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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2026, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6756/2023 R.G. proposto da Comune di Bari (80015010723), in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Nizza n. 53, presso lo studio dell’avvocato Fabio Caiaffa (fabiocaiaffa@ordineavvocatiroma.org), rappresentato e difeso dall’avvocato UI Amoruso ([...]; amoruso.luisa@avvocatibari.legalmail.it); – ricorrente – contro PE BR, PE TA, PE VA, PE AR, PE ES, PE GR e SC UR, quale erede di PE ER, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Quercia ([...]; quercia.luigi@avvocatibari.legalmail.it); – controricorrenti – e IC IMU Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 2656 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 06/02/2026 2 PE EN;
- intimato -
e sul ricorso proposto da PE BR, PE TA, PE VA, PE AR, PE ES, PE GR e SC UR, quale erede di PE ER, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Quercia ([...]; quercia.luigi@avvocatibari.legalmail.it); - ricorrenti in via incidentale – contro Comune di Bari (80015010723), in persona del suo Sindaco p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2646/2022, depositata il 14 ottobre 2022, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato Fabio Caiaffa, per delega dell’avvocato UI Amoruso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carmelo Celentano, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 2646/2022, depositata il 14 ottobre 2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha rigettato gli appelli proposti, in via principale dalle parti, odierne controricorrenti, e, in via incidentale, dal Comune di Bari avverso la decisione di prime cure che aveva accolto, per quanto di ragione, le impugnazioni proposte dai contribuenti – quali comproprietari di aree edificabili (in catasto al foglio 44, particelle n.823 e 825) – avverso avvisi di accertamento emessi in relazione all’IC dovuta per l’anno 2010. 1.1 – Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: 3 - doveva condividersi la conclusione cui la sentenza impugnata era pervenuta in punto di rideterminazione della base imponibile del tributo, atteso che l’abbattimento (del 20%) del valore delle aree conseguiva dalla legittima applicazione (anche retroattiva) di una delibera adottata dall’Ente impositore (n. 290 del 2014); - detta rideterminazione della base imponibile resisteva (anche) alle censure degli appellanti principali, in quanto la consulenza tecnica di parte non si era «affatto espressa sulla natura urbanistica di territorio costiero» e la «area a sud che collega la città di Bari alla zona di San Giorgio è oggetto di numerosi progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana che prevedono lo sviluppo di attività terziarie ad integrazione dello spazio pubblico con destinazione ad area verde», così che non poteva convenirsi con «le argomentazioni e conclusioni degli appellanti in merito al definitivo stato di abbandono di tutta l'area a sud del lungomare di Bari che comprende le aree edificabili». 2. – Il Comune di Bari ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. PE BR, PE TA, PE VA, PE AR, PE ES, PE GR e SC UR, quale erede di PE ER, resistono con controricorso che espone l’articolazione di sette motivi di ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Occorre premettere, quanto al controricorso recante motivi di ricorso incidentale, che – seppur il ricorso principale risulta notificato (a mezzo pec) il 23 marzo 2023, così che il controricorso andava depositato nei 40 giorni successivi (e, dunque, il 2 maggio 2023 a fronte della data di effettivo deposito avvenuto il 5 maggio 2023; v. Cass. Sez. U., 18 marzo 2024, n. 7170 quanto alla riscrittura dell’art. 370 cod. proc. civ. ), - come reso evidente dalla documentazione prodotta dai controricorrenti, il Comune di Bari (con delibera di C.C. 4 del 13 marzo 2023 n. 22, delibera richiamata nelle domande di definizione agevolata) ha recepito la disciplina della definizione agevolata delle controversie posta dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 [il cui art. 1, comma 205, come modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14, dispone che «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15- quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.»]. 1.2 - Il controricorso, pertanto, risulta ammissibile in applicazione della disposizione di cui alla l. n. 297/2022, cit., art. 1, comma 199 [come modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera d), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, in l. 26 maggio 2023, n. 56], secondo la quale «Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023». 5 2. – Dalla documentazione prodotta col controricorso emerge che hanno fatto accesso alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del regolamento adottato con la citata delibera di Consiglio comunale, i controricorrenti PE AR, PE GR, PE ES, PE VA e SC UR (quale erede di PE ER). E, in una alle domande di definizione agevolata, sono stati prodotti gli atti relativi alla relativa presentazione, ed ai versamenti eseguiti che vanno correlati, trattandosi di IC (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 1, e art. 10, comma 1), ad una obbligazione di imposta che grava su ciascun comproprietario, per la sua quota di possesso, e senz’alcuna solidarietà di imposta. Siccome, poi, detti versamenti hanno riguardato, in ogni caso, la prima rata dovuta (quanto a PE AR e PE VA), se non versamenti in unica soluzione (per gli altri contribuenti), né risultano emessi atti di diniego della definizione agevolata, sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio nei rapporti processuali tra la ricorrente principale e i citati controricorrenti e ricorrenti incidentali (l. n. 297 del 2022, art. 1, comma 198, in relazione all’art. 7 del regolamento comunale, cit.). 3. - Ne consegue che i ricorsi hinc et inde proposti dalle parti vanno esaminati nei rapporti processuali tra il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali PE BR e PE TA (essendo rimasto intimato PE EN). 4. - Il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, deducendo il ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva dato applicazione, nella fattispecie, ad una delibera (avente portata estimativa) adottata dalla Giunta Municipale nell’anno 6 2014 (la n. 290), col relativo previsto abbattimento del 20% del valore delle aree edificabili (in quella delibera contemplato a decorrere «dal periodo d’imposta 2012») quando, nella fattispecie, veniva in rilievo l’imposizione IC per l’anno 2010, in quanto tale riconducibile alla valutazione delle aree edificabili astretta dalla delibera di G.M. n. 577 del 7 luglio 2005. Soggiunge il ricorrente che, per un verso, la rideterminazione della base imponibile integrava (così) violazione del generale principio di irretroattività degli atti amministrativi e che la stessa (parziale) retroattività contemplata dalla delibera n. 290 del 2014 espressamente si correlava ad una valutazione di opportunità indotta dalla «crisi economica contingente che attanagliava il mercato ed in particolare il settore immobiliare.» secondo quanto espresso nella relazione illustrativa dell’assessorato all’Urbanistica (secondo la quale «Il mercato immobiliare del paese sta subendo gli effetti della crisi economica che ha di fatto bloccato l’intero settore provocando una notevole contrazione sia del numero di compravendite che dei valori di vendita degli immobili, siano essi fabbricati che suoli edificabili. Pertanto, con il presente atto, si intende rideterminare i valori delle aree edificabili, tenuto conto dell’attuale orientamento del mercato immobiliare...»). 4.1 – Il motivo, che pur prospetta profili di inammissibilità, è destituito di fondamento. 4.1.1 – Innanzitutto, in termini generali, si è rilevato che le disposizioni dello statuto del contribuente – che costituiscono meri criteri guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici – non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza che esse non possono fungere da norme-parametro di costituzionalità, né consentire 7 la disapplicazione delle norme tributarie in asserito contrasto con le stesse;
pertanto, sebbene sia esclusa l’applicazione retroattiva, in via generale, in base al principio di irretroattività codificato, in materia fiscale, in seno all’art. 3 della legge n. 212 del 2000, la stessa può essere espressamente prevista dalle singole leggi tributarie (Cass., 20 febbraio 2020, n. 4411; Cass., 20 giugno 2018, n. 16227; Cass., 11 maggio 2018, n. 11520; Cass., 9 dicembre 2009, n. 25722). 4.1.2 – Con specifico riferimento, però, alle delibere adottate dall’ente locale ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere - con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137). Delibere, queste, che, - in ragione della loro natura (non imperativa) e funzione (probatoria), - possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171; Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) e che non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta «ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche 8 idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche» (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643). 4.1.3 – Se, allora, si ha riguardo alla specifica ratio regolativa sottesa (in funzione di accertamento) alle delibere adottate dall’ente locale ai sensi dell’art. 59, cit., evidente ne rimane la legittima applicazione (anche) retroattiva in quanto il relativo oggetto sottende, pur sempre, in un accertamento fattuale racchiuso nella valutazione estimativa. Così che è detto accertamento che, nella fattispecie, andava censurato sotto il profilo della incongrua applicazione di una riduzione di valore per annualità non presa in considerazione nella delibera (la n. 290 del 2014) in concreto applicata, così che la mera censura di violazione di legge finisce per attingere una quaestio facti sotto il profilo della valutazione estimativa operata dal giudice del merito. 5. - Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 112 Cost., assumendo, in sintesi, che – a fronte delle specifiche censure articolate in via incidentale nel giudizio di appello – il giudice del gravame aveva confermato il decisum di prime cure sulla base di una motivazione apodittica che (così) non dava conto né del ragionato esame di dette censure né delle ragioni che erano state poste a fondamento della decisione. 5.1 - Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. 5.1.1 - Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;
pertanto, è denunciabile 9 in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). 5.1.2 – Nella fattispecie, sia pur sintetim, il giudice del gravame ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della sua decisione né l’omessa considerazione di argomenti difensivi, e di deduzioni probatorie, può ridondare nel denunciato vizio di nullità. 6. – Passando all’esame del ricorso incidentale, col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza per violazione e 10 falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 n. 4), cod. proc. civ. assumendo che il giudice del gravame – a fronte degli specifici rilievi svolti con l’atto di appello a riguardo, in specie, della (pur) prevista riduzione del valore delle aree edificabili (del 25%) laddove non ancora adottato uno strumento urbanistico attuativo di quello generale (cd. Piani urbanistici esecutivi;
così nella delibera n. 290 del 2014) – aveva risolto il decisum con un (mero) rinvio alla decisione di primo grado, con ciò pronunciando in termini astratti che non davano conto delle ragioni di esclusione della citata (ulteriore) riduzione di valore delle aree edificabili. 6.1. – Il motivo non può trovare accoglimento per le medesime ragioni esposte con riferimento all’esame del secondo motivo di ricorso principale. 6.1.1 - Anche qui, difatti, le parti finiscono col censurare – in punto di giudizio estimativo - il difetto di compiutezza motivazionale della sentenza in relazione ad argomenti difensivi (valore di aree sprovviste di un piano urbanistico attuativo) che debbono ritenersi implicitamente disattesi e che, ad ogni modo, andavano sottoposti all’esame della Corte sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo (ove la decisività di certo non emerge dalla mera riproposizione di una tesi difensiva). 7. – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, sull’assunto che il giudice del gravame avrebbe dovuto considerare, ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili, l’assenza, nella fattispecie, di un Piano urbanistico esecutivo e (così) la minore potenzialità edificatoria correlata al possesso di aree che versavano in una siffatta condizione. 11 7.1 – Il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, assumendo i ricorrenti che, nell’escludere lo stato di abbandono delle aree in contestazione, il giudice del gravame aveva «preso in considerazione una progettazione urbanistica del territorio predisposta dall'Amministrazione comunale successivamente al 2010, che non si riferisce necessariamente alla specifica zona in cui si trovano le ridette aree fabbricabili e che non specifica il tipo di destinazione urbanistica assegnata a dette aree, mentre avrebbe dovuto considerare, ai fini della determinazione della base imponibile I.c.i., che le stesse erano, nell'anno 2010, in uno “stato di abbandono” dal punto di vista urbanistico ed edilizio.». 8. – Questi motivi sono inammissibili. 8.1 – Sotto il velo, difatti, della denuncia di violazione di legge, le parti sottopongono all’esame della Corte la mera riproposizione di difese e argomenti probatori che vanno pur sempre ad impingere nel giudizio estimativo operato dal giudice del merito;
riproposizione connotata, peraltro, da una completa anomia di indicazioni circa la decisività (sul piano del valore imponibile accertato) di dati probatori (in tesi) pretermessi. Come, difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione;
il discrimine 12 tra l'una e l'altra ipotesi, - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v. Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499). 9. – Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. deducendo che il giudice del gravame aveva travisato il contenuto degli atti difensivi e, in specie della consulenza di parte (che aveva espressamente preso posizione sulla pianificazione urbanistica delle aree costiere), escludendo che si trattasse di territori costieri sottoposti ai limiti di edificabilità del PUTT (Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio), così non sottoponendo a verifica la sussistenza di detti limiti ai fini della corretta determinazione del valore delle aree. 9.1 – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. Innanzitutto, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass. Sez. U., 30 settembre 2020, n. 13 20867; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione). Il motivo in esame si risolve, allora, in un complesso di deduzioni che (anche qui) sottopongono all’esame della Corte l’accertamento in fatto compiuto dalla gravata sentenza a riguardo del valore imponibile delle aree, e senz’alcuna specifica allegazione dei fatti decisivi il cui esame sia stato omesso, fatti (in tesi) idonei a reggere un diversa conclusione estimativa con specifico riferimento ai dedotti limiti di edificabilità ed alla relativa incidenza sulla valutazione operata dal giudice del merito. 10 – Il quinto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, i ricorrenti (così) deducendo che il giudice del gravame non aveva considerato che «il valore delle aree fabbricabili, accertato in € 700,00/mq sulla base delle tabelle approvate con delibera comunale, era stato già definito in € 258,00/mq con atto di adesione con l'Agenzia delle Entrate.» (dell’anno 2006). 10.1 - Il motivo è inammissibile perché, come si è già avuto modo di rilevare, sotto la censura di violazione di legge – ex se insussistente in quanto un accordo, su specifica fattispecie impositiva, non può che trovare i suoi limiti tanto con riferimento ai soggetti che l’hanno concluso quanto a riguardo della specifica fattispecie che ne ha formato oggetto – si inpinge, ancora una volta, in un accertamento in fatto del giudice di merito circa il valore imponibile delle aree edificabili;
e, sotto quest’ultimo profilo, senza nemmeno esplicitare gli stessi effetti termini della fattispecie concreta (già) tra le parti definita. 11. - Col sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del 14 gravame omesso di pronunciare «sullo specifico motivo di appello, volto a far rilevare il difetto di motivazione degli atti impositivi». Soggiungono i ricorrenti che «nell'allegato E dove viene precisato che per tali suoli il valore al mq è di € 800,00 non vengono individuati i parametri comparativi, rinviando a non meglio precisati “..dati dell'osservatorio del mercato immobiliare...dati rilevati da transazioni nel mercato immobiliare e… dati presso operatori economici sul mercato immobiliare”, non conosciuti dall'odierno ricorrente e non portati a sua conoscenza mediante allegazione»; indeterminatezza, questa, dei criteri di accertamento della base imponibile del tributo che, del resto, era replicata dalla stessa delibera di determinazione, per zone omogenee, del valore delle aree edificabili. 11.1 – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. 11.2 - Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962). 11.3 - La Corte, difatti, ha ripetutamente rilevato (proprio in tema di IC) che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto laddove il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali - e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta, - a tal fine rilevando la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della 15 posizione creditoria dedotta, e l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, rimanendo, quindi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (v., tra le tante, Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571; e, ancora di recente, Cass., 9 ottobre 2024, n. 26336). E’, dunque, nella prospettiva di detto costante orientamento interpretativo che emerge l’infondatezza dell’articolata censura che, per un verso, non disconosce – ed anzi presuppone – un accertamento di valore che è stato operato con l’atto impositivo, così che la censura finisce col devolvere al requisito di forma della motivazione dell’atto il profilo relativo al riscontro probatorio della stima che ne risulta posta a fondamento. 12. – Il settimo motivo di ricorso, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello che involgeva la richiesta di disapplicazione delle sanzioni. 12.1 – Il motivo è destituito di fondamento. 12.2 - Premesso che, quanto al legittimo esame di detto motivo, possono replicarsi le ragioni sopra esposte in relazione all’esame del sesto motivo, risulta, quindi, dalla documentazione prodotta che la disapplicazione delle sanzioni era stata richiesta in ragione di un (supposto) legittimo affidamento riposto dai contribuenti nell’inerzia dell’amministrazione – che solo a decorrere dall’anno di imposta 2008 aveva dato applicazione alla pregressa delibera estimativa – e 16 nell’accordo in adesione concluso con l’Agenzia delle Entrate circa il concordato valore delle aree edificabili. 12.3 – Posto, allora, che – ed in ragione della stessa anomia di riferimenti alla fattispecie impositiva concreta, definita con accordo per adesione, di cui sopra si è detto, - alcun legittimo affidamento poteva riporsi quanto all’esercizio della (ben distinta) potestà impositiva che, nella fattispecie, viene in considerazione, la Corte ha avuto modo di rilevare che «i presupposti, che integrano una situazione di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria e che consentono al primo di invocarne la relativa tutela, possono così individuarsi: 1) - un'attività dell'Amministrazione finanziaria idonea a determinare una situazione di "apparente" legittimità e coerenza dell'attività stessa in senso favorevole al contribuente;
2) - la conformazione "in buona fede" (in senso soggettivo) – l’affidamento", appunto - da parte di quest'ultimo alla situazione giuridica "apparente", purché nel contesto di una condotta dello stesso ("buona fede" in senso oggettivo) - anteriore, contemporanea e successiva all'attività dell'amministrazione - connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del generale dovere di correttezza gravante sul medesimo (affidamento "legittimo"); 3) - l'eventuale presenza di circostanze specifiche del caso concreto e "rilevanti", idonee, cioè, a costituire altrettanti "indici" della sussistenza o dell'insussistenza dei predetti presupposti...» (v. Cass., 15 settembre 2022, n. 27242; Cass., 11 maggio 2021, n. 12372; Cass., 14 gennaio 2015, n. 537; Cass., 9 novembre 2011, n. 23309; Cass., 22 settembre 2003, n. 14000; Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576). Si è, peraltro, rimarcato (anche) che il mero silenzio, serbato su di una interlocuzione avviata dal Comune (con la richiesta di chiarimenti) nei confronti del contribuente, che aveva sostenuto la non debenza (per esenzione) del tributo, non risulta idoneo a giustificare un 17 legittimo affidamento, non assumendo carattere univoco (così Cass., 15 settembre 2022, n. 27242). E, in più complessivi termini, le Sezioni Unite della Corte hanno osservato (sia pur nel contesto della dichiarazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale) che tra le situazioni tutelabili (ex l. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2) «non può farsi rientrare la mera inerzia dell'amministrazione che sia incorsa in decadenza nell'accertare la dichiarazione di prima deduzione dell'elemento pluriennale. Da questa circostanza il contribuente non può realisticamente trarre alcun convincimento tutelabile circa la correttezza del proprio operato e la legittimità della sua reiterazione nelle dichiarazioni successive;
reiterazione che di certo non potrebbe reputarsi "direttamente conseguente", e men che meno causalmente determinata, dalla mancata sottoposizione a verifica di una annualità pregressa. Se in via generale deve escludersi che il solo decorso del tempo ed il comportamento meramente passivo dell'amministrazione finanziaria siano suscettibili di produrre nel contribuente un affidamento tutelabile, a maggior ragione questa conclusione si impone nello specifico caso del mancato esercizio della potestà di rettifica.» (così, in motivazione, Cass. Sez. U., 25 marzo 2021, n. 8500). 13. – Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, tanto in relazione alle posizioni processuali interessate dalla pronuncia di estinzione del giudizio (ove, dunque, in ragione della definizione agevolata, le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;
l. n. 297 del 2022, art. 1, comma 198, cit.) quanto, e avuto riguardo a reciproca soccombenza, alle posizioni processuali definite con la presente pronuncia. Nei confronti del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali PE BR e PE TA sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, 18 pari a quello previsto per i proposti ricorsi, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1-quater).
P.Q.M.
La Corte - dichiara estinto il giudizio con riferimento alle posizioni processuali di PE AR, PE GR, PE ES, PE VA e SC UR (quale erede di PE ER); - rigetta il ricorso principale così come proposto nei confronti di PE EN, PE BR e PE TA, e rigetta il ricorso incidentale di PE BR e PE TA;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali PE BR e PE TA, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto
- intimato -
e sul ricorso proposto da PE BR, PE TA, PE VA, PE AR, PE ES, PE GR e SC UR, quale erede di PE ER, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Quercia ([...]; quercia.luigi@avvocatibari.legalmail.it); - ricorrenti in via incidentale – contro Comune di Bari (80015010723), in persona del suo Sindaco p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2646/2022, depositata il 14 ottobre 2022, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato Fabio Caiaffa, per delega dell’avvocato UI Amoruso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carmelo Celentano, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 2646/2022, depositata il 14 ottobre 2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha rigettato gli appelli proposti, in via principale dalle parti, odierne controricorrenti, e, in via incidentale, dal Comune di Bari avverso la decisione di prime cure che aveva accolto, per quanto di ragione, le impugnazioni proposte dai contribuenti – quali comproprietari di aree edificabili (in catasto al foglio 44, particelle n.823 e 825) – avverso avvisi di accertamento emessi in relazione all’IC dovuta per l’anno 2010. 1.1 – Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: 3 - doveva condividersi la conclusione cui la sentenza impugnata era pervenuta in punto di rideterminazione della base imponibile del tributo, atteso che l’abbattimento (del 20%) del valore delle aree conseguiva dalla legittima applicazione (anche retroattiva) di una delibera adottata dall’Ente impositore (n. 290 del 2014); - detta rideterminazione della base imponibile resisteva (anche) alle censure degli appellanti principali, in quanto la consulenza tecnica di parte non si era «affatto espressa sulla natura urbanistica di territorio costiero» e la «area a sud che collega la città di Bari alla zona di San Giorgio è oggetto di numerosi progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana che prevedono lo sviluppo di attività terziarie ad integrazione dello spazio pubblico con destinazione ad area verde», così che non poteva convenirsi con «le argomentazioni e conclusioni degli appellanti in merito al definitivo stato di abbandono di tutta l'area a sud del lungomare di Bari che comprende le aree edificabili». 2. – Il Comune di Bari ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. PE BR, PE TA, PE VA, PE AR, PE ES, PE GR e SC UR, quale erede di PE ER, resistono con controricorso che espone l’articolazione di sette motivi di ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Occorre premettere, quanto al controricorso recante motivi di ricorso incidentale, che – seppur il ricorso principale risulta notificato (a mezzo pec) il 23 marzo 2023, così che il controricorso andava depositato nei 40 giorni successivi (e, dunque, il 2 maggio 2023 a fronte della data di effettivo deposito avvenuto il 5 maggio 2023; v. Cass. Sez. U., 18 marzo 2024, n. 7170 quanto alla riscrittura dell’art. 370 cod. proc. civ. ), - come reso evidente dalla documentazione prodotta dai controricorrenti, il Comune di Bari (con delibera di C.C. 4 del 13 marzo 2023 n. 22, delibera richiamata nelle domande di definizione agevolata) ha recepito la disciplina della definizione agevolata delle controversie posta dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 [il cui art. 1, comma 205, come modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14, dispone che «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15- quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.»]. 1.2 - Il controricorso, pertanto, risulta ammissibile in applicazione della disposizione di cui alla l. n. 297/2022, cit., art. 1, comma 199 [come modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera d), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, in l. 26 maggio 2023, n. 56], secondo la quale «Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023». 5 2. – Dalla documentazione prodotta col controricorso emerge che hanno fatto accesso alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del regolamento adottato con la citata delibera di Consiglio comunale, i controricorrenti PE AR, PE GR, PE ES, PE VA e SC UR (quale erede di PE ER). E, in una alle domande di definizione agevolata, sono stati prodotti gli atti relativi alla relativa presentazione, ed ai versamenti eseguiti che vanno correlati, trattandosi di IC (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 1, e art. 10, comma 1), ad una obbligazione di imposta che grava su ciascun comproprietario, per la sua quota di possesso, e senz’alcuna solidarietà di imposta. Siccome, poi, detti versamenti hanno riguardato, in ogni caso, la prima rata dovuta (quanto a PE AR e PE VA), se non versamenti in unica soluzione (per gli altri contribuenti), né risultano emessi atti di diniego della definizione agevolata, sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio nei rapporti processuali tra la ricorrente principale e i citati controricorrenti e ricorrenti incidentali (l. n. 297 del 2022, art. 1, comma 198, in relazione all’art. 7 del regolamento comunale, cit.). 3. - Ne consegue che i ricorsi hinc et inde proposti dalle parti vanno esaminati nei rapporti processuali tra il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali PE BR e PE TA (essendo rimasto intimato PE EN). 4. - Il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, deducendo il ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva dato applicazione, nella fattispecie, ad una delibera (avente portata estimativa) adottata dalla Giunta Municipale nell’anno 6 2014 (la n. 290), col relativo previsto abbattimento del 20% del valore delle aree edificabili (in quella delibera contemplato a decorrere «dal periodo d’imposta 2012») quando, nella fattispecie, veniva in rilievo l’imposizione IC per l’anno 2010, in quanto tale riconducibile alla valutazione delle aree edificabili astretta dalla delibera di G.M. n. 577 del 7 luglio 2005. Soggiunge il ricorrente che, per un verso, la rideterminazione della base imponibile integrava (così) violazione del generale principio di irretroattività degli atti amministrativi e che la stessa (parziale) retroattività contemplata dalla delibera n. 290 del 2014 espressamente si correlava ad una valutazione di opportunità indotta dalla «crisi economica contingente che attanagliava il mercato ed in particolare il settore immobiliare.» secondo quanto espresso nella relazione illustrativa dell’assessorato all’Urbanistica (secondo la quale «Il mercato immobiliare del paese sta subendo gli effetti della crisi economica che ha di fatto bloccato l’intero settore provocando una notevole contrazione sia del numero di compravendite che dei valori di vendita degli immobili, siano essi fabbricati che suoli edificabili. Pertanto, con il presente atto, si intende rideterminare i valori delle aree edificabili, tenuto conto dell’attuale orientamento del mercato immobiliare...»). 4.1 – Il motivo, che pur prospetta profili di inammissibilità, è destituito di fondamento. 4.1.1 – Innanzitutto, in termini generali, si è rilevato che le disposizioni dello statuto del contribuente – che costituiscono meri criteri guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici – non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza che esse non possono fungere da norme-parametro di costituzionalità, né consentire 7 la disapplicazione delle norme tributarie in asserito contrasto con le stesse;
pertanto, sebbene sia esclusa l’applicazione retroattiva, in via generale, in base al principio di irretroattività codificato, in materia fiscale, in seno all’art. 3 della legge n. 212 del 2000, la stessa può essere espressamente prevista dalle singole leggi tributarie (Cass., 20 febbraio 2020, n. 4411; Cass., 20 giugno 2018, n. 16227; Cass., 11 maggio 2018, n. 11520; Cass., 9 dicembre 2009, n. 25722). 4.1.2 – Con specifico riferimento, però, alle delibere adottate dall’ente locale ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere - con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137). Delibere, queste, che, - in ragione della loro natura (non imperativa) e funzione (probatoria), - possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171; Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) e che non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta «ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche 8 idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche» (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643). 4.1.3 – Se, allora, si ha riguardo alla specifica ratio regolativa sottesa (in funzione di accertamento) alle delibere adottate dall’ente locale ai sensi dell’art. 59, cit., evidente ne rimane la legittima applicazione (anche) retroattiva in quanto il relativo oggetto sottende, pur sempre, in un accertamento fattuale racchiuso nella valutazione estimativa. Così che è detto accertamento che, nella fattispecie, andava censurato sotto il profilo della incongrua applicazione di una riduzione di valore per annualità non presa in considerazione nella delibera (la n. 290 del 2014) in concreto applicata, così che la mera censura di violazione di legge finisce per attingere una quaestio facti sotto il profilo della valutazione estimativa operata dal giudice del merito. 5. - Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 112 Cost., assumendo, in sintesi, che – a fronte delle specifiche censure articolate in via incidentale nel giudizio di appello – il giudice del gravame aveva confermato il decisum di prime cure sulla base di una motivazione apodittica che (così) non dava conto né del ragionato esame di dette censure né delle ragioni che erano state poste a fondamento della decisione. 5.1 - Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. 5.1.1 - Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;
pertanto, è denunciabile 9 in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). 5.1.2 – Nella fattispecie, sia pur sintetim, il giudice del gravame ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della sua decisione né l’omessa considerazione di argomenti difensivi, e di deduzioni probatorie, può ridondare nel denunciato vizio di nullità. 6. – Passando all’esame del ricorso incidentale, col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza per violazione e 10 falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 n. 4), cod. proc. civ. assumendo che il giudice del gravame – a fronte degli specifici rilievi svolti con l’atto di appello a riguardo, in specie, della (pur) prevista riduzione del valore delle aree edificabili (del 25%) laddove non ancora adottato uno strumento urbanistico attuativo di quello generale (cd. Piani urbanistici esecutivi;
così nella delibera n. 290 del 2014) – aveva risolto il decisum con un (mero) rinvio alla decisione di primo grado, con ciò pronunciando in termini astratti che non davano conto delle ragioni di esclusione della citata (ulteriore) riduzione di valore delle aree edificabili. 6.1. – Il motivo non può trovare accoglimento per le medesime ragioni esposte con riferimento all’esame del secondo motivo di ricorso principale. 6.1.1 - Anche qui, difatti, le parti finiscono col censurare – in punto di giudizio estimativo - il difetto di compiutezza motivazionale della sentenza in relazione ad argomenti difensivi (valore di aree sprovviste di un piano urbanistico attuativo) che debbono ritenersi implicitamente disattesi e che, ad ogni modo, andavano sottoposti all’esame della Corte sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo (ove la decisività di certo non emerge dalla mera riproposizione di una tesi difensiva). 7. – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, sull’assunto che il giudice del gravame avrebbe dovuto considerare, ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili, l’assenza, nella fattispecie, di un Piano urbanistico esecutivo e (così) la minore potenzialità edificatoria correlata al possesso di aree che versavano in una siffatta condizione. 11 7.1 – Il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, assumendo i ricorrenti che, nell’escludere lo stato di abbandono delle aree in contestazione, il giudice del gravame aveva «preso in considerazione una progettazione urbanistica del territorio predisposta dall'Amministrazione comunale successivamente al 2010, che non si riferisce necessariamente alla specifica zona in cui si trovano le ridette aree fabbricabili e che non specifica il tipo di destinazione urbanistica assegnata a dette aree, mentre avrebbe dovuto considerare, ai fini della determinazione della base imponibile I.c.i., che le stesse erano, nell'anno 2010, in uno “stato di abbandono” dal punto di vista urbanistico ed edilizio.». 8. – Questi motivi sono inammissibili. 8.1 – Sotto il velo, difatti, della denuncia di violazione di legge, le parti sottopongono all’esame della Corte la mera riproposizione di difese e argomenti probatori che vanno pur sempre ad impingere nel giudizio estimativo operato dal giudice del merito;
riproposizione connotata, peraltro, da una completa anomia di indicazioni circa la decisività (sul piano del valore imponibile accertato) di dati probatori (in tesi) pretermessi. Come, difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione;
il discrimine 12 tra l'una e l'altra ipotesi, - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v. Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499). 9. – Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. deducendo che il giudice del gravame aveva travisato il contenuto degli atti difensivi e, in specie della consulenza di parte (che aveva espressamente preso posizione sulla pianificazione urbanistica delle aree costiere), escludendo che si trattasse di territori costieri sottoposti ai limiti di edificabilità del PUTT (Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio), così non sottoponendo a verifica la sussistenza di detti limiti ai fini della corretta determinazione del valore delle aree. 9.1 – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. Innanzitutto, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass. Sez. U., 30 settembre 2020, n. 13 20867; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione). Il motivo in esame si risolve, allora, in un complesso di deduzioni che (anche qui) sottopongono all’esame della Corte l’accertamento in fatto compiuto dalla gravata sentenza a riguardo del valore imponibile delle aree, e senz’alcuna specifica allegazione dei fatti decisivi il cui esame sia stato omesso, fatti (in tesi) idonei a reggere un diversa conclusione estimativa con specifico riferimento ai dedotti limiti di edificabilità ed alla relativa incidenza sulla valutazione operata dal giudice del merito. 10 – Il quinto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, i ricorrenti (così) deducendo che il giudice del gravame non aveva considerato che «il valore delle aree fabbricabili, accertato in € 700,00/mq sulla base delle tabelle approvate con delibera comunale, era stato già definito in € 258,00/mq con atto di adesione con l'Agenzia delle Entrate.» (dell’anno 2006). 10.1 - Il motivo è inammissibile perché, come si è già avuto modo di rilevare, sotto la censura di violazione di legge – ex se insussistente in quanto un accordo, su specifica fattispecie impositiva, non può che trovare i suoi limiti tanto con riferimento ai soggetti che l’hanno concluso quanto a riguardo della specifica fattispecie che ne ha formato oggetto – si inpinge, ancora una volta, in un accertamento in fatto del giudice di merito circa il valore imponibile delle aree edificabili;
e, sotto quest’ultimo profilo, senza nemmeno esplicitare gli stessi effetti termini della fattispecie concreta (già) tra le parti definita. 11. - Col sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del 14 gravame omesso di pronunciare «sullo specifico motivo di appello, volto a far rilevare il difetto di motivazione degli atti impositivi». Soggiungono i ricorrenti che «nell'allegato E dove viene precisato che per tali suoli il valore al mq è di € 800,00 non vengono individuati i parametri comparativi, rinviando a non meglio precisati “..dati dell'osservatorio del mercato immobiliare...dati rilevati da transazioni nel mercato immobiliare e… dati presso operatori economici sul mercato immobiliare”, non conosciuti dall'odierno ricorrente e non portati a sua conoscenza mediante allegazione»; indeterminatezza, questa, dei criteri di accertamento della base imponibile del tributo che, del resto, era replicata dalla stessa delibera di determinazione, per zone omogenee, del valore delle aree edificabili. 11.1 – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. 11.2 - Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962). 11.3 - La Corte, difatti, ha ripetutamente rilevato (proprio in tema di IC) che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto laddove il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali - e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta, - a tal fine rilevando la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della 15 posizione creditoria dedotta, e l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, rimanendo, quindi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (v., tra le tante, Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571; e, ancora di recente, Cass., 9 ottobre 2024, n. 26336). E’, dunque, nella prospettiva di detto costante orientamento interpretativo che emerge l’infondatezza dell’articolata censura che, per un verso, non disconosce – ed anzi presuppone – un accertamento di valore che è stato operato con l’atto impositivo, così che la censura finisce col devolvere al requisito di forma della motivazione dell’atto il profilo relativo al riscontro probatorio della stima che ne risulta posta a fondamento. 12. – Il settimo motivo di ricorso, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello che involgeva la richiesta di disapplicazione delle sanzioni. 12.1 – Il motivo è destituito di fondamento. 12.2 - Premesso che, quanto al legittimo esame di detto motivo, possono replicarsi le ragioni sopra esposte in relazione all’esame del sesto motivo, risulta, quindi, dalla documentazione prodotta che la disapplicazione delle sanzioni era stata richiesta in ragione di un (supposto) legittimo affidamento riposto dai contribuenti nell’inerzia dell’amministrazione – che solo a decorrere dall’anno di imposta 2008 aveva dato applicazione alla pregressa delibera estimativa – e 16 nell’accordo in adesione concluso con l’Agenzia delle Entrate circa il concordato valore delle aree edificabili. 12.3 – Posto, allora, che – ed in ragione della stessa anomia di riferimenti alla fattispecie impositiva concreta, definita con accordo per adesione, di cui sopra si è detto, - alcun legittimo affidamento poteva riporsi quanto all’esercizio della (ben distinta) potestà impositiva che, nella fattispecie, viene in considerazione, la Corte ha avuto modo di rilevare che «i presupposti, che integrano una situazione di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria e che consentono al primo di invocarne la relativa tutela, possono così individuarsi: 1) - un'attività dell'Amministrazione finanziaria idonea a determinare una situazione di "apparente" legittimità e coerenza dell'attività stessa in senso favorevole al contribuente;
2) - la conformazione "in buona fede" (in senso soggettivo) – l’affidamento", appunto - da parte di quest'ultimo alla situazione giuridica "apparente", purché nel contesto di una condotta dello stesso ("buona fede" in senso oggettivo) - anteriore, contemporanea e successiva all'attività dell'amministrazione - connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del generale dovere di correttezza gravante sul medesimo (affidamento "legittimo"); 3) - l'eventuale presenza di circostanze specifiche del caso concreto e "rilevanti", idonee, cioè, a costituire altrettanti "indici" della sussistenza o dell'insussistenza dei predetti presupposti...» (v. Cass., 15 settembre 2022, n. 27242; Cass., 11 maggio 2021, n. 12372; Cass., 14 gennaio 2015, n. 537; Cass., 9 novembre 2011, n. 23309; Cass., 22 settembre 2003, n. 14000; Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576). Si è, peraltro, rimarcato (anche) che il mero silenzio, serbato su di una interlocuzione avviata dal Comune (con la richiesta di chiarimenti) nei confronti del contribuente, che aveva sostenuto la non debenza (per esenzione) del tributo, non risulta idoneo a giustificare un 17 legittimo affidamento, non assumendo carattere univoco (così Cass., 15 settembre 2022, n. 27242). E, in più complessivi termini, le Sezioni Unite della Corte hanno osservato (sia pur nel contesto della dichiarazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale) che tra le situazioni tutelabili (ex l. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2) «non può farsi rientrare la mera inerzia dell'amministrazione che sia incorsa in decadenza nell'accertare la dichiarazione di prima deduzione dell'elemento pluriennale. Da questa circostanza il contribuente non può realisticamente trarre alcun convincimento tutelabile circa la correttezza del proprio operato e la legittimità della sua reiterazione nelle dichiarazioni successive;
reiterazione che di certo non potrebbe reputarsi "direttamente conseguente", e men che meno causalmente determinata, dalla mancata sottoposizione a verifica di una annualità pregressa. Se in via generale deve escludersi che il solo decorso del tempo ed il comportamento meramente passivo dell'amministrazione finanziaria siano suscettibili di produrre nel contribuente un affidamento tutelabile, a maggior ragione questa conclusione si impone nello specifico caso del mancato esercizio della potestà di rettifica.» (così, in motivazione, Cass. Sez. U., 25 marzo 2021, n. 8500). 13. – Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, tanto in relazione alle posizioni processuali interessate dalla pronuncia di estinzione del giudizio (ove, dunque, in ragione della definizione agevolata, le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;
l. n. 297 del 2022, art. 1, comma 198, cit.) quanto, e avuto riguardo a reciproca soccombenza, alle posizioni processuali definite con la presente pronuncia. Nei confronti del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali PE BR e PE TA sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, 18 pari a quello previsto per i proposti ricorsi, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1-quater).
P.Q.M.
La Corte - dichiara estinto il giudizio con riferimento alle posizioni processuali di PE AR, PE GR, PE ES, PE VA e SC UR (quale erede di PE ER); - rigetta il ricorso principale così come proposto nei confronti di PE EN, PE BR e PE TA, e rigetta il ricorso incidentale di PE BR e PE TA;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali PE BR e PE TA, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto