TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4541 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a RA a PI (CE) il 1.12.1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Sesto San Giovanni (MI) con l'Avv. FE Mero presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] e PI (CE) il 26.10.1967 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Milano con l'Avv. FE Mero presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RA a PI
(anno 1988 atto n. 3 parte I serie Ufficio I)
□ separati consensualmente con verbale omologato con decreto del 12.10.2004 con la seguente figlia non ancora economicamente indipendente : nata il Parte_3
15.12.1998, italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
-la figlia FE, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, continuerà a vivere con la madre nell'abitazione posta in Milano, Via Monza n.183;
-stante l'età della figlia, il padre frequenterà FE quando questa ne avrà il desiderio;
- il padre si impegna a continuare a corrispondere la somma di €.300,00 a titolo di mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a RA e PI (CE) il 19.08.1998 tra la
Sig.ra (Cod.Fisc.: ) nata a [...] e PI (CE) il Parte_2 C.F._2
26.10.1967 e residente in [...], Milano ed il Sig. (Cod.Fisc.: Parte_1
) nato a [...] e PI (CE) il 1.12.1972 e residente in [...]
Parpagliona n.151, Sesto San Giovanni (MI);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tara a PI (CE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a RA a PI (CE) il 1.12.1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Sesto San Giovanni (MI) con l'Avv. FE Mero presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] e PI (CE) il 26.10.1967 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Milano con l'Avv. FE Mero presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RA a PI
(anno 1988 atto n. 3 parte I serie Ufficio I)
□ separati consensualmente con verbale omologato con decreto del 12.10.2004 con la seguente figlia non ancora economicamente indipendente : nata il Parte_3
15.12.1998, italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
-la figlia FE, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, continuerà a vivere con la madre nell'abitazione posta in Milano, Via Monza n.183;
-stante l'età della figlia, il padre frequenterà FE quando questa ne avrà il desiderio;
- il padre si impegna a continuare a corrispondere la somma di €.300,00 a titolo di mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a RA e PI (CE) il 19.08.1998 tra la
Sig.ra (Cod.Fisc.: ) nata a [...] e PI (CE) il Parte_2 C.F._2
26.10.1967 e residente in [...], Milano ed il Sig. (Cod.Fisc.: Parte_1
) nato a [...] e PI (CE) il 1.12.1972 e residente in [...]
Parpagliona n.151, Sesto San Giovanni (MI);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tara a PI (CE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG