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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 31/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1944/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1944/2021 promossa da:
(C.F. ), CP_1 Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. KOSTORIS ALBERTO;
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CEBALLOS MARIELA CAROLINA;
CONVENUTA
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
pagamento del corrispettivo.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: per le ragioni tutte di cui alla parte narrativa del presente atto, condannare CP_2
pagina 1 di 8 al pagamento, in favore del dott. della somma di € 8.458,64, o di Controparte_2 Parte_2
quella diversa, anche maggiore che risulterà di giustizia, a titolo di competenze professionali, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, nonché, in quanto liquidatore dell'
[...]
(P.Iva: ), con sede legale a Trieste in Parte_3 P.IVA_1
Piazza San Giovanni n. 2, somma di € 21.681,32, o di quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di competenze professionali, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002
dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“a) in via preliminare, in rito,
a-1) accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, 4° co.,
c.p.c.;
a-2) accertare il difetto di legittimazione attiva del dott. con riferimento alle Parte_2 pretese azionate in nome e per conto dell' Parte_4
e, per l'effetto, rigettare tutte le domande a tale titolo formulate;
[...]
b) in via principale, nel merito, respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e
in diritto;
d) quanto alle spese, condannare parte attrice all'integrale rifusione degli oneri di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
Cont
1. L'associazione professionale Studio tributario e societario (di seguito solo Studio o anche e il dott. dottore commercialista, hanno chiamato in causa la società Parte_2 [...]
chiedendone la condanna al pagamento delle proprie competenze professionali, Controparte_2 quantificate inizialmente in euro € 21.681,32 per lo Studio ed € 8.458,64 per il dott. Pt_2 importi poi ridotti a quelli risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa.
Secondo la prospettazione attorea lo Studio avrebbe svolto per la società convenuta, fra il 2014 e il
2016, attività di controllo contabile, elaborazione del bilancio del 2015 e suo deposito,
presentazione di certificazioni uniche, comunicazioni dati IVA ed elaborazione dei modelli 770, nonché consulenza nell'ambito dell'acquisizione del ramo d'azienda dalla società Settimo
Costruzioni s.r.l. Dal 2016 il dott. in proprio, avrebbe svolto ulteriori attività per la Pt_2
pagina 2 di 8 prestando attività di consulenza in materia societaria e fiscale e nella predisposizione del CP_2
bilancio 2016. La convenuta, allega ancora parte attrice, non avrebbe però mai corrisposto i compensi dovuti.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di nullità parziale dell'atto di citazione per sua indeterminatezza e nel merito chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Ha inoltre sin dall'atto di costituzione contestato la legittimazione del dott. ad agire in nome e per conto dello . Pt_2 Parte_4
Sostiene la convenuta che in realtà la prestazione professionale degli attori si era limitata al deposito di “dichiarativi fiscali”, al calcolo delle imposte e altre attività per le quali sarebbero già stati corrisposti i compensi, mentre dell'effettiva predisposizione della documentazione contabile e fiscale si sarebbe occupata una propria dipendente, la sig.ra che era prima alle Testimone_1
dipendenze dello ed era stata assunta nel maggio del 2013 proprio allo scopo di Parte_3
rendersi autonoma nella tenuta della propria contabilità e predisposizione di tutta la documentazione fiscale. Quanto alla consulenza nell'acquisizione del ramo d'azienda, la convenuta contesta che tale attività sia stata prestata, rilevando che della questione si sarebbe occupato in via esclusiva un altro professionista, l'avv. Massimo Simeon.
3. E' stata sentita quale testimone la sig.ra all'udienza del 17 gennaio 2023 ed è stata Tes_1 disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. al quale è stato posto il Persona_1 seguente quesito: “
1. letti gli atti di causa ed esaminati i documenti, dica il c.t.u. quale compenso spetti allo e quale al dott. per l'attività descritta in Parte_4 Parte_2 atto di citazione e di cui è traccia nei documenti depositati dagli attori, tenendo conto dell'apporto dato da così come descritto nella sua testimonianza resa all'udienza del 17 Testimone_1
gennaio 2023. Nello svolgimento delle proprie indagini applichi i parametri del D.M. 140/2012 e abbia cura di specificare per ciascuna attività o gruppo di attività il relativo compenso. Ove
ritenga di applicare altri parametri ne spieghi la ragione. Tenti la conciliazione della lite, dando atto dell'attività svolta in questo senso.”
Decisione della causa.
I. L'eccezione di nullità della citazione è infondata, ben potendosi desumere dall'atto introduttivo
(vedi in particolare pagg. 1 e 2) e dalla documentazione con esso allegata quali sono le prestazioni per le quali viene richiesto il compenso.
II. Dalla deposizione della sig.ra emerge come la stessa svolgesse delle attività che si Tes_1
possono definire solo propedeutiche alla predisposizione del bilancio e ad altri incombenti per i pagina 3 di 8 quali era richiesta la professionalità delle parti. Ha precisamente dichiarato, per quanto qui di interesse, che: “accadeva che io predisponevo i bilanci ed inserivo le varie voci, facevo le verifiche, poi trasmettevo il file Excel allo Studio prima e poi al nel 2016. Dopo la Pt_2 trasmissione si discuteva sulle voci, se c'era necessità, e poi lo Studio o il nel 2016 Pt_2
faceva il calcolo delle imposte e faceva il deposito alla camera di commercio. Siccome avevo lavorato per quattro anni e mezzo presso lo Studio, sapevo come redigere il bilancio e lo trasmettevo sempre completo quando poi sono passata a lavorare presso la . CP_2
La corretta correlazione tra l'attività svolta dalla sig.ra e dagli attori è stata ottimamente Tes_1 ricostruita dal consulente tecnico d'ufficio, dott. il quale si è basato non solo sulle Persona_1
dichiarazioni testimoniali, ma anche sui documenti depositati dalle parti, tra i quali vi sono anche le conversazioni intervenute attraverso e-mail tra la stessa e i commercialisti. Tali Tes_1
documenti contribuiscono a dare immediata evidenza di come le prestazioni della sig.ra Tes_1
non fossero esaustive e necessitassero di essere professionalmente integrate.
Il dott. rileva correttamente un'insita contraddizione nelle affermazioni della teste e cioè Per_1
che il calcolo delle imposte non è attività che segue la chiusura del bilancio, ma, al contrario, lo precede, poiché il calcolo delle imposte porta – per l'appunto - a quantificare le imposte da allibrare in bilancio, che può essere chiuso solo dopo l'appostazione delle imposte e
“civilisticamente fascicolato” per il deposito. Inoltre, dà correttamente rilievo alla circostanza che l'elaborazione dei dati di bilancio e il computo delle imposte hanno un sicuro contenuto professionale, che ha richiesto quanto meno un'attività di controllo da parte degli attori
(diversamente non si spiega l'invio dei dati ai commercialisti); che la compilazione dei bilanci, oggetto delle prestazioni professionali, è attività molto più complessa della mera predisposizione di dati da inserire in bilancio, senza contare che non è stata certamente la sig.ra a redigere la Tes_1
nota integrativa e a provvedere al deposito presso la Camera di Commercio dei bilanci.
In generale il c.t.u., sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali della sig.ra ha compiuto una precisa e corretta ricostruzione delle attività svolte dagli attori, Tes_1
indicando per ciascuna di esse le fonti di prova da cui desumere il dato e specificando per ognuna di esse il corrispettivo secondo i parametri professionali stabiliti con D.M. 140/2012.
Così, con riferimento allo , che ha svolto attività in favore della Parte_3 CP_2
negli anni 2014 e 2015 rileva:
a) non si rinviene traccia di documenti attestanti attività di consulenza su casistiche specifiche o comunque diverse da quelle di seguito esposte;
pagina 4 di 8 b) risulta pacifica e comunque provata dalle dichiarazioni della teste l'attività di calcolo delle imposte prodromica alla chiusura e “fascicolazione” del bilancio 2013 e del bilancio 2014 della specificandosi che il bilancio 2013 risulta approvato in data 30.06.2014 e quello 2014 CP_2
in data 25.05.2015;
c) allo veniva inviato il prospetto numerico di bilancio in forma excel (la teste Parte_3 afferma “trasmettevo il file Excel allo prima e poi al nel 2016”) per l'inserimento Pt_3 Pt_2
nel documento del bilancio, che veniva depositato dai commercialisti, il che rende verosimile la stesura della nota integrativa da parte dello . Quindi, i consulenti compivano un controllo sul Pt_3
bilancio e sulle imposte loro inviate (afferma la teste: “Dopo la trasmissione si discuteva sulle voci, se c'era necessità”);
d) dall'incarico di verificare il calcolo delle imposte (insito nel fatto che fosse trasmesso e fatto
Cont proprio dagli attori), si desume che verosimilmente lo provvedesse anche all'analisi dell'imponibile, alla predisposizione delle dichiarazioni sulle imposte e all'invio;
e) deve ritenersi conseguentemente che i consulenti hanno provveduto all'invio delle dichiarazioni fiscali sia nel 2014 che nel 2015 quantomeno in relazione al modello IVA, modello 770, Unico per
Imposte sui Redditi, modello IRAP;
nel 2014 per il 2013 e nel 2015 per il 2014.
Con riferimento al dott. evidenzia che per certo risultano eseguite per la società Pt_2 CP_2 nell'anno 2016 molte attività professionali:
a) appare chiaramente documentata l'attività consulenziale svolta in relazione all'acquisizione da parte della convenuta del ramo d'azienda della Settimo Costruzioni. Vi è ampia corrispondenza che dà evidenza probatoria del coinvolgimento del dott. nell'operazione. Vi è Parte_2 prova, ad esempio, che in data 13 gennaio 2026 l'avv. Simeon invia al dott. la perizia ai Pt_2 fini SOA del ramo d'azienda citato;
dal 9 febbraio vi è un significativo scambio di e-mail che coinvolge soprattutto l'avv. Simeon ed il dott. nella quale il dott. (in data 9 Pt_2 Pt_2 febbraio), prendendo a base la perizia del ramo d'azienda, procede ad articolati opinamenti e suggerimenti tecnici relativi al corretto trattamento del ramo d'azienda dal punto di vista contabile, del bilancio e fiscale (si fornisce qualche stralcio esemplificativo di quanto indicato dal dott.
“Per i beni strumentali materiali ai fini del valore di carico ragionerei come previsto per Pt_2
i conferimenti di aziende a saldi chiusi prendendo pertanto il valore attribuito dal perito nella tabella … Tali valori costituiranno la base su cui andranno calcolati i futuri ammortamenti”; o ancora, “Per quanto riguarda le SOA, in dottrina si riferisce: pare corretto ritenere che i costi sostenuti dall'impresa edile ai fini del rilascio della attestazione SOA … possano essere pagina 5 di 8 riconosciuti alla stregua di oneri pluriennali, con conseguente facoltà di capitalizzazione nell'attivo tra le “altre immobilizzazioni immateriali” ed imputazione pro rata temporis a conto economico sulla base di un orizzonte temporale che, in analogia al trattamento previsto per altri oneri pluriennali “tipici”, potrà essere individuato su base quinquennale. Il diritto alla deduzione fiscale dei predetti costi capitalizzati, seguirà l'imputazione civilistica a conto economico.
Aggiungo che resta da approfondire il tema della duratta della SOA … ecc.); l'avv. Simeon (in data 10 febbraio) scrive al dott. “Ciao , qualche elemento per le tue riflessioni … Pt_2 Pt_2 ecc.”; il dott. (in data 11 febbraio) scrive all'Avv. Simeon “Ciao Massimo, io la Pt_2 imposterei come segue … ecc.”. In data 7 marzo 2016 la sig.ra Testimone_1
( invia allo Studio del dott. (ed al dottore stesso) “copia del contratto di Email_1 Pt_2 acquisizione ramo d'azienda della Settimo Costruzioni Srl con preghiera di predisporre tutte le comunicazioni necessarie a due enti … ecc.”; non già con completa indicazione di quali fossero queste comunicazioni (individuate in due sole casistiche), bensì con la presente frase di chiusura
“Poi vedi tu con attenzione se ci sono altre comunicazioni e dammi riscontro. Grazie”. Si rinvia alla lettura della relazione peritale per ulteriori approfondimenti.
b) risulta svolta, per quanto detto in ordine al valore della testimonianza della Tes_1
l'attività di calcolo delle imposte prodromica alla chiusura e fascicolazione del bilancio 2015 della
(il bilancio 2015 risulta approvato in data 31.07.2016); CP_2
c) al dott. veniva inviato il semplice prospetto numerico di bilancio in forma excel, da Pt_2
cui si può desumere che egli provvedesse al controllo e alla predisposizione della nota integrativa;
d) poiché la procedeva all'invio dei “dichiarativi”, se ne deve dedurre che il dott. Tes_1
abbia proceduto nel 2016 al controllo e alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate Pt_2
quantomeno di quattro modelli di dichiarazioni concernenti la (modello IVA, modello CP_2
770, Modello per Imposte sui Redditi, modello IRAP;
tutti riferiti al periodo d'imposta 2015).
Prendendo a riferimento i criteri enucleati dal consulente d'ufficio per la liquidazione delle attività
e, in particolare, in via prudenziale, i valori medi di quelli che prevedono una forbice tra minimo e massima, come peraltro richiedono gli attori, risulta a favore del dott. un credito di euro Pt_2
6.994,21 (compresa IVA al 22% e contributo previdenziale del 4%) e a favore dello
[...]
di euro 16.499,29 (compresa IVA al 22% e contributo previdenziale del 4%). Vertendosi Parte_3
in tema di transazioni commerciali devono essere applicati gli interessi previsti dall'art. 5 Dc. Lgs.
231/2002.
L'attività professionale del dott. in ordine alla cessione delle quote di Pt_2 Controparte_4
pagina 6 di 8 risulta svolta a favore di che, in quanto socio della è Controparte_5 Parte_5 CP_2
soggetto terzo estraneo al rapporto professionale tra le parti.
III. Nonostante le evidenze probatorie dello svolgimento di attività professionale da parte di entrambi gli attori, può essere però accolta la sola domanda del dott. poiché a fronte della Pt_2
immediata contestazione della convenuta del potere del dott. di agire in nome e per conto Pt_2
Cont dello non è stata fornita la relativa prova. Si rammenta infatti che “In tema di rappresentanza
nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte
interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (Cass. Sez. 1, 20/10/2021, n.
29244, Rv. 662858 - 01).
- Spese processuali -
La convenuta è condannata a rifondere le spese del solo attore vittorioso, il dott. Parte_2
mentre lo , attore soccombente, è condannato a rimborsare le spese Parte_4
della convenuta in base ai relativi scaglioni di causa.
Le spese di c.t.u. sono poste a carico dei soggetti soccombenti in egual misura.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede:
1. condanna la società a pagare al dott. euro Controparte_2 Parte_2
6.994,21, oltre interessi al tasso stabilito dall'art. 5 Dc. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
2. rigetta la domanda proposta dallo;
Pt_3 Parte_4
3. condanna al pagamento delle spese processuali a favore del Controparte_2 dott. dott. liquidate in € 5.077,00 per compensi di avvocato ed € 518,00 Parte_2 per spese, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M.
55/2014), IVA e CNAP come per legge;
4. condanna e Societario al pagamento delle spese processuali, liquidate in Parte_3
€ 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge;
5. pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dei soccombenti pagina 7 di 8 ( e Parte_4 Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 14.03.2025.
in egual misura.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1944/2021 promossa da:
(C.F. ), CP_1 Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. KOSTORIS ALBERTO;
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CEBALLOS MARIELA CAROLINA;
CONVENUTA
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
pagamento del corrispettivo.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: per le ragioni tutte di cui alla parte narrativa del presente atto, condannare CP_2
pagina 1 di 8 al pagamento, in favore del dott. della somma di € 8.458,64, o di Controparte_2 Parte_2
quella diversa, anche maggiore che risulterà di giustizia, a titolo di competenze professionali, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, nonché, in quanto liquidatore dell'
[...]
(P.Iva: ), con sede legale a Trieste in Parte_3 P.IVA_1
Piazza San Giovanni n. 2, somma di € 21.681,32, o di quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di competenze professionali, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002
dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“a) in via preliminare, in rito,
a-1) accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, 4° co.,
c.p.c.;
a-2) accertare il difetto di legittimazione attiva del dott. con riferimento alle Parte_2 pretese azionate in nome e per conto dell' Parte_4
e, per l'effetto, rigettare tutte le domande a tale titolo formulate;
[...]
b) in via principale, nel merito, respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e
in diritto;
d) quanto alle spese, condannare parte attrice all'integrale rifusione degli oneri di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
Cont
1. L'associazione professionale Studio tributario e societario (di seguito solo Studio o anche e il dott. dottore commercialista, hanno chiamato in causa la società Parte_2 [...]
chiedendone la condanna al pagamento delle proprie competenze professionali, Controparte_2 quantificate inizialmente in euro € 21.681,32 per lo Studio ed € 8.458,64 per il dott. Pt_2 importi poi ridotti a quelli risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa.
Secondo la prospettazione attorea lo Studio avrebbe svolto per la società convenuta, fra il 2014 e il
2016, attività di controllo contabile, elaborazione del bilancio del 2015 e suo deposito,
presentazione di certificazioni uniche, comunicazioni dati IVA ed elaborazione dei modelli 770, nonché consulenza nell'ambito dell'acquisizione del ramo d'azienda dalla società Settimo
Costruzioni s.r.l. Dal 2016 il dott. in proprio, avrebbe svolto ulteriori attività per la Pt_2
pagina 2 di 8 prestando attività di consulenza in materia societaria e fiscale e nella predisposizione del CP_2
bilancio 2016. La convenuta, allega ancora parte attrice, non avrebbe però mai corrisposto i compensi dovuti.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di nullità parziale dell'atto di citazione per sua indeterminatezza e nel merito chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Ha inoltre sin dall'atto di costituzione contestato la legittimazione del dott. ad agire in nome e per conto dello . Pt_2 Parte_4
Sostiene la convenuta che in realtà la prestazione professionale degli attori si era limitata al deposito di “dichiarativi fiscali”, al calcolo delle imposte e altre attività per le quali sarebbero già stati corrisposti i compensi, mentre dell'effettiva predisposizione della documentazione contabile e fiscale si sarebbe occupata una propria dipendente, la sig.ra che era prima alle Testimone_1
dipendenze dello ed era stata assunta nel maggio del 2013 proprio allo scopo di Parte_3
rendersi autonoma nella tenuta della propria contabilità e predisposizione di tutta la documentazione fiscale. Quanto alla consulenza nell'acquisizione del ramo d'azienda, la convenuta contesta che tale attività sia stata prestata, rilevando che della questione si sarebbe occupato in via esclusiva un altro professionista, l'avv. Massimo Simeon.
3. E' stata sentita quale testimone la sig.ra all'udienza del 17 gennaio 2023 ed è stata Tes_1 disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. al quale è stato posto il Persona_1 seguente quesito: “
1. letti gli atti di causa ed esaminati i documenti, dica il c.t.u. quale compenso spetti allo e quale al dott. per l'attività descritta in Parte_4 Parte_2 atto di citazione e di cui è traccia nei documenti depositati dagli attori, tenendo conto dell'apporto dato da così come descritto nella sua testimonianza resa all'udienza del 17 Testimone_1
gennaio 2023. Nello svolgimento delle proprie indagini applichi i parametri del D.M. 140/2012 e abbia cura di specificare per ciascuna attività o gruppo di attività il relativo compenso. Ove
ritenga di applicare altri parametri ne spieghi la ragione. Tenti la conciliazione della lite, dando atto dell'attività svolta in questo senso.”
Decisione della causa.
I. L'eccezione di nullità della citazione è infondata, ben potendosi desumere dall'atto introduttivo
(vedi in particolare pagg. 1 e 2) e dalla documentazione con esso allegata quali sono le prestazioni per le quali viene richiesto il compenso.
II. Dalla deposizione della sig.ra emerge come la stessa svolgesse delle attività che si Tes_1
possono definire solo propedeutiche alla predisposizione del bilancio e ad altri incombenti per i pagina 3 di 8 quali era richiesta la professionalità delle parti. Ha precisamente dichiarato, per quanto qui di interesse, che: “accadeva che io predisponevo i bilanci ed inserivo le varie voci, facevo le verifiche, poi trasmettevo il file Excel allo Studio prima e poi al nel 2016. Dopo la Pt_2 trasmissione si discuteva sulle voci, se c'era necessità, e poi lo Studio o il nel 2016 Pt_2
faceva il calcolo delle imposte e faceva il deposito alla camera di commercio. Siccome avevo lavorato per quattro anni e mezzo presso lo Studio, sapevo come redigere il bilancio e lo trasmettevo sempre completo quando poi sono passata a lavorare presso la . CP_2
La corretta correlazione tra l'attività svolta dalla sig.ra e dagli attori è stata ottimamente Tes_1 ricostruita dal consulente tecnico d'ufficio, dott. il quale si è basato non solo sulle Persona_1
dichiarazioni testimoniali, ma anche sui documenti depositati dalle parti, tra i quali vi sono anche le conversazioni intervenute attraverso e-mail tra la stessa e i commercialisti. Tali Tes_1
documenti contribuiscono a dare immediata evidenza di come le prestazioni della sig.ra Tes_1
non fossero esaustive e necessitassero di essere professionalmente integrate.
Il dott. rileva correttamente un'insita contraddizione nelle affermazioni della teste e cioè Per_1
che il calcolo delle imposte non è attività che segue la chiusura del bilancio, ma, al contrario, lo precede, poiché il calcolo delle imposte porta – per l'appunto - a quantificare le imposte da allibrare in bilancio, che può essere chiuso solo dopo l'appostazione delle imposte e
“civilisticamente fascicolato” per il deposito. Inoltre, dà correttamente rilievo alla circostanza che l'elaborazione dei dati di bilancio e il computo delle imposte hanno un sicuro contenuto professionale, che ha richiesto quanto meno un'attività di controllo da parte degli attori
(diversamente non si spiega l'invio dei dati ai commercialisti); che la compilazione dei bilanci, oggetto delle prestazioni professionali, è attività molto più complessa della mera predisposizione di dati da inserire in bilancio, senza contare che non è stata certamente la sig.ra a redigere la Tes_1
nota integrativa e a provvedere al deposito presso la Camera di Commercio dei bilanci.
In generale il c.t.u., sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali della sig.ra ha compiuto una precisa e corretta ricostruzione delle attività svolte dagli attori, Tes_1
indicando per ciascuna di esse le fonti di prova da cui desumere il dato e specificando per ognuna di esse il corrispettivo secondo i parametri professionali stabiliti con D.M. 140/2012.
Così, con riferimento allo , che ha svolto attività in favore della Parte_3 CP_2
negli anni 2014 e 2015 rileva:
a) non si rinviene traccia di documenti attestanti attività di consulenza su casistiche specifiche o comunque diverse da quelle di seguito esposte;
pagina 4 di 8 b) risulta pacifica e comunque provata dalle dichiarazioni della teste l'attività di calcolo delle imposte prodromica alla chiusura e “fascicolazione” del bilancio 2013 e del bilancio 2014 della specificandosi che il bilancio 2013 risulta approvato in data 30.06.2014 e quello 2014 CP_2
in data 25.05.2015;
c) allo veniva inviato il prospetto numerico di bilancio in forma excel (la teste Parte_3 afferma “trasmettevo il file Excel allo prima e poi al nel 2016”) per l'inserimento Pt_3 Pt_2
nel documento del bilancio, che veniva depositato dai commercialisti, il che rende verosimile la stesura della nota integrativa da parte dello . Quindi, i consulenti compivano un controllo sul Pt_3
bilancio e sulle imposte loro inviate (afferma la teste: “Dopo la trasmissione si discuteva sulle voci, se c'era necessità”);
d) dall'incarico di verificare il calcolo delle imposte (insito nel fatto che fosse trasmesso e fatto
Cont proprio dagli attori), si desume che verosimilmente lo provvedesse anche all'analisi dell'imponibile, alla predisposizione delle dichiarazioni sulle imposte e all'invio;
e) deve ritenersi conseguentemente che i consulenti hanno provveduto all'invio delle dichiarazioni fiscali sia nel 2014 che nel 2015 quantomeno in relazione al modello IVA, modello 770, Unico per
Imposte sui Redditi, modello IRAP;
nel 2014 per il 2013 e nel 2015 per il 2014.
Con riferimento al dott. evidenzia che per certo risultano eseguite per la società Pt_2 CP_2 nell'anno 2016 molte attività professionali:
a) appare chiaramente documentata l'attività consulenziale svolta in relazione all'acquisizione da parte della convenuta del ramo d'azienda della Settimo Costruzioni. Vi è ampia corrispondenza che dà evidenza probatoria del coinvolgimento del dott. nell'operazione. Vi è Parte_2 prova, ad esempio, che in data 13 gennaio 2026 l'avv. Simeon invia al dott. la perizia ai Pt_2 fini SOA del ramo d'azienda citato;
dal 9 febbraio vi è un significativo scambio di e-mail che coinvolge soprattutto l'avv. Simeon ed il dott. nella quale il dott. (in data 9 Pt_2 Pt_2 febbraio), prendendo a base la perizia del ramo d'azienda, procede ad articolati opinamenti e suggerimenti tecnici relativi al corretto trattamento del ramo d'azienda dal punto di vista contabile, del bilancio e fiscale (si fornisce qualche stralcio esemplificativo di quanto indicato dal dott.
“Per i beni strumentali materiali ai fini del valore di carico ragionerei come previsto per Pt_2
i conferimenti di aziende a saldi chiusi prendendo pertanto il valore attribuito dal perito nella tabella … Tali valori costituiranno la base su cui andranno calcolati i futuri ammortamenti”; o ancora, “Per quanto riguarda le SOA, in dottrina si riferisce: pare corretto ritenere che i costi sostenuti dall'impresa edile ai fini del rilascio della attestazione SOA … possano essere pagina 5 di 8 riconosciuti alla stregua di oneri pluriennali, con conseguente facoltà di capitalizzazione nell'attivo tra le “altre immobilizzazioni immateriali” ed imputazione pro rata temporis a conto economico sulla base di un orizzonte temporale che, in analogia al trattamento previsto per altri oneri pluriennali “tipici”, potrà essere individuato su base quinquennale. Il diritto alla deduzione fiscale dei predetti costi capitalizzati, seguirà l'imputazione civilistica a conto economico.
Aggiungo che resta da approfondire il tema della duratta della SOA … ecc.); l'avv. Simeon (in data 10 febbraio) scrive al dott. “Ciao , qualche elemento per le tue riflessioni … Pt_2 Pt_2 ecc.”; il dott. (in data 11 febbraio) scrive all'Avv. Simeon “Ciao Massimo, io la Pt_2 imposterei come segue … ecc.”. In data 7 marzo 2016 la sig.ra Testimone_1
( invia allo Studio del dott. (ed al dottore stesso) “copia del contratto di Email_1 Pt_2 acquisizione ramo d'azienda della Settimo Costruzioni Srl con preghiera di predisporre tutte le comunicazioni necessarie a due enti … ecc.”; non già con completa indicazione di quali fossero queste comunicazioni (individuate in due sole casistiche), bensì con la presente frase di chiusura
“Poi vedi tu con attenzione se ci sono altre comunicazioni e dammi riscontro. Grazie”. Si rinvia alla lettura della relazione peritale per ulteriori approfondimenti.
b) risulta svolta, per quanto detto in ordine al valore della testimonianza della Tes_1
l'attività di calcolo delle imposte prodromica alla chiusura e fascicolazione del bilancio 2015 della
(il bilancio 2015 risulta approvato in data 31.07.2016); CP_2
c) al dott. veniva inviato il semplice prospetto numerico di bilancio in forma excel, da Pt_2
cui si può desumere che egli provvedesse al controllo e alla predisposizione della nota integrativa;
d) poiché la procedeva all'invio dei “dichiarativi”, se ne deve dedurre che il dott. Tes_1
abbia proceduto nel 2016 al controllo e alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate Pt_2
quantomeno di quattro modelli di dichiarazioni concernenti la (modello IVA, modello CP_2
770, Modello per Imposte sui Redditi, modello IRAP;
tutti riferiti al periodo d'imposta 2015).
Prendendo a riferimento i criteri enucleati dal consulente d'ufficio per la liquidazione delle attività
e, in particolare, in via prudenziale, i valori medi di quelli che prevedono una forbice tra minimo e massima, come peraltro richiedono gli attori, risulta a favore del dott. un credito di euro Pt_2
6.994,21 (compresa IVA al 22% e contributo previdenziale del 4%) e a favore dello
[...]
di euro 16.499,29 (compresa IVA al 22% e contributo previdenziale del 4%). Vertendosi Parte_3
in tema di transazioni commerciali devono essere applicati gli interessi previsti dall'art. 5 Dc. Lgs.
231/2002.
L'attività professionale del dott. in ordine alla cessione delle quote di Pt_2 Controparte_4
pagina 6 di 8 risulta svolta a favore di che, in quanto socio della è Controparte_5 Parte_5 CP_2
soggetto terzo estraneo al rapporto professionale tra le parti.
III. Nonostante le evidenze probatorie dello svolgimento di attività professionale da parte di entrambi gli attori, può essere però accolta la sola domanda del dott. poiché a fronte della Pt_2
immediata contestazione della convenuta del potere del dott. di agire in nome e per conto Pt_2
Cont dello non è stata fornita la relativa prova. Si rammenta infatti che “In tema di rappresentanza
nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte
interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (Cass. Sez. 1, 20/10/2021, n.
29244, Rv. 662858 - 01).
- Spese processuali -
La convenuta è condannata a rifondere le spese del solo attore vittorioso, il dott. Parte_2
mentre lo , attore soccombente, è condannato a rimborsare le spese Parte_4
della convenuta in base ai relativi scaglioni di causa.
Le spese di c.t.u. sono poste a carico dei soggetti soccombenti in egual misura.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede:
1. condanna la società a pagare al dott. euro Controparte_2 Parte_2
6.994,21, oltre interessi al tasso stabilito dall'art. 5 Dc. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
2. rigetta la domanda proposta dallo;
Pt_3 Parte_4
3. condanna al pagamento delle spese processuali a favore del Controparte_2 dott. dott. liquidate in € 5.077,00 per compensi di avvocato ed € 518,00 Parte_2 per spese, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M.
55/2014), IVA e CNAP come per legge;
4. condanna e Societario al pagamento delle spese processuali, liquidate in Parte_3
€ 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge;
5. pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dei soccombenti pagina 7 di 8 ( e Parte_4 Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 14.03.2025.
in egual misura.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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