Versione
30 aprile 2020
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19 maggio 2020
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Art. 1. 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 , sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 . ((Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato)) .
3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 , sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 . ((Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato)) .
3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Commentari • 44
- 1. Esclusa la violazione dell’art. 25 co. 2 Cost. in relazione alla sospensione del corso della prescrizione dei reati durante l’emergenza sanitariaEnrica Oberto · https://www.iusinitinere.it/ · 4.561146
[…] Detta ultima norma, prima ancora di essere convertita in legge, è stata abrogata dall'art. 1 della legge n. 27 del 2020, che ne ha fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della stessa, unitamente a quelli oggetto del precedente d.l. n. 9 del 2020. […]
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Giurisprudenza • 487
- 1. TAR Catania, sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 837Provvedimento: […] A seguito dell'emanazione di tale sentenza la società ricorrente aveva comunicato la ripresa delle lavorazioni avvalendosi della proroga disposta ex lege dall'articolo 103 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (come sostituito dall'art. 1 comma 1 legge 27/2020 in sede di conversione e successivamente modificato dall'articolo 3 bis comma 1 lettera a) del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 convertito con modificazione legge 27 novembre 2020 n. 159).Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- valutazione delle prove·
- carenza di interesse a ricorrere·
- abusi edilizi·
- garanzia di partecipazione procedimentale·
- competenza del responsabile del procedimento·
- art. 103 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18·
- sospensione dei lavori edilizi·
- spese di causa·
- ordinanza di sospensione·
- art. 27 c. 3 del D.P.R. 380/2001·
- autorizzazione allo scarico·
- sopravvenienza di circostanze·
- ristrutturazione immobiliare·
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