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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 103/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da entrambe le parti in data 18.02.2025; vista l'udienza figurata fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 103/2023 R.G.A.C. vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Via C.F._1
G. Calfapetra, n. 41 presso lo studio dell'avv. Francesco Pelle, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
[...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., (C.F. e P.IVA rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti Carlo Zioni e Gaetano Cesario, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Siderno (RC), Via C. Battisti n. 73;
-APPELLATA-
NONCHÉ
(c.f. ), residente in [...]CP_1 CodiceFiscale_2
(RC) in via Santa Caterina, 32.;
-APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 580/2022 emessa il 24.06.2022 dal Giudice di Pace di Locri e depositata il 27.06.2022, non notificata – sinistro stradale
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 18.2.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1 domandato all'adito Tribunale di riformare parzialmente la sentenza n. 580/22 emessa il 24.06.2022 con la quale il Giudice di Pace di Locri aveva accertato il pari concorso di colpa in ordine al sinistro verificatosi il 24.05.2018 alle ore 17.55 in Locri Via Cusmano.
A fondamento del gravame in via preliminare ha eccepito il giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 550/2022 del Giudice di Pace di Locri che aveva deciso sul medesimo sinistro nel procedimento azionato dai terzi
2 trasportati a bordo del veicolo condotto dal deducente, ossia _1
, e , accertando la piena
[...] Persona_2 Controparte_2 responsabilità in capo all'odierno appellato in subordine ha CP_1 dedotto che il giudice di prime cure aveva errato in ordine alla interpretazione delle risultanze istruttorie e, in specie, in relazione all'art. 115 cpc atteso la Compagnia assicurativa non aveva contestato l'an ovvero la dinamica dell'incidente per come descritta ed allegata né tanto meno aveva contestato la piena responsabilità del convenuto bensì la CP_1 difesa della Compagnia assicurativa era consistita solo nella contestazione del quantum debeatur.
Ha concluso chiedendo di accogliere le seguenti testuali conclusioni: “1) In via preliminare, e in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno, riformare integralmente la sentenza gravata dichiarando la responsabilità esclusiva di per il sinistro di cui in narrativa siccome CP_1 statuita in seno alla sentenza n. 550/2022 ormai divenuta irretrattabile. Per l'effetto, condannare la compagnia convenuta all'integrale ristoro dei danni documentati dall'odierno appellante. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari, avv. Giovanni Celona, in primo grado, avv. Francesco Pelle per il secondo. 2) In subordine, riformare integralmente la sentenza impugnata perché emessa in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. ed effetto di travisamento della prova. Conseguentemente, dichiarare la responsabilità esclusiva di per il sinistro di cui in narrativa, CP_1 circostanza pacifica e non smentita da alcuna diversa emergenza istruttoria. Pertanto, condannare la compagnia convenuta all'integrale ristoro dei danni documentati dall'odierno appellante. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari, avv. Giovanni Celona, in primo grado, avv. Francesco Pelle per il secondo”.
I.
2- Si è costituita in giudizio la eccependo in Parte_2 via preliminare la inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo in ogni caso il rigetto nel merito e la conferma della sentenza impugnata per tutte le ragioni già ampiamente esposte in atti. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare inammissibile in rito l'appello proposto da controparte per le ragioni esposte in atti;
in via principale respingere l'appello proposto da controparte in quanto infondato nel merito e per l'effetto confermare la sentenza n. 580/2022 emessa dal Giudice di Pace di Locri;
con vittoria di spese del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15% C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
I.
3- Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per CP_1
.
[...]
3 I.
4- Acquisito – dopo una serie di rinvii - il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, con ordinanza resa il 4.04.2024, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 3.04.2024, la causa è stata differita all'udienza cartolare del 20.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II.- L'appello è fondato e, pertanto, va accolto con conseguente riforma della impugnata sentenza.
II.1.1- Ciò posto si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti secondo l'ordine logico-giuridico rilevando che va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla Compagnia appellata ex artt 342 e 348 bis c.p.c. Secondo il condiviso recente orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass. S.U. n. 27199/2017), infatti,
“gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”; e poiché l'appello in esame riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
Il Tribunale, inoltre, non pronunciandosi alla prima udienza, ha implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ex art. 348 bis c.p.c.
II.1.2- Passando alla disamina del merito, in applicazione della cd. ragione più liquida è fondato il secondo motivo di gravame reputandosi non condivisibili – in quanto non aderenti alle disposizioni normative e all'orientamento della giurisprudenza in materia, anche in punto di riparto dell'onere della prova – le conclusioni del primo Giudice nella parte in cui è entrato nel merito della dinamica del sinistro pure a fronte della omessa contestazione da parte della Compagnia in parte qua.
A tal proposito occorre rammentare come “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
4 materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.” (Cassazione civile, sez. VI 21 agosto 2012).
Nel caso di specie la Compagnia appellata, sin dall'atto di comparsa di costituzione, nel primo grado non ha contestato in modo specifico e puntuale la dinamica dell'incidente occorso tra le parti limitandosi a sostenere che l'offerta formulata dalla Compagnia, in sede stragiudiziale, fosse congrua in relazione ai danni lamentati dall'odierno appellante contestando pertanto solo il quantum debeatur; non solo ma – proprio in considerazione delle difese della Compagnia, ossia ripetasi, in considerazione della non contestazione dell'an da parte della Compagnia - la difesa dell'odierno appellante ha rinunciato alla prova per testi stante per come si può evincere dai verbali di causa;
peraltro, neanche in tale sede la Compagnia ha eccepito alcunché relativamente alla dinamica dell'incidente per come prospettata dal Parte_1
Alla stregua di quanto innanzi, si ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che il avesse l'onere di dare una specifica Parte_1 dimostrazione sulla dinamica dell'incidente, poiché, il principio di non contestazione, impone al convenuto di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Dunque, il giudice di primo grado doveva astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato (dinamica del sinistro stradale) e doveva ritenere provata la dinamica del sinistro per come ricostruita da parte appellante nell'atto di citazione di primo grado, ovvero l'esclusiva responsabilità del CP_1
Pertanto, il ha diritto all'integrale risarcimento del danno per Parte_1 come stabilito nella sentenza che sul punto ha fatte proprie le conclusioni del nominato CTU;
invero, in assenza di contestazioni non vi sono motivi per discostarsi dalla liquidazione effettuata in primo grado. Orbene, il Giudice di Pace – in applicazione del concorso di colpa nella misura del 50% - aveva decurtato la quota di responsabilità dell'odierno appellante e riconosciuto di conseguenza al le seguenti somme: - euro Parte_1
1.175,00 per danno permanente;
- euro 945,00 per danno biologico temporaneo nonché - euro 195,00 per spese mediche, per un totale di euro
2.120,00 per danno non patrimoniale ed euro 195,00 per spese mediche.
Ne consegue che, in applicazione di quanto sopra evidenziato - ossia della ricostruzione del sinistro in modo conforme alla dinamica prospettata dalla difesa del in primo grado –, ritenuta la responsabilità esclusiva Parte_1 in capo al va liquidato in favore dell'odierno appellante il danno CP_1
5 integralmente nella misura di euro 4.240,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 390,00 per esborsi.
Dal detto importo così come calcolato va detratto quanto corrisposto dalla Compagnia in data 12.12.2018 e trattenuto in acconto dal ossia Parte_1 euro 1.776,02.
All'uopo si evidenzia che la Suprema Corte ha chiarito che "qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr. Cassazione civile, sez. I. 01/12/2016, n. 24539; Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, n. 25099).
Rivalutando l'importo di euro 1.776,02 alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado - pari ad euro 1.946,52, pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, residua la complessiva somma di euro 2.293,48 (ossia euro 4.240,00 – euro 1.946,52 = euro 2.293,48).
Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. Su tale somma liquidata a titolo di danno, dovrebbero essere corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata al saldo.
Va infine riconosciuto l'importo di euro 390,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
III.- Stante l'accoglimento del gravame, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 sulla base del decisum in misura inferiore ai medi tariffari in considerazione dell'attività in concreto espletata, della non particolare complessità dell'unica questione esaminata e della decisione con modalità semplificate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Quanto alle spese di primo grado, stante la riforma della sentenza sono poste a carico degli odierni appellati e liquidate per le quattro fasi in misura
6 inferiore ai medi tariffari di cui al DM. n. 55/2014 e successive modifiche in forza di quanto sopra evidenziato con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Le spese di CTU come liquidate in primo grado sono poste in via definitiva a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 103/2023 avverso la sentenza n. 580/2022 del Giudice di Pace di Locri depositata in data 27.06.2022, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della impugnata sentenza, accerta e dichiara che il sinistro in oggetto si è verificato per esclusiva responsabilità dell'appellato CP_1
;
[...]
- condanna e , in solido tra loro, CP_1 Parte_2 all'integrale risarcimento dei danni patiti dall'appellante che quantifica in euro 2.293,48 a titolo di danni non patrimoniali e di euro 390,00 per spese mediche, oltre interessi al saggio legale con la misura e decorrenza di cui in parte motiva;
- condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze processuali del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 1.042,41 (€ 852,00 per compensi professionali e € 190,41 per esborsi), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Francesco Pelle dichiaratosi distrattario;
- condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze processuali primo grado che liquida in complessivi euro 1.521,60 (di cui euro 1.378,00 per compensi professionali ed euro 143,60 per esborsi) oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni Celona dichiaratosi distrattario;
- pone in via definitiva le spese di ctu come liquidate in primo grado a carico degli appellati in solido.
Locri, 25.3.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
7
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da entrambe le parti in data 18.02.2025; vista l'udienza figurata fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 103/2023 R.G.A.C. vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Via C.F._1
G. Calfapetra, n. 41 presso lo studio dell'avv. Francesco Pelle, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
[...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., (C.F. e P.IVA rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti Carlo Zioni e Gaetano Cesario, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Siderno (RC), Via C. Battisti n. 73;
-APPELLATA-
NONCHÉ
(c.f. ), residente in [...]CP_1 CodiceFiscale_2
(RC) in via Santa Caterina, 32.;
-APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 580/2022 emessa il 24.06.2022 dal Giudice di Pace di Locri e depositata il 27.06.2022, non notificata – sinistro stradale
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 18.2.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1 domandato all'adito Tribunale di riformare parzialmente la sentenza n. 580/22 emessa il 24.06.2022 con la quale il Giudice di Pace di Locri aveva accertato il pari concorso di colpa in ordine al sinistro verificatosi il 24.05.2018 alle ore 17.55 in Locri Via Cusmano.
A fondamento del gravame in via preliminare ha eccepito il giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 550/2022 del Giudice di Pace di Locri che aveva deciso sul medesimo sinistro nel procedimento azionato dai terzi
2 trasportati a bordo del veicolo condotto dal deducente, ossia _1
, e , accertando la piena
[...] Persona_2 Controparte_2 responsabilità in capo all'odierno appellato in subordine ha CP_1 dedotto che il giudice di prime cure aveva errato in ordine alla interpretazione delle risultanze istruttorie e, in specie, in relazione all'art. 115 cpc atteso la Compagnia assicurativa non aveva contestato l'an ovvero la dinamica dell'incidente per come descritta ed allegata né tanto meno aveva contestato la piena responsabilità del convenuto bensì la CP_1 difesa della Compagnia assicurativa era consistita solo nella contestazione del quantum debeatur.
Ha concluso chiedendo di accogliere le seguenti testuali conclusioni: “1) In via preliminare, e in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno, riformare integralmente la sentenza gravata dichiarando la responsabilità esclusiva di per il sinistro di cui in narrativa siccome CP_1 statuita in seno alla sentenza n. 550/2022 ormai divenuta irretrattabile. Per l'effetto, condannare la compagnia convenuta all'integrale ristoro dei danni documentati dall'odierno appellante. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari, avv. Giovanni Celona, in primo grado, avv. Francesco Pelle per il secondo. 2) In subordine, riformare integralmente la sentenza impugnata perché emessa in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. ed effetto di travisamento della prova. Conseguentemente, dichiarare la responsabilità esclusiva di per il sinistro di cui in narrativa, CP_1 circostanza pacifica e non smentita da alcuna diversa emergenza istruttoria. Pertanto, condannare la compagnia convenuta all'integrale ristoro dei danni documentati dall'odierno appellante. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari, avv. Giovanni Celona, in primo grado, avv. Francesco Pelle per il secondo”.
I.
2- Si è costituita in giudizio la eccependo in Parte_2 via preliminare la inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo in ogni caso il rigetto nel merito e la conferma della sentenza impugnata per tutte le ragioni già ampiamente esposte in atti. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare inammissibile in rito l'appello proposto da controparte per le ragioni esposte in atti;
in via principale respingere l'appello proposto da controparte in quanto infondato nel merito e per l'effetto confermare la sentenza n. 580/2022 emessa dal Giudice di Pace di Locri;
con vittoria di spese del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15% C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
I.
3- Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per CP_1
.
[...]
3 I.
4- Acquisito – dopo una serie di rinvii - il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, con ordinanza resa il 4.04.2024, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 3.04.2024, la causa è stata differita all'udienza cartolare del 20.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II.- L'appello è fondato e, pertanto, va accolto con conseguente riforma della impugnata sentenza.
II.1.1- Ciò posto si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti secondo l'ordine logico-giuridico rilevando che va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla Compagnia appellata ex artt 342 e 348 bis c.p.c. Secondo il condiviso recente orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass. S.U. n. 27199/2017), infatti,
“gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”; e poiché l'appello in esame riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
Il Tribunale, inoltre, non pronunciandosi alla prima udienza, ha implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ex art. 348 bis c.p.c.
II.1.2- Passando alla disamina del merito, in applicazione della cd. ragione più liquida è fondato il secondo motivo di gravame reputandosi non condivisibili – in quanto non aderenti alle disposizioni normative e all'orientamento della giurisprudenza in materia, anche in punto di riparto dell'onere della prova – le conclusioni del primo Giudice nella parte in cui è entrato nel merito della dinamica del sinistro pure a fronte della omessa contestazione da parte della Compagnia in parte qua.
A tal proposito occorre rammentare come “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
4 materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.” (Cassazione civile, sez. VI 21 agosto 2012).
Nel caso di specie la Compagnia appellata, sin dall'atto di comparsa di costituzione, nel primo grado non ha contestato in modo specifico e puntuale la dinamica dell'incidente occorso tra le parti limitandosi a sostenere che l'offerta formulata dalla Compagnia, in sede stragiudiziale, fosse congrua in relazione ai danni lamentati dall'odierno appellante contestando pertanto solo il quantum debeatur; non solo ma – proprio in considerazione delle difese della Compagnia, ossia ripetasi, in considerazione della non contestazione dell'an da parte della Compagnia - la difesa dell'odierno appellante ha rinunciato alla prova per testi stante per come si può evincere dai verbali di causa;
peraltro, neanche in tale sede la Compagnia ha eccepito alcunché relativamente alla dinamica dell'incidente per come prospettata dal Parte_1
Alla stregua di quanto innanzi, si ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che il avesse l'onere di dare una specifica Parte_1 dimostrazione sulla dinamica dell'incidente, poiché, il principio di non contestazione, impone al convenuto di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Dunque, il giudice di primo grado doveva astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato (dinamica del sinistro stradale) e doveva ritenere provata la dinamica del sinistro per come ricostruita da parte appellante nell'atto di citazione di primo grado, ovvero l'esclusiva responsabilità del CP_1
Pertanto, il ha diritto all'integrale risarcimento del danno per Parte_1 come stabilito nella sentenza che sul punto ha fatte proprie le conclusioni del nominato CTU;
invero, in assenza di contestazioni non vi sono motivi per discostarsi dalla liquidazione effettuata in primo grado. Orbene, il Giudice di Pace – in applicazione del concorso di colpa nella misura del 50% - aveva decurtato la quota di responsabilità dell'odierno appellante e riconosciuto di conseguenza al le seguenti somme: - euro Parte_1
1.175,00 per danno permanente;
- euro 945,00 per danno biologico temporaneo nonché - euro 195,00 per spese mediche, per un totale di euro
2.120,00 per danno non patrimoniale ed euro 195,00 per spese mediche.
Ne consegue che, in applicazione di quanto sopra evidenziato - ossia della ricostruzione del sinistro in modo conforme alla dinamica prospettata dalla difesa del in primo grado –, ritenuta la responsabilità esclusiva Parte_1 in capo al va liquidato in favore dell'odierno appellante il danno CP_1
5 integralmente nella misura di euro 4.240,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 390,00 per esborsi.
Dal detto importo così come calcolato va detratto quanto corrisposto dalla Compagnia in data 12.12.2018 e trattenuto in acconto dal ossia Parte_1 euro 1.776,02.
All'uopo si evidenzia che la Suprema Corte ha chiarito che "qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr. Cassazione civile, sez. I. 01/12/2016, n. 24539; Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, n. 25099).
Rivalutando l'importo di euro 1.776,02 alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado - pari ad euro 1.946,52, pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, residua la complessiva somma di euro 2.293,48 (ossia euro 4.240,00 – euro 1.946,52 = euro 2.293,48).
Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. Su tale somma liquidata a titolo di danno, dovrebbero essere corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata al saldo.
Va infine riconosciuto l'importo di euro 390,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
III.- Stante l'accoglimento del gravame, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 sulla base del decisum in misura inferiore ai medi tariffari in considerazione dell'attività in concreto espletata, della non particolare complessità dell'unica questione esaminata e della decisione con modalità semplificate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Quanto alle spese di primo grado, stante la riforma della sentenza sono poste a carico degli odierni appellati e liquidate per le quattro fasi in misura
6 inferiore ai medi tariffari di cui al DM. n. 55/2014 e successive modifiche in forza di quanto sopra evidenziato con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Le spese di CTU come liquidate in primo grado sono poste in via definitiva a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 103/2023 avverso la sentenza n. 580/2022 del Giudice di Pace di Locri depositata in data 27.06.2022, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della impugnata sentenza, accerta e dichiara che il sinistro in oggetto si è verificato per esclusiva responsabilità dell'appellato CP_1
;
[...]
- condanna e , in solido tra loro, CP_1 Parte_2 all'integrale risarcimento dei danni patiti dall'appellante che quantifica in euro 2.293,48 a titolo di danni non patrimoniali e di euro 390,00 per spese mediche, oltre interessi al saggio legale con la misura e decorrenza di cui in parte motiva;
- condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze processuali del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 1.042,41 (€ 852,00 per compensi professionali e € 190,41 per esborsi), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Francesco Pelle dichiaratosi distrattario;
- condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze processuali primo grado che liquida in complessivi euro 1.521,60 (di cui euro 1.378,00 per compensi professionali ed euro 143,60 per esborsi) oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni Celona dichiaratosi distrattario;
- pone in via definitiva le spese di ctu come liquidate in primo grado a carico degli appellati in solido.
Locri, 25.3.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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