Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4914/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Sbiroli Parte_1
-opponente-
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Tomasiello e Stefano Addabbo Controparte_1
-opposta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1884/2024 con cui il Tribunale di Taranto Parte_1
le aveva intimato di pagare la somma di euro 19.499,14, oltre interessi, in favore della per CP_1
forniture di alimentari relative all'anno 2024.A fondamento dell'opposizione deduceva che il decreto ingiuntivo era nullo per difetto di prova scritta del credito e per avvenuta estinzione del debito mediante pagamento di quanto dovuto.Chiedeva dichiararsi nullo e revocarsi il decreto ingiuntivo.Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione sul rilievo della sua infondatezza.In diritto, Controparte_1
l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo con essa impugnato, ex art. 653 comma 1 c.p.c..Il credito azionato in via monitoria, discendente
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ha dedotto di aver interamente pagato il credito stesso sulla scorta delle quietanze da lei stessa prodotte.La
deduzione di aver interamente pagato le somme richieste implica riconoscimento dell'avvenuto acquisto della merce di cui è stato chiesto il pagamento in via monitoria per il prezzo fatturato e della regolare consegna della stessa.La deduzione di aver pagato gli importi richiesti non ha, tuttavia, trovato adeguato supporto probatorio.La prova per testi articolata in atto di citazione è inammissibile poichè verte su circostanze che si riferiscono promiscuamente a considerazioni giuridiche e ad altre deduzioni.Risulta,
quindi, violato l'art. 244 c.p.c. che impone di articolare la prova per testi esclusivamente su fatti ed in articoli separati e specifici.La documentazione prodotta dalla opponente a supporto dell'assunto di aver interamente pagato il debito, è, invece, in parte priva di sottoscrizione, sicchè non può avere efficacia giuridica di quietanza di pagamento.Per altra parte reca una sigla illeggibile che impedisce di stabilire se provenga da soggetto avente la qualità di legale rappresentante della società opposta, o da esso delegato a ricevere pagamenti con funzione solutoria, secondo quanto prevede l'art. 1188 c.c..Inoltre, le annotazioni di pagamento prodotte dalla opponente non recano alcuna imputazione degli stessi.In assenza di imputazione di pagamento da parte del debitore, che doveva essere dallo stesso esplicitata al momento della dazione delle varie somme (art. 1193 comma 1 c.c.), l'imputazione va fatta secondo i criteri legali di cui all'art. 1193 comma 2 c.c. che tra debiti uguali, tutti scaduti ugualmente garantiti ed ugualmente onerosi, consentono di imputare il pagamento al debito più antico.Nella specie, costituendosi in giudizio, la società opposta ha dedotto l'esistenza di altri debiti relativi a precedenti forniture eseguite in favore della opponente e che gli acconti versati dalla erano stati imputati a tali debiti, di uguale natura di Parte_1
quelli per cui è causa ma più antichi.A sostegno di tale assunto ha prodotto le proprie scritture contabili ove sono stati annotati tutti i pagamenti eseguiti dalla , con gli esatti importi, le date e la Parte_1
indicazione delle forniture pregresse cui erano stati imputati.La opponente non ha contestato specificamente, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., l'assunto della opposta della esistenza di altri propri crediti pregressi, né ha contestato il riepilogo contabile rappresentato dal contenuto delle scritture contabili prodotte dalla che indica le date, le somme versate e le forniture cui sono riferiti i CP_1
2 versamenti.In assenza di contestazioni specifiche sul punto va, quindi, ritenuto accertato che la opponente era debitrice di somme, pari agli acconti versati, per vendite di alimentari pregresse e, per l'effetto, era lecita, da parte del creditore, l'imputazione di detti acconti a tali diverse forniture, ex art. 1193 comma 2
c.c.Le somme indicate dalla opponente non possono, quindi, imputarsi ai debiti successivi, portati dalle fatture per cui è causa, debiti la cui esistenza è stata riconosciuta dalla stessa con la deduzione di Parte_1
aver interamente versato le somme richieste in via monitoria.Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della opponente (art. 91 c.p.c.), quale soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta, liquidate come da separato dispositivo e secondo minimi tariffari attesa l'esigua attività
difensiva resasi necessaria per la definizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1884/2024 Tribunale di Taranto;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della Parte_1
, liquidate in euro 2540,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali nella CP_1
misura di legge
Taranto, 26/5/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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