Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 429 c.p.c. nella causa civile R.G. n. 450/2024 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Olbia, alla Via IV Novembre n. 10/A, presso e nello studio dell'avv. Marco
Tramoni, c.f. , che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Michele Manca ( Controparte_2 [...]
pec ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 Email_1
studio di quest'ultimo in Cagliari via Gerolamo Pitzolo, 17,
RESISTENTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente del C.d.A. Controparte_3 P.IVA_2
e legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Formento Controparte_4
(C.F. ) - che dichiara quale P.E.C. C.F._4
e quale numero di fax 010590163 - e con domicilio Email_2
eletto in Olbia Via Corea 15/17 - Zona Industriale Settore 6,
TERZO CHIAMATO
1
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'illegittimità CP_1
ovvero, la non opponibilità al ricorrente, della clausola di cui all'art. 5, L. e) del contratto di appalto stipulato tra la e la e, per l'effetto, dichiarare CP_1 Controparte_3
illegittimo il trasferimento imposto al sig. dal datore di lavoro, Soc. Nuorese Sas;
2. Pt_1
Disporre la disapplicazione della clausola di cui all'art. 5, L. e) del contratto di appalto stipulato tra la e la e, per l'effetto, 3. condannare la CP_1 Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., a disporre la ripresa del servizio svolto sino al CP_1
04.12.2023 dal sig. previo reintegro dello stesso presso la sede appaltante sita in Pt_1
Olbia, Via Corea 15/17; 4. accertare e dichiarare l'esistenza del contestato comportamento antisindacale e vessatorio usato nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, conseguentemente ordinare alla società resistente di dismettere ogni attività lesiva degli interessi e diritti tutelati grazie alla funzione sindacale, anche ex art. 28, L. 300/70; 5. condannare la Controparte_5
in persona del legale rappresentante, al risarcimento del danno patrimoniale e non
[...] patrimoniale patito dal ricorrente a fronte dell'illegittimità delle condotte impugnate, costituenti pregiudizio avverso la dignità personale, la professionalità ed il prestigio professionale, tutelati dall'art. 35, comma 1, Cost., e dalla lesione alla vita di relazione e alla salute del lavoratore, da quantificarsi in via equitativa, conformemente a quanto disposto dalla normativa in materia o, comunque, nella misura meglio vista e ritenuta in esito all'istruzione probatoria del giudizio, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino ad oggi;
6. in ogni caso condannare la in persona del legale Controparte_5
rappresentante, al pagamento delle spese e delle competenze professionali della presente procedura.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- Che a far data dall'01.08.2013 ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società SEA S.r.l., con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time, con la qualifica di addetto alle pulizie ed inquadramento al IV livello del C.C.N.L.
Multiservizi;
2 - Che la prestazione lavorativa è stata effettuata ad Olbia, Via Corea 15/17, presso la
Controparte_3
- Che in data 31.12.2022 il suddetto rapporto si è concluso causa cessazione appalto e dal
01.01.2023 il lavoratore è stato assunto, con inquadramento al III° Livello del CCNL
Pulizie Artigianato, dalla società con sede legale in Cagliari, Via Dei Gelsi CP_1
n. 6/A, aggiudicatrice dell'appalto di servizi della Controparte_3
- Che in data 9.11.2023, a seguito di un furto commesso da altro dipendente della società appaltatrice di diversi vasetti di filetti di tonno, la società appaltante ha esercitato nei confronti del ricorrente la clausola di non gradimento di cui all'art. 5 del contratto di appalto;
- Che a seguito del suddetto fatto, il ricorrente ha manifestato depressione del tono dell'umore, attacchi di panico, disappetenza con perdita di peso (5/6 Kg), intrattabilità e isolamento sociale, con diagnosi di “Disturbo postraumatico da stress”;
- Che per tali motivazioni, a far data dal 04.12.2023, il lavoratore è risultato assente dall'attività lavorativa per malattia.
In punto di diritto ha dedotto l'illegittimità della clausola di gradimento, in quanto esercitabile senza l'obbligo di fornire alcuna giustificazione, in violazione dei principi di correttezza e buona fede;
che il fatto di essere stato accusato di aver concorso con il collega nel furto dei vasetti di tonno ha integrato una condotta mobbizzante;
la violazione dell'art. 2087
c.c.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato, Controparte_1
chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della società appaltante,
[...]
e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare accogliere la Controparte_3
chiamata di terzo in causa con sede in Olbia (SS) via Corea 15/17 CF Controparte_3
e p.iva e per l'effetto fissare un'udienza successiva a quella già disposta per P.IVA_2 consentire la costituzione del terzo;
− in via ulteriormente preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente relativamente alla domanda di accertamento di condotta antisindacale;
− in via principale rigettare la domanda proposta dal sig. poiché infondata in fatto e in diritto e comunque improcedibile e inammissibile Pt_1 per le ragioni esposte in narrativa;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere fondata la domanda del ricorrente con conseguente illegittimità o disapplicazione della clausola di cui al contratto d'appalto in essere con la società Controparte_3
dichiarare tenuta a mantenere indenne la da Controparte_3 Controparte_6
qualunque pregiudizio di natura economica possa derivare dall'accertamento giudiziale
3 richiesto in ricorso;
− in via ulteriormente subordinata accertare che il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente è in misura inferiore a quanto richiesto in ricorso, anche in base alle determinazioni della CTU medica e contabile;
− Con vittoria di spese e competenze professionali, iva e cpa come per legge.”.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima, una volta Controparte_3
costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto di tutte le domande avanzate nei suoi confronti, vinte le spese.
A sostegno della domanda, ha dedotto che il ricorrente ha ammesso Controparte_3
di essere a conoscenza del furto e di avervi assistito e che in qualità di caposquadra avrebbe dovuto segnalare l'accaduto al datore di lavoro.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale del ricorrente e del rappresentante legale p.t., di e Controparte_2 Controparte_1
l'escussione di due testi di Controparte_3
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Va innanzitutto affrontata l'eccezione avanzata dal ricorrente di illegittimità della clausola di gradimento di cui all'art. 5 del contratto di appalto. Ebbene, in applicazione di quanto prescritto dall'art. 1367 c.c., secondo cui “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, si ritiene che la clausola sia legittima, purché, come affermato da giurisprudenza consolidata, il suo esercizio non contrasti con i principi di correttezza e buona fede che devono informare i rapporti tra privati, altrimenti sfociandosi nella arbitrarietà e pretestuosità.
Nel caso in disamina, a differenza di quanto sostenuto da e Controparte_3
confermato dal l. r. di e cioè che il ricorrente fosse a conoscenza del furto CP_1
commesso da altro collega, il in sede di interrogatorio formale, ha negato recisamente Pt_1
tale circostanza, dichiarando di aver saputo del furto solo dopo che il suo ex collega ha ammesso davanti a lui e al suo datore di lavoro di aver commesso il fatto.
Dai video prodotti da che riproducono il momento del furto (in Controparte_3
particolare il doc. 4 video n. 15), appare immediatamente evidente e inopinabile che nel frangente in cui è avvenuta la sottrazione da parte del collega, il ricorrente risulta visibile solo dall'altezza del petto in giù, con la conseguenza che non è possibile verificare dove egli stesse guardando. Il fatto che il ricorrente prima e dopo la sottrazione abbia parlato col collega, o che al momento del furto non stesse utilizzando l'idropulitrice, o che si trovasse in una posizione rialzata, non provano con certezza che egli abbia visto la commissione del fatto. Del resto, la
4 sottrazione è stata repentina e non vi è alcuna prova che confermi che il in quel Pt_1
secondo in cui si è consumato il furto stesse guardando il collega. Tra l'altro, quest'ultimo con il proprio corpo ostacolava la visuale al ricorrente.
A ciò deve aggiungersi che al di là delle dichiarazioni rese dal l. r. di - CP_1
relative alla circostanza che è stato il ricorrente ad indicare l'autore del furto ancor prima che questi lo confessasse - dichiarazioni provenienti da una parte interessata e quindi non sufficienti da sole a provare quanto riferito, non vi è alcuna prova documentale che possa anche solo indurre a ritenere provata la suddetta circostanza. Infatti, da un lato nella contestazione disciplinare non si fa alcun riferimento alla condotta omissiva del ricorrente consistita nella mancata segnalazione al datore di lavoro;
dall'altro, nella lettera di riscontro del lavoratore nulla viene dichiarato in relazione al fatto che egli ha assistito al furto.
Relativamente a tale aspetto, inoltre, va rilevato che le parti interessate non hanno chiesto che fosse sentito in qualità di testimone l'autore del furto, così precludendosi la possibilità di provare quanto sostenuto.
Pertanto, considerato che l'onere di provare che il fosse a conoscenza del furto Pt_1
gravava sulle parti resistenti e che tale onere non è stato assolto, non emergendo alcuna prova in tal senso dai video prodotti e non essendo sufficiente la dichiarazione del l. r. di CP_1 va dichiarata l'illegittimità dell'esercizio della clausola di gradimento da parte di CP_3
in quanto in contrasto con i principi di correttezza e buona fede.
[...]
Quanto alla domanda di risarcimento danni avanzata dal ricorrente, si ritiene che essa sia infondata. E' noto che per mobbing si intende comunemente una condotta della parte datoriale, del superiore gerarchico o di altri colleghi di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nell'ambiente di lavoro, che si risolve in reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Elemento costitutivo della fattispecie di mobbing è l'intento vessatorio, da declinarsi in termini psicologici e con la finalità di emarginare ed escludere la vittima dal gruppo di lavoro. Ebbene, nel caso di specie il suddetto elemento manca. Non vi è prova che la condotta datoriale fosse finalizzata alla vessazione e all'emarginazione del lavoratore. Essa è stata la diretta conseguenza dell'esercizio del diritto potestativo da parte di con la conseguenza che nessun inadempimento può Controparte_3
essere imputato a Pertanto, non integrando la sua condotta gli estremi del mobbing, CP_1
la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento.
5 Quanto alla domanda avanzata da nei confronti di e CP_1 Controparte_3
finalizzata a ottenere il risarcimento di qualunque pregiudizio di natura economica derivante dall'accertamento giudiziale richiesto in ricorso, si ritiene che essa sia infondata. Infatti,
[...] non ha contestato alcuna responsabilità di nell'attivazione della CP_1 Controparte_3
clausola di gradimento, avendola, invece, ritenuta legittima. Conseguentemente, la generica domanda di manleva è priva di qualsiasi fondamento, non essendo stato allegato nemmeno il motivo (ovverosia la causa petendi) che la giustificherebbe.
Le spese del giudizio tra il ricorrente e le due società resistenti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre le spese di giudizio tra e Controparte_1 [...]
sono integralmente compensate. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta l'illegittimità dell'esercizio da parte di della clausola Controparte_3 di gradimento di cui all'art. 5 del contratto di appalto ripassato tra essa e CP_1
e, per l'effetto, ordina a di consentire al ricorrente di riprendere
[...] Controparte_1
servizio presso la sede sita in Olbia via Corea n. 15/17;
2) Rigetta tutte le altre domande;
3) Condanna in solido e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_3
spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
4) Spese integralmente compensate tra e Controparte_1 Controparte_3
Tempio Pausania, 04/03/2025
Il giudice
Ugo Iannini
6