Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/1964, n. 2273
CASS
Sentenza 8 agosto 1964

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La produzione di nuovi documenti nel giudizio di Cassazione e consentita dall'art. 372 cod.proc.civ. soltanto per i documenti che riguardano la nullita della sentenza impugnata ovvero la inammissibilita del ricorso e del controricorso, di guisa che restano esclusi quei documenti che riflettono fatti sopravvenuti attinenti al merito della controversia e per la cui valutazione la Corte suprema dovrebbe compiere indagini e formulare apprezzamenti che le sono istituzionalmente interdetti. ( trattavasi nella specie di quietanza sottoscritta dal ricorrente successivamente alla notificazione del ricorso, prodotta dal controricorrente, dal qual documento, secondo quest'ultimo, sarebbe derivata la conseguenza della cessazione della materia del contendere).*

Quando sia esatta l'indicazione dell'ente destinatario del ricorso per Cassazione in modo che nessuna incertezza possa sorgere al riguardo l'omissione nel ricorso dell'indicazione dell'organo sociale che ha la rappresentanza del detto ente, contro il quale il ricorso stesso e diretto, costituisce semplice difetto di notificazione che viene sanato, con effetto ex tunc, dalla Costituzione in giudizio dell'ente resistente, senza che si rifletta sulla ammissibilita del ricorso. ( V. 2435/61; 21/61; 1928/60).*

L'Obbligo di notificazione in piu copie dell'atto di impugnazione (appello, ricorso per Cassazione ecc.) non sussiste allorche la parte, contro cui l'impugnazione e proposta, sia una soltanto, sebbene rappresentata congiuntamente da piu persone fisiche. ( Conf. 2739-63).*

L'accertamento negativo del diritto alla esecuzione, (e tale deve ritenersi la dichiarazione di improcedibilita dell'Azione esecutiva individuale ex art. 201 e 51 lf), ottenuto in Sede di opposizione all'esecuzione stessa, con sentenza passata in giudicato, comporta, sul piano del processo esecutivo, la dichiarazione di Estinzione del processo medesimo, quale effetto diretto del giudicato costituitosi in Sede di opposizione alla esecuzione, senza che possa opporsi la lettera dell'art. 630 cod.proc.civ., secondo cui il processo esecutivo si estingue per inattivita delle parti 'oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge', in quanto con questa espressamente il legislatore ha inteso riferirsi a tutte le ipotesi diverse dell'inattivita delle parti e da esso stesso previste (rinuncia art.629 cod.proc. civ.' mancata comparizione all'udienza (art. 631 cod.proc.civ.), ma non ha certo inteso escludere le numerose altre ipotesi di Estinzione indubbiamente configurabili e che discendono dai principi. ( nella specie, la societa debitrice assoggettata ad esecuzione immobiliare, essendo stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, si opponeva all'esecuzione, e, in Sede di opposizione, otteneva sentenza dichiarativa dell'improcedibilita della Azione esecutiva individuale ex art. 201 e 51 della legge fallimentare n. 267 del 1942' sulla base di tale sentenza, passata in giudicato, la societa debitrice otteneva, dal giudice dell'esecuzione, ordinanza di Estinzione del processo esecutivo, con ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellazione della trascrizione del pignoramentò il reclamo del creditore avverso l'ordinanza di Estinzione veniva respinto con sentenza impugnata per Cassazione, sostenendosi, dal ricorrente, l'inefficacia del giudicato formatosi nel giudizio di opposizione sul successivo giudizio relativo al reclamo avverso l'ordinanza di Estinzione del processo esecutivo e che, dal giudicato sulla 9 improcedibilita dell'Azione esecutiva, puo discendere, sul piano del processo di esecuzione, solo la sospensione del processo stesso, ma non la sua estinzionè la Corte suprema ha respinto il ricorso).*

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    (Artt. 2312. 2495 c.c.; 10 legge fall) In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, 2° comma, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripen­samento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venire meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/1964, n. 2273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2273
Data del deposito : 8 agosto 1964

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