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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1037/2024 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocino dell'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Selvanetti, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Capannori (LU), via di
Ghello 1, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale
Sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza, ove riterranno più opportuno;
1
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre Sig.ra e continueranno a vivere nella casa familiare sita in Lucca, Via del Parte_1 Giardinetto di Pontetetto n. 345/B. In conseguenza, l'abitazione di edilizia pubblica assegnata dal Comune di Lucca come alloggio popolare al nucleo familiare, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della Sig.ra la quale Parte_1 vi rimarrà a vivere unitamente alle figlie, assumendosi anche tutti i relativi oneri relativi al canone di locazione nei confronti dell'ERP, provvedendo alle relative volture anche delle utenze domestiche salvo il debito per canoni pregressi che si chiede venga posto a carico del marito che continuerà a pagarlo fino all'estinzione dello stesso nella misura di € 200,00 mensili come concordato già con l'Ente creditore;
3. In merito al mantenimento della figlia minore, il Sig. corrisponderà mensilmente la somma Controparte_1Per di € 150 a titolo di mantenimento della figlia minore e la somma di ulteriori € 150 mensili a favore della figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché, il 50% delle spese straordinarie, da intendersi per spese straordinarie quelle indicate nel Protocollo adottato presso il Tribunale di Lucca, comprese quindi anche le spese per il mantenimento degli animali domestici nella misura del 50% ciascuno;
4. In merito al regime di visita padre-figlia, il Sig. avrà la più ampia facoltà di visita, sempre Controparte_1 nel rispetto degli impegni della figlia minore e tenendo nella dovuta considerazione la volontà e i desideri della stessa, compatibile con la sua età, nonché con il proprio sviluppo e sempre che il padre sia in condizioni psico-fisiche idonee, stante l'attuale abuso di sostanze alcoliche. Proprio per tale motivo si ritiene opportuno escludere al momento il pernottamento della minore presso il padre, di talché si chiede che al momento nulla sia previsto per le vacanze estive non ritenendosi opportuno prevedere periodi prolungati di frequentazione con il padre che prevedano il pernottamento. Per le festività natalizie e pasquali e per ogni altra festività, si applicherà il criterio dell'alternanza sempre conesclusione del pernottamento;
CP_
5. L'Assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' sarà corrisposto nella misura del 100% alla Sig.ra così come già avviene. Parte_1
6. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto, la signora non avanza alcuna Parte_1 richiesta di mantenimento per sé.
Con vittoria di spese ed onorari. Si chiede, inoltre, che questo Ill.mo Tribunale Voglia disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del competente Comune, affinché proceda alle annotazioni di legge.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.4.2024 e regolarmente notificato, , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio il 6.1.2005 in Polonia con , da cui sono Controparte_1
Per_ nate le figlie , il 14.11.2005 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e Per_2
il 14.8.2008, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Per_ Ha domandato, altresì di disporre: l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, ponendo a carico del resistente il pagamento dei canoni di locazione pregressi fino all'estinzione del debito con l'Ente gestore dell'immobile; la disciplina del regime di frequentazione del CodiceFiscale_3
Per_ con nel rispetto della volontà e dei desideri della minore;
un assegno di mantenimento a carico
2 del padre di €200 per ciascuna figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e l'integrale attribuzione dell'assegno unico in proprio favore. A sostegno della propria domanda, ha dedotto che il rapporto coniugale era stato connotato da vari episodi di violenza, fisica e verbale, perpetrata dal marito a proprio danno, a causa di una gelosia ossessiva nei suoi confronti, con offese ripetute ed un clima fortemente pregiudizievole anche per le figlie, dovuto anche all'abuso da parte dello stesso di sostanze alcoliche. Ha aggiunto che le figlie sono entrambe studentesse alle scuole superiori, che la famiglia vive in un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) per il quale è corrisposto un canone di €420, ma che sono maturati arretrati per circa €4.000, rateizzati con conseguente incremento del canone mensile ad €620 e che entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa, la ricorrente presso un'impresa di pulizie, con entrate di circa €1.000 mensili ed il resistente come elettricista, con entrate di circa €1.500 mensili.
In via indifferibile ed urgente, ex art. 473bis.15 c.p.c., la casa coniugale è stata assegnata alla ricorrente ed è stato posto a carico del resistente per il mantenimento delle figlie un assegno di
€300 (€150 per ciascuna figlia).
ancorché ritualmente evocato in giudizio ed ancorché comparso Controparte_1
personalmente in udienza (ove ha rappresentato di aver interrotto per un breve periodo l'attività lavorativa per ragioni di salute e di averla poi nuovamente ripresa con regolarità) sia in sede di conferma dei provvedimenti indifferibili che per la fase di merito, non si è costituito, di talché ne va dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza del 19.6.2024, ex art. 473bis.22 c.p.c., sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: “provvede in conformità a quanto già stabilito con i provvedimenti ex Per_ artt. 473 bis 15 c.p.c. e dunque: -affido condiviso della minore con prevalente collocazione presso la madre cui è assegnata la casa coniugale;
-nelle more della disponenda audizione della
Per_ minore , le frequentazioni tra la stessa ed il padre si svolgeranno in forma libera;
- pone a carico del padre un assegno per il mantenimento delle figlie di €300 (€150 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie”. Per_ In via istruttoria, è stata disposta l'audizione della minore . Giacché all'esito dell'audizione era emersa la ripresa della convivenza tra i coniugi, dovuta anche alle difficoltà del resistente di reperire altra abitazione, è stata disposta indagine per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente
3 competenti (LUCCA) sul nucleo e sulla situazione personale ed abitativa della minore;
è stato altresì conferito incarico alla Guardia di Finanza di Lucca per indagini patrimoniali nei confronti del resistente.
I Servizi Sociali di Lucca non hanno rimesso la relazione richiesta nel termine concesso, mentre è stato trasmesso in data 20.2.2025 l'esito dell'accertamento della Guardia di Finanza. In atti è stata acquisita anche la sentenza n. 13/2025 resa ex art. 444 c.p.p. dal G.U.P. del Tribunale di Lucca, con applicazione al resistente per il reato di cui all'art. 572 comma 2 c.p. della pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale ed obbligo sottoporsi ad un percorso di recupero per uomini maltrattanti.
All'udienza del 7.3.2025, la ricorrente ha precisato che la convivenza con il resistente si era definitivamente interrotta, sebbene il resistente continuasse a vivere in auto nei pressi della casa familiare, ed ha confermato la volontà di addivenire alla separazione personale, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe (ossia in conformità a quelle di cui al ricorso, ad eccezione del contributo per mantenimento fissato in €300 complessivi). La causa è stata immediatamente rimessa al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In via istruttoria, si osserva che la richiesta di indagine e monitoraggio sul nucleo deferita ai Servizi Per_ Sociali era dipesa dalla riferita (in sede di audizione della minore ripresa della convivenza tra i coniugi, sebbene quest'ultima dovuta non già alla volontà delle parti di recuperare il rapporto matrimoniale, bensì dalla situazione di difficoltà del resistente di trovare un alloggio in cui trasferirsi.
La relazione richiesta ai Servizi territorialmente competenti non è stata tempestivamente rimessa in atti nel termine concesso.
Tuttavia, poiché la ricorrente ha dichiarato che la relazione si è definitivamente interrotta ed anche alla luce dell'età della minore, che compirà 17 anni in agosto, si ritiene superfluo concedere un ulteriore termine all'uopo, risultando sufficiente alla decisione il materiale istruttorio già in atti.
Nel merito, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
4 Le parti hanno stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche dalla conflittualità delle parti come emersa dagli atti processuali, nonché dalla condotta processuale ed extraprocessuale del resistente.
È evidente invero che i plurimi episodi di violenza e vessazione fisica e verbale riferiti dalla ricorrente ed accertati nella sentenza n. 13/2025 hanno determinato inevitabilmente la fine del rapporto coniugale.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Per quanto concerne le altre questioni, circa l'affido della minore, la sua prevalente collocazione,
l'assegnazione della casa coniugale ed il mantenimento della minore, il Collegio ritiene di confermare le condizioni già stabilite in via provvisoria e recepite anche dalla ricorrente nelle conclusioni di cui in epigrafe.
Infatti, il regime di affidamento appare del tutto conforme al dettato normativo e all'interesse della minore, mentre non sono emersi, nel corso del giudizio, elementi tali da far ritenere opportuno adottare il diverso regime, eccezionale, dell'affidamento esclusivo. Nonostante la criticità del Per_ rapporto genitoriale e le condotte tenute dal padre nei confronti della madre, tuttavia ha riferito all'udienza di audizione che “Il rapporto con mio PÀ è normale;
non è un PÀ che viene
a scuola o che parla ai colloqui con i professori, ma ad esempio se hai bisogno di un passaggio viene. […] I litigi con mio padre sono i classici litigi padre-figlia; non provo timore o preoccupazione. Sarei disponibile anche ad andare a dormire da lui se lui trovasse una casa”.
Dunque, ancorché anche la minore abbia rappresentato che la compresenza dei genitori nella medesima abitazione aveva determinato un clima teso e di vessazione del padre nei riguardi della madre, tuttavia non ha rappresentato alcuna difficoltà ad incontrare il padre, né particolari criticità
o preoccupazioni nel frequentarlo, purché lasciata libera di gestire il rapporto (“Se mio padre si allontanasse da casa, vorrei poterlo vedere secondo le mie esigenze. Penso che ci andrei, senza particolare preavviso telefonico. Sarei disponibile a vederlo sia con lei [ndr la sorella maggiore] che da sola”).
Pertanto, anche la modalità di frequentazione libera e rimessa alla volontà della minore, già disposta e sperimentata, risulta conforme al suo interesse.
5 Parimenti sotto il profilo economico, risulta dall'accertamento svolto tramite la Guardia di Finanza che i redditi del resistente, ritratti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, siano di circa
€20.000 lordi annui, mentre le giacenze medie sul conto corrente risultano praticamente pari allo zero. Invariati rispetto all'inizio del giudizio sono anche i redditi della ricorrente.
Sul resistente continua a gravare anche la quota parte del canone per l'alloggio adibito a casa familiare, mentre non risulta che egli abbia trovato un'altra casa in cui vivere, tant'è che abita in macchina. Ciononostante, corrisponde regolarmente la somma mensile di €300 per il mantenimento delle figlie, come confermato dalla ricorrente, pertanto si conferma tale contributo al mantenimento ed il riparto al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
Sono invece inammissibili in questo giudizio tutte le ulteriori domande, relative al pagamento del debito pregresso per canoni di locazione, di competenza funzionale del Tribunale ordinario, nonché relative all'attribuzione dell'assegno unico, trattandosi di materia previdenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, applicati i parametri minimi per le diverse fasi processuali in ragione della ridotta attività difensiva conseguente alla mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, , nato a Controparte_1
Staporkow (Polonia), il 1.7.1973, e , nata a [...], il Parte_1
22.12.1975, uniti in matrimonio in ZA (Polonia), in data 6.1.2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
- affida la minore congiuntamente a entrambi i genitori, che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa familiare;
6 Per_
- le frequentazioni tra la minore ed il padre si svolgeranno in forma libera, nel rispetto della volontà della minore, che concorderà di volta in volta con il padre le modalità di svolgimento degli incontri;
Per_
- pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia e della figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 300 (€150 Per_2
per ciascuna figliao), da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- dichiara inammissibili le altre domande;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €3.800, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, spese di contributo unificato, bollo e notifica.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1037/2024 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocino dell'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Selvanetti, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Capannori (LU), via di
Ghello 1, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale
Sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza, ove riterranno più opportuno;
1
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre Sig.ra e continueranno a vivere nella casa familiare sita in Lucca, Via del Parte_1 Giardinetto di Pontetetto n. 345/B. In conseguenza, l'abitazione di edilizia pubblica assegnata dal Comune di Lucca come alloggio popolare al nucleo familiare, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della Sig.ra la quale Parte_1 vi rimarrà a vivere unitamente alle figlie, assumendosi anche tutti i relativi oneri relativi al canone di locazione nei confronti dell'ERP, provvedendo alle relative volture anche delle utenze domestiche salvo il debito per canoni pregressi che si chiede venga posto a carico del marito che continuerà a pagarlo fino all'estinzione dello stesso nella misura di € 200,00 mensili come concordato già con l'Ente creditore;
3. In merito al mantenimento della figlia minore, il Sig. corrisponderà mensilmente la somma Controparte_1Per di € 150 a titolo di mantenimento della figlia minore e la somma di ulteriori € 150 mensili a favore della figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché, il 50% delle spese straordinarie, da intendersi per spese straordinarie quelle indicate nel Protocollo adottato presso il Tribunale di Lucca, comprese quindi anche le spese per il mantenimento degli animali domestici nella misura del 50% ciascuno;
4. In merito al regime di visita padre-figlia, il Sig. avrà la più ampia facoltà di visita, sempre Controparte_1 nel rispetto degli impegni della figlia minore e tenendo nella dovuta considerazione la volontà e i desideri della stessa, compatibile con la sua età, nonché con il proprio sviluppo e sempre che il padre sia in condizioni psico-fisiche idonee, stante l'attuale abuso di sostanze alcoliche. Proprio per tale motivo si ritiene opportuno escludere al momento il pernottamento della minore presso il padre, di talché si chiede che al momento nulla sia previsto per le vacanze estive non ritenendosi opportuno prevedere periodi prolungati di frequentazione con il padre che prevedano il pernottamento. Per le festività natalizie e pasquali e per ogni altra festività, si applicherà il criterio dell'alternanza sempre conesclusione del pernottamento;
CP_
5. L'Assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' sarà corrisposto nella misura del 100% alla Sig.ra così come già avviene. Parte_1
6. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto, la signora non avanza alcuna Parte_1 richiesta di mantenimento per sé.
Con vittoria di spese ed onorari. Si chiede, inoltre, che questo Ill.mo Tribunale Voglia disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del competente Comune, affinché proceda alle annotazioni di legge.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.4.2024 e regolarmente notificato, , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio il 6.1.2005 in Polonia con , da cui sono Controparte_1
Per_ nate le figlie , il 14.11.2005 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e Per_2
il 14.8.2008, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Per_ Ha domandato, altresì di disporre: l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, ponendo a carico del resistente il pagamento dei canoni di locazione pregressi fino all'estinzione del debito con l'Ente gestore dell'immobile; la disciplina del regime di frequentazione del CodiceFiscale_3
Per_ con nel rispetto della volontà e dei desideri della minore;
un assegno di mantenimento a carico
2 del padre di €200 per ciascuna figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e l'integrale attribuzione dell'assegno unico in proprio favore. A sostegno della propria domanda, ha dedotto che il rapporto coniugale era stato connotato da vari episodi di violenza, fisica e verbale, perpetrata dal marito a proprio danno, a causa di una gelosia ossessiva nei suoi confronti, con offese ripetute ed un clima fortemente pregiudizievole anche per le figlie, dovuto anche all'abuso da parte dello stesso di sostanze alcoliche. Ha aggiunto che le figlie sono entrambe studentesse alle scuole superiori, che la famiglia vive in un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) per il quale è corrisposto un canone di €420, ma che sono maturati arretrati per circa €4.000, rateizzati con conseguente incremento del canone mensile ad €620 e che entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa, la ricorrente presso un'impresa di pulizie, con entrate di circa €1.000 mensili ed il resistente come elettricista, con entrate di circa €1.500 mensili.
In via indifferibile ed urgente, ex art. 473bis.15 c.p.c., la casa coniugale è stata assegnata alla ricorrente ed è stato posto a carico del resistente per il mantenimento delle figlie un assegno di
€300 (€150 per ciascuna figlia).
ancorché ritualmente evocato in giudizio ed ancorché comparso Controparte_1
personalmente in udienza (ove ha rappresentato di aver interrotto per un breve periodo l'attività lavorativa per ragioni di salute e di averla poi nuovamente ripresa con regolarità) sia in sede di conferma dei provvedimenti indifferibili che per la fase di merito, non si è costituito, di talché ne va dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza del 19.6.2024, ex art. 473bis.22 c.p.c., sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: “provvede in conformità a quanto già stabilito con i provvedimenti ex Per_ artt. 473 bis 15 c.p.c. e dunque: -affido condiviso della minore con prevalente collocazione presso la madre cui è assegnata la casa coniugale;
-nelle more della disponenda audizione della
Per_ minore , le frequentazioni tra la stessa ed il padre si svolgeranno in forma libera;
- pone a carico del padre un assegno per il mantenimento delle figlie di €300 (€150 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie”. Per_ In via istruttoria, è stata disposta l'audizione della minore . Giacché all'esito dell'audizione era emersa la ripresa della convivenza tra i coniugi, dovuta anche alle difficoltà del resistente di reperire altra abitazione, è stata disposta indagine per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente
3 competenti (LUCCA) sul nucleo e sulla situazione personale ed abitativa della minore;
è stato altresì conferito incarico alla Guardia di Finanza di Lucca per indagini patrimoniali nei confronti del resistente.
I Servizi Sociali di Lucca non hanno rimesso la relazione richiesta nel termine concesso, mentre è stato trasmesso in data 20.2.2025 l'esito dell'accertamento della Guardia di Finanza. In atti è stata acquisita anche la sentenza n. 13/2025 resa ex art. 444 c.p.p. dal G.U.P. del Tribunale di Lucca, con applicazione al resistente per il reato di cui all'art. 572 comma 2 c.p. della pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale ed obbligo sottoporsi ad un percorso di recupero per uomini maltrattanti.
All'udienza del 7.3.2025, la ricorrente ha precisato che la convivenza con il resistente si era definitivamente interrotta, sebbene il resistente continuasse a vivere in auto nei pressi della casa familiare, ed ha confermato la volontà di addivenire alla separazione personale, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe (ossia in conformità a quelle di cui al ricorso, ad eccezione del contributo per mantenimento fissato in €300 complessivi). La causa è stata immediatamente rimessa al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
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In via istruttoria, si osserva che la richiesta di indagine e monitoraggio sul nucleo deferita ai Servizi Per_ Sociali era dipesa dalla riferita (in sede di audizione della minore ripresa della convivenza tra i coniugi, sebbene quest'ultima dovuta non già alla volontà delle parti di recuperare il rapporto matrimoniale, bensì dalla situazione di difficoltà del resistente di trovare un alloggio in cui trasferirsi.
La relazione richiesta ai Servizi territorialmente competenti non è stata tempestivamente rimessa in atti nel termine concesso.
Tuttavia, poiché la ricorrente ha dichiarato che la relazione si è definitivamente interrotta ed anche alla luce dell'età della minore, che compirà 17 anni in agosto, si ritiene superfluo concedere un ulteriore termine all'uopo, risultando sufficiente alla decisione il materiale istruttorio già in atti.
Nel merito, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
4 Le parti hanno stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche dalla conflittualità delle parti come emersa dagli atti processuali, nonché dalla condotta processuale ed extraprocessuale del resistente.
È evidente invero che i plurimi episodi di violenza e vessazione fisica e verbale riferiti dalla ricorrente ed accertati nella sentenza n. 13/2025 hanno determinato inevitabilmente la fine del rapporto coniugale.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Per quanto concerne le altre questioni, circa l'affido della minore, la sua prevalente collocazione,
l'assegnazione della casa coniugale ed il mantenimento della minore, il Collegio ritiene di confermare le condizioni già stabilite in via provvisoria e recepite anche dalla ricorrente nelle conclusioni di cui in epigrafe.
Infatti, il regime di affidamento appare del tutto conforme al dettato normativo e all'interesse della minore, mentre non sono emersi, nel corso del giudizio, elementi tali da far ritenere opportuno adottare il diverso regime, eccezionale, dell'affidamento esclusivo. Nonostante la criticità del Per_ rapporto genitoriale e le condotte tenute dal padre nei confronti della madre, tuttavia ha riferito all'udienza di audizione che “Il rapporto con mio PÀ è normale;
non è un PÀ che viene
a scuola o che parla ai colloqui con i professori, ma ad esempio se hai bisogno di un passaggio viene. […] I litigi con mio padre sono i classici litigi padre-figlia; non provo timore o preoccupazione. Sarei disponibile anche ad andare a dormire da lui se lui trovasse una casa”.
Dunque, ancorché anche la minore abbia rappresentato che la compresenza dei genitori nella medesima abitazione aveva determinato un clima teso e di vessazione del padre nei riguardi della madre, tuttavia non ha rappresentato alcuna difficoltà ad incontrare il padre, né particolari criticità
o preoccupazioni nel frequentarlo, purché lasciata libera di gestire il rapporto (“Se mio padre si allontanasse da casa, vorrei poterlo vedere secondo le mie esigenze. Penso che ci andrei, senza particolare preavviso telefonico. Sarei disponibile a vederlo sia con lei [ndr la sorella maggiore] che da sola”).
Pertanto, anche la modalità di frequentazione libera e rimessa alla volontà della minore, già disposta e sperimentata, risulta conforme al suo interesse.
5 Parimenti sotto il profilo economico, risulta dall'accertamento svolto tramite la Guardia di Finanza che i redditi del resistente, ritratti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, siano di circa
€20.000 lordi annui, mentre le giacenze medie sul conto corrente risultano praticamente pari allo zero. Invariati rispetto all'inizio del giudizio sono anche i redditi della ricorrente.
Sul resistente continua a gravare anche la quota parte del canone per l'alloggio adibito a casa familiare, mentre non risulta che egli abbia trovato un'altra casa in cui vivere, tant'è che abita in macchina. Ciononostante, corrisponde regolarmente la somma mensile di €300 per il mantenimento delle figlie, come confermato dalla ricorrente, pertanto si conferma tale contributo al mantenimento ed il riparto al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
Sono invece inammissibili in questo giudizio tutte le ulteriori domande, relative al pagamento del debito pregresso per canoni di locazione, di competenza funzionale del Tribunale ordinario, nonché relative all'attribuzione dell'assegno unico, trattandosi di materia previdenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile e di bassa complessità, applicati i parametri minimi per le diverse fasi processuali in ragione della ridotta attività difensiva conseguente alla mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, , nato a Controparte_1
Staporkow (Polonia), il 1.7.1973, e , nata a [...], il Parte_1
22.12.1975, uniti in matrimonio in ZA (Polonia), in data 6.1.2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
- affida la minore congiuntamente a entrambi i genitori, che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa familiare;
6 Per_
- le frequentazioni tra la minore ed il padre si svolgeranno in forma libera, nel rispetto della volontà della minore, che concorderà di volta in volta con il padre le modalità di svolgimento degli incontri;
Per_
- pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia e della figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 300 (€150 Per_2
per ciascuna figliao), da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- dichiara inammissibili le altre domande;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €3.800, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, spese di contributo unificato, bollo e notifica.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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