Versione
14 febbraio 1979
14 febbraio 1979
>
Versione
12 aprile 1984
12 aprile 1984
Art. 32.
La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30, e' effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di ((elettori italiani residenti nel Paese)) che siano idonei all'ufficio.
La nomina e' comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.
L'elenco di cui al primo comma e' formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, ((entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi))
In caso di impedimento del presidente nominato con le modalita' di cui ai precedenti commi, il capo dello ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.
La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30, e' effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di ((elettori italiani residenti nel Paese)) che siano idonei all'ufficio.
La nomina e' comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.
L'elenco di cui al primo comma e' formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, ((entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi))
In caso di impedimento del presidente nominato con le modalita' di cui ai precedenti commi, il capo dello ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 23/03/1999 n. 51 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 23 marzo 1999 · 3.9021819
[…] Cio\' premesso, con specifico riferimento agli onorari da erogare ai componenti dei seggi elettorali da istituirsi all\'estero ai sensi dell\'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 408 del 1994 e degli articoli 32 e 33 della legge n. 18 del 1979, occorre tener presente che ad essi si deve ritenere applicabile l\'esenzione prevista dall\'articolo 9, comma 2, della
Leggi di più…