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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/09/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 373/2021
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 373/2021 R.G., vertente tra tra elettivamente domiciliato in Castel di Sangro (AQ) alla via Antonella Parte_1
D'Aquino,1, presso lo studio dell'avv. Aldo Di Ianni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellante e
in persona del Controparte_1
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Minutolo del Foro di ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via Panoramica n. 5, CP_1 CP_1
giusta procura in atti;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 67/2021 del Tribunale di Chieti pubblicata il
02.02.2021, avente ad oggetto “responsabilità medica”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 16 2
per parte appellante: ““Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ed in totale riforma della sentenza n. 67/2021, emessa dal Tribunale civile di Chieti, nella persona del dott. Francesco Turco, resa nel giudizio n. 2178/2016 RGAC, e depositata il giorno 02 febbraio 2021, accogliere l'appello e per l'effetto, così provvedere: In via Principale: a) Accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, la sussistenza di responsabilità professionale dei sanitari della ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti in ordine al danno occorso al Sig. e Parte_1 consistente nella perdita del visus ad entrambi gli occhi;
per l'effetto condannare la medesima Asl convenuta, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., a risarcire tutti i danni scaturenti dall'inadempimento delle obbligazioni professionali derivanti dal contatto sociale con la ripetuta ASL - e, in via concomitante o alternativa, dal fatto illecito lesivo dell'integrità fisica del Pt_1 con particolare riferimento all'intervento operato dalla dott.ssa il giorno Persona_1 14.02.2005, sugli occhi del b) per l'effetto, accertare e dichiarare, che il danno subito dal Pt_1 a seguito dell'errore dei sanitari che lo ebbero in cura presso l'ospedale di non può Pt_1 CP_1 essere limitato alla determinazione della perdita della probabilità non trascurabile di raggiungere e mantenere per un più lungo periodo di tempo il risultato positivo che, nel caso che occupa, sarebbe stato rappresentato da un differimento della perdita del visus all'occhio destro, ma deve dichiararsi che la malpractice provocò il danno reale della perdita del visus e non soltanto una danno da perdita di chance. c) accertare e dichiarare, che la percentuale di danno biologico differenziale per la perdita del visus, deve essere quantificata nella misura del 70% - ponendo come base di calcolo i seguenti valori: 15% percentuale di danno iniziale ipotizzato nella nuova CTU acquisita in appello (cfr. pag.66) quale menomazione preesistente “concorrente”, e 85% punti di invalidità stabilizzati alla attualità e, per l'effetto, liquidare il danno non patrimoniale risarcibile, nella sua accezione complessiva, sulla base di principi giurisprudenziali che disciplinano tale caso, in €. 967.156,00 (novecentomilacentocinquantasette/00) oltre rivalutazione e interessi giusta sentenza Cass. civ. Sez. Un. n.1712/1995; d) in euro 182.031,00 quale danno patrimoniale per mancati introiti da attività lavorativa (lucro cessante); e) in euro 72.594,00 quale danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza sostenute (danno emergente). In via subordinata sulla quantificazione del danno: f) accertare e dichiarare, che la percentuale di danno biologico differenziale per la perdita del visus, deve essere quantificata nella misura del 35% - ponendo come base di calcolo i seguenti valori: 50% percentuale di danno ipotetico quale menomazione preesistente “concorrente”, e 85% punti di invalidità stabilizzati alla attualità e, per l'effetto, liquidare il danno non patrimoniale risarcibile, nella sua accezione complessiva, sulla base di principi giurisprudenziali che disciplinano tale caso, in €. 512.459,00,00 (novecentomilacentocinquantasette/00) oltre rivalutazione e interessi giusta sentenza Cass. civ. Sez. Un. n. 1712/1995; g) in euro 182.031,00 quale danno patrimoniale per mancati introiti da attività lavorativa (lucro cessante); h) in euro 72.594,00 quale danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza sostenute (danno emergente). Sempre in via subordinata sulla quantificazione del danno: i) qualora si dovesse ritenere congrua la contestata percentuale di danno biologico differenziale quantificata nella nuova CTU pari al 13%, considerata la percentuale dell'85% punti di invalidità stabilizzati all'attualità, porre tale danno differenziale fra la percentuale dell'85% e quella del 72% e per l'effetto, liquidare il danno non patrimoniale risarcibile, nella sua accezione complessiva, sulla base di principi giurisprudenziali che disciplinano tale caso, in €. 190.490,00 (centonovantaquattrocentonovantamila/00) oltre rivalutazione e interessi giusta sentenza Cass. civ. Sez, Un. n.1712/1995; l) in euro 182.031,00 quale danno patrimoniale per mancati introiti da attività lavorativa (lucro cessante); m) in euro 72.594,00 quale danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza sostenute (danno emergente). In via di ulteriore subordine, sulla quantificazione del danno: n) qualora la Corte dovesse ritenere congrua la contestata percentuale di danno biologico differenziale quantificata nella nuova ctu nel 13%, pagina 2 di 16 3
nonché: “i 28 (ventotto) punti percentuali attualmente riscontrati” (che in realtà sono l'85% i punti di invalidità riscontrati all'attualità in quando il è da allora cieco per la quasi Pt_1 totalità) per l'effetto, liquidare il danno, non patrimoniale, risarcibile, nella sua accezione complessiva sulla base dei principi giurisprudenziali che disciplinano tale caso, in €. 108.998,00 (centoottomilanovecentonovantotto,00) oltre rivalutazione e interessi giusta sentenza Cass. civ. Sez. Un. n. 1712/1995; o) in euro 182.031,00 quale danno patrimoniale per mancati introiti da attività lavorativa (lucro cessante); p) in euro 72.594,00 quale danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza sostenute (danno emergente). In via di ulteriore subordine sul danno. - Qualora si ritenga che non sia possibile individuare con certezza quale sarebbe stata la probabilità del Sig. Parte_1 di perdere ugualmente il visus a causa della pregressa malattia ed in assenza dell'errore medico, ed in applicazione del principio di presunzione di pari incidenza delle concause in ordine alla quantificazione del danno conseguenza, i danni possono quantificarsi in euro 500.000,00 quale danno non patrimoniale, in euro 182.031,00 quale danno patrimoniale per mancati introiti da attività lavorativa (lucro cessante) ed in euro 72.594,00 quale danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza sostenute (danno emergente), per un totale complessivo di euro 754.625,00 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso - Trattandosi di debito di valore (risarcimento del danno), su qualunque somma liquidata riconoscere rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'illecito (14.02.2005) al soddisfo. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
per parte appellata: “Perché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in Sua Giustizia, respinta ogni avversa richiesta, * in via preliminare dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e\o improcedibilità dell'appello proposto ai sensi degli artt. 342 e ss c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c., considerata l'evidente infondatezza delle avverse censure in contrasto con l'istruttoria espletata;
* respingere il gravame ex adverso proposto, come formulato ed articolato, confermando la sentenza resa in prime cure;
* rigettare comunque tutte le domande ex adverso proposte come formulate ed articolate, in quanto infondate in fatto ed in diritto. * con tutte le conseguenze di legge e con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio. Richiama tutte le proprie richieste istruttorie non ammesse in prime cure, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e di costituzione nel presente giudizio. In particolare insiste nella chiesta prova testi a mezzo dei sigg.ri Prof. , Dr. Persona_2 Persona_3 Dr.a , Dr. , Dr. , presso l'Ospedale di Persona_1 Persona_4 Persona_5 Chieti e Dr. Stefano Pasini di Bologna, sulle circostanze capitolate nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti definiva la controversia, introdotta da
, , e , i quali avevano convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in giudizio la al fine di veder accertata la Controparte_2 responsabilità di quest'ultima conseguente alla perdita del visus ad entrambi gli occhi subita dal
, con condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 subiti da parte del medesimo e dei propri famigliari.
1.1. In particolare, nell'introdurre il giudizio nelle forme del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i ricorrenti allegavano che:
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- il era affetto, sin dagli anni 1997- 1998, da diabete mellito, per il quale si sottoponeva Pt_1 scrupolosamente a procedure terapeutiche ed esami diagnostici per scongiurare e contenere le complicanze della malattia;
-nel gennaio del 2004 gli fu diagnosticata una retinopatia diabetica proliferante con principio di edema maculare ad entrambi gli occhi, per cui si affidava alle cure del Reparto di Oculistica dell'Ospedale Clinicizzato S.S. Annunziata di CP_1
- in data 14.02.2005 si sottoponeva ad una visita di controllo presso detto reparto, ove la specializzanda dott.ssa , dopo aver verificato che il visus naturale era pari a 9/10 Persona_1 per l'occhio destro e 8/10 per l'occhio sinistro ed aver altresì rilevato un livello del tono binoculare piuttosto alto, somministrava al paziente tre dosi di atropina (o consimile) per favorire la dilatazione delle pupille;
- già alla prima somministrazione il lamentava forte bruciore e acuta dolorabilità Pt_1 bulbare, ma tali sintomi venivano ignorati dalla specializzanda che, evitando anche di richiedere l'intervento o il parere di medici strutturati, proseguiva nel suo intervento terapeutico e dimetteva infine il paziente senza altro disporre;
- la mattina del giorno successivo, il constatava la perdita totale del visus all'occhio destro Pt_1 ed un forte calo della vista al sinistro;
- recatosi immediatamente presso il Pronto Soccorso del medesimo nosocomio, seguiva poi il ricovo del paziente avvenuto soltanto nel pomeriggio, mentre il successivo referto del 01.03.2005 evidenziava, non solo la presenza di glaucoma al IV stadio per l'occhio destro, ma altresì glaucoma al I stadio per l'occhio sinistro;
- seguiva un lungo calvario nel quale il si sottoponeva a diverse terapie che tuttavia non Pt_1 restituivano esito positivo e la situazione si consolidava con la definitiva diagnosi di perdita totale della vista ad entrambi gli occhi certificata nel maggio del 2006;
- seguiva l'avvio di un procedimento penale a carico della dott.ssa conclusosi tuttavia con Per_1 decreto di archiviazione in adesione a quanto alle conclusioni della espletata CTU;
- veniva dunque avanzata richiesta risarcitoria nell'interesse del e dei suoi familiari Pt_1 mediante ricorso ex art. 696 bis c.p.c,
- l'esito del procedimento di ATP aveva sostanzialmente ribaltato le conclusioni cui si era pervenuti nel procedimento penale, dal momento che le conclusioni raggiunte dal CTU evidenziavano come la ritardata diagnosi ed il mancato tempestivo trattamento avessero determinato la perdita di una probabilità non trascurabile di mantenere il visus, quantificabile in misura pari al 9%, tenuto conto della concorrenza delle patologie preesistenti e coesistenti;
- l'intera vicenda aveva cagionato lo sconvolgimento assoluto dell'esistenza del e dei suoi Pt_1 famigliari: la di lui moglie vedendosi costretta a cessare l'attività commerciale di cui era titolare e nel cui ambito il era solito collaborare;
il figlio che, inizialmente chiesto un Pt_1 Parte_4 trasferimento per essere di maggior supporto alla famiglia, si determinava infine a lasciare la Marina Militare presso cui era in forza;
il figlio ritrovatosi coinvolto nella difficile Pt_3 gestione dei problemi familiari e le conseguenti difficoltà relative all'inserimento nel mondo del lavoro.
1.2. Si costituiva la resistente Controparte_2 preliminarmente eccependo la prescrizione della richiesta risarcitoria formulata dai familiari e, nel merito, chiedendo comunque il rigetto delle domande ex adverso proposte.
1.3. La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico legale con la nomina, unitamente al dott. , medico legale, già nominato in sede di A.T.P., del dott. Persona_6
, specializzato in oculistica. Persona_7 1.4. A definizione della controversia, il Tribunale accoglieva solo parzialmente la richiesta risarcitoria del riconoscendo, a titolo di danno non patrimoniale, un risarcimento di € Pt_1
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3.000,00, viceversa rigettandola in relazione al danno patrimoniale, così come in relazione al danno lamentato da parte dei familiari. La medesima sentenza, inoltre, compensava integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
1.5. La motivazione esplicitata in sentenza valorizzava le conclusioni della espletata CTU secondo la quale, pur non sussistendo controindicazioni assolute e/o relative alla istillazione del farmaco midriatico avvenuta nel corso della visita oculistica del 14.02.2005, né essendo ipotizzabile che esso avesse determinato in alcun modo conseguenze negative sull'apparato visivo, la colpa professionale imputabile ai sanitari di dovesse essere ravvisata nel ritardo del trattamento CP_1 differito alla data del 15.02.2005 nelle ore pomeridiane. Infatti, il si era presentato al Pt_1 mattino del 15.02.2005 con una pressione elevata in OD, con valori prossimi ai 50 mmHg, venendo dimesso in assenza di adeguato trattamento e costringendo il paziente a ripresentarsi nel pomeriggio del medesimo giorno, in tal modo determinando un ritardo terapeutico al fine di ottenere un effetto ipotonizzante del farmaco iperosmotico. Su tali basi, il primo giudice riteneva sussistente la responsabilità della resistente per il danno sofferto dal atteso il ritardo terapeutico nella cura del paziente per non essere stato Pt_1 immediatamente trattato il glaucoma mediante riduzione della pressione intraoculare allo scopo di arrestare o prevenire l'atrofia del nervo ottico;
danno quantificabile in un danno biologico differenziale pari al 9%. Tuttavia, sul rilievo che – come osservato nella CTU svolta in fase di ATP dal dott. – in Per_6 data 22.5.2006, a seguito di ulteriore visita, il diabete avesse ormai arrecato un danno maggiore su entrambi gli occhi, il periodo da prendere a riferimento veniva individuato nell'intervallo intercorrente tra le date del 15.2.2005 e 22.5.2006, con la conseguenza che la quantificazione del danno doveva essere rapportata al fatto che la perdita del visus imputabile ai sanitari fosse durata per un anno e “qualche mese”. Alcun danno patrimoniale poteva invece riconoscersi agli attori in quanto tutti i pregiudizi lamentati (chiusura dell'attività commerciale, assunzione di badanti) in quanto successivi al maggio del 2006. Quanto ai danni lamentati dai familiari, infine, il diritto risultava prescritto avendo fonte extracontrattuale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , il quale – previa istanza di Parte_1 rinnovazione della CTU- ne ha chiesto la riforma con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, censurandola in relazione: a) al mancato accoglimento di tutti i profili concernenti il lamentato danno non patrimoniale. Sul punto, l'appellante contesta la motivazione medico-legale fatta propria dal Tribunale che, con riferimento al profilo eziologico, aveva ritenuto che la patologia oculare di cui era portatore il avrebbe comunque condotto questi alla cecità, benché la condotta “imprudente” dei Pt_1 sanitari ne avesse anticipato i tempi. La circostanza della perdita naturale del visus all'occhio destro risulterebbe, non solo apodittica, ma anzi contraddetta da dati scientifici di fonte incontestabile, di cui non si sarebbe in alcun modo tenuto conto. Nel rinviare alle risultanze di cui alla CTP a firma del Prof. Dott. viene anzitutto Persona_8 sostenuta la correlazione tra instillazione di midriatico a scopo diagnostico e chiusura dell'angolo con attacco di glaucoma, Invero, tale evenienza, oltre che menzionata nella letteratura scientifica internazionale, risulterebbe bene evidenziata nello stesso foglietto illustrativo del farmaco Visumidriatic, comunemente utilizzato per la midriasi diagnostica, dal quale si evince che " Il prodotto non deve essere usato in caso di angolo irido-corneale stretto e in caso di glaucoma ad angolo stretto o pagina 5 di 16 6
chiuso" e che "Al fine di evitare eventuali attacchi glaucomatosi, andrà effettuato prima dell'inizio del trattamento un approfondito esame atto a valutare l'apertura dell'angolo indo- corneali'', mentre l'aumento della tensione endoculare viene espressamente menzionata tra gli effetti indesiderati. Su tali basi, viene pertanto dedotta la sussistenza di una relazione causale tra l'instillazione di un midriatico senza previo controllo dell'angolo ed il successivo immediato attacco di glaucoma acuto, che aveva portato alla perdita immediata del visus dell'occhio destro. Sotto diverso profilo, si sostiene come la perdita del visus dell'occhio sinistro sarebbe stato causato dall'evoluzione di un emovitreo, colpevolmente non trattato nei tempi previsti dalle linee guida e che si sarebbe organizzato e retratto determinando un distacco di retina, non avendo alcuna attinenza con quanto accaduto nell'occhio destro. Non avrebbe dunque fondamento la conclusione del CTU che poneva invece tale relazione per affermare che entrambi gli occhi sarebbero in futuro divenuti ciechi a causa della retinopatia. Si evidenzia quindi l'apoditticità delle conclusioni di CTU e trasfuse in sentenza insite nell'affermare che l'errore medico avesse determinato solo una anticipazione della perdita della vista dell'occhio sinistro, laddove viceversa, sulla base della rilevante letteratura internazionale, così come della comune esperienza clinica, avrebbe dovuto ritenersi la reale e concreta possibilità del di continuare a godere di una almeno discreta acuità visiva, sebbene con gli esiti Pt_1 campimetrici della fotocoagulazione. Si sostiene, infine, come la valutazione del danno biologico dovrebbe altresì tener conto della circostanza che, a seguito della perdita della funzione visiva dell'occhio adelfo per un ulteriore errore di altri sanitari dell'ASL convenuta, l'occhio sinistro, se non fosse stato interessato dall'errore medico, sarebbe stato l'occhio migliore: la valutazione andrebbe pertanto effettuata necessariamente sulla tabella del visus binoculare del bareme valutativo, la risultante percentuale dovendo poi essere correttamente posizionata negli estremi del danno differenziale. Pertanto, se prudenzialmente si volesse valutare la condizione finale ipotetica, dopo la terapia corretta della retinopatia, in un visus di 5/10, peraltro con danno campimetrico post fotocoagulazione, la valutazione del danno ipotetico sarebbe pari (sulla base delle linee guida alla valutazione della SIMLA) al 50%, mentre la condizione attuale sarebbe pari all'85%, e il risultante danno biologico pari al 35%;
b) alla quantificazione del risarcimento del danno per la riconosciuta responsabilità professionale in €. 3.000,00. Sotto tale profilo, si lamenta la errata liquidazione del danno biologico da invalidità permanente per violazione dei principi di ordine giurisprudenziale in materia di liquidazione del danno iatrogeno differenziale. Viene preliminarmente censurata l'illogicità insita nel frazionamento della percentuale del danno biologico differenziale permanente, avendo il primo giudice ridotto quest'ultimo, accertato dalla CTU nel 9%, tramutandolo in danno temporaneo protratto per un anno e tre mesi, stante l'affermazione che il sarebbe comunque rimasto “naturalmente” cieco dopo un anno e tre Pt_1 mesi dall'errore medico riconosciuto;
conclusione, peraltro, nemmeno azzardata da parte dei CCTTUU, i quali avevano quantificato i postumi di invalidità permanente da danno biologico iatrogeno differenziale nel 9%, valutando l'intero excursus della patologia. Sotto diverso profilo, viene argomentato come già la espletata CTU avesse omesso di fornire al Tribunale i due dati elementari sui quali poi eventualmente inserire la quantificazione del 9% di danno biologico differenziale permanente, rappresentati dal danno preesistente e dal danno finale. il Tribunale, inoltre, avrebbe totalmente ignorato il fatto che, nella CTU, tale percentuale di danno fosse stata quantificata quale danno biologico differenziale, ossia quale percentuale di danno biologico permanente, ricompreso fra una menomazione preesistente ed il maggior danno pagina 6 di 16 7
complessivo accertato nel periziando e causato dall'illecito, pertanto errando laddove provvedeva a liquidare il danno secondo le tabelle dettata per le microinvalidità; c) alla parte in cui era stata respinta la domanda risarcitoria connessa al lamentato danno patrimoniale. Nel censurare la nebulosità della relativa motivazione, l'appellante argomenta come il Pt_1 all'epoca dei fatti, coadiuvasse la propria consorte nella gestione di un esercizio commerciale calzaturiero, chiuso in tempi brevi proprio in virtù della situazione per cui è causa. Si sostiene poi come, sebbene il lungo tempo trascorso non consenta l'adeguata ricostruzione della situazione economica pregressa, la relativa liquidazione andrebbe condotta prendendo a riferimento il valore triplo della pensione sociale. Avendo il 56 anni all'epoca dei fatti, la sua vita Pt_1 lavorativa si sarebbe prolungata per altri 10 anni e 5 mesi e, dunque, il danno patrimoniale liquidabile ammonterebbe a complessivi euro 182.031. Danno patrimoniale di notevole incidenza sarebbe poi derivato dalla necessità del di Pt_1 avere una continua assistenza, dal 2009 al 2013, vedendosi costretto ad assumere, quali collaboratori domestici, anche tre persone contemporaneamente, affinché si occupassero della necessaria assistenza alla sua persona;
spese debitamente documentate;
d) alla parte in cui veniva disposta la compensazione delle spese di lite nonché poste le spese di CTU a carico dei ricorrenti nella misura di ½. Si censura la non condivisibilità delle relative statuizioni in ragione della totale erroneità della sentenza gravata.
3. Si è costituita la la quale ha chiesto, in via Controparte_2 preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto nel merito.
4. Con ordinanza del 05.07.2023, veniva disposta la rinnovazione della CTU, con affidamento dell'incarico ad un collegio peritale, all'uopo nominando il dott. specialista in Persona_9 medicina legale ed il dott. specialista in oftalmologia (in sostituzione del dott. Persona_10
. Persona_11 5. All'esito di un articolato iter processuale che vedeva, tra l'altro, la rimessione della causa sul ruolo in seguito a riassegnazione a nuovo relatore medio tempore intervenuta, questa Corte fissava per la rimessione della causa in decisione davanti a collegio l'udienza del 14.05.2025, anch'essa sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
6. L'appello è parzialmente fondato.
6.1 Con riferimento alla posizione della cd vittima primaria, unica appellante, le conclusioni contenute nell'atto di appello vengono così in prima battuta formulate:
“Dispositivo (che) va “riformato” nel modo seguente: 14.1) Con riferimento al Sig. Parte_1 Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ed in totale riforma della sentenza n. 67/2021, emessa dal Tribunale Civile di Chieti, nella persona del dott. Francesco Turco, resa nel giudizio n. 2178 /2016 RGAC, e depositata il giorno 02 Febbraio 2021, accogliere l'appello previa rinnovazione della ctu e per l'effetto, così provvedere: a) Ferma restando la dichiarata responsabilità della ASL convenuta per il danno sofferto dal Sig.
per il fatto ascritto ai sanitari dipendenti dalla convenuta che lo ebbero in cura, Parte_1 ritenuta la colpa professionale imputabile ai sanitari di nel ritardo del trattamento differito CP_1 alla data del 15 febbraio 2005 nelle ore pomeridiane;
b) Accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, la sussistenza di responsabilità professionale dei sanitari della in ordine al danno occorso al Sig. Parte_5 Parte_1 e consistente nella perdita del visus ad entrambi gli occhi;
per l'effetto condannare la medesima Asl pagina 7 di 16 8
convenuta, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., a risarcire tutti i danni scaturenti all'inadempimento delle obbligazioni professionali derivanti dal contatto sociale con la ripetuta ASL (e, in via concomitante o alternativa, dal fatto illecito lesivo dell'integrità fisica del , con particolare Pt_1 riferimento all'intervento operato dalla dott.ssa il giorno 14.02.2005, sugli occhi del Persona_1
” Pt_1 Dalla lettura delle stesse conclusioni appare sufficientemente chiaro alla Corte, in ragione di quel riferimento ad una richiesta di conferma in parte qua della sentenza qui gravata, che, in presenza di quella ulteriore richiesta poi esplicitata nel capo b), la parte non abbia fatto acquiescenza alla statuizione di primo grado nella parte in cui ha escluso ogni responsabilità in capo ai sanitari con riferimento alla pratica eseguita in data 14.2.2005.
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A prescindere dalla verifica della sussistenza di un effettivo e concreto interesse ad ottenere un accertamento di responsabilità retrodatato al 14.2.2005 e conseguente alla mera instillazione del collirio, piuttosto che collocato (come da sentenza) nell'omesso trattenimento del paziente, presentatosi al PS, nella giornata successiva (tenuto conto della indistinta direzione soggettiva della domanda, rivolta cioè comunque esclusivamente nei confronti della ASL e del termine finale mobile di rilevanza dell'inadempimento su cui infra), evidenzia la Corte come anche la CTU espletata su incarico di questo Collegio abbia comunque escluso che possano esser enucleati profili di colpa in capo al medico che in data 14/02/2005 instillò il collirio midriatico. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico questo Collegio aveva affidato al collegio peritale il seguente specifico quesito:
“dicano i Consulenti tecnici d'ufficio………se sussista, secondo il noto criterio del ''più probabile che non'', nesso causale (o concausale) tra la instillazione di collirio mitriadico somministrata a nel corso della visita effettuata il 14/2/2005 presso l'U.O. di Oculistica del presidio Parte_1 ospedaliero di e l'aumento del tono oculare dell'occhio destro e la insorgenza del glaucoma, CP_1 diagnosticato come “acuto”, limitatamente all'occhio destro, il successivo 15/2/2005 presso il Pronto Soccorso, poi (come “neovascolare”) presso l'U.O. di Oculistica del medesimo presidio ospedaliero, ove il paziente venne ricoverato nel pomeriggio dello stesso 15/2/2005, ed infine l'1/3/2005 presso la Clinica Oftalmologica del medesimo ospedale, ove, a seguito di visita, venne formulata la seguente diagnosi:
“OD: glaucoma neovascolare stadio IV;
OS: glaucoma neovascolare stadio 1°”; A quanto peraltro già sul punto evidenziato dal perito in sede penale, e dai consulenti in sede di ATP e CTU in primo grado, il collegio qui nominato ha aggiunto che il era già stato Pt_1 sottoposto altre volte a screening per la retinopatia e non aveva manifestato nessun problema a livello dell'apparato visivo;
inoltre solo 12 giorni prima era stato sottoposto ad esame fluorangiografico e non si erano evidenziati segni di una patologia acuta. Per la somministrazione di tropicamide al 1% - ha precisato il collegio tecnico - al momento dei fatti cui si discute, vale a dire nel 2005, non vi erano controindicazioni in merito all'aumento della pressione intraoculare su soggetti affetti da retinopatia diabetica, da cui purtroppo era già affetto l'appellante. In parte qua pertanto, il relativo motivo di appello, fondato come detto, sostanzialmente su una retrodatazione di circa 24 ore della insorgenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari dipendenti della struttura appellata, non può trovare accoglimento. Sul punto oltretutto, preme alla Corte esplicitare sin da ora, in una più ampia prospettiva di illustrazione del proprio metodo motivazionale, il principio informatore del proprio incedere. Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144.
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Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020). In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); ipotesi assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito, laddove anzi, come si è visto e si vedrà, le conclusioni raggiunte dal collegio peritale trovano conferma anche, sia pure in parte, nelle conclusioni raggiunte dal perito nominato in sede penale e dai consulenti nominati in sede di ATP e di CTU in primo grado.
6.2 Rispetto poi alla statuizione contenuta nella sentenza qui gravata, a sua volta fondata sulle conclusioni raggiunte sia dalla relazione in ATP che dalla CTU svolta in primo grado, il collegio peritale qui nominato, è stato chiamato anche a verificare “C) se, anche in caso di irrilevanza eziologica dell'instillazione del collirio mitriadico, sussista un nesso causale (o concausale) tra le condotte dei sanitari che visitarono il il 14/2/2005 (omettendo qualsiasi controllo Pt_1 dell'evoluzione delle condizioni del paziente), il 15/2/2005 (differendone il ricovero al pomeriggio) e che lo ebbero in cura nel corso del successivo ricovero (praticando e prescrivendo trattamenti terapeutici esclusivamente farmacologici) e la perdita del visus dell'occhio destro riscontrata in tale ultima data ed eventualmente anche quella dell'occhio sinistro (successivamente manifestatasi con la riduzione e poi la perdita sostanzialmente totale del visus, riscontrate rispettivamente il 9/2/2006 dal dott. Pasini - CTU nell'incidente probatorio svolto nel procedimento penale n. 1470/2005 RG GIP Tribunale di Chieti – e l'11/4/2006 dalla V Commissione per l'accertamento dell'handicap dell' e certificata il 22/5/2006 dal dott. ), con le seguenti precisazioni: Parte_6 Persona_3
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C1) se un più tempestivo o un più adeguato intervento terapeutico avrebbe potuto (più probabilmente che non) evitare o ridurre l'entità delle menomazioni subite dal Pt_1 C2) quale sia stata l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale del paziente delle menomazioni in nesso causale con le suddette condotte omissive (con indicazione dei criteri di determinazione e della tabella di valutazione medico legale di riferimento); C3) quale avrebbe potuto essere la diversa e minore incidenza di tali menomazioni sull'integrità psicofisica globale del paziente in caso di intervento terapeutico maggiormente tempestivo e/o adeguato (in altri termini: quali menomazioni sarebbero state comunque determinate dalle preesistenti e concomitanti patologie da cui era affetto il retinopatia diabetica proliferante Pt_1 diagnosticata nel 2004 e riscontrata anche dall'esame fluorangiografico eseguito il 2/2/2005; glaucoma diagnosticato il 15/2/2005 e l'1/3/2005); C4) se, in ogni caso, il prevedibile decorso di tali ultime patologie, ove adeguatamente e correttamente trattate sotto il profilo terapeutico, avrebbe comunque determinato - sempre più probabilmente che non - le medesime menomazioni in un lasso di tempo quantificabile, tenuto conto dei dati scientifici e statistici noti e dell'evoluzione delle complessive condizioni visive del Pt_1 come risultante dai documenti in atti, ivi compresi quelli concernenti i trattamenti terapeutici praticati all'occhio sinistro (in altri termini: se le condotte omissive in esame abbiano solo anticipato, e di quanto, le conseguenze invalidanti che le suddette patologie avrebbero comunque determinato); D) se, invece, l'omissione di più tempestivo e/o più adeguato intervento terapeutico abbia causato solo la perdita di serie ed apprezzabili possibilità di evitare o ridurre, in tutto o in parte, gli effetti delle patologie di cui sopra, con precisazione, ove possibile, dell'entità percentuale delle possibilità perdute». Il collegio peritale non ha riscontrato la sussistenza di alcun nesso causale (o concausale) tra le condotte dei sanitari che visitarono il il 14/2/2005 (secondo il predetto quesito: omettendo Pt_1 qualsiasi controllo dell'evoluzione delle condizioni del paziente, come ipotizzato nel quesito formulato dal precedente relatore), e la perdita del visus dell'occhio destro poi riscontrata ed eventualmente anche quella dell'occhio sinistro. All'esito del deposito della relazione, non risultano evidenziate sul punto adeguate criticità che inducano questa Corte a disporre ulteriori approfondimenti tecnici sul punto.
6.3 Il collegio tecnico ha invece, così sostanzialmente confermando quanto già concluso in sede di CTU poi recepita in sentenza, accertato che il riscontrato ritardo di 21 ore nella predisposizione e attuazione della risposta farmacologica alle criticità insorte dopo quel trattamento, possa aver favorito la morte delle cellule ganglionari e possa aver aggravato la condizione dell'occhio destro del signor già, come detto, affetto da una severa retinopatia diabetica. Pt_1 Sul punto occorre peraltro porre un punto fermo. La statuizione contenuta nella sentenza qui gravata, in ragione della quale è stata affermata la responsabilità della struttura sanitaria conseguente alle omissioni e condotte poste in essere successivamente alla presentazione dell'appellante al PS in data 15.2.2005 è passata in giudicato tra le parti. Come visto infatti, la parte parzialmente vincitrice, vale a dire l'odierno appellante, ne ha chiesto espressamente la conferma (punto a delle conclusioni di cui sopra); mentre la parte interamente soccombente sul punto, vale a dire la ASL appellata, non ha proposto alcun appello incidentale avverso la predetta statuizione.
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La proposizione dell'appello incidentale (art. 343 c.p.c.) è collegata infatti alla disciplina della costituzione dell'appellato, il quale, nel momento in cui si costituisce, è anche tenuto a proporre le sue censure contro la sentenza impugnata in via principale nei suoi confronti, atteso che tale momento, comportando il passaggio in giudicato delle statuizioni che non abbiano formato oggetto dell'appello principale, segna il limite oltre il quale non è possibile ampliare l'ambito del quantum devolutum. Quel capo decisorio, relativo alla accertata responsabilità della ASL in ordine alla mancata adozione di una efficace risposta alle criticità manifestate al punto di PS in data 15.2.2005 (“ritardo terapeutico…per non essere stato immediatamente trattato il glaucoma mediante riduzione della pressione intraoculare allo scopo di arrestare o prevenire l'atrofia del nervo ottico”) e in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra quella condotta e l'accelerazione dell'evento, non può essere più oggetto di discussione in questa sede. Sotto tale profilo pertanto, le considerazioni espresse dalla difesa della Asl in punto di valorizzazione delle conclusioni del collegio peritale nominato in questa sede secondo cui “risulta molto difficile rispondere al quesito sulle conseguenze dovute al ritardo;
possiamo a questo punto farci aiutare dalla fisiopatologia per cercare di dare una risposta”, non possono essere neanche oggetto di interlocuzione. Si limita questa Corte solo ad “aggiornare”, rispetto ai precedenti pure citati nella sentenza qui gravata, i riferimenti giurisprudenziali sulla rilevanza anche della accelerazione dell'evento. Ancora infatti per la più recente Cass. nr. 3136/17 anticipare un evento, che si sarebbe comunque nel tempo verificato, costituisce in ogni caso un illecito. Il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento dannoso, ma anche tra fatto ed accelerazione dell'evento; pertanto, per escludere il nesso di causalità, in relazione alla lesione del bene “salute” così come del bene “vita”, è necessario non solo che il fatto non abbia generato l'evento, ma anche che non l'abbia minimamente accelerato, costituendo pregiudizio anche la privazione del fattore
“tempo”.
6.3.1. Fatta tale, in parte qua “dirimente”, premessa, solo allora per mera completezza espositiva, rileva la Corte come, l'assenza di adeguato trattamento farmacologico per 21 ore risulti comprovato dal contenuto della documentazione esibita dalla parte attrice e, in prima battuta dalla cartella clinica relativa a quel ricovero (rifiutato per qualche ora e poi di fatto privo di effettiva cura farmacologica fino alla mattina alle 16). Sulla adeguatezza di tale risultanze a comprovare l'inadempimento e a fornire la prova del nesso si veda anche la recentissima Cassazione civile sez. III, 30/05/2025, (ud. 03/04/2025, dep. 30/05/2025), n.14609. 7.Oggetto dell'appello principale è allora, al di là di quella iniziale richiesta di retrodatazione all'intervento di instillazione del collirio sostanzialmente la quantificazione operata dal CTU in primo grado del cd danno differenziale e poi la successiva liquidazione del danno operata dalla sentenza qui gravata. Già nella precedente ordinanza 5.7.2023 questo Collegio ha avuto modo di evidenziare come la sentenza qui gravata in effetti pervenga contraddittoriamente ad una liquidazione risarcitoria ex art. 139 d.lgs. 209/2005 nonostante invece il pur carattere «differenziale» della percentuale del 9% di invalidità indicato dai CTU, che avrebbe richiesto – secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità – ben altro procedimento liquidatorio rispetto al ricorso alle micropermanenti ex art. 139 cit., non foss'altro perché la menomazione accertata dalla stessa sentenza in rapporto causale con le condotte inadempienti dei sanitari è costituita da cecità assoluta monolaterale, sia pure soltanto «anticipata».
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7.1 All'esito dell'espletata CTU è stato allora accertato come il cd danno differenziale, vale a dire il maggior danno biologico imputabile a quella condotta, ovvero la differenza tra la quota di danno menomativo totale e il danno menomativo atteso in caso di condotta medica adeguata, debba essere valutato in misura complessivamente pari a 13 (tredici) punti percentuali. Ha inoltre chiarito il collegio peritale che tutti gli elementi e le considerazioni sopra riportate, unitamente ai dati della letteratura, fanno ragionevolmente ipotizzare che l'omissione di un più sollecito e adeguato intervento terapeutico in data 15.02.05 abbia causato la perdita di possibilità di ridurre in parte gli effetti delle patologie;
sì che è data la possibilità di ipotizzare che la malattia sarebbe progredita e nel corso di circa 4-6 anni avrebbe comunque portato alla cecità dell'occhio destro il signor Pt_1 Dando poi puntuale risposta al quesito formulato da questo Collegio sul punto, il collegio tecnico ha anche ben chiarito per quale ragioni ha ritenuto non incidente sulla quantificazione del danno differenziale la vicenda relativa all'occhio sinistro. Il CTP di parte appellante nelle sue osservazioni aveva in particolare, tra l'altro anche ammettendo la correttezza di quella determinazione in percentuale del danno differenziale nel caso de quo così confutando le stesse linee difensive esposte dalla difesa giuridica del proprio assistito ancora in conclusionale, rivolto la seguente richiesta ““In secondo luogo, la valutazione da Voi posta a pag. 40 è correttamente effettuata in termini di danno differenziale, come d'altronde indicano nelle sentenze della SCC ed in primis quella Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28986/19 del 11-11-2019; ma mi permetto di rilevare che la differenza non andrebbe effettuata sulla base del danno monoculare, ma comunque e sempre sulla condizione binoculare, anche in assenza dell'interessamento del secondo occhio. Ciò in quanto una condizione di ipovisione dell'occhio adelfo, pur non interessato dalla malpractice, causa comunque un aggravamento del danno biologico complessivo. In parole povere la perdita di 5 decimi in un occhio, col secondo normovedente, è certamente meno grave di quella che si verifichi se il secondo occhio è anche esso, per lesioni preesistenti, ipovedente. Ciò non causa una alterazione del valore differenziale, bensì realizza uno spostamento del range differenziale verso valori più alti, cui corrisponde una giusta maggiore valutazione in termini monetari sia utilizzando le tabelle di Roma e Milano, sia la nuova tabella nazionale. Vi pregherei quindi di formulare la valutazione differenziale sulla base del visus binoculare, prendendo quindi in considerazione anche il visus già gravemente compromesso dell'occhio adelfo pur se precedente e per ragioni estranee alla malpractice per cui è causa.”. Il collegio tecnico ha recisamente escluso tale possibilità, evidenziando che l'occhio sinistro venne in realtà colpito da perdita dell'acuita visiva solo dopo gli eventi di cui si discute. Tale conclusione, in parte qua, può essere condivisa, salvo quanto infra in punto di valorizzazione di tale dato nella determinazione del valore monetario base.
8.In ordine allora alla quantificazione del danno, ritiene la Corte adeguato fare ricorso alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano in data 4.6.2024 ed adottare, tenuto conto della particolare incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali e di sofferenza interiore della menomazione, sia pure meramente accelerata nel suo verificarsi, il valore massimo della forbice, pari ad euro 115,00, con il riconoscimento di un ulteriore personalizzazione comunque legata al fatto che nel tempo a quella condizione si è affiancata anche la criticità emersa all'occhio sinistro. Determinato pertanto in euro 150,00 il valore monetario base, tenuto conto della accertata percentuale rilevante ai fini de quibus (maggior danno differenziale al 13%), il valore monetario rilevante si attesta sull'importo di euro 20,00 giornaliere arrotondato. L'importo annuale del risarcimento si attesta pertanto su un valore di euro 7.300,00, che moltiplicato per 6 anni (4-6 secondo la relazione) conduce all'importo finale di euro 45.600,00.
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E' vero infatti che nella fattispecie al vaglio rileva l'anticipazione dell'evento cecità assolta (di cinque anni), ma allo stesso tempo è necessario considerare che quel tempo sarebbe comunque trascorso con l'incidenza di una percentuale ingravescente di invalidità dovuta alla patologia sottostante;
da qui la necessità di dare rilevanza alla percentuale del cd danno iatrogeno differenziale (13%) per il periodo ricompreso sino al momento in cui comunque l'evento cecità assoluta si sarebbe comunque verificato. Si è cioè al di fuori dell'ipotesi di danno iatrogeno differenziale per aggravamento, nell'ambito del quale la comparazione tra valori monetari va effettivamente fatta tra punti di IP (da ultimo Cass. nr. 26117/21), essendosi appunto nella diversa ipotesi di danno differenziale da mera anticipazione dell'evento, su situazione patologica sottostante comunque in atto ed ingravescente per sua natura. Pur volendosi peraltro ricorrere al criterio che si fonda sul punto percentuale di invalidità permanete (13% ovvero differenza in termini monetari tra il 28% accordato ed il 15% atteso), la necessità poi di rendere in ogni caso “temporaneo” quel valore, imporrebbe di dividere l'importo così ottenuto per il numero degli anni di prospettiva di vita dell'appellante (26, tenuto conto che i rapporti ISTAT indicano per gli uomini per il Centro Italia una aspettativa di vista di 82 anni circa) e solo all'esito di tale divione moltiplicare tale dato per il numero di anni di accelerazione (6). Il dato che così si otterrebbe tuttavia (con il primo conteggio, considerando il 13% di differenziale ed il massimo della personalizzazione circa 13.800,00, con il secondo, considerando l'importo differenziale tra il 25% e il 15% ed il massimo della personalizzazione circa 19.500,00) non garantirebbe, secondo questa Corte, un adeguato ristoro rispetto alla riscontrata gravità della lesione. Adeguato ristoro che invece si ritiene venga raggiunto mediante il ricorso al valore giornaliero per l'ITP, nel suo valore massimo.
9. Sugli accessori. Vertendosi in ipotesi di debito di valore non sussiste il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. L'importo qui liquidato è comunque da intendersi già rivalutato all'attualità (tabelle attualmente in vigore) e il corretto calcolo per la quantificazione degli interessi, pertanto, deve essere quello della previa devalutazione al momento dell'evento secondo quanto previsto nel noto arresto delle SS.UU. N.1712/95 onde prevenire ed evitare ingiustificate locupletazioni. La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep.
10/12/2021), n.1776 altra composizione). La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462 altra composizione). 10.Con riferimento infine alla richiesta di liquidazione del danno patrimoniale, la statuizione qui impugnata aveva evidenziato come tutti i pretesi danni fossero in realtà successivi al maggio 2006.
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Il relativo motivo di appello risulta così laconicamente, e quindi significativamente formulato
“Come già riferito, il all'epoca dei fatti coadiuvava la propria consorte nella gestione di un Pt_1 esercizio commerciale calzaturiero, chiuso in tempi brevi proprio in virtù della situazione per cui è causa. Il lungo tempo trascorso non consente purtroppo l'adeguata ricostruzione della situazione economica pregressa al fine di avanzare circostanziata domanda di liquidazione dei danni patrimoniali, per cui il riferimento dovrà essere fatto al triplo della pensione sociale.”.
Non può allora che confermare la Corte come non risulti minimamente comprovata né l'asserita partecipazione del all'esercizio dell'impresa in titolarità della propria consorte né la Pt_1 compromissione di tale apporto in data successiva al 15.2.2005 e per i successivi 6 anni né tantomeno l'imputabilità di tale compromissione alla quota di invalidità cd differenziale (13%) piuttosto che comunque al naturale decorso della propria patologia sottostante. Il motivo deve essere pertanto rigettato. 11. In relazione alle spese di lite si premette quanto segue. A prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto proprio anche il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985). In applicazione di tali principi e preso atto anche della parziale soccombenza reciproca in relazione anche ai motivi di appello, si provvede sulle spese come da parte dispositiva, tenuto conto del valore del decsisum e non del disputatum (Cass. nr. 37824/22), inclusa la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24) per il presente grado. La nozione di soccombenza reciproca, che consente allora la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17). pagina 15 di 16 16
La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi sia ancora l'ipotesi del parziale accoglimento in punto di quantum. Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”. Analogamente le spese di CTU restano sì a carico di entrambe le parti, ma secondo le percentuali di cui alla parte dispositiva.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza nr. 67/21 Trib. Chieti, in parziale accoglimento della originaria domanda proposta da , Parte_1 nato a [...] [...] ( CF. ) ed ivi res.te in via Luigi Pt_6 C.F._1 Anelli,72, condanna Controparte_3 con sede in [C.F. e P.Iva , in persona del Direttore Generale al
[...] CP_1 P.IVA_1 pagamento in favore dell'attore/appellante della somma di euro 45.600,00, per le causali di cui alla parte motiva, da intendersi come interamente sostitutiva della somma già liquidata nella sentenza di primo grado (3.000,00) e non aggiuntiva rispetto alla stessa, oltre accessori senza esclusione del cumulo, come da parte motiva;
dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e condanna per il residuo
[...]
con sede in [C.F. e P.Iva ] Controparte_3 CP_1 P.IVA_1 al pagamento in favore di , nato a [...] [...] ( CF. Parte_1 Pt_6
) di: C.F._1 per la fase di atp (fase introduttiva e di studio) euro per esborsi documentati in atti ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero, per il primo grado euro per esborsi documentati in atti ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero, per il presente grado euro 777,00 e 27 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero; pone le spese di CTU definitivamente su entrambe le parti nella misura del 70% su ASL e del residuo 30% su parte attrice. Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 373/2021
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 373/2021 R.G., vertente tra tra elettivamente domiciliato in Castel di Sangro (AQ) alla via Antonella Parte_1
D'Aquino,1, presso lo studio dell'avv. Aldo Di Ianni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellante e
in persona del Controparte_1
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Minutolo del Foro di ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via Panoramica n. 5, CP_1 CP_1
giusta procura in atti;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 67/2021 del Tribunale di Chieti pubblicata il
02.02.2021, avente ad oggetto “responsabilità medica”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 16 2
per parte appellante: ““Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ed in totale riforma della sentenza n. 67/2021, emessa dal Tribunale civile di Chieti, nella persona del dott. Francesco Turco, resa nel giudizio n. 2178/2016 RGAC, e depositata il giorno 02 febbraio 2021, accogliere l'appello e per l'effetto, così provvedere: In via Principale: a) Accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, la sussistenza di responsabilità professionale dei sanitari della ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti in ordine al danno occorso al Sig. e Parte_1 consistente nella perdita del visus ad entrambi gli occhi;
per l'effetto condannare la medesima Asl convenuta, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., a risarcire tutti i danni scaturenti dall'inadempimento delle obbligazioni professionali derivanti dal contatto sociale con la ripetuta ASL - e, in via concomitante o alternativa, dal fatto illecito lesivo dell'integrità fisica del Pt_1 con particolare riferimento all'intervento operato dalla dott.ssa il giorno Persona_1 14.02.2005, sugli occhi del b) per l'effetto, accertare e dichiarare, che il danno subito dal Pt_1 a seguito dell'errore dei sanitari che lo ebbero in cura presso l'ospedale di non può Pt_1 CP_1 essere limitato alla determinazione della perdita della probabilità non trascurabile di raggiungere e mantenere per un più lungo periodo di tempo il risultato positivo che, nel caso che occupa, sarebbe stato rappresentato da un differimento della perdita del visus all'occhio destro, ma deve dichiararsi che la malpractice provocò il danno reale della perdita del visus e non soltanto una danno da perdita di chance. c) accertare e dichiarare, che la percentuale di danno biologico differenziale per la perdita del visus, deve essere quantificata nella misura del 70% - ponendo come base di calcolo i seguenti valori: 15% percentuale di danno iniziale ipotizzato nella nuova CTU acquisita in appello (cfr. pag.66) quale menomazione preesistente “concorrente”, e 85% punti di invalidità stabilizzati alla attualità e, per l'effetto, liquidare il danno non patrimoniale risarcibile, nella sua accezione complessiva, sulla base di principi giurisprudenziali che disciplinano tale caso, in €. 967.156,00 (novecentomilacentocinquantasette/00) oltre rivalutazione e interessi giusta sentenza Cass. civ. Sez. Un. n.1712/1995; d) in euro 182.031,00 quale danno patrimoniale per mancati introiti da attività lavorativa (lucro cessante); e) in euro 72.594,00 quale danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza sostenute (danno emergente). In via subordinata sulla quantificazione del danno: f) accertare e dichiarare, che la percentuale di danno biologico differenziale per la perdita del visus, deve essere quantificata nella misura del 35% - ponendo come base di calcolo i seguenti valori: 50% percentuale di danno ipotetico quale menomazione preesistente “concorrente”, e 85% punti di invalidità stabilizzati alla attualità e, per l'effetto, liquidare il danno non patrimoniale risarcibile, nella sua accezione complessiva, sulla base di principi giurisprudenziali che disciplinano tale caso, in €. 512.459,00,00 (novecentomilacentocinquantasette/00) oltre rivalutazione e interessi giusta sentenza Cass. civ. Sez. Un. n. 1712/1995; g) in euro 182.031,00 quale danno patrimoniale per mancati introiti da attività lavorativa (lucro cessante); h) in euro 72.594,00 quale danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza sostenute (danno emergente). Sempre in via subordinata sulla quantificazione del danno: i) qualora si dovesse ritenere congrua la contestata percentuale di danno biologico differenziale quantificata nella nuova CTU pari al 13%, considerata la percentuale dell'85% punti di invalidità stabilizzati all'attualità, porre tale danno differenziale fra la percentuale dell'85% e quella del 72% e per l'effetto, liquidare il danno non patrimoniale risarcibile, nella sua accezione complessiva, sulla base di principi giurisprudenziali che disciplinano tale caso, in €. 190.490,00 (centonovantaquattrocentonovantamila/00) oltre rivalutazione e interessi giusta sentenza Cass. civ. Sez, Un. n.1712/1995; l) in euro 182.031,00 quale danno patrimoniale per mancati introiti da attività lavorativa (lucro cessante); m) in euro 72.594,00 quale danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza sostenute (danno emergente). In via di ulteriore subordine, sulla quantificazione del danno: n) qualora la Corte dovesse ritenere congrua la contestata percentuale di danno biologico differenziale quantificata nella nuova ctu nel 13%, pagina 2 di 16 3
nonché: “i 28 (ventotto) punti percentuali attualmente riscontrati” (che in realtà sono l'85% i punti di invalidità riscontrati all'attualità in quando il è da allora cieco per la quasi Pt_1 totalità) per l'effetto, liquidare il danno, non patrimoniale, risarcibile, nella sua accezione complessiva sulla base dei principi giurisprudenziali che disciplinano tale caso, in €. 108.998,00 (centoottomilanovecentonovantotto,00) oltre rivalutazione e interessi giusta sentenza Cass. civ. Sez. Un. n. 1712/1995; o) in euro 182.031,00 quale danno patrimoniale per mancati introiti da attività lavorativa (lucro cessante); p) in euro 72.594,00 quale danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza sostenute (danno emergente). In via di ulteriore subordine sul danno. - Qualora si ritenga che non sia possibile individuare con certezza quale sarebbe stata la probabilità del Sig. Parte_1 di perdere ugualmente il visus a causa della pregressa malattia ed in assenza dell'errore medico, ed in applicazione del principio di presunzione di pari incidenza delle concause in ordine alla quantificazione del danno conseguenza, i danni possono quantificarsi in euro 500.000,00 quale danno non patrimoniale, in euro 182.031,00 quale danno patrimoniale per mancati introiti da attività lavorativa (lucro cessante) ed in euro 72.594,00 quale danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza sostenute (danno emergente), per un totale complessivo di euro 754.625,00 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso - Trattandosi di debito di valore (risarcimento del danno), su qualunque somma liquidata riconoscere rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'illecito (14.02.2005) al soddisfo. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
per parte appellata: “Perché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in Sua Giustizia, respinta ogni avversa richiesta, * in via preliminare dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e\o improcedibilità dell'appello proposto ai sensi degli artt. 342 e ss c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c., considerata l'evidente infondatezza delle avverse censure in contrasto con l'istruttoria espletata;
* respingere il gravame ex adverso proposto, come formulato ed articolato, confermando la sentenza resa in prime cure;
* rigettare comunque tutte le domande ex adverso proposte come formulate ed articolate, in quanto infondate in fatto ed in diritto. * con tutte le conseguenze di legge e con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio. Richiama tutte le proprie richieste istruttorie non ammesse in prime cure, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e di costituzione nel presente giudizio. In particolare insiste nella chiesta prova testi a mezzo dei sigg.ri Prof. , Dr. Persona_2 Persona_3 Dr.a , Dr. , Dr. , presso l'Ospedale di Persona_1 Persona_4 Persona_5 Chieti e Dr. Stefano Pasini di Bologna, sulle circostanze capitolate nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti definiva la controversia, introdotta da
, , e , i quali avevano convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in giudizio la al fine di veder accertata la Controparte_2 responsabilità di quest'ultima conseguente alla perdita del visus ad entrambi gli occhi subita dal
, con condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 subiti da parte del medesimo e dei propri famigliari.
1.1. In particolare, nell'introdurre il giudizio nelle forme del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i ricorrenti allegavano che:
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- il era affetto, sin dagli anni 1997- 1998, da diabete mellito, per il quale si sottoponeva Pt_1 scrupolosamente a procedure terapeutiche ed esami diagnostici per scongiurare e contenere le complicanze della malattia;
-nel gennaio del 2004 gli fu diagnosticata una retinopatia diabetica proliferante con principio di edema maculare ad entrambi gli occhi, per cui si affidava alle cure del Reparto di Oculistica dell'Ospedale Clinicizzato S.S. Annunziata di CP_1
- in data 14.02.2005 si sottoponeva ad una visita di controllo presso detto reparto, ove la specializzanda dott.ssa , dopo aver verificato che il visus naturale era pari a 9/10 Persona_1 per l'occhio destro e 8/10 per l'occhio sinistro ed aver altresì rilevato un livello del tono binoculare piuttosto alto, somministrava al paziente tre dosi di atropina (o consimile) per favorire la dilatazione delle pupille;
- già alla prima somministrazione il lamentava forte bruciore e acuta dolorabilità Pt_1 bulbare, ma tali sintomi venivano ignorati dalla specializzanda che, evitando anche di richiedere l'intervento o il parere di medici strutturati, proseguiva nel suo intervento terapeutico e dimetteva infine il paziente senza altro disporre;
- la mattina del giorno successivo, il constatava la perdita totale del visus all'occhio destro Pt_1 ed un forte calo della vista al sinistro;
- recatosi immediatamente presso il Pronto Soccorso del medesimo nosocomio, seguiva poi il ricovo del paziente avvenuto soltanto nel pomeriggio, mentre il successivo referto del 01.03.2005 evidenziava, non solo la presenza di glaucoma al IV stadio per l'occhio destro, ma altresì glaucoma al I stadio per l'occhio sinistro;
- seguiva un lungo calvario nel quale il si sottoponeva a diverse terapie che tuttavia non Pt_1 restituivano esito positivo e la situazione si consolidava con la definitiva diagnosi di perdita totale della vista ad entrambi gli occhi certificata nel maggio del 2006;
- seguiva l'avvio di un procedimento penale a carico della dott.ssa conclusosi tuttavia con Per_1 decreto di archiviazione in adesione a quanto alle conclusioni della espletata CTU;
- veniva dunque avanzata richiesta risarcitoria nell'interesse del e dei suoi familiari Pt_1 mediante ricorso ex art. 696 bis c.p.c,
- l'esito del procedimento di ATP aveva sostanzialmente ribaltato le conclusioni cui si era pervenuti nel procedimento penale, dal momento che le conclusioni raggiunte dal CTU evidenziavano come la ritardata diagnosi ed il mancato tempestivo trattamento avessero determinato la perdita di una probabilità non trascurabile di mantenere il visus, quantificabile in misura pari al 9%, tenuto conto della concorrenza delle patologie preesistenti e coesistenti;
- l'intera vicenda aveva cagionato lo sconvolgimento assoluto dell'esistenza del e dei suoi Pt_1 famigliari: la di lui moglie vedendosi costretta a cessare l'attività commerciale di cui era titolare e nel cui ambito il era solito collaborare;
il figlio che, inizialmente chiesto un Pt_1 Parte_4 trasferimento per essere di maggior supporto alla famiglia, si determinava infine a lasciare la Marina Militare presso cui era in forza;
il figlio ritrovatosi coinvolto nella difficile Pt_3 gestione dei problemi familiari e le conseguenti difficoltà relative all'inserimento nel mondo del lavoro.
1.2. Si costituiva la resistente Controparte_2 preliminarmente eccependo la prescrizione della richiesta risarcitoria formulata dai familiari e, nel merito, chiedendo comunque il rigetto delle domande ex adverso proposte.
1.3. La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico legale con la nomina, unitamente al dott. , medico legale, già nominato in sede di A.T.P., del dott. Persona_6
, specializzato in oculistica. Persona_7 1.4. A definizione della controversia, il Tribunale accoglieva solo parzialmente la richiesta risarcitoria del riconoscendo, a titolo di danno non patrimoniale, un risarcimento di € Pt_1
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3.000,00, viceversa rigettandola in relazione al danno patrimoniale, così come in relazione al danno lamentato da parte dei familiari. La medesima sentenza, inoltre, compensava integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
1.5. La motivazione esplicitata in sentenza valorizzava le conclusioni della espletata CTU secondo la quale, pur non sussistendo controindicazioni assolute e/o relative alla istillazione del farmaco midriatico avvenuta nel corso della visita oculistica del 14.02.2005, né essendo ipotizzabile che esso avesse determinato in alcun modo conseguenze negative sull'apparato visivo, la colpa professionale imputabile ai sanitari di dovesse essere ravvisata nel ritardo del trattamento CP_1 differito alla data del 15.02.2005 nelle ore pomeridiane. Infatti, il si era presentato al Pt_1 mattino del 15.02.2005 con una pressione elevata in OD, con valori prossimi ai 50 mmHg, venendo dimesso in assenza di adeguato trattamento e costringendo il paziente a ripresentarsi nel pomeriggio del medesimo giorno, in tal modo determinando un ritardo terapeutico al fine di ottenere un effetto ipotonizzante del farmaco iperosmotico. Su tali basi, il primo giudice riteneva sussistente la responsabilità della resistente per il danno sofferto dal atteso il ritardo terapeutico nella cura del paziente per non essere stato Pt_1 immediatamente trattato il glaucoma mediante riduzione della pressione intraoculare allo scopo di arrestare o prevenire l'atrofia del nervo ottico;
danno quantificabile in un danno biologico differenziale pari al 9%. Tuttavia, sul rilievo che – come osservato nella CTU svolta in fase di ATP dal dott. – in Per_6 data 22.5.2006, a seguito di ulteriore visita, il diabete avesse ormai arrecato un danno maggiore su entrambi gli occhi, il periodo da prendere a riferimento veniva individuato nell'intervallo intercorrente tra le date del 15.2.2005 e 22.5.2006, con la conseguenza che la quantificazione del danno doveva essere rapportata al fatto che la perdita del visus imputabile ai sanitari fosse durata per un anno e “qualche mese”. Alcun danno patrimoniale poteva invece riconoscersi agli attori in quanto tutti i pregiudizi lamentati (chiusura dell'attività commerciale, assunzione di badanti) in quanto successivi al maggio del 2006. Quanto ai danni lamentati dai familiari, infine, il diritto risultava prescritto avendo fonte extracontrattuale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , il quale – previa istanza di Parte_1 rinnovazione della CTU- ne ha chiesto la riforma con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, censurandola in relazione: a) al mancato accoglimento di tutti i profili concernenti il lamentato danno non patrimoniale. Sul punto, l'appellante contesta la motivazione medico-legale fatta propria dal Tribunale che, con riferimento al profilo eziologico, aveva ritenuto che la patologia oculare di cui era portatore il avrebbe comunque condotto questi alla cecità, benché la condotta “imprudente” dei Pt_1 sanitari ne avesse anticipato i tempi. La circostanza della perdita naturale del visus all'occhio destro risulterebbe, non solo apodittica, ma anzi contraddetta da dati scientifici di fonte incontestabile, di cui non si sarebbe in alcun modo tenuto conto. Nel rinviare alle risultanze di cui alla CTP a firma del Prof. Dott. viene anzitutto Persona_8 sostenuta la correlazione tra instillazione di midriatico a scopo diagnostico e chiusura dell'angolo con attacco di glaucoma, Invero, tale evenienza, oltre che menzionata nella letteratura scientifica internazionale, risulterebbe bene evidenziata nello stesso foglietto illustrativo del farmaco Visumidriatic, comunemente utilizzato per la midriasi diagnostica, dal quale si evince che " Il prodotto non deve essere usato in caso di angolo irido-corneale stretto e in caso di glaucoma ad angolo stretto o pagina 5 di 16 6
chiuso" e che "Al fine di evitare eventuali attacchi glaucomatosi, andrà effettuato prima dell'inizio del trattamento un approfondito esame atto a valutare l'apertura dell'angolo indo- corneali'', mentre l'aumento della tensione endoculare viene espressamente menzionata tra gli effetti indesiderati. Su tali basi, viene pertanto dedotta la sussistenza di una relazione causale tra l'instillazione di un midriatico senza previo controllo dell'angolo ed il successivo immediato attacco di glaucoma acuto, che aveva portato alla perdita immediata del visus dell'occhio destro. Sotto diverso profilo, si sostiene come la perdita del visus dell'occhio sinistro sarebbe stato causato dall'evoluzione di un emovitreo, colpevolmente non trattato nei tempi previsti dalle linee guida e che si sarebbe organizzato e retratto determinando un distacco di retina, non avendo alcuna attinenza con quanto accaduto nell'occhio destro. Non avrebbe dunque fondamento la conclusione del CTU che poneva invece tale relazione per affermare che entrambi gli occhi sarebbero in futuro divenuti ciechi a causa della retinopatia. Si evidenzia quindi l'apoditticità delle conclusioni di CTU e trasfuse in sentenza insite nell'affermare che l'errore medico avesse determinato solo una anticipazione della perdita della vista dell'occhio sinistro, laddove viceversa, sulla base della rilevante letteratura internazionale, così come della comune esperienza clinica, avrebbe dovuto ritenersi la reale e concreta possibilità del di continuare a godere di una almeno discreta acuità visiva, sebbene con gli esiti Pt_1 campimetrici della fotocoagulazione. Si sostiene, infine, come la valutazione del danno biologico dovrebbe altresì tener conto della circostanza che, a seguito della perdita della funzione visiva dell'occhio adelfo per un ulteriore errore di altri sanitari dell'ASL convenuta, l'occhio sinistro, se non fosse stato interessato dall'errore medico, sarebbe stato l'occhio migliore: la valutazione andrebbe pertanto effettuata necessariamente sulla tabella del visus binoculare del bareme valutativo, la risultante percentuale dovendo poi essere correttamente posizionata negli estremi del danno differenziale. Pertanto, se prudenzialmente si volesse valutare la condizione finale ipotetica, dopo la terapia corretta della retinopatia, in un visus di 5/10, peraltro con danno campimetrico post fotocoagulazione, la valutazione del danno ipotetico sarebbe pari (sulla base delle linee guida alla valutazione della SIMLA) al 50%, mentre la condizione attuale sarebbe pari all'85%, e il risultante danno biologico pari al 35%;
b) alla quantificazione del risarcimento del danno per la riconosciuta responsabilità professionale in €. 3.000,00. Sotto tale profilo, si lamenta la errata liquidazione del danno biologico da invalidità permanente per violazione dei principi di ordine giurisprudenziale in materia di liquidazione del danno iatrogeno differenziale. Viene preliminarmente censurata l'illogicità insita nel frazionamento della percentuale del danno biologico differenziale permanente, avendo il primo giudice ridotto quest'ultimo, accertato dalla CTU nel 9%, tramutandolo in danno temporaneo protratto per un anno e tre mesi, stante l'affermazione che il sarebbe comunque rimasto “naturalmente” cieco dopo un anno e tre Pt_1 mesi dall'errore medico riconosciuto;
conclusione, peraltro, nemmeno azzardata da parte dei CCTTUU, i quali avevano quantificato i postumi di invalidità permanente da danno biologico iatrogeno differenziale nel 9%, valutando l'intero excursus della patologia. Sotto diverso profilo, viene argomentato come già la espletata CTU avesse omesso di fornire al Tribunale i due dati elementari sui quali poi eventualmente inserire la quantificazione del 9% di danno biologico differenziale permanente, rappresentati dal danno preesistente e dal danno finale. il Tribunale, inoltre, avrebbe totalmente ignorato il fatto che, nella CTU, tale percentuale di danno fosse stata quantificata quale danno biologico differenziale, ossia quale percentuale di danno biologico permanente, ricompreso fra una menomazione preesistente ed il maggior danno pagina 6 di 16 7
complessivo accertato nel periziando e causato dall'illecito, pertanto errando laddove provvedeva a liquidare il danno secondo le tabelle dettata per le microinvalidità; c) alla parte in cui era stata respinta la domanda risarcitoria connessa al lamentato danno patrimoniale. Nel censurare la nebulosità della relativa motivazione, l'appellante argomenta come il Pt_1 all'epoca dei fatti, coadiuvasse la propria consorte nella gestione di un esercizio commerciale calzaturiero, chiuso in tempi brevi proprio in virtù della situazione per cui è causa. Si sostiene poi come, sebbene il lungo tempo trascorso non consenta l'adeguata ricostruzione della situazione economica pregressa, la relativa liquidazione andrebbe condotta prendendo a riferimento il valore triplo della pensione sociale. Avendo il 56 anni all'epoca dei fatti, la sua vita Pt_1 lavorativa si sarebbe prolungata per altri 10 anni e 5 mesi e, dunque, il danno patrimoniale liquidabile ammonterebbe a complessivi euro 182.031. Danno patrimoniale di notevole incidenza sarebbe poi derivato dalla necessità del di Pt_1 avere una continua assistenza, dal 2009 al 2013, vedendosi costretto ad assumere, quali collaboratori domestici, anche tre persone contemporaneamente, affinché si occupassero della necessaria assistenza alla sua persona;
spese debitamente documentate;
d) alla parte in cui veniva disposta la compensazione delle spese di lite nonché poste le spese di CTU a carico dei ricorrenti nella misura di ½. Si censura la non condivisibilità delle relative statuizioni in ragione della totale erroneità della sentenza gravata.
3. Si è costituita la la quale ha chiesto, in via Controparte_2 preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto nel merito.
4. Con ordinanza del 05.07.2023, veniva disposta la rinnovazione della CTU, con affidamento dell'incarico ad un collegio peritale, all'uopo nominando il dott. specialista in Persona_9 medicina legale ed il dott. specialista in oftalmologia (in sostituzione del dott. Persona_10
. Persona_11 5. All'esito di un articolato iter processuale che vedeva, tra l'altro, la rimessione della causa sul ruolo in seguito a riassegnazione a nuovo relatore medio tempore intervenuta, questa Corte fissava per la rimessione della causa in decisione davanti a collegio l'udienza del 14.05.2025, anch'essa sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
6. L'appello è parzialmente fondato.
6.1 Con riferimento alla posizione della cd vittima primaria, unica appellante, le conclusioni contenute nell'atto di appello vengono così in prima battuta formulate:
“Dispositivo (che) va “riformato” nel modo seguente: 14.1) Con riferimento al Sig. Parte_1 Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ed in totale riforma della sentenza n. 67/2021, emessa dal Tribunale Civile di Chieti, nella persona del dott. Francesco Turco, resa nel giudizio n. 2178 /2016 RGAC, e depositata il giorno 02 Febbraio 2021, accogliere l'appello previa rinnovazione della ctu e per l'effetto, così provvedere: a) Ferma restando la dichiarata responsabilità della ASL convenuta per il danno sofferto dal Sig.
per il fatto ascritto ai sanitari dipendenti dalla convenuta che lo ebbero in cura, Parte_1 ritenuta la colpa professionale imputabile ai sanitari di nel ritardo del trattamento differito CP_1 alla data del 15 febbraio 2005 nelle ore pomeridiane;
b) Accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, la sussistenza di responsabilità professionale dei sanitari della in ordine al danno occorso al Sig. Parte_5 Parte_1 e consistente nella perdita del visus ad entrambi gli occhi;
per l'effetto condannare la medesima Asl pagina 7 di 16 8
convenuta, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., a risarcire tutti i danni scaturenti all'inadempimento delle obbligazioni professionali derivanti dal contatto sociale con la ripetuta ASL (e, in via concomitante o alternativa, dal fatto illecito lesivo dell'integrità fisica del , con particolare Pt_1 riferimento all'intervento operato dalla dott.ssa il giorno 14.02.2005, sugli occhi del Persona_1
” Pt_1 Dalla lettura delle stesse conclusioni appare sufficientemente chiaro alla Corte, in ragione di quel riferimento ad una richiesta di conferma in parte qua della sentenza qui gravata, che, in presenza di quella ulteriore richiesta poi esplicitata nel capo b), la parte non abbia fatto acquiescenza alla statuizione di primo grado nella parte in cui ha escluso ogni responsabilità in capo ai sanitari con riferimento alla pratica eseguita in data 14.2.2005.
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A prescindere dalla verifica della sussistenza di un effettivo e concreto interesse ad ottenere un accertamento di responsabilità retrodatato al 14.2.2005 e conseguente alla mera instillazione del collirio, piuttosto che collocato (come da sentenza) nell'omesso trattenimento del paziente, presentatosi al PS, nella giornata successiva (tenuto conto della indistinta direzione soggettiva della domanda, rivolta cioè comunque esclusivamente nei confronti della ASL e del termine finale mobile di rilevanza dell'inadempimento su cui infra), evidenzia la Corte come anche la CTU espletata su incarico di questo Collegio abbia comunque escluso che possano esser enucleati profili di colpa in capo al medico che in data 14/02/2005 instillò il collirio midriatico. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico questo Collegio aveva affidato al collegio peritale il seguente specifico quesito:
“dicano i Consulenti tecnici d'ufficio………se sussista, secondo il noto criterio del ''più probabile che non'', nesso causale (o concausale) tra la instillazione di collirio mitriadico somministrata a nel corso della visita effettuata il 14/2/2005 presso l'U.O. di Oculistica del presidio Parte_1 ospedaliero di e l'aumento del tono oculare dell'occhio destro e la insorgenza del glaucoma, CP_1 diagnosticato come “acuto”, limitatamente all'occhio destro, il successivo 15/2/2005 presso il Pronto Soccorso, poi (come “neovascolare”) presso l'U.O. di Oculistica del medesimo presidio ospedaliero, ove il paziente venne ricoverato nel pomeriggio dello stesso 15/2/2005, ed infine l'1/3/2005 presso la Clinica Oftalmologica del medesimo ospedale, ove, a seguito di visita, venne formulata la seguente diagnosi:
“OD: glaucoma neovascolare stadio IV;
OS: glaucoma neovascolare stadio 1°”; A quanto peraltro già sul punto evidenziato dal perito in sede penale, e dai consulenti in sede di ATP e CTU in primo grado, il collegio qui nominato ha aggiunto che il era già stato Pt_1 sottoposto altre volte a screening per la retinopatia e non aveva manifestato nessun problema a livello dell'apparato visivo;
inoltre solo 12 giorni prima era stato sottoposto ad esame fluorangiografico e non si erano evidenziati segni di una patologia acuta. Per la somministrazione di tropicamide al 1% - ha precisato il collegio tecnico - al momento dei fatti cui si discute, vale a dire nel 2005, non vi erano controindicazioni in merito all'aumento della pressione intraoculare su soggetti affetti da retinopatia diabetica, da cui purtroppo era già affetto l'appellante. In parte qua pertanto, il relativo motivo di appello, fondato come detto, sostanzialmente su una retrodatazione di circa 24 ore della insorgenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari dipendenti della struttura appellata, non può trovare accoglimento. Sul punto oltretutto, preme alla Corte esplicitare sin da ora, in una più ampia prospettiva di illustrazione del proprio metodo motivazionale, il principio informatore del proprio incedere. Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144.
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Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020). In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); ipotesi assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito, laddove anzi, come si è visto e si vedrà, le conclusioni raggiunte dal collegio peritale trovano conferma anche, sia pure in parte, nelle conclusioni raggiunte dal perito nominato in sede penale e dai consulenti nominati in sede di ATP e di CTU in primo grado.
6.2 Rispetto poi alla statuizione contenuta nella sentenza qui gravata, a sua volta fondata sulle conclusioni raggiunte sia dalla relazione in ATP che dalla CTU svolta in primo grado, il collegio peritale qui nominato, è stato chiamato anche a verificare “C) se, anche in caso di irrilevanza eziologica dell'instillazione del collirio mitriadico, sussista un nesso causale (o concausale) tra le condotte dei sanitari che visitarono il il 14/2/2005 (omettendo qualsiasi controllo Pt_1 dell'evoluzione delle condizioni del paziente), il 15/2/2005 (differendone il ricovero al pomeriggio) e che lo ebbero in cura nel corso del successivo ricovero (praticando e prescrivendo trattamenti terapeutici esclusivamente farmacologici) e la perdita del visus dell'occhio destro riscontrata in tale ultima data ed eventualmente anche quella dell'occhio sinistro (successivamente manifestatasi con la riduzione e poi la perdita sostanzialmente totale del visus, riscontrate rispettivamente il 9/2/2006 dal dott. Pasini - CTU nell'incidente probatorio svolto nel procedimento penale n. 1470/2005 RG GIP Tribunale di Chieti – e l'11/4/2006 dalla V Commissione per l'accertamento dell'handicap dell' e certificata il 22/5/2006 dal dott. ), con le seguenti precisazioni: Parte_6 Persona_3
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C1) se un più tempestivo o un più adeguato intervento terapeutico avrebbe potuto (più probabilmente che non) evitare o ridurre l'entità delle menomazioni subite dal Pt_1 C2) quale sia stata l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale del paziente delle menomazioni in nesso causale con le suddette condotte omissive (con indicazione dei criteri di determinazione e della tabella di valutazione medico legale di riferimento); C3) quale avrebbe potuto essere la diversa e minore incidenza di tali menomazioni sull'integrità psicofisica globale del paziente in caso di intervento terapeutico maggiormente tempestivo e/o adeguato (in altri termini: quali menomazioni sarebbero state comunque determinate dalle preesistenti e concomitanti patologie da cui era affetto il retinopatia diabetica proliferante Pt_1 diagnosticata nel 2004 e riscontrata anche dall'esame fluorangiografico eseguito il 2/2/2005; glaucoma diagnosticato il 15/2/2005 e l'1/3/2005); C4) se, in ogni caso, il prevedibile decorso di tali ultime patologie, ove adeguatamente e correttamente trattate sotto il profilo terapeutico, avrebbe comunque determinato - sempre più probabilmente che non - le medesime menomazioni in un lasso di tempo quantificabile, tenuto conto dei dati scientifici e statistici noti e dell'evoluzione delle complessive condizioni visive del Pt_1 come risultante dai documenti in atti, ivi compresi quelli concernenti i trattamenti terapeutici praticati all'occhio sinistro (in altri termini: se le condotte omissive in esame abbiano solo anticipato, e di quanto, le conseguenze invalidanti che le suddette patologie avrebbero comunque determinato); D) se, invece, l'omissione di più tempestivo e/o più adeguato intervento terapeutico abbia causato solo la perdita di serie ed apprezzabili possibilità di evitare o ridurre, in tutto o in parte, gli effetti delle patologie di cui sopra, con precisazione, ove possibile, dell'entità percentuale delle possibilità perdute». Il collegio peritale non ha riscontrato la sussistenza di alcun nesso causale (o concausale) tra le condotte dei sanitari che visitarono il il 14/2/2005 (secondo il predetto quesito: omettendo Pt_1 qualsiasi controllo dell'evoluzione delle condizioni del paziente, come ipotizzato nel quesito formulato dal precedente relatore), e la perdita del visus dell'occhio destro poi riscontrata ed eventualmente anche quella dell'occhio sinistro. All'esito del deposito della relazione, non risultano evidenziate sul punto adeguate criticità che inducano questa Corte a disporre ulteriori approfondimenti tecnici sul punto.
6.3 Il collegio tecnico ha invece, così sostanzialmente confermando quanto già concluso in sede di CTU poi recepita in sentenza, accertato che il riscontrato ritardo di 21 ore nella predisposizione e attuazione della risposta farmacologica alle criticità insorte dopo quel trattamento, possa aver favorito la morte delle cellule ganglionari e possa aver aggravato la condizione dell'occhio destro del signor già, come detto, affetto da una severa retinopatia diabetica. Pt_1 Sul punto occorre peraltro porre un punto fermo. La statuizione contenuta nella sentenza qui gravata, in ragione della quale è stata affermata la responsabilità della struttura sanitaria conseguente alle omissioni e condotte poste in essere successivamente alla presentazione dell'appellante al PS in data 15.2.2005 è passata in giudicato tra le parti. Come visto infatti, la parte parzialmente vincitrice, vale a dire l'odierno appellante, ne ha chiesto espressamente la conferma (punto a delle conclusioni di cui sopra); mentre la parte interamente soccombente sul punto, vale a dire la ASL appellata, non ha proposto alcun appello incidentale avverso la predetta statuizione.
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La proposizione dell'appello incidentale (art. 343 c.p.c.) è collegata infatti alla disciplina della costituzione dell'appellato, il quale, nel momento in cui si costituisce, è anche tenuto a proporre le sue censure contro la sentenza impugnata in via principale nei suoi confronti, atteso che tale momento, comportando il passaggio in giudicato delle statuizioni che non abbiano formato oggetto dell'appello principale, segna il limite oltre il quale non è possibile ampliare l'ambito del quantum devolutum. Quel capo decisorio, relativo alla accertata responsabilità della ASL in ordine alla mancata adozione di una efficace risposta alle criticità manifestate al punto di PS in data 15.2.2005 (“ritardo terapeutico…per non essere stato immediatamente trattato il glaucoma mediante riduzione della pressione intraoculare allo scopo di arrestare o prevenire l'atrofia del nervo ottico”) e in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra quella condotta e l'accelerazione dell'evento, non può essere più oggetto di discussione in questa sede. Sotto tale profilo pertanto, le considerazioni espresse dalla difesa della Asl in punto di valorizzazione delle conclusioni del collegio peritale nominato in questa sede secondo cui “risulta molto difficile rispondere al quesito sulle conseguenze dovute al ritardo;
possiamo a questo punto farci aiutare dalla fisiopatologia per cercare di dare una risposta”, non possono essere neanche oggetto di interlocuzione. Si limita questa Corte solo ad “aggiornare”, rispetto ai precedenti pure citati nella sentenza qui gravata, i riferimenti giurisprudenziali sulla rilevanza anche della accelerazione dell'evento. Ancora infatti per la più recente Cass. nr. 3136/17 anticipare un evento, che si sarebbe comunque nel tempo verificato, costituisce in ogni caso un illecito. Il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento dannoso, ma anche tra fatto ed accelerazione dell'evento; pertanto, per escludere il nesso di causalità, in relazione alla lesione del bene “salute” così come del bene “vita”, è necessario non solo che il fatto non abbia generato l'evento, ma anche che non l'abbia minimamente accelerato, costituendo pregiudizio anche la privazione del fattore
“tempo”.
6.3.1. Fatta tale, in parte qua “dirimente”, premessa, solo allora per mera completezza espositiva, rileva la Corte come, l'assenza di adeguato trattamento farmacologico per 21 ore risulti comprovato dal contenuto della documentazione esibita dalla parte attrice e, in prima battuta dalla cartella clinica relativa a quel ricovero (rifiutato per qualche ora e poi di fatto privo di effettiva cura farmacologica fino alla mattina alle 16). Sulla adeguatezza di tale risultanze a comprovare l'inadempimento e a fornire la prova del nesso si veda anche la recentissima Cassazione civile sez. III, 30/05/2025, (ud. 03/04/2025, dep. 30/05/2025), n.14609. 7.Oggetto dell'appello principale è allora, al di là di quella iniziale richiesta di retrodatazione all'intervento di instillazione del collirio sostanzialmente la quantificazione operata dal CTU in primo grado del cd danno differenziale e poi la successiva liquidazione del danno operata dalla sentenza qui gravata. Già nella precedente ordinanza 5.7.2023 questo Collegio ha avuto modo di evidenziare come la sentenza qui gravata in effetti pervenga contraddittoriamente ad una liquidazione risarcitoria ex art. 139 d.lgs. 209/2005 nonostante invece il pur carattere «differenziale» della percentuale del 9% di invalidità indicato dai CTU, che avrebbe richiesto – secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità – ben altro procedimento liquidatorio rispetto al ricorso alle micropermanenti ex art. 139 cit., non foss'altro perché la menomazione accertata dalla stessa sentenza in rapporto causale con le condotte inadempienti dei sanitari è costituita da cecità assoluta monolaterale, sia pure soltanto «anticipata».
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7.1 All'esito dell'espletata CTU è stato allora accertato come il cd danno differenziale, vale a dire il maggior danno biologico imputabile a quella condotta, ovvero la differenza tra la quota di danno menomativo totale e il danno menomativo atteso in caso di condotta medica adeguata, debba essere valutato in misura complessivamente pari a 13 (tredici) punti percentuali. Ha inoltre chiarito il collegio peritale che tutti gli elementi e le considerazioni sopra riportate, unitamente ai dati della letteratura, fanno ragionevolmente ipotizzare che l'omissione di un più sollecito e adeguato intervento terapeutico in data 15.02.05 abbia causato la perdita di possibilità di ridurre in parte gli effetti delle patologie;
sì che è data la possibilità di ipotizzare che la malattia sarebbe progredita e nel corso di circa 4-6 anni avrebbe comunque portato alla cecità dell'occhio destro il signor Pt_1 Dando poi puntuale risposta al quesito formulato da questo Collegio sul punto, il collegio tecnico ha anche ben chiarito per quale ragioni ha ritenuto non incidente sulla quantificazione del danno differenziale la vicenda relativa all'occhio sinistro. Il CTP di parte appellante nelle sue osservazioni aveva in particolare, tra l'altro anche ammettendo la correttezza di quella determinazione in percentuale del danno differenziale nel caso de quo così confutando le stesse linee difensive esposte dalla difesa giuridica del proprio assistito ancora in conclusionale, rivolto la seguente richiesta ““In secondo luogo, la valutazione da Voi posta a pag. 40 è correttamente effettuata in termini di danno differenziale, come d'altronde indicano nelle sentenze della SCC ed in primis quella Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28986/19 del 11-11-2019; ma mi permetto di rilevare che la differenza non andrebbe effettuata sulla base del danno monoculare, ma comunque e sempre sulla condizione binoculare, anche in assenza dell'interessamento del secondo occhio. Ciò in quanto una condizione di ipovisione dell'occhio adelfo, pur non interessato dalla malpractice, causa comunque un aggravamento del danno biologico complessivo. In parole povere la perdita di 5 decimi in un occhio, col secondo normovedente, è certamente meno grave di quella che si verifichi se il secondo occhio è anche esso, per lesioni preesistenti, ipovedente. Ciò non causa una alterazione del valore differenziale, bensì realizza uno spostamento del range differenziale verso valori più alti, cui corrisponde una giusta maggiore valutazione in termini monetari sia utilizzando le tabelle di Roma e Milano, sia la nuova tabella nazionale. Vi pregherei quindi di formulare la valutazione differenziale sulla base del visus binoculare, prendendo quindi in considerazione anche il visus già gravemente compromesso dell'occhio adelfo pur se precedente e per ragioni estranee alla malpractice per cui è causa.”. Il collegio tecnico ha recisamente escluso tale possibilità, evidenziando che l'occhio sinistro venne in realtà colpito da perdita dell'acuita visiva solo dopo gli eventi di cui si discute. Tale conclusione, in parte qua, può essere condivisa, salvo quanto infra in punto di valorizzazione di tale dato nella determinazione del valore monetario base.
8.In ordine allora alla quantificazione del danno, ritiene la Corte adeguato fare ricorso alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano in data 4.6.2024 ed adottare, tenuto conto della particolare incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali e di sofferenza interiore della menomazione, sia pure meramente accelerata nel suo verificarsi, il valore massimo della forbice, pari ad euro 115,00, con il riconoscimento di un ulteriore personalizzazione comunque legata al fatto che nel tempo a quella condizione si è affiancata anche la criticità emersa all'occhio sinistro. Determinato pertanto in euro 150,00 il valore monetario base, tenuto conto della accertata percentuale rilevante ai fini de quibus (maggior danno differenziale al 13%), il valore monetario rilevante si attesta sull'importo di euro 20,00 giornaliere arrotondato. L'importo annuale del risarcimento si attesta pertanto su un valore di euro 7.300,00, che moltiplicato per 6 anni (4-6 secondo la relazione) conduce all'importo finale di euro 45.600,00.
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E' vero infatti che nella fattispecie al vaglio rileva l'anticipazione dell'evento cecità assolta (di cinque anni), ma allo stesso tempo è necessario considerare che quel tempo sarebbe comunque trascorso con l'incidenza di una percentuale ingravescente di invalidità dovuta alla patologia sottostante;
da qui la necessità di dare rilevanza alla percentuale del cd danno iatrogeno differenziale (13%) per il periodo ricompreso sino al momento in cui comunque l'evento cecità assoluta si sarebbe comunque verificato. Si è cioè al di fuori dell'ipotesi di danno iatrogeno differenziale per aggravamento, nell'ambito del quale la comparazione tra valori monetari va effettivamente fatta tra punti di IP (da ultimo Cass. nr. 26117/21), essendosi appunto nella diversa ipotesi di danno differenziale da mera anticipazione dell'evento, su situazione patologica sottostante comunque in atto ed ingravescente per sua natura. Pur volendosi peraltro ricorrere al criterio che si fonda sul punto percentuale di invalidità permanete (13% ovvero differenza in termini monetari tra il 28% accordato ed il 15% atteso), la necessità poi di rendere in ogni caso “temporaneo” quel valore, imporrebbe di dividere l'importo così ottenuto per il numero degli anni di prospettiva di vita dell'appellante (26, tenuto conto che i rapporti ISTAT indicano per gli uomini per il Centro Italia una aspettativa di vista di 82 anni circa) e solo all'esito di tale divione moltiplicare tale dato per il numero di anni di accelerazione (6). Il dato che così si otterrebbe tuttavia (con il primo conteggio, considerando il 13% di differenziale ed il massimo della personalizzazione circa 13.800,00, con il secondo, considerando l'importo differenziale tra il 25% e il 15% ed il massimo della personalizzazione circa 19.500,00) non garantirebbe, secondo questa Corte, un adeguato ristoro rispetto alla riscontrata gravità della lesione. Adeguato ristoro che invece si ritiene venga raggiunto mediante il ricorso al valore giornaliero per l'ITP, nel suo valore massimo.
9. Sugli accessori. Vertendosi in ipotesi di debito di valore non sussiste il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. L'importo qui liquidato è comunque da intendersi già rivalutato all'attualità (tabelle attualmente in vigore) e il corretto calcolo per la quantificazione degli interessi, pertanto, deve essere quello della previa devalutazione al momento dell'evento secondo quanto previsto nel noto arresto delle SS.UU. N.1712/95 onde prevenire ed evitare ingiustificate locupletazioni. La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep.
10/12/2021), n.1776 altra composizione). La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462 altra composizione). 10.Con riferimento infine alla richiesta di liquidazione del danno patrimoniale, la statuizione qui impugnata aveva evidenziato come tutti i pretesi danni fossero in realtà successivi al maggio 2006.
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Il relativo motivo di appello risulta così laconicamente, e quindi significativamente formulato
“Come già riferito, il all'epoca dei fatti coadiuvava la propria consorte nella gestione di un Pt_1 esercizio commerciale calzaturiero, chiuso in tempi brevi proprio in virtù della situazione per cui è causa. Il lungo tempo trascorso non consente purtroppo l'adeguata ricostruzione della situazione economica pregressa al fine di avanzare circostanziata domanda di liquidazione dei danni patrimoniali, per cui il riferimento dovrà essere fatto al triplo della pensione sociale.”.
Non può allora che confermare la Corte come non risulti minimamente comprovata né l'asserita partecipazione del all'esercizio dell'impresa in titolarità della propria consorte né la Pt_1 compromissione di tale apporto in data successiva al 15.2.2005 e per i successivi 6 anni né tantomeno l'imputabilità di tale compromissione alla quota di invalidità cd differenziale (13%) piuttosto che comunque al naturale decorso della propria patologia sottostante. Il motivo deve essere pertanto rigettato. 11. In relazione alle spese di lite si premette quanto segue. A prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto proprio anche il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985). In applicazione di tali principi e preso atto anche della parziale soccombenza reciproca in relazione anche ai motivi di appello, si provvede sulle spese come da parte dispositiva, tenuto conto del valore del decsisum e non del disputatum (Cass. nr. 37824/22), inclusa la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24) per il presente grado. La nozione di soccombenza reciproca, che consente allora la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17). pagina 15 di 16 16
La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi sia ancora l'ipotesi del parziale accoglimento in punto di quantum. Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”. Analogamente le spese di CTU restano sì a carico di entrambe le parti, ma secondo le percentuali di cui alla parte dispositiva.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza nr. 67/21 Trib. Chieti, in parziale accoglimento della originaria domanda proposta da , Parte_1 nato a [...] [...] ( CF. ) ed ivi res.te in via Luigi Pt_6 C.F._1 Anelli,72, condanna Controparte_3 con sede in [C.F. e P.Iva , in persona del Direttore Generale al
[...] CP_1 P.IVA_1 pagamento in favore dell'attore/appellante della somma di euro 45.600,00, per le causali di cui alla parte motiva, da intendersi come interamente sostitutiva della somma già liquidata nella sentenza di primo grado (3.000,00) e non aggiuntiva rispetto alla stessa, oltre accessori senza esclusione del cumulo, come da parte motiva;
dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e condanna per il residuo
[...]
con sede in [C.F. e P.Iva ] Controparte_3 CP_1 P.IVA_1 al pagamento in favore di , nato a [...] [...] ( CF. Parte_1 Pt_6
) di: C.F._1 per la fase di atp (fase introduttiva e di studio) euro per esborsi documentati in atti ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero, per il primo grado euro per esborsi documentati in atti ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero, per il presente grado euro 777,00 e 27 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero; pone le spese di CTU definitivamente su entrambe le parti nella misura del 70% su ASL e del residuo 30% su parte attrice. Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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