt. 61 num. 5, 81 cpv, 609 quater comma1, num. 2 Cod. pen. (“atti sessuali con minore”) in danno di una propria nipote;
e come, poi, a tale procedimento penale se ne fosse aggiunto anche un altro per associazione camorristica, cessione di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi, estorsione e illecita concorrenza con violenza e minaccia. Sul presupposto, dunque, del perdurante stato di detenzione del marito, e della sua
Perso totale assenza nella vita del minore sia sotto il profilo emotivo che sotto il profilo economico, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale, nel dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio, stabilisse un contenuto minimo di incontri tra il figlio ed il padre per il periodo successivo alla scarcerazione di questi, e determinasse in € 400,00 la contribuzione mensile del padre per il mantenimento del figlio. Il , costituendosi in giudizio, ha dato atto della cessazione del CP_1
proprio stato detentivo, e, sul presupposto della ripresa dei contatti col figlio, ha chiesto che il Tribunale stabilisse le modalità di incontro col minore secondo più ampie modalità e fissasse in € 200,00 il contributo mensile da corrispondere alla moglie per il mantenimento del minore. Le parti, poi, hanno anche depositato una bozza di intesa, che prevedeva un ampio calendario di incontri tra il ed CP_1
il figlio minore;
ma, comparsi innanzi a questo Presidente, le parti hanno nuovamente messo in discussione il precedente accordo. In particolare, la ricorrente ha riferito che il breve periodo di contatti tra il figlio ed il padre ha avuto sostanzialmente fine a causa delle aggressioni verbali da parte del
, offensivo nei confronti del figlio e della madre. Da ciò il rifiuto del CP_1
ragazzo di proseguire i contatti col padre, e il nuovo riacutizzarsi della conflittualità tra i coniugi. Dal canto suo, il ha, invece, attribuito alla CP_1
moglie un tentativo di porgli contro il minore, per ragioni esclusivamente economiche. A giudizio di questo Presidente, non possono essere modificate in questa fase le statuizioni della sentenza di separazione. In particolare, per quanto riguarda i rapporti del figlio minore col padre, in mancanza di una serena intesa
(che coinvolga, evidentemente, anche la madre), restano valide le ragioni che
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indussero il tribunale a prevedere incontri limitati tra il ed il figlio, da CP_1 svolgersi per il tramite e con l'assistenza dei servizi sociali;
e, anzi, il lungo periodo di detenzione sofferto dall'odierno resistente, rende quanto mai opportuno un graduale riavvicinamento del minore al genitore. L'ulteriore corso del giudizio consentirà, poi, di valutare e determinare in modo più appropriato l'entità della contribuzione che il dovrà corrispondere alla moglie per il CP_1
mantenimento del figlio minore” - confermava, allo stato, le condizioni della separazione fissate nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 1729/2016 e nominava il giudice istruttore.
Depositate le memorie integrative veniva chiesta ed emessa sentenza sullo status.
Successivamente ammesse le richieste istruttorie, veniva espletata l'audizione del minore, l'interrogatorio formale del resistente e l'escussione del teste, le parti rinunciavano all'escussione degli ulteriori testi.
Per l'udienza cartolare fissate pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti e il Giudice viste richieste e conclusioni rimetteva la causa al Collegio per la decisione con termini di cui all'art 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente deve darsi atto che con sentenza del 9.12.2021 di questo
Tribunale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti e la procedura è proseguita sulle ulteriori domande.
Sempre in via preliminare il ritiene di condividere e fare propria Pt_2
l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano tempestive e specifiche doglianze.
Perso Sull'affido del figlio della coppia ( n. il 15.5.2009).
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi del minore, va evidenziato che, sul punto, persiste il contrasto tra i genitori atteso che
Perso la madre insiste nella conferma dell'affido esclusivo del minore con collocamento dello stesso presso il domicilio materno, mentre il padre chiede l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre stabilendo i tempi del diritto di visita, compatibilmente con le esigenze del figlio.
Va rilevato già in sede presidenziale della presente fase sono state confermate le statuizioni della sentenza di separazione con l'affidamento esclusivo
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del minore alla madre e, tenuto anche conto del lungo periodo di detenzione sofferto dal che rendeva quanto mai opportuno un graduale CP_1
riavvicinamento del minore al genitore, venivano previsti incontri tra il CP_1
ed il figlio, da svolgersi per il tramite e con l'assistenza dei servizi sociali.
Nelle relazioni dei servizi sociali, richieste ed acquisite oltre ad essere riportata la detezione del ed i motivi della stessa (atti sessuali con CP_1
minorenne nonché che ha dovuto proseguire l'espiazione della pena detentiva per associazione camorristica) fino ad Aprile 2021 quando finalmente ha avuto modo
Perso di rivedere suo figlio a distanza di 10 anni;
che inizialmente tra i due era nato Perso un bel rapporto e mostrava entusiasmo nel trascorrere la giornata in presenza paterna ma dopo circa un mese lo stesso minore pareva aver cambiato atteggiamento sostenendo di non volere più ricucire alcun rapporto affettivo con il padre.
Dalla relazione in atti emerge che la riferiva ai Servizi che a causa Pt_1
del comportamento possessivo del il figlio sarebbe stato isolato dai suoi CP_1
amici e avrebbe mostrato un'improvvisa chiusura nei confronti della figura materna e del suo attuale marito e tale criticità sarebbe emersa in quanto il resistente in più occasioni avrebbe dinanzi al figlio parlato male di lei e del suo ramo familiare destabilizzando e confondendo il minore;
riferiva altresì che dal mese di maggio
2021 dopo circa un mese di frequentazione con il padre il minore aveva deciso di non volerlo vedere, né rispondere ai messaggi;
affermava che l'ex marito non si sarebbe mai interessato al figlio e di non aver ricevuto dallo stesso alcun aiuto nemmeno economico;
riferiva infine di non aver mai ostacolato i rapporti tra padre e figlio, ma di avere timore che il figlio potesse essere pregiudicato non avendo più fiducia nel padre a causa delle sue azioni.
Dalle relazioni dei servizi sociali risulta infine che gli incontri padre figlio presso lo spazio neutro non sono avvenuti in modo regolare e lineare;
che trattandosi di un numero relativamente esiguo di appuntamenti interrotti inaspettatamente non è stato possibile sintetizzare le osservazioni descrivendo l'andamento generale ma si è fatto riferimento nelle relazioni a singoli momenti degli incontri;
che nei primi incontri svolti a dicembre il minore si mostrava disinteressato esprimendo talvolta il suo disappunto, mentre a febbraio il clima era stato più disteso;
che il minore durante l'incontro di marzo riferiva di aver visto il padre per strada ed aver provato a chiamarlo mentre il padre sembrava essere scappato ed il padre, a sua volta, si giustificava
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dicendo di non averlo visto;
che gli incontri venivano sospesi dal a marzo CP_1
2022 adducendo motivi di lavoro.
Durante l'audizione innanzi al Giudice il minore dichiarava: “Mio padre prima lo vedevo quasi tutti i giorni a Pozzuoli dove abitava e io chiedevo quasi tutti i giorni a
mia madre di accompagnarmici perché lui non guidava e lei lo faceva e poi veniva a
prendermi. Successivamente ci sono stati gli incontri dagli assistenti sociali per circa
dodici volte. Poi mi padre ha detto che doveva lavorare per sei mesi e che non
potevamo vederci ma poi è passato un anno e più e l'ho visto solo oggi. Non abbiamo avuto neppure contatti mi ha mandato solo un messaggio il 16 gennaio scorso
dicendomi che aveva provato a chiamarmi, cosa non vera, e che doveva venire in
Tribunale per delle domande che aveva fatto il legale di mia madre, ed è venuto oggi.
Non mi ha chiamato e non mi ha neppure scritto su whats-app salvo un messaggio del
26 luglio ed auguri indirizzato “allo staff” del suo lavoro. Oggi in Tribunale non mi ha neppure salutato.
All'inizio mi faceva piacere vederlo ma poi mi ha iniziato a fare molte
domande su mia madre e sul suo compagno che vive con noi ed io reputo come mio
padre; perciò, sono continuato ad andare per un periodo e poi non sono più andato.
Lui mi ha chiamato ma io non potevo andare perché già avevo un impegno con un mio
amico allora lui si è arrabbiato prima con me poi si è fatto passare mia madre ed ha
cominciato a riempirla di parole. Poi non ci siamo più visti perché lui ha detto che
doveva lavorare ma non ho capito che lavoro fa è passato da presentatore tipo
MA ad avere una casa discografica. Lui mi ha inviato video di cantanti che non
conoscevo e concerti e poi ha fatto una casa discografica. Faceva anche
l'organizzatore, cioè per esempio procurava cantanti per feste. Ingaggiava cantanti per le feste. Moltissimi anni fa faceva le sale slot. Ma forse non ero ancora nato o ero piccolino avevo cica due anni. Lui ha un sito web “revolution foxmaxjclub.jiimdofree.com”(si da atto che mostra sito e legge le risultanze).
Ora sono io che non voglio vederlo perché mi sono accorto che mi ha usato
solo per sapere i fatti di mia madre e del suo compagno. Sono deciso a non vederlo.
Mi piacerebbe proprio non sentirlo. Per me è stato indifferente vederlo in Tribunale.
Lo vedevo anche quando era in carcere ma non potevo andare perché era di
massima sicurezza e non si poteva, ma facevamo videochiamata 30 minuti o chiamata
whatsapp e le chiamate normali 10 minuti il sistema staccava automaticamente con un timer, finché qualcuno non ricollegava qualche altra persona. Mio padre mi fece
vedere in videochiamata un suo amico chiedendo prima al poliziotto che ha
acconsentito e mi ha detto che me lo avrebbe fatto conoscere ma poi non ho più voluto
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vedere mio padre. Mia madre mi ha sempre lasciato scegliere se vedere mio padre e nel caso prenotava l'orario per il collegamento. Sono sempre stato libero di vedere mio padre. Mia madre quando le chiedo i permessi in generale ha paura di tutto ma è
in generale e non riguarda mio padre mi dice sempre di scegliere come mi sento di fare con lui”.
Ammesso l'interrogatorio formale del resistente, lo stesso, tra l'altro, riferiva:
“il bambino difronte agli addetti del polo delle famiglie ha detto “non voglio vederti sii uno scemo. Meglio così che non ci stai” ed io gli ho detto che non doveva parlare così a suo padre”.
All'esito delle risultanze in atti il Tribunale ha certamente sufficienti per la decisione.
Pur essendosi registrate fasi di maggiore apertura del minore, che potevano far presagire un miglioramento della situazione, poi non intervenuta, avendo il minore anche in sede di ascolto in Tribunale dichiarato di rifiutare gli incontri con il padre (cfr. verbale di audizione del minore“…Ora sono io che non voglio vederlo perché mi sono
accorto che mi ha usato solo per sapere i fatti di mia madre e del suo compagno. Sono
deciso a non vederlo. Mi piacerebbe proprio non sentirlo. Per me è stato indifferente vederlo in Tribunale”) e di essere sempre stato lasciato libero di decidere.
In definitiva il non è riuscito a sintonizzarsi sulle esigenze del CP_1
minore conquistandone la fiducia.
Tale essendo il quadro delineato dagli operatori coinvolti, il Tribunale ritiene Pers che, nel presente giudizio, a adolescente consapevole, non può imporsi per via giudiziaria, oltre ragionevoli limiti, il rapporto affettivo con il genitore non convivente che, per sua stessa natura, non può essere coercibile.
Ciò posto può senz'altro trovare conferma, anche all'esito dell'istruttoria, il provvedimento di affido esclusivo del minore alla madre.
Sul punto si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi:
1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da
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entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Ed invero, in diverse sentenze (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n.
26587), i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione,
e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti del figlio, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita dello stesso non soltanto in senso materiale, impedendo di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita del figlio”.
Si rileva che innanzi al Presidente, parte ricorrente ha insistito nella richiesta di affido esclusivo chiedendo la conferma delle disposizioni della separazione.
Tale situazione appare confermata anche per la fase successiva.
Ebbene, considerato il mancato adempimento da parte del padre ai suoi obblighi di sostentamento nei confronti del minore e la inesistente frequentazione padre-figlio, tenuto conto di tutte le risultanze in atti ritiene il Collegio che, il padre non abbia manifestato un serio e costante interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento del minore e che, dunque, sia contraria agli interessi degli stessi una condivisione delle scelte educative della prole.
La scelta della madre, quale unico genitore affidatario dei figli, scaturisce dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola del figlio.
Pers Dai tentativi esperiti e della chiara volontà espressa dal figlio oggi quindicenne allo stato vanno disposte visite libere padre figlio nel rispetto delle esigenze del minore.
Tenuto conto delle relazioni dei servizi sociali e della discontinuità manifestata dal padre pur a fronte di una quantomeno iniziale apertura può prevedersi che i servizi ove richiesti e previo consenso predispongano interventi di sostegno per il nucleo e segnatamente interventi di sostegno per il padre al fine di rafforzare le competenze genitoriali e individuare modalità di approccio al figlio che consentano di recuperare il rapporto e riacquistare la fiducia dello stesso e per il figlio sempre nel rispetto della sua volontà e, previo richiesto consenso, sostegno psicologico anche volto a superare il sentimento di sfiducia riportato in sede di ascolto.
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In particolare i servizi cureranno, ove richiesti, anche un percorso di sostegno
Pers psicologico per per elaborare il proprio vissuto e per individuare spazi di apertura al padre e nel caso di esito positivo potranno aiutare la eventuale ripresa di incontri fornendo il supporto pedagogico-educativo ed il sostegno emotivo che si dovesse rivelare necessario.
Ovviamente i SS investiti, all'occorrenza, ove cioè si registrassero situazioni pregiudizievoli per il minore investiranno la Procura minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione del minore, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e dunque le spese per il suo mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto all'epoca della sentenza di separazione del 2016.
In secondo luogo, convivendo il figlio con la madre, e non essendoci attualmente alcuna frequentazione del padre sono nulli i tempi di presenza dello stesso presso il padre, e, quindi, parimenti nulla è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche del resistente, va evidenziato che per lo stesso, nulla è stato provato e che lo stesso non ha provveduto a depositare le proprie dichiarazioni dei redditi, ma solo una sua dichiarazione allo scopo di essere ammesso al gratuito patrocinio.
Orbene, il Collegio, considerato che ai fini della determinazione del contributo paterno non può considerarsi- perché non provato – il reddito del resistente, considerando come parametro di riferimento, la somma prevista in sede di separazione maggiorata della rivalutazione maturata, tenuto conto del tempo trascorso e delle aumentate esigenze. determina quale contributo mensile al mantenimento del figlio a carico del padre la somma mensile all'attualità di € 400,00 oltre rivalutazione annuale automatica secondo indici istat come per legge (somma che del resto appare già essere stata autodeterminata dalle parti in sede di accordi poi non formalizzati in Tribunale).
Va altresì posto a carico del resistente il 50% delle spese straordinarie per la figlia. Al fine di evitare l'insorgenza di questioni sulla individuazione e concertazione
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le parti faranno riferimento al protocollo spese straordinarie sottoscritto fra Tribunale
di Napoli e Coa nel marzo 2018.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un terzo ponendo, i residui due terzi a carico dal resistente soccombente prevalente che è condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese liquidate, come da dispositivo sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata con la riduzione del 50% per l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Perso
• affida il figlio minore in via esclusiva alla madre e disciplina le visite padre figlio come da motivazione;
• Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat come per legge;
• Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese Pt_1 Pt_1
straordinarie per il figlio come da protocollo del Tribunale di Napoli del 07/3/18;
• I servizi sociali ove richiesti e previo consenso provvederanno a predisporre gli interventi e quanto in parte motiva
• Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna al pagamento del residuo in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidato in complessivi euro 2.538,66 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/05/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Carla Hubler
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