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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 921/2024 promossa dal:
LICEO CI STATALE L. (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DELL'AQUILA, elettivamente domiciliato presso il COMPLESSO MONUMENTALE DI S. DOMENICO, VIA BUCCIO DI RANALLO S.N.C., L'AQUILA presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MAURIZIO MARANGON, elettivamente domiciliata in CORSO FRANCIA N. 131 TORINO, presso il difensore avv. MAURIZIO MARANGON
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non hanno precisato le conclusioni, per cui devono essere qui richiamate quelle formulate in atti:
l'appellante: si riporta integralmente alle argomentazioni di cui al proprio atto di citazione in appello e alla propria comparsa conclusionale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in atti;
l'appellata: insiste per l'accoglimento delle già rassegnate e precisate conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato in data 25.3.2024, il
[...]
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di n. 140 emessa Parte_2 Pt_1 in data 3.3.2024 che, sull'eccezione di incompetenza territoriale formulata da , ha CP_1
dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore di quella del Giudice di Pace di Torino.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha dedotto che la sentenza è erronea in quanto le parti, all'art. 9 del contratto di affidamento in atti, avevano previsto la competenza del foro di . Pt_1
pagina 1 di 10 2. Con comparsa di costituzione depositata il 19.6.2024, si è costituita l'appellata chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare e, in ogni caso, nel merito, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza appellata.
3. Considerata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 15.1.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
******
A. Sull'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad impugnare sollevata dalla appellata.
L'eccezione è infondata.
L'appellato sostiene che non vi sia alcun interesse ad impugnare una sentenza che statuisca sul solo vizio di competenza, senza decidere nel merito la controversia, perché irrilevante sarebbe per l'Avvocatura che il giudizio sia radicato innanzi al Giudice di Pace di Torino piuttosto che al Giudice di Pace di . Pt_1
Le regole sulla competenza sono poste a presidio del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25 Cost. e pertanto il loro rispetto, al di là delle norme dettate dal
Codice di procedura civile sulle preclusioni processuali, che consentono di far valere i vizi di incompetenza in determinati modi e secondo certi tempi, non sono liberamente disponibili dalle parti o lo sono solo a certe condizioni e in specifici casi (cfr. deroga alla competenza per territorio su accordo delle parti).
Infatti, è costante orientamento della giurisprudenza ritenere che, laddove la parte appelli una sentenza che si sia pronunciata solo su una questione pregiudiziale in rito (come nel caso di specie sulla competenza), vi sia interesse all'impugnazione atteso che, se la questione in rito sarà riformata, al giudice dell'appello (e salvi i casi di remissione ex art. 353 e 354 cpc) saranno devolute tutte le questioni non decise dal giudice di primo grado, che ha declinato la propria competenza e ciò a prescindere dalla riproposizione formale delle domande (da ultimo Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
13/01/2022, n. 927 nonché, in particolare, Cass. civ., Sez. V, Sent., 09/06/2010, n. 13855 e Cass. civ.,
Sez. lavoro, 01/07/2004, n. 12092 sulla sufficienza del richiamo per relationem a precedenti scritti nel caso di appello di sentenza di rito).
Pertanto, l'appellante, impugnando la sentenza in rito e riportando nell'atto di appello il ricorso con cui era stato introdotto il giudizio di primo grado, ha portato innanzi alla cognizione del Tribunale non solo la questione di rito ma anche quelle di merito.
B. Sulla competenza del Giudice di Pace di in luogo di quello di Torino. Pt_1
pagina 2 di 10 L'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Pescara, nella parte in cui ha declinato la propria competenza in favore di quella del Giudice di Pace di Torino, omettendo di considerare che, nel contratto concluso tra le parti, all'art. 9 è espressamente stabilito che per tutte le controversie relative al contratto, il foro competente è quello di . Pt_1
La censura è fondata.
b.1. Sulla competenza territoriale.
Come noto, ai sensi dell'art. 19 cpc, il foro generale delle persone giuridiche (convenute) è quello del luogo ove essa ha la sede. Con tale criterio, e per le cause relative ai diritti di obbligazione, concorrono i criteri alternativi di cui all'art. 20 cpc ai sensi del quale, per le cause relative a diritti di obbligazione,
è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione: laddove non vi sia coincidenza spetta all'attore la scelta.
L'art. 28 cpc prevede, inoltre, che le parti possano accordarsi per derogare alla competenza territoriale, salvo determinati casi previsti espressamente dalla norma stessa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 29 cpc l'accordo non attribuisce competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
In sostanza l'attore può citare il convenuto o innanzi al giudice della sua sede o innanzi a quello della conclusione del contratto, ovvero innanzi a quello dove deve essere eseguita la prestazione oppure nel foro indicato dalle parti di comune accordo. Il foro scelto concordemente dalle parti diventa esclusivo,
e quindi preclude la possibilità di incardinare la causa innanzi a un giudice diverso, solo nel caso in cui l'esclusività sia espressamente prevista dalle parti. In mancanza, il foro previsto dalle parti si aggiunge ai fori alternativi tutti astrattamente competenti.
b.2 Con l'atto di appello la parte ha evidenziato che il Giudice di Pace sostenendo che, sia in base al criterio del foro generale che ai criteri alternativi, sussisteva la competenza del giudice di Pace di
Torino, ha omesso di considerare quanto previsto dall'art. 9 del contratto (doc. 1 fasc. Liceo denominato Contratto per viaggio d'istruzione ANDALUSIA 17/03/2020 -21/03/2020) ove si legge:
“Per ogni controversia relativa al presente contratto sì elegge competente il Foro di .” Pt_1
Sebbene l'accordo non preveda la competenza esclusiva del foro di , è pur vero che tra i Pt_1
possibili fori vagliati dal Giudice come alternativi andava considerato anche quello previsto ex contractu: non risulta invece che l'appellato/convenuto in primo grado, che ha eccepito il difetto di competenza, contestando i criteri di cui all'art. 20, come del resto era suo onere (Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 03/07/2018, n. 17311), abbia contestato quello previsto ex contractu, né che sul punto vi sia stato alcun sindacato del giudice di primo grado.
Considerato che il convenuto, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo in relazione a tutti i possibili fori pagina 3 di 10 alternativi, individuabili in base ai criteri di cui agli artt. 18 - 20 cpc, va dichiarata la competenza del giudice adito, considerato l'accordo contrattualmente sottoscritto dalle parti.
b.3 Accertata la competenza del Giudice di Pace di e non ricorrendo una delle ipotesi previste Pt_1 dagli artt. 353 e 354 cpc, che obbligano il giudice dell'appello a rimettere la causa al giudice del primo grado, la causa va quindi decisa nel merito.
C. Sulla domanda principale di ripetizione delle somme versate in acconto.
c.1 Il ha chiesto la ripetizione della somma di euro 8.850,00 oltre interessi Parte_2
legali sino al soddisfo, in relazione all'acconto versato per l'organizzazione del viaggio di istruzione in
Andalusia, che avrebbe dovuto svolgersi per le classi V nel periodo 17.3.2020/21.3.2020 come previsto dal contratto di affidamento in atti del 6.2.2020.
A causa della nota emergenza epidemiologica da COVID-19, il viaggio non aveva avuto luogo e, con nota del 6.3.2020, era stato annullato.
Contestualmente era stata richiesta la restituzione delle somme versate a titolo di acconto.
Più volte nel tempo la richiesta era stata sollecitata anche sulla base dell'art. 88 bis comma 8 introdotto dalla L. 20.4.2020 n. 27 con cui è stato convertito il D.L. 17.3.2020 n. 18, norma che ha previsto che per le classi terminali di ogni ordine e grado, non è ammessa l'emissione di voucher, ma va sempre disposta la restituzione dell'acconto.
L'appellata si è costituita sostenendo che, a seguito di comunicazione del 6.3.2020 CP_1
con la quale la scuola aveva annullato il viaggio, con sua nota del 15.4.2020 aveva emesso un voucher pari all'importo dell'acconto, da spendere entro l'anno di riferimento, in luogo della restituzione della somma, così previsto dall'art. 28, comma 9 del d.l.
2.3.2020 n. 9, normativa vigente al momento del verificarsi dei fatti, in quanto in vigore dal 2.3.2020 e al 29.4.2020.
Evidenziava che, in sede di conversione, l'art. 1 comma 2 della legge 24 aprile 2020 n. 27 precisa che:
“Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9…”.
In via subordinata ha chiesto che, laddove fosse stata accolta la domanda principale, venisse comunque riconosciuta una responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale del Liceo, che aveva concluso il contratto il 6.2.2020 quando già l'OMS aveva dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (30.1.2020) e il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31.1.2020, aveva dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario, chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in misura pari all'importo versato in acconto, da porsi quindi in compensazione con quanto spettante all'appellante.
pagina 4 di 10 c.2 Va evidenziato che, con atto del 6.3.2020, l'Istituto scolastico ha esercitato legittimamente il diritto di recesso, in relazione al contratto sottoscritto con per le note cause dovute CP_1 all'emergenza sanitaria da Covid 19.
Il punto controverso riguarda quindi l'applicabilità, ai fatti di causa, dell'art. 28, comma 9, del d.l. n.
9/2020 (in vigore dal 3.3.2020 al 29.4.2020) che aveva introdotto un diritto potestativo in capo all'organizzatore del viaggio di scegliere tra voucher o restituzione dell'acconto, ovvero dell'art. 88 bis introdotto dalla Legge di conversione 24.4.2020 n. 27 del d.l. n. 17/2020 (nella formulazione in vigore dal 30.4.2020 al 18.7.2020) che ha introdotto l'obbligo di corresponsione del rimborso, con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
La fattispecie sostanziale, relativa al rapporto contrattuale per cui è processo, ha indubbiamente trovato la sua completa esecuzione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione (legge n. 27 del 24.4.2020 entrata in vigore il 30/4/2020).
La stipula del contratto (6.2.2020) il recesso (6.3.2020) e l'emissione del voucher (15.4.2020) hanno infatti tutti una collocazione temporale antecedente al 30/4/2020.
Pertanto, la vicenda deve ritenersi completamente esaurita prima del 30.4.2020, con conseguente inapplicabilità della normativa sopravvenuta e segnatamente dell'art. 88 bis sopra richiamato.
La norma regolatrice della fattispecie, applicabile ratione temporis, vale a dire l'art. 28 comma 9 del d.l. n. 9/2020 prevedeva la facoltà, nelle forme del diritto potestativo per l'organizzatore di viaggio, in caso di recesso, di emettere un voucher di importo pari al rimborso spettante, senza alcuna facoltà in capo al “viaggiatore” di accettare o di rifiutare la modalità prescelta dall'organizzatore del viaggio.
c.3 Va ora affrontato il tema della compatibilità della disciplina emergenziale nazionale, applicabile alla fattispecie, alla normativa di matrice europea che regola la materia, ovverosia la Direttiva UE
2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (di cui il d.lgs. n. 79 del 23/5/2011 costituisce attuazione nell'ordinamento italiano) che, in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico, riconosce al viaggiatore il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto.
Come noto, l'art. 12 della citata direttiva, rubricato “Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto”, così recita: “
1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all'organizzatore spese di risoluzione
pagina 5 di 10 adeguate e giustificabili. (...) 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
3. L'organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: (...) b) l'organizzatore non
è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell'inizio del pacchetto. 4.
L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le opportune spese di risoluzione. Tali rimborsi sono effettuati al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico”.
A fronte di tale previsione normativa, emergono evidenti profili di incompatibilità, con il diritto europeo, del disposto dell'art. 28 D.L. 9/2020 nella parte in cui consente all'organizzatore del viaggio
(per tale intendendosi, a mente dell'art. 3 della direttiva UE 2015/2302, il “professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un altro professionista o unitamente a un altro professionista”) di assolvere, attraverso l'emissione di voucher, ai correlativi obblighi di rimborso, non richiedendo alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
Sul punto, si registra un recentissimo intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE
Cont 8/6/2023, in causa C-407/21, e CLCV ), pronunciatasi con riferimento alla Controparte_2 normativa nazionale francese, adottata nell'ambito della pandemia di COVID-19, che consentiva agli organizzatori di viaggi, in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico avvenuta a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, di emettere un buono valido 18 mesi in luogo del rimborso monetario del corrispettivo ricevuto.
In sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la Corte di Giustizia si è espressa sull'interpretazione dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/2302.
In particolare, la Corte di Lussemburgo, nel ribadire che “dall'articolo 23, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2015/2302 risulta che i diritti riconosciuti ai viaggiatori interessati in forza di tale direttiva hanno carattere imperativo”, ha evidenziato che:
pagina 6 di 10 1) l'articolo 12, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, deve essere interpretato nel senso che “qualora, a seguito della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore del pacchetto sia tenuto, in forza di tale disposizione, a rimborsare integralmente al viaggiatore interessato i pagamenti effettuati per detto pacchetto, per tale rimborso si intende unicamente una restituzione di detti pagamenti sotto forma di una somma di denaro”;
2) l'articolo 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2015/2302, in combinato disposto con l'articolo 4 di tale direttiva (“salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso”), deve essere interpretato nel senso che “esso osta a una normativa nazionale in forza della quale gli organizzatori di pacchetti turistici sono temporaneamente esentati, nel contesto dello scoppio di una crisi sanitaria mondiale che impedisce l'esecuzione dei contratti di pacchetto turistico, dal loro obbligo di rimborsare integralmente ai viaggiatori colpiti, entro 14 giorni dalla risoluzione di un contratto, i pagamenti effettuati per il contratto risolto, e ciò anche laddove una siffatta normativa miri ad evitare che la solvibilità di tali organizzatori di viaggi sia compromessa al punto da mettere a repentaglio la loro sussistenza a causa del numero considerevole di richieste di rimborso attese, e quindi miri a preservare la sopravvivenza del settore interessato”;
3) il diritto dell'Unione, segnatamente il principio di leale cooperazione previsto all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che “esso non consente a un giudice nazionale investito di un ricorso di annullamento di una normativa nazionale contraria all'articolo 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2015/2302 di modulare gli effetti nel tempo della sua decisione che annulla tale normativa nazionale”.
La Corte di Giustizia UE ha dunque chiarito che, alla luce della normativa europea, “in caso di risoluzione di un contratto di pacchetto turistico a seguito dello scoppio di una crisi sanitaria mondiale, gli organizzatori di viaggi interessati sono tenuti a rimborsare integralmente ai viaggiatori colpiti i pagamenti effettuati per il pacchetto turistico, alle condizioni previste all'articolo 12, paragrafo 4, di tale direttiva”.
Ora, è noto che, anche per la Corte di Lussemburgo, la propria decisione resa in sede di rinvio pregiudiziale non solo è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte (giurisprudenza costante: vedi: Cgue 3 febbraio 1977, causa C-52/76, e 5 marzo1986, causa 69/85).
pagina 7 di 10 Inoltre, sin dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa C–283/81, IT srl e LA di DO spa c.
Ministero della sanità, la Corte di giustizia ha chiarito che il giudice nazionale non è tenuto al rinvio quando “la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale” oppure quando esiste una “giurisprudenza costante della Corte che […] risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità tra le materie del contendere”.
Nella specie, la citata pronuncia interpretativa adottata dalla Corte di Giustizia UE spiega i suoi effetti anche nella presente vicenda, in cui la normativa nazionale applicabile (l'art. 28, co. 9, D.L. n. 9/2020 ratione temporis vigente), in maniera del tutto analoga e sovrapponibile alla disciplina francese con riferimento alla quale è stata sollevata la questione pregiudiziale in sede europea, esentava gli organizzatori di pacchetti turistici dall'obbligo di rimborso previsto dalla direttiva.
La Corte di Giustizia ha affermato che per rimborso si deve intendere una restituzione sotto forma di denaro: il legislatore dell'Unione non ha previsto la possibilità di sostituire tale obbligo di pagamento con una prestazione che rivesta un'altra forma, come la proposta di buoni.
L'obiettivo perseguito dalla direttiva in questione consiste nella realizzazione di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori. Di fatto, il rimborso sotto forma di denaro è il più idoneo a contribuire alla tutela degli interessi del viaggiatore, il che evidentemente non esclude che il viaggiatore accetti, su base volontaria, un rimborso sotto forma di un buono.
Per quanto riguarda i motivi di risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, la Corte considera che una crisi sanitaria mondiale come la pandemia di COVID-19 deve essere considerata idonea a rientrare tra le “circostanze inevitabili e straordinarie” ai sensi delle quali la direttiva prevede un rimborso integrale, in quanto evento che esula da qualsiasi controllo e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le ragionevoli misure.
La Corte chiarisce peraltro che la direttiva non prevede la possibilità di derogare all'obbligo di rimborso integrale per motivi di forza maggiore, statuendo che la forza maggiore non può essere invocata dagli Stati membri neppure per giustificare l'adozione di una normativa nazionale in contrasto con le disposizioni di una direttiva.
Si tratta pertanto di un obbligo – quello di rimborso sotto forma di denaro in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico – dettato da una disciplina che prevede un livello massimo di armonizzazione delle legislazioni nazionali (art. 4 direttiva 2015/2302: “gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso”) e che è connotata da carattere imperativo (art. 23), imposto dalla direttiva richiamata in pagina 8 di 10 modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto.
Alla luce di quanto sin qui detto, si può conclusivamente affermare che l'art. 28 co. 9 D.L. 9/2020, nella formulazione applicabile alla fattispecie per cui è causa, risulta incompatibile con il diritto europeo come interpretato dalla Corte di Giustizia e si presta pertanto ad essere disapplicato, con conseguente riconoscimento dell'appellante al rimborso monetario del corrispettivo versato, come previsto dall'art. 41 d.lgs. n. 79/2011.
D. Sulla domanda riconvenzionale subordinata (responsabilità precontrattuale e contrattuale del
. Parte_2
d.1 Accertato il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme versate all'Agenzia di viaggi, va esaminata la domanda riconvenzionale spiegata dall'appellante che, nella ipotesi in cui venisse dichiarata l'illegittimità del voucher, ha chiesto che accertarsi la responsabilità pre-contrattuale e contrattuale del per il danno cagionato alla società resistente, quantificato nella somma Parte_2 da quest'ultimo versata in acconto, con integrale compensazione del relativo l'importo con le somme richieste dall'appellante.
d.2 Va al riguardo precisato che, se corrisponde al vero che il contratto di affidamento del 6.2.2020 è stato concluso dopo che l'OMS aveva dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (30.1.2020) e dopo che il Consiglio dei Ministri, con delibera del
31.1.2020, aveva dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario, è altrettanto vero che tale adempimento costituisce mera attuazione della gara vinta da CP_1
in base alla quale la società aveva emesso la fattura n. 1 del 3.1.2020 pagata dalla scuola in data
[...]
15.1.2020 con mandato n. 34.
Il contratto era valido ed efficace, non sussistendo alcuna ipotesi di invalidità nemmeno allegata.
Pertanto, il sopravvenire della epidemia Covid legittimava la risoluzione ex art. 1453 c.c. per impossibilità sopravvenuta, laddove non fosse stato legittimamente esercitato il diritto di recesso.
La domanda va quindi rigettata.
d.3 L'appellata va pertanto condannata a restituire, in favore dell'appellante l'importo di € 8.850,00, maggiorato di interessi legali dovuti, ex art. 1284 comma 1 cc dalla data della messa in mora
(6/3/2020) alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4 cc, dalla data della pendenza della lite sino al saldo effettivo.
E. Sulle spese.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Parte_3
avverso la sentenza n. 140/2024 emessa dal Giudice di Pace di ,
[...] Pt_1
in totale riforma della sentenza impugnata,
ACCERTATA la competenza del giudice adito,
ACCOGLIE la domanda proposta dal nei confronti Parte_3
di Controparte_1
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti Controparte_1
del LICEO CI STATALE L. DA . Parte_3
CONDANNA
a versare al Controparte_1 Parte_3
l'importo di € 8.850,00, maggiorato di interessi legali dovuti ex art. 1284 c.c.
[...]
comma 1 dalla data della messa in mora (6/3/2020) alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4 c.c., dalla data della pendenza della lite sino al saldo effettivo.
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dal LICEO Controparte_1
CI , che liquida per il primo grado in €. 237,00 Parte_3 per spese ed €.2.090,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge e per il secondo grado in €. 355,50 per spese ed €. 5.077,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 3/2/2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 921/2024 promossa dal:
LICEO CI STATALE L. (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DELL'AQUILA, elettivamente domiciliato presso il COMPLESSO MONUMENTALE DI S. DOMENICO, VIA BUCCIO DI RANALLO S.N.C., L'AQUILA presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MAURIZIO MARANGON, elettivamente domiciliata in CORSO FRANCIA N. 131 TORINO, presso il difensore avv. MAURIZIO MARANGON
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non hanno precisato le conclusioni, per cui devono essere qui richiamate quelle formulate in atti:
l'appellante: si riporta integralmente alle argomentazioni di cui al proprio atto di citazione in appello e alla propria comparsa conclusionale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in atti;
l'appellata: insiste per l'accoglimento delle già rassegnate e precisate conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato in data 25.3.2024, il
[...]
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di n. 140 emessa Parte_2 Pt_1 in data 3.3.2024 che, sull'eccezione di incompetenza territoriale formulata da , ha CP_1
dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore di quella del Giudice di Pace di Torino.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha dedotto che la sentenza è erronea in quanto le parti, all'art. 9 del contratto di affidamento in atti, avevano previsto la competenza del foro di . Pt_1
pagina 1 di 10 2. Con comparsa di costituzione depositata il 19.6.2024, si è costituita l'appellata chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare e, in ogni caso, nel merito, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza appellata.
3. Considerata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 15.1.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
******
A. Sull'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad impugnare sollevata dalla appellata.
L'eccezione è infondata.
L'appellato sostiene che non vi sia alcun interesse ad impugnare una sentenza che statuisca sul solo vizio di competenza, senza decidere nel merito la controversia, perché irrilevante sarebbe per l'Avvocatura che il giudizio sia radicato innanzi al Giudice di Pace di Torino piuttosto che al Giudice di Pace di . Pt_1
Le regole sulla competenza sono poste a presidio del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25 Cost. e pertanto il loro rispetto, al di là delle norme dettate dal
Codice di procedura civile sulle preclusioni processuali, che consentono di far valere i vizi di incompetenza in determinati modi e secondo certi tempi, non sono liberamente disponibili dalle parti o lo sono solo a certe condizioni e in specifici casi (cfr. deroga alla competenza per territorio su accordo delle parti).
Infatti, è costante orientamento della giurisprudenza ritenere che, laddove la parte appelli una sentenza che si sia pronunciata solo su una questione pregiudiziale in rito (come nel caso di specie sulla competenza), vi sia interesse all'impugnazione atteso che, se la questione in rito sarà riformata, al giudice dell'appello (e salvi i casi di remissione ex art. 353 e 354 cpc) saranno devolute tutte le questioni non decise dal giudice di primo grado, che ha declinato la propria competenza e ciò a prescindere dalla riproposizione formale delle domande (da ultimo Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
13/01/2022, n. 927 nonché, in particolare, Cass. civ., Sez. V, Sent., 09/06/2010, n. 13855 e Cass. civ.,
Sez. lavoro, 01/07/2004, n. 12092 sulla sufficienza del richiamo per relationem a precedenti scritti nel caso di appello di sentenza di rito).
Pertanto, l'appellante, impugnando la sentenza in rito e riportando nell'atto di appello il ricorso con cui era stato introdotto il giudizio di primo grado, ha portato innanzi alla cognizione del Tribunale non solo la questione di rito ma anche quelle di merito.
B. Sulla competenza del Giudice di Pace di in luogo di quello di Torino. Pt_1
pagina 2 di 10 L'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Pescara, nella parte in cui ha declinato la propria competenza in favore di quella del Giudice di Pace di Torino, omettendo di considerare che, nel contratto concluso tra le parti, all'art. 9 è espressamente stabilito che per tutte le controversie relative al contratto, il foro competente è quello di . Pt_1
La censura è fondata.
b.1. Sulla competenza territoriale.
Come noto, ai sensi dell'art. 19 cpc, il foro generale delle persone giuridiche (convenute) è quello del luogo ove essa ha la sede. Con tale criterio, e per le cause relative ai diritti di obbligazione, concorrono i criteri alternativi di cui all'art. 20 cpc ai sensi del quale, per le cause relative a diritti di obbligazione,
è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione: laddove non vi sia coincidenza spetta all'attore la scelta.
L'art. 28 cpc prevede, inoltre, che le parti possano accordarsi per derogare alla competenza territoriale, salvo determinati casi previsti espressamente dalla norma stessa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 29 cpc l'accordo non attribuisce competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
In sostanza l'attore può citare il convenuto o innanzi al giudice della sua sede o innanzi a quello della conclusione del contratto, ovvero innanzi a quello dove deve essere eseguita la prestazione oppure nel foro indicato dalle parti di comune accordo. Il foro scelto concordemente dalle parti diventa esclusivo,
e quindi preclude la possibilità di incardinare la causa innanzi a un giudice diverso, solo nel caso in cui l'esclusività sia espressamente prevista dalle parti. In mancanza, il foro previsto dalle parti si aggiunge ai fori alternativi tutti astrattamente competenti.
b.2 Con l'atto di appello la parte ha evidenziato che il Giudice di Pace sostenendo che, sia in base al criterio del foro generale che ai criteri alternativi, sussisteva la competenza del giudice di Pace di
Torino, ha omesso di considerare quanto previsto dall'art. 9 del contratto (doc. 1 fasc. Liceo denominato Contratto per viaggio d'istruzione ANDALUSIA 17/03/2020 -21/03/2020) ove si legge:
“Per ogni controversia relativa al presente contratto sì elegge competente il Foro di .” Pt_1
Sebbene l'accordo non preveda la competenza esclusiva del foro di , è pur vero che tra i Pt_1
possibili fori vagliati dal Giudice come alternativi andava considerato anche quello previsto ex contractu: non risulta invece che l'appellato/convenuto in primo grado, che ha eccepito il difetto di competenza, contestando i criteri di cui all'art. 20, come del resto era suo onere (Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 03/07/2018, n. 17311), abbia contestato quello previsto ex contractu, né che sul punto vi sia stato alcun sindacato del giudice di primo grado.
Considerato che il convenuto, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo in relazione a tutti i possibili fori pagina 3 di 10 alternativi, individuabili in base ai criteri di cui agli artt. 18 - 20 cpc, va dichiarata la competenza del giudice adito, considerato l'accordo contrattualmente sottoscritto dalle parti.
b.3 Accertata la competenza del Giudice di Pace di e non ricorrendo una delle ipotesi previste Pt_1 dagli artt. 353 e 354 cpc, che obbligano il giudice dell'appello a rimettere la causa al giudice del primo grado, la causa va quindi decisa nel merito.
C. Sulla domanda principale di ripetizione delle somme versate in acconto.
c.1 Il ha chiesto la ripetizione della somma di euro 8.850,00 oltre interessi Parte_2
legali sino al soddisfo, in relazione all'acconto versato per l'organizzazione del viaggio di istruzione in
Andalusia, che avrebbe dovuto svolgersi per le classi V nel periodo 17.3.2020/21.3.2020 come previsto dal contratto di affidamento in atti del 6.2.2020.
A causa della nota emergenza epidemiologica da COVID-19, il viaggio non aveva avuto luogo e, con nota del 6.3.2020, era stato annullato.
Contestualmente era stata richiesta la restituzione delle somme versate a titolo di acconto.
Più volte nel tempo la richiesta era stata sollecitata anche sulla base dell'art. 88 bis comma 8 introdotto dalla L. 20.4.2020 n. 27 con cui è stato convertito il D.L. 17.3.2020 n. 18, norma che ha previsto che per le classi terminali di ogni ordine e grado, non è ammessa l'emissione di voucher, ma va sempre disposta la restituzione dell'acconto.
L'appellata si è costituita sostenendo che, a seguito di comunicazione del 6.3.2020 CP_1
con la quale la scuola aveva annullato il viaggio, con sua nota del 15.4.2020 aveva emesso un voucher pari all'importo dell'acconto, da spendere entro l'anno di riferimento, in luogo della restituzione della somma, così previsto dall'art. 28, comma 9 del d.l.
2.3.2020 n. 9, normativa vigente al momento del verificarsi dei fatti, in quanto in vigore dal 2.3.2020 e al 29.4.2020.
Evidenziava che, in sede di conversione, l'art. 1 comma 2 della legge 24 aprile 2020 n. 27 precisa che:
“Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9…”.
In via subordinata ha chiesto che, laddove fosse stata accolta la domanda principale, venisse comunque riconosciuta una responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale del Liceo, che aveva concluso il contratto il 6.2.2020 quando già l'OMS aveva dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (30.1.2020) e il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31.1.2020, aveva dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario, chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in misura pari all'importo versato in acconto, da porsi quindi in compensazione con quanto spettante all'appellante.
pagina 4 di 10 c.2 Va evidenziato che, con atto del 6.3.2020, l'Istituto scolastico ha esercitato legittimamente il diritto di recesso, in relazione al contratto sottoscritto con per le note cause dovute CP_1 all'emergenza sanitaria da Covid 19.
Il punto controverso riguarda quindi l'applicabilità, ai fatti di causa, dell'art. 28, comma 9, del d.l. n.
9/2020 (in vigore dal 3.3.2020 al 29.4.2020) che aveva introdotto un diritto potestativo in capo all'organizzatore del viaggio di scegliere tra voucher o restituzione dell'acconto, ovvero dell'art. 88 bis introdotto dalla Legge di conversione 24.4.2020 n. 27 del d.l. n. 17/2020 (nella formulazione in vigore dal 30.4.2020 al 18.7.2020) che ha introdotto l'obbligo di corresponsione del rimborso, con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
La fattispecie sostanziale, relativa al rapporto contrattuale per cui è processo, ha indubbiamente trovato la sua completa esecuzione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione (legge n. 27 del 24.4.2020 entrata in vigore il 30/4/2020).
La stipula del contratto (6.2.2020) il recesso (6.3.2020) e l'emissione del voucher (15.4.2020) hanno infatti tutti una collocazione temporale antecedente al 30/4/2020.
Pertanto, la vicenda deve ritenersi completamente esaurita prima del 30.4.2020, con conseguente inapplicabilità della normativa sopravvenuta e segnatamente dell'art. 88 bis sopra richiamato.
La norma regolatrice della fattispecie, applicabile ratione temporis, vale a dire l'art. 28 comma 9 del d.l. n. 9/2020 prevedeva la facoltà, nelle forme del diritto potestativo per l'organizzatore di viaggio, in caso di recesso, di emettere un voucher di importo pari al rimborso spettante, senza alcuna facoltà in capo al “viaggiatore” di accettare o di rifiutare la modalità prescelta dall'organizzatore del viaggio.
c.3 Va ora affrontato il tema della compatibilità della disciplina emergenziale nazionale, applicabile alla fattispecie, alla normativa di matrice europea che regola la materia, ovverosia la Direttiva UE
2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (di cui il d.lgs. n. 79 del 23/5/2011 costituisce attuazione nell'ordinamento italiano) che, in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico, riconosce al viaggiatore il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto.
Come noto, l'art. 12 della citata direttiva, rubricato “Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto”, così recita: “
1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all'organizzatore spese di risoluzione
pagina 5 di 10 adeguate e giustificabili. (...) 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
3. L'organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: (...) b) l'organizzatore non
è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell'inizio del pacchetto. 4.
L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le opportune spese di risoluzione. Tali rimborsi sono effettuati al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico”.
A fronte di tale previsione normativa, emergono evidenti profili di incompatibilità, con il diritto europeo, del disposto dell'art. 28 D.L. 9/2020 nella parte in cui consente all'organizzatore del viaggio
(per tale intendendosi, a mente dell'art. 3 della direttiva UE 2015/2302, il “professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un altro professionista o unitamente a un altro professionista”) di assolvere, attraverso l'emissione di voucher, ai correlativi obblighi di rimborso, non richiedendo alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
Sul punto, si registra un recentissimo intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE
Cont 8/6/2023, in causa C-407/21, e CLCV ), pronunciatasi con riferimento alla Controparte_2 normativa nazionale francese, adottata nell'ambito della pandemia di COVID-19, che consentiva agli organizzatori di viaggi, in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico avvenuta a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, di emettere un buono valido 18 mesi in luogo del rimborso monetario del corrispettivo ricevuto.
In sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la Corte di Giustizia si è espressa sull'interpretazione dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/2302.
In particolare, la Corte di Lussemburgo, nel ribadire che “dall'articolo 23, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2015/2302 risulta che i diritti riconosciuti ai viaggiatori interessati in forza di tale direttiva hanno carattere imperativo”, ha evidenziato che:
pagina 6 di 10 1) l'articolo 12, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, deve essere interpretato nel senso che “qualora, a seguito della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore del pacchetto sia tenuto, in forza di tale disposizione, a rimborsare integralmente al viaggiatore interessato i pagamenti effettuati per detto pacchetto, per tale rimborso si intende unicamente una restituzione di detti pagamenti sotto forma di una somma di denaro”;
2) l'articolo 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2015/2302, in combinato disposto con l'articolo 4 di tale direttiva (“salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso”), deve essere interpretato nel senso che “esso osta a una normativa nazionale in forza della quale gli organizzatori di pacchetti turistici sono temporaneamente esentati, nel contesto dello scoppio di una crisi sanitaria mondiale che impedisce l'esecuzione dei contratti di pacchetto turistico, dal loro obbligo di rimborsare integralmente ai viaggiatori colpiti, entro 14 giorni dalla risoluzione di un contratto, i pagamenti effettuati per il contratto risolto, e ciò anche laddove una siffatta normativa miri ad evitare che la solvibilità di tali organizzatori di viaggi sia compromessa al punto da mettere a repentaglio la loro sussistenza a causa del numero considerevole di richieste di rimborso attese, e quindi miri a preservare la sopravvivenza del settore interessato”;
3) il diritto dell'Unione, segnatamente il principio di leale cooperazione previsto all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che “esso non consente a un giudice nazionale investito di un ricorso di annullamento di una normativa nazionale contraria all'articolo 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2015/2302 di modulare gli effetti nel tempo della sua decisione che annulla tale normativa nazionale”.
La Corte di Giustizia UE ha dunque chiarito che, alla luce della normativa europea, “in caso di risoluzione di un contratto di pacchetto turistico a seguito dello scoppio di una crisi sanitaria mondiale, gli organizzatori di viaggi interessati sono tenuti a rimborsare integralmente ai viaggiatori colpiti i pagamenti effettuati per il pacchetto turistico, alle condizioni previste all'articolo 12, paragrafo 4, di tale direttiva”.
Ora, è noto che, anche per la Corte di Lussemburgo, la propria decisione resa in sede di rinvio pregiudiziale non solo è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte (giurisprudenza costante: vedi: Cgue 3 febbraio 1977, causa C-52/76, e 5 marzo1986, causa 69/85).
pagina 7 di 10 Inoltre, sin dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa C–283/81, IT srl e LA di DO spa c.
Ministero della sanità, la Corte di giustizia ha chiarito che il giudice nazionale non è tenuto al rinvio quando “la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale” oppure quando esiste una “giurisprudenza costante della Corte che […] risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità tra le materie del contendere”.
Nella specie, la citata pronuncia interpretativa adottata dalla Corte di Giustizia UE spiega i suoi effetti anche nella presente vicenda, in cui la normativa nazionale applicabile (l'art. 28, co. 9, D.L. n. 9/2020 ratione temporis vigente), in maniera del tutto analoga e sovrapponibile alla disciplina francese con riferimento alla quale è stata sollevata la questione pregiudiziale in sede europea, esentava gli organizzatori di pacchetti turistici dall'obbligo di rimborso previsto dalla direttiva.
La Corte di Giustizia ha affermato che per rimborso si deve intendere una restituzione sotto forma di denaro: il legislatore dell'Unione non ha previsto la possibilità di sostituire tale obbligo di pagamento con una prestazione che rivesta un'altra forma, come la proposta di buoni.
L'obiettivo perseguito dalla direttiva in questione consiste nella realizzazione di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori. Di fatto, il rimborso sotto forma di denaro è il più idoneo a contribuire alla tutela degli interessi del viaggiatore, il che evidentemente non esclude che il viaggiatore accetti, su base volontaria, un rimborso sotto forma di un buono.
Per quanto riguarda i motivi di risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, la Corte considera che una crisi sanitaria mondiale come la pandemia di COVID-19 deve essere considerata idonea a rientrare tra le “circostanze inevitabili e straordinarie” ai sensi delle quali la direttiva prevede un rimborso integrale, in quanto evento che esula da qualsiasi controllo e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le ragionevoli misure.
La Corte chiarisce peraltro che la direttiva non prevede la possibilità di derogare all'obbligo di rimborso integrale per motivi di forza maggiore, statuendo che la forza maggiore non può essere invocata dagli Stati membri neppure per giustificare l'adozione di una normativa nazionale in contrasto con le disposizioni di una direttiva.
Si tratta pertanto di un obbligo – quello di rimborso sotto forma di denaro in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico – dettato da una disciplina che prevede un livello massimo di armonizzazione delle legislazioni nazionali (art. 4 direttiva 2015/2302: “gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso”) e che è connotata da carattere imperativo (art. 23), imposto dalla direttiva richiamata in pagina 8 di 10 modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto.
Alla luce di quanto sin qui detto, si può conclusivamente affermare che l'art. 28 co. 9 D.L. 9/2020, nella formulazione applicabile alla fattispecie per cui è causa, risulta incompatibile con il diritto europeo come interpretato dalla Corte di Giustizia e si presta pertanto ad essere disapplicato, con conseguente riconoscimento dell'appellante al rimborso monetario del corrispettivo versato, come previsto dall'art. 41 d.lgs. n. 79/2011.
D. Sulla domanda riconvenzionale subordinata (responsabilità precontrattuale e contrattuale del
. Parte_2
d.1 Accertato il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme versate all'Agenzia di viaggi, va esaminata la domanda riconvenzionale spiegata dall'appellante che, nella ipotesi in cui venisse dichiarata l'illegittimità del voucher, ha chiesto che accertarsi la responsabilità pre-contrattuale e contrattuale del per il danno cagionato alla società resistente, quantificato nella somma Parte_2 da quest'ultimo versata in acconto, con integrale compensazione del relativo l'importo con le somme richieste dall'appellante.
d.2 Va al riguardo precisato che, se corrisponde al vero che il contratto di affidamento del 6.2.2020 è stato concluso dopo che l'OMS aveva dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (30.1.2020) e dopo che il Consiglio dei Ministri, con delibera del
31.1.2020, aveva dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario, è altrettanto vero che tale adempimento costituisce mera attuazione della gara vinta da CP_1
in base alla quale la società aveva emesso la fattura n. 1 del 3.1.2020 pagata dalla scuola in data
[...]
15.1.2020 con mandato n. 34.
Il contratto era valido ed efficace, non sussistendo alcuna ipotesi di invalidità nemmeno allegata.
Pertanto, il sopravvenire della epidemia Covid legittimava la risoluzione ex art. 1453 c.c. per impossibilità sopravvenuta, laddove non fosse stato legittimamente esercitato il diritto di recesso.
La domanda va quindi rigettata.
d.3 L'appellata va pertanto condannata a restituire, in favore dell'appellante l'importo di € 8.850,00, maggiorato di interessi legali dovuti, ex art. 1284 comma 1 cc dalla data della messa in mora
(6/3/2020) alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4 cc, dalla data della pendenza della lite sino al saldo effettivo.
E. Sulle spese.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Parte_3
avverso la sentenza n. 140/2024 emessa dal Giudice di Pace di ,
[...] Pt_1
in totale riforma della sentenza impugnata,
ACCERTATA la competenza del giudice adito,
ACCOGLIE la domanda proposta dal nei confronti Parte_3
di Controparte_1
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti Controparte_1
del LICEO CI STATALE L. DA . Parte_3
CONDANNA
a versare al Controparte_1 Parte_3
l'importo di € 8.850,00, maggiorato di interessi legali dovuti ex art. 1284 c.c.
[...]
comma 1 dalla data della messa in mora (6/3/2020) alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4 c.c., dalla data della pendenza della lite sino al saldo effettivo.
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dal LICEO Controparte_1
CI , che liquida per il primo grado in €. 237,00 Parte_3 per spese ed €.2.090,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge e per il secondo grado in €. 355,50 per spese ed €. 5.077,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 3/2/2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
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