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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/07/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5204/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANGUANINI Parte_1 C.F._1 MARZIA, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 102 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. SANGUANINI MARZIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICOLO CP_1 C.F._2 VALENTINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO TRIESTE 1 BOLOGNA presso il difensore avv. SICOLO VALENTINA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sullo svolgimento del processo. 1.1. Ricorre ex art.337 bis e ss. c.c. (Bologna, 229.1992) nei confronti di Parte_1 CP_1 (Bologna, 13.11.1987) per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlia e la
[...] determinazione di un assegno di mantenimento per la loro bambina. Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio, sono i genitori di nata il [...] – oggi 3 anni). _1 Il giorno 11 aprile 2024 depositava ricorso ex art. 473 bis. 12, 15 e 47 c.p.c., con Parte_1 richiesta di provvedimenti indifferibili o, in subordine, fissazione urgente dell'udienza di comparizione. Nel corso del processo, la parte depositava memorie ex art. 473-bis.17, commi I e III c.p.c., nonché le tre memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c. pagina 1 di 8 1.2. Il Convenuto si costituiva tempestivamente e depositava anch'egli memorie ex art. 473-bis.17 e le successive tre memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c. 1.3. Il Giudice relatore, con Decreto del 13 aprile 2024, rigettava la richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis-15 c.p.c. Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Nel corso della prima udienza, il 18 luglio 2024, espletava l'interrogatorio libero delle parti, che raggiungevano un accordo parziale sulle modalità di affidamento e collocazione della figlia, nonché sugli aspetti economici. Il tentativo di conciliazione dava esito negativo. Con successiva ordinanza del 20 luglio 2024, il Giudice riteneva inammissibili le richieste istruttorie e adottava i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., in linea con l'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza summenzionata. Si disponeva, da ultimo, la presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale, il quale depositava relazione conclusiva in data 27 novembre 2024. Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Le conclusioni finali delle parti
-per Parte_1 IN VIA PRINCIPALE, respinta ogni contraria istanza 1) Affidare congiuntamente la figlia minore ad entrambi i genitori e disporre che sia _1 _1 collocata in via prevalente con la madre e risieda con la stessa a Castenaso (BO) in Via 21 Ottobre 1944 n. 32. Disporre le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé.
2) Disporre che il padre possa tenere con sé la figlia secondo il calendario indicato in atti, per il quale si rinvia a quanto riportato con memoria di precisazione delle conclusioni.
3) Porre a carico del padre il pagamento di un contributo al mantenimento della figlia minore i _1
€ 400,00 mensili, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale Istat, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a decorrere dalla data della domanda avanzata con il ricorso introduttivo e fino al raggiungimento della autosufficienza economica di _1
4) Porre a carico di entrambi i genitori il pagamento, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre cadauno, delle spese extra assegno sostenute per la figlia minore come _1 indicate dal Protocollo sottoscritto in data 9.08.2017 in vigore presso il Tribunale di Bologna alla data del presente ricorso. Stabilire che le spese straordinarie vengano ripartite come segue: Il rimborso delle spese straordinarie affrontate a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Ciascun genitore rimborserà all'altro le spese anticipate, entro e non oltre 10 giorni dall'esibizione della relativa documentazione di spesa. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
5) Disporre la corresponsione dell'assegno unico universale nella misura del 50% a favore di ciascun genitore. IN VIA ISTRUTTORIA, la parte riproponeva le istanze già formulate con ricorso introduttivo. Per queste si rinvia alla memoria di precisazione delle conclusioni. pagina 2 di 8 Per CP_1 IN VIA PRINCIPALE, respinta ogni contraria istanza,
1) Affidare in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, che conseguentemente _1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, disponendo la sua collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura di _1 saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima. Mentre le decisioni ordinarie saranno assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con la minore;
2) Disporre che il padre tenga con sé la figlia liberamente e comunque secondo la seguente _1 calendarizzazione: - la settimana in cui con la madre il fine settimana, starà con il padre con _1 pernotto incluso, il martedì ed il giovedì; - la settimana in cui è con il padre il fine settimana, _1 starà con il sig. il martedì con pernotto ed il giovedì sino a dopo cena quando CP_1 riaccompagnerà la figlia a casa dalla madre;
- durante le vacanze natalizie per sette giorni ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - nel periodo estivo, inteso da giugno a settembre per 15 giorni consecutivi, da concordarsi con la madre entro il mese di marzo di ogni anno;
2) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia CP_1 Persona_2 corrispondendo alla madre la somma mensile di Euro 250,00, in caso di cassa integrazione del medesimo obbligato, altrimenti la somma mensile di Euro 300,00, oltre rivalutazione Istat annuale e come per legge. Le spese straordinarie necessaria per la figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori come da protocollo del Tribunale di Bologna del 09.08.2017, da intendersi qui richiamato e trascritto.
3) Disporre che l'assegno unico o qualsiasi altro sussidio venga ripartito al 50% tra i genitori;
4) Disporre che la madre dia il consenso per il passaporto della figlia _1
5) Articolava prova per testi.
Entrambe le parti hanno anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle rispettive memorie istruttorie ex art.473-bis. 17 c.p.c. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore, con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni.
2. Sull'affidamento condiviso della figlia. 2.1. Le parti si sono accordate nel senso dell'affidamento condiviso della figlia La soluzione _1 concordata è nell'interesse della minore ed è quindi condivisa da questo Collegioper le ragioni che sinteticamente si indicano nei punti che seguono. 2.2. Anzitutto, è bene rilevare che le dinamiche della separazione della coppia sono solo in parte pacifiche. Stando alla ricostruzione della ricorrente, dal 2018 la coppia viveva ad Ozzano, nella casa di proprietà esclusiva del compagno, con mutuo a carico del solo resistente. In seguito (stabilmente dal 18.2.2024), prima perché asseritamente costretta dalla condotta del convenuto, che le avrebbe sottratto le chiavi di casa, poi per il timore della ricorrente dell'asserita irascibilità del e alcuni suoi CP_1 comportamenti controllanti e morbosi, la ricorrente si sarebbe spostata con presso la casa dei _1 nonni materni, a Castenaso, dove intende ora permanere. Durante questo periodo il padre avrebbe comunque continuato a mantenere i contatti con la figlia che pernottava almeno una volta a settimana col padre. Il padre, inoltre, a decorrere da maggio 2024, versava una somma pari a 200 euro per il mantenimento della figlia. La madre afferma inoltre che il padre avrebbe tenuto degli atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti, talvolta seguendola in uscita dal lavoro.
pagina 3 di 8 - Stando alla ricostruzione del padre, invece, questi non si sarebbe mai mostrato aggressivo nei confronti della compagna e, anzi, sarebbe stato molto presente anche nella vita della bambina. Il convenuto sostiene di aver abbandonato la casa familiare solo per un breve periodo e solo per evitare che il suo stato d'animo (per un periodo deflesso per ragioni lavorative) si ripercuotesse negativamente sulle dinamiche familiari. Inoltre, solo per volontà dell'attrice, comunicatagli il 17 febbraio 2024, la madre avrebbe lasciato l'abitazione familiare per tornare dai genitori (nonni di . Il convenuto _1 nega, da ultimo, di aver mai sottratto le chiavi dell'abitazione alla ricorrente e di esser stato aggressivo o violento con lei. 2.3. A prescindere dalle reali ragioni che hanno spinto la coppia a separarsi, per quanto qui di interesse, occorre rilevare che le parti hanno comunque manifestato tutto l'interesse a dialogare pacificamente sulle questioni che riguardano la figlia, non hanno violato le disposizioni giudiziali provvisorie ex art. 473-bis.22 c.p.c., hanno quindi dimostrato di saper collaborare nell'interesse della figlia e si sono accordate, nel corso dell'udienza del 18 luglio '24, nel senso dell'affidamento condiviso della minore. Da ultimo, la relazione dei servizi sociali, riporta che la minore è “consapevole e serena riguardo al nuovo assetto familiare e si relaziona in maniera indifferenziata con entrambe le figure genitoriali”. 2.4. può essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, sia perché ciò è conforme _1 all'accordo raggiunto dalle parti, sia perché detta soluzione è conforme all'interesse della minore ex art. 337-ter co. 2° c.c.
3. Sulla collocazione e sul calendario delle visite. 3.1. Nel corso dell'udienza del 18 luglio le parti si sono accordate nel senso della collocazione prevalente della figlia presso la madre, nonché sulla gestione e calendarizzazione delle visite e pernotti in modo da garantire che la minore pernotti presso il padre a week-end alternati, dal venerdì alla domenica pomeriggio. La regola dell'alternanza veniva concordata anche in relazione alle vacanze e periodi festivi, ad esclusione del periodo estivo, per il quale non veniva trovato accordo. 3.2. L'indirizzo espresso dalle parti è tendenzialmente conforme all'interesse della figlia, ancora molto piccola (tre anni) e, pertanto, bisognosa di maggior stabilità. Pertanto, pur in presenza di un buon rapporto con entrambi i genitori, è bene che essa pernotti prevalentemente presso uno dei due e, tra questi, presso la madre, anche al fine di assicurare continuità a quanto è stato fino ad oggi concretamente praticato. Anche i restanti punti dell'accordo sono conformi all'interesse della minore, perché garantiscono un'equa distribuzione, in ossequio alla regola dell'alternanza, del tempo trascorso con ciascuno dei genitori. Per dette ragioni, questo Collegio intende applicare la regola dell'alternanza anche alle vacanze estive. 3.3. Le modalità di gestione della figlia sono indicate con maggior dettaglio nel dispositivo. Le parti hanno facoltà di derogarvi in caso di reciproco consenso.
4. Sul mantenimento e sugli aspetti economici. 4.1. Per quanto concerne la misura dell'assegno di mantenimento, nel ricorso introduttivo l'attrice ha chiesto la condanna al pagamento di un assegno di mantenimento pari a 300 euro o 500 a seconda che le fosse o meno assegnato anche il godimento della casa familiare, pur esso richiesto. Tuttavia, la parte ha rinunciato all'assegnazione della casa familiare, non richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, in occasione delle quali chiedeva l'assegno di mantenimento nella misura fissa di 400 euro, in rialzo, quindi, rispetto a quanto concordato dalle parti nel corso dell'udienza del 18 luglio, in occasione della quale le parti avevano concordato la misura di 350 euro mensili. Da parte sua, il convenuto si è dichiarato disponibile, nel corso dell'ultima udienza di maggio 2025, di pagare la somma di 350 euro mensili. 4.2. Per quanto riguarda, invece, le spese straordinarie, parte ricorrente propone che queste siano divise nella misura del 60% a carico del compagno e del 40% a carico della ricorrente, in considerazione della pagina 4 di 8 prevalente collocazione della figlia presso la casa di lei e della maggior capacità reddituale del compagno. 4.3. Sulla natura e la qualificazione delle spese straordinarie, le parti concordano nell'adottare la classificazione contenuta nel Protocollo sottoscritto in data 9.08.2017 in vigore presso il Tribunale di Bologna. 4.4. Per l'esatta determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, è utile definire al meglio la situazione economico-patrimoniale delle parti.
- Per quanto concerne la ricorrente, dalla ricostruzione offerta dalla stessa, nonché dalle prove documentali allegate, risulta che: a) il suo ultimo reddito netto mensile (documentato) è di circa €.
1.370 al mese, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente (impiegata a tempo determinato presso una concessionaria). Più nel dettaglio, Mod.730/21 = €.
6.237 imponibile annuo tot. Mod.730/22 = €.
7.591 imponibile annuo tot. Mod.730/23 = al mese netti circa €.1370 - il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. Mod.730/24 = al mese netti circa €.1.227,58 b) La ricorrente non è proprietaria di beni immobili, ma è proprietaria di un'autovettura e onerata di un finanziamento di € 242,00 della durata di 2 anni, ancora in corso, versa inoltre ulteriori € 40,00 mensili per l'assicurazione dell'auto; c) La ricorrente è titolare di un conto corrente Intesa Sanpaolo che, al 31.12.2023, presentava un saldo di € 617,37 e una giacenza media di € 1.476,41 e di due depositi/libretti per complessivi € 20.000,00 circa. d) La ricorrente deve partecipare ai costi di gestione/utenze dell'immobile di Castenaso quanto mendo nella misura del 50%, costi che annualmente e complessivamente ammontano a circa € 5.300,00 (energia elettrica € 1886,00 – acqua € 160 – gasolio riscaldamento € 3.318), con un impatto mensile di circa € 220,00.
- Per quanto concerne il convenuto, dalla documentazione economica depositata, emerge che a) il convenuto è assunto a tempo indeterminato presso la società Wavoil spa, con mansione di addetto al montaggio/collaudo presso la sede di Castel San Pietro Terme. Mod.730/21 = al mese netti circa €.1.780,00 Mod.730/22 = al mese netti circa €.2.100,00 Mod.730/23 = al mese netti circa €.2.100,00 Mod.730/24 = al mese netti circa €.2.065,00 b) sopporta un mutuo di circa 722 euro mensili per l'acquisto dell'abitazione, nonché spese condominiali per circa 2950 euro annui.
- è utile dare inoltre atto che il procuratore del convenuto, nel corso dell'udienza di maggio 2025 ha dato atto della cessazione della Cassa Integrazione Ordinaria alla quale era stata precedentemente sottoposta la parte, con conseguente riespansione nei termini suesposti della capacità economica della parte.
- Ciò detto, la posizione delle parti risulta sensibilmente sperequata in favore del convenuto, che percepisce un reddito netto superiore a quello dell'attrice di circa 400 euro mensili. La maggior capacità dell'attore, tuttavia, è ridotta, in termini di liquidità, dai canoni mensili di mutuo e dalle spese di altro tipo, pari complessivamente a più di 900 euro, con conseguente riduzione delle disponibilità liquide mensili. La ricorrente, di contro, sopporta spese vive minori, in quanto non paga canoni o altre spese abitative, in quanto ospite, insieme a dei suoi genitori. _1
- La condizione economica delle parti, la principale (ma non esclusiva) collocazione della minore presso la madre, consentono di ritenere congrua la determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura di 350 euro mensili, come peraltro già le parti avevano concordato, difformemente da quanto poi chiesto con nota di precisazione delle conclusioni, nel corso dell'udienza del 18 luglio 2024. pagina 5 di 8 4.5. Per le spese straordinarie, non si rinvengono particolari ragioni che inducono a discostarsi dalla distribuzione già concordata dalle parti nell'udienza più volte richiamata. Le spese straordinarie verranno quindi sopportate dalle parti nella misura del 50% ciascuna. La sperequazione reddituale delle parti risulta già valorizzata in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento e non consente una diversa distribuzione dell'onere contributivo a carico di ciascuna di esse. 4.6. Per la qualificazione delle spese straordinarie e le modalità di effettuazione e rimborso, si ritiene ragionevole la proposta delle parti di conformarsi al protocollo del 9.08.2017 in vigore presso il Tribunale di Bologna, con le modalità meglio precisate in dispositivo.
L'assegno unico è percepito dai genitori al 50% per legge in caso di affido condiviso, per cui il tribunale non può modificare tale determinazione in assenza di consenso di entrambi;
certamente tale percezione viene considerata ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole.
5. Sulla richiesta di autorizzare il rilascio del passaporto. 5.1. Il convenuto chiede che sia disposto che la madre dia il consenso per il rilascio del passaporto per la figlia _1 5.2. La richiesta, tuttavia, non può essere accolta, sia perché manca l'allegazione dello specifico interesse del minore che giustifichi la deroga alla disciplina generale prevista dall'art. 3, l. 1185/1967, per la quale occorre il consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto, sia perché non risulta neppure allegato il dissenso della madre, che il convenuto chiederebbe di superare. Dissenso che, ad ogni modo, sarebbe superabile solo se pretestuoso o, comunque, non rispondente all'interesse del figlio (Cass. Sez. 6, 23/10/2015, n. 21667, Rv. 637306 – 01). Elementi che, nel caso di specie, non risultano esser stati neppure allegati dal convenuto e, comunque, non emergono dagli atti di causa. 5.3. La richiesta del convenuto non può trovare accoglimento.
6. Sulle spese di lite. 6.1. Entrambi i genitori hanno chiesto la condanna di controparte alle spese di lite, che si ritengono invece compensabili per intero ex art. 92 c.p.c. 6.2. Ciò in quanto, da un lato, buona parte delle statuizioni contenute in questa pronuncia sono frutto dell'accordo raggiunto tra le parti nel corso dell'udienza del 18 luglio 2024, dall'altro, questo Collegio non ha riconosciuto piena soddisfazione alla pretesa attorea, con conseguente qualificazione in termini di prevalenza, ma non di esclusività, della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore d entrambi i genitori. Le decisioni _1 di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
2) Dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
3) dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola materna) alla domenica sera quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21; pagina 6 di 8 nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un giorno infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva, quando la accompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con la figlia) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva, quando la accompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
4) con decorrenza dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.350,00 (trecentocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese);
5) pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: a) le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post- scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. b) Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 7 di 8 c) Dispone la corresponsione dell'assegno unico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Rigetta la richiesta di autorizzare, in assenza del consenso della madre, il rilascio del passaporto alla figlia _1
7) Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 16.7.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5204/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANGUANINI Parte_1 C.F._1 MARZIA, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 102 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. SANGUANINI MARZIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICOLO CP_1 C.F._2 VALENTINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO TRIESTE 1 BOLOGNA presso il difensore avv. SICOLO VALENTINA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sullo svolgimento del processo. 1.1. Ricorre ex art.337 bis e ss. c.c. (Bologna, 229.1992) nei confronti di Parte_1 CP_1 (Bologna, 13.11.1987) per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlia e la
[...] determinazione di un assegno di mantenimento per la loro bambina. Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio, sono i genitori di nata il [...] – oggi 3 anni). _1 Il giorno 11 aprile 2024 depositava ricorso ex art. 473 bis. 12, 15 e 47 c.p.c., con Parte_1 richiesta di provvedimenti indifferibili o, in subordine, fissazione urgente dell'udienza di comparizione. Nel corso del processo, la parte depositava memorie ex art. 473-bis.17, commi I e III c.p.c., nonché le tre memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c. pagina 1 di 8 1.2. Il Convenuto si costituiva tempestivamente e depositava anch'egli memorie ex art. 473-bis.17 e le successive tre memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c. 1.3. Il Giudice relatore, con Decreto del 13 aprile 2024, rigettava la richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis-15 c.p.c. Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Nel corso della prima udienza, il 18 luglio 2024, espletava l'interrogatorio libero delle parti, che raggiungevano un accordo parziale sulle modalità di affidamento e collocazione della figlia, nonché sugli aspetti economici. Il tentativo di conciliazione dava esito negativo. Con successiva ordinanza del 20 luglio 2024, il Giudice riteneva inammissibili le richieste istruttorie e adottava i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., in linea con l'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza summenzionata. Si disponeva, da ultimo, la presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale, il quale depositava relazione conclusiva in data 27 novembre 2024. Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Le conclusioni finali delle parti
-per Parte_1 IN VIA PRINCIPALE, respinta ogni contraria istanza 1) Affidare congiuntamente la figlia minore ad entrambi i genitori e disporre che sia _1 _1 collocata in via prevalente con la madre e risieda con la stessa a Castenaso (BO) in Via 21 Ottobre 1944 n. 32. Disporre le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé.
2) Disporre che il padre possa tenere con sé la figlia secondo il calendario indicato in atti, per il quale si rinvia a quanto riportato con memoria di precisazione delle conclusioni.
3) Porre a carico del padre il pagamento di un contributo al mantenimento della figlia minore i _1
€ 400,00 mensili, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale Istat, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a decorrere dalla data della domanda avanzata con il ricorso introduttivo e fino al raggiungimento della autosufficienza economica di _1
4) Porre a carico di entrambi i genitori il pagamento, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre cadauno, delle spese extra assegno sostenute per la figlia minore come _1 indicate dal Protocollo sottoscritto in data 9.08.2017 in vigore presso il Tribunale di Bologna alla data del presente ricorso. Stabilire che le spese straordinarie vengano ripartite come segue: Il rimborso delle spese straordinarie affrontate a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Ciascun genitore rimborserà all'altro le spese anticipate, entro e non oltre 10 giorni dall'esibizione della relativa documentazione di spesa. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
5) Disporre la corresponsione dell'assegno unico universale nella misura del 50% a favore di ciascun genitore. IN VIA ISTRUTTORIA, la parte riproponeva le istanze già formulate con ricorso introduttivo. Per queste si rinvia alla memoria di precisazione delle conclusioni. pagina 2 di 8 Per CP_1 IN VIA PRINCIPALE, respinta ogni contraria istanza,
1) Affidare in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, che conseguentemente _1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, disponendo la sua collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura di _1 saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima. Mentre le decisioni ordinarie saranno assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con la minore;
2) Disporre che il padre tenga con sé la figlia liberamente e comunque secondo la seguente _1 calendarizzazione: - la settimana in cui con la madre il fine settimana, starà con il padre con _1 pernotto incluso, il martedì ed il giovedì; - la settimana in cui è con il padre il fine settimana, _1 starà con il sig. il martedì con pernotto ed il giovedì sino a dopo cena quando CP_1 riaccompagnerà la figlia a casa dalla madre;
- durante le vacanze natalizie per sette giorni ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - nel periodo estivo, inteso da giugno a settembre per 15 giorni consecutivi, da concordarsi con la madre entro il mese di marzo di ogni anno;
2) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia CP_1 Persona_2 corrispondendo alla madre la somma mensile di Euro 250,00, in caso di cassa integrazione del medesimo obbligato, altrimenti la somma mensile di Euro 300,00, oltre rivalutazione Istat annuale e come per legge. Le spese straordinarie necessaria per la figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori come da protocollo del Tribunale di Bologna del 09.08.2017, da intendersi qui richiamato e trascritto.
3) Disporre che l'assegno unico o qualsiasi altro sussidio venga ripartito al 50% tra i genitori;
4) Disporre che la madre dia il consenso per il passaporto della figlia _1
5) Articolava prova per testi.
Entrambe le parti hanno anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle rispettive memorie istruttorie ex art.473-bis. 17 c.p.c. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore, con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni.
2. Sull'affidamento condiviso della figlia. 2.1. Le parti si sono accordate nel senso dell'affidamento condiviso della figlia La soluzione _1 concordata è nell'interesse della minore ed è quindi condivisa da questo Collegioper le ragioni che sinteticamente si indicano nei punti che seguono. 2.2. Anzitutto, è bene rilevare che le dinamiche della separazione della coppia sono solo in parte pacifiche. Stando alla ricostruzione della ricorrente, dal 2018 la coppia viveva ad Ozzano, nella casa di proprietà esclusiva del compagno, con mutuo a carico del solo resistente. In seguito (stabilmente dal 18.2.2024), prima perché asseritamente costretta dalla condotta del convenuto, che le avrebbe sottratto le chiavi di casa, poi per il timore della ricorrente dell'asserita irascibilità del e alcuni suoi CP_1 comportamenti controllanti e morbosi, la ricorrente si sarebbe spostata con presso la casa dei _1 nonni materni, a Castenaso, dove intende ora permanere. Durante questo periodo il padre avrebbe comunque continuato a mantenere i contatti con la figlia che pernottava almeno una volta a settimana col padre. Il padre, inoltre, a decorrere da maggio 2024, versava una somma pari a 200 euro per il mantenimento della figlia. La madre afferma inoltre che il padre avrebbe tenuto degli atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti, talvolta seguendola in uscita dal lavoro.
pagina 3 di 8 - Stando alla ricostruzione del padre, invece, questi non si sarebbe mai mostrato aggressivo nei confronti della compagna e, anzi, sarebbe stato molto presente anche nella vita della bambina. Il convenuto sostiene di aver abbandonato la casa familiare solo per un breve periodo e solo per evitare che il suo stato d'animo (per un periodo deflesso per ragioni lavorative) si ripercuotesse negativamente sulle dinamiche familiari. Inoltre, solo per volontà dell'attrice, comunicatagli il 17 febbraio 2024, la madre avrebbe lasciato l'abitazione familiare per tornare dai genitori (nonni di . Il convenuto _1 nega, da ultimo, di aver mai sottratto le chiavi dell'abitazione alla ricorrente e di esser stato aggressivo o violento con lei. 2.3. A prescindere dalle reali ragioni che hanno spinto la coppia a separarsi, per quanto qui di interesse, occorre rilevare che le parti hanno comunque manifestato tutto l'interesse a dialogare pacificamente sulle questioni che riguardano la figlia, non hanno violato le disposizioni giudiziali provvisorie ex art. 473-bis.22 c.p.c., hanno quindi dimostrato di saper collaborare nell'interesse della figlia e si sono accordate, nel corso dell'udienza del 18 luglio '24, nel senso dell'affidamento condiviso della minore. Da ultimo, la relazione dei servizi sociali, riporta che la minore è “consapevole e serena riguardo al nuovo assetto familiare e si relaziona in maniera indifferenziata con entrambe le figure genitoriali”. 2.4. può essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, sia perché ciò è conforme _1 all'accordo raggiunto dalle parti, sia perché detta soluzione è conforme all'interesse della minore ex art. 337-ter co. 2° c.c.
3. Sulla collocazione e sul calendario delle visite. 3.1. Nel corso dell'udienza del 18 luglio le parti si sono accordate nel senso della collocazione prevalente della figlia presso la madre, nonché sulla gestione e calendarizzazione delle visite e pernotti in modo da garantire che la minore pernotti presso il padre a week-end alternati, dal venerdì alla domenica pomeriggio. La regola dell'alternanza veniva concordata anche in relazione alle vacanze e periodi festivi, ad esclusione del periodo estivo, per il quale non veniva trovato accordo. 3.2. L'indirizzo espresso dalle parti è tendenzialmente conforme all'interesse della figlia, ancora molto piccola (tre anni) e, pertanto, bisognosa di maggior stabilità. Pertanto, pur in presenza di un buon rapporto con entrambi i genitori, è bene che essa pernotti prevalentemente presso uno dei due e, tra questi, presso la madre, anche al fine di assicurare continuità a quanto è stato fino ad oggi concretamente praticato. Anche i restanti punti dell'accordo sono conformi all'interesse della minore, perché garantiscono un'equa distribuzione, in ossequio alla regola dell'alternanza, del tempo trascorso con ciascuno dei genitori. Per dette ragioni, questo Collegio intende applicare la regola dell'alternanza anche alle vacanze estive. 3.3. Le modalità di gestione della figlia sono indicate con maggior dettaglio nel dispositivo. Le parti hanno facoltà di derogarvi in caso di reciproco consenso.
4. Sul mantenimento e sugli aspetti economici. 4.1. Per quanto concerne la misura dell'assegno di mantenimento, nel ricorso introduttivo l'attrice ha chiesto la condanna al pagamento di un assegno di mantenimento pari a 300 euro o 500 a seconda che le fosse o meno assegnato anche il godimento della casa familiare, pur esso richiesto. Tuttavia, la parte ha rinunciato all'assegnazione della casa familiare, non richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, in occasione delle quali chiedeva l'assegno di mantenimento nella misura fissa di 400 euro, in rialzo, quindi, rispetto a quanto concordato dalle parti nel corso dell'udienza del 18 luglio, in occasione della quale le parti avevano concordato la misura di 350 euro mensili. Da parte sua, il convenuto si è dichiarato disponibile, nel corso dell'ultima udienza di maggio 2025, di pagare la somma di 350 euro mensili. 4.2. Per quanto riguarda, invece, le spese straordinarie, parte ricorrente propone che queste siano divise nella misura del 60% a carico del compagno e del 40% a carico della ricorrente, in considerazione della pagina 4 di 8 prevalente collocazione della figlia presso la casa di lei e della maggior capacità reddituale del compagno. 4.3. Sulla natura e la qualificazione delle spese straordinarie, le parti concordano nell'adottare la classificazione contenuta nel Protocollo sottoscritto in data 9.08.2017 in vigore presso il Tribunale di Bologna. 4.4. Per l'esatta determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, è utile definire al meglio la situazione economico-patrimoniale delle parti.
- Per quanto concerne la ricorrente, dalla ricostruzione offerta dalla stessa, nonché dalle prove documentali allegate, risulta che: a) il suo ultimo reddito netto mensile (documentato) è di circa €.
1.370 al mese, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente (impiegata a tempo determinato presso una concessionaria). Più nel dettaglio, Mod.730/21 = €.
6.237 imponibile annuo tot. Mod.730/22 = €.
7.591 imponibile annuo tot. Mod.730/23 = al mese netti circa €.1370 - il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. Mod.730/24 = al mese netti circa €.1.227,58 b) La ricorrente non è proprietaria di beni immobili, ma è proprietaria di un'autovettura e onerata di un finanziamento di € 242,00 della durata di 2 anni, ancora in corso, versa inoltre ulteriori € 40,00 mensili per l'assicurazione dell'auto; c) La ricorrente è titolare di un conto corrente Intesa Sanpaolo che, al 31.12.2023, presentava un saldo di € 617,37 e una giacenza media di € 1.476,41 e di due depositi/libretti per complessivi € 20.000,00 circa. d) La ricorrente deve partecipare ai costi di gestione/utenze dell'immobile di Castenaso quanto mendo nella misura del 50%, costi che annualmente e complessivamente ammontano a circa € 5.300,00 (energia elettrica € 1886,00 – acqua € 160 – gasolio riscaldamento € 3.318), con un impatto mensile di circa € 220,00.
- Per quanto concerne il convenuto, dalla documentazione economica depositata, emerge che a) il convenuto è assunto a tempo indeterminato presso la società Wavoil spa, con mansione di addetto al montaggio/collaudo presso la sede di Castel San Pietro Terme. Mod.730/21 = al mese netti circa €.1.780,00 Mod.730/22 = al mese netti circa €.2.100,00 Mod.730/23 = al mese netti circa €.2.100,00 Mod.730/24 = al mese netti circa €.2.065,00 b) sopporta un mutuo di circa 722 euro mensili per l'acquisto dell'abitazione, nonché spese condominiali per circa 2950 euro annui.
- è utile dare inoltre atto che il procuratore del convenuto, nel corso dell'udienza di maggio 2025 ha dato atto della cessazione della Cassa Integrazione Ordinaria alla quale era stata precedentemente sottoposta la parte, con conseguente riespansione nei termini suesposti della capacità economica della parte.
- Ciò detto, la posizione delle parti risulta sensibilmente sperequata in favore del convenuto, che percepisce un reddito netto superiore a quello dell'attrice di circa 400 euro mensili. La maggior capacità dell'attore, tuttavia, è ridotta, in termini di liquidità, dai canoni mensili di mutuo e dalle spese di altro tipo, pari complessivamente a più di 900 euro, con conseguente riduzione delle disponibilità liquide mensili. La ricorrente, di contro, sopporta spese vive minori, in quanto non paga canoni o altre spese abitative, in quanto ospite, insieme a dei suoi genitori. _1
- La condizione economica delle parti, la principale (ma non esclusiva) collocazione della minore presso la madre, consentono di ritenere congrua la determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura di 350 euro mensili, come peraltro già le parti avevano concordato, difformemente da quanto poi chiesto con nota di precisazione delle conclusioni, nel corso dell'udienza del 18 luglio 2024. pagina 5 di 8 4.5. Per le spese straordinarie, non si rinvengono particolari ragioni che inducono a discostarsi dalla distribuzione già concordata dalle parti nell'udienza più volte richiamata. Le spese straordinarie verranno quindi sopportate dalle parti nella misura del 50% ciascuna. La sperequazione reddituale delle parti risulta già valorizzata in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento e non consente una diversa distribuzione dell'onere contributivo a carico di ciascuna di esse. 4.6. Per la qualificazione delle spese straordinarie e le modalità di effettuazione e rimborso, si ritiene ragionevole la proposta delle parti di conformarsi al protocollo del 9.08.2017 in vigore presso il Tribunale di Bologna, con le modalità meglio precisate in dispositivo.
L'assegno unico è percepito dai genitori al 50% per legge in caso di affido condiviso, per cui il tribunale non può modificare tale determinazione in assenza di consenso di entrambi;
certamente tale percezione viene considerata ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole.
5. Sulla richiesta di autorizzare il rilascio del passaporto. 5.1. Il convenuto chiede che sia disposto che la madre dia il consenso per il rilascio del passaporto per la figlia _1 5.2. La richiesta, tuttavia, non può essere accolta, sia perché manca l'allegazione dello specifico interesse del minore che giustifichi la deroga alla disciplina generale prevista dall'art. 3, l. 1185/1967, per la quale occorre il consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto, sia perché non risulta neppure allegato il dissenso della madre, che il convenuto chiederebbe di superare. Dissenso che, ad ogni modo, sarebbe superabile solo se pretestuoso o, comunque, non rispondente all'interesse del figlio (Cass. Sez. 6, 23/10/2015, n. 21667, Rv. 637306 – 01). Elementi che, nel caso di specie, non risultano esser stati neppure allegati dal convenuto e, comunque, non emergono dagli atti di causa. 5.3. La richiesta del convenuto non può trovare accoglimento.
6. Sulle spese di lite. 6.1. Entrambi i genitori hanno chiesto la condanna di controparte alle spese di lite, che si ritengono invece compensabili per intero ex art. 92 c.p.c. 6.2. Ciò in quanto, da un lato, buona parte delle statuizioni contenute in questa pronuncia sono frutto dell'accordo raggiunto tra le parti nel corso dell'udienza del 18 luglio 2024, dall'altro, questo Collegio non ha riconosciuto piena soddisfazione alla pretesa attorea, con conseguente qualificazione in termini di prevalenza, ma non di esclusività, della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore d entrambi i genitori. Le decisioni _1 di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
2) Dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
3) dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola materna) alla domenica sera quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21; pagina 6 di 8 nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un giorno infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva, quando la accompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con la figlia) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva, quando la accompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
4) con decorrenza dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.350,00 (trecentocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese);
5) pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: a) le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post- scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. b) Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 7 di 8 c) Dispone la corresponsione dell'assegno unico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Rigetta la richiesta di autorizzare, in assenza del consenso della madre, il rilascio del passaporto alla figlia _1
7) Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 16.7.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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