Articolo 1799 del Codice civile
Articolo 1798Articolo 1800
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19 aprile 1942
Art. 1799.

(Obblighi, diritti e poteri del sequestratario).

Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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