Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4260/2024 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Francesco Saladino presso il cui studio a Palermo, via S. Lo Forte n. 13, è elettivamente domiciliata e
, nato a [...] il 21/071983 ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Scandurra presso il cui studio a Palermo, via
Giovanni Bonanno n. 67, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato il 26/09/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c., e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto disciplinarsi il regime di affidamento e mantenimento dei figli minori Per_1
(25/05/2023) e (08/04/2021) alle seguenti condizioni: Per_2
“I figli minori e restano affidati in via esclusiva alla madre signora Per_2 Per_1 [...]
, presso la quale terranno la residenza. Pt_1
In caso di disaccordo fra le parti e fatti salvi, pertanto diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, la facoltà del padre di incontrare i figli minori sarà così regolata:
Il padre potrà incontrare i figli nel giorno di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle
22:00, ed alternativamente nelle festività del 25/12; 26/12; Pasqua e “Lunedì dell'Angelo”, gradualmente le parti, di comune accordo, introdurranno il pernottamento dei minori;
Inoltre il padre potrà tenere con sé i figli per due periodi continuativi di sette giorni nel periodo estivo.
1
a) In ordine al mantenimento dei figli il sig. corrisponderà alla Controparte_1 sig.ra entro i primi cinque giorni del mese la somma di € 300,00 Parte_1
(trecento/00), che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT
a decorrere dall'inizio del secondo anno del presente accordo;
Resta inteso che l'eventuale” l'assegno unico e universale”, nonché l'assegno di invalidità/frequenza per il figlio minore , saranno esclusivamente percepiti dalla Per_2
sig.ra ; Parte_1
Inoltre entrambi i genitori, per il soddisfacimento e per i bisogni dei figli, contribuiranno nella misura del 50% ciascuno dell'importo complessivamente pagato a titolo di spese straordinarie e così di seguito nel dettaglio.
1. Spese extra-assegno rimborsabili e sostenute anche senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori.
- Spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
ticket sanitari;
farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie riferibili alla prole;
spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto.
- Spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico (abbonamento autobus e metro); mensa e spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
- Spese extra-scolastiche relative a: tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter;
imposta di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
acquisto di regali in occasione di feste di compagni di scuola;
ricariche telefoniche;
parrucchiere e/o estetista in relazione all'età dei figli.
2. Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori.
- Spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti
2 privati, ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati.
- Spese scolastiche relative a: tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica).
- Spese extra-scolastiche relative a: corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, corsi di musica, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
organizzazione di feste e ricevimenti per le figlie;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
In ordine alle spese extra-assegno le parti stabiliscono come valido il cd. silenzio-assenso per le sole spese straordinarie di carattere sanitario i cui rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori.
E onore del genitore che intenda sostenere detta spesa per la prole di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni.
L'altro genitore ha, a sua volta, l'onere di comunicare entro i sette giorni successivi una eventuale alternativa meno onerosa.
In difetto di detto riscontro la spesa preventivamente comunicata sarà reputata come acconsentita e dunque rimborsabile nei limiti dell'aliquota del 50% ciascuno stabilita.
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
3 Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche o corsi di musica, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Quindi in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Infine per il rimborso delle spese extra-assegno, al genitore anticipatorio, viene stabilito che dovrà sempre essere esibita la relativa documentazione giustificativa salvo prova del diverso accordo.
Le spese del presente procedimento rimangono a carico e di competenza delle singole parti”.
Con decreto del 06/02/2025 il Giudice delegato ha invitato le parti a dedurre sulle ragioni della scelta del regime di affidamento esclusivo, che rappresenta, invero, l'eccezione.
Con note scritte le parti hanno rappresentato di aver optato per tale regime, in considerazione del fatto che il padre si reca di frequente negli Stati Uniti d'America per motivi di lavoro;
hanno, in particolare, precisato che il la cui famiglia di CP_1
origine è ben inserita negli Stati Uniti (nello stato di New York) in quanto il padre gestisce un'azienda di ristorazione, aspira ad un lavoro stabile che possa garantire a sé ed ai figli un futuro migliore;
che il , pertanto, conta nel prossimo futuro di trascorrere CP_1 lunghi periodi a New York, dove svolgere l'attività lavorativa;
che a ciò va aggiunta la particolare situazione patologica di uno dei figli il quale soffre di “disturbo dello Per_2 specchio autistico di grado moderato”, che rende necessaria per la madre una maggiore autonomia nella gestione delle relative esigenze sanitarie e personali.
Orbene, ritiene a questo punto il Collegio che, alla luce delle circostanze appena evidenziate, l'adozione del regime di affidamento esclusivo dei minori alla madre può essere ritenuto conforme all'interesse della prole, ferma restando la necessità di mantenere la relazione padre-figli e garantire tra loro una certa frequenza di incontri.
Le condizioni dell'accordo sono, pertanto, conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori , Persona_3
nato in data [...] e nata in data [...], sia disciplinato Persona_4
4 secondo le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto del 26/09/2024 e riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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