Articolo 3 della Legge 23 aprile 1976, n. 136
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 aprile 1976
Art. 3.
All' articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono soppresse le parole "fatta eccezione per le norme contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 relative al deposito dei contrassegni di lista" e dopo le parole "30 marzo 1957, n. 361", sono aggiunte le altre "e successive modificazioni";
b) sono soppressi il secondo e terzo comma.
Entrata in vigore il 25 aprile 1976