Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5175/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5059/2019 R.G. promossa da
: (P.I.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 rappresentata e difesa, per mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv.
Vania Mearelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Opponente nei confronti di
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del titolare rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di CP_2 costituzione e risposta, dall'Avv. Daniela Fischi presso il cui studio in Via Guardabassi 2 Perugia è elettivamente domiciliata
Opposta avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6.2.2025, per l'Avv. Francesco Aniello sostituito dall'Avv. Elena Ferrara “ si riporta a tutti i Parte_1 precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate….” per l'Avv. Migliosi in sostituzione dell'Avv. Controparte_2
Daniela Fischi “ fa presente che con due diverse sentenze emesse dal Tribunale di Perugia 1859/2023
e n. 6652/2024 è stato riconosciuto il diritto di ad ottenere il pagamento del compenso e CP_2 conclude come alla comparsa di costituzione e risposta”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11
1.1. Su ricorso depositato da il Tribunale di Controparte_2
Perugia, con decreto n. 1189/2019, datato 5.7.2019, depositato in data 8.7.2019, notificato il 23.8.2019, ha ingiunto a di pagare l'importo di euro 25.300,00 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda ala saldo e spese della procedura monitoria a fronte della emissione della fattura n. 5 del
2.5.2019 relativa al contratto di gestione e recupero crediti stipulato in data 22.2.2014 .
1.2019 e rimasta insoluta nonostante l'avvenuto espletamento dell'incarico ricevuto a riguardo della procedura esecutiva immobiliare R.G. 449/2001pendente nei confronti dell'ingiunta innanzi al Tribunale di
Perugia.
1.2 Con atto di citazione notificato in data 3.10.2019 ha proposto opposizione avverso Parte_1
il predetto decreto ingiuntivo iscrivendo la causa a ruolo il 10.10.2019 deducendo di essersi avvalsa nel
2014 della collaborazione dell'opposta per il recupero stragiudiziale dei propri crediti nei confronti di alcuni clienti morosi e che il rapporto si era interrotto nel 2018. Successivamente a detta interruzione era pervenuta da parte dell'opposta la richiesta di pagamento della fattura n. 35 del 23.7.2018 per l'importo di euro 30.500,00 concernente l'attività prestata per la definizione della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dal TO Tecnossan nei confronti della e detta fattura era Parte_1 stata respinta non sussistendo alcun incarico conferito all'opposta avendo svolto tutta l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale l'Avv. Cristian Brutti. A distanza di 1 anno l'opposta emetteva nuova fattura n. FPR5/19 del 2.5.2019 per l'importo di euro 25.300,00 per la medesima causale che veniva nuovamente respinta dalla società opponente. L'opponente riteneva, pertanto, inesistente il credito azionato monitoriamente non essendo provato l'avvenuto conferimento di uno specifico incarico relativo alla controversia con il TO Tecnossan per la quale era invece, stato incaricato l'Avv. Cristian Brutti con la finalità di evitare la vendita coattiva dell'immobile di proprietà dell'opponente e che si concludeva dopo articolate trattative con la sottoscrizione di un accordo transattivo e con la estinzione della procedura esecutiva immobiliare. In ordine a tale posizione l'opposta non aveva effettuato alcuna attività limitandosi presenziare ad alcuni incontri tra le parti ed i rispettivi legali esulando, comunque, detta controversia dall'oggetto del contratto con l'opposta che concerneva solamente il recupero dei crediti nei confronti dei clienti inadempienti e non l'esercizio di attività per le quali era necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
Per questi motivi
la società opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 11 1.3 La convenuta opposta si è costituita telematicamente in data 22.7.2020 depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le eccezioni e le allegazioni di controparte e deducendo che nel corso del 2014 il titolare dell'opposta era stato chiamato CP_2 dall'opponente per collaborare nella gestione delle pratiche legali delle società facenti parte del gruppo e tale collaborazione riguardava tutte le posizioni, attive o passive di dette società. In CP_1
particolare il dopo aver esperito le attività recuperatorie in sede stragiudiziale individuava il CP_2 legale cui conferire il patrocinio per l'attività giudiziaria mancando l'opponente di una struttura amministrativa che si occupasse del recupero dei crediti. Nell'ambito di questa attività il era CP_2
stato anche incaricato di trovare una soluzione bonaria in merito alla procedura esecutiva immobiliare intrapresa a danno dell'opponente ed aveva individuato l'Avv. Brutti quale legale di riferimento nonché
l'Arc. Pablo Camargo cui era stata affidata la verifica di staticità dell'immobile esecutato al fine di ottenere una sospensione della procedura di vendita o una nuova valutazione peritale. Il veva CP_2
inoltre organizzato e presenziato a tutti gli incontri la curatela fallimentare della Tecnossan essendo uno degli artefici dell'atto transattivo con il quale la società opponete aveva ottenuto il dimezzamento della propria esposizione debitoria
Per questi motivi
l'opposta chiedevo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.4 A seguito della prima udienza di comparizione e trattazione rinviata al 31.7.2020 il Giudice con ordinanza riservata del 20.8.2020 rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione assegnando alle parti i termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma c.p.c. La causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali richieste dalle parti e parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 26.12.2020.
All'esito della istruttoria orale la causa veniva rinviata alla udienza del 6.2.2025 nella quel i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
*******
pagina 3 di 11 In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116,
c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito" (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In generale, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno
1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
pagina 4 di 11 Sul punto si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha affermato: “Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n.
13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071)” (v. in motivazione Cassazione civile,
Sez. III, ordinanza n. 20597/2022).
Si deve inoltre, ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale- che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, pertanto, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto mentre il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- invece, com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004;
6666/2004; Cass. N. 9285/2003).
pagina 5 di 11 Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) alla quantificazione del diritto (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Nel caso de quo la domanda proposta dall'odierna opposta con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo è volta ad ottenere il pagamento della fattura n. 5 del 2.5.2019 relativa al contratto di gestione e recupero crediti stipulato in data 22.2.2014 con riferimento all'avvenuto espletamento dell'incarico ricevuto dall'opponente circa la procedura esecutiva immobiliare R.G. 449/2001 pendente nei propri confronti innanzi al Tribunale di Perugia.
E' documentalmente provato che le parti abbiano sottoscritto in data 22.2.2014 il contratto relativo alla gestione della attività di recupero crediti vantati dalla ( doc. 1 fascicolo Parte_1 dell'opposizione e doc 1 fascicolo della fase monitoria).
Con la sottoscrizione di detto contratto la società opponente ha incaricato “l'agenzia Ethica Gestione
& Recupero Crediti……… di riscuotere i crediti vantati dalla predetta azienda nei confronti dei propri clienti morosi” specificando “ tutte le pratiche affidate a discrezione del committente” . Per gli incarichi affidati il compenso pattuito viene indicato, con riferimento ad una non meglio precisata “ tabella delle tariffe + iva 22%” in caso di esito positivo in misura del 10% sulle somme recuperate oltre a 300 euro per competenze e conferimento incarico, mentre in caso di esito negativo il committente è tenuto a corrispondere solamente l'importo di euro 300,00 per competenze e conferimento incarico.
pagina 6 di 11 Individuate, pertanto, le principali pattuizioni contrattuali si deve osservare come le attività di recupero stragiudiziale dei crediti, svolte per conto di terzi, sono disciplinate dal R.D. n. 773 del 1931 e successive modificazioni, c.d. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza il quale ha previsto, in primo luogo, che esse siano soggette alla licenza del Questore. In particolare l'art. 115 TULPS prevede, oltre alla necessità del rilascio della licenza da parte del Questore, che tale licenza è valida solo per i locali in esso indicati e che essa abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità, che l'onere di affissione, di cui all'art. 120, può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe che il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente, l'elenco dei propri agenti e il relativo ambito territoriale e a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni, che gli agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta nonché a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano. Le disposizioni aventi per oggetto la disciplina dell'attività posta in essere dalle agenzie di recupero crediti sono state integrate, inoltre, da talune circolari adottate dal
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza In particolare, la circolare n. 557/
PAS/6909/12015del 2011 definisce puntualmente l'attività esercitata, per conto di terzi, da parte degli addetti al recupero dei crediti prevedendo l'attività di rintraccio sia telefonico, telematico e domiciliare dell'obbligato, anche a mezzo della consultazione di registri e degli elenchi pubblici;
l'attività di recupero crediti che comporti qualsiasi rapporto (telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro) con l'obbligato ovvero, nel rispetto della norme sulla riservatezza, con congiunti e terzi in genere;
la delega transattiva e l'incasso per conto della mandante, ovvero in nome e per conto della mandante;
la redazione della relazione negativa nell'ipotesi di mancato successo dell'attività di recupero.
L'opposta pur facendo riferimento in modo assai generico alle attività di gestione e recupero crediti, definendosi quale agenzia, non ha allegato né dimostrato di possedere i requisiti autorizzatori previsti dal né ha indicato, quale oggetto del contratto, nessuna delle attività in cui si concretizza l'attività CP_3
recuperatoria delle agenzie di recupero crediti autorizzate.
pagina 7 di 11 In ogni caso in sede monitoria l'opposta ha dedotto di essere stata incaricata “ di ricercare una soluzione bonaria alla procedura di esecuzione immobiliare promossa contro la dal Parte_1
TO OS . ” e che per lo svolgimento di detto incarico si Controparte_4 era avvalsa della collaborazione tecnica dell'Arch. Pablo Camargo, per la verifica della stabilità strutturale dell'edificio esecutato, e della collaborazione legale dell'Avv. Cristian Brutti. Dopo alcuni incontri con gli organi della procedura fallimentare era stata sottoscritta una transazione con la quale la società opponente otteneva uno stralcio di circa 150 mila euro della propria esposizione debitoria e la estinzione della procedura esecutiva immobiliare ( doc.ti 5 e 6 fascicolo della fase monitoria)
L'opposta ha pertanto richiesto la liquidazione del proprio compenso determinato in euro 25.300,00 sulla base della Tabella delle Tariffe approvate dalla Questura di Perugia ( doc. 8 fascicolo della fase monitoria).
In ordine al conferimento dell'incarico di che trattasi il teste ex dipendente della Testimone_1 società opponente ha riferito che “ Sì è vero. Si tratta di una causa preesistente al rapporto con CP_2
e anche al mia assunzione nella società. Era in corso una esecuzione immobiliare e venne dato incarico al MI di gestire questa controversia. Posso dire di aver visto che la ed il CP_1 fratello avevano iniziato a confrontarsi con il er tale controversia….. So che precedentemente CP_2 la pratica era gestito dall'Avv Migliosi e quando il prese in affidamento la posizione si CP_2 appoggiò al proprio team di consulenti con i quali collaborava l'Avv. Brutti e l'Arch. Camargo” confermando il coinvolgimento da parte del dell'Arch. Camargo e dell'Avv. Brutti e la CP_2
partecipazione del a numerosi incontri con detti professionisti per addivenire ad una soluzione CP_2 transattiva in modo favorevole alla società opponente. Detto teste ha quindi precisato che “ la collaborazione del era nata come recupero del credito ma successivamente si occupò della CP_2
valutazione del contenzioso legale aziendale. La società aveva circa 10 dipendenti ed un fatturato intorno ai 2 milioni di euro”.
pagina 8 di 11 Da detta deposizione troverebbe conferma la circostanza dedotta dall'opposta per cui il CP_2 partendo dall'iniziale contratto di gestione del recupero dei crediti, abbia implementato la propria attività consulenziale e di assistenza para-legale all'interno della società opponente che era priva di specifiche professionalità che potessero attendere queste incombenze, andando ad occuparsi di tutto il contenzioso legale della anche di posizioni, quale quella per cui trattasi, non Parte_1 ricomprese nell'oggetto iniziale del contratto. E' pacifico infatti che la società opponente fosse debitrice di consistenti importi nei confronti del TO OS per i quali era stata sottoposta alla procedura esecutiva immobiliare sub R.G. 449/2011 ( doc.ti da 9 a 13 fascicolo dell'opponente).
Non si trattava quindi di recuperare crediti nei confronti di clienti morosi della opponente ma di salvaguardare il patrimonio immobiliare della società dalle iniziative recuperatorie di un proprio creditore.
A tale proposito appare condivisibile l'approccio ermeneutico contenuto nella sentenza del Tribunale di
Perugia n 1859/2023 del 5.12.2023 che, proprio con riferimento al contratto della opposta, ha osservato che “ al fine della determinazione della comune intenzione dei contraenti, l'art. 1362, 2° co. c.c., dà rilievo al loro comportamento complessivo sia precedente (Cass. 5283/1983) che successivo alla conclusione del contratto e ad ogni altro elemento estrinseco utile alla ricostruzione della comune intenzione…. ha anche affermato che nel corso del rapporto ha svolto tutte le funzioni di un CP_2 ufficio amministrativo interno, di cui era sprovvista dal momento che seguiva solo l'attività CP_5
strettamente produttiva e commerciale”. Nel caso di specie, da quanto è emerso dalla istruttoria orale, costituiva comune intenzione delle parti quella di estendere l'attività dell'opposta non solo alle posizione di recupero crediti nei confronti dei clienti morosi, ma a tutto il contenzioso legale afferente la società sì che il provvedesse a coordinare, nell'interesse di l'attività dei CP_2 Parte_1
professionisti incaricati .
pagina 9 di 11 A tale riguardo il teste Pablo Camargo ha riferito che “ mi ha chiamato in un primo CP_2
momento per verificare se il capannone fosse regolare dal punto di vista urbanistico successivamente all'esito delle risultanze della mia attività peritale è stato rilevato una trave di bordo sommità presentava delle fessurazioni e quindi ed un altro signore di cui non ricordo il nome mi CP_2
chiesero di fare le verifiche tecniche ed io ho quindi predisposto una relazione tecnica descrittiva ed analitica della trave concludendo con i costi stimati per la riparazione……Io sono stato varie volte presso il capannone il quale in parte era vuoto ed in parte era occupato da alcuni uffici nelle varie volte che sono andato presso capannone con il c'erano varie persone tra cui un signore di una CP_2
certa età di cui non ricordo il nome che mi apriva il capannone e mi seguiva dandomi le indicazioni.
Mi ricordo che c'era anche l'Avv. Brutti ma io mi occupavo della parte tecnica per cui non ho assistito ai colloquio tra le altre parti presenti che peraltro si incontravano presso un altro capannone posto a fianco rispetto a quello oggetto di mia perizia AD MI mi ha chiamato dicendomi che avevano un problema con un capannone che doveva essere venduto all'asta. È stato sempre il a chiedermi CP_2
dopo il mio primo accesso di fare una perizia tecnica insistendo che quantificassi le opere necessarie per il ripristino della trave”.
Si deve quindi ritenere che l'opposta abbia espletato in relazione alla controversia tra l'opponente ed il
. S. San l'attività di assistenza e coordinamento ai professionisti incaricati che ha Parte_2 condotto alla sottoscrizione dell'accordo transattivo per effetto del quale il debito dell'opponente è stato stralciato per un importo di circa 150 mila euro rispetto al credito azionato esecutivamente ( doc.ti
10, 21 e 22 fascicolo dell'opposizione). L'opposta ha, pertanto, diritto ad essere compensata per l'attività svolta sulla base dei parametri indicati nel contratto di gestione di recupero crediti in essere al momento di conclusione dell'incarico in questione e quindi in euro 300 per competenze fisse di conferimento dell'incarico e nella misura del 10% calcolato sull'importo di euro 150.000 quale stralcio del proprio debito ottenuto dall'opponente a seguito dell'attività espletata dall'opposta.
In conclusione il credito accertato in favore di è Controparte_2
pari ad euro 15.300,00 oltre iva al 22% ed interessi legali dalla domanda al saldo dovendo, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto essere revocato in quanto contenente un diverso e maggior importo che non
è stato pattuito tra le parti e che non trova riferimento alcuno nella documentazione allegata in giudizio.
pagina 10 di 11 Per quanto concerne le determinazioni inerenti le spese di lite l'accoglimento ancorchè parziale dell'opposizione proposta comporta che “ nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne deriva che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” (
Cass. 15725/2007). Nel caso di specie, tuttavia, sulla base dell'esito del giudizio di opposizione nel corso del quale il credito dell'opposto è stato accertato e riconosciuto per un importo inferiore rispetto a quello ingiunto si ritiene che sussistano i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per compensare tra le parti in ragione di 1/3 le spese del giudizio di opposizione che vengono determinate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M.
10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a pagare all'opposta Parte_1 Controparte_2
l'importo di euro 15.300,00 oltre iva al 22% ed interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
dichiara compensate per 1/3 le spese di lite del giudizio di opposizione e per l'effetto condanna l'opponente a rimborsare all'opposta Parte_1 Controparte_2
e spese di lite, che liquida, per l'intero, in euro 5.000,00 per onorari oltre spese generali c.p.a.
[...]
e i.v.a., come per legge.
Perugia, 20 maggio 2025
Il Giudice
Federico Fiore
pagina 11 di 11