Art. 17. 1. Prima dell' articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e' inserita la seguente rubrica: "CAPO II-quater. - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE".
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25 marzo 2001
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