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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10006/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 12.02.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 19 N. R.G. 10006/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10006/2017 avente il seguente OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Podda, elettivamente domiciliato in via Palomba n. 22 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
contro
(P. IVA Controparte_1
), in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'avv. Silvia Cuncu, elettivamente domiciliata in via C. Battistini n.
6 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
pagina 2 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 07.11.2017, Parte_1
ha convenuto l' (di seguito dinanzi a
[...] Controparte_1 CP_1
questo Tribunale, esponendo in sintesi quanto segue:
- la procura alle liti era affetta da invalidità poiché era stata rilasciata dal direttore generale di su mandato dell'amministratore unico e non dal consiglio di amministrazione;
CP_1
- in data 08.09.2017 aveva chiesto e ottenuto da questo Tribunale ingiunzione di CP_1
pagamento immediatamente esecutiva nei suoi confronti per la complessiva somma di euro 29.371,94,
oltre interessi e spese della procedura, a titolo di canoni di locazione scaduti e non versati;
- a sostegno della pretesa, l' aveva prodotto il contratto di locazione ed un Controparte_1
prospetto riepilogativo della asserita morosità alla data del giugno 2016;
- infatti, con contratto del 10.12.1988, l' (a cui era Controparte_2 CP_1
succeduta) aveva concesso in locazione all'opponente un alloggio di servizio sito in Cagliari, nella via
Schiavazzi - ora Piazza Pigafetta n. 10 - in quanto appartenente al corpo della Polizia di Stato;
- aveva sostenuto che la somma richiesta era dovuta alla rideterminazione del canone CP_1
stabilito contrattualmente per il godimento dell'alloggio di servizio, in applicazione della normativa regionale sopravvenuta;
- in particolare, l'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003 aveva previsto tale adeguamento mediante rinvio ai criteri stabiliti dalla L.R. n. 13 del 1989 per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- al caso di specie non era però applicabile l'art. 4 della L.R. n. 7 del 3 luglio 2003
(“determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”) in quanto il pagina 3 di 19 conduttore non apparteneva al personale militare poiché dipendente civile del Ministero dell'Interno
presso il corpo di Polizia di Stato e pertanto il canone di locazione stabilito in contratto non era suscettibile di modifica sulla base della normativa richiamata;
- la sola legge applicabile era quella statale n. 52 del 1976 che faceva espresso rinvio ai decreti interministeriali ivi richiamati;
- l'art. 2 del contratto di locazione prevedeva infatti che “i canoni di locazione e la quota annua
da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di manutenzione saranno stabiliti
con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”;
- inoltre, l'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003 era incostituzionale per violazione degli artt. 3, 5 e 117
comma I della Costituzione;
- infine, una parte delle somme richieste a titolo di canone di locazione aggiornato, relativamente al periodo compreso dal 2003 al 30.09.2006, era estinta per intervenuta prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia il Tribunale Ill.mo, contratiis reiectis, sospendere l'esecuzione provvisoria del
decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo gravi motivi ed essendo palese l'incertezza del credito azionato
dall'opposta, per giunta in parte prescritto;
in via preliminare, si eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge regionale n. 7 del 3
luglio 2003 per la violazione degli art.li 3, comma 1 e 2, dell'art. 5 e dell'art. 117 comma 1 della
Costituzione e si chiede che l'adito Tribunale voglia con ordinanza disporre la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale e sospendere il giudizio;
1. dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di valida procura alle liti;
pagina 4 di 19
2. nel merito, senza inversione dell'onere della prova:
dichiarare inammissibile e nullo il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
per i titoli e le causali richiamati nel decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto e conseguentemente revocarlo;
in via subordinata, salvo gravame, dichiarare la prescrizione di ogni credito preteso da
verso relativamente agli anni dal 2003 al 30.09.2006 e, conseguentemente, CP_1 Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi della presente opposizione”.
Tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione in data 27.02.2018, ha CP_1
resistito alle avverse pretese esponendo in sintesi che:
- quanto all'asserito difetto di valida procura alle liti, il Consiglio di Amministrazione con delibera 299/4 del 18.12.2012 aveva dato mandato al Direttore Generale di avviare l'azione legale tesa al recupero dei canoni insoluti e pertanto la procura era valida;
- quanto all'eccepita inapplicabilità della normativa regionale sopravvenuta agli alloggi di servizio, la legge regionale espressamente prevedeva che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi
della L. 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti Ministeri i
decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli
stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989 e successive
modifiche e integrazioni”;
pagina 5 di 19 - a causa del vuoto normativo dato dalla mancata adozione dei decreti ministeriali, a far data dal
1989 il canone di locazione per il godimento dell'alloggio del era fermo alla simbolica somma di Pt_1
25,00 euro;
- a sostegno della legittimità della variazione in aumento del canone, vi era anche l'art. 3 del contratto di locazione in base al quale “il canone di locazione è stabilito in lire 50.544, 00 mensili.
L'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP (edilizia
residenziale pubblica) e potrà essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione di
norme di legge”;
- i criteri di determinazione del canone di cui alla L.R. n. 13 del 1989, modificata e integrata dalla richiamata L.R. n. 7 del 2003, erano quelli propri della ERP (edilizia residenziale pubblica) e quindi gli stessi a cui era stato agganciato, in origine, il valore del canone stabilito in contratto;
- inoltre, quanto alla pretesa incostituzionalità della norma regionale, la questione era infondata poiché la materia dell'edilizia residenziale pubblica rientrava nelle materie di competenza legislativa regionale, in virtù dell'avvenuta modifica del titolo V della costituzione di cui all'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
- infine, quanto alla ragionevolezza e l'equità della disposizione regionale, il canone nella misura aggiornata era comunque calmierato, rispetto ai prezzi di mercato.
Tanto premesso, l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“in via preliminare:
- dichiarare la validità del decreto ingiuntivo opposto sia per la validità della procura alle liti
che per la presenza della prova scritta;
- rigettare la questione di illegittimità costituzionale in quanto infondata;
pagina 6 di 19 nel merito:
- rigettare l'opposizione e condannare il signor al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di ottobre
2006 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle
differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in
premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra Pt_1
somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa e sempre per le medesime ragioni,
oltre interessi maggiorati e rivalutazione
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
All'udienza del 01.03.2018 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale introdotto in via incidentale nella causa pendente tra ed altro assegnatario di alloggio di CP_1
servizio (n. r.g. 2334/2017 - .R.E.A.). Per_1
Con sentenza n. 228/2020 del 30.10.2020, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate da giudice a quo per difetto di motivazione sulla rilevanza e per carente ricostruzione del quadro normativo applicabile.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine rimessa a decisione all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 gg. per il deposto di note conclusive.
*****
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale, l'opponente ha preliminarmente eccepito il difetto di valida procura alle liti per il deposito del ricorso monitorio, in pagina 7 di 19 quanto rilasciata dal direttore generale di su mandato dell'amministratore unico e non dal CP_1
consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. n. 12 del 2006.
L'eccezione è infondata.
L'art. 18 lettera D della legge regionale del 08.08.2006 n. 12 (norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari – I.A.C.P. in dispone che il direttore generale, su mandato del Controparte_3
consiglio di amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative conciliazioni,
rinunce e transazioni e rappresenta l'Azienda in giudizio.
Nel caso di specie, risulta provato in causa che il consiglio di amministrazione di CP_1
mediante delibera n. 299/4 del 18.12.2012, aveva dato mandato al direttore generale di avviare l'azione legale per il recupero dei canoni insoluti nei confronti del conduttore adottando gli atti Parte_1
di competenza conseguenti (v. documento allegato alla memoria di replica di parte opposta del
03.05.2018).
Si deve ora esaminare l'istanza istruttoria di parte opponente relativa alla richiesta di ordine di esibizione “dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal
Demanio dello Stato alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R 19 maggio
1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 22 luglio 2013”.
Si deve anzitutto osservare che tale istanza appare tardiva in quanto è stata proposta nelle note conclusionali in data 10.01.2025, pertanto in prossimità dell'odierna udienza del 12.02.2025 fissata per la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., piuttosto che nel termine per le deduzioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
pagina 8 di 19 Si osserva altresì che tale documento non è utile ai fini della decisione poiché nell'atto introduttivo l'opponente non ha mai contestato il contratto di locazione con (prodotto in CP_1
causa in allegato al fascicolo monitorio), avendo svolto le sue difese limitatamente alla questione dell'aggiornamento del canone sulla base dell'asserita inapplicabilità della legge regionale sopravvenuta, cosicchè l'applicazione del contratto di locazione tra il e - che Pt_1 CP_1
costituisce il thema decidendum nell'odierno giudizio - deve ritenersi pacifica in causa.
D'altra parte, si deve evidenziare che, avuto riguardo alla posizione assunta dall'opponente nell'atto introduttivo, il trasferimento dell'immobile al patrimonio regionale - nonostante il protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione Sardegna risalga al 2013 - non è mai stato contestato dal e deve Pt_1
pertanto ritenersi pacifico in causa, mentre non è ammissibile una modifica del contenuto assertorio della domanda al momento della precisazione delle conclusioni, in quanto le modifiche consentite devono essere precisate entro il limite delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
A ciò si aggiunga che le deduzioni istruttorie della parte opponente sono tardive.
Deve essere richiamato in proposito il disposto dell'art. 153 c.p.c.: “i termini perentori non
possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di
essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere
rimessa in termini”.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “[…] il novellato art. 184 cod. proc. civ. non solo
prevede l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre
documenti, ma espressamente stabilisce il carattere perentorio di detto termine, il che vale a sottrarre
siffatto termine alla disponibilità delle parti (stante il disposto dell'art. 153 cod. proc. civ.), come del
resto implicitamente confermato anche dal successivo art. 184-bis, che contempla la possibilità di
pagina 9 di 19 rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di
essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile” (Cass.
Sez. I, Sentenza n. 5539 del 19.03.2004 - Rv. 571314 - 01).
Nel caso di specie, non risulta allegato né provato dalla parte interessata di essere incorsa nella menzionata decadenza nelle produzioni documentali e nelle deduzioni istruttorie per causa ad essa non imputabile.
Pertanto, il deposito dei documenti allegati alla comparsa conclusionale è ammissibile limitatamente a quelli venuti ad esistenza in data successiva rispetto al termine per le deduzioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
L'opponente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di titolo valido, sulla base dell'asserita mancata registrazione del contratto di locazione.
In proposito si deve evidenziare che tale eccezione è stata sollevata nelle note conclusive depositate a margine dell'udienza fissata per la lettura del dispositivo, non essendo mai stata dedotta precedentemente.
Peraltro, avuto riguardo ai poteri officiosi del giudice nel rilievo delle nullità sostanziali in ogni stato e grado del processo (art. 1421 c.c.), si deve ritenere che la questione sia comunque palesemente infondata poiché risulta in atti che il contratto di locazione stipulato dall'opponente con lo - CP_4
ora - era stato registrato in data 20 gennaio 1999 presso l'ufficio delle Entrate (doc. 1 all.to 2 CP_1
del fascicolo monitorio).
******
pagina 10 di 19 Si deve ora esaminare l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del
03.07.2003 sollevata in via pregiudiziale dall'opponente in relazione agli artt. 117, I comma, 3, I Pt_1
e II comma e 5 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
La norma impugnata - rubricata “determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati
per il personale militare” - stabilisce che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della L. 6 marzo
1976 n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti Ministeri i decreti di
determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono
determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989 e successive modifiche ed
integrazioni”.
In primo luogo, occorre dare atto dell'esistenza di una precedente pronuncia di inammissibilità
della Corte costituzionale, la quale ha esaminato la medesima questione dedotta in analogo giudizio pendente davanti a questo Tribunale (Corte Costituzionale, sentenza n. 228 del 2020).
Infatti, con ordinanza del 2 agosto 2019, il giudice designato di questo Tribunale aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sulla quale si fonda nell'odierno giudizio la pretesa creditoria di (art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio CP_1
2003, n. 7) in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere d), g) e h) della Costituzione.
Nel giudizio di costituzionalità, la Regione Sardegna aveva richiamato l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e l'art. 39 del d.P.R. 19 maggio
Contr 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), in forza dei quali la era succeduta nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato, quanto agli immobili inseriti nell'elenco indicato dal medesimo art. 39.
pagina 11 di 19 Nella richiamata decisione della Corte Costituzionale (sentenza n. 228 del 2020) risulta che “la
Regione Autonoma della Sardegna aveva quindi dedotto che gli alloggi concessi in godimento alle
forze dell'ordine erano transitati nel patrimonio regionale, sulla base del meccanismo normativo
ricordato, a seguito di protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013.
La Regione autonoma Sardegna ha infatti dedotto che tale bene è transitato nel patrimonio
regionale, sulla base del meccanismo normativo appena ricordato, e a seguito di un protocollo di
intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013, al quale si riferisce l'elenco dei beni
trasferiti. In ragione di ciò, a decorrere dal 22 luglio 2013 è stata accertata l'insuscettibilità di utilizzo
per fini di competenza statale dell'immobile concesso in godimento all'opponente nel processo
principale.
Omettendo di considerare la normativa statutaria e di attuazione dello statuto speciale così
ricordata, per trarne conseguenze in ordine alla peculiare vicenda del bene oggetto del giudizio a quo,
il rimettente ha dunque mancato di motivare sulla necessaria applicabilità della norma impugnata in
tale giudizio.
Quest'ultima, infatti, regola i canoni degli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge n. 52 del
1976, che, quand'anche ne sia affidata la gestione alle Regioni, «rimangono di proprietà dello Stato»
(art. 1, comma 1, della legge n. 52 del 1976).
Anche ammesso che tale presupposto, sia pure a partire dal 2013, sia venuto meno, quanto
all'alloggio per cui pende il giudizio principale, e che la pretesa creditoria azionata avanti al
rimettente concerna anche tale arco di tempo, non è stata offerta una adeguata motivazione sulla
perdurante applicabilità della norma impugnata al caso di specie.
pagina 12 di 19 Tale omissione si traduce in una ragione di inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 146, n. 30 del 2020 e n. 13 del 2020)”.
Pertanto, secondo la motivazione contenuta nella pronuncia della Consulta, il Giudice remittente non aveva comunque offerto una adeguata motivazione sulla perdurante applicabilità della normativa di cui all'art. 4 L.R. n. 7 del 2003 al caso di specie essendo tale presupposto venuto meno per effetto del passaggio degli immobili al patrimonio regionale per effetto del protocollo tra il Demanio e la Regione
del 22.07.2013.
Le valutazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale devono essere richiamate e condivise per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la disciplina dei rapporti di locazione fra dipendenti statali e azienda regionale non può essere ricondotta tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, in relazione agli aspetti di natura patrimoniale rilevanti nella presente opposizione.
Deve darsi atto in proposito che l'articolo 117 della Costituzione è stato sostituito dall'art. 3, L.
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 che ora prevede: “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
L'art. 117 comma II della Costituzione, nella sua attuale formulazione, indica infatti un elenco di materie per le quali è prevista la legislazione esclusiva dello Stato e non indica espressamente, quella per cui è causa, trattandosi di gestione di beni immobili rientranti nella generale tipologia dell'edilizia residenziale pubblica piuttosto che della difesa e delle forze armate (lett. D art. 117 cit.).
Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'opponente sotto il profilo della dedotta violazione degli artt. 3 e 5 della Costituzione, avuto riguardo alla genericità
pagina 13 di 19 della questione dedotta con riferimento all'asserita discriminazione territoriale degli assegnatari degli alloggi di servizio della Sardegna rispetto a quelli di altre Regioni italiane (non meglio specificate).
Nella fattispecie, non sono stati allegati fondati profili di irragionevolezza della norma sospettata,
apparendo, al contrario, conforme all'interesse generale del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97 della Costituzione, la previsione di un aumento del canone,
conformemente ai parametri dell'edilizia agevolata.
Tanto premesso, si devono ritenere manifestamente infondate le questioni di illegittimità
costituzionale sollevate dall'opponente.
*****
Quanto alle questioni di merito, deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal in merito ad alcune annualità del canone di locazione. Pt_1
In particolare, il ha invocato l'estinzione per prescrizione quinquennale dei canoni Pt_1
maggiorati dal 2003 fino al 30.09.2006.
La questione è pacifica in causa in quanto non contestata da la quale nella comparsa di CP_1
costituzione si è limitata a modificare l'indicazione delle annualità della propria pretesa a far data dal mese di ottobre 2006, così implicitamente rinunciando alla domanda per i precedenti periodi caduti in prescrizione, tenuto conto del primo atto interruttivo contenuto nella diffida di pagamento a mezzo lettera raccomandata del 14.10.2011.
Passando al merito della decisione, con il primo motivo di opposizione il ha sostenuto che Pt_1
non fosse dovuta alcuna somma a titolo di differenze maturate sul canone di locazione originariamente pattuito per l'alloggio di servizio, in ragione dell'inapplicabilità di una normativa differente da quella statale richiamata in contratto.
pagina 14 di 19 Il motivo si articola in due diverse censure.
Sotto un primo profilo, la parte opponente ha sostenuto l'estraneità al concetto di edilizia residenziale pubblica degli alloggi di servizio di cui alla L. n. 52 del 1976 in quanto destinati a soddisfare finalità organizzative di buon andamento della pubblica amministrazione e non finalità
sociali.
Sotto un secondo profilo, il ha sostenuto che i criteri di aggiornamento dei canoni degli Pt_1
immobili costruiti in ottemperanza alla legge statale del 1976 sono eccezionali e pertanto soggetti a una disciplina speciale non derogabile unilateralmente.
In attesa dei competenti decreti ministeriali di adeguamento, il ha concluso per Pt_1
l'impossibilità di applicare i parametri di aggiornamento del canone previsti per gli alloggi popolari dell'edilizia residenziale pubblica agli alloggi di servizio destinati alle forze dell'ordine.
Entrambe le censure devono essere disattese.
Osserva il Tribunale che al caso di specie si applica l'art. 1 della legge statale del 1976 il quale prevede che i canoni di locazione siano stabiliti «con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per il Tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l'edilizia
residenziale».
Tali decreti non sono mai stati adottati, sicché nella Regione Sardegna, in cui la relativa azienda regionale per l'edilizia abitativa è assegnataria della gestione degli alloggi, i contratti sono stati fin dall'origine stipulati con rinvio alla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica.
Questo Tribunale osserva che l'art. 3 del contratto di locazione stipulato dal prevedeva che Pt_1
“[…] l'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP
pagina 15 di 19 (edilizia residenziale pubblica) e potrà essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione
di norme di legge”.
L'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003 posta a base della pretesa monitoria di prevede che “per CP_1
gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della Legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati
da parte dei competenti Ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui
alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni”.
In particolare, l'art. 36 della L.R. n. 13 del 1989 prevede l'aggiornamento annuale al costo della vita del canone di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.
In proposito, questo Tribunale ritiene di condividere e richiamare la motivazione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 339/2009 del 21.01.2010, la quale ha ritenuto legittima la pretesa di di determinazione dei canoni nella misura della L. R. n. 13 del 1989, in forza del CP_1
dispositivo di cui all'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, a far data dall'entrata in vigore di quest'ultima.
D'altra parte, quanto all'asserita invalidità di modifica unilaterale del contratto di locazione, tale circostanza era stata specificatamente contemplata nell'art. 3 del contratto, dove si faceva espresso richiamo alla variazione dell'importo del canone a seguito di intervenuta modifica e applicazione di norme di legge.
Inoltre, anche l'art. 19 del contratto di locazione conteneva espresso rinvio alle norme di legge dell'edilizia residenziale pubblica, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto.
Con un secondo motivo di opposizione, il ha altresì contestato la legittimità delle somme Pt_1
richieste per l'impossibilità di verifica dei criteri di calcolo dei canoni, elencati nel prospetto riepilogativo della morosità maturata, prodotto da con la richiesta di ingiunzione. CP_1
pagina 16 di 19 Il motivo è infondato.
Si richiamano sul punto gli insegnamenti della Suprema Corte, secondo cui “secondo indirizzi
ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n. 13240),
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione
sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla
legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in
tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore
opposto a sostegno della pretesa azionata. Ѐ, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto
ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda:
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi
e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a
tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata
su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371). La non
contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della
determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da
qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso
pagina 17 di 19 dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass, 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356)” (Cassazione Civile, sez.
III, Ordinanza n. 20597 del 27.06.2022).
Applicando l'insegnamento al caso di specie, si deve rilevare che, nel ricorso in opposizione, il si è limitato a contestare genericamente i calcoli operati da sui canoni maggiorati, Pt_1 CP_1
senza specificare quali fossero gli importi errati e a quali periodi si riferissero, sostenendo di avere versato i canoni di locazione come da contratto.
Tali generiche allegazioni dell'opponente non assolvono all'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, che devono pertanto ritenersi non contestati.
Si deve infine osservare che la parte opposta ha chiesto il pagamento anche dei canoni maggiorati per i periodi successivi a quello dedotto nel ricorso monitorio.
Tale domanda, peraltro, non essendo stata proposta nel ricorso monitorio, ha carattere di novità
ed è pertanto inammissibile, dovendo essere oggetto di accertamento in separato giudizio quanto ai periodi successivi, per i quali peraltro non è stato prodotto da il prospetto di calcolo dei canoni CP_1
maggiorati.
Traendosi le conclusioni in merito agli importi dovuti dall'opponente, si devono detrarre dal prospetto di calcolo di le mensilità prescritte pari complessivamente alla somma di 7.825,82 CP_1
euro (doc. 3 all.to 1, dal rigo 117 al rigo 141, del fascicolo monitorio).
Perciò, il credito azionato in monitorio pari a 29.371,94 euro alla data del 20.05.2016, sottratte le annualità prescritte che precedono, deve essere rideterminato in 21.546,12 euro.
Sulla somma così liquidata, essendo debito di valuta, devono essere calcolati gli interessi legali calcolati dalla data della domanda (capitale + interessi: € 23.686,27).
pagina 18 di 19 Tanto premesso, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere Parte_1
condannato al pagamento della somma sopra indicata in favore di . CP_1
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'opponente secondo il criterio della soccombenza parziale e sono liquidate in dispositivo in misura media per le quattro fasi sulla base del valore della causa fino a euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in parziale riforma del decreto ingiuntivo opposto, condanna l'opponente al pagamento,
in favore dell'opposta, della somma complessiva di euro 23.686,27 per le causali in premessa;
2. condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi 3.800,00 euro, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, pari ai
3/4 delle spese, rimanendo compensate per la restante parte.
Cagliari, 12.02.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 12.02.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 19 N. R.G. 10006/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10006/2017 avente il seguente OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Podda, elettivamente domiciliato in via Palomba n. 22 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
contro
(P. IVA Controparte_1
), in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'avv. Silvia Cuncu, elettivamente domiciliata in via C. Battistini n.
6 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
pagina 2 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 07.11.2017, Parte_1
ha convenuto l' (di seguito dinanzi a
[...] Controparte_1 CP_1
questo Tribunale, esponendo in sintesi quanto segue:
- la procura alle liti era affetta da invalidità poiché era stata rilasciata dal direttore generale di su mandato dell'amministratore unico e non dal consiglio di amministrazione;
CP_1
- in data 08.09.2017 aveva chiesto e ottenuto da questo Tribunale ingiunzione di CP_1
pagamento immediatamente esecutiva nei suoi confronti per la complessiva somma di euro 29.371,94,
oltre interessi e spese della procedura, a titolo di canoni di locazione scaduti e non versati;
- a sostegno della pretesa, l' aveva prodotto il contratto di locazione ed un Controparte_1
prospetto riepilogativo della asserita morosità alla data del giugno 2016;
- infatti, con contratto del 10.12.1988, l' (a cui era Controparte_2 CP_1
succeduta) aveva concesso in locazione all'opponente un alloggio di servizio sito in Cagliari, nella via
Schiavazzi - ora Piazza Pigafetta n. 10 - in quanto appartenente al corpo della Polizia di Stato;
- aveva sostenuto che la somma richiesta era dovuta alla rideterminazione del canone CP_1
stabilito contrattualmente per il godimento dell'alloggio di servizio, in applicazione della normativa regionale sopravvenuta;
- in particolare, l'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003 aveva previsto tale adeguamento mediante rinvio ai criteri stabiliti dalla L.R. n. 13 del 1989 per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- al caso di specie non era però applicabile l'art. 4 della L.R. n. 7 del 3 luglio 2003
(“determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”) in quanto il pagina 3 di 19 conduttore non apparteneva al personale militare poiché dipendente civile del Ministero dell'Interno
presso il corpo di Polizia di Stato e pertanto il canone di locazione stabilito in contratto non era suscettibile di modifica sulla base della normativa richiamata;
- la sola legge applicabile era quella statale n. 52 del 1976 che faceva espresso rinvio ai decreti interministeriali ivi richiamati;
- l'art. 2 del contratto di locazione prevedeva infatti che “i canoni di locazione e la quota annua
da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di manutenzione saranno stabiliti
con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”;
- inoltre, l'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003 era incostituzionale per violazione degli artt. 3, 5 e 117
comma I della Costituzione;
- infine, una parte delle somme richieste a titolo di canone di locazione aggiornato, relativamente al periodo compreso dal 2003 al 30.09.2006, era estinta per intervenuta prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia il Tribunale Ill.mo, contratiis reiectis, sospendere l'esecuzione provvisoria del
decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo gravi motivi ed essendo palese l'incertezza del credito azionato
dall'opposta, per giunta in parte prescritto;
in via preliminare, si eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge regionale n. 7 del 3
luglio 2003 per la violazione degli art.li 3, comma 1 e 2, dell'art. 5 e dell'art. 117 comma 1 della
Costituzione e si chiede che l'adito Tribunale voglia con ordinanza disporre la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale e sospendere il giudizio;
1. dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di valida procura alle liti;
pagina 4 di 19
2. nel merito, senza inversione dell'onere della prova:
dichiarare inammissibile e nullo il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
per i titoli e le causali richiamati nel decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto e conseguentemente revocarlo;
in via subordinata, salvo gravame, dichiarare la prescrizione di ogni credito preteso da
verso relativamente agli anni dal 2003 al 30.09.2006 e, conseguentemente, CP_1 Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi della presente opposizione”.
Tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione in data 27.02.2018, ha CP_1
resistito alle avverse pretese esponendo in sintesi che:
- quanto all'asserito difetto di valida procura alle liti, il Consiglio di Amministrazione con delibera 299/4 del 18.12.2012 aveva dato mandato al Direttore Generale di avviare l'azione legale tesa al recupero dei canoni insoluti e pertanto la procura era valida;
- quanto all'eccepita inapplicabilità della normativa regionale sopravvenuta agli alloggi di servizio, la legge regionale espressamente prevedeva che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi
della L. 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti Ministeri i
decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli
stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989 e successive
modifiche e integrazioni”;
pagina 5 di 19 - a causa del vuoto normativo dato dalla mancata adozione dei decreti ministeriali, a far data dal
1989 il canone di locazione per il godimento dell'alloggio del era fermo alla simbolica somma di Pt_1
25,00 euro;
- a sostegno della legittimità della variazione in aumento del canone, vi era anche l'art. 3 del contratto di locazione in base al quale “il canone di locazione è stabilito in lire 50.544, 00 mensili.
L'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP (edilizia
residenziale pubblica) e potrà essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione di
norme di legge”;
- i criteri di determinazione del canone di cui alla L.R. n. 13 del 1989, modificata e integrata dalla richiamata L.R. n. 7 del 2003, erano quelli propri della ERP (edilizia residenziale pubblica) e quindi gli stessi a cui era stato agganciato, in origine, il valore del canone stabilito in contratto;
- inoltre, quanto alla pretesa incostituzionalità della norma regionale, la questione era infondata poiché la materia dell'edilizia residenziale pubblica rientrava nelle materie di competenza legislativa regionale, in virtù dell'avvenuta modifica del titolo V della costituzione di cui all'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
- infine, quanto alla ragionevolezza e l'equità della disposizione regionale, il canone nella misura aggiornata era comunque calmierato, rispetto ai prezzi di mercato.
Tanto premesso, l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“in via preliminare:
- dichiarare la validità del decreto ingiuntivo opposto sia per la validità della procura alle liti
che per la presenza della prova scritta;
- rigettare la questione di illegittimità costituzionale in quanto infondata;
pagina 6 di 19 nel merito:
- rigettare l'opposizione e condannare il signor al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di ottobre
2006 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle
differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in
premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra Pt_1
somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa e sempre per le medesime ragioni,
oltre interessi maggiorati e rivalutazione
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
All'udienza del 01.03.2018 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale introdotto in via incidentale nella causa pendente tra ed altro assegnatario di alloggio di CP_1
servizio (n. r.g. 2334/2017 - .R.E.A.). Per_1
Con sentenza n. 228/2020 del 30.10.2020, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate da giudice a quo per difetto di motivazione sulla rilevanza e per carente ricostruzione del quadro normativo applicabile.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine rimessa a decisione all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 gg. per il deposto di note conclusive.
*****
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale, l'opponente ha preliminarmente eccepito il difetto di valida procura alle liti per il deposito del ricorso monitorio, in pagina 7 di 19 quanto rilasciata dal direttore generale di su mandato dell'amministratore unico e non dal CP_1
consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. n. 12 del 2006.
L'eccezione è infondata.
L'art. 18 lettera D della legge regionale del 08.08.2006 n. 12 (norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari – I.A.C.P. in dispone che il direttore generale, su mandato del Controparte_3
consiglio di amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative conciliazioni,
rinunce e transazioni e rappresenta l'Azienda in giudizio.
Nel caso di specie, risulta provato in causa che il consiglio di amministrazione di CP_1
mediante delibera n. 299/4 del 18.12.2012, aveva dato mandato al direttore generale di avviare l'azione legale per il recupero dei canoni insoluti nei confronti del conduttore adottando gli atti Parte_1
di competenza conseguenti (v. documento allegato alla memoria di replica di parte opposta del
03.05.2018).
Si deve ora esaminare l'istanza istruttoria di parte opponente relativa alla richiesta di ordine di esibizione “dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal
Demanio dello Stato alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R 19 maggio
1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 22 luglio 2013”.
Si deve anzitutto osservare che tale istanza appare tardiva in quanto è stata proposta nelle note conclusionali in data 10.01.2025, pertanto in prossimità dell'odierna udienza del 12.02.2025 fissata per la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., piuttosto che nel termine per le deduzioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
pagina 8 di 19 Si osserva altresì che tale documento non è utile ai fini della decisione poiché nell'atto introduttivo l'opponente non ha mai contestato il contratto di locazione con (prodotto in CP_1
causa in allegato al fascicolo monitorio), avendo svolto le sue difese limitatamente alla questione dell'aggiornamento del canone sulla base dell'asserita inapplicabilità della legge regionale sopravvenuta, cosicchè l'applicazione del contratto di locazione tra il e - che Pt_1 CP_1
costituisce il thema decidendum nell'odierno giudizio - deve ritenersi pacifica in causa.
D'altra parte, si deve evidenziare che, avuto riguardo alla posizione assunta dall'opponente nell'atto introduttivo, il trasferimento dell'immobile al patrimonio regionale - nonostante il protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione Sardegna risalga al 2013 - non è mai stato contestato dal e deve Pt_1
pertanto ritenersi pacifico in causa, mentre non è ammissibile una modifica del contenuto assertorio della domanda al momento della precisazione delle conclusioni, in quanto le modifiche consentite devono essere precisate entro il limite delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
A ciò si aggiunga che le deduzioni istruttorie della parte opponente sono tardive.
Deve essere richiamato in proposito il disposto dell'art. 153 c.p.c.: “i termini perentori non
possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di
essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere
rimessa in termini”.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “[…] il novellato art. 184 cod. proc. civ. non solo
prevede l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre
documenti, ma espressamente stabilisce il carattere perentorio di detto termine, il che vale a sottrarre
siffatto termine alla disponibilità delle parti (stante il disposto dell'art. 153 cod. proc. civ.), come del
resto implicitamente confermato anche dal successivo art. 184-bis, che contempla la possibilità di
pagina 9 di 19 rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di
essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile” (Cass.
Sez. I, Sentenza n. 5539 del 19.03.2004 - Rv. 571314 - 01).
Nel caso di specie, non risulta allegato né provato dalla parte interessata di essere incorsa nella menzionata decadenza nelle produzioni documentali e nelle deduzioni istruttorie per causa ad essa non imputabile.
Pertanto, il deposito dei documenti allegati alla comparsa conclusionale è ammissibile limitatamente a quelli venuti ad esistenza in data successiva rispetto al termine per le deduzioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
L'opponente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di titolo valido, sulla base dell'asserita mancata registrazione del contratto di locazione.
In proposito si deve evidenziare che tale eccezione è stata sollevata nelle note conclusive depositate a margine dell'udienza fissata per la lettura del dispositivo, non essendo mai stata dedotta precedentemente.
Peraltro, avuto riguardo ai poteri officiosi del giudice nel rilievo delle nullità sostanziali in ogni stato e grado del processo (art. 1421 c.c.), si deve ritenere che la questione sia comunque palesemente infondata poiché risulta in atti che il contratto di locazione stipulato dall'opponente con lo - CP_4
ora - era stato registrato in data 20 gennaio 1999 presso l'ufficio delle Entrate (doc. 1 all.to 2 CP_1
del fascicolo monitorio).
******
pagina 10 di 19 Si deve ora esaminare l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del
03.07.2003 sollevata in via pregiudiziale dall'opponente in relazione agli artt. 117, I comma, 3, I Pt_1
e II comma e 5 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
La norma impugnata - rubricata “determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati
per il personale militare” - stabilisce che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della L. 6 marzo
1976 n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti Ministeri i decreti di
determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono
determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989 e successive modifiche ed
integrazioni”.
In primo luogo, occorre dare atto dell'esistenza di una precedente pronuncia di inammissibilità
della Corte costituzionale, la quale ha esaminato la medesima questione dedotta in analogo giudizio pendente davanti a questo Tribunale (Corte Costituzionale, sentenza n. 228 del 2020).
Infatti, con ordinanza del 2 agosto 2019, il giudice designato di questo Tribunale aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sulla quale si fonda nell'odierno giudizio la pretesa creditoria di (art. 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio CP_1
2003, n. 7) in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere d), g) e h) della Costituzione.
Nel giudizio di costituzionalità, la Regione Sardegna aveva richiamato l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e l'art. 39 del d.P.R. 19 maggio
Contr 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), in forza dei quali la era succeduta nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato, quanto agli immobili inseriti nell'elenco indicato dal medesimo art. 39.
pagina 11 di 19 Nella richiamata decisione della Corte Costituzionale (sentenza n. 228 del 2020) risulta che “la
Regione Autonoma della Sardegna aveva quindi dedotto che gli alloggi concessi in godimento alle
forze dell'ordine erano transitati nel patrimonio regionale, sulla base del meccanismo normativo
ricordato, a seguito di protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013.
La Regione autonoma Sardegna ha infatti dedotto che tale bene è transitato nel patrimonio
regionale, sulla base del meccanismo normativo appena ricordato, e a seguito di un protocollo di
intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013, al quale si riferisce l'elenco dei beni
trasferiti. In ragione di ciò, a decorrere dal 22 luglio 2013 è stata accertata l'insuscettibilità di utilizzo
per fini di competenza statale dell'immobile concesso in godimento all'opponente nel processo
principale.
Omettendo di considerare la normativa statutaria e di attuazione dello statuto speciale così
ricordata, per trarne conseguenze in ordine alla peculiare vicenda del bene oggetto del giudizio a quo,
il rimettente ha dunque mancato di motivare sulla necessaria applicabilità della norma impugnata in
tale giudizio.
Quest'ultima, infatti, regola i canoni degli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge n. 52 del
1976, che, quand'anche ne sia affidata la gestione alle Regioni, «rimangono di proprietà dello Stato»
(art. 1, comma 1, della legge n. 52 del 1976).
Anche ammesso che tale presupposto, sia pure a partire dal 2013, sia venuto meno, quanto
all'alloggio per cui pende il giudizio principale, e che la pretesa creditoria azionata avanti al
rimettente concerna anche tale arco di tempo, non è stata offerta una adeguata motivazione sulla
perdurante applicabilità della norma impugnata al caso di specie.
pagina 12 di 19 Tale omissione si traduce in una ragione di inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 146, n. 30 del 2020 e n. 13 del 2020)”.
Pertanto, secondo la motivazione contenuta nella pronuncia della Consulta, il Giudice remittente non aveva comunque offerto una adeguata motivazione sulla perdurante applicabilità della normativa di cui all'art. 4 L.R. n. 7 del 2003 al caso di specie essendo tale presupposto venuto meno per effetto del passaggio degli immobili al patrimonio regionale per effetto del protocollo tra il Demanio e la Regione
del 22.07.2013.
Le valutazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale devono essere richiamate e condivise per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la disciplina dei rapporti di locazione fra dipendenti statali e azienda regionale non può essere ricondotta tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, in relazione agli aspetti di natura patrimoniale rilevanti nella presente opposizione.
Deve darsi atto in proposito che l'articolo 117 della Costituzione è stato sostituito dall'art. 3, L.
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 che ora prevede: “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
L'art. 117 comma II della Costituzione, nella sua attuale formulazione, indica infatti un elenco di materie per le quali è prevista la legislazione esclusiva dello Stato e non indica espressamente, quella per cui è causa, trattandosi di gestione di beni immobili rientranti nella generale tipologia dell'edilizia residenziale pubblica piuttosto che della difesa e delle forze armate (lett. D art. 117 cit.).
Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'opponente sotto il profilo della dedotta violazione degli artt. 3 e 5 della Costituzione, avuto riguardo alla genericità
pagina 13 di 19 della questione dedotta con riferimento all'asserita discriminazione territoriale degli assegnatari degli alloggi di servizio della Sardegna rispetto a quelli di altre Regioni italiane (non meglio specificate).
Nella fattispecie, non sono stati allegati fondati profili di irragionevolezza della norma sospettata,
apparendo, al contrario, conforme all'interesse generale del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97 della Costituzione, la previsione di un aumento del canone,
conformemente ai parametri dell'edilizia agevolata.
Tanto premesso, si devono ritenere manifestamente infondate le questioni di illegittimità
costituzionale sollevate dall'opponente.
*****
Quanto alle questioni di merito, deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal in merito ad alcune annualità del canone di locazione. Pt_1
In particolare, il ha invocato l'estinzione per prescrizione quinquennale dei canoni Pt_1
maggiorati dal 2003 fino al 30.09.2006.
La questione è pacifica in causa in quanto non contestata da la quale nella comparsa di CP_1
costituzione si è limitata a modificare l'indicazione delle annualità della propria pretesa a far data dal mese di ottobre 2006, così implicitamente rinunciando alla domanda per i precedenti periodi caduti in prescrizione, tenuto conto del primo atto interruttivo contenuto nella diffida di pagamento a mezzo lettera raccomandata del 14.10.2011.
Passando al merito della decisione, con il primo motivo di opposizione il ha sostenuto che Pt_1
non fosse dovuta alcuna somma a titolo di differenze maturate sul canone di locazione originariamente pattuito per l'alloggio di servizio, in ragione dell'inapplicabilità di una normativa differente da quella statale richiamata in contratto.
pagina 14 di 19 Il motivo si articola in due diverse censure.
Sotto un primo profilo, la parte opponente ha sostenuto l'estraneità al concetto di edilizia residenziale pubblica degli alloggi di servizio di cui alla L. n. 52 del 1976 in quanto destinati a soddisfare finalità organizzative di buon andamento della pubblica amministrazione e non finalità
sociali.
Sotto un secondo profilo, il ha sostenuto che i criteri di aggiornamento dei canoni degli Pt_1
immobili costruiti in ottemperanza alla legge statale del 1976 sono eccezionali e pertanto soggetti a una disciplina speciale non derogabile unilateralmente.
In attesa dei competenti decreti ministeriali di adeguamento, il ha concluso per Pt_1
l'impossibilità di applicare i parametri di aggiornamento del canone previsti per gli alloggi popolari dell'edilizia residenziale pubblica agli alloggi di servizio destinati alle forze dell'ordine.
Entrambe le censure devono essere disattese.
Osserva il Tribunale che al caso di specie si applica l'art. 1 della legge statale del 1976 il quale prevede che i canoni di locazione siano stabiliti «con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per il Tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l'edilizia
residenziale».
Tali decreti non sono mai stati adottati, sicché nella Regione Sardegna, in cui la relativa azienda regionale per l'edilizia abitativa è assegnataria della gestione degli alloggi, i contratti sono stati fin dall'origine stipulati con rinvio alla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica.
Questo Tribunale osserva che l'art. 3 del contratto di locazione stipulato dal prevedeva che Pt_1
“[…] l'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP
pagina 15 di 19 (edilizia residenziale pubblica) e potrà essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione
di norme di legge”.
L'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003 posta a base della pretesa monitoria di prevede che “per CP_1
gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della Legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati
da parte dei competenti Ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui
alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni”.
In particolare, l'art. 36 della L.R. n. 13 del 1989 prevede l'aggiornamento annuale al costo della vita del canone di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.
In proposito, questo Tribunale ritiene di condividere e richiamare la motivazione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 339/2009 del 21.01.2010, la quale ha ritenuto legittima la pretesa di di determinazione dei canoni nella misura della L. R. n. 13 del 1989, in forza del CP_1
dispositivo di cui all'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, a far data dall'entrata in vigore di quest'ultima.
D'altra parte, quanto all'asserita invalidità di modifica unilaterale del contratto di locazione, tale circostanza era stata specificatamente contemplata nell'art. 3 del contratto, dove si faceva espresso richiamo alla variazione dell'importo del canone a seguito di intervenuta modifica e applicazione di norme di legge.
Inoltre, anche l'art. 19 del contratto di locazione conteneva espresso rinvio alle norme di legge dell'edilizia residenziale pubblica, in quanto compatibili con l'oggetto del contratto.
Con un secondo motivo di opposizione, il ha altresì contestato la legittimità delle somme Pt_1
richieste per l'impossibilità di verifica dei criteri di calcolo dei canoni, elencati nel prospetto riepilogativo della morosità maturata, prodotto da con la richiesta di ingiunzione. CP_1
pagina 16 di 19 Il motivo è infondato.
Si richiamano sul punto gli insegnamenti della Suprema Corte, secondo cui “secondo indirizzi
ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n. 13240),
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione
sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla
legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in
tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore
opposto a sostegno della pretesa azionata. Ѐ, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto
ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda:
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi
e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a
tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata
su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371). La non
contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della
determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da
qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso
pagina 17 di 19 dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass, 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356)” (Cassazione Civile, sez.
III, Ordinanza n. 20597 del 27.06.2022).
Applicando l'insegnamento al caso di specie, si deve rilevare che, nel ricorso in opposizione, il si è limitato a contestare genericamente i calcoli operati da sui canoni maggiorati, Pt_1 CP_1
senza specificare quali fossero gli importi errati e a quali periodi si riferissero, sostenendo di avere versato i canoni di locazione come da contratto.
Tali generiche allegazioni dell'opponente non assolvono all'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, che devono pertanto ritenersi non contestati.
Si deve infine osservare che la parte opposta ha chiesto il pagamento anche dei canoni maggiorati per i periodi successivi a quello dedotto nel ricorso monitorio.
Tale domanda, peraltro, non essendo stata proposta nel ricorso monitorio, ha carattere di novità
ed è pertanto inammissibile, dovendo essere oggetto di accertamento in separato giudizio quanto ai periodi successivi, per i quali peraltro non è stato prodotto da il prospetto di calcolo dei canoni CP_1
maggiorati.
Traendosi le conclusioni in merito agli importi dovuti dall'opponente, si devono detrarre dal prospetto di calcolo di le mensilità prescritte pari complessivamente alla somma di 7.825,82 CP_1
euro (doc. 3 all.to 1, dal rigo 117 al rigo 141, del fascicolo monitorio).
Perciò, il credito azionato in monitorio pari a 29.371,94 euro alla data del 20.05.2016, sottratte le annualità prescritte che precedono, deve essere rideterminato in 21.546,12 euro.
Sulla somma così liquidata, essendo debito di valuta, devono essere calcolati gli interessi legali calcolati dalla data della domanda (capitale + interessi: € 23.686,27).
pagina 18 di 19 Tanto premesso, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere Parte_1
condannato al pagamento della somma sopra indicata in favore di . CP_1
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'opponente secondo il criterio della soccombenza parziale e sono liquidate in dispositivo in misura media per le quattro fasi sulla base del valore della causa fino a euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in parziale riforma del decreto ingiuntivo opposto, condanna l'opponente al pagamento,
in favore dell'opposta, della somma complessiva di euro 23.686,27 per le causali in premessa;
2. condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi 3.800,00 euro, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, pari ai
3/4 delle spese, rimanendo compensate per la restante parte.
Cagliari, 12.02.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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