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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/02/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 1837/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto ( art. 615 cpc )
Tra
, CF rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Francesco Mascolo presso lo studio del quale elegge domicilio in Agerola (Na) alla via Diaz, 71, giusta procura in atti;
Attore
E
( C.F. in p. Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Maria Coppola, presso il cui studio in Nocera Inferiore (SA), alla via S.
Quasimodo n. 16,elegge domicilio, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Oggetto della presente opposizione è l'intimazione di pagamento n.07120249011435862/000.0.71 2024 90114358 62/000 .
Atteso il carattere prettamente documentale della questione, il fascicolo veniva posto in decisione , senza l'articolazione di alcun mezzo istruttorio.
Del resto nulla avrebbero aggiunto eventuali mezzi istruttori, ma comportato semplicemente una dilatazione ulteriore dei tempi di definizione della controversia e aggravio maggiore di costi per le parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, alla luce delle risultanze istruttorie, non può essere accolta per difetto di giurisdizione . Nello specifico, sussiste infatti la competenza del giudice tributario e non del giudice ordinario, poiché alla base della cartella opposta, vi sono Iva, Irpef e diritti di camera di commercio : ovvero tributi. Oggetto delle doglianze di parte attrice , sono infatti aspetti inerenti il tributo , quindi inerenti un ambito che non riguarda la scrivente autorità. Circostanza , questa esplicitamente riconosciuta anche da parte opponente, che non disconosce trattasi di tributi , alla base dell'opposizione. Inoltre allo stato l'odierno opponente ha ricevuto esclusivamente una semplice intimazione di pagamento che di per sé preannunzia l'avviso della futura esecuzione ma che per sua natura non può essere considerato atto esecutivo in quanto tale in quanto allo stato nessuna esecuzione è stata ancora avviata.
Differente, se fosse impugnato un vizio inerente la fase esecutiva, nel qual caso si giustificherebbe un intervento del giudice ordinario. Nello specifico il giudice dell'esecuzione , può intervenire nella fase del pignoramento, vale a dire su fatti e circostanze che si sono manifestati dopo la notifica della cartella , una volta che sia stata avviata l'esecuzione . Ovvero anche elementi inerenti la legittimità formale del pignoramento , che per altro risulta regolarmente notificato.
Chiaro , si tratta di una sottile distinzione , ma condivisibile perché consente di delineare con chiarezza il confine tra la competenza del giudice tributario e quello ordinario.
Orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza a partire dalla Suprema Corte di Cassazione , su tutti vedi Ordinanza n. 1394/2022, che ha sancito l'appartenenza della giurisdizione , al giudice Tributario, riguardo questioni inerenti l'ambito fiscale. Evidente come nella circostanza oggetto dell'opposizione siano tributi , di conseguenza sussiste la competenza del Giudice
Tributario . Tuttavia l'accertata competenza del giudice tributario elimina , ogni possibile incertezza.
Inoltre si rende del tutto superfluo ed ininfluente , qualsiasi ulteriore valutazione e riflessione, circa le argomentazioni proposte da parte attrice e sulle difese delle controparti. L'accertato difetto di giurisdizione , ha infatti efficacia assorbente su ogni altra circostanza. Opportuno precisare come in ogni caso risultino altresì provate per tabulas sia la legittimazione attiva che passiva di tutte le parti processuali e del resto non sono emersi dall'istruttoria processuali elementi che autorizzino ad avallare una carenza in tale ambito.
In tal senso non si ravvisano elementi che comprovino una carenza di legittimazione di una delle parti convenute.
Sussistono fondati motivi per compensare le spese .
PQM
Il Giudice di Pace dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nei Parte_1 confronti di in p. legale Controparte_1 rapp.te p.t., circa l'intimazione di pagamento n.07120249011435862/000, provvede come di seguito :
1 dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice adito ovvero del giudice ordinario , in favore del giudice tributario;
2. Fissa per la riassunzione innanzi la Commissione Tributaria competente territorialmente il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
3. Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito
Dott.Domenico Dente Gattola