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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/04/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 15/04/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 759/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice in riassunzione , c.f. , Parte_1 C.F._1
nessuno è comparso alle h: 9:35; per parte convenuta , c.f. l'Avv. PERNA Controparte_1 C.F._2
FIORELLA nel mandato, che chiede la decisione della causa.
La giudice invita la procuratrice presente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
L'Avv. Perna si riporta ai propri atti e alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, debitrice esecutata nell'ambito Parte_1
della procedura esecutiva rge 23/21, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria conclusasi con il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha introdotto il relativo giudizio di merito reiterando le difese spiegate nel primo segmento dell'opposizione.
Segnatamente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto di pignoramento in quanto eseguita presso un indirizzo a lei non riconducibile, la nullità dello stesso poiché non notificato anche in lingua madre, nonché la nullità della ctu resa nell'ambito della procedura esecutiva.
1 Ha quindi chiesto all'intestato Tribunale di:
“in via preliminare e nel merito provvedere all'accoglimento del suesposto atto, delle doglianze e dei motivi spiegati, poiché ne ricorrono i presupposti, sussistendo anche il requisito del danno grave ed ingiusto, vista la fondatezza dell'atto, nonchè per tutti i motivi espressi nella premessa che precede”
Si è tardivamente costituito il creditore procedente il quale ha eccepito in via preliminare di rito il difetto di integrità del contraddittorio posto che l'atto di citazione non risultava essere stato notificato ai creditori intervenuti, litisconsorti necessari, e Perna;
nel merito ha Parte_2 Pt_3 contestato i motivi di opposizione, evidenziandone l'infondatezza, già stigmatizzata dal Tribunale in sede collegiale mediante rigetto del reclamo avverso l'ordinanza che aveva respinto l'istanza cautelare.
Ha quindi concluso, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti, per il rigetto della domanda attrice, con condanna alle spese e competenze di lite, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita in via meramente documentale, è pervenuta all'udienza dell'8 aprile 2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusive.
Depositate le note autorizzate all'udienza dell'8 aprile 2025 nessuno è comparso ed è stato disposto quindi il rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza odierna è quindi comparsa l'Avv. Perna che ha insistito per la decisione della causa.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Parte attrice ha eccepito di non aver ricevuto alcuna notizia del pignoramento immobiliare fino alla data del 13.12.2021, in quanto notificatole ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso un indirizzo a lei non riconducibile, vale a dire alla via Montegrappa 35 in Cosenza, c/o fam. presso la Persona_1
quale aveva domiciliato per lavoro diversi anni prima.
Orbene l'esecutata non si pregia affatto di indicare ove effettivamente abbia avuto la dimora effettiva, giungendo a sostenere di essersi trasferita in Ucraina presso il figlio (senza produrre alcuna allegazione a sostegno dell'assunto e senza specificare l'epoca di tale trasferimento), pur risultando risiedere formalmente in Spezzano della Sila alla via dell'agricoltura snc.
Al riguardo, si osserva che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.
2 Le presunzioni possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito, alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i quali evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora (Cass. 16525/2005; Cass. 23521/2019).
Nel caso di specie, come già affermato dal Tribunale in sede di reclamo, la presunzione offerta dalle risultanze anagrafiche può ritenersi superata dalle seguenti evidenze, che depongono nel senso della corretta individuazione del domicilio sito in Cosenza, alla via Montegrappa n. 35:
1)la prima notifica del precetto eseguita dal creditore procedente presso l'indirizzo di residenza anagrafica, sito in Spezzano della Sila alla via dell'agricoltura e si era perfezionata ex art. 140 c.p.c. posto che la destinataria non era stata rinvenuta presso tale residenza, cosicché l'ufficiale giudiziario aveva provveduto al deposito dell'atto nella casa comunale. E' la stessa Parte_1
peraltro, come già esposto, a sostenere nell'atto di reclamo di essersi trasferita in Ucraina
[...]
presso il figlio, cosicché è la stessa interessata a fornire un serio indizio che la residenza anagrafica sita in Spezzano della Sila non fosse la residenza effettiva;
2) la successiva notifica del precetto, nonchè quella del pignoramento, eseguite al contestato domicilio di via Montegrappa n. 35, in Cosenza, presso fam. sono state anch'esse Persona_1 eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante immissione dell'avviso nella cassetta postale, sulla quale, dunque, era riportato, evidentemente, il nominativo della reclamante e/o di
[...]
, con la conseguenza che le censure sulla non riconducibilità di tale indirizzo alla sua Per_1
persona e neppure a quella di sono contraddette dalle risultanze desumibili dagli Persona_1
atti;
3) in occasione della notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., peraltro, la medesima debitrice era stata rinvenuta dall'ufficiale giudiziario proprio presso il medesimo domicilio ove era stata eseguita la notifica del pignoramento, vale a dire via Montegrappa n. 35 in
Cosenza, presso fam. ; tale rilievo costituisce un significativo indizio della Persona_1
sussistenza di un legame con tale abitazione, rispetto al quale la parte non fornisce alcuna attendibile spiegazione, essendosi limitata a revocare in dubbio l'attendibilità dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario, che, tuttavia, nella relata di notifica del decreto di fissazione udienza ex art. 569 c.p.c. aveva espressamente attestato di aver rinvenuto in detto domicilio Parte_1
e che la stessa, dopo aver preso conoscenza dell'atto, aveva rifiutato di riceverlo.
[...]
A ciò si aggiunga che le asserzioni dell'esecutata, che invoca una possibile “confusione” dell'ufficiale giudiziario tra la sua persona e quella di (affittuaria Persona_2 dell'appartamento di via Montegrappa n. 31, secondo il contratto di locazione prodotto in atti) sono prive di qualsiasi valore probatorio, ove si consideri che la prova di quanto dichiarato dall'ufficiale
3 giudiziario è superabile solo all'esito dell'esperimento di querela di falso e che, nella specie,
l'ufficiale giudiziario ha espressamente riportato il nominativo , cosicché non Parte_1 sussistono ragionevoli motivi per revocare in dubbio l'attendibilità di quanto attestato con estrema precisione.
Quanto alle censure in ordine alla mancata traduzione dell'atto di pignoramento, trattasi di motivo di opposizione del tutto infondato, posto che la traduzione dell'atto de quo nella lingua madre della debitrice, sebbene la stessa sia cittadina italiana, non è prevista da alcuna norma di legge.
Quanto alle contestazioni inerenti il contenuto della relazione di stima del bene pignorato e le formalità dell'espletamento dell'incarico dell'esperto stimatore, trattasi di contestazioni inammissibili, avendo dovuto essere sollevate nei termini di cui all'art. 173 bis comma 4 disp att.
c.p.c.. o, in ogni caso, all'udienza ex art. 569 c.p.c. (art. 569 comma 2 c.p.c.), di cui la reclamante aveva avuto legale notizia, essendosi rifiutata, per quanto sopra esposto, di ricevere la notifica del provvedimento che ne indicava la data
Il rigetto della domanda esenta, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass.10839/2019).
Non merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, non risultando che parte attrice abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti per le cause di valore da €
1.101,00 ed € 5.200,00, aliquota minima, alla luce della matrice documentale della controversia, e della limitata attività defensionale della parte convenuta, costituitasi tardivamente, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando: respinge la domanda attorea;
condanna parte attrice in riassunzione alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Fiorella Perna, dichiaratasi antistataria.
Cosenza, 15/04/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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Chiamata la causa iscritta al N. 759/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice in riassunzione , c.f. , Parte_1 C.F._1
nessuno è comparso alle h: 9:35; per parte convenuta , c.f. l'Avv. PERNA Controparte_1 C.F._2
FIORELLA nel mandato, che chiede la decisione della causa.
La giudice invita la procuratrice presente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
L'Avv. Perna si riporta ai propri atti e alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, debitrice esecutata nell'ambito Parte_1
della procedura esecutiva rge 23/21, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria conclusasi con il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha introdotto il relativo giudizio di merito reiterando le difese spiegate nel primo segmento dell'opposizione.
Segnatamente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto di pignoramento in quanto eseguita presso un indirizzo a lei non riconducibile, la nullità dello stesso poiché non notificato anche in lingua madre, nonché la nullità della ctu resa nell'ambito della procedura esecutiva.
1 Ha quindi chiesto all'intestato Tribunale di:
“in via preliminare e nel merito provvedere all'accoglimento del suesposto atto, delle doglianze e dei motivi spiegati, poiché ne ricorrono i presupposti, sussistendo anche il requisito del danno grave ed ingiusto, vista la fondatezza dell'atto, nonchè per tutti i motivi espressi nella premessa che precede”
Si è tardivamente costituito il creditore procedente il quale ha eccepito in via preliminare di rito il difetto di integrità del contraddittorio posto che l'atto di citazione non risultava essere stato notificato ai creditori intervenuti, litisconsorti necessari, e Perna;
nel merito ha Parte_2 Pt_3 contestato i motivi di opposizione, evidenziandone l'infondatezza, già stigmatizzata dal Tribunale in sede collegiale mediante rigetto del reclamo avverso l'ordinanza che aveva respinto l'istanza cautelare.
Ha quindi concluso, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti, per il rigetto della domanda attrice, con condanna alle spese e competenze di lite, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita in via meramente documentale, è pervenuta all'udienza dell'8 aprile 2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusive.
Depositate le note autorizzate all'udienza dell'8 aprile 2025 nessuno è comparso ed è stato disposto quindi il rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza odierna è quindi comparsa l'Avv. Perna che ha insistito per la decisione della causa.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Parte attrice ha eccepito di non aver ricevuto alcuna notizia del pignoramento immobiliare fino alla data del 13.12.2021, in quanto notificatole ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso un indirizzo a lei non riconducibile, vale a dire alla via Montegrappa 35 in Cosenza, c/o fam. presso la Persona_1
quale aveva domiciliato per lavoro diversi anni prima.
Orbene l'esecutata non si pregia affatto di indicare ove effettivamente abbia avuto la dimora effettiva, giungendo a sostenere di essersi trasferita in Ucraina presso il figlio (senza produrre alcuna allegazione a sostegno dell'assunto e senza specificare l'epoca di tale trasferimento), pur risultando risiedere formalmente in Spezzano della Sila alla via dell'agricoltura snc.
Al riguardo, si osserva che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.
2 Le presunzioni possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito, alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i quali evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora (Cass. 16525/2005; Cass. 23521/2019).
Nel caso di specie, come già affermato dal Tribunale in sede di reclamo, la presunzione offerta dalle risultanze anagrafiche può ritenersi superata dalle seguenti evidenze, che depongono nel senso della corretta individuazione del domicilio sito in Cosenza, alla via Montegrappa n. 35:
1)la prima notifica del precetto eseguita dal creditore procedente presso l'indirizzo di residenza anagrafica, sito in Spezzano della Sila alla via dell'agricoltura e si era perfezionata ex art. 140 c.p.c. posto che la destinataria non era stata rinvenuta presso tale residenza, cosicché l'ufficiale giudiziario aveva provveduto al deposito dell'atto nella casa comunale. E' la stessa Parte_1
peraltro, come già esposto, a sostenere nell'atto di reclamo di essersi trasferita in Ucraina
[...]
presso il figlio, cosicché è la stessa interessata a fornire un serio indizio che la residenza anagrafica sita in Spezzano della Sila non fosse la residenza effettiva;
2) la successiva notifica del precetto, nonchè quella del pignoramento, eseguite al contestato domicilio di via Montegrappa n. 35, in Cosenza, presso fam. sono state anch'esse Persona_1 eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante immissione dell'avviso nella cassetta postale, sulla quale, dunque, era riportato, evidentemente, il nominativo della reclamante e/o di
[...]
, con la conseguenza che le censure sulla non riconducibilità di tale indirizzo alla sua Per_1
persona e neppure a quella di sono contraddette dalle risultanze desumibili dagli Persona_1
atti;
3) in occasione della notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., peraltro, la medesima debitrice era stata rinvenuta dall'ufficiale giudiziario proprio presso il medesimo domicilio ove era stata eseguita la notifica del pignoramento, vale a dire via Montegrappa n. 35 in
Cosenza, presso fam. ; tale rilievo costituisce un significativo indizio della Persona_1
sussistenza di un legame con tale abitazione, rispetto al quale la parte non fornisce alcuna attendibile spiegazione, essendosi limitata a revocare in dubbio l'attendibilità dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario, che, tuttavia, nella relata di notifica del decreto di fissazione udienza ex art. 569 c.p.c. aveva espressamente attestato di aver rinvenuto in detto domicilio Parte_1
e che la stessa, dopo aver preso conoscenza dell'atto, aveva rifiutato di riceverlo.
[...]
A ciò si aggiunga che le asserzioni dell'esecutata, che invoca una possibile “confusione” dell'ufficiale giudiziario tra la sua persona e quella di (affittuaria Persona_2 dell'appartamento di via Montegrappa n. 31, secondo il contratto di locazione prodotto in atti) sono prive di qualsiasi valore probatorio, ove si consideri che la prova di quanto dichiarato dall'ufficiale
3 giudiziario è superabile solo all'esito dell'esperimento di querela di falso e che, nella specie,
l'ufficiale giudiziario ha espressamente riportato il nominativo , cosicché non Parte_1 sussistono ragionevoli motivi per revocare in dubbio l'attendibilità di quanto attestato con estrema precisione.
Quanto alle censure in ordine alla mancata traduzione dell'atto di pignoramento, trattasi di motivo di opposizione del tutto infondato, posto che la traduzione dell'atto de quo nella lingua madre della debitrice, sebbene la stessa sia cittadina italiana, non è prevista da alcuna norma di legge.
Quanto alle contestazioni inerenti il contenuto della relazione di stima del bene pignorato e le formalità dell'espletamento dell'incarico dell'esperto stimatore, trattasi di contestazioni inammissibili, avendo dovuto essere sollevate nei termini di cui all'art. 173 bis comma 4 disp att.
c.p.c.. o, in ogni caso, all'udienza ex art. 569 c.p.c. (art. 569 comma 2 c.p.c.), di cui la reclamante aveva avuto legale notizia, essendosi rifiutata, per quanto sopra esposto, di ricevere la notifica del provvedimento che ne indicava la data
Il rigetto della domanda esenta, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass.10839/2019).
Non merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, non risultando che parte attrice abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti per le cause di valore da €
1.101,00 ed € 5.200,00, aliquota minima, alla luce della matrice documentale della controversia, e della limitata attività defensionale della parte convenuta, costituitasi tardivamente, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando: respinge la domanda attorea;
condanna parte attrice in riassunzione alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Fiorella Perna, dichiaratasi antistataria.
Cosenza, 15/04/2025 la Giudice
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