TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione civile
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1409/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: opposizione a d.i.
Vertente
Tra
, codice fiscale: elettivamente domiciliato in Marsala nella via M. Parte_1 C.F._1
Nuccio n. 132 presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Giacalone (C.F.: - Fax: 0923716102 - C.F._2
P.e.c.: che lo rappresenta e difende in forza di mandato Email_1 in atti.
//OPPONENTE//
E
, P.Iva: – già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 tempore, e per essa, quale mandataria, , P.Iva: , già , in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (C.F.:
[...]
– PEC , in virtù di procura generale alle liti in atti C.F._3 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5.
//OPPOSTA//
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta depositate ex art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
10.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso il d.i. Parte_1
n. 239/2022, emesso il 19/04/2022 dal Tribunale di Marsala, per la somma di € 5.500,52 oltre interessi e spese, per credito derivante dai contratti nn. 20166298001812 e 10070057648003 stipulati con
ND Banca S.p.A.
Lamentava l'opponente l'errata quantificazione del debito per intervenuto pagamento di alcune rate, la scorrettezza del mediatore finanziario che provvedeva al ritiro delle cambiali impedendogli di adempiere all'accordo di rientro e l'illegittimità del credito per interessi al di sopra di quelli consentiti dalla legge. Chiedeva quindi la revoca del d.i. opposto e la condanna dell'opposta ex art.96 cpc, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l' opposta, contestando tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto ed in ogni caso chiedeva di accertare che
[...]
è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 5.500,52, ovvero di quella diversa CP_1 somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre ai successivi interessi di mora come richiesti nel ricorso per DI, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della suddetta somma e con vittoria di spese e compensi professionali.
Concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ed esperita con esito negativo, per assenza dell'opponente, la procedura di mediazione, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva poi, previo esperimento negativo della procedura di mediazione delegata, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
L'opposizione proposta non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Va però preliminarmente rigettata l'istanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio onde ammettere la chiesta ctu contabile.
Invero la ctu contabile sollecitata dall'opponente è esplorativa.
Al riguardo vale la pena osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è uno strumento di ricerca della prova, bensì un mezzo di accertamento e/o valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico di dati già acquisiti. Il suddetto mezzo di indagine non può, pertanto, essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negato dal Giudice qualora, come nel caso in esame, la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. tra le tante
Trib. Napoli, 21/04/2017; Trib. Roma 16/11/2016; Trib. Latina 12/01/2015; Trib. Ferrara 13/02/2014), né altrimenti allegati.
Va infatti evidenziato che l'opponente, nel caso de quo, eccepisce genericamente l'applicazione di tassi usurari o le “irregolarità che si celano nel piano di ammortamento” senza specificare il tipo contrattuale di cui si discute, né le clausole negoziali illegittime, né quale sarebbe la soglia usura superata (cfr.SS.UU., n.
19597 del 18/9/2020), per cui, in difetto di prove e prima ancora di precise allegazioni indubitabilmente la ctu contabile sollecitata non può essere disposta.
Ciò detto, nel merito l'opposizione è infondata.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si attiva quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art.2697 c.c., si atteggia in modo tale che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del creditore;
se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta, deve fornire la prova delle eccezioni sollevate. Spetta infatti al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS.
UU., 30/10/2001, n. 13533 : “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; nello stesso senso, ex multis: Cass., 11-04-2013, n. 8901; Trib. Palermo, 06-06-2018, n.
2755; Trib. Milano, 20-01-2017, n. 739; Trib. Agrigento, 23-02- 2015, n. 352; Trib. Messina, 06-02-2014, n.
271).
Il creditore quindi deve solo provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto.
Nel caso in esame, il creditore ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo provato i titoli, id est contratto di prestito personale n. 20166298001812 (cfr. doc. 3 monitorio) e contratto di apertura di credito revolving n. 10070057648003 ( cfr doc. 6 monitorio), da cui trae origine la pretesa creditoria azionata ed avendo offerto gli estratti conto integrali, contenenti l'analitica indicazione di tutti gli accrediti e addebiti, dall'inizio del rapporto sino alla sua estinzione (cfr. doc. 7 monitorio) ovvero delle rate pagate e di quelle rimaste insolute (cfr doc. 5 monitorio), mentre il debitore non ha provato alcun fatto estintivo o modificativo del credito.
L'opponente infatti non ha provato di aver eseguito pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati, limitandosi a produrre n. 8 cambiali e un bonifico bancario nonché a dedurre il versamento in contanti di €
50,00, somme che, però, risultano essere già stati contabilizzati da ND (cfr. doc. 5 monitorio).
Né l'opponente ha provato l'applicazione di interessi usurari o ancora la fondatezza della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, non essendovi prova dell'asserita scorrettezza del mediatore finanziario.
Non può che conseguirne, alla luce dei principi sopra richiamati, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza, per cui le stesse vanno poste a carico dell'opponente ed in favore dell'opposta e si liquidano come in dispositivo , in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'esito della lite, dei risultati utili conseguiti e della non complessità, anzi facilità, delle questioni giuridiche affrontate (minimi tariffari per ogni fase ).
Da ultimo, l'opponente va condannato a corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato la somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art.8 comma 4 bis D.Lgs 28/2010 (nel testo vigente fino al 28.02.2023) attesa la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
PQM
Il G.O.P. del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 1409/2022, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi' decide:
-Rigetta l'opposizione al d.i. n. 239/2022, emesso il 19/04/2022 dal Tribunale di Marsala e conseguentemente conferma il suddetto d.i.
-Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art.8 comma 4 bis D.Lgs 28/2010.
Marsala, 01.07.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione civile
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1409/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: opposizione a d.i.
Vertente
Tra
, codice fiscale: elettivamente domiciliato in Marsala nella via M. Parte_1 C.F._1
Nuccio n. 132 presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Giacalone (C.F.: - Fax: 0923716102 - C.F._2
P.e.c.: che lo rappresenta e difende in forza di mandato Email_1 in atti.
//OPPONENTE//
E
, P.Iva: – già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 tempore, e per essa, quale mandataria, , P.Iva: , già , in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (C.F.:
[...]
– PEC , in virtù di procura generale alle liti in atti C.F._3 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5.
//OPPOSTA//
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta depositate ex art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
10.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso il d.i. Parte_1
n. 239/2022, emesso il 19/04/2022 dal Tribunale di Marsala, per la somma di € 5.500,52 oltre interessi e spese, per credito derivante dai contratti nn. 20166298001812 e 10070057648003 stipulati con
ND Banca S.p.A.
Lamentava l'opponente l'errata quantificazione del debito per intervenuto pagamento di alcune rate, la scorrettezza del mediatore finanziario che provvedeva al ritiro delle cambiali impedendogli di adempiere all'accordo di rientro e l'illegittimità del credito per interessi al di sopra di quelli consentiti dalla legge. Chiedeva quindi la revoca del d.i. opposto e la condanna dell'opposta ex art.96 cpc, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l' opposta, contestando tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto ed in ogni caso chiedeva di accertare che
[...]
è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 5.500,52, ovvero di quella diversa CP_1 somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre ai successivi interessi di mora come richiesti nel ricorso per DI, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della suddetta somma e con vittoria di spese e compensi professionali.
Concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ed esperita con esito negativo, per assenza dell'opponente, la procedura di mediazione, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva poi, previo esperimento negativo della procedura di mediazione delegata, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
L'opposizione proposta non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Va però preliminarmente rigettata l'istanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio onde ammettere la chiesta ctu contabile.
Invero la ctu contabile sollecitata dall'opponente è esplorativa.
Al riguardo vale la pena osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è uno strumento di ricerca della prova, bensì un mezzo di accertamento e/o valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico di dati già acquisiti. Il suddetto mezzo di indagine non può, pertanto, essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negato dal Giudice qualora, come nel caso in esame, la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. tra le tante
Trib. Napoli, 21/04/2017; Trib. Roma 16/11/2016; Trib. Latina 12/01/2015; Trib. Ferrara 13/02/2014), né altrimenti allegati.
Va infatti evidenziato che l'opponente, nel caso de quo, eccepisce genericamente l'applicazione di tassi usurari o le “irregolarità che si celano nel piano di ammortamento” senza specificare il tipo contrattuale di cui si discute, né le clausole negoziali illegittime, né quale sarebbe la soglia usura superata (cfr.SS.UU., n.
19597 del 18/9/2020), per cui, in difetto di prove e prima ancora di precise allegazioni indubitabilmente la ctu contabile sollecitata non può essere disposta.
Ciò detto, nel merito l'opposizione è infondata.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si attiva quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art.2697 c.c., si atteggia in modo tale che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del creditore;
se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta, deve fornire la prova delle eccezioni sollevate. Spetta infatti al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS.
UU., 30/10/2001, n. 13533 : “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; nello stesso senso, ex multis: Cass., 11-04-2013, n. 8901; Trib. Palermo, 06-06-2018, n.
2755; Trib. Milano, 20-01-2017, n. 739; Trib. Agrigento, 23-02- 2015, n. 352; Trib. Messina, 06-02-2014, n.
271).
Il creditore quindi deve solo provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto.
Nel caso in esame, il creditore ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo provato i titoli, id est contratto di prestito personale n. 20166298001812 (cfr. doc. 3 monitorio) e contratto di apertura di credito revolving n. 10070057648003 ( cfr doc. 6 monitorio), da cui trae origine la pretesa creditoria azionata ed avendo offerto gli estratti conto integrali, contenenti l'analitica indicazione di tutti gli accrediti e addebiti, dall'inizio del rapporto sino alla sua estinzione (cfr. doc. 7 monitorio) ovvero delle rate pagate e di quelle rimaste insolute (cfr doc. 5 monitorio), mentre il debitore non ha provato alcun fatto estintivo o modificativo del credito.
L'opponente infatti non ha provato di aver eseguito pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati, limitandosi a produrre n. 8 cambiali e un bonifico bancario nonché a dedurre il versamento in contanti di €
50,00, somme che, però, risultano essere già stati contabilizzati da ND (cfr. doc. 5 monitorio).
Né l'opponente ha provato l'applicazione di interessi usurari o ancora la fondatezza della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, non essendovi prova dell'asserita scorrettezza del mediatore finanziario.
Non può che conseguirne, alla luce dei principi sopra richiamati, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza, per cui le stesse vanno poste a carico dell'opponente ed in favore dell'opposta e si liquidano come in dispositivo , in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'esito della lite, dei risultati utili conseguiti e della non complessità, anzi facilità, delle questioni giuridiche affrontate (minimi tariffari per ogni fase ).
Da ultimo, l'opponente va condannato a corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato la somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art.8 comma 4 bis D.Lgs 28/2010 (nel testo vigente fino al 28.02.2023) attesa la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
PQM
Il G.O.P. del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 1409/2022, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi' decide:
-Rigetta l'opposizione al d.i. n. 239/2022, emesso il 19/04/2022 dal Tribunale di Marsala e conseguentemente conferma il suddetto d.i.
-Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art.8 comma 4 bis D.Lgs 28/2010.
Marsala, 01.07.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo