Art. 61.
Quando per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica o forestale in bacini montani di corsi d'acqua, occorra provvedere al rinsaldamento ed al rimboschimento di terreni pascolivi, cespugliati od in qualche modo redditivi, sara' per la temporanea cessione di questi all' Amministrazione governativa assegnata ai proprietari un'annua indennita' in somma fissa, tenuto conto del reddito all'epoca dell'inizio del lavoro di rimboschimento.
In caso di mancato accordo, l'indennita' sara' liquidata da una Commissione arbitrale costituita a norma dell'art. 46 della presente legge.
L'indennita' decorre dalla data della presa in consegna dei terreni da parte dell'Amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboschito, la quale avverra' compiuti e collaudati che siano i lavori.
Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti dovra' compiere le operazioni di governo boschivo in conformita' del piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero di agricoltura.
Nessuna indennita' sara' corrisposta per la presa in possesso di quei terreni che fossero riconosciuti non produttivi di reddito.
Se all'atto della consegna dei terreni rinsaldati e rimboschiti risultasse, per effetto dei lavori eseguiti, un permanente deprezzamento del fondo in confronto alle condizioni anteriori, l'indennita' spettante al proprietario sara', in caso di mancato accordo, determinata nei modi prescritti dalla legge sulle espropriazioni.
Quando per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica o forestale in bacini montani di corsi d'acqua, occorra provvedere al rinsaldamento ed al rimboschimento di terreni pascolivi, cespugliati od in qualche modo redditivi, sara' per la temporanea cessione di questi all' Amministrazione governativa assegnata ai proprietari un'annua indennita' in somma fissa, tenuto conto del reddito all'epoca dell'inizio del lavoro di rimboschimento.
In caso di mancato accordo, l'indennita' sara' liquidata da una Commissione arbitrale costituita a norma dell'art. 46 della presente legge.
L'indennita' decorre dalla data della presa in consegna dei terreni da parte dell'Amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboschito, la quale avverra' compiuti e collaudati che siano i lavori.
Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti dovra' compiere le operazioni di governo boschivo in conformita' del piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero di agricoltura.
Nessuna indennita' sara' corrisposta per la presa in possesso di quei terreni che fossero riconosciuti non produttivi di reddito.
Se all'atto della consegna dei terreni rinsaldati e rimboschiti risultasse, per effetto dei lavori eseguiti, un permanente deprezzamento del fondo in confronto alle condizioni anteriori, l'indennita' spettante al proprietario sara', in caso di mancato accordo, determinata nei modi prescritti dalla legge sulle espropriazioni.