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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/08/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1043/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1043/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA RITA Parte_1 C.F._1
PIRAS OPPONENTE contro
col patrocinio dell'avv. MAURIZIO SOGOS Controparte_1
OPPOSTO Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-oneri condominiali CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE: “1) In via principale previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del decreto opposto Voglia accertare e dichiarare la nullità delle delibere condominiali di approvazione dei bilanci dagli anni 2012 al 2022, del , perché approvate in Controparte_1 violazione dell'art. 63 disp. att. c.c., e perché comunque riferite ad un debito prescritto. Per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 261 del 17.03.2023 - notificato in data 20.03.2023 - emesso dal Tribunale di Sassari nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 643/2023 R.G. e, revocare il medesimo mandando assolto l'opponente da ogni avversa domanda. 2) In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui si accerti la sussistenza di un credito nei confronti dell'opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e ferma restando l'eccezione di nullità e prescrizione relative alla nullità/inefficacia/illegittimità del decreto, accertare e dichiarare come non dovuti gli importi nella misura richiesta con il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte indicate in espositiva, condannando l'opponente al pagamento della minore somma eventualmente accertanda in corso di causa;
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”. PER L'OPPOSTO: “L'Ill.mo Tribunale di Sassari adito per tutti i motivi di cui in espositiva, voglia In via pregiudiziale di rito:
1. Mutare il rito proposto da parte avversa con citazione redatta in conformità alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 anziché secondo il vecchio rito vigente e applicabile sino al 28.02.2023 per tutti i motivi di cui in espositiva e per l'effetto anticipare l'udienza prevista per il 18 settembre 2023 al 26 giugno 2023; 2. Dichiarare il presente giudizio di opposizione improcedibile per il mancato esperimento della mediazione ex D.Lgs 28/2010 con l'emissione di ogni conseguente provvedimento ex lege;
Nel merito:
3. In quanto alla domanda di parte avversa di nullità delle delibere condominiali di approvazione dei bilanci dagli anni 2012 al 2022 Voglia rigettarla e pagina 1 di 4 confermare tutte le delibere per tutti i motivi di cui in espositiva;
4. E rigettare l'opposizione proposta da controparte e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 261/2023 (R.G. n. 643/2023, Rep. n 469/2023 del 17.03.2023) emesso dal Tribunale di Sassari, con la richiesta fin da ora di confermare la provvisoria esecutività del decreto medesimo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o appare di facile e pronta soluzione;
5. In subordine, condannare il sig. al pagamento della somma di € 6.616,32 oltre interessi legali oltre Parte_1 spese di procedura monitoria come liquidate o quella veriore accertanda in corso di causa sempre oltre interessi come per legge dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo a favore del
[...]
i.p. amministratore condominiale p.t.; 6. In via ulteriormente subordinata, Controparte_2 nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto in toto o in parte, dichiarare il sig.
[...] debitore nei confronti del i.p. amministratore Pt_1 Controparte_2 condominiale p.t. per la somma di € 6.616,32 o per la diversa maggiore o minore somma ritenuta anche di giustizia, anche per tutti i motivi di cui in espositiva e per l'effetto condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore del condominio della somma di € 6.616,32 o per la diversa maggiore o minore somma ritenuta anche di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo.
7. Il tutto sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali 15% oltre IVA CPA del presente grado di giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione notificata il 27 marzo 2023 conveniva davanti a questo tribunale il Parte_1
di Sassari proponendo tempestiva opposizione al Controparte_3 decreto immediatamente esecutivo n. 261 emesso il 17 marzo 2023 con cui questo tribunale, accogliendo il ricorso proposto dall'amministratore p.t. del condominio, gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 6616,32, oltre interessi e spese. La domanda del condominio era basata sul credito maturato per € 5.788,28 come da riparto e bilancio consuntivo dal 1.01.2021 al 31.12.2021, giusta delibera del 27 luglio 2022; quanto a € 708,94 per le rate ordinarie stabilite nel bilancio preventivo dell'anno 2022 in forza della medesima delibera e quanto a € 118,10 per l'omesso pagamento di due rate ordinarie per l'anno 2023, derivanti dal bilancio preventivo 2022. Assumeva infatti il come sia il consuntivo del 2021 che il bilancio CP_2 preventivo del 2022, nonché il relativo piano di riparto, fossero stati regolarmente approvati dall'assemblea. Non avendo il condomino regolarmente adempiuto, il credito azionato era liquido ed esigibile per detto ammontare. Proponendo opposizione contro detto decreto il eccepiva la nullità delle delibere di approvazione Pt_1 del bilancio dal 2012 al 2022, per violazione dei criteri di riparto delle spese, dato che il credito maturato dal condominio concerneva il precedente proprietario dell'immobile, avendo esso opponente acquistato la propria unità immobiliare solo il 27 febbraio 2012 e avendo provveduto a saldare i debiti relativi alle ultime due annualità, come previsto. Eccepiva inoltre di aver saldato regolarmente le quote a suo carico, mentre quelle ordinarie poste a suo debito erano in realtà dovute dalla conduttrice dell'appartamento di sua proprietà. Sulla base di tali contestazioni concludeva come riportato in epigrafe. Si costituiva l'opposto e chiedeva il rigetto dell'opposizione, rilevandone l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza. Sottolineava come le censure dedotte circa l'invalidità delle delibere condominiali costituissero ragioni di mera annullabilità e non di nullità, essendo quindi il Pt_1 pagina 2 di 4 palesemente decaduto dalla facoltà di proporre impugnazione, essendo state tutte le deliberazioni approvate dai condomini, compreso il e mai impugnate nei termini. Sottolineava come Pt_1
l'approvazione dei bilanci mediante la deliberazione del luglio 2022 fondasse adeguatamente la domanda di condanna del condomino moroso al pagamento del debito maturato. Osservava come le quote a carico del conduttore fossero state, comunque, pagate solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, come da ricevuta datata 23 marzo 2023 e concludeva quindi come sopra trascritto. Inutilmente esperita la mediazione a seguito della conferma dell'esecutività del decreto, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 6 marzo 2025 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.*
*** Premesso che le questioni preliminari su cui insiste l'opposto nel confermare le conclusioni sono infondate, essendo stata esperita la prescritta mediazione obbligatoria senza esito positivo, ed essendo regolato il presente processo dal rito previgente alla riforma “Cartabia” entrata in vigore il 28 febbraio 2023, dato che la domanda del , proposta con ricorso, era stata depositata in data anteriore, CP_2 nel merito si osserva quanto segue. Le ragioni a sostegno dell'opposizione sono palesemente infondate, considerato che il provvedimento monitorio è stato legittimamente emesso sulla base dei bilanci consuntivo dell'anno 2021 e preventivo dell'anno 2022, nonché del relativo stato di ripartizione, debitamente approvati dall'assemblea condominiale all'unanimità, come risulta dal relativo verbale, allegato al ricorso introduttivo (doc.2). Detti bilanci approvati dall'assemblea fondano dunque, in mancanza della specifica deduzione di ragioni d'illegittimità o di nullità del deliberato che ne giustifichino l'impugnazione in questa sede, sia il provvedimento monitorio che comunque il credito azionato nel giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione. Part Posto infatti che i pagamenti allegati dall'opponente (quello di € 270,00 versati dalla conduttrice solo dopo la notifica del ricorso e quello effettuato dal direttamente ad Abbanoa, palesemente Pt_1 estraneo al credito del condominio) non rilevano ai fini della legittima emissione del decreto ingiuntivo, le ragioni esposte dal che invoca alquanto genericamente l'invalidità delle Pt_1 deliberazioni, nemmeno puntualmente indicate, adottate nell'ultimo decennio perché riferite a debiti maturati in data anteriore al 2012 dal precedente proprietario, attengono alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni e non risultano modificarne i criteri legali o convenzionali. Non integrano, dunque, motivi di nullità del deliberato, incorrendo la relativa contestazione nel termine di decadenza previsto dall'art.1137, co. 2°, c.c. Avendo dunque l'opponente dedotto vizi comportanti, in ipotesi, la mera annullabilità delle delibere, non impugnate nel richiamato termine perentorio, dette eccezioni sono inammissibili e non suscettibili di incidere sull'esistenza, la liquidità e l'esigibilità del credito, legittimamente azionato dall'amministratore ai sensi dell'art. 63, disp. att. c.c. Il decreto opposto dev'essere, peraltro, revocato, avendo l'opponente, nelle more del processo, saldato interamente il debito a suo carico, come emerge dai due bonifici bancari in data 8 giugno 2023, allegati alla prima memoria depositata dal ex art. 183, co. 6°, cpc, nel testo previgente. Su detti Pt_1 pagamenti, invero, il condominio opposto non prende specifica posizione, ribadendo nelle proprie conclusioni la richiesta di conferma del provvedimento monitorio e comunque di condanna pagina 3 di 4 dell'opponente, senza nulla dedurre puntualmente nemmeno in ordine alla corretta imputazione di pagamento contenuta nei bonifici bancari, disposti e versati al creditore per complessivi € 7328,21. Ai fini della ripartizione delle spese di lite, quelle del procedimento monitorio risultano, in difetto di alcun rilievo di segno contrario, già saldate dall'opponente, mentre quelle del giudizio di opposizione, considerato che il credito per quanto emerge era stato già pagato interamente nel giugno 2023 e che su detto pagamento la controparte non ha preso alcuna posizione, come già evidenziato, ricorrono giusti motivi per compensarle per la metà e porle per la metà residua a carico dell'opponente Pt_1 prevalentemente soccombente avendo comunque dato causa a un'opposizione infondata, per quanto osservato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_1 [...]
in persona del suo amministratore p.t., della metà delle spese Parte_3 processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 3600,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come legge, e compensate fra le parti per la metà residua. Sassari, 20 agosto 2025 Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1043/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA RITA Parte_1 C.F._1
PIRAS OPPONENTE contro
col patrocinio dell'avv. MAURIZIO SOGOS Controparte_1
OPPOSTO Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-oneri condominiali CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE: “1) In via principale previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del decreto opposto Voglia accertare e dichiarare la nullità delle delibere condominiali di approvazione dei bilanci dagli anni 2012 al 2022, del , perché approvate in Controparte_1 violazione dell'art. 63 disp. att. c.c., e perché comunque riferite ad un debito prescritto. Per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 261 del 17.03.2023 - notificato in data 20.03.2023 - emesso dal Tribunale di Sassari nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 643/2023 R.G. e, revocare il medesimo mandando assolto l'opponente da ogni avversa domanda. 2) In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui si accerti la sussistenza di un credito nei confronti dell'opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e ferma restando l'eccezione di nullità e prescrizione relative alla nullità/inefficacia/illegittimità del decreto, accertare e dichiarare come non dovuti gli importi nella misura richiesta con il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte indicate in espositiva, condannando l'opponente al pagamento della minore somma eventualmente accertanda in corso di causa;
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”. PER L'OPPOSTO: “L'Ill.mo Tribunale di Sassari adito per tutti i motivi di cui in espositiva, voglia In via pregiudiziale di rito:
1. Mutare il rito proposto da parte avversa con citazione redatta in conformità alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 anziché secondo il vecchio rito vigente e applicabile sino al 28.02.2023 per tutti i motivi di cui in espositiva e per l'effetto anticipare l'udienza prevista per il 18 settembre 2023 al 26 giugno 2023; 2. Dichiarare il presente giudizio di opposizione improcedibile per il mancato esperimento della mediazione ex D.Lgs 28/2010 con l'emissione di ogni conseguente provvedimento ex lege;
Nel merito:
3. In quanto alla domanda di parte avversa di nullità delle delibere condominiali di approvazione dei bilanci dagli anni 2012 al 2022 Voglia rigettarla e pagina 1 di 4 confermare tutte le delibere per tutti i motivi di cui in espositiva;
4. E rigettare l'opposizione proposta da controparte e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 261/2023 (R.G. n. 643/2023, Rep. n 469/2023 del 17.03.2023) emesso dal Tribunale di Sassari, con la richiesta fin da ora di confermare la provvisoria esecutività del decreto medesimo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o appare di facile e pronta soluzione;
5. In subordine, condannare il sig. al pagamento della somma di € 6.616,32 oltre interessi legali oltre Parte_1 spese di procedura monitoria come liquidate o quella veriore accertanda in corso di causa sempre oltre interessi come per legge dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo a favore del
[...]
i.p. amministratore condominiale p.t.; 6. In via ulteriormente subordinata, Controparte_2 nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto in toto o in parte, dichiarare il sig.
[...] debitore nei confronti del i.p. amministratore Pt_1 Controparte_2 condominiale p.t. per la somma di € 6.616,32 o per la diversa maggiore o minore somma ritenuta anche di giustizia, anche per tutti i motivi di cui in espositiva e per l'effetto condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore del condominio della somma di € 6.616,32 o per la diversa maggiore o minore somma ritenuta anche di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo.
7. Il tutto sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali 15% oltre IVA CPA del presente grado di giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione notificata il 27 marzo 2023 conveniva davanti a questo tribunale il Parte_1
di Sassari proponendo tempestiva opposizione al Controparte_3 decreto immediatamente esecutivo n. 261 emesso il 17 marzo 2023 con cui questo tribunale, accogliendo il ricorso proposto dall'amministratore p.t. del condominio, gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 6616,32, oltre interessi e spese. La domanda del condominio era basata sul credito maturato per € 5.788,28 come da riparto e bilancio consuntivo dal 1.01.2021 al 31.12.2021, giusta delibera del 27 luglio 2022; quanto a € 708,94 per le rate ordinarie stabilite nel bilancio preventivo dell'anno 2022 in forza della medesima delibera e quanto a € 118,10 per l'omesso pagamento di due rate ordinarie per l'anno 2023, derivanti dal bilancio preventivo 2022. Assumeva infatti il come sia il consuntivo del 2021 che il bilancio CP_2 preventivo del 2022, nonché il relativo piano di riparto, fossero stati regolarmente approvati dall'assemblea. Non avendo il condomino regolarmente adempiuto, il credito azionato era liquido ed esigibile per detto ammontare. Proponendo opposizione contro detto decreto il eccepiva la nullità delle delibere di approvazione Pt_1 del bilancio dal 2012 al 2022, per violazione dei criteri di riparto delle spese, dato che il credito maturato dal condominio concerneva il precedente proprietario dell'immobile, avendo esso opponente acquistato la propria unità immobiliare solo il 27 febbraio 2012 e avendo provveduto a saldare i debiti relativi alle ultime due annualità, come previsto. Eccepiva inoltre di aver saldato regolarmente le quote a suo carico, mentre quelle ordinarie poste a suo debito erano in realtà dovute dalla conduttrice dell'appartamento di sua proprietà. Sulla base di tali contestazioni concludeva come riportato in epigrafe. Si costituiva l'opposto e chiedeva il rigetto dell'opposizione, rilevandone l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza. Sottolineava come le censure dedotte circa l'invalidità delle delibere condominiali costituissero ragioni di mera annullabilità e non di nullità, essendo quindi il Pt_1 pagina 2 di 4 palesemente decaduto dalla facoltà di proporre impugnazione, essendo state tutte le deliberazioni approvate dai condomini, compreso il e mai impugnate nei termini. Sottolineava come Pt_1
l'approvazione dei bilanci mediante la deliberazione del luglio 2022 fondasse adeguatamente la domanda di condanna del condomino moroso al pagamento del debito maturato. Osservava come le quote a carico del conduttore fossero state, comunque, pagate solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, come da ricevuta datata 23 marzo 2023 e concludeva quindi come sopra trascritto. Inutilmente esperita la mediazione a seguito della conferma dell'esecutività del decreto, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 6 marzo 2025 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.*
*** Premesso che le questioni preliminari su cui insiste l'opposto nel confermare le conclusioni sono infondate, essendo stata esperita la prescritta mediazione obbligatoria senza esito positivo, ed essendo regolato il presente processo dal rito previgente alla riforma “Cartabia” entrata in vigore il 28 febbraio 2023, dato che la domanda del , proposta con ricorso, era stata depositata in data anteriore, CP_2 nel merito si osserva quanto segue. Le ragioni a sostegno dell'opposizione sono palesemente infondate, considerato che il provvedimento monitorio è stato legittimamente emesso sulla base dei bilanci consuntivo dell'anno 2021 e preventivo dell'anno 2022, nonché del relativo stato di ripartizione, debitamente approvati dall'assemblea condominiale all'unanimità, come risulta dal relativo verbale, allegato al ricorso introduttivo (doc.2). Detti bilanci approvati dall'assemblea fondano dunque, in mancanza della specifica deduzione di ragioni d'illegittimità o di nullità del deliberato che ne giustifichino l'impugnazione in questa sede, sia il provvedimento monitorio che comunque il credito azionato nel giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione. Part Posto infatti che i pagamenti allegati dall'opponente (quello di € 270,00 versati dalla conduttrice solo dopo la notifica del ricorso e quello effettuato dal direttamente ad Abbanoa, palesemente Pt_1 estraneo al credito del condominio) non rilevano ai fini della legittima emissione del decreto ingiuntivo, le ragioni esposte dal che invoca alquanto genericamente l'invalidità delle Pt_1 deliberazioni, nemmeno puntualmente indicate, adottate nell'ultimo decennio perché riferite a debiti maturati in data anteriore al 2012 dal precedente proprietario, attengono alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni e non risultano modificarne i criteri legali o convenzionali. Non integrano, dunque, motivi di nullità del deliberato, incorrendo la relativa contestazione nel termine di decadenza previsto dall'art.1137, co. 2°, c.c. Avendo dunque l'opponente dedotto vizi comportanti, in ipotesi, la mera annullabilità delle delibere, non impugnate nel richiamato termine perentorio, dette eccezioni sono inammissibili e non suscettibili di incidere sull'esistenza, la liquidità e l'esigibilità del credito, legittimamente azionato dall'amministratore ai sensi dell'art. 63, disp. att. c.c. Il decreto opposto dev'essere, peraltro, revocato, avendo l'opponente, nelle more del processo, saldato interamente il debito a suo carico, come emerge dai due bonifici bancari in data 8 giugno 2023, allegati alla prima memoria depositata dal ex art. 183, co. 6°, cpc, nel testo previgente. Su detti Pt_1 pagamenti, invero, il condominio opposto non prende specifica posizione, ribadendo nelle proprie conclusioni la richiesta di conferma del provvedimento monitorio e comunque di condanna pagina 3 di 4 dell'opponente, senza nulla dedurre puntualmente nemmeno in ordine alla corretta imputazione di pagamento contenuta nei bonifici bancari, disposti e versati al creditore per complessivi € 7328,21. Ai fini della ripartizione delle spese di lite, quelle del procedimento monitorio risultano, in difetto di alcun rilievo di segno contrario, già saldate dall'opponente, mentre quelle del giudizio di opposizione, considerato che il credito per quanto emerge era stato già pagato interamente nel giugno 2023 e che su detto pagamento la controparte non ha preso alcuna posizione, come già evidenziato, ricorrono giusti motivi per compensarle per la metà e porle per la metà residua a carico dell'opponente Pt_1 prevalentemente soccombente avendo comunque dato causa a un'opposizione infondata, per quanto osservato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_1 [...]
in persona del suo amministratore p.t., della metà delle spese Parte_3 processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 3600,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come legge, e compensate fra le parti per la metà residua. Sassari, 20 agosto 2025 Il giudice
Stefania Deiana
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