TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1380/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.2.2025, assunto in decisione in data 24.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi con gli Parte_2 C.F._2 avvocati Carmine Russo e Roberto Chimera ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Cinisello
Balsamo Via Gorki n.3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Cinisello Balsamo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. Le figlie minori vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la casa coniugale sita in Cinisello Balsamo via Cantore assegnata alla madre stessa. I genitori provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione nonché al mantenimento, concordando e condividendo per le figlie il miglior progetto educativo tenendo altresì conto, per quanto di ragione, dei loro desideri e delle loro inclinazioni.
2. Premesso l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento delle figlie in ragione delle rispettive possibilità economiche, il sig. in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, si impegna a Pt_1 corrispondere alla signora €.300,00 per ciascuna figlia;
importo che sarà annualmente rivalutato in Pt_2 base agli indici Istat, costo vita.
3. Le ulteriori spese extra verranno gestite di volta in volta al 50%. In particolare, il sig. contribuirà Pt_1 con il pagamento del 50% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida del Tribunale di
Monza” del 07/05/2018, che le parti hanno letto e dichiarano di conoscere e che costituiscono parte integrante del presente atto. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (a mezzo e-mail, messaggio telefonico o messaggio whatsapp) nell'immediatezza della richiesta (comunque al massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione messaggio telefonico o messaggio whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Fatta eccezione di quanto sopra, entrambe le parti sosterranno al 50% le spese per trasporti pubblici, per la pillola anticoncezionale e per la mancia.
4. Le spese sostenute durante le vacanze e/o le settimane trascorse con entrambi i genitori verranno suddivise al 50%; le spese sostenute durante le vacanze e/o le settimane trascorse con un solo genitore saranno unicamente a carico dello stesso.
5. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla madre al 100%.
6. Per il periodo estivo, che viene convenzionalmente identificato con quello delle vacanze estive previste dal calendario scolastico, i genitori si accorderanno circa il tempo che le figlie trascorreranno con il padre e con la madre. Detto accordo dovrà essere definito entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso nel periodo pagina 2 di 5 estivo il padre potrà trascorrere con le figlie almeno due settimane, anche non consecutive, di vacanza tenendo in considerazione gli impegni scolastici e ludici delle due ragazze.
Quanto alle vacanze natalizie, e le trascorreranno con ognuno dei genitori, previo accordo tra Per_1 Per_2 gli stessi, in uno dei seguenti periodi da alternarsi di anno in anno: il primo periodo comprende il 24/12 e i giorni dal 1/1 al 6/1 compreso;
il secondo periodo i giorni dal 25/12 al 31/12 compreso. Quanto alle vacanze pasquali, le figlie trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo
o viceversa. Per le altre festività (Ognissanti, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e così via) si seguirà il criterio dell'alternanza ovvero quell'altro diverso criterio stabilito di comune accordo dai genitori, d'intesa con le figlie.
7. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì sera a cena sino alla domenica sera dopo cena. Nel weekend di spettanza del padre, il mercoledì sera ceneranno col sig.
e pernotteranno presso Pt_1
l'abitazione del padre che le accompagnerà a scuola la mattina seguente. Per_ Nel weekend di spettanza della madre, e ceneranno col sig. il martedì ed il giovedì per Per_2 Pt_1 poi pernottare presso l'abitazione del padre che le accompagnerà a scuola le mattine seguenti.
8. Il conto corrente bancario cointestato resterà aperto per gestire tramite bonifico il pagamento delle restanti rate del mutuo della casa coniugale intestato al 50% alle parti e gestire tramite addebito le utenze della casa e spese condominiali.
9. Le spese condominiali straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti.
10. Le spese ordinarie e le utenze di luce e gas verranno suddivise al 50% fino all'omologa della separazione;
successivamente saranno esclusivamente a carico della sig.ra Pt_2
11. La spesa della Tari verrà suddivisa al 50%.
12. Le parti rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rinnovo o rilascio del passaporto o di altro documento d'identità, valido per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
13. Le parti danno atto di essere entrambe economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare espressamente a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento.
14. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono e che intendono applicare dalla loro sottoscrizione.
15. Le parti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione della sentenza.
16. Le spese del presente giudizio saranno interamente a carico del sig. Pt_1
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 3.3.2007 a Cinisello Parte_1 Parte_2
Balsamo;
- Dall'unione sono nate , in data 16.7.2007 e , in data 27.5.2011. Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 24.3.2025, nella modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali delle figlie ( 16.7.2007 e , 27.5.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 28.2.2025 da
[...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Pt_1 Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, per le annotazioni di legge
(atto n. 21, parte I, anno 2007);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.3.2025.
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.2.2025, assunto in decisione in data 24.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi con gli Parte_2 C.F._2 avvocati Carmine Russo e Roberto Chimera ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Cinisello
Balsamo Via Gorki n.3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Cinisello Balsamo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. Le figlie minori vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento, anche ai fini anagrafici, presso la casa coniugale sita in Cinisello Balsamo via Cantore assegnata alla madre stessa. I genitori provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione nonché al mantenimento, concordando e condividendo per le figlie il miglior progetto educativo tenendo altresì conto, per quanto di ragione, dei loro desideri e delle loro inclinazioni.
2. Premesso l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento delle figlie in ragione delle rispettive possibilità economiche, il sig. in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, si impegna a Pt_1 corrispondere alla signora €.300,00 per ciascuna figlia;
importo che sarà annualmente rivalutato in Pt_2 base agli indici Istat, costo vita.
3. Le ulteriori spese extra verranno gestite di volta in volta al 50%. In particolare, il sig. contribuirà Pt_1 con il pagamento del 50% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida del Tribunale di
Monza” del 07/05/2018, che le parti hanno letto e dichiarano di conoscere e che costituiscono parte integrante del presente atto. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (a mezzo e-mail, messaggio telefonico o messaggio whatsapp) nell'immediatezza della richiesta (comunque al massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione messaggio telefonico o messaggio whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Fatta eccezione di quanto sopra, entrambe le parti sosterranno al 50% le spese per trasporti pubblici, per la pillola anticoncezionale e per la mancia.
4. Le spese sostenute durante le vacanze e/o le settimane trascorse con entrambi i genitori verranno suddivise al 50%; le spese sostenute durante le vacanze e/o le settimane trascorse con un solo genitore saranno unicamente a carico dello stesso.
5. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla madre al 100%.
6. Per il periodo estivo, che viene convenzionalmente identificato con quello delle vacanze estive previste dal calendario scolastico, i genitori si accorderanno circa il tempo che le figlie trascorreranno con il padre e con la madre. Detto accordo dovrà essere definito entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso nel periodo pagina 2 di 5 estivo il padre potrà trascorrere con le figlie almeno due settimane, anche non consecutive, di vacanza tenendo in considerazione gli impegni scolastici e ludici delle due ragazze.
Quanto alle vacanze natalizie, e le trascorreranno con ognuno dei genitori, previo accordo tra Per_1 Per_2 gli stessi, in uno dei seguenti periodi da alternarsi di anno in anno: il primo periodo comprende il 24/12 e i giorni dal 1/1 al 6/1 compreso;
il secondo periodo i giorni dal 25/12 al 31/12 compreso. Quanto alle vacanze pasquali, le figlie trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo
o viceversa. Per le altre festività (Ognissanti, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e così via) si seguirà il criterio dell'alternanza ovvero quell'altro diverso criterio stabilito di comune accordo dai genitori, d'intesa con le figlie.
7. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì sera a cena sino alla domenica sera dopo cena. Nel weekend di spettanza del padre, il mercoledì sera ceneranno col sig.
e pernotteranno presso Pt_1
l'abitazione del padre che le accompagnerà a scuola la mattina seguente. Per_ Nel weekend di spettanza della madre, e ceneranno col sig. il martedì ed il giovedì per Per_2 Pt_1 poi pernottare presso l'abitazione del padre che le accompagnerà a scuola le mattine seguenti.
8. Il conto corrente bancario cointestato resterà aperto per gestire tramite bonifico il pagamento delle restanti rate del mutuo della casa coniugale intestato al 50% alle parti e gestire tramite addebito le utenze della casa e spese condominiali.
9. Le spese condominiali straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti.
10. Le spese ordinarie e le utenze di luce e gas verranno suddivise al 50% fino all'omologa della separazione;
successivamente saranno esclusivamente a carico della sig.ra Pt_2
11. La spesa della Tari verrà suddivisa al 50%.
12. Le parti rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rinnovo o rilascio del passaporto o di altro documento d'identità, valido per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
13. Le parti danno atto di essere entrambe economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare espressamente a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento.
14. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono e che intendono applicare dalla loro sottoscrizione.
15. Le parti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione della sentenza.
16. Le spese del presente giudizio saranno interamente a carico del sig. Pt_1
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 3.3.2007 a Cinisello Parte_1 Parte_2
Balsamo;
- Dall'unione sono nate , in data 16.7.2007 e , in data 27.5.2011. Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 24.3.2025, nella modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali delle figlie ( 16.7.2007 e , 27.5.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 28.2.2025 da
[...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Pt_1 Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, per le annotazioni di legge
(atto n. 21, parte I, anno 2007);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.3.2025.
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5