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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2651 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. LO POLITO DOMENICO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
contumace; Controparte_1 CP_2
Parte resistente
OGGETTO: mobilità interprovinciale, art 414 cpc FATTO E DIRITTO
Con ricorso ordinario, proposto anche ex art. 700 c.p.c. e depositato il
18.8.2021, l'istante, docente di ruolo dall'1.9.2016 in qualità di riservista inserita nelle GaE attraverso contenzioso ha lamentato: la mancata decorrenza della sua immissione in ruolo a far data dall'1.9.2019 in quanto beneficiaria della quota di riserva per disabilità nella graduatoria di merito del concorso espletato presso
I'USR Piemonte ATP di Torino, piuttosto che la sua riconosciuta decorrenza dall'1.9.2020 a seguito della maturazione del suo diritto all'assunzione in concorso straordinario;
la mancata possibilità di presentare domanda di 'mobilità interprovinciale' sulla base del vigente CCNI proprio perché non aveva ricevuto l'assegnazione di una sede, avendo maturato il diritto all'assunzione a seguito di concorso straordinario;
e, infine, l'omessa assegnazione provvisoria ad altra sede a causa del vincolo quinquennale, sussistente per i neoassunti.
Pertanto ha chiesto, in qualità di invalida al 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1 L. n. 104/1992, accertarsi il proprio diritto all'immissione in ruolo in qualità di riservista a decorrere dall'1.9.2019, poi il riconoscimento della precedenza ex art. 21 L. n. 104/1992 e il suo conseguente trasferimento, con decorrenza dall' a.s. 2019/2020, in una delle scuole della provincia di Cosenza scelte nella domanda, oltreché il riconoscimento del suo diritto alla mobilità annuale (c.d. 'assegnazione provvisoria') quale titolare di L. 104/1992 con invalidità personale per l'a.s. 2021/2022. Domandava, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale ritenuto subito per un ammontare pari ad € 5.000,00.
Le parti resistenti, sebbene ritualmente evocate in giudizio mediante regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro, non si sono costituite.
Ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora in ragione della necessità di garantire la continuità didattica e la tutela dell'interesse degli alunni, con ordinanza cautelare n. 14926 del 2021 questo
Tribunale ha riconosciuto alla ricorrente, nell'ambito della mobilità annuale, il suo diritto all' assegnazione provvisoria in una delle sedi indicate nella domanda, secondo l'ordine di preferenza. Non essendo emersi nel prosieguo del giudizio ulteriori elementi fattuali idonei a superare le valutazioni già espresse in sede cautelare, attraverso la presente decisione si richiamano le motivazioni addotte a fondamento della pronunciata ordinanza, con esse riconoscendo il diritto di precedenza ex art. 21 L. n.
104/1992 in qualsivoglia procedura di mobilità indetta dall'Amministrazione
Scolastica, a fronte di un grado riconosciuto di invalidità della docente superiore a due terzi (cfr. allegazione medica in atti).
Nell'odierna pronuncia non possono, però, essere postergati all'anno precedente gli effetti dell'immissione in ruolo con riconoscimento della quota di riserva per disabilità nel concorso espletato dall'USU Piemonte in quanto all'epoca la ricorrente che non risultava iscritta agli elenchi del collocamento obbligatorio poiché occupata alla data di scadenza del bando (come indicato dalla medesima nella domanda di partecipazione, pag. 17, all. 2) avrebbe dovuto indicare la data e la procedura in cui ha presentato in precedenza la certificazione richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 6, lett. q) del bando di concorso
(D.D.G. 1546 del 7.11.2018, attuativo del DM 17.10.2018).
Né tantomeno è possibile disporre il trasferimento della ricorrente dalla provincia di Torino alla provincia di Cosenza, poiché la stessa non ha partecipato alla procedura di mobilità né per l'anno di riferimento né per quello successivo, nel primo caso per non aver maturato il diritto alla titolarità necessario per la ragione sopraindicata, nel secondo poiché la lamentata circostanza della mancata assegnazione della sede dall' 1.9.2020 non appare decisiva ai fini della partecipazione alle operazioni di mobilità triennale in ragione del fatto che il triennio scolastico considerato partiva già dall'anno scolastico 2019-2020 (cfr.
CCNI peraltro allegato in atti, al documento n. 6).
Occorre, inoltre, respingere la non ancora vagliata domanda di risarcimento dei danni ritenuti subiti, rispetto alla quale non risulta alcuna allegazione in giudizio e che, pertanto, appare non provata.
Stante l'esito del giudizio, si compensano le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: conferma le statuizioni dell'ordinanza cautelare e rigetta per il resto;
compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. LO POLITO DOMENICO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
contumace; Controparte_1 CP_2
Parte resistente
OGGETTO: mobilità interprovinciale, art 414 cpc FATTO E DIRITTO
Con ricorso ordinario, proposto anche ex art. 700 c.p.c. e depositato il
18.8.2021, l'istante, docente di ruolo dall'1.9.2016 in qualità di riservista inserita nelle GaE attraverso contenzioso ha lamentato: la mancata decorrenza della sua immissione in ruolo a far data dall'1.9.2019 in quanto beneficiaria della quota di riserva per disabilità nella graduatoria di merito del concorso espletato presso
I'USR Piemonte ATP di Torino, piuttosto che la sua riconosciuta decorrenza dall'1.9.2020 a seguito della maturazione del suo diritto all'assunzione in concorso straordinario;
la mancata possibilità di presentare domanda di 'mobilità interprovinciale' sulla base del vigente CCNI proprio perché non aveva ricevuto l'assegnazione di una sede, avendo maturato il diritto all'assunzione a seguito di concorso straordinario;
e, infine, l'omessa assegnazione provvisoria ad altra sede a causa del vincolo quinquennale, sussistente per i neoassunti.
Pertanto ha chiesto, in qualità di invalida al 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1 L. n. 104/1992, accertarsi il proprio diritto all'immissione in ruolo in qualità di riservista a decorrere dall'1.9.2019, poi il riconoscimento della precedenza ex art. 21 L. n. 104/1992 e il suo conseguente trasferimento, con decorrenza dall' a.s. 2019/2020, in una delle scuole della provincia di Cosenza scelte nella domanda, oltreché il riconoscimento del suo diritto alla mobilità annuale (c.d. 'assegnazione provvisoria') quale titolare di L. 104/1992 con invalidità personale per l'a.s. 2021/2022. Domandava, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale ritenuto subito per un ammontare pari ad € 5.000,00.
Le parti resistenti, sebbene ritualmente evocate in giudizio mediante regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro, non si sono costituite.
Ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora in ragione della necessità di garantire la continuità didattica e la tutela dell'interesse degli alunni, con ordinanza cautelare n. 14926 del 2021 questo
Tribunale ha riconosciuto alla ricorrente, nell'ambito della mobilità annuale, il suo diritto all' assegnazione provvisoria in una delle sedi indicate nella domanda, secondo l'ordine di preferenza. Non essendo emersi nel prosieguo del giudizio ulteriori elementi fattuali idonei a superare le valutazioni già espresse in sede cautelare, attraverso la presente decisione si richiamano le motivazioni addotte a fondamento della pronunciata ordinanza, con esse riconoscendo il diritto di precedenza ex art. 21 L. n.
104/1992 in qualsivoglia procedura di mobilità indetta dall'Amministrazione
Scolastica, a fronte di un grado riconosciuto di invalidità della docente superiore a due terzi (cfr. allegazione medica in atti).
Nell'odierna pronuncia non possono, però, essere postergati all'anno precedente gli effetti dell'immissione in ruolo con riconoscimento della quota di riserva per disabilità nel concorso espletato dall'USU Piemonte in quanto all'epoca la ricorrente che non risultava iscritta agli elenchi del collocamento obbligatorio poiché occupata alla data di scadenza del bando (come indicato dalla medesima nella domanda di partecipazione, pag. 17, all. 2) avrebbe dovuto indicare la data e la procedura in cui ha presentato in precedenza la certificazione richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 6, lett. q) del bando di concorso
(D.D.G. 1546 del 7.11.2018, attuativo del DM 17.10.2018).
Né tantomeno è possibile disporre il trasferimento della ricorrente dalla provincia di Torino alla provincia di Cosenza, poiché la stessa non ha partecipato alla procedura di mobilità né per l'anno di riferimento né per quello successivo, nel primo caso per non aver maturato il diritto alla titolarità necessario per la ragione sopraindicata, nel secondo poiché la lamentata circostanza della mancata assegnazione della sede dall' 1.9.2020 non appare decisiva ai fini della partecipazione alle operazioni di mobilità triennale in ragione del fatto che il triennio scolastico considerato partiva già dall'anno scolastico 2019-2020 (cfr.
CCNI peraltro allegato in atti, al documento n. 6).
Occorre, inoltre, respingere la non ancora vagliata domanda di risarcimento dei danni ritenuti subiti, rispetto alla quale non risulta alcuna allegazione in giudizio e che, pertanto, appare non provata.
Stante l'esito del giudizio, si compensano le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: conferma le statuizioni dell'ordinanza cautelare e rigetta per il resto;
compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO