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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2460/2024
Il Giudice RO NI, all'udienza del 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti DI MEO VIRGILIO/
ricorrente contro
IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO / resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso e memoria finale.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va riconosciuto lo status di vittima del dovere in capo all'attore, che, come da costante giurisprudenza di legittimità, è imprescrittibile, laddove si prescrivono i ratei delle singole prestazioni economiche correlate a tale status.
Ai sensi dell'art.1 comma 563 l. n.266/05 si deve ritenere che la lesione- che il ctu ha reputato causalmente derivante dall'attività di servizio – sia stata conseguita nell'espletamento di un servizio di mantenimento dell'ordine pubblico, poiché, come si legge nel doc.5, l'attore fronteggiava una manifestazione di militari che protestavano contro la visita di un esponente politico.
Va dunque disapplicato l'atto amministrativo n.15431/23 del
[...]
. CP_1
L'invalidità complessiva riportata nell'evento è dell'11%, come da relazione di ctu, congruamente motivata, a decorrere dal 15.3.2001.
Non vi fu compressione del diritto di difesa poiché i termini per le osservazioni alla bozza di ctu erano stati fissati nel verbale d'udienza
20.3.2025 e quindi il ctu non doveva specificarli alle parti.
Emerge dalla memoria finale attorea che la domanda è limitata all'accertamento dello status di vittima del dovere mentre non è chiesta sentenza di condanna ad alcuna specifica prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del (valore CP_1
indeterminabile basso)
P.Q.M.
Dichiara in capo all'attore lo status di vittima del dovere dal 16.12.2000, con invalidità complessiva riportata pari all'11% a decorrere dal 15.3.2001
Pag. 2 di 3 Condanna il a rifondere le spese all'attore liquidate Controparte_1
in €7000 per compensi, oltre 15% e accessori di legge da distrarsi al procuratore attoreo;
pone le spese di ctu definitivamente a carico del CP_1
19/12/2025 Il Giudice
RO NI
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2460/2024
Il Giudice RO NI, all'udienza del 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti DI MEO VIRGILIO/
ricorrente contro
IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO / resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso e memoria finale.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va riconosciuto lo status di vittima del dovere in capo all'attore, che, come da costante giurisprudenza di legittimità, è imprescrittibile, laddove si prescrivono i ratei delle singole prestazioni economiche correlate a tale status.
Ai sensi dell'art.1 comma 563 l. n.266/05 si deve ritenere che la lesione- che il ctu ha reputato causalmente derivante dall'attività di servizio – sia stata conseguita nell'espletamento di un servizio di mantenimento dell'ordine pubblico, poiché, come si legge nel doc.5, l'attore fronteggiava una manifestazione di militari che protestavano contro la visita di un esponente politico.
Va dunque disapplicato l'atto amministrativo n.15431/23 del
[...]
. CP_1
L'invalidità complessiva riportata nell'evento è dell'11%, come da relazione di ctu, congruamente motivata, a decorrere dal 15.3.2001.
Non vi fu compressione del diritto di difesa poiché i termini per le osservazioni alla bozza di ctu erano stati fissati nel verbale d'udienza
20.3.2025 e quindi il ctu non doveva specificarli alle parti.
Emerge dalla memoria finale attorea che la domanda è limitata all'accertamento dello status di vittima del dovere mentre non è chiesta sentenza di condanna ad alcuna specifica prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del (valore CP_1
indeterminabile basso)
P.Q.M.
Dichiara in capo all'attore lo status di vittima del dovere dal 16.12.2000, con invalidità complessiva riportata pari all'11% a decorrere dal 15.3.2001
Pag. 2 di 3 Condanna il a rifondere le spese all'attore liquidate Controparte_1
in €7000 per compensi, oltre 15% e accessori di legge da distrarsi al procuratore attoreo;
pone le spese di ctu definitivamente a carico del CP_1
19/12/2025 Il Giudice
RO NI
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