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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1362/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1362 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020
T R A
(C.F. titolare dell'omonima ditta LO RI Parte_1 C.F._1
di LO VA con il patrocinio dell'avv. DI CARLO MAURO VALERIO
PARTE ATTRICE-opponente
E
(C.F. ) titolare della omonima ditta F.L. MOTOR di CP_1 C.F._2
IO AT con il patrocinio dell'avv. DI GIORGIO ALESSIA
PARTE CONVENUTA-opposta
*****
La causa, istruita da vari giudici, e transitata nel fascicolo dello scrivente in data 20.8.2024, concerne una opposizione a decreto ingiuntivo proposta da n.q., avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo chiesto ed ottenuto da (n.q.) per la somma di euro 14.854,10 CP_1 asseritamente dovuta per “rapporti di collaborazione nella compravendita di veicoli usati con la ditta di a titolo di provvigioni” (così in seno al ricorso monitorio). Parte_2
Nell'opporre il decreto, ha ammesso che per un periodo limitato (2016-2018), per venire Pt_1 incontro ad esigenze personali ed economiche del “si instaurò un rapporto di occasionale CP_1 collaborazione, consistente in un'attività di reciproca segnalazione vendite” e che “le relative provvigioni sono sempre state regolarmente liquidate da entrambe le parti”. Nei propri atti, il
1 ha poi affermato che le provvigioni venivano determinate di volta in volta per il singolo Pt_1
affare.
Ha contestato l'entità delle provvigioni richieste e la circostanza che il abbia svolto attività CP_1
di vendita per molte delle auto indicate in fattura.
Nel corso della farraginosa istruttoria delegata, durata circa 3 anni, sono stati sentiti diversi testimoni, mentre per altri è intervenuta rinuncia.
Orbene, la causa va decisa tenendo conto degli oneri probatori, ma ancor prima di allegazione, incombenti sulle parti.
È principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Nel caso in esame tale prova non è stata raggiunta dalla parte opposta.
Non è infatti chiarito quale fosse il rapporto intercorrente tra le parti, né parte opposta ha fornito al giudice utili elementi per qualificarlo correttamente.
Ed infatti, nel corso del giudizio, diverse sono state le prospettazioni, ma a fronte dell'assenza di alcuna pattuizione per iscritto, permane incertezza sul rapporto intercorso fra le parti, a nulla rilevando che il , opponendosi, non abbia negato che vi sia stata una reciproca Pt_1
collaborazione.
Si evidenzia come il creditore, in sede monitoria abbia fatto egli stesso riferimento ad un'attività di collaborazione, ma poi ha affermato che le somme corrisposte erano a titolo di “provvigioni”; successivamente, in comparsa di costituzione, ha dichiarato che il dal 2016 al 2018 “ha CP_1 messo la propria professionalità a disposizione dell'attività di o, meglio, del Parte_1 padre di quest'ultimo”, e che “il signor in soccorso del padre di CP_1 Parte_1
accettava di collaborare quale procacciatore di clienti per la vendita dei veicoli”.
Nell'esposto presentato al Comando della GDF di Piazza Armerina, il , ha affermato CP_1
“fungevo da intermediario nella compravendita de veicoli nell'interesse del sig.
[...]
, a fronte di una provvigione che dipendeva dal prezzo di vendita del veicolo”. Parte_1
2 A dimostrazione dell'incertezza del rapporto, si evidenzia che nella richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nei confronti di indagato per il reato di appropriazione indebita, Parte_1
si legge che il , può essere qualificato come datore di lavoro rispetto al e che il Pt_1 CP_1
avrebbe prestato un'opera a favore del . CP_1 Pt_1
Orbene, la “provvigione” nel codice civile è il corrispettivo previsto in diverse tipologie contrattuali: agenzia (art. 1742 c.c.), mediazione (art. 1754 c.c.), commissione (art. 1731 c.c.). che presentano specifiche peculiarità.
Si rammenta che nel caso di rapporto di “agenzia”, ai sensi dell'art. 1742 comma 2 c.c. il contratto deve essere provato per iscritto. E nel caso in esame manca qualsiasi pattuizione.
L'attività di “mediazione” è invece soggetta a particolari autorizzazioni e anche coloro che esercitano tale attività in modo discontinuo o occasionale devono essere iscritti in apposita sezione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 2 l. 39/1989). La stessa legge prevede all'art. 6 che “Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali”, prevedendosi peraltro sanzioni a carico di chi esercita l'attività senza essere iscritto nel ruolo (art. 8).
La mancata iscrizione all'albo, anche nel caso di c.d. “mediazione atipica”, comporta l'esclusione della provvigione atteso il disposto dell'art. 6 (vd. Cass. Sez. Un. N. 19161/2017).
Non si ravvisano, inoltre, i caratteri peculiari della “commissione”.
Non si è compreso neanche se possa configurarsi uno dei rapporti di cui all'art. 409 comma 1 n. 3)
c.p.c., per come ipotizzato dal pubblico ministero. Circostanza, peraltro, che avrebbe radicato una diversa competenza del giudice chiamato a decidere la controversia.
Nel caso in esame, comprendere la fonte negoziale da cui dovrebbe sorgere il diritto alla
“provvigione” è impresa ardua, in quanto non v'è alcun appiglio documentale o prova di circostanze utili a dimostrare l'esistenza di un contratto tipico o atipico anche per fatti concludenti, e fermi comunque i limiti sopra esposti in ordine alla prova del contratto di agenzia e il diritto al pagamento di “provvigioni” per attività di mediazione tipica o atipica eventualmente svolta.
Anzi, è lo stesso ad affermare che di fatto ha intrattenuto rapporti con il padre CP_1 dell'opponente, e non con il titolare della ditta (generando ulteriore confusione rispetto alla controparte contrattuale da cui poter trarre il comportamento concludente) e che la misura della provvigione veniva stabilità per ogni singolo affare (senza chiarire con quale criterio).
3 Inoltre, non è superfluo rilevare che l'ingiunzione di pagamento è stata rivolta ed ottenuta nei confronti del nella qualità di rappresentante dell'omonima ditta individuale e che il Pt_1
ricorrente, in seno al monitorio, ha espressamente speso la sua qualità di rappresentante della ditta individuale a sé intestata, rendendo ancora più complesso stabilire il tipo di rapporto intercorso tra le due imprese, dato che queste svolgevano la medesima attività di compravendita di auto, con sedi poste a breve distanza l'una dall'altra e che l'opposto, dopo un paio di anni, è tornato ad esercitare l'attività nella propria sede.
Il fatto, dunque, che nel corso dell'istruttoria taluni dei testi indicati da parte convenuta abbiano confermato di aver avuto rapporti con il nella trattiva per la compravendita dell'auto – CP_1
essendovi peraltro dichiarazioni di senso opposto per altri clienti - non è circostanza sufficiente a riconoscere il diritto ad una provvigione al , per un non precisato rapporto e non essendo CP_1 stato dimostrato che l'attività di intermediazione fosse svolta regolarmente (sempre che il rapporto possa a tale fattispecie ricondursi).
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del D.M. 55/2014, sui valori medi per la fase istruttoria e sui minimi per le altre fasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1362/2020:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 303/2020 del
05/10/2020 (R.G. 896/2020);
- condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1
euro 3.380,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali
Enna, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1362 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020
T R A
(C.F. titolare dell'omonima ditta LO RI Parte_1 C.F._1
di LO VA con il patrocinio dell'avv. DI CARLO MAURO VALERIO
PARTE ATTRICE-opponente
E
(C.F. ) titolare della omonima ditta F.L. MOTOR di CP_1 C.F._2
IO AT con il patrocinio dell'avv. DI GIORGIO ALESSIA
PARTE CONVENUTA-opposta
*****
La causa, istruita da vari giudici, e transitata nel fascicolo dello scrivente in data 20.8.2024, concerne una opposizione a decreto ingiuntivo proposta da n.q., avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo chiesto ed ottenuto da (n.q.) per la somma di euro 14.854,10 CP_1 asseritamente dovuta per “rapporti di collaborazione nella compravendita di veicoli usati con la ditta di a titolo di provvigioni” (così in seno al ricorso monitorio). Parte_2
Nell'opporre il decreto, ha ammesso che per un periodo limitato (2016-2018), per venire Pt_1 incontro ad esigenze personali ed economiche del “si instaurò un rapporto di occasionale CP_1 collaborazione, consistente in un'attività di reciproca segnalazione vendite” e che “le relative provvigioni sono sempre state regolarmente liquidate da entrambe le parti”. Nei propri atti, il
1 ha poi affermato che le provvigioni venivano determinate di volta in volta per il singolo Pt_1
affare.
Ha contestato l'entità delle provvigioni richieste e la circostanza che il abbia svolto attività CP_1
di vendita per molte delle auto indicate in fattura.
Nel corso della farraginosa istruttoria delegata, durata circa 3 anni, sono stati sentiti diversi testimoni, mentre per altri è intervenuta rinuncia.
Orbene, la causa va decisa tenendo conto degli oneri probatori, ma ancor prima di allegazione, incombenti sulle parti.
È principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Nel caso in esame tale prova non è stata raggiunta dalla parte opposta.
Non è infatti chiarito quale fosse il rapporto intercorrente tra le parti, né parte opposta ha fornito al giudice utili elementi per qualificarlo correttamente.
Ed infatti, nel corso del giudizio, diverse sono state le prospettazioni, ma a fronte dell'assenza di alcuna pattuizione per iscritto, permane incertezza sul rapporto intercorso fra le parti, a nulla rilevando che il , opponendosi, non abbia negato che vi sia stata una reciproca Pt_1
collaborazione.
Si evidenzia come il creditore, in sede monitoria abbia fatto egli stesso riferimento ad un'attività di collaborazione, ma poi ha affermato che le somme corrisposte erano a titolo di “provvigioni”; successivamente, in comparsa di costituzione, ha dichiarato che il dal 2016 al 2018 “ha CP_1 messo la propria professionalità a disposizione dell'attività di o, meglio, del Parte_1 padre di quest'ultimo”, e che “il signor in soccorso del padre di CP_1 Parte_1
accettava di collaborare quale procacciatore di clienti per la vendita dei veicoli”.
Nell'esposto presentato al Comando della GDF di Piazza Armerina, il , ha affermato CP_1
“fungevo da intermediario nella compravendita de veicoli nell'interesse del sig.
[...]
, a fronte di una provvigione che dipendeva dal prezzo di vendita del veicolo”. Parte_1
2 A dimostrazione dell'incertezza del rapporto, si evidenzia che nella richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nei confronti di indagato per il reato di appropriazione indebita, Parte_1
si legge che il , può essere qualificato come datore di lavoro rispetto al e che il Pt_1 CP_1
avrebbe prestato un'opera a favore del . CP_1 Pt_1
Orbene, la “provvigione” nel codice civile è il corrispettivo previsto in diverse tipologie contrattuali: agenzia (art. 1742 c.c.), mediazione (art. 1754 c.c.), commissione (art. 1731 c.c.). che presentano specifiche peculiarità.
Si rammenta che nel caso di rapporto di “agenzia”, ai sensi dell'art. 1742 comma 2 c.c. il contratto deve essere provato per iscritto. E nel caso in esame manca qualsiasi pattuizione.
L'attività di “mediazione” è invece soggetta a particolari autorizzazioni e anche coloro che esercitano tale attività in modo discontinuo o occasionale devono essere iscritti in apposita sezione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 2 l. 39/1989). La stessa legge prevede all'art. 6 che “Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali”, prevedendosi peraltro sanzioni a carico di chi esercita l'attività senza essere iscritto nel ruolo (art. 8).
La mancata iscrizione all'albo, anche nel caso di c.d. “mediazione atipica”, comporta l'esclusione della provvigione atteso il disposto dell'art. 6 (vd. Cass. Sez. Un. N. 19161/2017).
Non si ravvisano, inoltre, i caratteri peculiari della “commissione”.
Non si è compreso neanche se possa configurarsi uno dei rapporti di cui all'art. 409 comma 1 n. 3)
c.p.c., per come ipotizzato dal pubblico ministero. Circostanza, peraltro, che avrebbe radicato una diversa competenza del giudice chiamato a decidere la controversia.
Nel caso in esame, comprendere la fonte negoziale da cui dovrebbe sorgere il diritto alla
“provvigione” è impresa ardua, in quanto non v'è alcun appiglio documentale o prova di circostanze utili a dimostrare l'esistenza di un contratto tipico o atipico anche per fatti concludenti, e fermi comunque i limiti sopra esposti in ordine alla prova del contratto di agenzia e il diritto al pagamento di “provvigioni” per attività di mediazione tipica o atipica eventualmente svolta.
Anzi, è lo stesso ad affermare che di fatto ha intrattenuto rapporti con il padre CP_1 dell'opponente, e non con il titolare della ditta (generando ulteriore confusione rispetto alla controparte contrattuale da cui poter trarre il comportamento concludente) e che la misura della provvigione veniva stabilità per ogni singolo affare (senza chiarire con quale criterio).
3 Inoltre, non è superfluo rilevare che l'ingiunzione di pagamento è stata rivolta ed ottenuta nei confronti del nella qualità di rappresentante dell'omonima ditta individuale e che il Pt_1
ricorrente, in seno al monitorio, ha espressamente speso la sua qualità di rappresentante della ditta individuale a sé intestata, rendendo ancora più complesso stabilire il tipo di rapporto intercorso tra le due imprese, dato che queste svolgevano la medesima attività di compravendita di auto, con sedi poste a breve distanza l'una dall'altra e che l'opposto, dopo un paio di anni, è tornato ad esercitare l'attività nella propria sede.
Il fatto, dunque, che nel corso dell'istruttoria taluni dei testi indicati da parte convenuta abbiano confermato di aver avuto rapporti con il nella trattiva per la compravendita dell'auto – CP_1
essendovi peraltro dichiarazioni di senso opposto per altri clienti - non è circostanza sufficiente a riconoscere il diritto ad una provvigione al , per un non precisato rapporto e non essendo CP_1 stato dimostrato che l'attività di intermediazione fosse svolta regolarmente (sempre che il rapporto possa a tale fattispecie ricondursi).
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del D.M. 55/2014, sui valori medi per la fase istruttoria e sui minimi per le altre fasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1362/2020:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 303/2020 del
05/10/2020 (R.G. 896/2020);
- condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1
euro 3.380,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali
Enna, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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