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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 17947/ 2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 1 7 9 4 7 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : c o n t r a t t o d i p r e s t a z i o n e d ' o p e r a e v e r t e n t e
T R A
C.F. con l'avv. Rosa Di Caprio c.f. Parte_1 C.F._1
pec - opponente- C.F._2 Email_1
E
S V E Z I A A U T O S R L i n p l r p t p . i v a 0 6 9 0 6 0 7 0 6 3 3 c o n l ' a v v . M a r i a T e r e s a S c h e t t i n o c.f. pec C.F._3
- opposta – Email_2
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. proponeva opposizione avverso il D.I. nr. 9576/2021 del Pt_1
28.12.2021 notificato in data 27.01.2022 chiedendone la revoca perché nullo, illegittimo, inefficace ed infondato, il tutto con vittoria di onorari e spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva la , la quale contestava integralmente quanto dedotto da parte attrice. Con CP_1
note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.01.2023 veniva ribadita l'improcedibilità della domanda, per non essere stata preceduta la stessa dall' invio alla stipula della convenzione di negoziazione assistita.
Nelle more del presente procedimento veniva senza successo esperita procedura di negoziazione assistita del quale veniva depositato verbale.
Concessi i termini per le memorie ai sensi dell'art. 183 cpc il giudizio veniva rinviato per la precisazioni delle conclusioni. Solo l'opponente depositava la comparsa conclusionale e di replica. Asseriva che nulla è stato provato dalla essendo l'onere della prova del credito CP_1
incombente sulla società opposta, la quale doveva dimostrare gli elementi di fatto e di diritto sui quali la sua pretesa è fondata. Le fatture, infatti, sono documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale e non indicano di per sé la piena prova del credito riportato, esse, infatti, ancorché annotate nei libri obbligatori, non possono assurgere a prova del negozio, attese le caratteristiche genetiche inerenti alla formazione ad opera proprio della parte che intende avvalersene” (C.
Cass. 28 aprile 2004, n. 8126, Cass. sez. II 29.11.2004 n. 22401 ). La documentazione prodotta da controparte è costituita da fotocopie e priva, dunque, di alcun valore probatorio legale. In particolare l'opponente disconosceva la conformità agli originali e l'autenticità in ogni sua parte delle mail depositate e dell'ordine di lavoro TCU-21 003-995 che non aveva mai sottoscritto né lo stesso era stato esibito ed accettato dal . Pt_1
Il nulla doveva alla società che non aveva mai effettuato alcun intervento Pt_1 Controparte_2
di manutenzione e riparazione sull'autovettura risultando inadempiente.
La scrivente gop rileva che l'esperimento di negoziazione assistita non è obbligatorio nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, la domanda dell'opposta è pertanto procedibile.
Ritenuta valida l'opposizione tardiva, stante la notifica del D.I. alla precedente residenza anagrafica
(cfr. Cass. n.4529/2019) emerge che l'istruttoria è puramente documentale, tenuto conto delle allegazioni delle parti. Agli atti vi è un ODL del 10.6.21 firmato in calce dal il quale veniva Pt_1 dotato di un'autovettura sostitutiva per il tempo necessario agli interventi da effettuarsi. Peraltro il
2 al momento del ritiro del veicolo presso l'officina ha esibito al responsabile della consegna Pt_1 uno screenshot del cellulare comprovante l'avvio della procedura per effettuare il bonifico della somma indicata in fattura, salvo poi, non confermare il pagamento. Il chiariva con email Pt_1
del 29 luglio 2021 che il mancato pagamento della somma era causato da un disguido bancario risolvibile in tempi brevi.
Dalla fattispecie in esame si evince che le parti hanno concluso un contratto di prestazione d'opera con cui la società si è obbligata ad eseguire la riparazione della vettura del . Pt_1
In base ai principi generali in materia di onere della prova, nel caso in cui sia contestato il corrispettivo, grava in capo al creditore dimostrare in giudizio il fondamento della pretesa (cfr. Cass.
S.U. n. 13533/2001). Pur condividendo la scrivente giudicante che la fattura commerciale non costituisce prova delle prestazioni eseguite (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sent. n. 299/16), tuttavia l'opponente, nel contestare l'adempimento dell'obbligazione della società, supportato dalla fattura di riparazione n. 2129 del 4.8.2021, non ha dimostrato che egli si sia rivolto ad altro tecnico per effettuare gli interventi di riparazione sull'auto di sua proprietà Toyota tg DB692E, né ha allegato contestazioni in tal senso prima del giudizio.
Egli si limita a disconoscere la propria firma e a contestare genericamente la conformità agli originali delle copie dei documenti prodotte in giudizio, laddove il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (Cass. civ. n. 17313/2021)
e la contestazione della conformità delle copie all'originale per essere efficace deve essere compiuta mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (CC
16557/2019).
La domanda dell'opposta è dunque fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
L'opponente è tenuto a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22. Nello specifico vengono in considerazione i parametri minimi tenuto conto dell'attività difensiva svolta per lo scaglione di riferimento relativamente alle sole fasi introduttiva e istruttoria / di trattazione.
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
3 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. 9576/21 R.G. 28119/21 per l'importo chiesto di € 6.168,00 oltre interessi, spese e compensi come già liquidati, condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opposta in plrpt che liquida in € 1229,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 18.1.25
La Gop
Angela Ronconi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 1 7 9 4 7 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : c o n t r a t t o d i p r e s t a z i o n e d ' o p e r a e v e r t e n t e
T R A
C.F. con l'avv. Rosa Di Caprio c.f. Parte_1 C.F._1
pec - opponente- C.F._2 Email_1
E
S V E Z I A A U T O S R L i n p l r p t p . i v a 0 6 9 0 6 0 7 0 6 3 3 c o n l ' a v v . M a r i a T e r e s a S c h e t t i n o c.f. pec C.F._3
- opposta – Email_2
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. proponeva opposizione avverso il D.I. nr. 9576/2021 del Pt_1
28.12.2021 notificato in data 27.01.2022 chiedendone la revoca perché nullo, illegittimo, inefficace ed infondato, il tutto con vittoria di onorari e spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva la , la quale contestava integralmente quanto dedotto da parte attrice. Con CP_1
note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.01.2023 veniva ribadita l'improcedibilità della domanda, per non essere stata preceduta la stessa dall' invio alla stipula della convenzione di negoziazione assistita.
Nelle more del presente procedimento veniva senza successo esperita procedura di negoziazione assistita del quale veniva depositato verbale.
Concessi i termini per le memorie ai sensi dell'art. 183 cpc il giudizio veniva rinviato per la precisazioni delle conclusioni. Solo l'opponente depositava la comparsa conclusionale e di replica. Asseriva che nulla è stato provato dalla essendo l'onere della prova del credito CP_1
incombente sulla società opposta, la quale doveva dimostrare gli elementi di fatto e di diritto sui quali la sua pretesa è fondata. Le fatture, infatti, sono documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale e non indicano di per sé la piena prova del credito riportato, esse, infatti, ancorché annotate nei libri obbligatori, non possono assurgere a prova del negozio, attese le caratteristiche genetiche inerenti alla formazione ad opera proprio della parte che intende avvalersene” (C.
Cass. 28 aprile 2004, n. 8126, Cass. sez. II 29.11.2004 n. 22401 ). La documentazione prodotta da controparte è costituita da fotocopie e priva, dunque, di alcun valore probatorio legale. In particolare l'opponente disconosceva la conformità agli originali e l'autenticità in ogni sua parte delle mail depositate e dell'ordine di lavoro TCU-21 003-995 che non aveva mai sottoscritto né lo stesso era stato esibito ed accettato dal . Pt_1
Il nulla doveva alla società che non aveva mai effettuato alcun intervento Pt_1 Controparte_2
di manutenzione e riparazione sull'autovettura risultando inadempiente.
La scrivente gop rileva che l'esperimento di negoziazione assistita non è obbligatorio nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, la domanda dell'opposta è pertanto procedibile.
Ritenuta valida l'opposizione tardiva, stante la notifica del D.I. alla precedente residenza anagrafica
(cfr. Cass. n.4529/2019) emerge che l'istruttoria è puramente documentale, tenuto conto delle allegazioni delle parti. Agli atti vi è un ODL del 10.6.21 firmato in calce dal il quale veniva Pt_1 dotato di un'autovettura sostitutiva per il tempo necessario agli interventi da effettuarsi. Peraltro il
2 al momento del ritiro del veicolo presso l'officina ha esibito al responsabile della consegna Pt_1 uno screenshot del cellulare comprovante l'avvio della procedura per effettuare il bonifico della somma indicata in fattura, salvo poi, non confermare il pagamento. Il chiariva con email Pt_1
del 29 luglio 2021 che il mancato pagamento della somma era causato da un disguido bancario risolvibile in tempi brevi.
Dalla fattispecie in esame si evince che le parti hanno concluso un contratto di prestazione d'opera con cui la società si è obbligata ad eseguire la riparazione della vettura del . Pt_1
In base ai principi generali in materia di onere della prova, nel caso in cui sia contestato il corrispettivo, grava in capo al creditore dimostrare in giudizio il fondamento della pretesa (cfr. Cass.
S.U. n. 13533/2001). Pur condividendo la scrivente giudicante che la fattura commerciale non costituisce prova delle prestazioni eseguite (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sent. n. 299/16), tuttavia l'opponente, nel contestare l'adempimento dell'obbligazione della società, supportato dalla fattura di riparazione n. 2129 del 4.8.2021, non ha dimostrato che egli si sia rivolto ad altro tecnico per effettuare gli interventi di riparazione sull'auto di sua proprietà Toyota tg DB692E, né ha allegato contestazioni in tal senso prima del giudizio.
Egli si limita a disconoscere la propria firma e a contestare genericamente la conformità agli originali delle copie dei documenti prodotte in giudizio, laddove il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (Cass. civ. n. 17313/2021)
e la contestazione della conformità delle copie all'originale per essere efficace deve essere compiuta mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (CC
16557/2019).
La domanda dell'opposta è dunque fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
L'opponente è tenuto a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22. Nello specifico vengono in considerazione i parametri minimi tenuto conto dell'attività difensiva svolta per lo scaglione di riferimento relativamente alle sole fasi introduttiva e istruttoria / di trattazione.
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
3 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. 9576/21 R.G. 28119/21 per l'importo chiesto di € 6.168,00 oltre interessi, spese e compensi come già liquidati, condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opposta in plrpt che liquida in € 1229,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 18.1.25
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