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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/12/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 03/12/2025 alle ore 10,23 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nella causa di previdenza iscritta al n. 1381/2024 promossa da c.f. (avv. Luigi Maggiani) Parte_1 C.F._1 contro
Controparte_1
c.f. (avv. Paola Brugnoli)
[...] P.IVA_1
Sono presenti:
l'avv. Maggiani che insiste per l'accoglimento;
l'avv. Brugnoli che contesta la relazione di CTU e chiede il rigetto.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 18.11.2024 , dopo aver presentato Parte_1 senza esito domanda amministrativa l'8.5.2023, premesso di lavorare come rallista nel porto della Spezia, affermandosi affetto da patologie della colonna vertebrale di origine professionale ha chiesto l'indennizzo del danno biologico.
L' resiste, contestando il rischio. CP_1
1.1. Sono state assunte prove testimoniali per ricostruire l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
2. Il consulente ha riferito: “Le vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero
(in associazione a fattori concausali di varia natura quali età, indice di massa corporea, abitudine al fumo di tabacco, aspetti costituzionali, predisposizione eredo-familiare) hanno come organo bersaglio la colonna vertebrale, soprattutto nella zona lombare, seguita dalla regione dorsale e da quella cervicale. L'azione
1 dannosa delle vibrazioni meccaniche corpo intero è potenziata da altri stressors biomeccanici quali la postura seduta prolungata. Come conseguenza si ha un'alta incidenza di lombalgia cronica seguita da dorsalgia e cervicalgia cronica con possibili disordini anche a livello del sistema nervoso periferico sotto forma di lombosciatalgia, strettamente connessi ad erniazione del disco intervertebrale.
I sintomi muscolo-scheletrici e le lesioni al rachide lombare nei conducenti di trattori portuali a ralla rappresentano pertanto un complesso di alterazioni di origine multifattoriale nella cui etiopatogenesi intervengono fattori di natura sia occupazionale sia extra-occupazionale. Ne deriva che risulta difficile separare il contributo delle vibrazioni da quello di altri fattori di rischio individuale ed ergonomico nell'insorgenza e/o aggravamento di turbe del rachide. Studi di biodinamica hanno tuttavia evidenziato i possibili meccanismi attraverso i quali le vibrazioni possono indurre lesioni alla colonna vertebrale: (i) sovraccarico meccanico dovuto a fenomeni di risonanza del rachide nell'intervallo di frequenza delle vibrazioni tra 3 e 10 Hz, con conseguente danno strutturale a carico dei corpi vertebrali, dischi e articolazioni intervertebrali;
(ii) eccessiva risposta contrattile dei muscoli paravertebrali causata da intenso stimolo vibratorio, con conseguenti fenomeni di strain ed affaticamento muscolare. I risultati degli studi epidemiologici attualmente disponibili depongono per una maggior occorrenza di disturbi al rachide lombare nei conducenti di veicoli industriali e di mezzi di trasporto rispetto a gruppi di controllo non esposti a vibrazioni meccaniche.
Recenti revisioni della letteratura epidemiologica concordano nell'attribuire una forte evidenza epidemiologica all'associazione tra patologie del rachide lombare ed esposizione professionale a vibrazioni trasmesse al corpo intero. Sulla base della mia lunga esperienza di sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro nel settore portuale, il rallista appartiene ad una categoria professionale a rischio elevato per i disturbi muscolo scheletrici del rachide. In particolare ho avuto modo di evidenziare un aumentato rischio di lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale (spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale), discopatie e ernie discali lombari e/o lombosacrali. Il rischio di insorgenza di patologie del rachide lombare sembra inoltre aumentare con l'aumentare della durata e dell'intensità dell'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero e l'assenza di pause di riposo. L'esposizione a vibrazioni con frequenze sovrapponibili alla frequenza di risonanza del corpo umano (4-8 Hz)
2 può amplificare la risposta muscolare del distretto collo-spalla. Alcuni studi epidemiologici hanno evidenziato un'aumentata occorrenza di disturbi cervico- brachiali nei conducenti di automezzi. Diversi fattori ergonomici sono sospettati di essere all'origine di questi disturbi, quali i movimenti di rotazione e torsione del capo, i movimenti ripetitivi del sistema mano-braccio-spalla per azionare i comandi dei veicoli e l'esposizione a vibrazioni meccaniche. Tuttavia i pochi studi epidemiologici sinora condotti hanno dimostrato un'associazione non conclusiva tra esposizione a vibrazioni meccaniche corpo intero e disturbi cervico-brachiali.
Nel Decreto del 15.11.2023 che riporta l'ultimo aggiornamento dell'Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 del D.P.R.
1124, le patologie da vibrazioni trasmesse al corpo intero sono inserite nella Lista
I - Gruppo 2 (Malattie da agenti fisici) - Agente 12 ovvero la lista contenente le malattie la cui origine lavorativa è considerata di elevata probabilità. In tale lista
è indicata “l'ernia discale lombare” come malattia da correlare alle lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero. Nella Lista II (malattie la cui origine lavorativa è considerata di limitata probabilità) sono riportate le
'spondilodiscopatie del tratto lombare' connesse alle vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici. Nell'ultima Tabella delle malattie professionali indennizzabili nell'industria e nell'agricoltura (D.M. 10 ottobre 2023), “l'ernia discale lombare” è indicata come malattia professionale (MP 73) causata dalle vibrazioni al corpo intero nel caso di lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con varie tipologie di macchine… Lo scrivente, per concludere, ritiene che siano state dimostrate sufficienti evidenze per affermare che il quadro degenerativo a carico del rachide in toto con particolare localizzazione nei tratti cervicale e lombosacrale presentato dal ricorrente sia da correlare ai vari fattori di rischio lavorativo (vibrazioni meccaniche corpo intero, postura seduta prolungata, stress posturale), variamente associati tra loro, che hanno caratterizzato la sua attività lavorativa (dal luglio 2002) i quali, in sinergia con fattori extralavorativi, hanno svolto un ruolo concausale nel determinismo delle patologie di cui trattasi”.
2.1. Su tale premessa, ha concluso: “…ritengo che l'odierno ricorrente, al momento dell'inoltro della domanda amministrativa ed attualmente, presenti un quadro clinico caratterizzato da: Protrusione discale C5-C6; Bulging discali D5-
3 D9; Ernia discale L3-L4; Protrusione discale L4-L5; Degenerazione spondilosica dei tratti cervicale e lombo-sacrale. Le patologie di cui sopra devono essere considerate di natura professionale. Vista la voce n. 213 delle Tabelle di cui al
D.M. 12.07.2000 il danno biologico che ne consegue può essere equamente valutato pari al 10% (dieci per cento)”.
3. La generica dichiarazione dell' di contestare le risultanze peritali, non CP_1 accompagnata da alcuna critica puntuale, non è utile all' . CP_1
In assenza di specifiche contestazioni, il giudice fa proprie le risultanze peritali, che ritiene logiche, argomentate e persuasive.
3.1. La domanda, quindi, si accoglie, con riconoscimento di un indennizzo in capitale quantificato secondo legge e con gli accessori di legge.
3.2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo con riferimento al DM 55/14 (tabella previdenziale, scaglione
5201/26000 euro corrispondente al presumibile importo dell'indennizzo spettante, riduzione di giustizia sui valori medi per la semplicità della controversia), con la chiesta distrazione;
analogamente, nei rapporti interni le spese di consulenza gravano in via definitiva sull' . CP_1
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a pagare a un indennizzo in capitale parametrato a Parte_1 un'invalidità complessiva del 10%, quantificato secondo legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_1 al ricorrente le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi, € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, CPA, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Luigi Maggiani;
nei rapporti interni, pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Il giudice
Marco IA
4
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 03/12/2025 alle ore 10,23 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nella causa di previdenza iscritta al n. 1381/2024 promossa da c.f. (avv. Luigi Maggiani) Parte_1 C.F._1 contro
Controparte_1
c.f. (avv. Paola Brugnoli)
[...] P.IVA_1
Sono presenti:
l'avv. Maggiani che insiste per l'accoglimento;
l'avv. Brugnoli che contesta la relazione di CTU e chiede il rigetto.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 18.11.2024 , dopo aver presentato Parte_1 senza esito domanda amministrativa l'8.5.2023, premesso di lavorare come rallista nel porto della Spezia, affermandosi affetto da patologie della colonna vertebrale di origine professionale ha chiesto l'indennizzo del danno biologico.
L' resiste, contestando il rischio. CP_1
1.1. Sono state assunte prove testimoniali per ricostruire l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
2. Il consulente ha riferito: “Le vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero
(in associazione a fattori concausali di varia natura quali età, indice di massa corporea, abitudine al fumo di tabacco, aspetti costituzionali, predisposizione eredo-familiare) hanno come organo bersaglio la colonna vertebrale, soprattutto nella zona lombare, seguita dalla regione dorsale e da quella cervicale. L'azione
1 dannosa delle vibrazioni meccaniche corpo intero è potenziata da altri stressors biomeccanici quali la postura seduta prolungata. Come conseguenza si ha un'alta incidenza di lombalgia cronica seguita da dorsalgia e cervicalgia cronica con possibili disordini anche a livello del sistema nervoso periferico sotto forma di lombosciatalgia, strettamente connessi ad erniazione del disco intervertebrale.
I sintomi muscolo-scheletrici e le lesioni al rachide lombare nei conducenti di trattori portuali a ralla rappresentano pertanto un complesso di alterazioni di origine multifattoriale nella cui etiopatogenesi intervengono fattori di natura sia occupazionale sia extra-occupazionale. Ne deriva che risulta difficile separare il contributo delle vibrazioni da quello di altri fattori di rischio individuale ed ergonomico nell'insorgenza e/o aggravamento di turbe del rachide. Studi di biodinamica hanno tuttavia evidenziato i possibili meccanismi attraverso i quali le vibrazioni possono indurre lesioni alla colonna vertebrale: (i) sovraccarico meccanico dovuto a fenomeni di risonanza del rachide nell'intervallo di frequenza delle vibrazioni tra 3 e 10 Hz, con conseguente danno strutturale a carico dei corpi vertebrali, dischi e articolazioni intervertebrali;
(ii) eccessiva risposta contrattile dei muscoli paravertebrali causata da intenso stimolo vibratorio, con conseguenti fenomeni di strain ed affaticamento muscolare. I risultati degli studi epidemiologici attualmente disponibili depongono per una maggior occorrenza di disturbi al rachide lombare nei conducenti di veicoli industriali e di mezzi di trasporto rispetto a gruppi di controllo non esposti a vibrazioni meccaniche.
Recenti revisioni della letteratura epidemiologica concordano nell'attribuire una forte evidenza epidemiologica all'associazione tra patologie del rachide lombare ed esposizione professionale a vibrazioni trasmesse al corpo intero. Sulla base della mia lunga esperienza di sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro nel settore portuale, il rallista appartiene ad una categoria professionale a rischio elevato per i disturbi muscolo scheletrici del rachide. In particolare ho avuto modo di evidenziare un aumentato rischio di lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale (spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale), discopatie e ernie discali lombari e/o lombosacrali. Il rischio di insorgenza di patologie del rachide lombare sembra inoltre aumentare con l'aumentare della durata e dell'intensità dell'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero e l'assenza di pause di riposo. L'esposizione a vibrazioni con frequenze sovrapponibili alla frequenza di risonanza del corpo umano (4-8 Hz)
2 può amplificare la risposta muscolare del distretto collo-spalla. Alcuni studi epidemiologici hanno evidenziato un'aumentata occorrenza di disturbi cervico- brachiali nei conducenti di automezzi. Diversi fattori ergonomici sono sospettati di essere all'origine di questi disturbi, quali i movimenti di rotazione e torsione del capo, i movimenti ripetitivi del sistema mano-braccio-spalla per azionare i comandi dei veicoli e l'esposizione a vibrazioni meccaniche. Tuttavia i pochi studi epidemiologici sinora condotti hanno dimostrato un'associazione non conclusiva tra esposizione a vibrazioni meccaniche corpo intero e disturbi cervico-brachiali.
Nel Decreto del 15.11.2023 che riporta l'ultimo aggiornamento dell'Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 del D.P.R.
1124, le patologie da vibrazioni trasmesse al corpo intero sono inserite nella Lista
I - Gruppo 2 (Malattie da agenti fisici) - Agente 12 ovvero la lista contenente le malattie la cui origine lavorativa è considerata di elevata probabilità. In tale lista
è indicata “l'ernia discale lombare” come malattia da correlare alle lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero. Nella Lista II (malattie la cui origine lavorativa è considerata di limitata probabilità) sono riportate le
'spondilodiscopatie del tratto lombare' connesse alle vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici. Nell'ultima Tabella delle malattie professionali indennizzabili nell'industria e nell'agricoltura (D.M. 10 ottobre 2023), “l'ernia discale lombare” è indicata come malattia professionale (MP 73) causata dalle vibrazioni al corpo intero nel caso di lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con varie tipologie di macchine… Lo scrivente, per concludere, ritiene che siano state dimostrate sufficienti evidenze per affermare che il quadro degenerativo a carico del rachide in toto con particolare localizzazione nei tratti cervicale e lombosacrale presentato dal ricorrente sia da correlare ai vari fattori di rischio lavorativo (vibrazioni meccaniche corpo intero, postura seduta prolungata, stress posturale), variamente associati tra loro, che hanno caratterizzato la sua attività lavorativa (dal luglio 2002) i quali, in sinergia con fattori extralavorativi, hanno svolto un ruolo concausale nel determinismo delle patologie di cui trattasi”.
2.1. Su tale premessa, ha concluso: “…ritengo che l'odierno ricorrente, al momento dell'inoltro della domanda amministrativa ed attualmente, presenti un quadro clinico caratterizzato da: Protrusione discale C5-C6; Bulging discali D5-
3 D9; Ernia discale L3-L4; Protrusione discale L4-L5; Degenerazione spondilosica dei tratti cervicale e lombo-sacrale. Le patologie di cui sopra devono essere considerate di natura professionale. Vista la voce n. 213 delle Tabelle di cui al
D.M. 12.07.2000 il danno biologico che ne consegue può essere equamente valutato pari al 10% (dieci per cento)”.
3. La generica dichiarazione dell' di contestare le risultanze peritali, non CP_1 accompagnata da alcuna critica puntuale, non è utile all' . CP_1
In assenza di specifiche contestazioni, il giudice fa proprie le risultanze peritali, che ritiene logiche, argomentate e persuasive.
3.1. La domanda, quindi, si accoglie, con riconoscimento di un indennizzo in capitale quantificato secondo legge e con gli accessori di legge.
3.2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo con riferimento al DM 55/14 (tabella previdenziale, scaglione
5201/26000 euro corrispondente al presumibile importo dell'indennizzo spettante, riduzione di giustizia sui valori medi per la semplicità della controversia), con la chiesta distrazione;
analogamente, nei rapporti interni le spese di consulenza gravano in via definitiva sull' . CP_1
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a pagare a un indennizzo in capitale parametrato a Parte_1 un'invalidità complessiva del 10%, quantificato secondo legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_1 al ricorrente le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi, € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, CPA, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Luigi Maggiani;
nei rapporti interni, pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Il giudice
Marco IA
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