Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2016
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata decorrenza immissione in ruolo

    Il Tribunale ha ritenuto che non potessero essere posticipati all'anno precedente gli effetti dell'immissione in ruolo con riconoscimento della quota di riserva per disabilità, poiché la ricorrente non risultava iscritta agli elenchi del collocamento obbligatorio alla data di scadenza del bando e non aveva indicato la procedura in cui aveva presentato la certificazione richiesta.

  • Rigettato
    Mancata possibilità di presentare domanda di mobilità interprovinciale

    Il Tribunale ha respinto la domanda di trasferimento, poiché la ricorrente non ha partecipato alla procedura di mobilità né per l'anno di riferimento né per quello successivo, e la mancata assegnazione della sede non è decisiva ai fini della partecipazione alle operazioni di mobilità triennale.

  • Accolto
    Diritto all'assegnazione provvisoria

    Il Tribunale, con ordinanza cautelare, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto all'assegnazione provvisoria in una delle sedi indicate nella domanda, secondo l'ordine di preferenza, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni

    La domanda di risarcimento danni è stata respinta poiché non risulta alcuna allegazione in giudizio e appare non provata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2016
    Giurisdizione : Trib. Castrovillari
    Numero : 2016
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

    Testo completo