Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 25.3.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 312/2017 vertente
TRA
(C.F. ) domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1
e nello studio dell'Avv. Fabio Diomedi ( in Email_1
Calangianus, Via Sassari n. 12, assistito, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Maria Valeria Falchi, c.f. pec: C.F._2
e Grazietta Puddori, c.f. , Email_2 C.F._3
pec: , Email_3
OPPONENTE
E
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_4
Franco Sechi del foro di Tempio P. (Cod. Fisc. ) CodiceFiscale_5
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 31/2017 emesso dal Tribunale di
Tempio Pausania in data 11.3.2017, ha convenuto in giudizio Parte_1
avanzando anche domanda riconvenzionale di pagamento di somme per l'attività CP_1 professionale prestata e così concludendo: “In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza dell'Il mo Giudice adito e, per l'effetto, rimettere le parti nanti il
Tribunale di Tempio Pausania- Sezione Civile;
2) Nel merito, in via principale, dichiarare la revoca e comunque la nullità/annullamento/inefficacia del decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale n. 31/2017 dell'11.03.2017, notificato in data 7.4.2017, accertando e dichiarando che alcuna somma è dovuta al sig. da parte dell'arch. CP_1 [...]
; 3) Sempre nel merito, in via riconvenzionale, accertare che il sig. Parte_1 [...]
è debitore dell'arch. , per attività professionale da CP_1 Parte_1
quest'ultimo prestata in favore di controparte, della somma di € 40.409,31 (comprensiva di accessori di legge-cassa architetti ed I.V.A.) e, per l'effetto, condannare l'odierno resistente- opposto al pagamento del predetto importo, ovvero al versamento della somma veriore che verrà accertata come dovuta in corso di causa;
4) Sempre nel merito, in via riconvenzionale ma gradata, previo accertamento del credito in capo all'arch. nei confronti del sig. Pt_1
per l'attività professionale eseguita dall'odierno opponente, compensare le somme che CP_1
verranno accertate come dovute con quelle azionate monitoriamente da controparte con il decreto ingiuntivo n. 31/2007 dell'11.03.2017, notificato in data 7.4.2017 ed eventualmente accertate come dovute in favore dell'odierno resistente-opposto;
5) Sempre nel merito, in via meramente subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai suddetti punto 4) e 5) previa revoca del succitato decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare come dovuta dall'odierno ricorrente-opponente la somma di € 15.123,00, ovvero, in ulteriore subordine l'importo di € 23.877,00;
6) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse tra le parti.”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto:
- Che da dicembre del 2009 ha saltuariamente collaborato con l'opposto per l'esecuzione di computi metrici;
- Che al per i lavori andati a buon fine sono state riconosciute delle provvigioni da CP_1
geometra;
- Che il si occupava di specifiche attività (identificazione immobili, accatastamento CP_1
fabbricati, pratiche di sanatoria);
2 - Che fino al 2011 ha eseguito una serie di lavori su espresso incarico professionale del
CP_1
- Che da ottobre del 2011 è cessata ogni forma di collaborazione;
- Che la somma richiesta con decreto ingiuntivo, considerati i termini dell'accordo stragiudiziale sottoscritto il 12.9.2013 dalle parti e quanto già corrisposto, deve essere quantificata in euro 23.877,00 e non in euro 26.577,00;
- Che la somma di euro 8.754,00 prevista dal suddetto accordo non è dovuta, non essendosi verificata la condizione sospensiva prevista.
Costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha così CP_1 concluso: “1 accertare e dichiarare che tra le parti, nel periodo nov. 2009- dic. 2011 sussisteva un rapporto di collaborazione per cui il svolgeva attività di disegnatore e svolgeva le CP_1 pratiche catastali e frazionamenti per conto e nello studio tecnico del e per l'effetto Pt_1
dichiarare la propria competenza;
2 Dichiararsi che il credito dedotto in via riconvenzionale dall'opponente è prescritto giusta eccezione e dell'art. 2956 , n. 2 cod. civ. (prescrizione di tre anni ) sollevata da;
3 Dichiararsi che la condizione alla quale era sottoposto il CP_1
pagamento della somma di Euro 8.754/00 non è valida ed efficace per fatto del debitore- ingiunto avendo egli omesso di curarne la riscossione con l'emissione delle relative fatture e comunque per non essersi attivato con le opportune azioni stragiudiziali e giudiziali alla loro riscossione;
4 Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e in caso di sua revoca condannarsi
l'opponente al pagamento delle somme non controverse e al pagamento del risarcimento del danno, nella stessa misura di Euro 8.754/00 per i crediti che ha trascurato di riscuotere e sottoposti a condizione. 5 Vittoria di spese e compensi del giudizio e condanna del a Pt_1
risarcimento del danno per responsabilità aggravata.”.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza sollevata da parte opponente, si ritiene che essa sia infondata. Che tra le parti vi fossero dei rapporti di collaborazione professionale è incontestato. È la stessa parte opponente ad affermare a pagina 3 del proprio ricorso che all'opposto sono state riconosciute delle provvigioni per i lavori da lui procurati. La sussistenza di una collaborazione continuativa dall'ottobre del 2009 fino alla fine del 2011, così come confermato dall'accordo sottoscritto dalle parti stesse, in virtù della quale il come CP_1 riferito dall'opponente, si occupava di specifiche attività (identificazione immobili, accatastamento fabbricati, pratiche di sanatoria) porta lo scrivente a qualificare il rapporto in termini di prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se
3 non a carattere subordinato. Conseguentemente, considerato la norma di cui al n. 3 dell'art. 409
c.p.c. vigente ratione temporis, si ritiene sussistente la competenza del giudice del Lavoro.
Passando al merito dell'opposizione, l'eccezione di nullità della transazione conclusa dalle parti con l'accordo del 12.9.2013 è priva di pregio. L'assenza di una res litigiosa lamentata da parte opponente è smentita dal primo punto (lett. a) delle premesse in cui viene dichiarato che è sorta una controversia tra le parti in causa in ordine a pregressi rapporti di lavoro. Appare evidente che rispetto alla transazione in esame, l'esistenza di una res litigiosa è affermata e confermata dalle medesime parti, pertanto, in assenza di elementi volti a smentire ciò, l'accordo
è da ritenersi perfettamente valido.
In relazione alla doglianza concernente il quantum richiesto con il ricorso monitorio, considerato che l'accordo sottoscritto dalle parti in causa prevedeva anche la corresponsione CP_ degli accessori di legge (IVA e contributo , la somma ingiunta è da ritenersi corretta in quanto frutto della sommatoria tra l'importo netto (euro 23.877,00) e i suddetti oneri.
Quanto all'eccezione secondo cui non sarebbe dovuta la somma di euro 8.754,00 a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva rappresentata dal pagamento dei compensi per alcune pratiche specificamente menzionate, va osservato che ai sensi dell'art. 1359 c.c. la condizione si considera avverata quando sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa. La norma è espressione del principio di buona fede e l'intento del legislatore è quello di evitare che un comportamento scorretto possa favorire chi lo tiene e danneggiare la controparte. In pendenza della condizione, le parti hanno l'obbligo di comportarsi secondo buona fede ex art. 1358 c.c. e, dunque, di attivarsi al fine di consentire l'avveramento della condizione.
Nel caso in disamina, parte opponente avrebbe dovuto almeno richiedere il pagamento delle somme dovutegli per i lavori effettuati, in modo poi da poter corrispondere la somma di euro 8.754,00 prevista dall'accordo in favore del Infatti, il pagamento dei percipiendi CP_1
compensi sarebbe dovuto avvenire nell'esclusivo interesse di quest'ultimo. In virtù di tale circostanza, e nell'ottica del rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il si Pt_1
sarebbe dovuto attivare richiedendo quantomeno il pagamento dei compensi.
Di tali richieste non vi è prova in atti, con la conseguenza che, in ossequio al principio sancito dall'art. 1359 c.c., la condizione deve considerarsi avverata e, pertanto, il pagamento della somma di euro 8.754,00 dovuto.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente per il pagamento di crediti derivanti dalla prestazione della propria attività professionale, va osservato che in tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine
4 previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (cfr. Cass. Ordinanza
17071/2021).
Nel caso di specie, la prova del decorso del termine triennale la si evince direttamente dai documenti allegati dalla stessa parte opponente. Il doc. 3 fa riferimento a prestazione svolta nel 2010 e a maggio del 2014 (vedi la data indicata nella prima pagina dei progetti); il doc. 4 fa riferimento a prestazione svolta nel 2011 (vedi la data indicata nella prima pagina dei progetti); il doc. 5 fa riferimento a prestazione svolta nel 2013 (vedi diffida inviata dall'opponente il
24.4.2017); il doc. 6 fa riferimento a prestazione svolta nel 2011 (vedi la data indicata nella prima pagina dei progetti); il doc. 8 fa riferimento a prestazione svolta nel 2010; il doc. 10 fa riferimento a prestazione svolta nel 2011 (vedi data indicata in basso a sinistra della prima pagina “giudizio di stima immobile”); il doc. 11 fa riferimento a prestazione svolta nel 2011; il doc. 12 fa riferimento a prestazione svolta nel 2010 (vedi la data indicata nella prima pagina dei progetti).
Evidentemente provato il decorso del termine, parte opponente avrebbe dovuto deferire il giuramento decisorio alla prima udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., ma, come si può leggere dal verbale del 25.10.2017 tale istanza non è stata avanzata, con la conseguenza che la parte è decaduta. Infatti, nel rito del lavoro – in cui non sono previste udienze di mero rinvio né
l'udienza di precisazione delle conclusioni – ogni udienza, a partire dalla prima, è destinata, oltre che all'assunzione di eventuali prove, alla discussione e, quindi, all'immediata pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo sulle conclusioni che, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi, sono per l'attore quelle di cui al ricorso e per il convenuto quelle di cui alla memoria di costituzione. Peraltro, ai sensi dell'art. 420, quinto comma, c.p.c., è onere delle parti dedurre a pena di decadenza, nel corso della prima udienza, i mezzi di prova che non abbiano potuto proporre prima e giustificati dalle difese di controparte, tenuto conto, altresì, che le note difensive di cui al sesto comma dell'articolo citato, proprio perché meramente difensive, non possono contenere né nuove domande di merito né nuove istanze istruttorie (cfr. Cass. Sentenza 5026/2008).
La mancata deduzione del giuramento decisorio ha precluso al di provare il Pt_1
mancato pagamento, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale va rigettata.
Brevemente preme evidenziare che ad eccezione della prestazione di cui al documento
5 di parte opponente, tutte le altre sono state svolte nel biennio 2010-2011.
Considerato che
al punto 2 dell'accordo transattivo del 12.9.2013 entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare
5 a ogni pretesa, diritto e azione di qualsiasi natura, patrimoniale e non patrimoniale in ordine ai rapporti lavorativi intercorsi nel periodo da novembre 2009 a dicembre 2011, la domanda riconvenzionale sarebbe comunque stata infondata, a prescindere dall'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, l'opposizione va rigettata.
Infine, considerata l'evidente infondatezza dell'opposizione evidenziata dagli stessi documenti prodotti dall'opponente, si ritiene di condannare quest'ultimo, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in euro 1.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 scaglione 26.000,00-52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 31/2017 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 11.3.2017;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro
1.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida per il giudizio di opposizione in euro 8.000,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 04/04/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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