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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 05/11/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1126/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa BR BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 1126/2024 promossa da:
CF e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 con gli avv.ti Giovanni Belmonte e Angela Anna Damiano del Foro C.F._2 di Napoli,
ATTORI
Nei confronti di
C.F. , con l'avv. Roberto Giovannelli del Controparte_1 C.F._3
Foro di Pesaro, nonché C.F. Controparte_2 C.F._4
c.f. , c.f. CP_3 C.F._5 Controparte_4
, con gli avv. Silvia Tinti del Foro di Pesaro C.F._6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice, conclusioni come da atto di citazione notificato il 14.06.2024 :
<< a) accertarsi e dichiararsi che l'atto di cessione del 25.06.2019 per Notar Persona_1
Notaio in Pesaro, Rep. 48957 – Racc. 24871, stipulato fra cedente, in Controparte_1 favore di , e reca Controparte_2 CP_3 Controparte_4 pregiudizio alle ragioni creditorie degli attori;
b) Per l'effetto sentir revocare detto contratto di cessione relativamente ai cespiti in N.C.E.U. a) FOGLIO 46 – PART. 2329 –
SUB 28 e 211 – CAT. A/2 – CL 2 – CONS. 6,5 vani – SUPERFICIE CATASTALE 114 m2 -
RENDITA € 419,62 –D'USO ABITATIVO - piano S1-2 - int.
6 - Sc. C - Lt 1 – edificio CL - via Dante D'Ambrosi n° 5 - Pesaro. = b) FOGLIO 46 – PART. 2329 – SUB 125 – CAT. C/6
1 – CL 1 – CONS. 15 m2 - – SUPERFICIE CATASTALE 18 m2 - RENDITA € 33,31 –
DESTINAZIONE D'USO BOX AUTO = piano S1 – int. 49 – Lt 1 – edificio CL - via Dante
D'Ambrosi n° 5 - Pesaro, dichiarandolo inefficace nei loro confronti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., ordinando al Conservatore dei RR.II. di Pesaro la trascrizione della emananda sentenza. c) Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso spese generali nonché IVA e CPA oltre spese e competenze successive>>;
Con comparsa conclusionale depositata il 28.07.2025, parte attrice modificava la domanda relativamente alla lett. c), nel modo seguente: << Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso spese generali nonché IVA e CPA oltre spese e competenze successive, con attribuzione ai procuratori antistatari >>.
Per conclusioni come da comparsa di costituzione del 09.10.2024: Controparte_1
<< Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: previa sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ovvero in subordine ex art. 337,
c. 2, c.p.c., del presente procedimento in considerazione del rapporto di pregiudizialità logico-giuridica intercorrente tra questo giudizio e quello radicato e tutt'ora pendente avanti la Corte di Appello di Napoli, rubricato al R.G. n. 3309/20, promosso a seguito della proposizione di Appello avverso la sentenza n. 4295/20 del Tribunale di Napoli, rigettare nel merito le pretese formulate dagli attori ex art. 2901 c.c., perché infondate in fatto, così come in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario>>.
Per e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 conclusioni come da comparsa di costituzione del 09.10.2024:
<< Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, previa sospensione necessaria ex
art. 295 c.p.c. del presente procedimento in considerazione del rapporto di pregiudizialità logico-giuridica intercorrente tra questo giudizio e quello radicato e tutt'ora pendente avanti la Corte di Appello di Napoli, rubricato al R.G. n. 3309/20, promosso a seguito della proposizione di Appello avverso la sentenza n. 4295/20 del Tribunale di Napoli, ovvero, in subordine, previa sospensione del presente giudizio ex art. 337, c. 2, c.p.c., per le ragioni in atti,- rigettare nel merito l'azione revocatoria avversaria perchè infondata in fatto così come in diritto, così confermando la piena validità ed efficacia dell'atto pubblico stipulato in data
25.06.2019 a rogito Notaio di Pesaro del, n. 48957 di Repertorio, Raccolta n. Persona_1
24871, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Pesaro il 26.06.2019; -ordinare al
Conservatore dei RRII, la cancellazione della eventuale trascrizione dell'atto di citazione avversario sui beni immobili oggetto di giudizio, con esenzione dello stesso di ogni
2 responsabilità;- in ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario >>.
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 giugno 2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
di convenivano in giudizio ,
[...] Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e per sentire dichiarare ex art. 2901 c.c. l'inefficacia, nei
[...] Controparte_4 loro confronti, dell'atto di cessione stipulato il 25 giugno 2019 a rogito del Notaio Per_1 di Pesaro, rep. n. 48957, racc. n. 24871, con il quale ha trasferito ai
[...] Controparte_1 figli e la nuda proprietà e costituito in favore della moglie CP_3 Controparte_4 CP_2
l'usufrutto dell'immobile sito in Pesaro, Via Dante D'Ambrosi n. 5, identificato
[...] al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pesaro, foglio 46, p.lla 2329, sub. 8 graffato con sub. 28 e 211, zc. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 6,5 e foglio 46, p.lla 2329 sub. 125, zc. 1, cat. C/6, cl. 1.
A sostegno della domanda proposta, gli attori ripercorrevano le vicende fattuali e processuali da cui è scaturito il loro diritto di credito.
In particolare, deducevano che con atto di citazione notificato in data 11–18 marzo 2014, gli stessi convenivano in giudizio (dinanzi al Trib. di Napoli, nel proc.to Controparte_1 rubricato al n. 7833/14 r.g.), rilevando l'abusività del fabbricato con annessa tettoia da essi acquistato dal convenuto in data 10 novembre 2010, con rogito del Notaio al Persona_2 prezzo di € 400.000,00.
Gli attori esponevano che, a loro insaputa, l'immobile risultava gravato da un ordine di demolizione (disposto con sentenza penale n. 230/98, passata in giudicato il 05.03.1999) e che la domanda di condono pendente non era ammissibile, essendo la costruzione iniziata oltre il termine previsto dalla legge n. 724/1994.
Domandavano, pertanto, la risoluzione o nullità del contratto, il rimborso delle somme versate e il risarcimento dei danni.
Con successivo atto di citazione notificato a in data 23–29 settembre 2015 Controparte_1
(nel giudizio rubricato al n. 24259/15, dinanzi al Tribunale di Napoli), gli attori agivano altresì per l'annullamento del predetto contratto di acquisto per dolo del venditore;
il convenuto si costituiva in tale giudizio eccependo, in via preliminare, la necessità di
3 sospensione del giudizio in attesa della definizione della sanatoria, e contestando nel merito le pretese attoree.
Le cause venivano riunite per connessione soggettiva e decise con sentenza n. 4295/2020 del
Tribunale di Napoli, che pronunciava la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 10.11.2010, e condannava il venditore alla restituzione del prezzo, Controparte_1 pari ad Euro 400.000,00, nonché al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di lite in favore degli odierni attori.
Avverso la suddetta pronuncia, il convenuto proponeva appello, Controparte_1 chiedendo la sospensione dell'esecutività della sentenza, che, tuttavia, veniva respinta dalla
Corte d'Appello di Napoli.
A seguito dell'inadempimento del convenuto, gli attori dichiaravano di aver proceduto alla notifica dell'atto di precetto ed al successivo pignoramento immobiliare, e di essere venuti a conoscenza, in tale contesto, del trasferimento dei cespiti di proprietà del debitore alla moglie e ai figli, avvenuto con atto di cessione del 25 giugno 2019.
Orbene, rilevavano gli attori che il suddetto atto dispositivo fosse stato posto in essere da con l'intento di sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Controparte_1 giudizio napoletano, spogliandosi dei propri beni immobili in favore dei familiari al fine di pregiudicare le ragioni creditorie.
Si costituivano gli odierni convenuti nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto da ritenersi infondate in fatto e in diritto, ed eccependo in via preliminare la necessità della sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità logico-giuridica, attesa la pendenza del giudizio di appello R.G. n. 3309/2020 presso la Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza che ha riconosciuto il credito azionato in revocatoria.
Nel merito, parte convenuta sosteneva l'insussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, con particolare riferimento alla natura onerosa dell'atto dispositivo nell'ambito degli accordi di separazione consensuale, all'assenza dell'eventus damni atteso il limitato valore dell'immobile oggetto di cessione e la presenza di ipoteche gravanti sullo stesso, nonché l'insussistenza del requisito soggettivo della scientia damni e participatio fraudis in capo ai terzi percipienti.
Fissata la prima udienza al 12 febbraio 2025, veniva disposto il rinvio ex art. 309 c.p.c. al 19 marzo 2025.
Alla suddetta udienza, il Giudice istruttore, con ordinanza a scioglimento della riserva, dichiarava inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti convenute e disponeva la
4 rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 281 quinquies c.p.c., fissando l'udienza dell'8 ottobre 2025, ove la causa veniva trattenuta in decisione.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e pertanto può trovare accoglimento.
Deve premettersi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e ss. costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei loro confronti, dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l'eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740
c.c., e due di natura soggettiva.
Vale a dire, sotto quest'ultimo profilo, la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento
(cfr. Cass., Sez. III, 7/06/2023, n. 16092; 15/11/2016, n. 23205; 19/09/2015, n. 18315; Cass.,
Sez. II, 20/02/2015, n. 3461; Cass., Sez. I, 9/05/2008, n. 11577; 21/ 09/2001, n. 11916) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso- la participatio fraudis da parte del terzo, prescritta dall'art. 2901, primo comma, n. 2 cod. civ., consistente nella conoscenza della dolosa preordinazione dell'atto ad opera del disponente rispetto al credito futuro, la quale presuppone anche la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, non necessaria invece nel caso di atto successivo al sorgere del credito, per la quale si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore, consapevolezza, quest'ultima, che si presume facilmente in contesti familiari (cfr.
Cassazione Civile Sez. 3 Ord. n. 11663/2025, Cass., Sez. III, 15/10/2021, n. 28423; Cass.,
Sez. VI, 3/12/2014, n. 25614; Cass., Sez. I, 5/07/2013, n. 16825).
Nel caso, invece, di atto a titolo gratuito, il requisito soggettivo in capo al terzo non è richiesto, essendo sufficiente, per l'accoglimento della domanda, la sussistenza degli altri due requisiti, ovvero dell'eventus damni e della scientia damni del disponente (cfr. Cass.
Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III, 27.10.2015, n. 21808, per la quale
“trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del
5 terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”).
Applicando tali principi al caso di specie, deve innanzitutto ritenersi sussistente il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria.
Dall'analisi della documentazione versata in atti, è possibile ritenere che, già alla data di giugno 2019 gli odierni attori vantavano una ragione di credito, azionata in data 18 marzo
2014 mediante notifica a dell'atto introduttivo del giudizio volto Controparte_1 all'accertamento della responsabilità contrattuale di quest'ultimo.
Tale responsabilità è stata successivamente riconosciuta con sentenza n. 4295/2020 pubblicata il 22.06.2020, con la quale il Tribunale di Napoli, nell'ambito dei giudizi riuniti
NGR 7833/14 e 24259/15, così decideva:
“1) pronuncia la risoluzione del contratto di compravendita rep. n. 123218, Notaio
[...]
stipulato in Pozzuoli, in data 10/11/10, tra i sigg. ri e Per_2 Parte_1 Parte_2
, quali acquirenti, e il sig. , quale venditore, e, per l'effetto,
[...] Pt_2 Controparte_1 condanna alla restituzione in favore degli attori dell'importo di euro Controparte_1
400.000,00, oltre interessi al tasso legale, decorrenti dal 10/11/10 e sino al saldo effettivo;
2) accoglie parzialmente la domanda di condanna al risarcimento del danno e per l'effetto condanna alla rifusione, in favore degli attori, della somma di euro Controparte_1
6.000,00, oltre interessi a far data dall'esborso di detta somma;
3) ordina alla competente
Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.; 4) condanna
al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 10.343,00, per compensi, euro 1050,00 per esborsi, oltre Iva, se dovuta, Cpa
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione ex art 93 c.p.c in favore degli avvocati dichiaratisi anticipatari”.
Vero è che la citata sentenza è stata appellata dal debitore e, pertanto, ad oggi il credito è contestato e non definitivo.
Tuttavia, al riguardo, il prevalente orientamento giurisprudenziale riconosce quale presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria anche l'esistenza di un credito litigioso, come da ultimo confermato da Cass. Civ. n. 16819/2024: “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del cc sia sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a
6 determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”.
Tale principio trova fondamento nel fatto che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali ( cfr. Cass. Civ. sent. n. 3981/2023).
Infatti, ai fini dell'azione de qua, relativamente al credito vantato, è sufficiente una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20002/2008); in altri termini,
è richiesta la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare) ed esigibile (cfr. Cass. civile Sez. III ordinanza n. 16819 del 17 giugno 2024).
A tal proposito, deve confermarsi l'ordinanza del Giudice Istruttore che ha rigettato la richiesta di sospensione del presente giudizio, formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito di quello pendente in grado di appello recante R.G.. n.
3309/2020.
Infatti “essendo sufficiente, per l'esperimento dell'azione revocatoria, l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria” (cfr. Cass. Civ., sent. n 1129/2012, Cass. Civ. Sent. n.
16722/2009, Cass. Civ. S.U. 9440 /2004).
Il che, a ben riflettere, è coerente proprio con quella che è la specifica funzione
(conservativa) dell'istituto in esame a cui poc'anzi si accennava (recentemente ex multis
Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8522 del 28 marzo 2024), e con il fatto che esso presuppone una semplice aspettativa che non si riveli, a prima vista, pretestuosa e che possa esser valutata come probabile, anche se non accertata definitivamente.
Chiarito ciò, si ritiene che nella specie parte attrice agisca per un credito/aspettativa di credito che non risulta manifestamente infondato.
7 Venendo ora a verificare la sussistenza del danno, si deve ricordare che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass.
Civ., Sent. n. 16221/2019).
A tal riguardo, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ha specificato che è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, determinando o aggravando il pericolo di incapienza dei beni del debitore.
In altri termini, è sufficiente il pericolo dell'incapienza del patrimonio del debitore a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. civ. n. 5105/2006; Cass. Civ. n. 24757/2008; Cass.
Civ. n. 1896/2012; recentemente Cass. , 07.02.2024, n.3462), in quanto l'azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore e non anche della garanzia specifica.
Nel caso in esame, l'atto censurato da parte attrice è rappresentato da un contratto di cessione stipulato in data 25.06.2019 (cfr. Doc. 1 del fascicolo di parte convenuta), con cui
[...]
, in ottemperanza ad un accordo raggiunto in sede di separazione consensuale (cfr. CP_1
Doc. 9 del fascicolo di parte convenuta), contestualmente e senza alcun corrispettivo, trasferiva la nuda proprietà e costituiva il diritto di usufrutto del cespite di sua appartenenza, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pesaro, foglio 46 – part. 2329 – sub 28
e 211 – cat. a/2 – cl 2 – cons. 6,5 vani – superficie catastale 114 m2 - rendita € 419,62 –
d'uso abitativo - piano s1-2 - int.
6 - sc. c - lt 1 – edificio cl - Via Dante D'ambrosi n° 5 -
Pesaro, e foglio 46 – part. 2329 – sub 125 – cat. c/6 – cl 1 – cons. 15 m2 - – superficie catastale 18 m2 - rendita € 33,31 – destinazione d'uso box auto, piano s1 – int. 49 – lt 1 – edificio cl , ubicato in Pesaro alla Via Dante D'ambrosi n° 5, in favore, rispettivamente, dei
Sigg.ri e (nuda proprietà) e della Sig.ra CP_3 Controparte_4 CP_2
(usufrutto).
[...]
Ebbene, non vi è dubbio che l'atto dispositivo de quo abbia compromesso o, quantomeno, reso più difficile l'eventuale azione esecutiva della stessa, determinando, di fatto, una
8 riduzione del patrimonio del debitore e quindi una diminuzione della garanzia generica disciplinata dall'art. 2740 c.c.
Sembra evidente, infatti, che, così facendo, il debitore si sia definitivamente spogliato dell'unico bene immobiliare di cui risultava essere titolare.
Peraltro, ad aggravare il pregiudizio alle ragioni creditorie degli attori si aggiungeva il pignoramento eseguito da sugli emolumenti lavorativi del coniuge Controparte_2
, finalizzato al recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento dei Controparte_1 figli.
Del tutto priva di fondamento deve considerarsi, altresì, l'eccezione dei convenuti secondo cui parte attrice sarebbe intestataria dell'immobile in Bacoli, oggetto del contratto di compravendita da cui è scaturito il preteso credito azionato.
Trattasi, infatti, di un bene realizzato in difformità della licenza edilizia e, per di più, assoggettato ad un ordine di demolizione, contenuto nella sentenza penale n. 230/98, passata in giudicato, così come richiamata nella sentenza civile allegata da parte attrice (n.
4295/2020 pubbl. il 22/06/2020 nel proc.to rubricato al n. 7833/2014 RG),
Risulta pacifica, inoltre, l'assoggettabilità all'azione revocatoria ordinaria dell'atto traslativo posto in essere dagli odierni convenuti.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “È suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata. La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare”
(in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 11914/2008; in senso conforme, tra le altre, Cass. Civ., ord.
n. 28558/2024).
E' stato altresì precisato che l'esperimento dell'azione revocatoria non può considerarsi precluso “in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto
9 necessario dell'accordo di separazione, dato che l'azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell'obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell'ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente 'convenzionale'” (Cass. Civ.., sent. n. 8516/2006; Cass. Civ. ord. n.
28558/2024).
Se, dunque, può ritenersi in sé assoggettabile a revocatoria il contratto di trasferimento di diritti reali immobiliari posto in essere dalle parti convenute, in attuazione di un obbligo assunto in sede di accordo di separazione consensuale, va poi altresì evidenziato che sull'immobile oggetto del trasferimento per cui è causa gravano due ipoteche.
Tuttavia, la presenza di ipoteche sull'immobile oggetto dell'atto dispositivo non esclude di per sé la sussistenza del pregiudizio per il creditore chirografario che agisce in revocatoria.
Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10538 del 22 aprile 2025, "la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi".
Il requisito dell' eventus damni, infatti, non deve essere valutato con riferimento al momento del compimento dell'atto, ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro.
Sulla scia di tale orientamento, inoltre, una recente sentenza del Supremo Consesso ha precisato, sul punto, che "diverso sarebbe stato se fosse stata dimostrata la ricorrenza di una procedura esecutiva immobiliare in atto sul bene, giacché in tal caso [...] il pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca"(cfr.
Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8422 del 28 marzo 2024) .
La ratio di questo orientamento risiede nell'incertezza intrinseca delle vicende future delle garanzie ipotecarie: non è da escludersi, infatti, che soggetti terzi supportino il debitore nel pagamento dei debiti ipotecari con conseguente capienza del bene per i creditori chirografari.
In conformità ai principi sopra richiamati, pertanto, nel caso di specie, non essendo in corso procedure esecutive sui beni ipotecati, si applica il criterio più favorevole al creditore chirografario, per cui - ai fini dell'azione revocatoria - è sufficiente una valutazione prognostica delle possibili evoluzioni future.
In tale prospettiva, non può non rilevarsi che gli importi dei due mutui da cui sono scaturite le ipoteche gravanti sull'immobile oggetto di causa risultano identici (pari ad euro 120.000);
10 circostanza, questa, che consente di ritenere plausibile una finalizzazione del mutuo contratto in data 26.02.2019 alla ristrutturazione finanziaria di quello stipulato il 22.03.2011.
Quanto all'eccezione sollevata dai convenuti, secondo cui il valore dell'immobile non basterebbe a soddisfare il credito attoreo, la stessa deve ritenersi infondata.
Va anzitutto osservato che parte convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio, posto che la semplice indicazione del valore dell'immobile contenuta nell'atto di rogito, proveniente dagli stessi stipulanti, non può ritenersi dotata di efficacia probatoria.
Ad ogni modo, va rilevato che la sproporzione tra l'importo del credito (450.000 euro) e il valore dell'immobile oggetto di revocatoria (asserito essere di 100.000 euro) non preclude affatto l'integrazione dell'eventus damni nell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
La giurisprudenza consolidata ha chiarito, infatti, che tale azione non richiede alcuna proporzionalità tra il valore del credito e quello dell'atto dispositivo impugnato posto che: per l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso del tutto impossibile la soddisfazione del credito, essendo invece sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25451 del 16 settembre 2025); la natura conservativa dell'azione revocatoria, come già precisato, non mira al recupero integrale del credito attraverso il singolo atto impugnato, ma alla preservazione della garanzia patrimoniale complessiva (cfr. Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8522 del
28 marzo 2024); infine, la valutazione dell'eventus damni deve essere condotta con un giudizio prognostico che consideri le possibili evoluzioni future, considerando che anche un bene di valore limitato può contribuire al soddisfacimento parziale del credito o essere utilizzato strategicamente nell'ambito di procedure concorsuali (cfr. così Cass. 08.08.2018
n. 20671, Cass. 12.03.2018 n. 5860, Cass. 25.05.2017 n. 13172 e Cass. 10.06.2016 n.
11892).
Alla luce delle considerazioni suesposte, pertanto, deve ritenersi sussistente il requisito dell'eventus damni.
A questo punto, ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., sotto il profilo del requisito soggettivo, appare necessario affrontare, preliminarmente, la questione circa la natura onerosa o gratuita dell'atto dispositivo oggetto della spiegata azione revocatoria.
Come autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ.., sent. n. 5741/2004; sent. n. 5473/2006; ord. n. 27409/2019), gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti
11 beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c - rispondono, di norma, ad un più specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale.
Dunque, la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione
"solutorio- compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass. n. 10443/2019; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 8516/2006 e Cass. n. 18899/2023).
Ancora più recentemente il Supremo Consesso, confermando il predetto principio, ha chiarito che "l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può, dunque, farsi discendere dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare", che, per l'appunto, deve essere adeguatamente dimostrata (cfr. Cassazione civile
Sez. III, sentenza n. 26127 del 7 ottobre 2024).
Calando tali principi nel caso di specie, è possibile osservare che la cessione dell'immobile con riserva di usufrutto in favore della moglie e contestuale trasferimento della nuda proprietà ai figli presenta connotati tali da potersi qualificare come atto a titolo gratuito.
Tale valutazione discende sostanzialmente dal fatto che, dall'esame dell'accordo per la separazione consensuale (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta), non emerge, in relazione all'atto dispositivo de quo, alcuna concreta funzione solutoria o compensativa di pregressi rapporti economici tra i coniugi, né di obbligazioni patrimoniali nei confronti della prole, tale da giustificare lo spostamento patrimoniale nell'ambito di una complessiva sistemazione dei rapporti familiari.
Più precisamente, relativamente ai figli di l'accordo di separazione già Controparte_1 prevedeva, a carico di quest'ultimo, l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile pari a euro 500 per il loro mantenimento, nonché il sostenimento, in via esclusiva, di tutte le spese straordinarie ad essi riferibili.
Tale previsione, ad avviso del Tribunale, rendeva superflua e comunque non giustificata l'adozione di un ulteriore atto dispositivo (quello, appunto, oggetto di revocatoria) che, in relazione ai figli, e ai fini della presente causa, presenta i connotati propri di un atto di liberalità.
12 Con riferimento, invece, alla posizione della coniuge Controparte_2 quest'ultima, in quanto genitore collocatario, risultava già assegataria dell'abitazione familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., con conseguente insussistenza di ragioni idonee a giustificare l'attribuzione di un diritto reale di usufrutto.
Del resto, l'accordo transattivo di separazione, nella sua clausola iniziale, stabilisce espressamente che la madre avrebbe continuato ad abitare nella casa coniugale unitamente ai figli, come peraltro avviene tuttora.
Di poi, la circostanza dedotta dai convenuti secondo cui l'atto di trasferimento del
25.06.2019, troverebbe giustificazione nella disparità economica che sussisteva tra moglie e marito, non coglie nel segno.
Al riguardo, innanzitutto, non si può non tenere conto dall'obbligazione assunta dal coniuge alla lettera m) dell'accordo di separazione, ove si stabilisce che egli Controparte_1
“continuerà a farsi carico del mutuo ipotecario inizialmente contratto con Banca Nazionale del Lavoro filiale di Pesaro - Via Mameli, poi oggetto di surroga con , per cui il CP_5 sig. corrisponde mensilmente una rata mensile pari ad Euro 220,00 >> , nonché del CP_1 costo delle utenze e delle spese condominiali relative alla casa coniugale.
Tale onere economico, peraltro, appare manifestamente sproporzionato rispetto all'assetto patrimoniale concordato tra i coniugi, atteso che l'immobile è stato (e lo sarà) stabilmente occupato dalla coniuge e dai figli, i quali per l'appunto ne traggono diretto beneficio.
In aggiunta, come già evidenziato, il sig. ha assunto integralmente Controparte_1
l'onere delle spese straordinarie concernenti i figli, sebbene tali spese, secondo prassi giurisprudenziale, vengano ordinariamente suddivise in misura paritaria tra i genitori.
Trattasi, peraltro, di spese di non trascurabile entità economica, tenuto conto che, al momento del trasferimento dell'immobile, era iscritta all'Università CP_3
Politecnica delle Marche, in Ancona, e viveva spesso fuori sede per motivi di studio, mentre aveva raggiunto l'età di 17 anni, con tutte le conseguenti esigenze Controparte_4 economiche connesse alla prosecuzione del percorso scolastico obbligatorio.
In definitiva, alla luce delle considerazioni suesposte, l'atto dispositivo oggetto di revocatoria non pare rispondere - in un'ottica di separazione coniugale - ad alcuna esigenza di tutela ulteriore, né si inserisce in una logica di riequilibrio patrimoniale, risultando pertanto priva di giustificazione causale.
Del resto, come già sottolineato, dalla lettura dello stesso accordo di separazione consensuale
(cfr. doc. 8 del fascicolo di parte convenuta) non si ricava alcuna indicazione circa una funzione compensativa dell'atto dispositivo oggetto di causa.
13 Sulla base delle considerazioni che precedono, e in assenza di prova circa la natura onerosa del trasferimento, il Tribunale ritiene, dunque, che l'operazione oggetto di causa debba essere qualificata come atto di liberalità, riconducibile alla categoria degli atti a titolo gratuito.
Fatta questa premessa, risulta parimenti sussistente il requisito soggettivo.
Come noto, l'atto dispositivo pregiudizievole, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, può essere (oltre che a titolo oneroso o a titolo gratuito) antecedente o successivo all'insorgere del credito.
A tal riguardo, deve osservarsi che il momento rilevante per stabilire l'anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo è quello dell'effettiva insorgenza del credito, non quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass.civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019;
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12678 del
17/10/2001, Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996).
Nel caso in esame, come già evidenziato, l'atto di cessione stipulato in data 25.06.2019, oltre a rivestire natura gratuita (per le ragioni sopra esposte), risulta altresì successivo al sorgere dell'aspettativa di credito vantata dagli odierni attori, manifestatasi con la notifica, in data
18 marzo 2014, dell'atto introduttivo del giudizio promosso nei confronti di
[...]
, volto all'accertamento della sua responsabilità contrattuale. CP_1
In altri termini, dunque, è con la chiamata in giudizio che si concretizza, quantomeno formalmente, il credito dell'attore nei confronti del debitore ai fini dell'applicazione dell'art. 2901 c.c., senza necessità di preventivo accertamento giudiziale definitivo.
Orbene, acclarato che l'azione revocatoria proposta da parte attrice ha ad oggetto un atto dispositivo a titolo gratuito, posto in essere successivamente al sorgere del credito, ne consegue che il requisito della scientia damni da parte del terzo non è richiesto, essendo sufficiente, per l'accoglimento della domanda, la sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni in capo al solo disponente.
Sotto quest'ultimo profilo, va precisato che non è richiesta in capo al debitore una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie, ma una semplice conoscenza (se non addirittura conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza: c.d. consilium fraudis) del pregiudizio che l'atto in sé è in grado di produrre alla garanzia del credito, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass., Sez. III, 7/06/2023, n. 16092;
15/11/2016, n. 23205; 19/09/2015, n. 18315; Cass., Sez. II, 20/02/2015, n. 3461; Cass., Sez.
I, 9/05/2008, n. 11577; 21/ 09/2001, n. 11916; Cass 11.02.2005, n.2748; Trib. Milano
16.01.2020, n.428; Trib. Roma 07.03.2017, n.4568 ).
14 Alla luce di tali coordinate giurisprudenziali, premessa l'irrilevanza della condizione psicologica dei terzi beneficiari, Controparte_2 CP_3 [...]
risulta sussistente l'elemento psicologico in capo al sig. Controparte_4 [...]
. CP_1
Ciò risulta dimostrato non solo in via presuntiva, ma in forza di specifici elementi probatori quali la circostanza che l'atto dispositivo posto in essere dal sig. in data Controparte_1
25.06.2019 è stato preceduto dalla notifica a quest'ultimo degli atti di citazione in giudizio
(il 18.03.2014 ed il 29.09.2015) volti a far dichiarare, rispettivamente, l'inadempimento contrattuale per vendita di immobile abusivo nonché l'annullamento del medesimo contratto di vendita per dolo del venditore;
la partecipazione dello stesso come Controparte_1 parte processuale convenuta, ai giudizi di merito appena citati, comprovante quindi la piena consapevolezza in capo al medesimo della ragione del credito, come illustrata e documentata negli atti processuali;
ulteriormente, si sottolinea, lo stretto legame parentale tra il cedente ed i cessionari nonché, come già precisato, l'assenza di giustificazione causale in una logica di riequilibrio patrimoniale in sede di separazione;
infine risulta particolarmente significativa la prossimità temporale, particolarmente ravvicinata rispetto alla pronuncia della Sentenza di primo grado, accertativa del credito degli odierni attori (22.06.2020), ed al successivo avvio della fase esecutiva con la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare.
In ragione di quanto sopra, pertanto, al momento dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, risulta non solo provata la scientia damni in capo al (già ex se Controparte_1 sufficiente ai fini della revocatoria trattandosi di atto a titolo gratuito), ma, a fortiori, una vera e propria finalità distrattiva del patrimonio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ex art.2901 c.c., nei confronti di
CF e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 del seguente atto dispositivo: C.F._2 atto di cessione del 25.06.2019 a rogito per Notar Notaio in Pesaro, Rep. 48957 Persona_1
– Racc. 24871, con cui il sig. , contestualmente, trasferiva la nuda proprietà Controparte_1
15 e costituiva di usufrutto del cespite identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pesaro,
FOGLIO 46 – PART. 2329 – SUB 28 e 211 – CAT. A/2 – CL 2 – CONS. 6,5 vani –
SUPERFICIE CATASTALE 114 m2 - RENDITA € 419,62 –D'USO ABITATIVO - piano
S1-2 - int.
6 - Sc. C - Lt 1 – edificio CL - via Dante D'Ambrosi n° 5 - Pesaro, e FOGLIO 46
– PART. 2329 – SUB 125 – CAT. C/6 – CL 1 – CONS. 15 m2 - – SUPERFICIE CATASTALE
18 m2 - RENDITA € 33,31 – DESTINAZIONE D'USO BOX AUTO = piano S1 – int. 49 –
Lt 1 – edificio CL - via Dante D'Ambrosi n° 5 - Pesaro, in favore, rispettivamente, dei Sigg.ri e (nuda proprietà) e della Sig.ra CP_3 Controparte_4 Controparte_2
(usufrutto).
Ordina ai competenti uffici di apportare ai Registri le variazioni necessarie a seguito della presente sentenza;
condanna C.F. , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
C.F. c.f. , C.F._4 CP_3 C.F._5 [...]
, c.f. , in solido tra loro, a rifondere le spese di Controparte_4 C.F._6 giudizio in favore del procuratore di e Parte_1 Parte_2 dichiaratosi antistatario, e che liquida in complessivi euro 13.882,00 di cui euro 3544,00 per la fase di studio, euro 2338,00 per la fase introduttiva, euro 5000,00 per la fase di trattazione e euro 3.000,00 per la fase decisoria oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 5.11.25
Il Giudice
BR BI
16
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa BR BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 1126/2024 promossa da:
CF e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 con gli avv.ti Giovanni Belmonte e Angela Anna Damiano del Foro C.F._2 di Napoli,
ATTORI
Nei confronti di
C.F. , con l'avv. Roberto Giovannelli del Controparte_1 C.F._3
Foro di Pesaro, nonché C.F. Controparte_2 C.F._4
c.f. , c.f. CP_3 C.F._5 Controparte_4
, con gli avv. Silvia Tinti del Foro di Pesaro C.F._6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice, conclusioni come da atto di citazione notificato il 14.06.2024 :
<< a) accertarsi e dichiararsi che l'atto di cessione del 25.06.2019 per Notar Persona_1
Notaio in Pesaro, Rep. 48957 – Racc. 24871, stipulato fra cedente, in Controparte_1 favore di , e reca Controparte_2 CP_3 Controparte_4 pregiudizio alle ragioni creditorie degli attori;
b) Per l'effetto sentir revocare detto contratto di cessione relativamente ai cespiti in N.C.E.U. a) FOGLIO 46 – PART. 2329 –
SUB 28 e 211 – CAT. A/2 – CL 2 – CONS. 6,5 vani – SUPERFICIE CATASTALE 114 m2 -
RENDITA € 419,62 –D'USO ABITATIVO - piano S1-2 - int.
6 - Sc. C - Lt 1 – edificio CL - via Dante D'Ambrosi n° 5 - Pesaro. = b) FOGLIO 46 – PART. 2329 – SUB 125 – CAT. C/6
1 – CL 1 – CONS. 15 m2 - – SUPERFICIE CATASTALE 18 m2 - RENDITA € 33,31 –
DESTINAZIONE D'USO BOX AUTO = piano S1 – int. 49 – Lt 1 – edificio CL - via Dante
D'Ambrosi n° 5 - Pesaro, dichiarandolo inefficace nei loro confronti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., ordinando al Conservatore dei RR.II. di Pesaro la trascrizione della emananda sentenza. c) Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso spese generali nonché IVA e CPA oltre spese e competenze successive>>;
Con comparsa conclusionale depositata il 28.07.2025, parte attrice modificava la domanda relativamente alla lett. c), nel modo seguente: << Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso spese generali nonché IVA e CPA oltre spese e competenze successive, con attribuzione ai procuratori antistatari >>.
Per conclusioni come da comparsa di costituzione del 09.10.2024: Controparte_1
<< Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: previa sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ovvero in subordine ex art. 337,
c. 2, c.p.c., del presente procedimento in considerazione del rapporto di pregiudizialità logico-giuridica intercorrente tra questo giudizio e quello radicato e tutt'ora pendente avanti la Corte di Appello di Napoli, rubricato al R.G. n. 3309/20, promosso a seguito della proposizione di Appello avverso la sentenza n. 4295/20 del Tribunale di Napoli, rigettare nel merito le pretese formulate dagli attori ex art. 2901 c.c., perché infondate in fatto, così come in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario>>.
Per e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 conclusioni come da comparsa di costituzione del 09.10.2024:
<< Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, previa sospensione necessaria ex
art. 295 c.p.c. del presente procedimento in considerazione del rapporto di pregiudizialità logico-giuridica intercorrente tra questo giudizio e quello radicato e tutt'ora pendente avanti la Corte di Appello di Napoli, rubricato al R.G. n. 3309/20, promosso a seguito della proposizione di Appello avverso la sentenza n. 4295/20 del Tribunale di Napoli, ovvero, in subordine, previa sospensione del presente giudizio ex art. 337, c. 2, c.p.c., per le ragioni in atti,- rigettare nel merito l'azione revocatoria avversaria perchè infondata in fatto così come in diritto, così confermando la piena validità ed efficacia dell'atto pubblico stipulato in data
25.06.2019 a rogito Notaio di Pesaro del, n. 48957 di Repertorio, Raccolta n. Persona_1
24871, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Pesaro il 26.06.2019; -ordinare al
Conservatore dei RRII, la cancellazione della eventuale trascrizione dell'atto di citazione avversario sui beni immobili oggetto di giudizio, con esenzione dello stesso di ogni
2 responsabilità;- in ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario >>.
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 giugno 2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
di convenivano in giudizio ,
[...] Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e per sentire dichiarare ex art. 2901 c.c. l'inefficacia, nei
[...] Controparte_4 loro confronti, dell'atto di cessione stipulato il 25 giugno 2019 a rogito del Notaio Per_1 di Pesaro, rep. n. 48957, racc. n. 24871, con il quale ha trasferito ai
[...] Controparte_1 figli e la nuda proprietà e costituito in favore della moglie CP_3 Controparte_4 CP_2
l'usufrutto dell'immobile sito in Pesaro, Via Dante D'Ambrosi n. 5, identificato
[...] al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pesaro, foglio 46, p.lla 2329, sub. 8 graffato con sub. 28 e 211, zc. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 6,5 e foglio 46, p.lla 2329 sub. 125, zc. 1, cat. C/6, cl. 1.
A sostegno della domanda proposta, gli attori ripercorrevano le vicende fattuali e processuali da cui è scaturito il loro diritto di credito.
In particolare, deducevano che con atto di citazione notificato in data 11–18 marzo 2014, gli stessi convenivano in giudizio (dinanzi al Trib. di Napoli, nel proc.to Controparte_1 rubricato al n. 7833/14 r.g.), rilevando l'abusività del fabbricato con annessa tettoia da essi acquistato dal convenuto in data 10 novembre 2010, con rogito del Notaio al Persona_2 prezzo di € 400.000,00.
Gli attori esponevano che, a loro insaputa, l'immobile risultava gravato da un ordine di demolizione (disposto con sentenza penale n. 230/98, passata in giudicato il 05.03.1999) e che la domanda di condono pendente non era ammissibile, essendo la costruzione iniziata oltre il termine previsto dalla legge n. 724/1994.
Domandavano, pertanto, la risoluzione o nullità del contratto, il rimborso delle somme versate e il risarcimento dei danni.
Con successivo atto di citazione notificato a in data 23–29 settembre 2015 Controparte_1
(nel giudizio rubricato al n. 24259/15, dinanzi al Tribunale di Napoli), gli attori agivano altresì per l'annullamento del predetto contratto di acquisto per dolo del venditore;
il convenuto si costituiva in tale giudizio eccependo, in via preliminare, la necessità di
3 sospensione del giudizio in attesa della definizione della sanatoria, e contestando nel merito le pretese attoree.
Le cause venivano riunite per connessione soggettiva e decise con sentenza n. 4295/2020 del
Tribunale di Napoli, che pronunciava la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 10.11.2010, e condannava il venditore alla restituzione del prezzo, Controparte_1 pari ad Euro 400.000,00, nonché al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di lite in favore degli odierni attori.
Avverso la suddetta pronuncia, il convenuto proponeva appello, Controparte_1 chiedendo la sospensione dell'esecutività della sentenza, che, tuttavia, veniva respinta dalla
Corte d'Appello di Napoli.
A seguito dell'inadempimento del convenuto, gli attori dichiaravano di aver proceduto alla notifica dell'atto di precetto ed al successivo pignoramento immobiliare, e di essere venuti a conoscenza, in tale contesto, del trasferimento dei cespiti di proprietà del debitore alla moglie e ai figli, avvenuto con atto di cessione del 25 giugno 2019.
Orbene, rilevavano gli attori che il suddetto atto dispositivo fosse stato posto in essere da con l'intento di sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Controparte_1 giudizio napoletano, spogliandosi dei propri beni immobili in favore dei familiari al fine di pregiudicare le ragioni creditorie.
Si costituivano gli odierni convenuti nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto da ritenersi infondate in fatto e in diritto, ed eccependo in via preliminare la necessità della sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità logico-giuridica, attesa la pendenza del giudizio di appello R.G. n. 3309/2020 presso la Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza che ha riconosciuto il credito azionato in revocatoria.
Nel merito, parte convenuta sosteneva l'insussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, con particolare riferimento alla natura onerosa dell'atto dispositivo nell'ambito degli accordi di separazione consensuale, all'assenza dell'eventus damni atteso il limitato valore dell'immobile oggetto di cessione e la presenza di ipoteche gravanti sullo stesso, nonché l'insussistenza del requisito soggettivo della scientia damni e participatio fraudis in capo ai terzi percipienti.
Fissata la prima udienza al 12 febbraio 2025, veniva disposto il rinvio ex art. 309 c.p.c. al 19 marzo 2025.
Alla suddetta udienza, il Giudice istruttore, con ordinanza a scioglimento della riserva, dichiarava inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti convenute e disponeva la
4 rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 281 quinquies c.p.c., fissando l'udienza dell'8 ottobre 2025, ove la causa veniva trattenuta in decisione.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e pertanto può trovare accoglimento.
Deve premettersi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e ss. costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei loro confronti, dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l'eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740
c.c., e due di natura soggettiva.
Vale a dire, sotto quest'ultimo profilo, la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento
(cfr. Cass., Sez. III, 7/06/2023, n. 16092; 15/11/2016, n. 23205; 19/09/2015, n. 18315; Cass.,
Sez. II, 20/02/2015, n. 3461; Cass., Sez. I, 9/05/2008, n. 11577; 21/ 09/2001, n. 11916) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso- la participatio fraudis da parte del terzo, prescritta dall'art. 2901, primo comma, n. 2 cod. civ., consistente nella conoscenza della dolosa preordinazione dell'atto ad opera del disponente rispetto al credito futuro, la quale presuppone anche la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, non necessaria invece nel caso di atto successivo al sorgere del credito, per la quale si ritiene sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore, consapevolezza, quest'ultima, che si presume facilmente in contesti familiari (cfr.
Cassazione Civile Sez. 3 Ord. n. 11663/2025, Cass., Sez. III, 15/10/2021, n. 28423; Cass.,
Sez. VI, 3/12/2014, n. 25614; Cass., Sez. I, 5/07/2013, n. 16825).
Nel caso, invece, di atto a titolo gratuito, il requisito soggettivo in capo al terzo non è richiesto, essendo sufficiente, per l'accoglimento della domanda, la sussistenza degli altri due requisiti, ovvero dell'eventus damni e della scientia damni del disponente (cfr. Cass.
Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III, 27.10.2015, n. 21808, per la quale
“trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del
5 terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”).
Applicando tali principi al caso di specie, deve innanzitutto ritenersi sussistente il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria.
Dall'analisi della documentazione versata in atti, è possibile ritenere che, già alla data di giugno 2019 gli odierni attori vantavano una ragione di credito, azionata in data 18 marzo
2014 mediante notifica a dell'atto introduttivo del giudizio volto Controparte_1 all'accertamento della responsabilità contrattuale di quest'ultimo.
Tale responsabilità è stata successivamente riconosciuta con sentenza n. 4295/2020 pubblicata il 22.06.2020, con la quale il Tribunale di Napoli, nell'ambito dei giudizi riuniti
NGR 7833/14 e 24259/15, così decideva:
“1) pronuncia la risoluzione del contratto di compravendita rep. n. 123218, Notaio
[...]
stipulato in Pozzuoli, in data 10/11/10, tra i sigg. ri e Per_2 Parte_1 Parte_2
, quali acquirenti, e il sig. , quale venditore, e, per l'effetto,
[...] Pt_2 Controparte_1 condanna alla restituzione in favore degli attori dell'importo di euro Controparte_1
400.000,00, oltre interessi al tasso legale, decorrenti dal 10/11/10 e sino al saldo effettivo;
2) accoglie parzialmente la domanda di condanna al risarcimento del danno e per l'effetto condanna alla rifusione, in favore degli attori, della somma di euro Controparte_1
6.000,00, oltre interessi a far data dall'esborso di detta somma;
3) ordina alla competente
Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.; 4) condanna
al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 10.343,00, per compensi, euro 1050,00 per esborsi, oltre Iva, se dovuta, Cpa
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione ex art 93 c.p.c in favore degli avvocati dichiaratisi anticipatari”.
Vero è che la citata sentenza è stata appellata dal debitore e, pertanto, ad oggi il credito è contestato e non definitivo.
Tuttavia, al riguardo, il prevalente orientamento giurisprudenziale riconosce quale presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria anche l'esistenza di un credito litigioso, come da ultimo confermato da Cass. Civ. n. 16819/2024: “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del cc sia sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a
6 determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”.
Tale principio trova fondamento nel fatto che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali ( cfr. Cass. Civ. sent. n. 3981/2023).
Infatti, ai fini dell'azione de qua, relativamente al credito vantato, è sufficiente una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20002/2008); in altri termini,
è richiesta la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare) ed esigibile (cfr. Cass. civile Sez. III ordinanza n. 16819 del 17 giugno 2024).
A tal proposito, deve confermarsi l'ordinanza del Giudice Istruttore che ha rigettato la richiesta di sospensione del presente giudizio, formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito di quello pendente in grado di appello recante R.G.. n.
3309/2020.
Infatti “essendo sufficiente, per l'esperimento dell'azione revocatoria, l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria” (cfr. Cass. Civ., sent. n 1129/2012, Cass. Civ. Sent. n.
16722/2009, Cass. Civ. S.U. 9440 /2004).
Il che, a ben riflettere, è coerente proprio con quella che è la specifica funzione
(conservativa) dell'istituto in esame a cui poc'anzi si accennava (recentemente ex multis
Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8522 del 28 marzo 2024), e con il fatto che esso presuppone una semplice aspettativa che non si riveli, a prima vista, pretestuosa e che possa esser valutata come probabile, anche se non accertata definitivamente.
Chiarito ciò, si ritiene che nella specie parte attrice agisca per un credito/aspettativa di credito che non risulta manifestamente infondato.
7 Venendo ora a verificare la sussistenza del danno, si deve ricordare che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass.
Civ., Sent. n. 16221/2019).
A tal riguardo, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ha specificato che è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, determinando o aggravando il pericolo di incapienza dei beni del debitore.
In altri termini, è sufficiente il pericolo dell'incapienza del patrimonio del debitore a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. civ. n. 5105/2006; Cass. Civ. n. 24757/2008; Cass.
Civ. n. 1896/2012; recentemente Cass. , 07.02.2024, n.3462), in quanto l'azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore e non anche della garanzia specifica.
Nel caso in esame, l'atto censurato da parte attrice è rappresentato da un contratto di cessione stipulato in data 25.06.2019 (cfr. Doc. 1 del fascicolo di parte convenuta), con cui
[...]
, in ottemperanza ad un accordo raggiunto in sede di separazione consensuale (cfr. CP_1
Doc. 9 del fascicolo di parte convenuta), contestualmente e senza alcun corrispettivo, trasferiva la nuda proprietà e costituiva il diritto di usufrutto del cespite di sua appartenenza, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pesaro, foglio 46 – part. 2329 – sub 28
e 211 – cat. a/2 – cl 2 – cons. 6,5 vani – superficie catastale 114 m2 - rendita € 419,62 –
d'uso abitativo - piano s1-2 - int.
6 - sc. c - lt 1 – edificio cl - Via Dante D'ambrosi n° 5 -
Pesaro, e foglio 46 – part. 2329 – sub 125 – cat. c/6 – cl 1 – cons. 15 m2 - – superficie catastale 18 m2 - rendita € 33,31 – destinazione d'uso box auto, piano s1 – int. 49 – lt 1 – edificio cl , ubicato in Pesaro alla Via Dante D'ambrosi n° 5, in favore, rispettivamente, dei
Sigg.ri e (nuda proprietà) e della Sig.ra CP_3 Controparte_4 CP_2
(usufrutto).
[...]
Ebbene, non vi è dubbio che l'atto dispositivo de quo abbia compromesso o, quantomeno, reso più difficile l'eventuale azione esecutiva della stessa, determinando, di fatto, una
8 riduzione del patrimonio del debitore e quindi una diminuzione della garanzia generica disciplinata dall'art. 2740 c.c.
Sembra evidente, infatti, che, così facendo, il debitore si sia definitivamente spogliato dell'unico bene immobiliare di cui risultava essere titolare.
Peraltro, ad aggravare il pregiudizio alle ragioni creditorie degli attori si aggiungeva il pignoramento eseguito da sugli emolumenti lavorativi del coniuge Controparte_2
, finalizzato al recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento dei Controparte_1 figli.
Del tutto priva di fondamento deve considerarsi, altresì, l'eccezione dei convenuti secondo cui parte attrice sarebbe intestataria dell'immobile in Bacoli, oggetto del contratto di compravendita da cui è scaturito il preteso credito azionato.
Trattasi, infatti, di un bene realizzato in difformità della licenza edilizia e, per di più, assoggettato ad un ordine di demolizione, contenuto nella sentenza penale n. 230/98, passata in giudicato, così come richiamata nella sentenza civile allegata da parte attrice (n.
4295/2020 pubbl. il 22/06/2020 nel proc.to rubricato al n. 7833/2014 RG),
Risulta pacifica, inoltre, l'assoggettabilità all'azione revocatoria ordinaria dell'atto traslativo posto in essere dagli odierni convenuti.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “È suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata. La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare”
(in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 11914/2008; in senso conforme, tra le altre, Cass. Civ., ord.
n. 28558/2024).
E' stato altresì precisato che l'esperimento dell'azione revocatoria non può considerarsi precluso “in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto
9 necessario dell'accordo di separazione, dato che l'azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell'obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell'ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente 'convenzionale'” (Cass. Civ.., sent. n. 8516/2006; Cass. Civ. ord. n.
28558/2024).
Se, dunque, può ritenersi in sé assoggettabile a revocatoria il contratto di trasferimento di diritti reali immobiliari posto in essere dalle parti convenute, in attuazione di un obbligo assunto in sede di accordo di separazione consensuale, va poi altresì evidenziato che sull'immobile oggetto del trasferimento per cui è causa gravano due ipoteche.
Tuttavia, la presenza di ipoteche sull'immobile oggetto dell'atto dispositivo non esclude di per sé la sussistenza del pregiudizio per il creditore chirografario che agisce in revocatoria.
Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10538 del 22 aprile 2025, "la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi".
Il requisito dell' eventus damni, infatti, non deve essere valutato con riferimento al momento del compimento dell'atto, ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro.
Sulla scia di tale orientamento, inoltre, una recente sentenza del Supremo Consesso ha precisato, sul punto, che "diverso sarebbe stato se fosse stata dimostrata la ricorrenza di una procedura esecutiva immobiliare in atto sul bene, giacché in tal caso [...] il pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca"(cfr.
Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8422 del 28 marzo 2024) .
La ratio di questo orientamento risiede nell'incertezza intrinseca delle vicende future delle garanzie ipotecarie: non è da escludersi, infatti, che soggetti terzi supportino il debitore nel pagamento dei debiti ipotecari con conseguente capienza del bene per i creditori chirografari.
In conformità ai principi sopra richiamati, pertanto, nel caso di specie, non essendo in corso procedure esecutive sui beni ipotecati, si applica il criterio più favorevole al creditore chirografario, per cui - ai fini dell'azione revocatoria - è sufficiente una valutazione prognostica delle possibili evoluzioni future.
In tale prospettiva, non può non rilevarsi che gli importi dei due mutui da cui sono scaturite le ipoteche gravanti sull'immobile oggetto di causa risultano identici (pari ad euro 120.000);
10 circostanza, questa, che consente di ritenere plausibile una finalizzazione del mutuo contratto in data 26.02.2019 alla ristrutturazione finanziaria di quello stipulato il 22.03.2011.
Quanto all'eccezione sollevata dai convenuti, secondo cui il valore dell'immobile non basterebbe a soddisfare il credito attoreo, la stessa deve ritenersi infondata.
Va anzitutto osservato che parte convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio, posto che la semplice indicazione del valore dell'immobile contenuta nell'atto di rogito, proveniente dagli stessi stipulanti, non può ritenersi dotata di efficacia probatoria.
Ad ogni modo, va rilevato che la sproporzione tra l'importo del credito (450.000 euro) e il valore dell'immobile oggetto di revocatoria (asserito essere di 100.000 euro) non preclude affatto l'integrazione dell'eventus damni nell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
La giurisprudenza consolidata ha chiarito, infatti, che tale azione non richiede alcuna proporzionalità tra il valore del credito e quello dell'atto dispositivo impugnato posto che: per l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso del tutto impossibile la soddisfazione del credito, essendo invece sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25451 del 16 settembre 2025); la natura conservativa dell'azione revocatoria, come già precisato, non mira al recupero integrale del credito attraverso il singolo atto impugnato, ma alla preservazione della garanzia patrimoniale complessiva (cfr. Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8522 del
28 marzo 2024); infine, la valutazione dell'eventus damni deve essere condotta con un giudizio prognostico che consideri le possibili evoluzioni future, considerando che anche un bene di valore limitato può contribuire al soddisfacimento parziale del credito o essere utilizzato strategicamente nell'ambito di procedure concorsuali (cfr. così Cass. 08.08.2018
n. 20671, Cass. 12.03.2018 n. 5860, Cass. 25.05.2017 n. 13172 e Cass. 10.06.2016 n.
11892).
Alla luce delle considerazioni suesposte, pertanto, deve ritenersi sussistente il requisito dell'eventus damni.
A questo punto, ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., sotto il profilo del requisito soggettivo, appare necessario affrontare, preliminarmente, la questione circa la natura onerosa o gratuita dell'atto dispositivo oggetto della spiegata azione revocatoria.
Come autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ.., sent. n. 5741/2004; sent. n. 5473/2006; ord. n. 27409/2019), gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti
11 beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c - rispondono, di norma, ad un più specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale.
Dunque, la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione
"solutorio- compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass. n. 10443/2019; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 8516/2006 e Cass. n. 18899/2023).
Ancora più recentemente il Supremo Consesso, confermando il predetto principio, ha chiarito che "l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può, dunque, farsi discendere dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare", che, per l'appunto, deve essere adeguatamente dimostrata (cfr. Cassazione civile
Sez. III, sentenza n. 26127 del 7 ottobre 2024).
Calando tali principi nel caso di specie, è possibile osservare che la cessione dell'immobile con riserva di usufrutto in favore della moglie e contestuale trasferimento della nuda proprietà ai figli presenta connotati tali da potersi qualificare come atto a titolo gratuito.
Tale valutazione discende sostanzialmente dal fatto che, dall'esame dell'accordo per la separazione consensuale (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta), non emerge, in relazione all'atto dispositivo de quo, alcuna concreta funzione solutoria o compensativa di pregressi rapporti economici tra i coniugi, né di obbligazioni patrimoniali nei confronti della prole, tale da giustificare lo spostamento patrimoniale nell'ambito di una complessiva sistemazione dei rapporti familiari.
Più precisamente, relativamente ai figli di l'accordo di separazione già Controparte_1 prevedeva, a carico di quest'ultimo, l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile pari a euro 500 per il loro mantenimento, nonché il sostenimento, in via esclusiva, di tutte le spese straordinarie ad essi riferibili.
Tale previsione, ad avviso del Tribunale, rendeva superflua e comunque non giustificata l'adozione di un ulteriore atto dispositivo (quello, appunto, oggetto di revocatoria) che, in relazione ai figli, e ai fini della presente causa, presenta i connotati propri di un atto di liberalità.
12 Con riferimento, invece, alla posizione della coniuge Controparte_2 quest'ultima, in quanto genitore collocatario, risultava già assegataria dell'abitazione familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., con conseguente insussistenza di ragioni idonee a giustificare l'attribuzione di un diritto reale di usufrutto.
Del resto, l'accordo transattivo di separazione, nella sua clausola iniziale, stabilisce espressamente che la madre avrebbe continuato ad abitare nella casa coniugale unitamente ai figli, come peraltro avviene tuttora.
Di poi, la circostanza dedotta dai convenuti secondo cui l'atto di trasferimento del
25.06.2019, troverebbe giustificazione nella disparità economica che sussisteva tra moglie e marito, non coglie nel segno.
Al riguardo, innanzitutto, non si può non tenere conto dall'obbligazione assunta dal coniuge alla lettera m) dell'accordo di separazione, ove si stabilisce che egli Controparte_1
“continuerà a farsi carico del mutuo ipotecario inizialmente contratto con Banca Nazionale del Lavoro filiale di Pesaro - Via Mameli, poi oggetto di surroga con , per cui il CP_5 sig. corrisponde mensilmente una rata mensile pari ad Euro 220,00 >> , nonché del CP_1 costo delle utenze e delle spese condominiali relative alla casa coniugale.
Tale onere economico, peraltro, appare manifestamente sproporzionato rispetto all'assetto patrimoniale concordato tra i coniugi, atteso che l'immobile è stato (e lo sarà) stabilmente occupato dalla coniuge e dai figli, i quali per l'appunto ne traggono diretto beneficio.
In aggiunta, come già evidenziato, il sig. ha assunto integralmente Controparte_1
l'onere delle spese straordinarie concernenti i figli, sebbene tali spese, secondo prassi giurisprudenziale, vengano ordinariamente suddivise in misura paritaria tra i genitori.
Trattasi, peraltro, di spese di non trascurabile entità economica, tenuto conto che, al momento del trasferimento dell'immobile, era iscritta all'Università CP_3
Politecnica delle Marche, in Ancona, e viveva spesso fuori sede per motivi di studio, mentre aveva raggiunto l'età di 17 anni, con tutte le conseguenti esigenze Controparte_4 economiche connesse alla prosecuzione del percorso scolastico obbligatorio.
In definitiva, alla luce delle considerazioni suesposte, l'atto dispositivo oggetto di revocatoria non pare rispondere - in un'ottica di separazione coniugale - ad alcuna esigenza di tutela ulteriore, né si inserisce in una logica di riequilibrio patrimoniale, risultando pertanto priva di giustificazione causale.
Del resto, come già sottolineato, dalla lettura dello stesso accordo di separazione consensuale
(cfr. doc. 8 del fascicolo di parte convenuta) non si ricava alcuna indicazione circa una funzione compensativa dell'atto dispositivo oggetto di causa.
13 Sulla base delle considerazioni che precedono, e in assenza di prova circa la natura onerosa del trasferimento, il Tribunale ritiene, dunque, che l'operazione oggetto di causa debba essere qualificata come atto di liberalità, riconducibile alla categoria degli atti a titolo gratuito.
Fatta questa premessa, risulta parimenti sussistente il requisito soggettivo.
Come noto, l'atto dispositivo pregiudizievole, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, può essere (oltre che a titolo oneroso o a titolo gratuito) antecedente o successivo all'insorgere del credito.
A tal riguardo, deve osservarsi che il momento rilevante per stabilire l'anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo è quello dell'effettiva insorgenza del credito, non quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass.civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019;
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12678 del
17/10/2001, Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996).
Nel caso in esame, come già evidenziato, l'atto di cessione stipulato in data 25.06.2019, oltre a rivestire natura gratuita (per le ragioni sopra esposte), risulta altresì successivo al sorgere dell'aspettativa di credito vantata dagli odierni attori, manifestatasi con la notifica, in data
18 marzo 2014, dell'atto introduttivo del giudizio promosso nei confronti di
[...]
, volto all'accertamento della sua responsabilità contrattuale. CP_1
In altri termini, dunque, è con la chiamata in giudizio che si concretizza, quantomeno formalmente, il credito dell'attore nei confronti del debitore ai fini dell'applicazione dell'art. 2901 c.c., senza necessità di preventivo accertamento giudiziale definitivo.
Orbene, acclarato che l'azione revocatoria proposta da parte attrice ha ad oggetto un atto dispositivo a titolo gratuito, posto in essere successivamente al sorgere del credito, ne consegue che il requisito della scientia damni da parte del terzo non è richiesto, essendo sufficiente, per l'accoglimento della domanda, la sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni in capo al solo disponente.
Sotto quest'ultimo profilo, va precisato che non è richiesta in capo al debitore una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie, ma una semplice conoscenza (se non addirittura conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza: c.d. consilium fraudis) del pregiudizio che l'atto in sé è in grado di produrre alla garanzia del credito, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass., Sez. III, 7/06/2023, n. 16092;
15/11/2016, n. 23205; 19/09/2015, n. 18315; Cass., Sez. II, 20/02/2015, n. 3461; Cass., Sez.
I, 9/05/2008, n. 11577; 21/ 09/2001, n. 11916; Cass 11.02.2005, n.2748; Trib. Milano
16.01.2020, n.428; Trib. Roma 07.03.2017, n.4568 ).
14 Alla luce di tali coordinate giurisprudenziali, premessa l'irrilevanza della condizione psicologica dei terzi beneficiari, Controparte_2 CP_3 [...]
risulta sussistente l'elemento psicologico in capo al sig. Controparte_4 [...]
. CP_1
Ciò risulta dimostrato non solo in via presuntiva, ma in forza di specifici elementi probatori quali la circostanza che l'atto dispositivo posto in essere dal sig. in data Controparte_1
25.06.2019 è stato preceduto dalla notifica a quest'ultimo degli atti di citazione in giudizio
(il 18.03.2014 ed il 29.09.2015) volti a far dichiarare, rispettivamente, l'inadempimento contrattuale per vendita di immobile abusivo nonché l'annullamento del medesimo contratto di vendita per dolo del venditore;
la partecipazione dello stesso come Controparte_1 parte processuale convenuta, ai giudizi di merito appena citati, comprovante quindi la piena consapevolezza in capo al medesimo della ragione del credito, come illustrata e documentata negli atti processuali;
ulteriormente, si sottolinea, lo stretto legame parentale tra il cedente ed i cessionari nonché, come già precisato, l'assenza di giustificazione causale in una logica di riequilibrio patrimoniale in sede di separazione;
infine risulta particolarmente significativa la prossimità temporale, particolarmente ravvicinata rispetto alla pronuncia della Sentenza di primo grado, accertativa del credito degli odierni attori (22.06.2020), ed al successivo avvio della fase esecutiva con la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare.
In ragione di quanto sopra, pertanto, al momento dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, risulta non solo provata la scientia damni in capo al (già ex se Controparte_1 sufficiente ai fini della revocatoria trattandosi di atto a titolo gratuito), ma, a fortiori, una vera e propria finalità distrattiva del patrimonio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ex art.2901 c.c., nei confronti di
CF e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 del seguente atto dispositivo: C.F._2 atto di cessione del 25.06.2019 a rogito per Notar Notaio in Pesaro, Rep. 48957 Persona_1
– Racc. 24871, con cui il sig. , contestualmente, trasferiva la nuda proprietà Controparte_1
15 e costituiva di usufrutto del cespite identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pesaro,
FOGLIO 46 – PART. 2329 – SUB 28 e 211 – CAT. A/2 – CL 2 – CONS. 6,5 vani –
SUPERFICIE CATASTALE 114 m2 - RENDITA € 419,62 –D'USO ABITATIVO - piano
S1-2 - int.
6 - Sc. C - Lt 1 – edificio CL - via Dante D'Ambrosi n° 5 - Pesaro, e FOGLIO 46
– PART. 2329 – SUB 125 – CAT. C/6 – CL 1 – CONS. 15 m2 - – SUPERFICIE CATASTALE
18 m2 - RENDITA € 33,31 – DESTINAZIONE D'USO BOX AUTO = piano S1 – int. 49 –
Lt 1 – edificio CL - via Dante D'Ambrosi n° 5 - Pesaro, in favore, rispettivamente, dei Sigg.ri e (nuda proprietà) e della Sig.ra CP_3 Controparte_4 Controparte_2
(usufrutto).
Ordina ai competenti uffici di apportare ai Registri le variazioni necessarie a seguito della presente sentenza;
condanna C.F. , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
C.F. c.f. , C.F._4 CP_3 C.F._5 [...]
, c.f. , in solido tra loro, a rifondere le spese di Controparte_4 C.F._6 giudizio in favore del procuratore di e Parte_1 Parte_2 dichiaratosi antistatario, e che liquida in complessivi euro 13.882,00 di cui euro 3544,00 per la fase di studio, euro 2338,00 per la fase introduttiva, euro 5000,00 per la fase di trattazione e euro 3.000,00 per la fase decisoria oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 5.11.25
Il Giudice
BR BI
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