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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1291/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1291/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Mariagiulia Perusko Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ) con l'avv. Simone Luigi Perlangeli Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: Nel merito: accertare che la signora dal mese di febbraio 2020 Parte_1 ha pagato, per intero, le rate del mutuo ipotecario indicato nell'atto introduttivo, nonché le spese relative all'immobile, anche per la parte spettante e di competenza del sig. per € 13.127,25 CP_1
di cui: 6.821,00 (seimilaottocentoventuno/00) quale quota parte di n. 25 rate del mutuo (compreso il mese di febbraio 2022) anticipate dalla sig.ra per conto del sig. € 1.348,50 Pt_1 CP_1
(milletrecentoquarantotto/50) quale quota parte delle tre rate delle spese condominiali straordinarie afferenti il medesimo bene immobile di cui le parti sono comproprietarie, anticipate dalla ricorrente per conto del sig. € 69,75 quale quota parte dell'assicurazione sul fabbricato su cui grava CP_1 il mutuo, per gli anni 2019-2020-2021, anticipate dalla sig.ra per conto del sig. Pt_1 CP_1
4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) quale quota parte di n. 16 rate del mutuo (dal mese di marzo 2022 al mese di giugno 2023 compresi) anticipate dalla sig.ra per conto del sig. Pt_1
conseguentemente, dichiarare che la sig.ra ha diritto di ripetere dal sig. CP_1 Parte_1
quanto anticipato nel suo interesse ossia la somma pari ad € 13.127,25, o quella Controparte_1 maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare il sig.
[...]
a rimborsare alla sig.ra la somma pari ad € 13.127,25 o quella CP_1 Parte_1 maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi dal dì del dovuto sino al pagamento effettivo. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e diritti di causa.
Per parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattese 1) In via preliminare stante la complessità dell'istruttoria, disporsi la conversione del rito da sommario in ordinario, ex art. 702-ter, comma 3 c.p.c. e conseguente fissazione dell'udienza di discussione con termine per l'integrazione degli atti;
2) In prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente comparsa di costituzione, ammissibile e fondata, dichiarare la inammissibilità ed infondatezza della richiesta di pagamento formulata dalla sig.ra per tutte le motivazioni esposte in narrativa, così come Pt_1 specificate nella parte in diritto e per l'effetto rigettare e/o dichiarare priva di efficacia la medesima richiesta economica;
3) In via subordinata: nell'ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accertare
e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere il rimborso delle somme dalla stessa anticipate Pt_1 anche nell'interesse del sig. rideterminare le stesse, tenendo conto dei versamenti effettuati CP_1 dal resistente, pari ad € 1.235,00, nonché dell'importo di € 2.000,00, somma rinveniente dal ristoro dei danni subiti dalla cessione e/o sostituzione, da parte della sig.ra , dell'arredo e mobilio Pt_1 della casa coniugale e, per l'effetto, procedere alla compensazione, anche parziale, delle reciproche posizioni creditorie;
4) Rideterminare, altresì, le somme richieste dalla ricorrente in ragione dell'utilizzo improprio dell'immobile adibito a casa coniugale, assegnato in via provvisoria alla sig.ra , anche attraverso la diversa ripartizione delle rate di mutuo esistenti ovvero nella Pt_1
misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
5) Condannare controparte al pagamento delle spese di giustizia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. parte ricorrente esponeva: che la sig.ra Parte_1
è comproprietaria al 50% dell'appartamento sito a Suzzara (MN) in Via Maria Grazia Cutuli n. 4, facente parte del Condominio “La Corte SZ”, unitamente al convenuto sig. ; Controparte_1 che, su tale appartamento grava un mutuo ipotecario cointestato alla sig.ra ed al sig. Pt_1 CP_1
in favore della Finecobank S.p.A., che prevede il pagamento di rata mensile variabile;
che, in data
24.07.2019, il Tribunale di Mantova, nell'ambito della procedura di separazione dei coniugi Pt_1
- dava atto che, sulla casa coniugale sita in Suzzara in Via Maria Grazia Cutuli n. 4, grava CP_1 il mutuo ipotecario sopra descritto e i sigg.ri e “sono onerati del pagamento del Pt_1 CP_1 mutuo (...) con una rata di circa € 638,00 che ciascuno deve pagare per il 50%”; che la sig.ra dal mese di febbraio 2020, stante il mancato pagamento della metà del mutuo Parte_1
ipotecario da parte del marito, al fine di evitare di subire una esecuzione immobiliare e così tutelare le figlie che risiedono con lei presso l'immobile, si è vista costretta ad anticipare anche la quota parte di n. 25 rate del mutuo (compreso il mese di febbraio 2022) per conto del sig. per un totale CP_1 di € 6.821,00 come da documentazione versata agli atti;
che la rata del mutuo ipotecario viene addebitata mensilmente sul conto corrente acceso presso la filiale di Suzzara, Controparte_2 cointestato alle parti in causa, conto sul quale il sig. a decorrere dalla data di comparizione CP_1
delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova, non ha più versato alcunché; che le rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile in comproprietà delle parti sono state tutte regolarmente pagate grazie ai versamenti mensili fatti dalla ricorrente sia con riferimento alla sua quota del mutuo, che con riferimento alla quota di spettanza del sig. come risulta da attestazione versata agli CP_1
atti; che la ricorrente, oltre ad aver anticipato anche la quota parte delle rate del mutuo che avrebbe dovuto corrispondere il sig. ha provveduto anche al pagamento delle seguenti somme: - CP_1 della quota parte del sig. (ossia la metà dell'importo dovuto) delle tre rate delle spese CP_1
condominiali straordinarie afferenti il medesimo bene immobile in comproprietà delle parti per un totale pari ad € 1.348,50; - della quota parte del sig. (ossia la metà dell'importo dovuto) CP_1 dell'assicurazione sul fabbricato su cui grava il mutuo per gli anni 2019-2020-2021, intestata al convenuto, pari ad un totale di € 69,75; che la sig.ra ha anticipato le quote di spettanza del Pt_1 sig. - come indicate e documentate - in quanto oggetto di obbligazioni solidali e al fine di CP_1
evitare di subire esecuzioni;
che, pertanto, è evidente il diritto della ricorrente di chiedere ed ottenere la restituzione della quota di spettanza della controparte;
che, del credito, è fornita prova scritta mediante produzione della documentazione afferente il mutuo ipotecario cointestato, i bonifici relativi al pagamento delle rate del mutuo ipotecario, l'ammontare delle spese straordinarie da corrispondere e i bonifici relativi al pagamento delle stesse, l'assicurazione stipulata sul fabbricato e i bonifici relativi al pagamento per gli anni 2019-2020-2021; che, nonostante le numerose richieste di restituzione avanzate anche a mezzo raccomandata a/r, la somma dovuta non è stata rimborsata alla sig.ra che è rimasto privo di riscontro anche l'invito a procedere alla Parte_1
negoziazione assistita ex art. 2 ss D.L. 132/2014 conv. In Legge 162/2014 del 28.2.2022; che il credito complessivo vantato da nei confronti di era pari ad € 8.239,25 Parte_1 Controparte_1
(di cui € 6.821,00 quale giusta metà delle rate di mutuo ipotecario cointestato, € 1.348,50 quale giusta metà delle spese straordinarie, € 69,75 quale metà delle spese sostenute per l'assicurazione).
Si costituiva il sig. rilevando: che, considerata la consistenza delle spese fisse Controparte_1 mensili di cui risulta onerato nella misura di € 319,00 (50% del mutuo), € 371,00 per un finanziamento
(Banca Intesa) acceso insieme alla sig.ra per esigenze familiari, € 242,00 per un Pt_1
finanziamento auto, € 170,00 relativo ad una carta di credito, per un totale di € 1.102,00, da mesi, il convenuto non era stato in grado di corrispondere parte delle spese, in particolare quelle riguardanti le rate del mutuo;
che ciò era dovuto agli ulteriori esborsi che lo stesso deve sopportare in conseguenza dell'allontanamento dalla casa coniugale, avvenuto in virtù del provvedimento del
Presidente del Tribunale con conseguente assegnazione “provvisoria” dell'abitazione in favore della sig.ra giustificata esclusivamente dalla “collocazione rispondente al preminente interesse Pt_1 delle figlie,..”; che il sig. in ragione delle limitate possibilità economiche, rapportate ai costi CP_1
eccessivi del mercato immobiliare, è stato costretto, inizialmente, ad accontentarsi di un piccolo alloggio collocato presso il centro “Camaleonte”, struttura gestita da una cooperativa sociale, con un costo fisso per una stanza ed un bagno di € 250,00 mensili;
che, da circa un anno, il sig. CP_1
soprattutto al fine di assolvere ai propri doveri genitoriali, era riuscito, non senza difficoltà, a trovare una soluzione abitativa migliore che ha comportato la possibilità di ospitare le figlie in una ambiente più ampio, in ossequio alle determinazioni del Tribunale, partecipando, anche così, del menage familiare e delle relative spese;
che tale nuova collocazione abitativa comporta l'esborso mensile dell'importo cha varia tra € 300,00 ed € 350,00; che, alla luce di tali emergenze, tra le parti era stato avviato un percorso che avrebbe dovuto portare al componimento bonario della vicenda, con compensazione di ogni reciproca pretesa;
che, in occasione della notifica, per conto della sig.ra di un atto di precetto avente ad oggetto il pagamento di parte delle somme pretese nel Pt_1 presente giudizio, il sig. infatti, ha manifestato ampia disponibilità a provvedere al CP_1
pagamento di quanto dovuto, previa decurtazione, anche a titolo di compensazione, delle somme dallo stesso anticipate a titolo di spese scolastiche e sanitarie delle figlie, di somme dallo stesso corrisposte per il centro estivo del 2019 e di ulteriori somme versate per svariate necessità delle figlie, ammontanti in complessivi € 1.235,00 e di tale circostanza non è stato fatto cenno nel ricorso introduttivo;
che le proposte finalizzate a trovare un accordo tra le parti, avanzate anche con l'ausilio dei rispettivi difensori, sono naufragate a causa delle pretese della sig.ra che il convenuto Pt_1 aveva deciso addirittura di cedere alla moglie la sua quota dell'abitazione coniugale, previa idonea ed opportuna quantificazione, rinunciando agli assegni familiari riguardanti le figlie e conseguente integrale assegnazione degli emolumenti alla sig.ra nonché a corrispondere alla stessa un Pt_1 contributo per il mantenimento delle figlie di € 100,00 mensili, finalizzato a compensare le piccole spese correnti delle ragazze;
che, incomprensibilmente, la sig.ra ha continuato ad opporsi a Pt_1 tutti i tentativi finalizzati al raggiungimento di una soluzione consensuale;
che il sig. ha CP_1
appreso che la moglie aveva provveduto alla cessione e/o vendita di alcuni beni mobili che si trovavano all'interno dell'abitazione coniugale, senza comunicare alcunché al marito, con conseguente danno patrimoniale che si stima in circa € 2.000,00; che, in particolare, la sig.ra CP_1
ha provveduto a rimuovere e/o sostituire la sala/soggiorno, comprendente una parete attrezzata, una credenza, un tavolo e quattro sedie, un divano, nonché la stanzetta delle figlie e il letto matrimoniale, senza avvisare il marito;
che il convenuto ha già versato oltre metà dei ratei, mentre la ricorrente continua a godere in via esclusiva del bene comune, il cui valore locativo e di gran lunga superiore rispetto alla rata mensile del mutuo;
che la richiesta ex adverso formulata avrebbe potuto trovare adeguata soluzione attraverso il necessario contemperamento delle reciproche necessità, rapportate alla persistente ed incolpevole indisponibilità di introiti da parte del sig. insufficienti a CP_1 soddisfare le istanze recuperatorie avanzate dalla ricorrente;
che il sig. non è tenuto a CP_1
corrispondere l'intero importo relativo alle spese asseritamente anticipate dalla ricorrente, anche in ragione delle somme versate dal medesimo resistente per le necessità familiari e delle figlie che vengono quantificate in € 1.235,00 a cui deve aggiungersi la corresponsione dell'importo di €
2.000,00 derivante dalla decisione della sig.ra di cedere e/o sostituire l'arredo della casa Pt_1
familiare; che il compagno della ricorrente, sig. è ospitato stabilmente presso CP_3
l'abitazione coniugale, sita in Suzzara, alla via Maria Grazia Cutuli n. 4, immobile di proprietà anche dell'odierno resistente e assegnato provvisoriamente alla sig.ra con l'ordinanza Pt_1
presidenziale del 24.7.2019 e che deve essere utilizzato per le finalità ed esigenze familiari conseguenti alla collocazione delle figlie;
che, essendo l'assegnazione della casa familiare attribuita tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e venendo meno il diritto al godimento della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio, doveva ritenersi arbitraria la condotta da parte della sig.ra e la stessa doveva essere valutata dal Giudice adito quale valido Pt_1 motivo comportante l'esclusione dal pagamento delle rate di mutuo della casa o la diversa ripartizione delle stesse;
che ricorrono anche i presupposti per invocare l'estinzione di parte del debito maturato dal sig. per compensazione, così come previsto dall'art. 1241 c.c.. Parte convenuta chiedeva CP_1
il mutamento del rito alla luce delle reali dinamiche verificatesi tra le parti sottaciute dalla ricorrente e concludeva nei termini in epigrafe indicati.
All'esito dell'udienza del 25.10.2022, era disposta la conversione del rito ex art. 702- ter comma 3
c.p.c. Erano successivamente concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c..
Con memoria n. 1) ex art. 183 comma VI c.p.c., parte attrice rilevava ulteriormente che il sig.
nonostante la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non aveva provveduto a pagare CP_1
neppure la quota parte delle rate del mutuo maturate dal mese di marzo 2022 e, per evitare l'esecuzione immobiliare, le dette somme erano state anticipate dalla sig.ra per un totale di Pt_1 ulteriori € 4.888,00; la ricorrente ne chiedeva, pertanto, il rimborso sulla base delle stesse motivazioni precisate nel ricorso introduttivo e concludeva nei termini in epigrafe indicati.
A scioglimento delle riserva assunte all'udienza del 7.12.2023 fissata per decidere sulle istanze istruttorie, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 19.9.2024: la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Parte ricorrente ha fornito prova documentale delle circostanze poste a fondamento della pretesa e segnatamente: di essere comproprietaria al 50% dell'appartamento sito a Suzzara (MN) in Via Maria
Grazia Cutuli n. 4, facente parte del Condominio “La Corte SZ”, unitamente al sig.
[...]
(doc. n. 1 di parte ricorrente); che l'appartamento era gravato di un mutuo ipotecario CP_1 sottoscritto dalla sig.ra e dal sig. in favore della Finecobank S.p.A. (doc. n. 2 di Pt_1 CP_1
parte ricorrente); che, in data 24.07.2019, il Presidente del Tribunale di Mantova, nell'ambito della procedura di separazione dei coniugi aveva dato atto che, sulla casa coniugale, Parte_2
gravava il mutuo ipotecario sopra descritto e che entrambi i coniugi erano “onerati del pagamento del mutuo (...) con una rata di circa € 638,00 che ciascuno deve pagare per il 50%” (doc. n. 3 di parte attrice); di aver anticipato, dal mese di febbraio 2020, anche la quota parte di n. 25 rate del mutuo (compreso il mese di febbraio 2022) per conto del sig. per un totale di € 6.821,00 CP_1
(doc.ti n.ri 4,12,13,14,15 di parte ricorrente); che tutte le rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile di cui le parti in causa sono comproprietarie, al mese di maggio 2022, erano state integralmente pagate dalla ricorrente (doc. n 5 di parte ricorrente); di aver anticipato anche ulteriori
€ 4.888,00, quale quota parte di n. 16 rate del mutuo (dal mese di marzo 2022 al mese di giugno 2023 compresi) per conto del sig. (doc.n.ri 12,13,14,15); di aver provveduto anche al pagamento CP_1 della quota parte del sig. (ossia la metà dell'importo dovuto) delle tre rate delle spese CP_1
condominiali straordinarie afferenti il medesimo bene immobile di cui le parti sono comproprietarie, per un totale pari ad € 1.348,50 (docc. n.ri 6 e 7 di parte ricorrente) e della quota parte del sig. CP_1
(ossia la metà dell'importo dovuto) dell'assicurazione sul fabbricato su cui gravava il mutuo per gli anni 2019-2020-2021, intestata alla controparte, pari ad un totale di € 69,75 (docc. n. 8 e 9 di parte ricorrente).
Le circostanze precisate da parte ricorrente non sono state oggetto di specifica contestazione.
Come noto, il convenuto è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. “La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”. (Cass. Civ. ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021). Il convenuto ha allegato l'impossibilità di far fronte agli impegni che ha contratto e che gli sono stati imposti dal giudice;
in comparsa di costituzione, ha peraltro confermato il mancato pagamento delle rate del mutuo per la quota parte a suo carico nei seguenti termini: “da mesi, purtroppo, il sig. CP_1 non è in grado di corrispondere parte delle spese, in particolare quelle riguardanti le rate del mutuo” sostenendo di avere ingenti spese a cui far fronte. Deve dunque ritenersi provata la sussistenza degli obblighi a suo carico e l'inadempimento in relazione al quale è avanzata la pretesa di ripetizione.
Nel caso di specie, nel corso della separazione dei coniugi, il Tribunale di Mantova non ha disposto nessun accollo dell'intera rata del mutuo in capo ad una delle parti. Venuta meno la convivenza a causa della frattura coniugale, vengono meno anche gli obblighi di natura materiale e morale nascenti con il matrimonio, ripristinandosi le tipiche regole in materia di obbligazioni solidali, salvo la volontà di uno dei due coniugi di accollarsi integralmente il mutuo o il caso in cui l'accollo sia stato previsto dell'Autorità Giudiziaria. La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass., sent. n. 1072/2018), purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti (Cass. ord. n. 5385/2023). Non ravvisandosi nel caso di specie alcuna delle dette circostanze, la richiesta di ripetizione della ricorrente deve ritenersi fondata.
Parte convenuta, oltre ad allegare l'impossibilità di adempiere, ha eccepito la parziale compensazione del proprio debito con il debito della ricorrente per avere il sig. corrisposto somme per le CP_1 spese scolastiche e sanitarie, per il centro estivo del 2019 e per “svariate necessità” delle figlie, somme ammontanti in complessivi € 1.235,00. Il sig. lamenta ulteriormente il danno CP_1 patrimoniale, che stima in “circa” € 2.000,00, per avere la sig.ra asportato del mobilio CP_1
(“l'arredo”) nell'abitazione in comproprietà, senza il consenso del coniuge;
sostiene anche l'utilizzo improprio da parte della ricorrente dell'immobile adibito a casa coniugale.
Le circostanze sono genericamente dedotte dal convenuto e non sono sorrette da prova documentale.
Occorre premettere che il fatto che il sig. avesse diverse spese a cui far fronte non spiega CP_1
l'impossibilità oggettiva di adempiere: in ogni caso, non potrebbe giustificare il mancato pagamento delle rate del mutuo secondo quanto previsto contrattualmente e in sede di separazione. Riguardo alle spese scolastiche e sanitarie o per il centro estivo che il sig. dichiara di aver sostenuto per le CP_1 figlie, la ricorrente ha tempestivamente rilevato che le stesse sono state sostenute dal sig. CP_1
quando i genitori erano ancora sposati e, a fronte di tale rilievo, nulla ha dedotto parte convenuta.
Non contestata dal convenuto è neppure la circostanza che anche i versamenti fatti dal sig. CP_1
alla signora risultanti dai documenti versati con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. consistono Pt_1 in rimborsi fatti dal sig. alla ex moglie quale metà delle spese dalla stessa anticipate CP_1 nell'interesse delle figlie.
Nessuna prova è stata data dell'esborso da parte del genitore di non meglio definite “somme versate per svariate necessità delle figlie ammontanti a complessivi € 1.235,00”, né del quantum delle stesse.
Del pari, non è precisato in che termini la “sostituzione” del mobilio abbia arrecato il danno patrimoniale indicato, per approssimazione, nella misura di circa € 2.000,00. Va detto che il carente quadro probatorio documentale sul punto dal convenuto non poteva essere integrato dalle prove orali offerte che sono state dedotte per capitoli genericamente formulati o valutativi, su circostanze da provarsi documentalmente (capitoli numeri 1, 2, 3) o comunque irrilevanti al fine del decidere.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi dei parametri di riferimento ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia e della contenuta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di € 13.127,25, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
Parte_1
rigetta ogni altra domanda;
condanna a rifondere a le spese di lite nella misura di € 2.540,00 Controparte_1 Parte_1
per onorario, oltre spese generali al 1%, C.A. e IVA come per legge
Mantova, 29.1.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1291/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Mariagiulia Perusko Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ) con l'avv. Simone Luigi Perlangeli Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: Nel merito: accertare che la signora dal mese di febbraio 2020 Parte_1 ha pagato, per intero, le rate del mutuo ipotecario indicato nell'atto introduttivo, nonché le spese relative all'immobile, anche per la parte spettante e di competenza del sig. per € 13.127,25 CP_1
di cui: 6.821,00 (seimilaottocentoventuno/00) quale quota parte di n. 25 rate del mutuo (compreso il mese di febbraio 2022) anticipate dalla sig.ra per conto del sig. € 1.348,50 Pt_1 CP_1
(milletrecentoquarantotto/50) quale quota parte delle tre rate delle spese condominiali straordinarie afferenti il medesimo bene immobile di cui le parti sono comproprietarie, anticipate dalla ricorrente per conto del sig. € 69,75 quale quota parte dell'assicurazione sul fabbricato su cui grava CP_1 il mutuo, per gli anni 2019-2020-2021, anticipate dalla sig.ra per conto del sig. Pt_1 CP_1
4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) quale quota parte di n. 16 rate del mutuo (dal mese di marzo 2022 al mese di giugno 2023 compresi) anticipate dalla sig.ra per conto del sig. Pt_1
conseguentemente, dichiarare che la sig.ra ha diritto di ripetere dal sig. CP_1 Parte_1
quanto anticipato nel suo interesse ossia la somma pari ad € 13.127,25, o quella Controparte_1 maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare il sig.
[...]
a rimborsare alla sig.ra la somma pari ad € 13.127,25 o quella CP_1 Parte_1 maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi dal dì del dovuto sino al pagamento effettivo. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e diritti di causa.
Per parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattese 1) In via preliminare stante la complessità dell'istruttoria, disporsi la conversione del rito da sommario in ordinario, ex art. 702-ter, comma 3 c.p.c. e conseguente fissazione dell'udienza di discussione con termine per l'integrazione degli atti;
2) In prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente comparsa di costituzione, ammissibile e fondata, dichiarare la inammissibilità ed infondatezza della richiesta di pagamento formulata dalla sig.ra per tutte le motivazioni esposte in narrativa, così come Pt_1 specificate nella parte in diritto e per l'effetto rigettare e/o dichiarare priva di efficacia la medesima richiesta economica;
3) In via subordinata: nell'ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accertare
e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere il rimborso delle somme dalla stessa anticipate Pt_1 anche nell'interesse del sig. rideterminare le stesse, tenendo conto dei versamenti effettuati CP_1 dal resistente, pari ad € 1.235,00, nonché dell'importo di € 2.000,00, somma rinveniente dal ristoro dei danni subiti dalla cessione e/o sostituzione, da parte della sig.ra , dell'arredo e mobilio Pt_1 della casa coniugale e, per l'effetto, procedere alla compensazione, anche parziale, delle reciproche posizioni creditorie;
4) Rideterminare, altresì, le somme richieste dalla ricorrente in ragione dell'utilizzo improprio dell'immobile adibito a casa coniugale, assegnato in via provvisoria alla sig.ra , anche attraverso la diversa ripartizione delle rate di mutuo esistenti ovvero nella Pt_1
misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
5) Condannare controparte al pagamento delle spese di giustizia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. parte ricorrente esponeva: che la sig.ra Parte_1
è comproprietaria al 50% dell'appartamento sito a Suzzara (MN) in Via Maria Grazia Cutuli n. 4, facente parte del Condominio “La Corte SZ”, unitamente al convenuto sig. ; Controparte_1 che, su tale appartamento grava un mutuo ipotecario cointestato alla sig.ra ed al sig. Pt_1 CP_1
in favore della Finecobank S.p.A., che prevede il pagamento di rata mensile variabile;
che, in data
24.07.2019, il Tribunale di Mantova, nell'ambito della procedura di separazione dei coniugi Pt_1
- dava atto che, sulla casa coniugale sita in Suzzara in Via Maria Grazia Cutuli n. 4, grava CP_1 il mutuo ipotecario sopra descritto e i sigg.ri e “sono onerati del pagamento del Pt_1 CP_1 mutuo (...) con una rata di circa € 638,00 che ciascuno deve pagare per il 50%”; che la sig.ra dal mese di febbraio 2020, stante il mancato pagamento della metà del mutuo Parte_1
ipotecario da parte del marito, al fine di evitare di subire una esecuzione immobiliare e così tutelare le figlie che risiedono con lei presso l'immobile, si è vista costretta ad anticipare anche la quota parte di n. 25 rate del mutuo (compreso il mese di febbraio 2022) per conto del sig. per un totale CP_1 di € 6.821,00 come da documentazione versata agli atti;
che la rata del mutuo ipotecario viene addebitata mensilmente sul conto corrente acceso presso la filiale di Suzzara, Controparte_2 cointestato alle parti in causa, conto sul quale il sig. a decorrere dalla data di comparizione CP_1
delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova, non ha più versato alcunché; che le rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile in comproprietà delle parti sono state tutte regolarmente pagate grazie ai versamenti mensili fatti dalla ricorrente sia con riferimento alla sua quota del mutuo, che con riferimento alla quota di spettanza del sig. come risulta da attestazione versata agli CP_1
atti; che la ricorrente, oltre ad aver anticipato anche la quota parte delle rate del mutuo che avrebbe dovuto corrispondere il sig. ha provveduto anche al pagamento delle seguenti somme: - CP_1 della quota parte del sig. (ossia la metà dell'importo dovuto) delle tre rate delle spese CP_1
condominiali straordinarie afferenti il medesimo bene immobile in comproprietà delle parti per un totale pari ad € 1.348,50; - della quota parte del sig. (ossia la metà dell'importo dovuto) CP_1 dell'assicurazione sul fabbricato su cui grava il mutuo per gli anni 2019-2020-2021, intestata al convenuto, pari ad un totale di € 69,75; che la sig.ra ha anticipato le quote di spettanza del Pt_1 sig. - come indicate e documentate - in quanto oggetto di obbligazioni solidali e al fine di CP_1
evitare di subire esecuzioni;
che, pertanto, è evidente il diritto della ricorrente di chiedere ed ottenere la restituzione della quota di spettanza della controparte;
che, del credito, è fornita prova scritta mediante produzione della documentazione afferente il mutuo ipotecario cointestato, i bonifici relativi al pagamento delle rate del mutuo ipotecario, l'ammontare delle spese straordinarie da corrispondere e i bonifici relativi al pagamento delle stesse, l'assicurazione stipulata sul fabbricato e i bonifici relativi al pagamento per gli anni 2019-2020-2021; che, nonostante le numerose richieste di restituzione avanzate anche a mezzo raccomandata a/r, la somma dovuta non è stata rimborsata alla sig.ra che è rimasto privo di riscontro anche l'invito a procedere alla Parte_1
negoziazione assistita ex art. 2 ss D.L. 132/2014 conv. In Legge 162/2014 del 28.2.2022; che il credito complessivo vantato da nei confronti di era pari ad € 8.239,25 Parte_1 Controparte_1
(di cui € 6.821,00 quale giusta metà delle rate di mutuo ipotecario cointestato, € 1.348,50 quale giusta metà delle spese straordinarie, € 69,75 quale metà delle spese sostenute per l'assicurazione).
Si costituiva il sig. rilevando: che, considerata la consistenza delle spese fisse Controparte_1 mensili di cui risulta onerato nella misura di € 319,00 (50% del mutuo), € 371,00 per un finanziamento
(Banca Intesa) acceso insieme alla sig.ra per esigenze familiari, € 242,00 per un Pt_1
finanziamento auto, € 170,00 relativo ad una carta di credito, per un totale di € 1.102,00, da mesi, il convenuto non era stato in grado di corrispondere parte delle spese, in particolare quelle riguardanti le rate del mutuo;
che ciò era dovuto agli ulteriori esborsi che lo stesso deve sopportare in conseguenza dell'allontanamento dalla casa coniugale, avvenuto in virtù del provvedimento del
Presidente del Tribunale con conseguente assegnazione “provvisoria” dell'abitazione in favore della sig.ra giustificata esclusivamente dalla “collocazione rispondente al preminente interesse Pt_1 delle figlie,..”; che il sig. in ragione delle limitate possibilità economiche, rapportate ai costi CP_1
eccessivi del mercato immobiliare, è stato costretto, inizialmente, ad accontentarsi di un piccolo alloggio collocato presso il centro “Camaleonte”, struttura gestita da una cooperativa sociale, con un costo fisso per una stanza ed un bagno di € 250,00 mensili;
che, da circa un anno, il sig. CP_1
soprattutto al fine di assolvere ai propri doveri genitoriali, era riuscito, non senza difficoltà, a trovare una soluzione abitativa migliore che ha comportato la possibilità di ospitare le figlie in una ambiente più ampio, in ossequio alle determinazioni del Tribunale, partecipando, anche così, del menage familiare e delle relative spese;
che tale nuova collocazione abitativa comporta l'esborso mensile dell'importo cha varia tra € 300,00 ed € 350,00; che, alla luce di tali emergenze, tra le parti era stato avviato un percorso che avrebbe dovuto portare al componimento bonario della vicenda, con compensazione di ogni reciproca pretesa;
che, in occasione della notifica, per conto della sig.ra di un atto di precetto avente ad oggetto il pagamento di parte delle somme pretese nel Pt_1 presente giudizio, il sig. infatti, ha manifestato ampia disponibilità a provvedere al CP_1
pagamento di quanto dovuto, previa decurtazione, anche a titolo di compensazione, delle somme dallo stesso anticipate a titolo di spese scolastiche e sanitarie delle figlie, di somme dallo stesso corrisposte per il centro estivo del 2019 e di ulteriori somme versate per svariate necessità delle figlie, ammontanti in complessivi € 1.235,00 e di tale circostanza non è stato fatto cenno nel ricorso introduttivo;
che le proposte finalizzate a trovare un accordo tra le parti, avanzate anche con l'ausilio dei rispettivi difensori, sono naufragate a causa delle pretese della sig.ra che il convenuto Pt_1 aveva deciso addirittura di cedere alla moglie la sua quota dell'abitazione coniugale, previa idonea ed opportuna quantificazione, rinunciando agli assegni familiari riguardanti le figlie e conseguente integrale assegnazione degli emolumenti alla sig.ra nonché a corrispondere alla stessa un Pt_1 contributo per il mantenimento delle figlie di € 100,00 mensili, finalizzato a compensare le piccole spese correnti delle ragazze;
che, incomprensibilmente, la sig.ra ha continuato ad opporsi a Pt_1 tutti i tentativi finalizzati al raggiungimento di una soluzione consensuale;
che il sig. ha CP_1
appreso che la moglie aveva provveduto alla cessione e/o vendita di alcuni beni mobili che si trovavano all'interno dell'abitazione coniugale, senza comunicare alcunché al marito, con conseguente danno patrimoniale che si stima in circa € 2.000,00; che, in particolare, la sig.ra CP_1
ha provveduto a rimuovere e/o sostituire la sala/soggiorno, comprendente una parete attrezzata, una credenza, un tavolo e quattro sedie, un divano, nonché la stanzetta delle figlie e il letto matrimoniale, senza avvisare il marito;
che il convenuto ha già versato oltre metà dei ratei, mentre la ricorrente continua a godere in via esclusiva del bene comune, il cui valore locativo e di gran lunga superiore rispetto alla rata mensile del mutuo;
che la richiesta ex adverso formulata avrebbe potuto trovare adeguata soluzione attraverso il necessario contemperamento delle reciproche necessità, rapportate alla persistente ed incolpevole indisponibilità di introiti da parte del sig. insufficienti a CP_1 soddisfare le istanze recuperatorie avanzate dalla ricorrente;
che il sig. non è tenuto a CP_1
corrispondere l'intero importo relativo alle spese asseritamente anticipate dalla ricorrente, anche in ragione delle somme versate dal medesimo resistente per le necessità familiari e delle figlie che vengono quantificate in € 1.235,00 a cui deve aggiungersi la corresponsione dell'importo di €
2.000,00 derivante dalla decisione della sig.ra di cedere e/o sostituire l'arredo della casa Pt_1
familiare; che il compagno della ricorrente, sig. è ospitato stabilmente presso CP_3
l'abitazione coniugale, sita in Suzzara, alla via Maria Grazia Cutuli n. 4, immobile di proprietà anche dell'odierno resistente e assegnato provvisoriamente alla sig.ra con l'ordinanza Pt_1
presidenziale del 24.7.2019 e che deve essere utilizzato per le finalità ed esigenze familiari conseguenti alla collocazione delle figlie;
che, essendo l'assegnazione della casa familiare attribuita tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e venendo meno il diritto al godimento della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio, doveva ritenersi arbitraria la condotta da parte della sig.ra e la stessa doveva essere valutata dal Giudice adito quale valido Pt_1 motivo comportante l'esclusione dal pagamento delle rate di mutuo della casa o la diversa ripartizione delle stesse;
che ricorrono anche i presupposti per invocare l'estinzione di parte del debito maturato dal sig. per compensazione, così come previsto dall'art. 1241 c.c.. Parte convenuta chiedeva CP_1
il mutamento del rito alla luce delle reali dinamiche verificatesi tra le parti sottaciute dalla ricorrente e concludeva nei termini in epigrafe indicati.
All'esito dell'udienza del 25.10.2022, era disposta la conversione del rito ex art. 702- ter comma 3
c.p.c. Erano successivamente concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c..
Con memoria n. 1) ex art. 183 comma VI c.p.c., parte attrice rilevava ulteriormente che il sig.
nonostante la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non aveva provveduto a pagare CP_1
neppure la quota parte delle rate del mutuo maturate dal mese di marzo 2022 e, per evitare l'esecuzione immobiliare, le dette somme erano state anticipate dalla sig.ra per un totale di Pt_1 ulteriori € 4.888,00; la ricorrente ne chiedeva, pertanto, il rimborso sulla base delle stesse motivazioni precisate nel ricorso introduttivo e concludeva nei termini in epigrafe indicati.
A scioglimento delle riserva assunte all'udienza del 7.12.2023 fissata per decidere sulle istanze istruttorie, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 19.9.2024: la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Parte ricorrente ha fornito prova documentale delle circostanze poste a fondamento della pretesa e segnatamente: di essere comproprietaria al 50% dell'appartamento sito a Suzzara (MN) in Via Maria
Grazia Cutuli n. 4, facente parte del Condominio “La Corte SZ”, unitamente al sig.
[...]
(doc. n. 1 di parte ricorrente); che l'appartamento era gravato di un mutuo ipotecario CP_1 sottoscritto dalla sig.ra e dal sig. in favore della Finecobank S.p.A. (doc. n. 2 di Pt_1 CP_1
parte ricorrente); che, in data 24.07.2019, il Presidente del Tribunale di Mantova, nell'ambito della procedura di separazione dei coniugi aveva dato atto che, sulla casa coniugale, Parte_2
gravava il mutuo ipotecario sopra descritto e che entrambi i coniugi erano “onerati del pagamento del mutuo (...) con una rata di circa € 638,00 che ciascuno deve pagare per il 50%” (doc. n. 3 di parte attrice); di aver anticipato, dal mese di febbraio 2020, anche la quota parte di n. 25 rate del mutuo (compreso il mese di febbraio 2022) per conto del sig. per un totale di € 6.821,00 CP_1
(doc.ti n.ri 4,12,13,14,15 di parte ricorrente); che tutte le rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile di cui le parti in causa sono comproprietarie, al mese di maggio 2022, erano state integralmente pagate dalla ricorrente (doc. n 5 di parte ricorrente); di aver anticipato anche ulteriori
€ 4.888,00, quale quota parte di n. 16 rate del mutuo (dal mese di marzo 2022 al mese di giugno 2023 compresi) per conto del sig. (doc.n.ri 12,13,14,15); di aver provveduto anche al pagamento CP_1 della quota parte del sig. (ossia la metà dell'importo dovuto) delle tre rate delle spese CP_1
condominiali straordinarie afferenti il medesimo bene immobile di cui le parti sono comproprietarie, per un totale pari ad € 1.348,50 (docc. n.ri 6 e 7 di parte ricorrente) e della quota parte del sig. CP_1
(ossia la metà dell'importo dovuto) dell'assicurazione sul fabbricato su cui gravava il mutuo per gli anni 2019-2020-2021, intestata alla controparte, pari ad un totale di € 69,75 (docc. n. 8 e 9 di parte ricorrente).
Le circostanze precisate da parte ricorrente non sono state oggetto di specifica contestazione.
Come noto, il convenuto è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. “La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”. (Cass. Civ. ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021). Il convenuto ha allegato l'impossibilità di far fronte agli impegni che ha contratto e che gli sono stati imposti dal giudice;
in comparsa di costituzione, ha peraltro confermato il mancato pagamento delle rate del mutuo per la quota parte a suo carico nei seguenti termini: “da mesi, purtroppo, il sig. CP_1 non è in grado di corrispondere parte delle spese, in particolare quelle riguardanti le rate del mutuo” sostenendo di avere ingenti spese a cui far fronte. Deve dunque ritenersi provata la sussistenza degli obblighi a suo carico e l'inadempimento in relazione al quale è avanzata la pretesa di ripetizione.
Nel caso di specie, nel corso della separazione dei coniugi, il Tribunale di Mantova non ha disposto nessun accollo dell'intera rata del mutuo in capo ad una delle parti. Venuta meno la convivenza a causa della frattura coniugale, vengono meno anche gli obblighi di natura materiale e morale nascenti con il matrimonio, ripristinandosi le tipiche regole in materia di obbligazioni solidali, salvo la volontà di uno dei due coniugi di accollarsi integralmente il mutuo o il caso in cui l'accollo sia stato previsto dell'Autorità Giudiziaria. La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass., sent. n. 1072/2018), purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti (Cass. ord. n. 5385/2023). Non ravvisandosi nel caso di specie alcuna delle dette circostanze, la richiesta di ripetizione della ricorrente deve ritenersi fondata.
Parte convenuta, oltre ad allegare l'impossibilità di adempiere, ha eccepito la parziale compensazione del proprio debito con il debito della ricorrente per avere il sig. corrisposto somme per le CP_1 spese scolastiche e sanitarie, per il centro estivo del 2019 e per “svariate necessità” delle figlie, somme ammontanti in complessivi € 1.235,00. Il sig. lamenta ulteriormente il danno CP_1 patrimoniale, che stima in “circa” € 2.000,00, per avere la sig.ra asportato del mobilio CP_1
(“l'arredo”) nell'abitazione in comproprietà, senza il consenso del coniuge;
sostiene anche l'utilizzo improprio da parte della ricorrente dell'immobile adibito a casa coniugale.
Le circostanze sono genericamente dedotte dal convenuto e non sono sorrette da prova documentale.
Occorre premettere che il fatto che il sig. avesse diverse spese a cui far fronte non spiega CP_1
l'impossibilità oggettiva di adempiere: in ogni caso, non potrebbe giustificare il mancato pagamento delle rate del mutuo secondo quanto previsto contrattualmente e in sede di separazione. Riguardo alle spese scolastiche e sanitarie o per il centro estivo che il sig. dichiara di aver sostenuto per le CP_1 figlie, la ricorrente ha tempestivamente rilevato che le stesse sono state sostenute dal sig. CP_1
quando i genitori erano ancora sposati e, a fronte di tale rilievo, nulla ha dedotto parte convenuta.
Non contestata dal convenuto è neppure la circostanza che anche i versamenti fatti dal sig. CP_1
alla signora risultanti dai documenti versati con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. consistono Pt_1 in rimborsi fatti dal sig. alla ex moglie quale metà delle spese dalla stessa anticipate CP_1 nell'interesse delle figlie.
Nessuna prova è stata data dell'esborso da parte del genitore di non meglio definite “somme versate per svariate necessità delle figlie ammontanti a complessivi € 1.235,00”, né del quantum delle stesse.
Del pari, non è precisato in che termini la “sostituzione” del mobilio abbia arrecato il danno patrimoniale indicato, per approssimazione, nella misura di circa € 2.000,00. Va detto che il carente quadro probatorio documentale sul punto dal convenuto non poteva essere integrato dalle prove orali offerte che sono state dedotte per capitoli genericamente formulati o valutativi, su circostanze da provarsi documentalmente (capitoli numeri 1, 2, 3) o comunque irrilevanti al fine del decidere.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi dei parametri di riferimento ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia e della contenuta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di € 13.127,25, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
Parte_1
rigetta ogni altra domanda;
condanna a rifondere a le spese di lite nella misura di € 2.540,00 Controparte_1 Parte_1
per onorario, oltre spese generali al 1%, C.A. e IVA come per legge
Mantova, 29.1.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni