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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1509/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa LE Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
nel procedimento iscritto al R.G. n.1509/2021 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/08/1993, rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCHI ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ELISABETTA BRUSA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
E CON AVV. FRANCESCA URRU con studio in Cantello (VA), Via Elvezia, 34, curatore speciale della minore (CF. nata a [...] il [...], nominato con Persona_1 C.F._3 decreto del 07/12/2023;
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex art. 337-bis c.c. depositato in data 21/05/2021 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la Controparte_1 regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia nata a Persona_1
Varese il 21/10/2015 dalla relazione con la resistente. A fondamento delle domande svolte, il sig.
ha dedotto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente dalla Parte_1 quale, in data 21/10/2015, è nata la figlia che successivamente all'interruzione della Persona_1
pagina 1 di 9 convivenza (avvenuta nel novembre 2018) le parti avevano raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
che a partire dal mese di ottobre 2019 la sig.ra , del tutto immotivatamente ed inaspettatamente, mutava le proprie richieste CP_1 economiche, avanzando maggiori pretese per il sostentamento della figlia e negava il concordato ampliamento del diritto di visita del padre con la figlia, giungendo ad ostacolarlo nei rapporti con la stessa fino ad escluderlo, con la conseguenza che a partire dal mese di gennaio 2020, non aveva più avuto frequentazioni e contatti telefonici con . Dal punto di vista economico, ha dato atto di Per_1 aver sempre provveduto al mantenimento della bambina, sia ordinario sia straordinario, (che era stato quantificato in €. 300 per 9 mensilità e €. 200 nei restanti mesi) quantomeno sino al mese di luglio 2020 quando aveva appreso che la sig.ra non aveva mai riscosso gli assegni familiari. CP_1
Ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita secondo quanto indicato in ricorso;
con onere a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 oltre il 50% delle Per_1 spese straordinarie;
AU al 50% a ciascun genitore. Spese vinte.
Integrato il contradditorio, si è costituita contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto. In particolare la resistente ha eccepito che successivamente all'interruzione della convivenza il ricorrente aveva assunto un comportamento scostante e disinteressato verso la figlia, disattendo anche il regime delle visite concordate con la madre fino ad interrompere sia il rapporto personale con la prole, a partire dal marzo 2020, sia (dal luglio 2020) la corresponsione del mantenimento e delle spese straordinarie, a favore della figlia (gli assegni familiari venivano riscossi dalla madre fino a giugno 2021, in seguito la mancata corresponsione era dovuta alla omessa presentazione della domanda all'INPS da parte del ricorrente). Ha quindi dato atto di nulla opporre alla richiesta di affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento presso di sé, precisando la necessità di operare il riavvicinamento tra il padre e la figlia in modo graduale stante l'interruzione dei rapporti da quasi due anni. Sotto il profilo economico ha chiesto di determinare il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre in €. 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. AU a favore della signora al 100% in quanto genitore collocatario. Con l'ulteriore richiesta di condannare il sig. al pagamento della somma di €. 4.200,00 quale Per_1 arretrato a titolo di mantenimento della minore a far data da luglio 2020 sino al 1° settembre 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese vinte.
Con decreti provvisori del 29/10/2021, del 21/03/2022 e del 29/06/2023, il Tribunale, dopo aver disposto un primo tentativo di graduale ravvicinamento del padre alla figlia con la presenza della madre, conferiva incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere un intervento mirato a consolidare il rapporto tra padre e figlia, avviando un programma di incontri mediante le modalità di assistenza educativa ritenute necessarie e in grado di ottenere maggiore disponibilità e fiducia da parte della minore, con la gradualità e determinando la frequenza più adatta alle esigenze della bambina (gli incontri riprendevano, seppur con ritardo, ma non registravano significativi progressi). Sotto il profilo economico, con decreto provvisorio in data 29/6/2023, il Collegio elevava il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre a €. 300,00= mensili (in precedenza era stato quantificato in €. 250=), a decorrere dal mese di luglio 2023, fermo restando le spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Varese.
pagina 2 di 9 Acquisita ulteriore relazione dei Servizi Sociali del 21/11/2023 (nella quale i servizi davano atto che, “nonostante fin dall'inizio abbia sostenuto di non voler incontrare il padre, il Per_1 processo di riavvicinamento con lui fino al periodo estivo procedeva gradualmente, mantenendo una certa regolarità”) e sentite le parti all'udienza del 28/11/2023, con decreto del 7/12/2023 il Tribunale dava mandato ai Servizi Sociali di RA AT (sino a quel momento incaricati soltanto di operare un riavvicinamento tra la minore e il padre) di prendere in carico il nucleo familiare allo scopo di effettuare una indagine psicosociale, con particolare riferimento alla condizione personale della minore e al suo rapporto con entrambi i genitori, nonché alle condizioni delle parti, provvedendo nel contempo all'immediata nomina di un curatore speciale per la minore, nella persona dell'Avv. Urru Francesca la quale si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in data 7/05/2024, dando atto dell'attività espletata sino a quel momento e rassegnando le proprie conclusioni (affido della minore all'Ente, richiesta di disporre una CTU, eventuale percorso di CO.GE.).
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali del 6/05/2024, sentite le parti alla successiva udienza del 14/05/2024, con decreto provvisorio del 30/05/2024, veniva disposto l'affido della minore all'Ente, individuato nel Comune di RA AT, rilevando il Collegio che Per_1
“…dalla relazione da ultimo depositata del 6/5/2024 risulta che la situazione del nucleo familiare per cui è causa è preoccupante non solo per il fatto che non è stato possibile riavvicinare la figlia al padre (le frequentazioni risultano interrotte dal giugno 2023) ma anche stante l'elevato livello di conflittualità tra la coppia genitoriale, ciò che inibisce alle parti “… non solo di prendere decisioni di comune accordo, ma nemmeno di dare o ricevere informazioni…”; più in particolare i servizi hanno dato atto che “… a seguito dei diversi colloqui svolti nel corso dell'indagine psicosociale, si evidenzia che gli adulti che gravitano intorno alla minore non favoriscono ad oggi l'accesso di
alla figura paterna, né a tutta la famiglia paterna, compresi i nonni e il fratellino
Per_1 Per_2 con cui la bambina non ha nessun tipo di rapporto. Gli incontri tra e il padre risultano
Per_1 sospesi dal mese di giugno u.s., la situazione attuale non garantisce di fatto il diritto di di
Per_1 avere accesso ad una delle due figure genitoriali. Come sopra riportato, la relazione tra i genitori è altamente conflittuale, piuttosto cristallizzata agli episodi che hanno portato alla loro separazione, senza che nessuno dei due riesca a confrontarsi con l'altro sui bisogni attuali della figlia...”; - ritenuto a questo punto che l'assenza di un efficace dialogo tra i genitori renda l'attuale regime di affidamento condiviso pregiudizievole per la minore, con la conseguenza che risulta necessario disporre l'affidamento della minore all'Ente con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti per le decisioni di maggiore interesse, reputando l'attuale regime di affidamento condiviso non compatibile con le esigenze evolutive di che negli ultimi tempi si è sottratta a
Per_1 qualsiasi colloquio/confronto con i Servizi e ha manifestato momenti di pianto/rabbia/silenzi, oltre che difficoltà nella didattica, situazione tutta che può costituire segnale di malessere (la minore è già stata avviata alla NPI e la presa in carico è imminente.
Nel prosieguo veniva disposta CTU sul nucleo familiare avendo i Servizi, nell'ultima relazione del 15/11/2024, “… rilevato elementi di forte preoccupazione per la crescita psicofisica della minore…”.
pagina 3 di 9 In data 27/07/2025 veniva depositato l'elaborato peritale e alla successiva udienza del 3/09/2025, ordinato alle parti di aggiornare la propria posizione reddituale, il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
* * * * * *
Preliminarmente, il Collegio evidenzia l'inammissibilità in questa sede della domanda formulata da parte resistente di recupero di eventuali crediti maturati nei confronti del ricorrente per il mantenimento della figlia minore.
Sul regime di affidamento di Persona_1
Nel merito delle domande svolte dal ricorrente al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'affidamento/frequentazioni e mantenimento della figlia ex art. 337 bis Per_1
e ss. c.c., si osserva come la presente vicenda ha avuto un percorso giudiziale lungo e complesso a causa delle difficoltà riscontrate nel tentativo di riavvicinare la figlia al padre, attività che se Per_1 ha consentito per un limitato periodo di tempo di organizzare qualche incontro in spazio neutro, si è poi interrotta stante il manifestato disagio mostrato dalla minore, la quale ha sempre espresso il desiderio di non vedere il padre.
Secondo consolidata giurisprudenza nazionale e sovranazionale il fine che deve essere perseguito nella determinazione delle modalità di frequentazioni dei minori con i genitori è garantire il loro interesse. Non può essere imposta ai minori alcuna forma di collocamento o di frequentazione con l'uno o con l'altro genitore quando ciò possa gravemente comprometterne l'equilibrio: invero, non esiste un diritto assoluto del genitore alla frequentazione del figlio, ma ogni scelta deve essere parametrata all'interesse del minore e alla valutazione delle capacità genitoriale del genitore stesso. Premesso ciò, in considerazione del malessere mostrato dalla bambina, dell'atteggiamento tenuto dalla madre rispetto al progetto di riavvicinamento al padre (apparso ai Servizi il più delle volte soltanto formale) e della necessità di accompagnare l' nelle Per_1 interazioni con la figlia, nel corso del giudizio è stato nominato un Curatore Speciale, è stato disposto l'affido di all'Ente in considerazione dell'elevato livello di conflittualità tra la Per_1 coppia genitoriale e è stata disposta CTU che, all'esito di una approfondita disamina della situazione personale, relazionale e delle competenze genitoriali di entrambe le parti in relazione alla figlia - relazione peritale alla quale si rimanda integralmente e che viene integralmente Per_1 condivisa dal Collegio siccome ampiamente motivata, condotta con metodo scientifico e scevra da vizi logici -, ha concluso proponendo:
● L'indicazione di mantenimento dell'affido all'Ente con collocamento prevalente presso la madre. Tale condizione può essere riconsiderata a seguito di un lavoro nella relazione padre- madre e al ri-coinvolgimento del padre nella vita della stessa come “mente genitoriale”;
● Mantenimento di monitoraggio da parte dei Servizi territoriali;
● Indicazione di un percorso di Terapia Familiare”.
Le parti, preso atto del quadro delineato dalla consulente, hanno aderito alle indicazioni del CTU e dei propri CTP (si rileva come anche il Curatore Speciale abbia provveduto a nominare un proprio pagina 4 di 9 CTP, rivelatosi particolarmente utile ed attivo per offrire strumenti concreti per mettere in pratica le indicazioni terapeutiche indicate), fatta salva la rimessione al Tribunale di ogni valutazione circa l'affido di A tale proposito rileva il Collegio come non possa che essere confermato, nel Per_1 preminente interesse della minore, stante il permanere di una accesa e preoccupante conflittualità tra i coniugi, delle caratteristiche di personalità delle parti (sulle quali occorre “lavorare” con una terapia familiare) nonché del malessere della bambina, l'affidamento di all'Ente, con Per_1 collocamento presso la madre e con limitazione della responsabilità genitoriale in relazione alle scelte di maggiore interesse per la figlia relative alla salute, istruzione e decisione. Tali scelte saranno assunte dall'Ente, sentiti i genitori, avuto riguardo al preminente interesse del minore. Il tutto con il mantenimento del monitoraggio dei Servizi Sociali.
Quanto alle caratteristiche di personalità e qualità genitoriali, il CTU, alla luce degli approfondimenti espletati sul nucleo familiare, pur avendo escluso patologie psichiatriche rilevanti in entrambi i genitori, ha messo in luce le seguenti problematiche:
- In sintesi psicologica, il Sig. mostra tratti di delega e tendenza a rimanere in una Pt_1 posizione di attesa, con scarsa iniziativa autonoma. È centrato su vissuti di esclusione e su rivendicazioni passate, con un controllo emotivo non sempre efficace, che può cedere a toni discontrollati in condizioni di stress. Tali caratteristiche, unite a una vulnerabilità relazionale e a uno stile rigido di gestione degli affetti, rappresentano elementi rilevanti nella valutazione delle sue risorse genitoriali.
- la Sig.ra presenta un profilo psicologico che evidenzia una struttura di Controparte_1 personalità orientata alla semplificazione difensiva della realtà, con uno stile evitante che costituisce il nucleo strutturante del suo funzionamento psichico (…). Nel contesto familiare, la Sig.ra ha sostenuto per lungo tempo un carico significativo nella gestione pressoché CP_1 esclusiva della figlia e delle sue esigenze materiali ed emotive, in una condizione di sostanziale assenza della figura paterna. Questa esposizione prolungata a una responsabilità genitoriale totalizzante ha contribuito a generare vissuti di affaticamento e a esacerbare una sensazione di solitudine nella funzione accudente, spesso affrontata senza un effettivo supporto esterno (…). La giovane età della Sig.ra al momento della nascita della figlia, unita a una maturazione CP_1 personale ancora in corso, sembra aver influito sullo sviluppo di alcune competenze genitoriali, che appaiono oggi in via di consolidamento (…).
Il perito ha altresì dato atto del persistere di una situazione di reciproca sfiducia e di forte conflittualità e incomunicabilità in seno alla diade genitoriale (Dal punto di vista della valutazione della capacità genitoriale si evidenzia come la relazione tra la Sig.ra e il Sig. si CP_1 Pt_1 configura, fin dalle origini, come caratterizzata da una sostanziale immaturità. In giovane età, nonostante il desiderio di costruire una relazione stabile, entrambi hanno agito senza un adeguato livello di autonomia personale né di consapevolezza rispetto alle responsabilità di coppia), ciò che ostacola l'efficace e disteso esercizio di una genitorialità congiunta e l'adozione di scelte condivise nell'interesse e nella piena considerazione delle esigenze della figlia minore (Il conflitto di coppia, non affrontato né elaborato efficacemente, è stato rapidamente traslato sul piano genitoriale, determinando un'escalation simmetrica nella gestione della bambina e nella comunicazione tra i due ex partner, tuttora segnata da scarsa cooperazione e da reciproca sfiducia. A tale quadro si
pagina 5 di 9 aggiungono le attuali e persistenti divergenze sul piano economico, che alimentano ulteriormente la conflittualità e ostacolano l'instaurarsi di un dialogo costruttivo).
Tale conflitto di coppia ha avuto una preoccupante ripercussione sulla minore, la quale manifesta un forte malessere, escludendo totalmente qualsiasi riavvicinamento con il padre che viene sostituito con la figura dell'attuale compagno della madre (“La simmetria conflittuale ha avuto riflessi anche sulla relazione padre–figlia: il Sig. pur dichiarandosi disponibile a ricostruire un rapporto Pt_1 affettivo con la minore, ha agito in modo disomogeneo e ambivalente, alternando fasi di presenza a lunghi periodi di inattività, generando in vissuti ripetuti di delusione e una crescente Per_1 sfiducia nella continuità e affidabilità del legame. Ciò ha progressivamente compromesso l'integrità affettiva della relazione e ha favorito un maggiore investimento da parte della bambina nel nuovo nucleo familiare materno”).
Si deve aggiungere come, alla luce delle risultanze evidenziate dalla CTU, non appaia allo stato attuabile un regime di affidamento esclusivo della minore alla madre (nonostante la signora si sia negli anni dedicata alla cura e alla educazione della figlia), essendo emerso nel corso dell'esame una certa fragilità della signora improntata al controllo e alla semplificazione delle dinamiche affettive con una tendenza evitante che non compromettono la sua motivazione affettiva, che appare viva e orientata al benessere della minore, ma ne condizionano la piena efficacia nel contenimento e nella regolazione del clima emotivo familiare.
Come indicato dal consulente, il prescritto affidamento di all'Ente in funzione del suo Per_1 benessere e di un rafforzamento delle figure genitoriali potrà essere riconsiderato a seguito di un lavoro nella relazione padre-madre e al ri-convolgimento del padre nella vita della bambina, come
“mente genitoriale”.
Deve essere mantenuto il monitoraggio dei Servizi sul nucleo familiare;
le parti dovranno - al più presto (si spera che ciò sia già avvenuto, secondo quanto era emerso nell'ultima udienza) - iniziare il percorso di Terapia familiare Sistematico-Relazionale come prospettato e descritto dal perito, con avvio centrato sulla coppia genitoriale da estendersi progressivamente agli altri membri della famiglia. Si tratta di un intervento funzionale ad aiutare le parti ad affrontare le dinamiche relazionali disfunzionali, “…favorire ripristino della comunicazione genitoriale e tutelare il benessere psico emotivo della minore attraverso la ricostruzione di un contesto relazionale più coeso e cooperativo”.
Per quanto riguarda lo stato emotivo di alla luce di quanto emerso nel corso della Per_1 valutazione integrata (CTU, neuropsichiatria infantile, strumenti testali, colloqui), la bambina sta
“…cercando di costruire un equilibrio emotivo e relazionale nel suo contesto di vita attuale, segnato da legami affettivi coerenti, stabili e percepiti come protettivi. Il rifiuto verso la figura paterna non appare una semplice opposizione temporanea o “strumentale”, bensì l'esito di un'esperienza reale di discontinuità, assenza e vissuto soggettivo di abbandono che si è strutturato nel tempo, e che oggi riattiva dolore e rabbia laddove si tenta di imporre un contatto non elaborato, non voluto, e vissuto come disconfermante della propria soggettività”. In questa situazione si ritiene condivisibile la sospensione al momento di qualunque intervento diretto con la bambina finalizzato al riavvicinamento con il padre (Spazio Neutro), nonché la scelta di non riattivare al momento gli interventi già sospesi (Educativa domiciliare). Tale indicazione è stata pagina 6 di 9 d'altra parte accolta anche dai CTP coinvolti nell'esame peritale della famiglia, avendo condiviso che è preliminarmente necessario restituire alla bambina uno spazio di tregua libero da interventi percepiti come intrusivi o colpevolizzanti, lasciando che siano gli adulti, attraverso una presa in carico strutturata e autentica, a farsi carico della complessità familiare. Come rilevato dal CTU, anche “…l'attivazione di un percorso psicologico per è da considerarsi opportuno solo in Per_1 un momento successivo, e dovrà essere strutturato con obiettivi autonomi rispetto al conflitto genitoriale e al possibile riavvicinamento alla figura paterna. In una fase futura, sarà possibile proporre un intervento psicologico mirato alla tutela del benessere emotivo della minore, privo di connotazioni mediative o finalità conciliative rispetto al rapporto con il padre. Tale percorso dovrà focalizzarsi, in primo luogo, sull'elaborazione delle emozioni e dei vissuti interni di , quali il Per_1 senso di abbandono, la rabbia e la delusione, con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza e integrazione affettiva. Sarà inoltre fondamentale rafforzare la costruzione della propria identità e promuovere lo sviluppo di risorse adattive che possano sostenerla nei diversi contesti di vita. Infine, particolare attenzione dovrà essere posta al supporto nella gestione dei cambiamenti familiari, delle dinamiche fraterne e delle relazioni in ambito scolastico e sociale, al fine di garantirle un percorso evolutivo il più possibile equilibrato e protetto. La tutela del benessere psicologico di passa oggi non da un riavvicinamento forzato al padre, ma da un Per_1 intervento profondo sul piano della genitorialità e della comunicazione inter adulta. Soltanto in un secondo tempo, e in presenza di condizioni interne ed esterne mutate, sarà eventualmente ipotizzabile una rielaborazione del legame con la figura paterna — non come “ricostruzione” forzata, ma come riconoscimento e ri-narrazione del proprio passato, termini che possano restituire senso e dignità alla storia affettiva della bambina”.
La prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario dovrà in principalità essere diretta a:
- sollecitare/curare il regolare svolgimento del percorso di terapia familiare, con effettiva partecipazione agli incontri da parte di entrambi i genitori;
- riconsiderare, qualora vi siano i presupposti, la ripresa del percorso di riavvicinamento della figlia al padre con la riorganizzazione degli incontri in Spazio Neutro con una progressiva liberalizzazione del diritto di visita del padre nei confronti della figlia;
- riattivare un percorso psicologico per , se ed in quanto si ravviserà la sussistenza dei Per_1 presupposti;
Con
- segnalare all' eventuali situazioni di grave pregiudizio ai danni della minore.
Sul mantenimento di Persona_1
Per quanto riguarda la decisione da assumere circa il mantenimento di a carico del padre, Per_1 occorre innanzitutto comparare la situazione economico reddituale delle parti come segue:
- la sig.ra ha svolto attività lavorativa presso AL di Gavirate con contratto a Controparte_1 tempo determinato che risulta scaduto al 20 dicembre 2024. All'udienza del 3/12/2024 ha dichiarato: “Lavoro presso AL di Gavirate con contratto a tempo determinato che scadrà il 20 dicembre 2024. Non so dire se mi verrà rinnovato. Lavoro su turni e ho una retribuzione che varia pagina 7 di 9 tra i €. 1400 e i €. 1600. Non so dire se mi verrà rinnovato”. La signora ha prodotto la dichiarazione dei redditi del 2025 che riporta un reddito annuo di €. 9.942,00= per l'anno 2024 e le ultime 5 buste paga del 2024 in cui risulta la cessazione del rapporto di lavoro a dicembre 2024. Alla luce di ciò, ad oggi, la signora risulta disoccupata con un altro figlio avuto dall'attuale compagno.
- Il sig. risulta occupato a far data dal 05/05/2019 alle dipendenze della società Parte_1
Lindt&Sprungli spa con qualifica di operaio, inizialmente con contratto part-time ciclico a tempo indeterminato con stipendio netto di € 1.300,00 per nove mensilità oltre tredicesima e quattordicesima, e trasformato nelle more del giudizio in contratto full-time a tempo indeterminato. Egli ha prodotto le dichiarazioni dei redditi che riportano un reddito di €. 28.945,91= per il 2024 e di €. 31.153,22= per il 2025, nonché le ultime 6 buste paga del 2025 in cui risulta uno stipendio di circa €. 2.300,00=. La trattenuta di €. 350,00 circa è cessata da giugno 2025. Si deve dare atto che il ricorrente è divenuto padre di altri due figli avuti dall'attuale compagna.
Considerata la situazione reddituale delle parti come sopra riassunta, alla luce della documentazione in atti, valutate le rispettive situazioni familiari (sia il sig. che la signora hanno Pt_1 CP_1 instaurato stabili relazioni sentimentali e attualmente convivono con i rispettivi partner dai quali hanno avuto 2 figli l' e una bambina la signora), tenuto conto che non ci sono frequentazioni Per_1 tra il padre e la figlia e pertanto di alcuna forma di mantenimento diretto, che il padre è ora titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno e che la madre allo stato è disoccupata, il Collegio ritiene congruo disporre l'obbligo a carico del ricorrente di versare l'importo mensile di €. 300=, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal settembre 2026, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese, stabilendo altresì che l'AU venga percepito al 100% dalla madre.
Spese di lite
Quanto alle spese di lite tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito dello stesso in relazione alle domande svolte da entrambe le parti, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
Per quanto concerne le spese del Curatore Speciale, le stesse resteranno a carico dell'Erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio, mentre resteranno a carico dei genitori nella misura del 50%, qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna e in via solidale essendosi reso necessario l'approfondimento peritale per meglio chiarire la situazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE l'affidamento ex art. 333 c.c. della figlia minore nata a [...] il Persona_1
21/10/20215 all'Ente territoriale, da individuarsi nel Comune di RA AT, con pagina 8 di 9 limitazione della responsabilità genitoriale sulla minore quanto alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa;
2) DISPONE la sospensione temporanea di qualunque intervento diretto con la figlia minore finalizzato sia al suo sostegno psicologico che al suo riavvicinamento al padre;
3) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia minore, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dell'Ente affidatario, attenendosi alle prescrizioni ed indicazioni dei Servizi nonché alle indicazioni fornite dal CTU, con espresso invito ad iniziare senza indugio/proseguire il percorso di terapia familiare di coppia come indicato nella relazione peritale;
4) CONFERMA la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario (Comune di RA AT) secondo quanto meglio precisato nella parte motiva;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della figlia mediante la corresponsione dell'importo di €. 300= entro il giorno 5 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
AU a favore al 100% alla madre;
6) COMPENSA fra le parti le spese di lite.
7) COMPENSA le spese di lite del Curatore Speciale della minore nei rapporti tra le parti, attesa l'attività nell'interesse di entrambi i genitori, in favore della figlia;
con l'espressa precisazione che le spese del Curatore Speciale resteranno a carico dell'Erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio e a carico dei genitori in via solidale nella misura del 50% ciascuno (quale spesa straordinaria a favore della prole) qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata. In tale ultima ipotesi le spese del curatore speciale si liquidano in complessivi €. 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
8) PONE le spese di CTU – come liquidate con separato provvedimento – a carico delle parti in misura del 50% e in via solidale.
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti, al Curatore Speciale e ai Servizi Sociali del Comune di RA AT.
Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio del 18/9/2025.
Il Presidente
Dott.ssa LE Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa LE Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
nel procedimento iscritto al R.G. n.1509/2021 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/08/1993, rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCHI ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ELISABETTA BRUSA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
E CON AVV. FRANCESCA URRU con studio in Cantello (VA), Via Elvezia, 34, curatore speciale della minore (CF. nata a [...] il [...], nominato con Persona_1 C.F._3 decreto del 07/12/2023;
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex art. 337-bis c.c. depositato in data 21/05/2021 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la Controparte_1 regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia nata a Persona_1
Varese il 21/10/2015 dalla relazione con la resistente. A fondamento delle domande svolte, il sig.
ha dedotto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente dalla Parte_1 quale, in data 21/10/2015, è nata la figlia che successivamente all'interruzione della Persona_1
pagina 1 di 9 convivenza (avvenuta nel novembre 2018) le parti avevano raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
che a partire dal mese di ottobre 2019 la sig.ra , del tutto immotivatamente ed inaspettatamente, mutava le proprie richieste CP_1 economiche, avanzando maggiori pretese per il sostentamento della figlia e negava il concordato ampliamento del diritto di visita del padre con la figlia, giungendo ad ostacolarlo nei rapporti con la stessa fino ad escluderlo, con la conseguenza che a partire dal mese di gennaio 2020, non aveva più avuto frequentazioni e contatti telefonici con . Dal punto di vista economico, ha dato atto di Per_1 aver sempre provveduto al mantenimento della bambina, sia ordinario sia straordinario, (che era stato quantificato in €. 300 per 9 mensilità e €. 200 nei restanti mesi) quantomeno sino al mese di luglio 2020 quando aveva appreso che la sig.ra non aveva mai riscosso gli assegni familiari. CP_1
Ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita secondo quanto indicato in ricorso;
con onere a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 oltre il 50% delle Per_1 spese straordinarie;
AU al 50% a ciascun genitore. Spese vinte.
Integrato il contradditorio, si è costituita contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto. In particolare la resistente ha eccepito che successivamente all'interruzione della convivenza il ricorrente aveva assunto un comportamento scostante e disinteressato verso la figlia, disattendo anche il regime delle visite concordate con la madre fino ad interrompere sia il rapporto personale con la prole, a partire dal marzo 2020, sia (dal luglio 2020) la corresponsione del mantenimento e delle spese straordinarie, a favore della figlia (gli assegni familiari venivano riscossi dalla madre fino a giugno 2021, in seguito la mancata corresponsione era dovuta alla omessa presentazione della domanda all'INPS da parte del ricorrente). Ha quindi dato atto di nulla opporre alla richiesta di affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento presso di sé, precisando la necessità di operare il riavvicinamento tra il padre e la figlia in modo graduale stante l'interruzione dei rapporti da quasi due anni. Sotto il profilo economico ha chiesto di determinare il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre in €. 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. AU a favore della signora al 100% in quanto genitore collocatario. Con l'ulteriore richiesta di condannare il sig. al pagamento della somma di €. 4.200,00 quale Per_1 arretrato a titolo di mantenimento della minore a far data da luglio 2020 sino al 1° settembre 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese vinte.
Con decreti provvisori del 29/10/2021, del 21/03/2022 e del 29/06/2023, il Tribunale, dopo aver disposto un primo tentativo di graduale ravvicinamento del padre alla figlia con la presenza della madre, conferiva incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere un intervento mirato a consolidare il rapporto tra padre e figlia, avviando un programma di incontri mediante le modalità di assistenza educativa ritenute necessarie e in grado di ottenere maggiore disponibilità e fiducia da parte della minore, con la gradualità e determinando la frequenza più adatta alle esigenze della bambina (gli incontri riprendevano, seppur con ritardo, ma non registravano significativi progressi). Sotto il profilo economico, con decreto provvisorio in data 29/6/2023, il Collegio elevava il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre a €. 300,00= mensili (in precedenza era stato quantificato in €. 250=), a decorrere dal mese di luglio 2023, fermo restando le spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Varese.
pagina 2 di 9 Acquisita ulteriore relazione dei Servizi Sociali del 21/11/2023 (nella quale i servizi davano atto che, “nonostante fin dall'inizio abbia sostenuto di non voler incontrare il padre, il Per_1 processo di riavvicinamento con lui fino al periodo estivo procedeva gradualmente, mantenendo una certa regolarità”) e sentite le parti all'udienza del 28/11/2023, con decreto del 7/12/2023 il Tribunale dava mandato ai Servizi Sociali di RA AT (sino a quel momento incaricati soltanto di operare un riavvicinamento tra la minore e il padre) di prendere in carico il nucleo familiare allo scopo di effettuare una indagine psicosociale, con particolare riferimento alla condizione personale della minore e al suo rapporto con entrambi i genitori, nonché alle condizioni delle parti, provvedendo nel contempo all'immediata nomina di un curatore speciale per la minore, nella persona dell'Avv. Urru Francesca la quale si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in data 7/05/2024, dando atto dell'attività espletata sino a quel momento e rassegnando le proprie conclusioni (affido della minore all'Ente, richiesta di disporre una CTU, eventuale percorso di CO.GE.).
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali del 6/05/2024, sentite le parti alla successiva udienza del 14/05/2024, con decreto provvisorio del 30/05/2024, veniva disposto l'affido della minore all'Ente, individuato nel Comune di RA AT, rilevando il Collegio che Per_1
“…dalla relazione da ultimo depositata del 6/5/2024 risulta che la situazione del nucleo familiare per cui è causa è preoccupante non solo per il fatto che non è stato possibile riavvicinare la figlia al padre (le frequentazioni risultano interrotte dal giugno 2023) ma anche stante l'elevato livello di conflittualità tra la coppia genitoriale, ciò che inibisce alle parti “… non solo di prendere decisioni di comune accordo, ma nemmeno di dare o ricevere informazioni…”; più in particolare i servizi hanno dato atto che “… a seguito dei diversi colloqui svolti nel corso dell'indagine psicosociale, si evidenzia che gli adulti che gravitano intorno alla minore non favoriscono ad oggi l'accesso di
alla figura paterna, né a tutta la famiglia paterna, compresi i nonni e il fratellino
Per_1 Per_2 con cui la bambina non ha nessun tipo di rapporto. Gli incontri tra e il padre risultano
Per_1 sospesi dal mese di giugno u.s., la situazione attuale non garantisce di fatto il diritto di di
Per_1 avere accesso ad una delle due figure genitoriali. Come sopra riportato, la relazione tra i genitori è altamente conflittuale, piuttosto cristallizzata agli episodi che hanno portato alla loro separazione, senza che nessuno dei due riesca a confrontarsi con l'altro sui bisogni attuali della figlia...”; - ritenuto a questo punto che l'assenza di un efficace dialogo tra i genitori renda l'attuale regime di affidamento condiviso pregiudizievole per la minore, con la conseguenza che risulta necessario disporre l'affidamento della minore all'Ente con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti per le decisioni di maggiore interesse, reputando l'attuale regime di affidamento condiviso non compatibile con le esigenze evolutive di che negli ultimi tempi si è sottratta a
Per_1 qualsiasi colloquio/confronto con i Servizi e ha manifestato momenti di pianto/rabbia/silenzi, oltre che difficoltà nella didattica, situazione tutta che può costituire segnale di malessere (la minore è già stata avviata alla NPI e la presa in carico è imminente.
Nel prosieguo veniva disposta CTU sul nucleo familiare avendo i Servizi, nell'ultima relazione del 15/11/2024, “… rilevato elementi di forte preoccupazione per la crescita psicofisica della minore…”.
pagina 3 di 9 In data 27/07/2025 veniva depositato l'elaborato peritale e alla successiva udienza del 3/09/2025, ordinato alle parti di aggiornare la propria posizione reddituale, il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
* * * * * *
Preliminarmente, il Collegio evidenzia l'inammissibilità in questa sede della domanda formulata da parte resistente di recupero di eventuali crediti maturati nei confronti del ricorrente per il mantenimento della figlia minore.
Sul regime di affidamento di Persona_1
Nel merito delle domande svolte dal ricorrente al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'affidamento/frequentazioni e mantenimento della figlia ex art. 337 bis Per_1
e ss. c.c., si osserva come la presente vicenda ha avuto un percorso giudiziale lungo e complesso a causa delle difficoltà riscontrate nel tentativo di riavvicinare la figlia al padre, attività che se Per_1 ha consentito per un limitato periodo di tempo di organizzare qualche incontro in spazio neutro, si è poi interrotta stante il manifestato disagio mostrato dalla minore, la quale ha sempre espresso il desiderio di non vedere il padre.
Secondo consolidata giurisprudenza nazionale e sovranazionale il fine che deve essere perseguito nella determinazione delle modalità di frequentazioni dei minori con i genitori è garantire il loro interesse. Non può essere imposta ai minori alcuna forma di collocamento o di frequentazione con l'uno o con l'altro genitore quando ciò possa gravemente comprometterne l'equilibrio: invero, non esiste un diritto assoluto del genitore alla frequentazione del figlio, ma ogni scelta deve essere parametrata all'interesse del minore e alla valutazione delle capacità genitoriale del genitore stesso. Premesso ciò, in considerazione del malessere mostrato dalla bambina, dell'atteggiamento tenuto dalla madre rispetto al progetto di riavvicinamento al padre (apparso ai Servizi il più delle volte soltanto formale) e della necessità di accompagnare l' nelle Per_1 interazioni con la figlia, nel corso del giudizio è stato nominato un Curatore Speciale, è stato disposto l'affido di all'Ente in considerazione dell'elevato livello di conflittualità tra la Per_1 coppia genitoriale e è stata disposta CTU che, all'esito di una approfondita disamina della situazione personale, relazionale e delle competenze genitoriali di entrambe le parti in relazione alla figlia - relazione peritale alla quale si rimanda integralmente e che viene integralmente Per_1 condivisa dal Collegio siccome ampiamente motivata, condotta con metodo scientifico e scevra da vizi logici -, ha concluso proponendo:
● L'indicazione di mantenimento dell'affido all'Ente con collocamento prevalente presso la madre. Tale condizione può essere riconsiderata a seguito di un lavoro nella relazione padre- madre e al ri-coinvolgimento del padre nella vita della stessa come “mente genitoriale”;
● Mantenimento di monitoraggio da parte dei Servizi territoriali;
● Indicazione di un percorso di Terapia Familiare”.
Le parti, preso atto del quadro delineato dalla consulente, hanno aderito alle indicazioni del CTU e dei propri CTP (si rileva come anche il Curatore Speciale abbia provveduto a nominare un proprio pagina 4 di 9 CTP, rivelatosi particolarmente utile ed attivo per offrire strumenti concreti per mettere in pratica le indicazioni terapeutiche indicate), fatta salva la rimessione al Tribunale di ogni valutazione circa l'affido di A tale proposito rileva il Collegio come non possa che essere confermato, nel Per_1 preminente interesse della minore, stante il permanere di una accesa e preoccupante conflittualità tra i coniugi, delle caratteristiche di personalità delle parti (sulle quali occorre “lavorare” con una terapia familiare) nonché del malessere della bambina, l'affidamento di all'Ente, con Per_1 collocamento presso la madre e con limitazione della responsabilità genitoriale in relazione alle scelte di maggiore interesse per la figlia relative alla salute, istruzione e decisione. Tali scelte saranno assunte dall'Ente, sentiti i genitori, avuto riguardo al preminente interesse del minore. Il tutto con il mantenimento del monitoraggio dei Servizi Sociali.
Quanto alle caratteristiche di personalità e qualità genitoriali, il CTU, alla luce degli approfondimenti espletati sul nucleo familiare, pur avendo escluso patologie psichiatriche rilevanti in entrambi i genitori, ha messo in luce le seguenti problematiche:
- In sintesi psicologica, il Sig. mostra tratti di delega e tendenza a rimanere in una Pt_1 posizione di attesa, con scarsa iniziativa autonoma. È centrato su vissuti di esclusione e su rivendicazioni passate, con un controllo emotivo non sempre efficace, che può cedere a toni discontrollati in condizioni di stress. Tali caratteristiche, unite a una vulnerabilità relazionale e a uno stile rigido di gestione degli affetti, rappresentano elementi rilevanti nella valutazione delle sue risorse genitoriali.
- la Sig.ra presenta un profilo psicologico che evidenzia una struttura di Controparte_1 personalità orientata alla semplificazione difensiva della realtà, con uno stile evitante che costituisce il nucleo strutturante del suo funzionamento psichico (…). Nel contesto familiare, la Sig.ra ha sostenuto per lungo tempo un carico significativo nella gestione pressoché CP_1 esclusiva della figlia e delle sue esigenze materiali ed emotive, in una condizione di sostanziale assenza della figura paterna. Questa esposizione prolungata a una responsabilità genitoriale totalizzante ha contribuito a generare vissuti di affaticamento e a esacerbare una sensazione di solitudine nella funzione accudente, spesso affrontata senza un effettivo supporto esterno (…). La giovane età della Sig.ra al momento della nascita della figlia, unita a una maturazione CP_1 personale ancora in corso, sembra aver influito sullo sviluppo di alcune competenze genitoriali, che appaiono oggi in via di consolidamento (…).
Il perito ha altresì dato atto del persistere di una situazione di reciproca sfiducia e di forte conflittualità e incomunicabilità in seno alla diade genitoriale (Dal punto di vista della valutazione della capacità genitoriale si evidenzia come la relazione tra la Sig.ra e il Sig. si CP_1 Pt_1 configura, fin dalle origini, come caratterizzata da una sostanziale immaturità. In giovane età, nonostante il desiderio di costruire una relazione stabile, entrambi hanno agito senza un adeguato livello di autonomia personale né di consapevolezza rispetto alle responsabilità di coppia), ciò che ostacola l'efficace e disteso esercizio di una genitorialità congiunta e l'adozione di scelte condivise nell'interesse e nella piena considerazione delle esigenze della figlia minore (Il conflitto di coppia, non affrontato né elaborato efficacemente, è stato rapidamente traslato sul piano genitoriale, determinando un'escalation simmetrica nella gestione della bambina e nella comunicazione tra i due ex partner, tuttora segnata da scarsa cooperazione e da reciproca sfiducia. A tale quadro si
pagina 5 di 9 aggiungono le attuali e persistenti divergenze sul piano economico, che alimentano ulteriormente la conflittualità e ostacolano l'instaurarsi di un dialogo costruttivo).
Tale conflitto di coppia ha avuto una preoccupante ripercussione sulla minore, la quale manifesta un forte malessere, escludendo totalmente qualsiasi riavvicinamento con il padre che viene sostituito con la figura dell'attuale compagno della madre (“La simmetria conflittuale ha avuto riflessi anche sulla relazione padre–figlia: il Sig. pur dichiarandosi disponibile a ricostruire un rapporto Pt_1 affettivo con la minore, ha agito in modo disomogeneo e ambivalente, alternando fasi di presenza a lunghi periodi di inattività, generando in vissuti ripetuti di delusione e una crescente Per_1 sfiducia nella continuità e affidabilità del legame. Ciò ha progressivamente compromesso l'integrità affettiva della relazione e ha favorito un maggiore investimento da parte della bambina nel nuovo nucleo familiare materno”).
Si deve aggiungere come, alla luce delle risultanze evidenziate dalla CTU, non appaia allo stato attuabile un regime di affidamento esclusivo della minore alla madre (nonostante la signora si sia negli anni dedicata alla cura e alla educazione della figlia), essendo emerso nel corso dell'esame una certa fragilità della signora improntata al controllo e alla semplificazione delle dinamiche affettive con una tendenza evitante che non compromettono la sua motivazione affettiva, che appare viva e orientata al benessere della minore, ma ne condizionano la piena efficacia nel contenimento e nella regolazione del clima emotivo familiare.
Come indicato dal consulente, il prescritto affidamento di all'Ente in funzione del suo Per_1 benessere e di un rafforzamento delle figure genitoriali potrà essere riconsiderato a seguito di un lavoro nella relazione padre-madre e al ri-convolgimento del padre nella vita della bambina, come
“mente genitoriale”.
Deve essere mantenuto il monitoraggio dei Servizi sul nucleo familiare;
le parti dovranno - al più presto (si spera che ciò sia già avvenuto, secondo quanto era emerso nell'ultima udienza) - iniziare il percorso di Terapia familiare Sistematico-Relazionale come prospettato e descritto dal perito, con avvio centrato sulla coppia genitoriale da estendersi progressivamente agli altri membri della famiglia. Si tratta di un intervento funzionale ad aiutare le parti ad affrontare le dinamiche relazionali disfunzionali, “…favorire ripristino della comunicazione genitoriale e tutelare il benessere psico emotivo della minore attraverso la ricostruzione di un contesto relazionale più coeso e cooperativo”.
Per quanto riguarda lo stato emotivo di alla luce di quanto emerso nel corso della Per_1 valutazione integrata (CTU, neuropsichiatria infantile, strumenti testali, colloqui), la bambina sta
“…cercando di costruire un equilibrio emotivo e relazionale nel suo contesto di vita attuale, segnato da legami affettivi coerenti, stabili e percepiti come protettivi. Il rifiuto verso la figura paterna non appare una semplice opposizione temporanea o “strumentale”, bensì l'esito di un'esperienza reale di discontinuità, assenza e vissuto soggettivo di abbandono che si è strutturato nel tempo, e che oggi riattiva dolore e rabbia laddove si tenta di imporre un contatto non elaborato, non voluto, e vissuto come disconfermante della propria soggettività”. In questa situazione si ritiene condivisibile la sospensione al momento di qualunque intervento diretto con la bambina finalizzato al riavvicinamento con il padre (Spazio Neutro), nonché la scelta di non riattivare al momento gli interventi già sospesi (Educativa domiciliare). Tale indicazione è stata pagina 6 di 9 d'altra parte accolta anche dai CTP coinvolti nell'esame peritale della famiglia, avendo condiviso che è preliminarmente necessario restituire alla bambina uno spazio di tregua libero da interventi percepiti come intrusivi o colpevolizzanti, lasciando che siano gli adulti, attraverso una presa in carico strutturata e autentica, a farsi carico della complessità familiare. Come rilevato dal CTU, anche “…l'attivazione di un percorso psicologico per è da considerarsi opportuno solo in Per_1 un momento successivo, e dovrà essere strutturato con obiettivi autonomi rispetto al conflitto genitoriale e al possibile riavvicinamento alla figura paterna. In una fase futura, sarà possibile proporre un intervento psicologico mirato alla tutela del benessere emotivo della minore, privo di connotazioni mediative o finalità conciliative rispetto al rapporto con il padre. Tale percorso dovrà focalizzarsi, in primo luogo, sull'elaborazione delle emozioni e dei vissuti interni di , quali il Per_1 senso di abbandono, la rabbia e la delusione, con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza e integrazione affettiva. Sarà inoltre fondamentale rafforzare la costruzione della propria identità e promuovere lo sviluppo di risorse adattive che possano sostenerla nei diversi contesti di vita. Infine, particolare attenzione dovrà essere posta al supporto nella gestione dei cambiamenti familiari, delle dinamiche fraterne e delle relazioni in ambito scolastico e sociale, al fine di garantirle un percorso evolutivo il più possibile equilibrato e protetto. La tutela del benessere psicologico di passa oggi non da un riavvicinamento forzato al padre, ma da un Per_1 intervento profondo sul piano della genitorialità e della comunicazione inter adulta. Soltanto in un secondo tempo, e in presenza di condizioni interne ed esterne mutate, sarà eventualmente ipotizzabile una rielaborazione del legame con la figura paterna — non come “ricostruzione” forzata, ma come riconoscimento e ri-narrazione del proprio passato, termini che possano restituire senso e dignità alla storia affettiva della bambina”.
La prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario dovrà in principalità essere diretta a:
- sollecitare/curare il regolare svolgimento del percorso di terapia familiare, con effettiva partecipazione agli incontri da parte di entrambi i genitori;
- riconsiderare, qualora vi siano i presupposti, la ripresa del percorso di riavvicinamento della figlia al padre con la riorganizzazione degli incontri in Spazio Neutro con una progressiva liberalizzazione del diritto di visita del padre nei confronti della figlia;
- riattivare un percorso psicologico per , se ed in quanto si ravviserà la sussistenza dei Per_1 presupposti;
Con
- segnalare all' eventuali situazioni di grave pregiudizio ai danni della minore.
Sul mantenimento di Persona_1
Per quanto riguarda la decisione da assumere circa il mantenimento di a carico del padre, Per_1 occorre innanzitutto comparare la situazione economico reddituale delle parti come segue:
- la sig.ra ha svolto attività lavorativa presso AL di Gavirate con contratto a Controparte_1 tempo determinato che risulta scaduto al 20 dicembre 2024. All'udienza del 3/12/2024 ha dichiarato: “Lavoro presso AL di Gavirate con contratto a tempo determinato che scadrà il 20 dicembre 2024. Non so dire se mi verrà rinnovato. Lavoro su turni e ho una retribuzione che varia pagina 7 di 9 tra i €. 1400 e i €. 1600. Non so dire se mi verrà rinnovato”. La signora ha prodotto la dichiarazione dei redditi del 2025 che riporta un reddito annuo di €. 9.942,00= per l'anno 2024 e le ultime 5 buste paga del 2024 in cui risulta la cessazione del rapporto di lavoro a dicembre 2024. Alla luce di ciò, ad oggi, la signora risulta disoccupata con un altro figlio avuto dall'attuale compagno.
- Il sig. risulta occupato a far data dal 05/05/2019 alle dipendenze della società Parte_1
Lindt&Sprungli spa con qualifica di operaio, inizialmente con contratto part-time ciclico a tempo indeterminato con stipendio netto di € 1.300,00 per nove mensilità oltre tredicesima e quattordicesima, e trasformato nelle more del giudizio in contratto full-time a tempo indeterminato. Egli ha prodotto le dichiarazioni dei redditi che riportano un reddito di €. 28.945,91= per il 2024 e di €. 31.153,22= per il 2025, nonché le ultime 6 buste paga del 2025 in cui risulta uno stipendio di circa €. 2.300,00=. La trattenuta di €. 350,00 circa è cessata da giugno 2025. Si deve dare atto che il ricorrente è divenuto padre di altri due figli avuti dall'attuale compagna.
Considerata la situazione reddituale delle parti come sopra riassunta, alla luce della documentazione in atti, valutate le rispettive situazioni familiari (sia il sig. che la signora hanno Pt_1 CP_1 instaurato stabili relazioni sentimentali e attualmente convivono con i rispettivi partner dai quali hanno avuto 2 figli l' e una bambina la signora), tenuto conto che non ci sono frequentazioni Per_1 tra il padre e la figlia e pertanto di alcuna forma di mantenimento diretto, che il padre è ora titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno e che la madre allo stato è disoccupata, il Collegio ritiene congruo disporre l'obbligo a carico del ricorrente di versare l'importo mensile di €. 300=, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal settembre 2026, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese, stabilendo altresì che l'AU venga percepito al 100% dalla madre.
Spese di lite
Quanto alle spese di lite tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito dello stesso in relazione alle domande svolte da entrambe le parti, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
Per quanto concerne le spese del Curatore Speciale, le stesse resteranno a carico dell'Erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio, mentre resteranno a carico dei genitori nella misura del 50%, qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna e in via solidale essendosi reso necessario l'approfondimento peritale per meglio chiarire la situazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE l'affidamento ex art. 333 c.c. della figlia minore nata a [...] il Persona_1
21/10/20215 all'Ente territoriale, da individuarsi nel Comune di RA AT, con pagina 8 di 9 limitazione della responsabilità genitoriale sulla minore quanto alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa;
2) DISPONE la sospensione temporanea di qualunque intervento diretto con la figlia minore finalizzato sia al suo sostegno psicologico che al suo riavvicinamento al padre;
3) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia minore, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dell'Ente affidatario, attenendosi alle prescrizioni ed indicazioni dei Servizi nonché alle indicazioni fornite dal CTU, con espresso invito ad iniziare senza indugio/proseguire il percorso di terapia familiare di coppia come indicato nella relazione peritale;
4) CONFERMA la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario (Comune di RA AT) secondo quanto meglio precisato nella parte motiva;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della figlia mediante la corresponsione dell'importo di €. 300= entro il giorno 5 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
AU a favore al 100% alla madre;
6) COMPENSA fra le parti le spese di lite.
7) COMPENSA le spese di lite del Curatore Speciale della minore nei rapporti tra le parti, attesa l'attività nell'interesse di entrambi i genitori, in favore della figlia;
con l'espressa precisazione che le spese del Curatore Speciale resteranno a carico dell'Erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio e a carico dei genitori in via solidale nella misura del 50% ciascuno (quale spesa straordinaria a favore della prole) qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata. In tale ultima ipotesi le spese del curatore speciale si liquidano in complessivi €. 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
8) PONE le spese di CTU – come liquidate con separato provvedimento – a carico delle parti in misura del 50% e in via solidale.
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti, al Curatore Speciale e ai Servizi Sociali del Comune di RA AT.
Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio del 18/9/2025.
Il Presidente
Dott.ssa LE Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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