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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7200/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice Sergio Pochettino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7200/2022 R.G. proposta da:
CI rilasciata dal comune di Riva presso Chieri nata li Parte_1 C.F._1
24/05/1954 a Gratteri (PA) e residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Gotta Roberto, presso il cui studio, in Torino via San Quintino 42, elegge domicilio che lo rappresenta e lo difende giusto mandato in calce all'atto di citazione ATTRICE Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Chieri, via Palazzo di Città n. 10 (C. F. - P. IVA ) P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Maria Corzino, (c.f. , C.F._2 pec: come da procura alle liti del 29.6.2022 Email_1
(all. A), il quale elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Camilla Cappato (c.f.:
, pec: in Torino, Via C.F._3 Email_2
Manfredo Fanti n. 3
CONVENUTO
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
In via Principale Accertare la responsabilità dell'odierno convenuto per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla sig.ra in base a quanto definito dalla Parte_2
CTU e condannare il in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore ai sensi del art 2051 cc a risarcire all'attrice la somma di euro 38.726,00 (calcolo eseguito in base alle tabelle del Tribunale di Milano vedi sentenze cass per tra le varie per es. 32373/23 -13885/2025 e in base alla personalizzazione o tenuto conto delle conseguente particolari subite dalla disabilità ) o maggiore o diversa somma che potrebbe essere quantificata oltre al danno patrimoniale, da quantificare ex art 1226 c.c. per l'assistenza durante la malattia quantificabile equitativamente oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del evento al soddisfo o maggiore o diversa somma che verrà quantificata per tali voci in ogni caso porre in capo definitivamente al convenuto le spese della CTU In via subordinata Accertata la responsabilità dell'odierno convenuto per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla signora condannare il Parte_2 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art 2043 cc a risarcire all'attrice la somma di euro 38.726,00 ( calcolo eseguito in base alle tabelle del Tribunale di Milano vedi sentenze cass tra le varie per es. 32373/23 -13885/2025 e in base alla personalizzazione o tenuto conto delle conseguente particolari subite dalla disabilità ) o maggiore o diversa somma che potrebbe essere quantificata oltre al danno patrimoniale, da quantificare ex art 1226c.c. per l'assistenza durante la malattia quantificabile equitativamente oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del evento al soddisfo o maggiore o diversa somma che verrà quantificata per tali voci in ogni caso porre in capo definitivamente al convenuto le spese della CTU In ogni caso con vittoria di spese competenze, oneri di legge ed onorari da distrarsi in favore dell'antistatario difensore.
PARTE CONVENUTA
- in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti del Controparte_1
(tenuto conto anche dell'art. 1227, comma 2, c.c.);
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un profilo di responsabilità in capo al accertare e dichiarare il concorso, nella Controparte_1
pagina 2 di 16 causazione del danno, della IG.ra e, conseguentemente, diminuire, Parte_1 ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il risarcimento eventualmente dovuto all'attrice;
- in via istruttoria: l'esponente insiste per l'ammissione del capitolo di prova n. 3 per interrogatorio formale dell'attrice dedotto nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. depositata in data 21.11.2022 e non ammessa dal Giudice, che di seguito si riporta: “3) Vero che Lei il giorno 2.8.2021, alle ore 18.00 circa, in “C.so Vittorio Emanuele II…all'altezza di Piazza Umberto”, ovvero nell'orario e nel luogo del sinistro per cui è causa, nel percorrere il tratto stradale, anche in considerazione della luce diurna e della differenza cromatica tra la pavimentazione stradale e il “fosso” per cui è causa, si avvedeva della presenza del “fosso” medesimo che successivamente l'avrebbe fatta sbilanciare e quindi cadere”;
- con rifusione delle spese e dei compensi di causa, di cui si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore del Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo e ricostruzione in fatto
Con atto di citazione 30.3.2022 la signora ha evocato in Parte_1 giudizio il indicandolo come responsabile delle lesioni riportate in Controparte_1 data 2 agosto 2022 allorché - mentre era intenta, intorno alle ore 18,00 a percorrere a bordo della propria carrozzina elettrica la zona pedonale di Corso Vittorio Emanuele II, all'altezza di Piazza Umberto veniva sbalzata dal mezzo di trasporto per disabili sul quale stava procedendo in quanto la ruota anteriore dello stesso rimaneva incastrata in avvallamento creatosi a lato di un tombino a motivo di un sanpietrino mancante, riportando lesioni diagnosticate nel verbale di dimissioni dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Chieri All'episodio, ha prospettato la difesa di parte attrice, sarebbero conseguite gravi conseguenze per invalidità permanente, indicata sulla base di Consulenza di parte in una percentuale pari al 25% ed una invalidità temporanea totale per la durata di 80 giorni. La difesa attorea ha dedotto la responsabilità del convenuto nella causazione CP_1 del sinistro in ragione della omessa o insufficiente manutenzione della carreggiata, con conseguente richiesta di condanna dell'Ente al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato, sulla base di perizia medica di parte (doc. 5 ), in complessivi € 100.386,00 Si è costituito il contestando la propria responsabilità per aver la Controparte_1 condotta disattenta dell'attrice determinato, in via autonoma ed esclusiva, il sinistro pagina 3 di 16 sopra descritto, in quanto le dimensioni della buca sarebbero state tali da renderla ben visibile, ed ha concluso per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese. Previa assunzione di prova orale sulle modalità di verificazione dell'evento lesivo, che ha sostanzialmente confermato la narrativa attorea, l'istruttoria è proseguita e si è esaurita con l'espletamento di CTU medico legale. Ad avvenuto deposito del conciso elaborato peritale all'udienza del 20.6.2025 le parti hanno discusso la causa che è stata quindi trattenuta per decisione ai sensi e con i termini di cui all'art. 281 sexies cpc.
* * *
1. La responsabilità della P.A. da custodia dei tracciati stradali Pare opportuno far precedere, ad una compiuta valutazione circa le specifiche responsabilità per le lesioni lamentate dall'attrice, un conciso richiamo dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta nell'interpretazione delle norme invocate come applicabili anche d'ufficio al caso di specie. Il tema della responsabilità civile gravante sulla Pubblica Amministrazione per danni originatisi dall'uso di beni demaniali è stato affrontato, dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'applicabilità o meno a tali ipotesi della responsabilità da custodia disciplinato, soprattutto quanto alla ripartizione degli oneri probatori, dall'art. 2051 c.c. Per quanto concerne in particolare l'ipotesi di danno derivante da beni pubblici adibiti ad uso generale e diretto - che per loro estensione rendono difficilmente attuabile una attività di controllo continuo ed efficace volto ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per la generalità degli utenti (frequentemente le fattispecie hanno riguardato proprio strade che per scarsa o difettosa manutenzione venivano indicate, come quella per cui è causa, foriere di insidie) - in passato è stato (come noto) ritenuto di dover escludere l'applicabilità della norma disciplinante la responsabilità da custodia a tali situazioni, sul rilievo che l'oggettiva impossibilità della custodia rendesse inapplicabile l'art. 2051 c.c. La tutela risarcitoria del danneggiato, per tale motivo, sarebbe stata da affidarsi alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. con conseguente applicazione dei relativi oneri probatori posti in via generale a carico del danneggiato, e con specificazione che tra gli elementi del fatto da provare – secondo un orientamento restrittivo della responsabilità della P.A. - vi fosse anche l'onere di fornire prova che le condizioni di (inadeguata) manutenzione del bene demaniale - indicate dalla danneggiata come fattore causale dell'evento dannoso - fossero tali da costituire per l'utente stesso una situazione di effettivo pericolo “occulto”: presentassero cioè quei caratteri di non visibilità e di imprevedibilità che, riassunti nella (tralaticia) terminologia di “trabocchetto o insidia”,
pagina 4 di 16 erano divenuti la chiave per accedere al risarcimento in tali fattispecie (in questo senso ancora Cass. n. 22592 del 1.12.04; Cass. n 10654 del 4.6.04). La superiore impostazione teorica è stata fatta oggetto di rivisitazione in occasione di pronunce del Giudice di legittimità intervenute in argomento epoche più prossime. Per un verso, è stato ritenuto che “in caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze - invocando la responsabilità della P.A. - è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, anche con presunzioni”, sulla considerazione che “la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo” (così Cass. sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006). Inoltre e per converso, con l'intento di equiparare la posizioni del danneggiato nelle (analoghe) ipotesi di danno provocato da cose in proprietà di privati e da beni di proprietà pubblica, la Cassazione ha evidenziato come debba ritenersi ormai superata la precedente teorica ancorata alla necessità che il danneggiato provasse la non visibilità e non prevedibilità del pericolo, sottolineando a tal proposito come “la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, in quanto sebbene questi siano elementi sintomatici della responsabilità della p.a. non è escluso che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a.” (in tale senso Cass.
6.7.06 n. 15383, con richiami a Cass. 14.3.2006, n. 5445). Appare pertanto condivisibile l'odierno orientamento, pressoché unitario, della giurisprudenza di legittimità e di merito, per il quale l'art. 2051 c.c. risulta pienamente applicabile, senza limitazioni o distinguo di sorta, anche alle ipotesi di danni cagionati da beni demandati alla custodia della Pubblica Amministrazione. A coronamento del lungo percorso appena riassunto, infatti, ancora recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa”, in quanto “costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il
pagina 5 di 16 danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (da ultimo, con anelito nomofilattico, da Cass. 24/01/2024, n. 2376 e da Cass. 27/04/2023, n. 11152, sulle orme di Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943)” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988).
* * * A fronte di una siffatta perimetrazione dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, conseguenza dell'applicazione anche all'Ente pubblico e senza ulteriori specificazioni del generale paradigma della responsabilità disciplinato dalla norma sopra richiamata, emerge peraltro (dall'esame delle numerose fattispecie portate all'attenzione della Corte di legittimità) come un siffatto giudizio di responsabilità vada effettuato valorizzando vieppiù tutti gli elementi del fatto storico, e tra essi, si è detto, prioritariamente l'eventuale incidenza che la condotta del danneggiato possa aver avuto nella verificazione dell'evento, con particolare riferimento alla mancata osservanza delle regole di cautela a salvaguardia anche della propria personale incolumità. Già la pronuncia sopra richiamata, ad esempio, aveva ritenuto di dover evidenziare che
“l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, o comunque può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso” (così in motivazione Cass. n. 15383/06 cit.). Principio che nella coeva altra pronuncia qui rievocata la Suprema Corte aveva sostanzialmente ribadito – facendo leva sul richiamo dell'art. 1227 c.c. operato nell'ambito della responsabilità civile dall'art. 2056 c.c. - evidenziando come il custode (in quel caso, con riferimento alle strade pubbliche statali, l' presunto CP_2 responsabile per i danni cagionati dalla cosa ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., oltre al fortuito previsto dal secondo comma di detto articolo, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato in presenza di condotte di quest'ultimo che valgano ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. “espressione (quest'ultima) del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore, con conseguente
pagina 6 di 16 diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così Cass. n. 3651/06 citata). Ne è stato fatto derivare che “graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A.”; gravando invece su quest'ultima “l'onere di invocare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia" – vale a dire l'eventuale comportamento colposo del danneggiato - ed altresì la misura con cui siffatta condotta imprudente, negligente o imperita possa aver concorso causalmente alla verificazione dell'evento dannoso incidendo in tale modo sul nesso causale. Accertata la presenza dell'anomalia nella pavimentazione ed il rapporto eziologico tra la stessa e l'evento “il comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato può porsi (quindi) come interruttivo del nesso di causalità quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (per un'interpretazione del concorso di colpa del danneggiato disciplinato all'art. 1227 c.c. in termini oggettivi incidenti sul nesso causale, richiami a Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737; da ultimo, Cass. 24/05/2024, n. 14566). La valorizzazione dell'apporto causale del danneggiato ai fini della decisione sull'an e sul quantum della pretesa risarcitoria si pone del resto in linea con l'insegnamento del Giudice delle leggi, che nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost. ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti "gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità" (così Corte costituzionale 10/5/1999 n. 156). In sede di legittimità molte pronunce hanno ricondotto il comportamento del danneggiato al caso fortuito, valorizzando l'ultimo inciso della predetta norma, nel senso che tale fattore può assumere rilievo non soltanto per eventualmente escludere, ma anche per limitare quantitativamente la responsabilità dell'Ente pubblico. In una di esse, che in motivazione ripercorre anche gli sviluppi giurisprudenziali di quel decennio - dopo aver ribadito a tal proposito che “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia con la cosa o sia comunque sia in grado di esplicare riguardo un potere di sorveglianza e di modificarne lo stato, e che per le strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione” - i Supremi Giudici hanno per un verso ribadito che “quando l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia
pagina 7 di 16 interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..”, e non hanno mancato di evidenziare inoltre (per quanto qui rileva) che il fortuito costituisce criterio anche per graduare le responsabilità, perché “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode” (così Cass Sez. 3, n. 24419 del 19/11/2009). Il predetto principio, improntato alla valutazione congiunta ed al contemperamento ed alla graduazione dei possibili plurimi apporti causali all'evento dannoso, ha trovato esplicita conferma in numerose successive pronunce, ove si è avuto modo di ribadire che
“in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (cfr. ancora Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26524; Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n. 4129). Applicazioni dell'orientamento sopra richiamato si rinvengono frequentemente anche nella giurisprudenza di merito – anche di questa Sezione - che in molte vicende analoghe a quella in oggetto valorizza la funzione dell'art. 1227 c.c. per ponderare la misura dell'apporto causale da riconoscersi alla condotta colposa del danneggiato in ordine alla determinazione dell'evento, riducendo proporzionalmente la misura del risarcimento. L'accertamento di eventuale condotta colposa del danneggiato - deve infine evidenziarsi
- può essere oggetto di esame anche di ufficio, non integrando tale fattore causale, al pari degli altri che nel caso concreto possono escludere o attenuare la responsabilità della amministrazione proprietaria del bene demaniale un'eccezione in senso proprio, bensì “una semplice difesa, che deve essere esaminata e verificata dal giudice attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte” (da ultimo Cass Sez. 3, n. 18544 del 20/08/2009; anche Cass. 2.4.2001, n. 4799), e ciò
pagina 8 di 16 sulla base della considerazione che siffatta indagine è intrinseca alla ricostruzione del fatto storico. Si verte in particolare in quell'accertamento del nesso di causalità che nell'ambito della responsabilità aquiliana deve essere condotto in base al criterio della c.d. causalità giuridica dettato dagli artt. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 comma 1) - secondo cui il risarcimento è dovuto per i soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito - giudizio per cui viene in rilievo il rapporto agente-evento volto a rinvenire il nesso che deve sussistere tra condotta ed evento - legame eziologico che è a norma del primo comma dell'art. 1227 c.c. è escluso da quei fattori causali riconducibili al fatto del danneggiato creditore. Accertamento questo distinto dall'altro, riguardante invece il successivo momento di verifica dell'estensione della responsabilità (e dunque la delimitazione dell'area delle conseguenze risarcibili), che per quanto previsto dal capoverso dell'art. 1227 c.c. si fonda su diverso giudizio formulato in termini ipotetici, dove l'esigenza è piuttosto quella di verificare in che modo il fatto del creditore possa aver influito, a valle, sul diverso rapporto evento-danno, con la possibilità che divengano non (più) risarcibili talune delle conseguenze ancorché immediate e dirette dell'evento, nonostante sia già stata accertata la piena responsabilità del danneggiante. (sull'argomento si veda diffusamente Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629).
* * *
2. Le responsabilità dell'evento lesivo nella vicenda in esame - conseguenze Tali gli esiti della riflessione operata negli anni dai giudici di merito e di legittimità in materia di responsabilità da custodia ascrivibile alla Pubblica Amministrazione, occorre ora applicare i principi appena descritti alla vicenda oggetto di causa. Più precisamente, si tratta di sciogliere, in ordine, i seguenti passaggi:
1) Se sussiste un nesso di causa tra le condizioni del tracciato pedonale percorso dall'attrice in data 2.8.2021 e la caduta della stessa dalla carrozzina elettrica sulla quale la medesima stava procedendo;
2) È ravvisabile un evento fortuito e, più precisamente, una condotta dell'attrice tale da elidere, in tutto o in parte, tale nesso di causa e/o limitare il danno risarcibile?
3) Ed infine – ravvisando una responsabilità da custodia, anche solo concorrente con il fatto della danneggiata. quali sono e a quanto ammontano i danni conseguenza dell'evento ?
2.1 Fatto storico e nesso di causa – condizioni della pavimentazione e caduta dal velocipede Sulla base dell'istruttoria e della documentazione prodotta è possibile affermare che, intorno alle ore 18 del 2 agosto 2021 la sig.ra venne sbalzata dalla Parte_1 carrozzina elettrica, sulla quale era costretta ad incedere, a motivo del fatto che la pagina 9 di 16 ruota anteriore di tale ausilio alla mobilità andò ad incastrarsi in dislivello presente sulla pavimentazione in porfido, in un punto prossimo ad un tombino in cui uno dei cd sanpietrini era mancante. Il fatto storico come descritto da parte attrice nell'atto di citazione e sopra tratteggiato risulta essere stato pienamente confermato da quanto riferito da persona presente al fatto, il signor , che venne sentito nell'immediatezza dai Carabinieri Testimone_1 intervenuti come da verbale di SIT prodotto in atti e che è stato anche sentito come teste in questo procedimento La testimonianza resa è del tutto attendibile, per la spontaneità ed immediatezza, e perché proviene da occasionale passante, privo di qualsivoglia relazione con la danneggiata o interesse all'esito del giudizio. Afferma la Corte di Cassazione: “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/04/2016, n. 7623). La dinamica del fatto storico come qui ricostruito permette di desumere lo specifico nesso di causa tra le condizioni della pavimentazione pedonale e la caduta della IG.ra
. La causalità di fatto è provata dalla contestualità del passaggio della carrozzina Pt_1 sopra la buca - la cui esistenza e conformazione è visibile dalla documentazione fotografica allegata alla relazione dei Carabinieri intervenuti, - e l'immediata perdita di equilibrio e caduta. In assenza della feritoia sul tracciato pedonale, laddove il fondo stradale fosse risultato liscio, livellato e privo di asperità, in applicazione del noto criterio del “più probabile che non” l'evento non si sarebbe verificato (“Nel regime dell'illecito civile, vige il principio della preponderanza dell'evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario.” Cass. civ., Sez. III, 11/02/2014, n. 3010).
2.2 Caso fortuito e incidenza della condotta di parte attrice Si è detto, tuttavia, che anche a fronte di un evento causalmente riconducibile, prime facie, ad un bene sottoposto ad altrui custodia, il nesso di causa potrebbe andare eliso - anche solo parzialmente, con riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. - in presenza di una condotta colposa del danneggiato. In altri termini, un comportamento non avveduto, perché negligente o imprudente al momento del fatto allegato, da parte di chi lamenti un danno potrebbe mandare esente da pagina 10 di 16 responsabilità del custode della res danneggiante ovvero ridurre l'importo che lo stesso verrà chiamato a risarcire al danneggiato. In tal senso, le difese del si sono concentrate sull'individuare, quale causa CP_1 specifica della caduta, la condotta incauta dell'attrice invocando anche una asserita pregressa conoscenza in capo alla medesima dell'insidia rappresentata dalla porzione di pavimentazione priva di completa complanarità Da tali elementi, che dimostrerebbero l'esigibilità di una condotta alternativa, idonea a scongiurare l'episodio lesivo, deriverebbe secondo il una riconducibilità CP_1 causale esclusiva del sinistro a parte attrice, idonea a recidere totalmente il nesso eziologico fra le condizioni della strada e la perdita di controllo della bicicletta con caduta. Le difese svolte e qui concisamente richiamate si ritengono fondate solo parzialmente. Come si è sopra ampiamente rilevato, “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.” (C. Cass., Sez.
3 - Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022). Tali requisiti, individuati dalla Suprema Corte, sono come detto ravvisabili nel caso di specie soltanto in modesta parte. Il comportamento della signor , nel frangente in esame, non ha certo assunto quei Pt_1 caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, nel suo non essersi accorta di una improvvisa discontinuità del manto stradale, peraltro nemmeno segnalata. Non si rinviene - nella breve ricostruzione del fatto che è stata possibile qui operare - una progressione o una velocità di movimento talmente esorbitante dalla normalità da determinare, ex se, l'evento foriero di danno, che si pone invece e trae prima causa diretta proprio nella la presenza della sconnessione sul tracciato pedonale sopra ampiamente descritta, che ha determinato la perdita di controllo della carrozzina e la caduta dell'odierna attrice. E purtuttavia, come detto, le doglianze di parte convenuta non paiono completamente prive di pregio, quantomeno nell'ottica di una riduzione del risarcimento dovuto per concorso della danneggiata alla verificazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.
pagina 11 di 16 Deve invero rilevarsi come le caratteristiche del circoscritto dislivello appaiono tali far ritenere che la ridetta asperità del fondo potesse essere avvistata e - sia pur forse con manovra tardiva che presuppone una vigilissima attenzione (sempre secondo il principio del più probabile che non) – che avrebbe potuto essere (se non evitata) attraversata con effetti meno impattanti di quelli in concreto verificatisi. Circostanza questa che giustifica una riduzione del risarcimento dovuto, ex art. 1227 c.c., in misura proporzionale minoritaria, alla partecipazione causale della danneggiata nell'evento lesivo. Ritenuta una partecipazione causale della condotta di guida della signor Pt_1 all'evento di danno, occorre procedere ad una quantificazione in termini percentuali dell'incidenza causale della sua condotta. Per la Suprema Corte – è stato già sopra evidenziato - “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”(C. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021 (Rv. 663127 - 01); conforme N. 9315 del 2019 Rv. 653609 - 01). Assume rilevanza per la quantificazione percentuale dell'apporto causale della danneggiata l'elemento cronologico e stagionale dell'occorso, e quindi il fatto che l'evento si sia verificata in ora meridiana di giornata estiva, con elevate condizioni di visibilità della “buca” nella pavimentazione Dovendo individuare una percentuale di compartecipazione al danno dell'attrice, la stessa può essere equitativamente e conclusivamente stimata e contenuta nella misura del 40%.
2.3 Quantificazione del danno risarcibile Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta di liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e provati da parte attrice. L'entità delle conseguenze lesive di natura permanente, pare opportuno qui anticipare - per quel che rileva soprattutto ai fini della decisione sulle spese di lite – all'esito pagina 12 di 16 dell'accertamento disposto d'ufficio si è rivelato in misura assai più ridotta di quella indicata in citazione sulla base di perizia di parte Prendendo le mosse dalla relazione e dalle conclusioni della CTU - che “con criterio di massima obiettività” … e tenuto conto che “non ci è alcuna certificazione medica relativa ad un danno psichico, nessuna diagnosi” ha individuato la percentuale di invalidità permanente, conseguente al sinistro per cui è causa, nella misura del 9 % - possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue: Danno non patrimoniale - invalidità temporanea (€ 120,00 pro die)
invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 70, risarcibili con complessivi € 6.300,00;
invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per ulteriori giorni 10, risarcibili con complessivi € 600,00;
invalidità temporanea parziale minima al 25% protrattasi per ulteriori giorni 10, risarcibili con complessivi € 300,00; Totale danno biologico temporaneo: € 7.200,00
Danno non patrimoniale - invalidità permanente (punto base € 3.047,80) postumi di natura permanente stimabili in misura pari al 9 %, che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto, anni 67, in base ai parametri della tabella richiamata, è liquidato nella misura di 18.380,00; È inoltre possibile procedere alla personalizzazione del danno, calando le conseguenze dannose del sinistro nella realtà della vita quotidiana della ricorrente. Se, invero, i criteri di cui all'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni permettono di identificare l'incidenza “standard” di una invalidità, temporanea come permanente, sulla vita del danneggiato, l'importo così individuato può essere adattato tenendo in considerazione quanto le limitazioni conseguenti al sinistro abbiano in concreto limitato la quotidianità di chi abbia patito il danno. Tale personalizzazione, volta a valorizzare i risvolti soggettivi dell'evento, consiste in una frazione dell'importo riconosciuto a titolo di danno biologico. La legittimità di tale operazione viene riconosciuta dalla Giurisprudenza costante della Suprema Corte, per la quale “La valutazione equitativa del danno morale da fatto illecito (art. 2059 c.c.) liquidandolo in una frazione - solitamente da un terzo alla metà - di quello biologico riconosciuto, risponde all'esigenza di evitare liquidazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettive quanto meno di apparire arbitrarie, ed è perciò legittima, se, nell'applicare tale criterio, il giudice del merito dà conto delle particolarità del caso concreto” (Cass. civ., Sez. III, 09/01/1998, n. 134).
pagina 13 di 16 L'importo della personalizzazione, riconosciuta nella frazione di un terzo del danno non patrimoniale biologico, è pari a € 4.852,00. DANNO NON PATRIMONIALE DA INVALIDITA PERMANENTE PERSONALIZZATO: € 23.230,00 TOTALE DANNO NON PATRIMONIALE (23.230,00 + 7.200,00): € 30.430,00 Il risarcimento deve essere ridotto del 40% in ragione della compartecipazione causale al danno dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c, pertanto l'importo finale è pari ad Euro € 18.258,00. Interessi legali e rivalutazione
- l'importo sopra indicato va quindi devalutato alla data del danno, (2.08.2021) nella misura di Euro 15.766,00, a deve quindi essere maggiorato degli interessi legali calcolati su detta somma dalla data del fatto per Euro 1.724,00 pervenendo in tal modo, ad importo complessivo pari a € 19.982,00 (18.258,00 + 1.724,00. Somma questa da ulteriormente maggiorarsi per gli interessi legali da oggi fino ad effettivo soddisfo.
3. Spese di giudizio Il regolamento delle spese di lite va effettuato combinando il criterio della soccombenza con quello - posto dalla Giurisprudenza di legittimità a giustificazione di una compensazione anche soltanto parziale – dell'enorme divario tra petitum e decisum. A fronte di una azione risarcitoria intrapresa per oltre 100.000,00 Euro la domanda viene infatti qui accolta per importo minore di un quinto della quantificazione operata in citazione, all'evidenza in quella fase sulla base di una valutazione medico legale del danno che si è rivelata come avulsa dalla concreta analisi di quelle che sono state le effettive conseguenza lesive per la danneggiata. L'accoglimento della domanda per importo di gran lunga inferiore rispetto a quello oggetto richiesto in citazione - come osservato - costituisce ed integra per l'insegnamento dei Giudici di legittimità una possibile ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. Cass. n. 18705 del 06/12/2003); presupposto questo per disporre ai sensi della norma di rito sopra richiamata la compensazione ancorché solo parziale tra le parti delle spese di patrocinio ed assistenza legale - che si ritiene congruo operare in misura pari al 60% dell'intero liquidato come in dispositivo - considerando che una richiesta più consona all'effettivo ammontare del danno accertato avrebbe verosimilmente indotto le parti a verificare la percorribilità di una soluzione stragiudiziale o anche una definizione conciliativa nelle fasi iniziali della controversia. Anche il rimborso delle spese per contributo unificato va parametrato al valore effettivo della causa e non all'importo documentato in atti.
pagina 14 di 16 La circostanza che per l'accertamento della sussistenza e per la quantificazione del danno, sia pure nell'entità fortemente ridotta rispetto al petitum, si sia comunque reso necessario accertamento peritale costituisce invece motivo per porre integralmente a carico del convenuto le spese della CTU, nella misura che è stata liquidata in CP_1 corso di causa. Il convenuto va dunque condannato a rimborsare all'attrice l'importo che - CP_1 facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto della tariffa professionale vigente – viene liquidata come in dispositivo. Importo dovuto da parte convenuta direttamente al difensore distrattario dell'attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando,
DICHIARA che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente responsabilità dell'attrice e del convenuto nella misura Parte_1 Controparte_1 rispettivamente del 40 % e del 60% e, per l'effetto,
CONDANNA il predetto Ente convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 19.982,49, oltre interessi calcolati al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
CONDANNA inoltre parte convenuta a pagare al difensore dell'attrice la quota pari al 40% delle spese di lite per un importo che – con riferimento ai criteri sopra indicati, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata – liquida per l'intero in € 6.768,00 per compenso professionale – di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 2.520,00 per la fase istruttoria ed € 2.552,00 per la fase della decisione - ed € 918,00 per spese, di cui € 518,00 per esposti ed € 400,00 per rimborso CTP, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc al procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario di dette somme;
dichiara compensato tra le parti il restante 60 % dei predetti importi
PONE infine definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU Controparte_1 nella misura liquidata in corso di causa.
Torino, lì 28 giugno 2025
pagina 15 di 16
Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice Sergio Pochettino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7200/2022 R.G. proposta da:
CI rilasciata dal comune di Riva presso Chieri nata li Parte_1 C.F._1
24/05/1954 a Gratteri (PA) e residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Gotta Roberto, presso il cui studio, in Torino via San Quintino 42, elegge domicilio che lo rappresenta e lo difende giusto mandato in calce all'atto di citazione ATTRICE Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Chieri, via Palazzo di Città n. 10 (C. F. - P. IVA ) P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Maria Corzino, (c.f. , C.F._2 pec: come da procura alle liti del 29.6.2022 Email_1
(all. A), il quale elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Camilla Cappato (c.f.:
, pec: in Torino, Via C.F._3 Email_2
Manfredo Fanti n. 3
CONVENUTO
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
In via Principale Accertare la responsabilità dell'odierno convenuto per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla sig.ra in base a quanto definito dalla Parte_2
CTU e condannare il in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore ai sensi del art 2051 cc a risarcire all'attrice la somma di euro 38.726,00 (calcolo eseguito in base alle tabelle del Tribunale di Milano vedi sentenze cass per tra le varie per es. 32373/23 -13885/2025 e in base alla personalizzazione o tenuto conto delle conseguente particolari subite dalla disabilità ) o maggiore o diversa somma che potrebbe essere quantificata oltre al danno patrimoniale, da quantificare ex art 1226 c.c. per l'assistenza durante la malattia quantificabile equitativamente oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del evento al soddisfo o maggiore o diversa somma che verrà quantificata per tali voci in ogni caso porre in capo definitivamente al convenuto le spese della CTU In via subordinata Accertata la responsabilità dell'odierno convenuto per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla signora condannare il Parte_2 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art 2043 cc a risarcire all'attrice la somma di euro 38.726,00 ( calcolo eseguito in base alle tabelle del Tribunale di Milano vedi sentenze cass tra le varie per es. 32373/23 -13885/2025 e in base alla personalizzazione o tenuto conto delle conseguente particolari subite dalla disabilità ) o maggiore o diversa somma che potrebbe essere quantificata oltre al danno patrimoniale, da quantificare ex art 1226c.c. per l'assistenza durante la malattia quantificabile equitativamente oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del evento al soddisfo o maggiore o diversa somma che verrà quantificata per tali voci in ogni caso porre in capo definitivamente al convenuto le spese della CTU In ogni caso con vittoria di spese competenze, oneri di legge ed onorari da distrarsi in favore dell'antistatario difensore.
PARTE CONVENUTA
- in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti del Controparte_1
(tenuto conto anche dell'art. 1227, comma 2, c.c.);
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un profilo di responsabilità in capo al accertare e dichiarare il concorso, nella Controparte_1
pagina 2 di 16 causazione del danno, della IG.ra e, conseguentemente, diminuire, Parte_1 ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il risarcimento eventualmente dovuto all'attrice;
- in via istruttoria: l'esponente insiste per l'ammissione del capitolo di prova n. 3 per interrogatorio formale dell'attrice dedotto nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. depositata in data 21.11.2022 e non ammessa dal Giudice, che di seguito si riporta: “3) Vero che Lei il giorno 2.8.2021, alle ore 18.00 circa, in “C.so Vittorio Emanuele II…all'altezza di Piazza Umberto”, ovvero nell'orario e nel luogo del sinistro per cui è causa, nel percorrere il tratto stradale, anche in considerazione della luce diurna e della differenza cromatica tra la pavimentazione stradale e il “fosso” per cui è causa, si avvedeva della presenza del “fosso” medesimo che successivamente l'avrebbe fatta sbilanciare e quindi cadere”;
- con rifusione delle spese e dei compensi di causa, di cui si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore del Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo e ricostruzione in fatto
Con atto di citazione 30.3.2022 la signora ha evocato in Parte_1 giudizio il indicandolo come responsabile delle lesioni riportate in Controparte_1 data 2 agosto 2022 allorché - mentre era intenta, intorno alle ore 18,00 a percorrere a bordo della propria carrozzina elettrica la zona pedonale di Corso Vittorio Emanuele II, all'altezza di Piazza Umberto veniva sbalzata dal mezzo di trasporto per disabili sul quale stava procedendo in quanto la ruota anteriore dello stesso rimaneva incastrata in avvallamento creatosi a lato di un tombino a motivo di un sanpietrino mancante, riportando lesioni diagnosticate nel verbale di dimissioni dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Chieri All'episodio, ha prospettato la difesa di parte attrice, sarebbero conseguite gravi conseguenze per invalidità permanente, indicata sulla base di Consulenza di parte in una percentuale pari al 25% ed una invalidità temporanea totale per la durata di 80 giorni. La difesa attorea ha dedotto la responsabilità del convenuto nella causazione CP_1 del sinistro in ragione della omessa o insufficiente manutenzione della carreggiata, con conseguente richiesta di condanna dell'Ente al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato, sulla base di perizia medica di parte (doc. 5 ), in complessivi € 100.386,00 Si è costituito il contestando la propria responsabilità per aver la Controparte_1 condotta disattenta dell'attrice determinato, in via autonoma ed esclusiva, il sinistro pagina 3 di 16 sopra descritto, in quanto le dimensioni della buca sarebbero state tali da renderla ben visibile, ed ha concluso per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese. Previa assunzione di prova orale sulle modalità di verificazione dell'evento lesivo, che ha sostanzialmente confermato la narrativa attorea, l'istruttoria è proseguita e si è esaurita con l'espletamento di CTU medico legale. Ad avvenuto deposito del conciso elaborato peritale all'udienza del 20.6.2025 le parti hanno discusso la causa che è stata quindi trattenuta per decisione ai sensi e con i termini di cui all'art. 281 sexies cpc.
* * *
1. La responsabilità della P.A. da custodia dei tracciati stradali Pare opportuno far precedere, ad una compiuta valutazione circa le specifiche responsabilità per le lesioni lamentate dall'attrice, un conciso richiamo dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta nell'interpretazione delle norme invocate come applicabili anche d'ufficio al caso di specie. Il tema della responsabilità civile gravante sulla Pubblica Amministrazione per danni originatisi dall'uso di beni demaniali è stato affrontato, dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'applicabilità o meno a tali ipotesi della responsabilità da custodia disciplinato, soprattutto quanto alla ripartizione degli oneri probatori, dall'art. 2051 c.c. Per quanto concerne in particolare l'ipotesi di danno derivante da beni pubblici adibiti ad uso generale e diretto - che per loro estensione rendono difficilmente attuabile una attività di controllo continuo ed efficace volto ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per la generalità degli utenti (frequentemente le fattispecie hanno riguardato proprio strade che per scarsa o difettosa manutenzione venivano indicate, come quella per cui è causa, foriere di insidie) - in passato è stato (come noto) ritenuto di dover escludere l'applicabilità della norma disciplinante la responsabilità da custodia a tali situazioni, sul rilievo che l'oggettiva impossibilità della custodia rendesse inapplicabile l'art. 2051 c.c. La tutela risarcitoria del danneggiato, per tale motivo, sarebbe stata da affidarsi alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. con conseguente applicazione dei relativi oneri probatori posti in via generale a carico del danneggiato, e con specificazione che tra gli elementi del fatto da provare – secondo un orientamento restrittivo della responsabilità della P.A. - vi fosse anche l'onere di fornire prova che le condizioni di (inadeguata) manutenzione del bene demaniale - indicate dalla danneggiata come fattore causale dell'evento dannoso - fossero tali da costituire per l'utente stesso una situazione di effettivo pericolo “occulto”: presentassero cioè quei caratteri di non visibilità e di imprevedibilità che, riassunti nella (tralaticia) terminologia di “trabocchetto o insidia”,
pagina 4 di 16 erano divenuti la chiave per accedere al risarcimento in tali fattispecie (in questo senso ancora Cass. n. 22592 del 1.12.04; Cass. n 10654 del 4.6.04). La superiore impostazione teorica è stata fatta oggetto di rivisitazione in occasione di pronunce del Giudice di legittimità intervenute in argomento epoche più prossime. Per un verso, è stato ritenuto che “in caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze - invocando la responsabilità della P.A. - è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, anche con presunzioni”, sulla considerazione che “la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo” (così Cass. sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006). Inoltre e per converso, con l'intento di equiparare la posizioni del danneggiato nelle (analoghe) ipotesi di danno provocato da cose in proprietà di privati e da beni di proprietà pubblica, la Cassazione ha evidenziato come debba ritenersi ormai superata la precedente teorica ancorata alla necessità che il danneggiato provasse la non visibilità e non prevedibilità del pericolo, sottolineando a tal proposito come “la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, in quanto sebbene questi siano elementi sintomatici della responsabilità della p.a. non è escluso che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a.” (in tale senso Cass.
6.7.06 n. 15383, con richiami a Cass. 14.3.2006, n. 5445). Appare pertanto condivisibile l'odierno orientamento, pressoché unitario, della giurisprudenza di legittimità e di merito, per il quale l'art. 2051 c.c. risulta pienamente applicabile, senza limitazioni o distinguo di sorta, anche alle ipotesi di danni cagionati da beni demandati alla custodia della Pubblica Amministrazione. A coronamento del lungo percorso appena riassunto, infatti, ancora recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa”, in quanto “costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il
pagina 5 di 16 danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (da ultimo, con anelito nomofilattico, da Cass. 24/01/2024, n. 2376 e da Cass. 27/04/2023, n. 11152, sulle orme di Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943)” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988).
* * * A fronte di una siffatta perimetrazione dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, conseguenza dell'applicazione anche all'Ente pubblico e senza ulteriori specificazioni del generale paradigma della responsabilità disciplinato dalla norma sopra richiamata, emerge peraltro (dall'esame delle numerose fattispecie portate all'attenzione della Corte di legittimità) come un siffatto giudizio di responsabilità vada effettuato valorizzando vieppiù tutti gli elementi del fatto storico, e tra essi, si è detto, prioritariamente l'eventuale incidenza che la condotta del danneggiato possa aver avuto nella verificazione dell'evento, con particolare riferimento alla mancata osservanza delle regole di cautela a salvaguardia anche della propria personale incolumità. Già la pronuncia sopra richiamata, ad esempio, aveva ritenuto di dover evidenziare che
“l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, o comunque può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso” (così in motivazione Cass. n. 15383/06 cit.). Principio che nella coeva altra pronuncia qui rievocata la Suprema Corte aveva sostanzialmente ribadito – facendo leva sul richiamo dell'art. 1227 c.c. operato nell'ambito della responsabilità civile dall'art. 2056 c.c. - evidenziando come il custode (in quel caso, con riferimento alle strade pubbliche statali, l' presunto CP_2 responsabile per i danni cagionati dalla cosa ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., oltre al fortuito previsto dal secondo comma di detto articolo, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato in presenza di condotte di quest'ultimo che valgano ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. “espressione (quest'ultima) del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore, con conseguente
pagina 6 di 16 diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così Cass. n. 3651/06 citata). Ne è stato fatto derivare che “graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A.”; gravando invece su quest'ultima “l'onere di invocare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia" – vale a dire l'eventuale comportamento colposo del danneggiato - ed altresì la misura con cui siffatta condotta imprudente, negligente o imperita possa aver concorso causalmente alla verificazione dell'evento dannoso incidendo in tale modo sul nesso causale. Accertata la presenza dell'anomalia nella pavimentazione ed il rapporto eziologico tra la stessa e l'evento “il comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato può porsi (quindi) come interruttivo del nesso di causalità quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (per un'interpretazione del concorso di colpa del danneggiato disciplinato all'art. 1227 c.c. in termini oggettivi incidenti sul nesso causale, richiami a Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737; da ultimo, Cass. 24/05/2024, n. 14566). La valorizzazione dell'apporto causale del danneggiato ai fini della decisione sull'an e sul quantum della pretesa risarcitoria si pone del resto in linea con l'insegnamento del Giudice delle leggi, che nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost. ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti "gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità" (così Corte costituzionale 10/5/1999 n. 156). In sede di legittimità molte pronunce hanno ricondotto il comportamento del danneggiato al caso fortuito, valorizzando l'ultimo inciso della predetta norma, nel senso che tale fattore può assumere rilievo non soltanto per eventualmente escludere, ma anche per limitare quantitativamente la responsabilità dell'Ente pubblico. In una di esse, che in motivazione ripercorre anche gli sviluppi giurisprudenziali di quel decennio - dopo aver ribadito a tal proposito che “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia con la cosa o sia comunque sia in grado di esplicare riguardo un potere di sorveglianza e di modificarne lo stato, e che per le strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione” - i Supremi Giudici hanno per un verso ribadito che “quando l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia
pagina 7 di 16 interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..”, e non hanno mancato di evidenziare inoltre (per quanto qui rileva) che il fortuito costituisce criterio anche per graduare le responsabilità, perché “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode” (così Cass Sez. 3, n. 24419 del 19/11/2009). Il predetto principio, improntato alla valutazione congiunta ed al contemperamento ed alla graduazione dei possibili plurimi apporti causali all'evento dannoso, ha trovato esplicita conferma in numerose successive pronunce, ove si è avuto modo di ribadire che
“in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (cfr. ancora Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26524; Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n. 4129). Applicazioni dell'orientamento sopra richiamato si rinvengono frequentemente anche nella giurisprudenza di merito – anche di questa Sezione - che in molte vicende analoghe a quella in oggetto valorizza la funzione dell'art. 1227 c.c. per ponderare la misura dell'apporto causale da riconoscersi alla condotta colposa del danneggiato in ordine alla determinazione dell'evento, riducendo proporzionalmente la misura del risarcimento. L'accertamento di eventuale condotta colposa del danneggiato - deve infine evidenziarsi
- può essere oggetto di esame anche di ufficio, non integrando tale fattore causale, al pari degli altri che nel caso concreto possono escludere o attenuare la responsabilità della amministrazione proprietaria del bene demaniale un'eccezione in senso proprio, bensì “una semplice difesa, che deve essere esaminata e verificata dal giudice attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte” (da ultimo Cass Sez. 3, n. 18544 del 20/08/2009; anche Cass. 2.4.2001, n. 4799), e ciò
pagina 8 di 16 sulla base della considerazione che siffatta indagine è intrinseca alla ricostruzione del fatto storico. Si verte in particolare in quell'accertamento del nesso di causalità che nell'ambito della responsabilità aquiliana deve essere condotto in base al criterio della c.d. causalità giuridica dettato dagli artt. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 comma 1) - secondo cui il risarcimento è dovuto per i soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito - giudizio per cui viene in rilievo il rapporto agente-evento volto a rinvenire il nesso che deve sussistere tra condotta ed evento - legame eziologico che è a norma del primo comma dell'art. 1227 c.c. è escluso da quei fattori causali riconducibili al fatto del danneggiato creditore. Accertamento questo distinto dall'altro, riguardante invece il successivo momento di verifica dell'estensione della responsabilità (e dunque la delimitazione dell'area delle conseguenze risarcibili), che per quanto previsto dal capoverso dell'art. 1227 c.c. si fonda su diverso giudizio formulato in termini ipotetici, dove l'esigenza è piuttosto quella di verificare in che modo il fatto del creditore possa aver influito, a valle, sul diverso rapporto evento-danno, con la possibilità che divengano non (più) risarcibili talune delle conseguenze ancorché immediate e dirette dell'evento, nonostante sia già stata accertata la piena responsabilità del danneggiante. (sull'argomento si veda diffusamente Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629).
* * *
2. Le responsabilità dell'evento lesivo nella vicenda in esame - conseguenze Tali gli esiti della riflessione operata negli anni dai giudici di merito e di legittimità in materia di responsabilità da custodia ascrivibile alla Pubblica Amministrazione, occorre ora applicare i principi appena descritti alla vicenda oggetto di causa. Più precisamente, si tratta di sciogliere, in ordine, i seguenti passaggi:
1) Se sussiste un nesso di causa tra le condizioni del tracciato pedonale percorso dall'attrice in data 2.8.2021 e la caduta della stessa dalla carrozzina elettrica sulla quale la medesima stava procedendo;
2) È ravvisabile un evento fortuito e, più precisamente, una condotta dell'attrice tale da elidere, in tutto o in parte, tale nesso di causa e/o limitare il danno risarcibile?
3) Ed infine – ravvisando una responsabilità da custodia, anche solo concorrente con il fatto della danneggiata. quali sono e a quanto ammontano i danni conseguenza dell'evento ?
2.1 Fatto storico e nesso di causa – condizioni della pavimentazione e caduta dal velocipede Sulla base dell'istruttoria e della documentazione prodotta è possibile affermare che, intorno alle ore 18 del 2 agosto 2021 la sig.ra venne sbalzata dalla Parte_1 carrozzina elettrica, sulla quale era costretta ad incedere, a motivo del fatto che la pagina 9 di 16 ruota anteriore di tale ausilio alla mobilità andò ad incastrarsi in dislivello presente sulla pavimentazione in porfido, in un punto prossimo ad un tombino in cui uno dei cd sanpietrini era mancante. Il fatto storico come descritto da parte attrice nell'atto di citazione e sopra tratteggiato risulta essere stato pienamente confermato da quanto riferito da persona presente al fatto, il signor , che venne sentito nell'immediatezza dai Carabinieri Testimone_1 intervenuti come da verbale di SIT prodotto in atti e che è stato anche sentito come teste in questo procedimento La testimonianza resa è del tutto attendibile, per la spontaneità ed immediatezza, e perché proviene da occasionale passante, privo di qualsivoglia relazione con la danneggiata o interesse all'esito del giudizio. Afferma la Corte di Cassazione: “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/04/2016, n. 7623). La dinamica del fatto storico come qui ricostruito permette di desumere lo specifico nesso di causa tra le condizioni della pavimentazione pedonale e la caduta della IG.ra
. La causalità di fatto è provata dalla contestualità del passaggio della carrozzina Pt_1 sopra la buca - la cui esistenza e conformazione è visibile dalla documentazione fotografica allegata alla relazione dei Carabinieri intervenuti, - e l'immediata perdita di equilibrio e caduta. In assenza della feritoia sul tracciato pedonale, laddove il fondo stradale fosse risultato liscio, livellato e privo di asperità, in applicazione del noto criterio del “più probabile che non” l'evento non si sarebbe verificato (“Nel regime dell'illecito civile, vige il principio della preponderanza dell'evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario.” Cass. civ., Sez. III, 11/02/2014, n. 3010).
2.2 Caso fortuito e incidenza della condotta di parte attrice Si è detto, tuttavia, che anche a fronte di un evento causalmente riconducibile, prime facie, ad un bene sottoposto ad altrui custodia, il nesso di causa potrebbe andare eliso - anche solo parzialmente, con riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. - in presenza di una condotta colposa del danneggiato. In altri termini, un comportamento non avveduto, perché negligente o imprudente al momento del fatto allegato, da parte di chi lamenti un danno potrebbe mandare esente da pagina 10 di 16 responsabilità del custode della res danneggiante ovvero ridurre l'importo che lo stesso verrà chiamato a risarcire al danneggiato. In tal senso, le difese del si sono concentrate sull'individuare, quale causa CP_1 specifica della caduta, la condotta incauta dell'attrice invocando anche una asserita pregressa conoscenza in capo alla medesima dell'insidia rappresentata dalla porzione di pavimentazione priva di completa complanarità Da tali elementi, che dimostrerebbero l'esigibilità di una condotta alternativa, idonea a scongiurare l'episodio lesivo, deriverebbe secondo il una riconducibilità CP_1 causale esclusiva del sinistro a parte attrice, idonea a recidere totalmente il nesso eziologico fra le condizioni della strada e la perdita di controllo della bicicletta con caduta. Le difese svolte e qui concisamente richiamate si ritengono fondate solo parzialmente. Come si è sopra ampiamente rilevato, “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.” (C. Cass., Sez.
3 - Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022). Tali requisiti, individuati dalla Suprema Corte, sono come detto ravvisabili nel caso di specie soltanto in modesta parte. Il comportamento della signor , nel frangente in esame, non ha certo assunto quei Pt_1 caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, nel suo non essersi accorta di una improvvisa discontinuità del manto stradale, peraltro nemmeno segnalata. Non si rinviene - nella breve ricostruzione del fatto che è stata possibile qui operare - una progressione o una velocità di movimento talmente esorbitante dalla normalità da determinare, ex se, l'evento foriero di danno, che si pone invece e trae prima causa diretta proprio nella la presenza della sconnessione sul tracciato pedonale sopra ampiamente descritta, che ha determinato la perdita di controllo della carrozzina e la caduta dell'odierna attrice. E purtuttavia, come detto, le doglianze di parte convenuta non paiono completamente prive di pregio, quantomeno nell'ottica di una riduzione del risarcimento dovuto per concorso della danneggiata alla verificazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.
pagina 11 di 16 Deve invero rilevarsi come le caratteristiche del circoscritto dislivello appaiono tali far ritenere che la ridetta asperità del fondo potesse essere avvistata e - sia pur forse con manovra tardiva che presuppone una vigilissima attenzione (sempre secondo il principio del più probabile che non) – che avrebbe potuto essere (se non evitata) attraversata con effetti meno impattanti di quelli in concreto verificatisi. Circostanza questa che giustifica una riduzione del risarcimento dovuto, ex art. 1227 c.c., in misura proporzionale minoritaria, alla partecipazione causale della danneggiata nell'evento lesivo. Ritenuta una partecipazione causale della condotta di guida della signor Pt_1 all'evento di danno, occorre procedere ad una quantificazione in termini percentuali dell'incidenza causale della sua condotta. Per la Suprema Corte – è stato già sopra evidenziato - “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”(C. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021 (Rv. 663127 - 01); conforme N. 9315 del 2019 Rv. 653609 - 01). Assume rilevanza per la quantificazione percentuale dell'apporto causale della danneggiata l'elemento cronologico e stagionale dell'occorso, e quindi il fatto che l'evento si sia verificata in ora meridiana di giornata estiva, con elevate condizioni di visibilità della “buca” nella pavimentazione Dovendo individuare una percentuale di compartecipazione al danno dell'attrice, la stessa può essere equitativamente e conclusivamente stimata e contenuta nella misura del 40%.
2.3 Quantificazione del danno risarcibile Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta di liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e provati da parte attrice. L'entità delle conseguenze lesive di natura permanente, pare opportuno qui anticipare - per quel che rileva soprattutto ai fini della decisione sulle spese di lite – all'esito pagina 12 di 16 dell'accertamento disposto d'ufficio si è rivelato in misura assai più ridotta di quella indicata in citazione sulla base di perizia di parte Prendendo le mosse dalla relazione e dalle conclusioni della CTU - che “con criterio di massima obiettività” … e tenuto conto che “non ci è alcuna certificazione medica relativa ad un danno psichico, nessuna diagnosi” ha individuato la percentuale di invalidità permanente, conseguente al sinistro per cui è causa, nella misura del 9 % - possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue: Danno non patrimoniale - invalidità temporanea (€ 120,00 pro die)
invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 70, risarcibili con complessivi € 6.300,00;
invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per ulteriori giorni 10, risarcibili con complessivi € 600,00;
invalidità temporanea parziale minima al 25% protrattasi per ulteriori giorni 10, risarcibili con complessivi € 300,00; Totale danno biologico temporaneo: € 7.200,00
Danno non patrimoniale - invalidità permanente (punto base € 3.047,80) postumi di natura permanente stimabili in misura pari al 9 %, che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto, anni 67, in base ai parametri della tabella richiamata, è liquidato nella misura di 18.380,00; È inoltre possibile procedere alla personalizzazione del danno, calando le conseguenze dannose del sinistro nella realtà della vita quotidiana della ricorrente. Se, invero, i criteri di cui all'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni permettono di identificare l'incidenza “standard” di una invalidità, temporanea come permanente, sulla vita del danneggiato, l'importo così individuato può essere adattato tenendo in considerazione quanto le limitazioni conseguenti al sinistro abbiano in concreto limitato la quotidianità di chi abbia patito il danno. Tale personalizzazione, volta a valorizzare i risvolti soggettivi dell'evento, consiste in una frazione dell'importo riconosciuto a titolo di danno biologico. La legittimità di tale operazione viene riconosciuta dalla Giurisprudenza costante della Suprema Corte, per la quale “La valutazione equitativa del danno morale da fatto illecito (art. 2059 c.c.) liquidandolo in una frazione - solitamente da un terzo alla metà - di quello biologico riconosciuto, risponde all'esigenza di evitare liquidazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettive quanto meno di apparire arbitrarie, ed è perciò legittima, se, nell'applicare tale criterio, il giudice del merito dà conto delle particolarità del caso concreto” (Cass. civ., Sez. III, 09/01/1998, n. 134).
pagina 13 di 16 L'importo della personalizzazione, riconosciuta nella frazione di un terzo del danno non patrimoniale biologico, è pari a € 4.852,00. DANNO NON PATRIMONIALE DA INVALIDITA PERMANENTE PERSONALIZZATO: € 23.230,00 TOTALE DANNO NON PATRIMONIALE (23.230,00 + 7.200,00): € 30.430,00 Il risarcimento deve essere ridotto del 40% in ragione della compartecipazione causale al danno dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c, pertanto l'importo finale è pari ad Euro € 18.258,00. Interessi legali e rivalutazione
- l'importo sopra indicato va quindi devalutato alla data del danno, (2.08.2021) nella misura di Euro 15.766,00, a deve quindi essere maggiorato degli interessi legali calcolati su detta somma dalla data del fatto per Euro 1.724,00 pervenendo in tal modo, ad importo complessivo pari a € 19.982,00 (18.258,00 + 1.724,00. Somma questa da ulteriormente maggiorarsi per gli interessi legali da oggi fino ad effettivo soddisfo.
3. Spese di giudizio Il regolamento delle spese di lite va effettuato combinando il criterio della soccombenza con quello - posto dalla Giurisprudenza di legittimità a giustificazione di una compensazione anche soltanto parziale – dell'enorme divario tra petitum e decisum. A fronte di una azione risarcitoria intrapresa per oltre 100.000,00 Euro la domanda viene infatti qui accolta per importo minore di un quinto della quantificazione operata in citazione, all'evidenza in quella fase sulla base di una valutazione medico legale del danno che si è rivelata come avulsa dalla concreta analisi di quelle che sono state le effettive conseguenza lesive per la danneggiata. L'accoglimento della domanda per importo di gran lunga inferiore rispetto a quello oggetto richiesto in citazione - come osservato - costituisce ed integra per l'insegnamento dei Giudici di legittimità una possibile ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. Cass. n. 18705 del 06/12/2003); presupposto questo per disporre ai sensi della norma di rito sopra richiamata la compensazione ancorché solo parziale tra le parti delle spese di patrocinio ed assistenza legale - che si ritiene congruo operare in misura pari al 60% dell'intero liquidato come in dispositivo - considerando che una richiesta più consona all'effettivo ammontare del danno accertato avrebbe verosimilmente indotto le parti a verificare la percorribilità di una soluzione stragiudiziale o anche una definizione conciliativa nelle fasi iniziali della controversia. Anche il rimborso delle spese per contributo unificato va parametrato al valore effettivo della causa e non all'importo documentato in atti.
pagina 14 di 16 La circostanza che per l'accertamento della sussistenza e per la quantificazione del danno, sia pure nell'entità fortemente ridotta rispetto al petitum, si sia comunque reso necessario accertamento peritale costituisce invece motivo per porre integralmente a carico del convenuto le spese della CTU, nella misura che è stata liquidata in CP_1 corso di causa. Il convenuto va dunque condannato a rimborsare all'attrice l'importo che - CP_1 facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto della tariffa professionale vigente – viene liquidata come in dispositivo. Importo dovuto da parte convenuta direttamente al difensore distrattario dell'attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando,
DICHIARA che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente responsabilità dell'attrice e del convenuto nella misura Parte_1 Controparte_1 rispettivamente del 40 % e del 60% e, per l'effetto,
CONDANNA il predetto Ente convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 19.982,49, oltre interessi calcolati al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
CONDANNA inoltre parte convenuta a pagare al difensore dell'attrice la quota pari al 40% delle spese di lite per un importo che – con riferimento ai criteri sopra indicati, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata – liquida per l'intero in € 6.768,00 per compenso professionale – di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 2.520,00 per la fase istruttoria ed € 2.552,00 per la fase della decisione - ed € 918,00 per spese, di cui € 518,00 per esposti ed € 400,00 per rimborso CTP, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc al procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario di dette somme;
dichiara compensato tra le parti il restante 60 % dei predetti importi
PONE infine definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU Controparte_1 nella misura liquidata in corso di causa.
Torino, lì 28 giugno 2025
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Il Giudice
Sergio Pochettino
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