Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 03/04/2023, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/04/2023
N. 01093/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2014, proposto da -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Calabrese con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Pollina, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell'ordinanza -OMISSIS- del giorno 02 dicembre 2013 prot. n. -OMISSIS-, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pollina, notificata il giorno 06 dicembre 2013, che ingiungeva la demolizione e messa in pristino delle opere realizzate abusivamente;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Calogero Commandatore e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 4 febbraio 2014 e depositato il 28 febbraio successivo, parte ricorrente impugnava l'ordinanza -OMISSIS- del giorno 02 dicembre 2013 prot. n. -OMISSIS-, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pollina, notificata il giorno 06 dicembre 2013, che ingiungeva la demolizione e messa in pristino delle opere realizzate abusivamente dallo stesso.
Occorre premettere in fatto che:
-l’immobile di proprietà della società ricorrente, sito in territorio di Pollina -frazione di -OMISSIS-, distinto in catasto -OMISSIS-, con area di sedime estesa mq. 2.400 circa e terreno individuato al -OMISSIS-, veniva recintato con confini ben precisi, in particolare da un muretto in cemento con paletti e rete metallica;
- a seguito di ripetute burrasche, tale recinzione veniva danneggiata e ricostruita nel 2008 con il rifacimento della parte danneggiata del muro divisorio;
- con ordinanza -OMISSIS- del giorno 02 dicembre 2013 prot. n. -OMISSIS-, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pollina, notificata il giorno 06 dicembre 2013, veniva ingiunta la demolizione e messa in pristino delle opere realizzate abusivamente dal ricorrente.
Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità di suddetto provvedimento, formulando le seguenti censure:
I. Carenza assoluta di legittimazione del Comune di Pollina per difetto di competenza.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 co.1 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 8 e seguenti della l.r. n. 10 del 1991, in relazione al mancato avviso dell'avvio del procedimento. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento per carenza di motivazione e di istruttoria.
III. Violazione di legge e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 149 co. 1° lett a) della legge n. 42 del 2004, avuto riguardo alla legge n. 47 del 1985, nonché alle leggi regionali n°37 del 1985 n. 71 del 1978. Eccesso di potere.
Con decreto del 26 febbraio 2016, il rappresentante legale della società “consorella” di parte ricorrente, la -OMISSIS-, veniva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, per rispondere dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001; 181 del d.lgs. n. 42 del 2044 in relazione all’art. 44 lett c) del d.P.R. n. 380 del 2001; 1161 del r.d. n. 327 del 1942.
Con sentenza n. -OMISSIS-del 2019, il Tribunale di Termini Imerese dichiarava il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati.
Con sentenza n. -OMISSIS-del 2021, il Tribunale pronunciava assoluzione nei confronti dell’imputato perché il fatto non sussiste.
In data 31 agosto 2022, parte ricorrente depositava memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 15 febbraio 2023, nessuno presente per le parti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso ha ad oggetto l'ordinanza -OMISSIS- del 2 dicembre 2013 prot. n. -OMISSIS-, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pollina, notificata il giorno 06 dicembre 2013, che ingiungeva la demolizione e messa in pristino delle opere realizzate abusivamente dal ricorrente.
Con un primo motivo, parte ricorrente ha dedotto il difetto di competenza del Comune di Pollina nell’adozione del provvedimento di ingiunzione allo sgombero e alla rimessione in pristino.
Tale doglianza è infondata.
Come risulta dalla perizia di parte prodotta nel processo penale, che ha condotto all’assoluzione del rappresentante legale della -OMISSIS-, “la particella -OMISSIS-del foglio di mappa -OMISSIS-, come mostrato nell'allegata planimetria, che in sovrapposizione riporta anche la planimetria catastale, astratta dal sito istituzionale www.sitr.regione.sicilia.it, non ricade nelle aree perimetrate soggette a vincolo demaniale marittimo o fluviale. Il muretto oggetto della contestazione in danno del sig. -OMISSIS- non ricade certamente su area demaniale, cosi come cartograficamente perimetrata dalle mappe, estratte dal sito istituzionale "Sistema Informativo Territoriale Regionale" (SITR), che ai sensi dell'art. 14 della nuova legge Urbanistica Regionale n.19/2020, costituisce l'unica fonte di riferimento di valenza istituzionale, ai fini della tutela del territorio”.
Dalla non demanialità dell’area in cui sorgono le opere in contestazione, discende la pacifica competenza del Comune di Pollina in materia di esecuzione dell’ordine di demolizione.
Nell’attuale sistema, il testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), attribuisce al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale il potere-dovere di vigilare sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge o di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, infatti, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
Nel caso di specie, il Comune di Pollina risulta, pertanto, legittimato all’adozione dell’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino, dal momento che, come dimostrato, il muretto non rientra in area demaniale.
Con una seconda censura, l’istante ha dedotto il mancato avviso dell’avvio del procedimento.
Anche tale censura non può essere accolta.
L'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell’ordine di demolizione, di cui all'art. 31 del d.P.R. 380 del 2001, costituisce attività di natura vincolata e, pertanto, la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e ss. della l. 241 del 1990 agli interessati.
In tale contesto deve parimenti escludersi che ai destinatari del provvedimento recante l'ordine di demolizione debbano essere riconosciute le prerogative connesse alla partecipazione procedimentale, tra cui quella di presentare osservazioni con conseguente obbligo per l'amministrazione di prenderle in considerazione prima di assumere la decisione finale (Cons. Stato, Sez. II, 13 giugno 2019, n. 3971).
Inoltre « l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell'abuso; in sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell'ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento né un’ampia motivazione » (Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2019, n. 3208, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21 ottobre 2019, n. 2451).
Infine, con un terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, nella parte in cui non considera che gli interventi apportati dalla società si sono limitati alla manutenzione e risanamento dell’originario muro divisorio, senza determinare alcune alterazione dello status quo ante .
Anche tale motivo di ricorso è infondato.
E invero, anche per effettuare un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria è necessario che la parte provi o comunque alleghi la legittima preesistenza del manufatto con l’indicazione dell’esistenza di un titolo edilizio o della sua realizzazione in un’epoca - quantomeno ante 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della l. n. 765/1967 – in cui tale titolo non era necessario.
Nel caso che ci occupa, invece, il ricorrente ha comprovato l’esistenza del manufatto solo dal 1987, in un’epoca, pertanto, in cui era necessario munirsi di un titolo edilizio essendo irrilevante, ai predetti fini l’insorgenza del vincolo paesaggistico solo in data 2 settembre 1989.
In conclusione, considerando che l’intervento realizzato in esame costituisce un’opera abusiva di cui si impone la demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 non avendo la parte ricorrente neppure allegato che la sua realizzazione sia avvenuta in un’epoca in cui non era necessario munirsi di un titolo edilizio.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni della presente sentenza alle parti e al Comune non costituito presso l’indirizzo PEC dell’Ente indicato in IPA.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti citati in sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.