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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 27/10/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Giulia Sani, all'udienza del 21/10/2025, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 477/2024 R.G.Lav., promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annasara Di Pietro e Avv. Alessandro Margiotta del Foro di Sulmona, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Sulmona, Viale Mazzini n. 58/L come da procura in calce al ricorso;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede in Sulmona, alla Via Panfilo Controparte_1 P.IVA_1
Mazara n. 21, in persona del Sindaco, l.r.p.t., avv. Luca Tirabassi, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pecilli giusta Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 17.10.2025, in sostituzione del precedente Avv. Valeria Palma, elettivamente domiciliato presso la sede della Casa comunale in via Mazara n. 21, come da memoria di costituzione del 20.10.2025;
PARTE RESISTENTE
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna al pagamento in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.935,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Motivi in 60 giorni.
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato in data 24.7.2024 ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il per ottenere in via preliminare e cautelare la Controparte_1 sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare adottata in data 28.3.2024, prot. n. 16743 del 29.3.2024, consistente nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di quattro mesi ed in via principale accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e comunque l'illegittimità dello stesso provvedimento disciplinare, essendo l'Ufficio Procedimenti 1 Disciplinari del irrimediabilmente decaduto dal relativo potere disciplinare, Controparte_1 esercitato oltre il termine perentorio di 120 giorni legislativamente prescritto, con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie pretese il ricorrente ha dedotto:
-di essere un dipendente del con qualifica di funzionario gestione risorse Controparte_1 finanziarie, cat. D2 e ruolo di Economo Comunale dal 1997;
-di essere stato tratto in arresto in seguito alle vicende giudiziarie che lo hanno interessato e allegate in atti;
-di aver, pertanto, provveduto a rendere noto l'accaduto all'Amministrazione comunale datrice di lavoro in data 3.10.2019 tramite nota del proprio procuratore acquisita al n. 42816;
-che contestualmente il Comune, per il tramite dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (provvedimento prot. 42909 del 3.10.2019), provvedeva a stabilire, per il ricorrente, la sospensione d'ufficio dal servizio per tutta la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà;
-che, successivamente, in data 20.12.2019 stante l'ordinanza del GIP del Tribunale di Sulmona del 19.12.2019 di sostituzione della pena degli arresti domiciliari con la rimessione in libertà del ricorrente con obbligo di firma serale alla polizia giudiziaria, l'Amministrazione prendeva atto (nota prot. 56141) del venir meno degli effetti del precedente provvedimento di sospensione d'ufficio (provvedimento prot. 42909 del 3.10.2019) e contestualmente formulava alla Procura della Repubblica di Sulmona formale richiesta di visione ed estrazione copia del fascicolo penale per le valutazioni disciplinari a carico del ricorrente;
Parte
-che con provvedimento prot. 1583 del 14.01.2020, notificato in pari data al dipendente, l' avviava il procedimento disciplinare mediante contestazione dell'addebito e contestualmente disponeva la sospensione del procedimento disciplinare ex art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, nonché la sospensione facoltativa dal servizio ex art. 61, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, fino a diverso provvedimento;
-che, sopraggiunta la revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., l'Ufficio Procedimenti Disciplinari chiariva con nota di risposta (prot. n. 8513 del 25.02.2020) che la durata complessiva della sospensione ex art. 61, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 era di novanta giorni dalla data della sua adozione, all'esito della quale il ricorrente riprendeva servizio (in data 13 aprile 2020);
-che in data 3.10.2023 il procedimento penale 260/2019 RGNR a proprio carico giungeva a sentenza disponendo per il medesimo la condanna di “anni quattro di reclusione e multa di € 16.000,00 oltre alla interdizione dai pubblici uffici di mesi tre”;
-che il successivo 5.10.2023 il dispositivo della sentenza di applicazione della pena veniva trasmesso all'Ente, il quale con nota prot. n. 54194 del 28.11.2023 notificata al ricorrente in data 01.12.2023 riprendeva il procedimento disciplinare a proprio carico con contestuale rinnovo della contestazione di addebito e convocazione alla data del 12.2.2024 per l'audizione difensiva;
-che in data 29.03.2024 gli veniva notificato il provvedimento conclusivo (prot. n. 16743 del 29.3.2024 adottato il 28.03.2024) a mezzo del quale veniva irrogata nei propri confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per mesi quattro;
Sull'assunto della tardività dell'emanato provvedimento prendendo a riferimento per il dies a quo la data di protocollo della rinnovata contestazione di addebito, ha affermato Parte_1
l'illegittimità dello stesso eccependo, quale vizio formale, la violazione del termine di 120 giorni per
2 la conclusione del procedimento disciplinare, termine di natura perentoria ai sensi dell'art. 55 - bis, comma 9 ter, del d.lgs. n. 165/2001, così affermando l'intervenuta decadenza dell'Ente dall'esercizio del potere disciplinare al momento dell'irrogazione della sanzione, stante il decorso di “122 giorni fra la data di protocollo della rinnovata contestazione dell'addebito – prot. 54194 del 28.11.2023 e la definizione del procedimento avvenuta con provvedimento sanzionatorio prot. 16743 del 29.03.2024”.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2.Con memoria difensiva del 2.09.2024 si è costituito il impugnando e Controparte_1 contestando ogni avversa pretesa, eccezione e deduzione.
Concordando sulla natura perentoria del termine iniziale e finale del procedimento disciplinare l'ente ha eccepito l'erroneità dell'assunto del ricorrente ove intende far decorrere il termine iniziale dalla Parte data di adozione/rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell' (28.11.2023) anziché dalla data della sua notifica avvenuta brevi manu il 1°dicembre 2023, di talché ancorando correttamente il rinnovo della contestazione dell'addebito alla data della sua notifica (1° dicembre 2023) la sanzione disciplinare sarebbe stata adottata nel pieno rispetto del termine di legge (precisamente dopo 118 giorni). Ha inoltre aggiunto che, per quanto invece attiene all'individuazione del dies a quem, assume che la data a cui far riferimento non è quella della protocollazione (29.03.2024) ma la data apposta in calce all'atto che “infligge la sanzione”, nel caso di specie quella del 28.03.2024.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda cautelare e di merito.
3.Con ordinanza del 18.11.2024 è stata rigettata la domanda cautelare avanzata dal ricorrente ovvero la richiesta della sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare adottata in data 28.3.2024 (prot. n. 16743 del 29.3.2024) consistente nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di quattro mesi, per le motivazioni di cui all'ordinanza in atti.
4.All'udienza del 21.10.2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed ha chiesto la compensazione delle spese processuali o in subordine il contenimento delle stesse entro i valori minimi. Parte resistente si è opposta alla compensazione anche in virtù della precedente nota dell'ufficio disciplinare che aveva comunque cercato di dissuadere il ricorrente dall'instaurazione del presente giudizio.
*
La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di parte ricorrente, non contestata da controparte ma anzi accettata dalla stessa, palesa il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'azione processuale eliminando la posizione di contrasto tra le parti e facendo venir meno la necessità di una pronuncia sull'oggetto originario del giudizio;
pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Residua la decisione in ordine alle spese di lite, giacché, com'è noto, la dichiarazione di cessata materia del contendere comporta che, al di fuori dei casi di compensazione, il Giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero “secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata” (cfr. Consiglio di Stato n. 7214/2022, Cass. n. 27979/2022), ovvero sulla base di una “ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. sentenza Cass. civ. del 29/11/2016 n. 24234).
Nel caso di specie è stata positivamente accertata con ordinanza cautelare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione datoriale e la legittimità della sanzione disciplinare comminata, per tutte le
3 ragioni già esposte nell'ordinanza del 18.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
Inoltre, ad ulteriore conferma della fondatezza delle ragioni di parte resistente, non può non apprezzarsi il contegno processuale del ricorrente il quale, all'indomani e solo dopo l'esito della domanda cautelare (non essendosi dissuaso a seguito dell'invito in tal senso da parte dell'Ufficio Disciplinare), si è determinato a rinunciare agli atti del giudizio.
Pertanto, appare equo condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
In relazione al quantum, avuto riguardo al valore della controversia, rientrante nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 previsto dal D.M. n. 55/2014 così come integrato dal D.M. 147/2022, si ritiene di applicare, conformemente alla domanda subordinata di parte ricorrente, i valori minimi previsti per la fase di studio e introduttiva del merito pari ad € 1.300,00; con riferimento invece alla fase cautelare si ritiene congruo applicare i valori medi della sola fase decisoria, pari ad € 635,00, essendo questa scaturita dai medesimi atti introduttivi senza la necessità di ulteriori attività istruttorie o difensive.
Sulmona, 21/10/2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Sani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Giulia Sani, all'udienza del 21/10/2025, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 477/2024 R.G.Lav., promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annasara Di Pietro e Avv. Alessandro Margiotta del Foro di Sulmona, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Sulmona, Viale Mazzini n. 58/L come da procura in calce al ricorso;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede in Sulmona, alla Via Panfilo Controparte_1 P.IVA_1
Mazara n. 21, in persona del Sindaco, l.r.p.t., avv. Luca Tirabassi, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pecilli giusta Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 17.10.2025, in sostituzione del precedente Avv. Valeria Palma, elettivamente domiciliato presso la sede della Casa comunale in via Mazara n. 21, come da memoria di costituzione del 20.10.2025;
PARTE RESISTENTE
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna al pagamento in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.935,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Motivi in 60 giorni.
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato in data 24.7.2024 ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il per ottenere in via preliminare e cautelare la Controparte_1 sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare adottata in data 28.3.2024, prot. n. 16743 del 29.3.2024, consistente nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di quattro mesi ed in via principale accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e comunque l'illegittimità dello stesso provvedimento disciplinare, essendo l'Ufficio Procedimenti 1 Disciplinari del irrimediabilmente decaduto dal relativo potere disciplinare, Controparte_1 esercitato oltre il termine perentorio di 120 giorni legislativamente prescritto, con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie pretese il ricorrente ha dedotto:
-di essere un dipendente del con qualifica di funzionario gestione risorse Controparte_1 finanziarie, cat. D2 e ruolo di Economo Comunale dal 1997;
-di essere stato tratto in arresto in seguito alle vicende giudiziarie che lo hanno interessato e allegate in atti;
-di aver, pertanto, provveduto a rendere noto l'accaduto all'Amministrazione comunale datrice di lavoro in data 3.10.2019 tramite nota del proprio procuratore acquisita al n. 42816;
-che contestualmente il Comune, per il tramite dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (provvedimento prot. 42909 del 3.10.2019), provvedeva a stabilire, per il ricorrente, la sospensione d'ufficio dal servizio per tutta la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà;
-che, successivamente, in data 20.12.2019 stante l'ordinanza del GIP del Tribunale di Sulmona del 19.12.2019 di sostituzione della pena degli arresti domiciliari con la rimessione in libertà del ricorrente con obbligo di firma serale alla polizia giudiziaria, l'Amministrazione prendeva atto (nota prot. 56141) del venir meno degli effetti del precedente provvedimento di sospensione d'ufficio (provvedimento prot. 42909 del 3.10.2019) e contestualmente formulava alla Procura della Repubblica di Sulmona formale richiesta di visione ed estrazione copia del fascicolo penale per le valutazioni disciplinari a carico del ricorrente;
Parte
-che con provvedimento prot. 1583 del 14.01.2020, notificato in pari data al dipendente, l' avviava il procedimento disciplinare mediante contestazione dell'addebito e contestualmente disponeva la sospensione del procedimento disciplinare ex art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, nonché la sospensione facoltativa dal servizio ex art. 61, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, fino a diverso provvedimento;
-che, sopraggiunta la revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., l'Ufficio Procedimenti Disciplinari chiariva con nota di risposta (prot. n. 8513 del 25.02.2020) che la durata complessiva della sospensione ex art. 61, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 era di novanta giorni dalla data della sua adozione, all'esito della quale il ricorrente riprendeva servizio (in data 13 aprile 2020);
-che in data 3.10.2023 il procedimento penale 260/2019 RGNR a proprio carico giungeva a sentenza disponendo per il medesimo la condanna di “anni quattro di reclusione e multa di € 16.000,00 oltre alla interdizione dai pubblici uffici di mesi tre”;
-che il successivo 5.10.2023 il dispositivo della sentenza di applicazione della pena veniva trasmesso all'Ente, il quale con nota prot. n. 54194 del 28.11.2023 notificata al ricorrente in data 01.12.2023 riprendeva il procedimento disciplinare a proprio carico con contestuale rinnovo della contestazione di addebito e convocazione alla data del 12.2.2024 per l'audizione difensiva;
-che in data 29.03.2024 gli veniva notificato il provvedimento conclusivo (prot. n. 16743 del 29.3.2024 adottato il 28.03.2024) a mezzo del quale veniva irrogata nei propri confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per mesi quattro;
Sull'assunto della tardività dell'emanato provvedimento prendendo a riferimento per il dies a quo la data di protocollo della rinnovata contestazione di addebito, ha affermato Parte_1
l'illegittimità dello stesso eccependo, quale vizio formale, la violazione del termine di 120 giorni per
2 la conclusione del procedimento disciplinare, termine di natura perentoria ai sensi dell'art. 55 - bis, comma 9 ter, del d.lgs. n. 165/2001, così affermando l'intervenuta decadenza dell'Ente dall'esercizio del potere disciplinare al momento dell'irrogazione della sanzione, stante il decorso di “122 giorni fra la data di protocollo della rinnovata contestazione dell'addebito – prot. 54194 del 28.11.2023 e la definizione del procedimento avvenuta con provvedimento sanzionatorio prot. 16743 del 29.03.2024”.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2.Con memoria difensiva del 2.09.2024 si è costituito il impugnando e Controparte_1 contestando ogni avversa pretesa, eccezione e deduzione.
Concordando sulla natura perentoria del termine iniziale e finale del procedimento disciplinare l'ente ha eccepito l'erroneità dell'assunto del ricorrente ove intende far decorrere il termine iniziale dalla Parte data di adozione/rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell' (28.11.2023) anziché dalla data della sua notifica avvenuta brevi manu il 1°dicembre 2023, di talché ancorando correttamente il rinnovo della contestazione dell'addebito alla data della sua notifica (1° dicembre 2023) la sanzione disciplinare sarebbe stata adottata nel pieno rispetto del termine di legge (precisamente dopo 118 giorni). Ha inoltre aggiunto che, per quanto invece attiene all'individuazione del dies a quem, assume che la data a cui far riferimento non è quella della protocollazione (29.03.2024) ma la data apposta in calce all'atto che “infligge la sanzione”, nel caso di specie quella del 28.03.2024.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda cautelare e di merito.
3.Con ordinanza del 18.11.2024 è stata rigettata la domanda cautelare avanzata dal ricorrente ovvero la richiesta della sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare adottata in data 28.3.2024 (prot. n. 16743 del 29.3.2024) consistente nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di quattro mesi, per le motivazioni di cui all'ordinanza in atti.
4.All'udienza del 21.10.2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed ha chiesto la compensazione delle spese processuali o in subordine il contenimento delle stesse entro i valori minimi. Parte resistente si è opposta alla compensazione anche in virtù della precedente nota dell'ufficio disciplinare che aveva comunque cercato di dissuadere il ricorrente dall'instaurazione del presente giudizio.
*
La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di parte ricorrente, non contestata da controparte ma anzi accettata dalla stessa, palesa il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'azione processuale eliminando la posizione di contrasto tra le parti e facendo venir meno la necessità di una pronuncia sull'oggetto originario del giudizio;
pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Residua la decisione in ordine alle spese di lite, giacché, com'è noto, la dichiarazione di cessata materia del contendere comporta che, al di fuori dei casi di compensazione, il Giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero “secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata” (cfr. Consiglio di Stato n. 7214/2022, Cass. n. 27979/2022), ovvero sulla base di una “ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. sentenza Cass. civ. del 29/11/2016 n. 24234).
Nel caso di specie è stata positivamente accertata con ordinanza cautelare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione datoriale e la legittimità della sanzione disciplinare comminata, per tutte le
3 ragioni già esposte nell'ordinanza del 18.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
Inoltre, ad ulteriore conferma della fondatezza delle ragioni di parte resistente, non può non apprezzarsi il contegno processuale del ricorrente il quale, all'indomani e solo dopo l'esito della domanda cautelare (non essendosi dissuaso a seguito dell'invito in tal senso da parte dell'Ufficio Disciplinare), si è determinato a rinunciare agli atti del giudizio.
Pertanto, appare equo condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
In relazione al quantum, avuto riguardo al valore della controversia, rientrante nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 previsto dal D.M. n. 55/2014 così come integrato dal D.M. 147/2022, si ritiene di applicare, conformemente alla domanda subordinata di parte ricorrente, i valori minimi previsti per la fase di studio e introduttiva del merito pari ad € 1.300,00; con riferimento invece alla fase cautelare si ritiene congruo applicare i valori medi della sola fase decisoria, pari ad € 635,00, essendo questa scaturita dai medesimi atti introduttivi senza la necessità di ulteriori attività istruttorie o difensive.
Sulmona, 21/10/2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Sani
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