Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2022 /1936
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe
Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 13.06.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1936/2022 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità professionale e vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Aventaggiato in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Attrice
E
, rappresentate difeso dall'avv. Francesco Sanzò in virtù di Parte_1 mandato in atti, elettivamente domiciliato nel suo studio in virtù di mandato in atti
Convenuto
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Giannoccaro ed
Antonila De Pandis in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel loro studio
Terza chiamata
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda è infondata e viene rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Il legale rappresentante dell'attrice nell'interrogatorio formale Parte_2 reso ha dichiarato : “… E' vero che a seguito della circostanza che i lavoratori e si sono rifiutati di condurre la predetta CP_2 Controparte_3 trattrice agricola ho licenziato verbalmente i due lavoratori”; aggiungendo: “… quando ho telefonato al Dott. gli ho detto che avevo licenziato i due Parte_1 ragazzi e che ero stanco del loro comportamento e di fare tutto quanto necessario per il licenziamento”; “… posso dire che loro (i lavoratori) formalmente volevano rientrare nel posto di lavoro ma sostanzialmente no perché il licenziamento era stato effettuato”. Dalle dichiarazioni sopra riportate emerge, senza ombra di dubbio, che il legale rappresentante della società attrice, arbitrariamente e di propria iniziativa, in seguito ad un diverbio, ha intimato verbalmente il licenziamento ai dipendenti signori e allontanandoli ipso facto dal posto di lavoro, pur CP_3 CP_2 nell'assoluta consapevolezza di agire in violazione di legge;
emerge, altresì, che il datore di lavoro era ormai “stanco” del comportamento dei due lavoratori, e quindi non era intenzionato a ripristinare il rapporto di lavoro (e ciò nonostante gli stessi avessero formalizzato una proposta in tal senso) ed emerge, infine, che il convenuto rag. era stato incaricato dal sig. di eseguire Parte_1 Pt_2
l'unico e necessario adempimento connesso al licenziamento intimato, ovvero la relativa comunicazione al Centro per l'Impiego (“fare quanto necessario per il licenziamento”).
La teste , presente in occasione della conversazione telefonica Testimone_1 intercorsa tra il sig. ed il convenuto, ha confermato che quest'ultimo Pt_2 aveva fatto presente al primo che il licenziamento verbale intimato era del tutto inutile ed inefficace e di revocarlo procedendo come “per legge”; la testimone ha aggiunto, inoltre, che “il sig. riferiva al rag. di non Testimone_2 Parte_1 essere intenzionato alla revoca del licenziamento ed insisteva affinché il rag. provvedeva a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al centro Parte_1 per l'impiego dei lavoratori licenziati”.
In conseguenza nessuna responsabilità professionale può essere ascritta al rag. il quale, nella fattispecie concreta, ha agito correttamente e Parte_1 con diligenza, provvedendo alla regolare trasmissione del Modello Unificato –
Lav al Centro per l'Impiego, unico adempimento possibile alla luce dei fatti accaduti e del rifiuto del datore di lavoro di reintegrare i lavoratori nel posto di lavoro.
Le spese del giudizio stante la peculiarità delle questioni trattate sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe
Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_3
1) rigetta la domanda attrice perché infondata per le ragioni esposte in motivazione;
2) compensa interamente le spese del giudizio
Così deciso in Lecce il 13 giugno 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta