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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3441/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3441 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Niccoli, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente-
E
(P.I.V.A. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Antonio Borraccino e Barbara Alari, in virtù di procura in forza di procura generale alle liti conferita con atto in data 12 maggio 2023 autenticato dal Notaio di Rozzano al n. Persona_1
46655 Rep.;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 927/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7.7.2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 927/2022 emesso dal Parte_2
Tribunale di Cosenza in data 7.7.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di €
344.908,24 a titolo di sorte capitale, oltre ulteriori interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, in favore della quale corrispettivo di fatture emesse per la fornitura di dispositivi sanitari e reagenti CP_1
(materiale di consumo), nonché per noleggio di strumentazione in service.
pagina 1 di 9 L'opponente deduceva che non era stato allegato dalla creditrice alcun contratto in forma scritta, diretto a regolamentare i rapporti tra l' e la e che gli ordinativi e le fatture allegate Parte_2 CP_1 fossero inidonei a fornire la prova dell'esistenza di un valido rapporto obbligatorio tale da costituire la fonte del credito ingiunto;
rilevava, in ogni caso, che con gli ordinativi di pagamento nn. 8367 del
23.06.2022, 9246 del 07.07.2022, 10166 del 14.07.2022, 11659 del 04.08.2022, l' Parte_2 aveva provveduto al pagamento quasi integrale della somma ingiunta e, in particolare, per l'importo di
€. 297.452,40; che non erano dovuti gli interessi moratori, in quanto mancava la data di acquisizione delle fatture al protocollo dell' e non erano stati specificati i giorni di ritardo e il saggio Parte_2
di interesse applicato.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse dichiarato nullo e/o revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che la CP_1
tipologia delle forniture in questione, avente ad oggetto dispositivi sanitari e reagenti (materiale di consumo), rivestiva i caratteri di strumentalità dell'erogazione del servizio sanitario anche di urgenza, richiamato dall'art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440, norma che autorizzava la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, di contratti di fornitura intercorrenti con imprese commerciali;
che, nella fattispecie in esame, negli ordini sottoscritti ed inviati dall'Ente era espressamente indicato sia il Part
“codice identificativo di gara” che l'identificativo del contratto, non contestati dall' e che, analogamente, nei verbali di messa in servizio degli strumenti in services era indicato il numero di contratto;
nel merito, riconosceva l'avvenuto pagamento quasi integrale della somma ingiunta, quanto all'importo di €. 294.863,41, sicchè il credito vantato dalla società opposta si era ridotto alla minore somma di € 50.044,83; che nel decreto ingiuntivo opposto non vi era una quantificazione degli interessi moratori i quali spettavano, ex lege, ai sensi della normativa sul ritardo dei pagamenti (D. Lgs.
231/2002 e successive modifiche).
Chiedeva, quindi, che l'opposizione venisse rigettata e, stante l'avvenuto pagamento parziale del credito, fosse revocato il decreto ingiuntivo, con condanna dell' Parte_1 al pagamento, in favore di dell'importo di €. 50.044,83 oltre interessi moratori.
[...] CP_1
Espletati gli incombenti di rito e disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, all'udienza del 4.11.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
L'opposizione proposta dall' è fondata e merita accoglimento. Parte_2
pagina 2 di 9 Preliminarmente, la parte creditrice opposta ha riconosciuto che l' abbia provveduto al Parte_2 pagamento quasi integrale della somma ingiunta, quanto all'importo di €. 294.863,41, sicchè il credito dalla stessa vantato si è ridotto alla minore somma di € 50.044,83. Part In riferimento alla somma residua, tuttavia, meritano accoglimento le doglianze sollevate dall' opponente in merito alla mancanza di validi documenti contrattuali idonei a fondare la pretesa economica azionata dalla creditrice in forza del decreto ingiuntivo.
Va innanzitutto evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, adottato anche dall'intestato Tribunale, il modello di servizio sanitario nazionale, che si è andato delineando a partire dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, risulta ispirato alla coniugazione del principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico;
in tale contesto, la previsione di tetti di spesa è indispensabile, al fine di garantire il soddisfacimento delle insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Nello specifico, la matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria e l'attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, ed assume valenza imprescindibile, in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate. La stessa Corte Costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n.
200) ha chiarito che “anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del d. lgs.
n. 502 del 1992 … il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica”. Ed ancora, in materia, “le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili” (Consiglio di Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432).
Orbene, la ha chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per conseguire il CP_1 pagamento, da parte dell' , della somma di € 344.908,24 a titolo di sorte capitale, oltre Parte_2
pagina 3 di 9 ulteriori interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, quale corrispettivo di fatture emesse per la fornitura di dispositivi sanitari e reagenti (materiale di consumo), nonché per noleggio di strumentazione in service.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, i rapporti fra le e le case di cura o Controparte_2
altre strutture private che erogano servizi e prestazioni sanitarie vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (cfr. Cass., Sez. U, 14 gennaio 2005 n.
603; Cass., Sez. U, 8 luglio 2005, n. 14335).
L ha contestato la debenza delle somme oggetto di ingiunzione, rilevando che tra la Parte_2
e l'ente non fosse stato stipulato alcun contratto, in forma scritta, diretto a regolamentare le CP_1
prestazioni oggetto delle fatture sottese al provvedimento monitorio (cfr. forniture di dispositivi sanitari e reagenti (materiale di consumo) e noleggio di strumentazione in service), con conseguente inidoneità delle fatture, costituenti documenti di provenienza unilaterale del creditore, a fornire la dimostrazione del rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente in materia, a nulla rilevando l'allegazione degli ordinativi dei prodotti.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l' rientri nella pubblica Parte_1 amministrazione in senso lato. In particolare, l'azienda, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale. Molte pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la natura di ente pubblico economico dell'Azienda Sanitaria (Cons. Stato, 9.5.2001, n.
2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14) e, nello stesso senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale (Corte cost., ord. 20.3.2013, n. 49).
Parte Alla stregua di tali principi, si è ritenuto che i contratti delle non siano, di per sé, assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, che non è applicabile agli enti pubblici economici, ma ciò non implica che tali contratti siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n.
1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. Parte_1
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici e, oggi, nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di pagina 4 di 9 direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Consegue che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 Parte_1
(introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del
d.lgs. n. 163 del 2006, essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda
(come nella ipotesi di fornitura di medicinali), rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. n. 24640 del 2.12.2016).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass. Civ., n. 17588 del 5.7.2018).
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, secondo quanto si desume dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali". Inoltre, l'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura pagina 5 di 9 privata e la ASL di riferimento ("La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies").
La sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime cd. di accreditamento "transitorio"
(art. 8 quater, comma 6 – definito "temporaneo"- ) ed a quello "provvisorio" (cfr. art. 8 quater, comma
7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico.
E' stato, quindi, ribadito l'orientamento già precedentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali."
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25/01/2011; id. Sez. 3, n. 23657 del 19/11/2015).
Al riguardo, l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50 del 2016), stabilisce che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam); di talché, deve ritenersi escluso che, nella specie, l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, in particolare, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327 c.c. (Cass. 7478/2020; Cass. 20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
In conclusione, non è configurabile il perfezionamento del contratto stipulato "jure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per
"facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza della attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale pagina 6 di 9 di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex pluribus: Corte Cass.
Sez. 1, n. 1752 del 26/01/2007; n. 22537 del 26/10/2007; n. 8000 dell'01/04/2010; Sez. 1, n. 6555 del
20/03/2014; Sez. 2, n. 9219 del 23/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015; Sez. 3 n. 20391 dell'11/10/2016).
Tanto premesso, va evidenziato che, nel caso di specie, non risulta stipulato, alla stregua delle risultanze processuali, alcun contratto scritto tra le parti.
Occorre, peraltro, aggiungere che, essendo la forma scritta richiesta per la validità del contratto, la prova della sua esistenza (che grava sulla parte opposta) non può essere sostituita da altri mezzi probatori e quindi neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (cfr., Cass.7149/95; 1249/95; 2919/90); sìcchè la conclusione del contratto non può desumersi da atti provenienti da organi preposti ad altri servizi, aventi contenuto e finalità diversi, o da fatti concludenti (Cass.n.13385/05, n.4532/ 20,
n.31098/2020).
Di recente, la Suprema Corte, in una fattispecie analoga, ha ritenuto che, nell'ambito della disciplina dei rapporti con il Servizio sanitario regionale, la prescrizione della forma scritta ad substantiam per la stipulazione dell'accordo escluda l'operatività del principio, sancito dall'art. 115 c.p.c., comma 1, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti nè la prova testimoniale o per presunzioni, nè la stessa confessione della controparte (cfr. Cass.10.02.2020, n. 3109, 17-10.2018, n. 25999; 10.08.2001, n.
11054).
Simili principi sono stati ribaditi, ancor più di recente, dalla Suprema Corte che ha precisato che
“Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell'accreditamento non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggetto
pagina 7 di 9 accreditato, o al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la forma scritta "ad substantiam"” (cfr. Cass. Civ., n. 10154 del 17.4.2023).
In considerazione di ciò, la documentazione prodotta dall'opposta (costituita essenzialmente da fatture ed ordinativi delle forniture), per sua natura, non dimostra che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale, consacrato in un unico documento contenente l'indicazione specifica di tutte le clausole disciplinanti il rapporto in riferimento al quantitativo di prestazioni sanitarie erogabili ed al corrispettivo concordato tra le parti, in ragione del necessario rispetto dei limiti di massimi remunerazione in un determinato arco temporale, preordinati a garantire il soddisfacimento di esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.
Parte Inoltre, non risulta che la volontà dell' di concludere il negozio sia stata manifestata dall'organo rappresentativo esterno dell'ente che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione per la quale si obbliga (Cass.
2067/2003; 2832/2002; 13628/2001; 9682/1999), essendo costituita da atti che non provengono dall'organo investito della rappresentanza legale dell'ente, bensì dai singoli responsabili di settore (cfr.
Cass.16576/ 2008).
Né le deduzioni della creditrice in ordine ai riferimenti al “codice identificativo di gara” ed all'identificativo del contratto contenuti negli ordini inviati dall'Ente, nonché al numero di contratto riportato nei verbali di messa in servizio degli strumenti in services, appaiono idonei e sufficienti a sanare la mancata allegazione dei corrispondenti documenti contrattuali, atteso che solo questi ultimi avrebbero consentito di verificare il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, con particolare riferimento alle condizioni economiche atte a regolamentare i singoli rapporti ed i tetti di spesa pattuiti in ordine agli stessi.
A tale riguardo non appare utilmente invocabile neanche la recente sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 9775 del 25.3.2022), secondo cui “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”.
Nella fattispecie in esame, infatti, gli ordinativi delle forniture di prodotti sanitari allegate dalla società opposta, per un verso, non provengono dal soggetto legittimato ad assumere obbligazioni vincolanti per la struttura sanitaria e, per altro verso, non consentono di verificare i termini del rapporto contrattuale e pagina 8 di 9 la regolamentazione economica applicabile alle prestazioni erogate, nonché la specifica previsione dei corrispettivi remunerabili nel rispetto dei tetti di spesa, indispensabili ai fini della validità del rapporto tra le parti.
Consegue che la documentazione prodotta dalla società opposta non appare sufficiente a dimostrare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in relazione al reclamato corrispettivo delle prestazioni sanitarie oggetto delle fatture sottese al provvedimento monitorio.
Né il pagamento di alcune delle fatture, da parte dell' in forza degli ordinativi allegati, Parte_2
è idoneo a legittimare la richiesta di pagamento delle ulteriori fatture sottese al provvedimento monitorio.
In questi termini, la Suprema Corte ha ribadito che “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella
"transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate” (cfr. Cass. Civ., n. 17665 del 2.7.2019).
In conclusione, l'opposizione proposta dall' merita accoglimento, con conseguente Parte_2
revoca del decreto ingiuntivo n. 927/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7.7.2022.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, la peculiarità della questione giuridica
Parte affrontata, nonché il complessivo contegno dell' - che ha accettato prestazioni sanitarie in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale e senza la previsione di meccanismi di remunerazione – integrano fondati motivi atti a giustificare l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 927/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7.7.2022;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Cosenza, 21.2.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3441 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Niccoli, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente-
E
(P.I.V.A. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Antonio Borraccino e Barbara Alari, in virtù di procura in forza di procura generale alle liti conferita con atto in data 12 maggio 2023 autenticato dal Notaio di Rozzano al n. Persona_1
46655 Rep.;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 927/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7.7.2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 927/2022 emesso dal Parte_2
Tribunale di Cosenza in data 7.7.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di €
344.908,24 a titolo di sorte capitale, oltre ulteriori interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, in favore della quale corrispettivo di fatture emesse per la fornitura di dispositivi sanitari e reagenti CP_1
(materiale di consumo), nonché per noleggio di strumentazione in service.
pagina 1 di 9 L'opponente deduceva che non era stato allegato dalla creditrice alcun contratto in forma scritta, diretto a regolamentare i rapporti tra l' e la e che gli ordinativi e le fatture allegate Parte_2 CP_1 fossero inidonei a fornire la prova dell'esistenza di un valido rapporto obbligatorio tale da costituire la fonte del credito ingiunto;
rilevava, in ogni caso, che con gli ordinativi di pagamento nn. 8367 del
23.06.2022, 9246 del 07.07.2022, 10166 del 14.07.2022, 11659 del 04.08.2022, l' Parte_2 aveva provveduto al pagamento quasi integrale della somma ingiunta e, in particolare, per l'importo di
€. 297.452,40; che non erano dovuti gli interessi moratori, in quanto mancava la data di acquisizione delle fatture al protocollo dell' e non erano stati specificati i giorni di ritardo e il saggio Parte_2
di interesse applicato.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse dichiarato nullo e/o revocato il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che la CP_1
tipologia delle forniture in questione, avente ad oggetto dispositivi sanitari e reagenti (materiale di consumo), rivestiva i caratteri di strumentalità dell'erogazione del servizio sanitario anche di urgenza, richiamato dall'art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440, norma che autorizzava la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, di contratti di fornitura intercorrenti con imprese commerciali;
che, nella fattispecie in esame, negli ordini sottoscritti ed inviati dall'Ente era espressamente indicato sia il Part
“codice identificativo di gara” che l'identificativo del contratto, non contestati dall' e che, analogamente, nei verbali di messa in servizio degli strumenti in services era indicato il numero di contratto;
nel merito, riconosceva l'avvenuto pagamento quasi integrale della somma ingiunta, quanto all'importo di €. 294.863,41, sicchè il credito vantato dalla società opposta si era ridotto alla minore somma di € 50.044,83; che nel decreto ingiuntivo opposto non vi era una quantificazione degli interessi moratori i quali spettavano, ex lege, ai sensi della normativa sul ritardo dei pagamenti (D. Lgs.
231/2002 e successive modifiche).
Chiedeva, quindi, che l'opposizione venisse rigettata e, stante l'avvenuto pagamento parziale del credito, fosse revocato il decreto ingiuntivo, con condanna dell' Parte_1 al pagamento, in favore di dell'importo di €. 50.044,83 oltre interessi moratori.
[...] CP_1
Espletati gli incombenti di rito e disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, all'udienza del 4.11.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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L'opposizione proposta dall' è fondata e merita accoglimento. Parte_2
pagina 2 di 9 Preliminarmente, la parte creditrice opposta ha riconosciuto che l' abbia provveduto al Parte_2 pagamento quasi integrale della somma ingiunta, quanto all'importo di €. 294.863,41, sicchè il credito dalla stessa vantato si è ridotto alla minore somma di € 50.044,83. Part In riferimento alla somma residua, tuttavia, meritano accoglimento le doglianze sollevate dall' opponente in merito alla mancanza di validi documenti contrattuali idonei a fondare la pretesa economica azionata dalla creditrice in forza del decreto ingiuntivo.
Va innanzitutto evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, adottato anche dall'intestato Tribunale, il modello di servizio sanitario nazionale, che si è andato delineando a partire dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, risulta ispirato alla coniugazione del principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico;
in tale contesto, la previsione di tetti di spesa è indispensabile, al fine di garantire il soddisfacimento delle insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Nello specifico, la matrice autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si dispieghi nell'alveo di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria e l'attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, ed assume valenza imprescindibile, in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate. La stessa Corte Costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n.
200) ha chiarito che “anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del d. lgs.
n. 502 del 1992 … il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica”. Ed ancora, in materia, “le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili” (Consiglio di Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432).
Orbene, la ha chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per conseguire il CP_1 pagamento, da parte dell' , della somma di € 344.908,24 a titolo di sorte capitale, oltre Parte_2
pagina 3 di 9 ulteriori interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, quale corrispettivo di fatture emesse per la fornitura di dispositivi sanitari e reagenti (materiale di consumo), nonché per noleggio di strumentazione in service.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, i rapporti fra le e le case di cura o Controparte_2
altre strutture private che erogano servizi e prestazioni sanitarie vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (cfr. Cass., Sez. U, 14 gennaio 2005 n.
603; Cass., Sez. U, 8 luglio 2005, n. 14335).
L ha contestato la debenza delle somme oggetto di ingiunzione, rilevando che tra la Parte_2
e l'ente non fosse stato stipulato alcun contratto, in forma scritta, diretto a regolamentare le CP_1
prestazioni oggetto delle fatture sottese al provvedimento monitorio (cfr. forniture di dispositivi sanitari e reagenti (materiale di consumo) e noleggio di strumentazione in service), con conseguente inidoneità delle fatture, costituenti documenti di provenienza unilaterale del creditore, a fornire la dimostrazione del rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa vigente in materia, a nulla rilevando l'allegazione degli ordinativi dei prodotti.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l' rientri nella pubblica Parte_1 amministrazione in senso lato. In particolare, l'azienda, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale. Molte pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la natura di ente pubblico economico dell'Azienda Sanitaria (Cons. Stato, 9.5.2001, n.
2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14) e, nello stesso senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale (Corte cost., ord. 20.3.2013, n. 49).
Parte Alla stregua di tali principi, si è ritenuto che i contratti delle non siano, di per sé, assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, che non è applicabile agli enti pubblici economici, ma ciò non implica che tali contratti siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n.
1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. Parte_1
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici e, oggi, nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di pagina 4 di 9 direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Consegue che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 Parte_1
(introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del
d.lgs. n. 163 del 2006, essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda
(come nella ipotesi di fornitura di medicinali), rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. n. 24640 del 2.12.2016).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass. Civ., n. 17588 del 5.7.2018).
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, secondo quanto si desume dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali". Inoltre, l'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura pagina 5 di 9 privata e la ASL di riferimento ("La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies").
La sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime cd. di accreditamento "transitorio"
(art. 8 quater, comma 6 – definito "temporaneo"- ) ed a quello "provvisorio" (cfr. art. 8 quater, comma
7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico.
E' stato, quindi, ribadito l'orientamento già precedentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali."
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25/01/2011; id. Sez. 3, n. 23657 del 19/11/2015).
Al riguardo, l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50 del 2016), stabilisce che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam); di talché, deve ritenersi escluso che, nella specie, l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, in particolare, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327 c.c. (Cass. 7478/2020; Cass. 20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
In conclusione, non è configurabile il perfezionamento del contratto stipulato "jure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per
"facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza della attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale pagina 6 di 9 di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex pluribus: Corte Cass.
Sez. 1, n. 1752 del 26/01/2007; n. 22537 del 26/10/2007; n. 8000 dell'01/04/2010; Sez. 1, n. 6555 del
20/03/2014; Sez. 2, n. 9219 del 23/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015; Sez. 3 n. 20391 dell'11/10/2016).
Tanto premesso, va evidenziato che, nel caso di specie, non risulta stipulato, alla stregua delle risultanze processuali, alcun contratto scritto tra le parti.
Occorre, peraltro, aggiungere che, essendo la forma scritta richiesta per la validità del contratto, la prova della sua esistenza (che grava sulla parte opposta) non può essere sostituita da altri mezzi probatori e quindi neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (cfr., Cass.7149/95; 1249/95; 2919/90); sìcchè la conclusione del contratto non può desumersi da atti provenienti da organi preposti ad altri servizi, aventi contenuto e finalità diversi, o da fatti concludenti (Cass.n.13385/05, n.4532/ 20,
n.31098/2020).
Di recente, la Suprema Corte, in una fattispecie analoga, ha ritenuto che, nell'ambito della disciplina dei rapporti con il Servizio sanitario regionale, la prescrizione della forma scritta ad substantiam per la stipulazione dell'accordo escluda l'operatività del principio, sancito dall'art. 115 c.p.c., comma 1, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti nè la prova testimoniale o per presunzioni, nè la stessa confessione della controparte (cfr. Cass.10.02.2020, n. 3109, 17-10.2018, n. 25999; 10.08.2001, n.
11054).
Simili principi sono stati ribaditi, ancor più di recente, dalla Suprema Corte che ha precisato che
“Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell'accreditamento non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggetto
pagina 7 di 9 accreditato, o al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la forma scritta "ad substantiam"” (cfr. Cass. Civ., n. 10154 del 17.4.2023).
In considerazione di ciò, la documentazione prodotta dall'opposta (costituita essenzialmente da fatture ed ordinativi delle forniture), per sua natura, non dimostra che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale, consacrato in un unico documento contenente l'indicazione specifica di tutte le clausole disciplinanti il rapporto in riferimento al quantitativo di prestazioni sanitarie erogabili ed al corrispettivo concordato tra le parti, in ragione del necessario rispetto dei limiti di massimi remunerazione in un determinato arco temporale, preordinati a garantire il soddisfacimento di esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.
Parte Inoltre, non risulta che la volontà dell' di concludere il negozio sia stata manifestata dall'organo rappresentativo esterno dell'ente che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione per la quale si obbliga (Cass.
2067/2003; 2832/2002; 13628/2001; 9682/1999), essendo costituita da atti che non provengono dall'organo investito della rappresentanza legale dell'ente, bensì dai singoli responsabili di settore (cfr.
Cass.16576/ 2008).
Né le deduzioni della creditrice in ordine ai riferimenti al “codice identificativo di gara” ed all'identificativo del contratto contenuti negli ordini inviati dall'Ente, nonché al numero di contratto riportato nei verbali di messa in servizio degli strumenti in services, appaiono idonei e sufficienti a sanare la mancata allegazione dei corrispondenti documenti contrattuali, atteso che solo questi ultimi avrebbero consentito di verificare il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, con particolare riferimento alle condizioni economiche atte a regolamentare i singoli rapporti ed i tetti di spesa pattuiti in ordine agli stessi.
A tale riguardo non appare utilmente invocabile neanche la recente sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 9775 del 25.3.2022), secondo cui “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”.
Nella fattispecie in esame, infatti, gli ordinativi delle forniture di prodotti sanitari allegate dalla società opposta, per un verso, non provengono dal soggetto legittimato ad assumere obbligazioni vincolanti per la struttura sanitaria e, per altro verso, non consentono di verificare i termini del rapporto contrattuale e pagina 8 di 9 la regolamentazione economica applicabile alle prestazioni erogate, nonché la specifica previsione dei corrispettivi remunerabili nel rispetto dei tetti di spesa, indispensabili ai fini della validità del rapporto tra le parti.
Consegue che la documentazione prodotta dalla società opposta non appare sufficiente a dimostrare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in relazione al reclamato corrispettivo delle prestazioni sanitarie oggetto delle fatture sottese al provvedimento monitorio.
Né il pagamento di alcune delle fatture, da parte dell' in forza degli ordinativi allegati, Parte_2
è idoneo a legittimare la richiesta di pagamento delle ulteriori fatture sottese al provvedimento monitorio.
In questi termini, la Suprema Corte ha ribadito che “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella
"transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate” (cfr. Cass. Civ., n. 17665 del 2.7.2019).
In conclusione, l'opposizione proposta dall' merita accoglimento, con conseguente Parte_2
revoca del decreto ingiuntivo n. 927/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7.7.2022.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, la peculiarità della questione giuridica
Parte affrontata, nonché il complessivo contegno dell' - che ha accettato prestazioni sanitarie in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale e senza la previsione di meccanismi di remunerazione – integrano fondati motivi atti a giustificare l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 927/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7.7.2022;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Cosenza, 21.2.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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