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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3548/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente
dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
da
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche
[...] P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Bonalume (C.F.: , C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, C.F._3
corso Magenta n. 84, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Lorito (C.F. ), presso C.F._4
1 il cui indirizzo di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliato
( , giusta procura in atti;
Email_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1317/24, pubblicata il 6.11.2024, notificata il 9.11.2024, in materia di cessione dei crediti;
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Parte
“ “ ”), nel riportarsi ai pregressi scritti difensivi di parte, alla Parte_1
documentazione prodotta ed ai verbali di causa, insiste quindi per l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate come da proprio atto introduttivo del giudizio, che qui si intendano per riportate e trascritte1.” 1 “Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza n. 1317/24 pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio il 6.11.24 nel giudizio RG 6019/20 tra il e notificata Parte_1 CP_1 CP_1 al difensore di il 9.11.24 Parte_1 IN VIA PREGIUDIZIALE: rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione afferente la necessità della forma scritta e dell'adozione dell'impegno di spesa ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/EC e n. 2011/7/EU e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della P.A. debbano rivestire la forma scritta IN VIA PREGIUDIZIALE: rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 TUEL per le ragioni di cui in narrativa IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento in ordine all'esistenza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di
[...] nei confronti del : Parte_1 Controparte_1 Part CP_
• gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale di € 4.547,24 - portata dalle 8 fatture cedute a da CP_2
e e riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 1, azionata nel giudizio di primo grado
[...] CP_4Part da - al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza Part di pagamento di ciascuna fattura, scadenza di pagamento indicata da sin dalla citazione nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”): interessi pari ad € 129,42
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
interessi anatocistici pari ad € 51,62
• € 320 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 8 fatture
• € 8.652,50 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del della sorte capitale di CP_1 crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale di cui sopra: interessi fatturati mediante i documenti denominati Note Debito prodotti con la citazione sub doc. 4 e riepilogati nell'elenco che si produce sub doc. 2, nel cui dettaglio sono analiticamente indicate le fatture il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora di cui alle Note Debito al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4^ c.c. con decorrenza dalla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, trattandosi di interessi scaduti da almeno 6 mesi alla data di notifica della citazione
2 Per l'appellato : Controparte_1
“Piaccia, all'On.le Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis:
1) dichiarare inammissibile ovvero infondato il gravame proposto, per tutte le ragioni specificate in comparsa di costituzione e risposta;
2) in via gradata, ritenere in ogni caso non assolta la prova di sussistenza della legittimazione processuale e sostanziale dell'appellante e ritenere non provato e in ogni caso non dovuto il credito azionato da Parte_1
3) per l'effetto, rigettare i motivi d'appello, nell'ordine in cui sono proposti e confermare la sentenza di primo grado;
4) condannare la società attrice al pagamento di compensi e spese legali del doppio grado di giudizio, in ragione della soccombenza.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 17.12.2020 (di seguito, per Parte_1
brevità, , quale cessionaria di crediti in virtù di numerosi contratti di Pt_1
cessione pro soluto, conveniva innanzi al Tribunale di Busto Arsizio il CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore dei seguenti
[...]
importi:
a) Euro 4.547,24 per sorte capitale, in ragione del mancato pagamento di fatture emesse dalle società cedenti EN Sole S.r.l. e Soenergy S.r.l. per Controparte_5
forniture/prestazione di servizi erogate al (riepilogate nell'elenco di cui al doc. CP_1
3);
b) interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002 (BCE
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle predette Note Debito condannare il
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Parte_1 CP_1
della diversa somma ritenuta dovuta in relazione ai predetti crediti e, per l'effetto, condannare il
[...] CP_1
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta in relazione a tali crediti a titolo di capitale,
[...] Parte_1 interessi di mora, anche per Nota Debito, e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”
3 maggiorato di 8 punti percentuali), con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino al saldo, ceduti in forza dei medesimi contratti con i quali è stata ceduta la sorte capitale;
c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti da oltre sei mesi alla data della notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5
d. lgs. n. 231/2002 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione medesimo;
d) Euro 240,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 d.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento di n.
6 fatture costituenti la sorte capitale;
e) Euro 13.156,94 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui Parte alla lettera a) - interessi fatturati da mediante “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 4 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5;
f) interessi anatocistici “prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.” nella misura prevista dall'art. 5 d. lgs. n.
231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g) Euro 11.960,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 d. lgs. n. 231/2002 in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture (n. 299) il cui ritardato pagamento da parte del aveva CP_1
generato interessi di mora.
In via subordinata, chiedeva la condanna del al pagamento delle Pt_1 CP_1
diverse somme accertate in corso di causa, dovute per le medesime causali;
ove l'ente convenuto avesse sollevato contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande proposte in via principale o fossero stati formulati rilievi officiosi, chiedeva la condanna del al pagamento di un importo a Pt_1 CP_1
titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre
4 interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto e sino al saldo. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.1 Si costituiva tardivamente in giudizio il il quale chiedeva il Controparte_1
rigetto di tutte le domande proposte da con sua condanna ai sensi dell'art. Pt_1
96 c.p.c.
In particolare, eccepiva il difetto di legittimazione processuale e sostanziale attiva di per difetto di prova della cessione del credito e di ritualità della notifica della Pt_1
cessione all'ente (art. 1264 c.c.) e rilevava il mancato rispetto della disciplina prevista
- per le ipotesi in cui il debitore ceduto è Pubblica Amministrazione - dagli artt. 69 co.
1 e 3 e 70 commi 1, 2, 3 R.D. 2440/1923, dall'art. 9 L. 2248/1865 All. E, applicabile ai contratti ancora in corso di esecuzione, dall'art. 1 L. 52/1991 in tema di cessione dei crediti di impresa e dall'art. 106 co. 13 del Codice dei contratti pubblici.
Il Comune di eccepiva inoltre la mancanza di prova della dedotta cessione CP_1
a del diritto di pretendere interessi moratori, anatocistici e altri accessori Pt_1
comunque denominati, formulando una serie di specifiche eccezioni.
In particolare, l'Ente locale sosteneva la prescrizione dei crediti di cui alle fatture EN
Sole S.r.l. n. 930010757 del 29.04.2009 di € 1.771,13 e n. 930011208 del 30.05.2009 di € 1.947,06 per avvenuto decorso del termine quinquennale decorrente dalla data di emissione delle fatture e rilevava che le prestazioni dedotte nelle stesse non fossero mai state eseguite. Riteneva inesistente l'obbligazione di pagamento nei confronti di
EN Sole S.r.l. (e di eventuali aventi causa di quest'ultima) perché, in conseguenza dell'inadempimento delle prestazioni dedotte nelle fatture, non era stato assunto alcun impegno di spesa da parte del (art. 191 T.U.E.L.); gli altri importi legati alle CP_1
fatture Soenergy S.r.l. e di cui all'all. 3 di erano estinti per CP_4 Pt_1
adempimento spontaneo del debitore e, dunque, per le fatture di e di CP_2 [...]
non erano dovuti gli interessi moratori né gli indennizzi ex art. 6 D.Lgs n. CP_4
231/2002, essendo stato l'importo di Euro 40,00 già versato dal per ciascuna CP_1
fattura di cui all'all. 3 dell'atto di citazione.
5 Il rilevava altresì l'infondatezza della richiesta di pagamento di interessi CP_1
moratori per Euro 13.146,94 (relativi alle fatture n. 90003981 del 23/04/2018 di Euro di 1.199,10; n. 90011616 del 24/10/2018 di Euro 7.453,40 e n. 90014058 del
22/10/2020 di Euro 4.504,44), per mancanza di prova della cessione. Analogamente sosteneva l'infondatezza delle richieste sopraelencate alle lettere f) e g).
Infine, il contestava anche la domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. CP_1
poiché la legittimazione a proporre azione di ingiustificato arricchimento spetta al cessionario del contratto piuttosto che al cessionario del credito;
inoltre, essendo il debitore ceduto un ente pubblico locale, varrebbe la preclusione di cui all'art. 191
TUEL. Comunque, mancava la prova che l'Ente comunale si fosse avvantaggiato dell'erogazione di energia elettrica indicata nelle fatture asseritamente cedute.
1.2 Con il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 dichiarava Pt_1
espressamente di proseguire il giudizio limitatamente ai seguenti importi “- € 3.718,19 per sorte capitale, di cui alle fatture emesse dalla società EN Sole S.r.l., come riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 9 Sono altresì dovute le seguenti somme: - gli interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna
“Data Scadenza”), nei quali sono indicate anche le fatture azionate con residuo “0”
– sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta intera sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione - € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per
6 ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo - € 8.552,50 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' convenuto, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_6
insoluta, come da prospetti che si depositano ora sub doc. 10 - gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato
a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione. - € 11.960,00 quale importo dovuto ai sensi dell'art.6, comma 2, del
D.LGS n.231/02 come novellato dal D.LGS n. 192/12 corrispondente all'importo di €
40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo” (cfr. pag. 3 memoria n. 1 . Pt_1
2. Con sentenza n. 660/2024 il Tribunale rigettava le domande proposte da Pt_1
escludendo che potessero essere riconosciute le somme richieste a titolo di capitale, per interessi sul medesimo e sulle fatture asseritamente pagate in ritardo, oltre che per ulteriori interessi anatocistici o, ancora, il risarcimento forfettario previsto dall'art. 6
d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
Anzitutto, il primo giudice riteneva non potesse esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dal per essersi quest'ultimo tardivamente costituito in giudizio. CP_1
Quanto all'eccezione di inesistenza della documentazione contrattuale relativa alle forniture le cui fatture erano richieste in pagamento, eccezione questa rilevabile d'ufficio, il Tribunale rilevava l'assenza di produzione di un valido contratto redatto
7 per iscritto secondo le previsioni di cui agli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923 e, quindi,
l'assenza di prova dell'impegno contabile assunto dall'Ente locale e dell'attestazione della copertura finanziaria per le prestazioni per cui è causa, così come previsto dall'art. 191 d.lgs. 267/2000 (c.d. . Sottolineava, in particolare il Tribunale che CP_7
secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità la previsione di cui all'art. 191 comma 1 TUEL è nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (ex plurimis Cass. Sez. Un. 12195/2005 e seg.), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e della comunicazione al terzo interessato dell'impegno contabile registrato nel bilancio e relativa copertura finanziaria, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. Il Tribunale quindi, riteneva necessario, ai fini della validità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del D.Lgs 267/2000, rilevando come nel caso di specie non fosse stata fornita la prova dell'impegno di spesa assunto dal in relazione alle CP_1
prestazioni oggetto di causa.
Osservava il primo giudice che la produzione delle sole fatture o dell'altra documentazione prodotta era inidonea ad integrare il requisito formale richiesto per Parte legge, sottolineando inoltre che non aveva prodotto neppure le fatture oggetto della domanda così come ridotta in sede di memoria istruttoria n. 1, ovvero quelle di
, valutando l'allegato elenco delle “Note di Debito” per interessi da ritardato CP_3
pagamento un mero documento di formazione unilaterale, come tale del tutto inidoneo a costituire valida prova.
Aggiungeva inoltre il Tribunale che “il credito per interessi richiede la dimostrazione del dies a quo – ossia quello di decorrenza degli interessi, coincidente, per inciso, non con la data di emissione della fattura, bensì con quella di effettiva comunicazione della stessa al debitore, evenienza del tutto indimostrata – e di quello ad quem, ovvero del
8 giorno in cui, pagata la sorte capitale, si interrompe di conseguenza la decorrenza degli accessori.
Anche per quegli estremi, il solo elenco allegato da è prima facie Parte_1
inidoneo ad integrare prova processuale dei prefati fatti costitutivi del credito per interessi moratori”.
Sulla scorta di tali plurime considerazioni, il Tribunale rigettava tutte le domande Parte avanzate da ritenendo di non poter riconoscere le somme richieste, “né a titolo di capitale e neppure per interessi sul medesimo e sulle fatture asseritamente pagate in ritardo, oltre che, ovviamente, per ulteriori interessi anatocistici dopo la scadenza semestrale del presunto credito, o, ancora, il risarcimento forfettario di 40 euro per ogni fattura, previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
Quest'ultimo, per inciso, rimaneva comunque non dovuto per le note di debito, che sono differenti dalle fatture”. Aggiungeva infine il primo giudice, “Né può dirsi che rilevi la mancata contestazione della effettiva ricezione delle forniture, poiché le prestazioni eseguite in base a contratto nullo, al più, possono essere oggetto di restituzione, siccome prive di causa adquirendi, ma non legittimano la richiesta di pagamento del relativo corrispettivo”.
Quanto alla domanda subordinata di indebito arricchimento proposta da Parte_1
il Tribunale sottolineava i seguenti profili i) era dubbio che la cessionaria potesse
[...]
considerarsi legittimata a proporla ii) comunque difettava il requisito della sussidiarietà poiché nell'ipotesi in cui non vi sia un contratto valido tra la P.A. per violazione del disposto dell'art. 191 TUEL il rapporto contrattuale si crea fra il privato e l'amministratore o funzionario che, con la sua condotta, in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, realizza una vera e propria frattura del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica (Cass., sez. I, 4 gennaio
2017, n. 80).
9 Il Tribunale riteneva assenti i presupposti per la condanna di parte attrice alla liquidazione di una somma ex art. 96 c.p.c. e compensava le spese di giudizio tra le parti.
3. Con atto di appello debitamente notificato a controparte, interponeva Pt_1
gravame, affidato a quattro distinti motivi.
3.1. Con il primo motivo l'appellante ritiene censurabile la sentenza per aver il giudice erroneamente ritenuto necessaria la forma scritta ad substantiam per il contratto tra la società fornitrice cedente e il in contrasto con la disciplina del d. lgs. n. CP_1
231/2002, che ha recepito la direttiva comunitaria 2000/35/EC ed è stato novellato dal d. lgs. n. 192/2012, con cui l'Italia ha recepito la direttiva 2011/7/EU. Secondo la tesi dell'appellante, la decisione si porrebbe in contrasto con le disposizioni del diritto europeo che non prevedono il ricorso alla forma scritta ai fini della validità per i contratti tra imprese ed enti del comparto pubblico né l'adozione degli impegni di spesa. In particolare, la direttiva 2011/7/EU prevederebbe, in tesi, il diritto del creditore al pagamento degli interessi allorché “il creditore ha adempiuto ai propri obblighi” senza richiedere alcuna forma particolare per i contratti tra imprese e P.A. e per il solo fatto rappresentato dall'assolvimento dei propri obblighi da parte del creditore.
In via pregiudiziale, chiede, quindi, di rimettere alla CGUE la questione Pt_1
afferente la necessità della forma scritta per i contratti tra imprese ed enti della P.A. e l'adozione dell'impegno di spesa ai fini della validità della transazione commerciale tra imprese e enti della P.A., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il seguente quesito “se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/ec e n. 2011/7/eu e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della p.a. debbano rivestire la forma scritta ed essere accompagnati dall'impegno di spesa.” (pag. 12 atto di appello).
3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, ritiene che il primo giudice Pt_1
abbia errato nel ritenere che la prova del contratto non possa essere fornita a mezzo di
10 equipollenti, quali il riconoscimento operato dalla controparte o comportamenti concludenti.
Nella prospettazione di il aveva ricevuto le forniture, che aveva Pt_1 CP_1
continuato a richiedere;
il non sarebbe potuto rimanere senza forniture CP_1
indispensabili ai fini della collettività; il aveva pagato le fatture sottostanti le CP_1
note debito. Inoltre, essendo prestazioni periodiche con carattere continuativo l'impegno di spesa sarebbe “automatico” ai sensi dell'art. 183 co. 2 TUEL.
L'appellante chiede altresì la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 191 TUEL per violazione degli artt. 3, 24,
111 Costituzione.
3.3. Con il terzo motivo di impugnazione lamenta la violazione ad opera del Pt_1
Tribunale degli art. 115 e116 c.p.c. per aver ritenuto inesistente un valido titolo tra la società fornitrice e l'Ente comunale nonostante la mancata contestazione da parte del dell'erogazione delle forniture per il cui pagamento sono state emesse le CP_1
fatture, oltre che delle fatture stesse. Il comportamento del nella CP_1
prospettazione di è quindi incompatibile con una contestazione del titolo e Pt_1
integra gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia. sostiene di aver acquistato dalle società fornitrici cedenti anche gli interessi Pt_1
di mora relativi alle “note di debito” emesse in relazione al tardivo pagamento di altre fatture, diverse da quelle azionate in questa sede per il recupero del capitale, e che a ciascuna delle fatture è allegato un dettaglio di calcolo, non contestato dal nel CP_1
quale sono indicati il nominativo della società che l'aveva emessa, l'importo, la data di scadenza del termine di pagamento, da cui far decorrere gli interessi di mora;
Parte confrontando le date di scadenza dei pagamenti indicate da e le date dei mandati di pagamento prodotti da emerge il ritardo del pagamento ai fini del calcolo CP_1
degli interessi moratori.
3.4. Con il quarto motivo di appello, ritiene censurabile la sentenza per avere Pt_1
il Tribunale ritenuto non provate le date di inizio e fine decorrenza degli interessi di Parte mora di cui alle “note debito”, nonostante l'allegazione da parte di degli elementi
11 di calcolo posti a fondamento degli interessi fatturati con la Nota Debito;
secondo l'appellante, sarebbe onere di controparte contestare in modo analitico i conteggi posti a fondamento del calcolo degli interessi.
4. Si è costituito in giudizio il chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero CP_1
infondato il gravame proposto e, in ogni caso, non assolta la prova di sussistenza della legittimazione dell'appellante e non provato e in ogni caso non dovuto il credito azionato da dunque, di rigettare i motivi d'appello e confermare la sentenza Pt_1
di primo grado, condannando l'attrice al pagamento di compensi e spese legali del doppio grado di giudizio, in ragione della soccombenza.
Alla prima udienza del 13.5.2025 è stato disposto rinvio al 16.9.2025 per la rimessione della causa in decisione.
***
5. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal appellato, dal momento che l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, CP_1
contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché
l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
6. Il Collegio ritiene l'appello nel suo complesso infondato.
sebbene fondi la propria impugnazione sull'assenza di necessità della forma Pt_1
scritta ad substantiam per i contratti conclusi tra P.A. (nel caso di specie, CP_1
) e fornitore (EN Sole S.r.l.- l'unico rispetto al quale aveva chiesto il
[...]
pagamento delle fatture per il capitale) e reputi sufficiente ai fini della loro prova in giudizio la produzione delle fatture relative alla prestazioni erogate e/o comportamenti concludenti, non ha reiterato -né nell'atto introduttivo né in sede di precisazione delle conclusioni- la domanda proposta in primo grado con cui aveva richiesto la condanna
12 del al pagamento della sorte capitale per € 3.718,19, di cui alle Controparte_1
fatture emesse dalla società EN Sole S.r.l., le sole per le quali aveva proseguito il giudizio, circostanza questa che impedisce al Collegio di pronunciarsi sul punto (punto primo delle conclusioni presentate in sede di memoria n. 1).
Anche a non voler considerare dirimente tale omissione, costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico quello per cui la Pubblica Amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, vale a dire nella forma scritta (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. I,
11/11/2024, n. 28935): ciò, al fine di dare completa e concreta attuazione al principio costituzionale di buona amministrazione, agevolando l'esercizio dei controlli e tutelando le risorse degli Enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari senza adeguata copertura o senza preventiva valutazione dell'entità dell'obbligazione.
La forma scritta ad substantiam non è surrogabile da comportamenti concludenti (es. attuativi) né può operare il principio di non contestazione o le altre forme di prova quali quella testimoniale o le presunzioni, così come, trattandosi di forma scritta, non può essere sostituita neanche dal comportamento processuale delle parti;
ove essa manchi, dunque, vi è la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio ex art. 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 in materia di contabilità generale dello Stato e non suscettibile di sanatoria.
Il rilievo di nullità dei rapporti sottostanti l'emissione delle fatture per difetto di prova della stipula dei relativi contratti in forma scritta è tale da assorbire ogni altra questione prospettata, determinando il rigetto della domanda di di pagamento delle Pt_1
fatture a titolo di corrispettivo contrattuale, in ogni sua articolazione, ossia relativa anche agli accessori, siccome collegati al credito per capitale.
6.1. In ogni caso, va sottolineato che con il proposto appello non si confronta Pt_1
e non contesta quanto correttamente affermato dal Tribunale laddove ha evidenziato la mancata produzione non solo dei contratti di fornitura, ma anche delle stesse fatture
EN Sole S.r.l. per le quali era proseguito il giudizio di primo grado e di cui era stato richiesto il pagamento della sorte capitale (“si noti che con la prima memoria ex
13 articolo 183 comma 6 c.p.c. la parte attrice ha prodotto le fatture delle cedenti
e ma non le uniche per le quali ha proseguito il giudizio CP_2 Controparte_5
e cioè quelle di EN Sole s.r.l.) di cui, quindi, non è neppure dato conoscere l'effettiva esistenza, considerato che l'elenco delle Note di Debito per interessi da ritardato pagamento allegato è mero documento di formazione unilaterale, come tale del tutto inidoneo a costituire valida prova” cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
Ciò detto, parte appellante ha evidenziato l'opportunità di rimettere alla Corte di
Giustizia Europea la questione “se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/ec e n. 2011/7/eu e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della
p.a. debbano rivestire la forma scritta ed essere accompagnati dall'impegno di spesa”.
Al riguardo, occorre premettere che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 TFUE non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità. Il Giudice investito della richiesta di rinvio pregiudiziale ha dunque il
“potere-dovere di delibare la questione al fine di impegnare la Corte di Giustizia soltanto con questioni che siano effettivamente rilevanti e necessarie ai fini della decisione, ovvero che siano pertinenti e rilevanti nel caso concreto, non siano già state sollevate in riferimento a fattispecie analoghe, non siano manifestamente infondate”
(Cass. S.U. n. 20701/2013). Con riferimento alla fattispecie concreta si ritiene che il tema della applicabilità automatica degli interessi moratori agli enti locali che ritardino i pagamenti dovuti (oggetto della Direttiva n. 2011/7/EU) sia distinto rispetto a quello dei requisiti di validità dei contratti stipulati con tali enti e, quindi, che non vi sia interferenza né incompatibilità tra le disposizioni di cui ai D.L.vi n. 231/2002 e n.
192/2012 (che ha recepito la n. 2011/7/EU). Piuttosto, la validità dei contratti stipulati con gli enti locali costituisce presupposto per l'applicazione ad essi, nell'ordinamento italiano, della normativa di origine comunitaria in materia di interessi moratori. Ritiene, quindi, questa Corte che non sussistono elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole quanto all'interpretazione corretta del diritto dell'Unione.
14 Neppure si ritiene opportuno rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 T.U.E.L. per difetto del requisito di rilevanza nel caso di specie, in considerazione della mancata reiterazione nel presente grado di giudizio della domanda relativa al pagamento del capitale oggetto delle fatture EN
Sole S.r.l. e della mancanza di prova della relativa fornitura, di cui- si ripete- non sono state prodotte le relative fatture.
Gli ulteriori motivi d'appello sono assorbiti e superati dal preliminare rilievo della mancanza della domanda di condanna al pagamento del credito per capitale e sulla mancata produzione di documenti comprovanti il sottostante rapporto di fornitura e il mancato rispetto dei termini di pagamento da cui computare gli eventuali interessi richiesti, con conseguente integrale rigetto dell'appello proposto.
7. A tale rigetto consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del spese che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto Controparte_1
del valore della controversia, applicati i criteri indicati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 con i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la media complessità delle questioni trattate, e i valori minimi per la fase di trattazione consistente nella sola partecipazione all'udienza.
Quanto alle spese del primo grado, il si duole dell'avvenuta loro CP_1
compensazione, senza tuttavia aver proposto, sul punto, appello incidentale, per cui la relativa decisione non può essere esaminata dal Collegio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la Pt_1
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1317/24, pubblicata il 6.11.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la
15 fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 23 settembre 2025
Il consigliere istr. est. La Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente
dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
da
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche
[...] P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Bonalume (C.F.: , C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, C.F._3
corso Magenta n. 84, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Lorito (C.F. ), presso C.F._4
1 il cui indirizzo di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliato
( , giusta procura in atti;
Email_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1317/24, pubblicata il 6.11.2024, notificata il 9.11.2024, in materia di cessione dei crediti;
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Parte
“ “ ”), nel riportarsi ai pregressi scritti difensivi di parte, alla Parte_1
documentazione prodotta ed ai verbali di causa, insiste quindi per l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate come da proprio atto introduttivo del giudizio, che qui si intendano per riportate e trascritte1.” 1 “Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza n. 1317/24 pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio il 6.11.24 nel giudizio RG 6019/20 tra il e notificata Parte_1 CP_1 CP_1 al difensore di il 9.11.24 Parte_1 IN VIA PREGIUDIZIALE: rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione afferente la necessità della forma scritta e dell'adozione dell'impegno di spesa ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/EC e n. 2011/7/EU e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della P.A. debbano rivestire la forma scritta IN VIA PREGIUDIZIALE: rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 TUEL per le ragioni di cui in narrativa IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento in ordine all'esistenza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di
[...] nei confronti del : Parte_1 Controparte_1 Part CP_
• gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale di € 4.547,24 - portata dalle 8 fatture cedute a da CP_2
e e riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 1, azionata nel giudizio di primo grado
[...] CP_4Part da - al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza Part di pagamento di ciascuna fattura, scadenza di pagamento indicata da sin dalla citazione nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”): interessi pari ad € 129,42
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
interessi anatocistici pari ad € 51,62
• € 320 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 8 fatture
• € 8.652,50 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del della sorte capitale di CP_1 crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale di cui sopra: interessi fatturati mediante i documenti denominati Note Debito prodotti con la citazione sub doc. 4 e riepilogati nell'elenco che si produce sub doc. 2, nel cui dettaglio sono analiticamente indicate le fatture il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora di cui alle Note Debito al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4^ c.c. con decorrenza dalla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, trattandosi di interessi scaduti da almeno 6 mesi alla data di notifica della citazione
2 Per l'appellato : Controparte_1
“Piaccia, all'On.le Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis:
1) dichiarare inammissibile ovvero infondato il gravame proposto, per tutte le ragioni specificate in comparsa di costituzione e risposta;
2) in via gradata, ritenere in ogni caso non assolta la prova di sussistenza della legittimazione processuale e sostanziale dell'appellante e ritenere non provato e in ogni caso non dovuto il credito azionato da Parte_1
3) per l'effetto, rigettare i motivi d'appello, nell'ordine in cui sono proposti e confermare la sentenza di primo grado;
4) condannare la società attrice al pagamento di compensi e spese legali del doppio grado di giudizio, in ragione della soccombenza.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 17.12.2020 (di seguito, per Parte_1
brevità, , quale cessionaria di crediti in virtù di numerosi contratti di Pt_1
cessione pro soluto, conveniva innanzi al Tribunale di Busto Arsizio il CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore dei seguenti
[...]
importi:
a) Euro 4.547,24 per sorte capitale, in ragione del mancato pagamento di fatture emesse dalle società cedenti EN Sole S.r.l. e Soenergy S.r.l. per Controparte_5
forniture/prestazione di servizi erogate al (riepilogate nell'elenco di cui al doc. CP_1
3);
b) interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002 (BCE
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle predette Note Debito condannare il
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Parte_1 CP_1
della diversa somma ritenuta dovuta in relazione ai predetti crediti e, per l'effetto, condannare il
[...] CP_1
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta in relazione a tali crediti a titolo di capitale,
[...] Parte_1 interessi di mora, anche per Nota Debito, e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”
3 maggiorato di 8 punti percentuali), con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino al saldo, ceduti in forza dei medesimi contratti con i quali è stata ceduta la sorte capitale;
c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti da oltre sei mesi alla data della notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5
d. lgs. n. 231/2002 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione medesimo;
d) Euro 240,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 d.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento di n.
6 fatture costituenti la sorte capitale;
e) Euro 13.156,94 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui Parte alla lettera a) - interessi fatturati da mediante “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 4 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5;
f) interessi anatocistici “prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.” nella misura prevista dall'art. 5 d. lgs. n.
231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g) Euro 11.960,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 d. lgs. n. 231/2002 in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture (n. 299) il cui ritardato pagamento da parte del aveva CP_1
generato interessi di mora.
In via subordinata, chiedeva la condanna del al pagamento delle Pt_1 CP_1
diverse somme accertate in corso di causa, dovute per le medesime causali;
ove l'ente convenuto avesse sollevato contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande proposte in via principale o fossero stati formulati rilievi officiosi, chiedeva la condanna del al pagamento di un importo a Pt_1 CP_1
titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre
4 interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto e sino al saldo. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.1 Si costituiva tardivamente in giudizio il il quale chiedeva il Controparte_1
rigetto di tutte le domande proposte da con sua condanna ai sensi dell'art. Pt_1
96 c.p.c.
In particolare, eccepiva il difetto di legittimazione processuale e sostanziale attiva di per difetto di prova della cessione del credito e di ritualità della notifica della Pt_1
cessione all'ente (art. 1264 c.c.) e rilevava il mancato rispetto della disciplina prevista
- per le ipotesi in cui il debitore ceduto è Pubblica Amministrazione - dagli artt. 69 co.
1 e 3 e 70 commi 1, 2, 3 R.D. 2440/1923, dall'art. 9 L. 2248/1865 All. E, applicabile ai contratti ancora in corso di esecuzione, dall'art. 1 L. 52/1991 in tema di cessione dei crediti di impresa e dall'art. 106 co. 13 del Codice dei contratti pubblici.
Il Comune di eccepiva inoltre la mancanza di prova della dedotta cessione CP_1
a del diritto di pretendere interessi moratori, anatocistici e altri accessori Pt_1
comunque denominati, formulando una serie di specifiche eccezioni.
In particolare, l'Ente locale sosteneva la prescrizione dei crediti di cui alle fatture EN
Sole S.r.l. n. 930010757 del 29.04.2009 di € 1.771,13 e n. 930011208 del 30.05.2009 di € 1.947,06 per avvenuto decorso del termine quinquennale decorrente dalla data di emissione delle fatture e rilevava che le prestazioni dedotte nelle stesse non fossero mai state eseguite. Riteneva inesistente l'obbligazione di pagamento nei confronti di
EN Sole S.r.l. (e di eventuali aventi causa di quest'ultima) perché, in conseguenza dell'inadempimento delle prestazioni dedotte nelle fatture, non era stato assunto alcun impegno di spesa da parte del (art. 191 T.U.E.L.); gli altri importi legati alle CP_1
fatture Soenergy S.r.l. e di cui all'all. 3 di erano estinti per CP_4 Pt_1
adempimento spontaneo del debitore e, dunque, per le fatture di e di CP_2 [...]
non erano dovuti gli interessi moratori né gli indennizzi ex art. 6 D.Lgs n. CP_4
231/2002, essendo stato l'importo di Euro 40,00 già versato dal per ciascuna CP_1
fattura di cui all'all. 3 dell'atto di citazione.
5 Il rilevava altresì l'infondatezza della richiesta di pagamento di interessi CP_1
moratori per Euro 13.146,94 (relativi alle fatture n. 90003981 del 23/04/2018 di Euro di 1.199,10; n. 90011616 del 24/10/2018 di Euro 7.453,40 e n. 90014058 del
22/10/2020 di Euro 4.504,44), per mancanza di prova della cessione. Analogamente sosteneva l'infondatezza delle richieste sopraelencate alle lettere f) e g).
Infine, il contestava anche la domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. CP_1
poiché la legittimazione a proporre azione di ingiustificato arricchimento spetta al cessionario del contratto piuttosto che al cessionario del credito;
inoltre, essendo il debitore ceduto un ente pubblico locale, varrebbe la preclusione di cui all'art. 191
TUEL. Comunque, mancava la prova che l'Ente comunale si fosse avvantaggiato dell'erogazione di energia elettrica indicata nelle fatture asseritamente cedute.
1.2 Con il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 dichiarava Pt_1
espressamente di proseguire il giudizio limitatamente ai seguenti importi “- € 3.718,19 per sorte capitale, di cui alle fatture emesse dalla società EN Sole S.r.l., come riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 9 Sono altresì dovute le seguenti somme: - gli interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna
“Data Scadenza”), nei quali sono indicate anche le fatture azionate con residuo “0”
– sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta intera sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione - € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per
6 ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo - € 8.552,50 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' convenuto, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_6
insoluta, come da prospetti che si depositano ora sub doc. 10 - gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato
a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione. - € 11.960,00 quale importo dovuto ai sensi dell'art.6, comma 2, del
D.LGS n.231/02 come novellato dal D.LGS n. 192/12 corrispondente all'importo di €
40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo” (cfr. pag. 3 memoria n. 1 . Pt_1
2. Con sentenza n. 660/2024 il Tribunale rigettava le domande proposte da Pt_1
escludendo che potessero essere riconosciute le somme richieste a titolo di capitale, per interessi sul medesimo e sulle fatture asseritamente pagate in ritardo, oltre che per ulteriori interessi anatocistici o, ancora, il risarcimento forfettario previsto dall'art. 6
d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
Anzitutto, il primo giudice riteneva non potesse esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dal per essersi quest'ultimo tardivamente costituito in giudizio. CP_1
Quanto all'eccezione di inesistenza della documentazione contrattuale relativa alle forniture le cui fatture erano richieste in pagamento, eccezione questa rilevabile d'ufficio, il Tribunale rilevava l'assenza di produzione di un valido contratto redatto
7 per iscritto secondo le previsioni di cui agli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923 e, quindi,
l'assenza di prova dell'impegno contabile assunto dall'Ente locale e dell'attestazione della copertura finanziaria per le prestazioni per cui è causa, così come previsto dall'art. 191 d.lgs. 267/2000 (c.d. . Sottolineava, in particolare il Tribunale che CP_7
secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità la previsione di cui all'art. 191 comma 1 TUEL è nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (ex plurimis Cass. Sez. Un. 12195/2005 e seg.), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e della comunicazione al terzo interessato dell'impegno contabile registrato nel bilancio e relativa copertura finanziaria, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. Il Tribunale quindi, riteneva necessario, ai fini della validità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del D.Lgs 267/2000, rilevando come nel caso di specie non fosse stata fornita la prova dell'impegno di spesa assunto dal in relazione alle CP_1
prestazioni oggetto di causa.
Osservava il primo giudice che la produzione delle sole fatture o dell'altra documentazione prodotta era inidonea ad integrare il requisito formale richiesto per Parte legge, sottolineando inoltre che non aveva prodotto neppure le fatture oggetto della domanda così come ridotta in sede di memoria istruttoria n. 1, ovvero quelle di
, valutando l'allegato elenco delle “Note di Debito” per interessi da ritardato CP_3
pagamento un mero documento di formazione unilaterale, come tale del tutto inidoneo a costituire valida prova.
Aggiungeva inoltre il Tribunale che “il credito per interessi richiede la dimostrazione del dies a quo – ossia quello di decorrenza degli interessi, coincidente, per inciso, non con la data di emissione della fattura, bensì con quella di effettiva comunicazione della stessa al debitore, evenienza del tutto indimostrata – e di quello ad quem, ovvero del
8 giorno in cui, pagata la sorte capitale, si interrompe di conseguenza la decorrenza degli accessori.
Anche per quegli estremi, il solo elenco allegato da è prima facie Parte_1
inidoneo ad integrare prova processuale dei prefati fatti costitutivi del credito per interessi moratori”.
Sulla scorta di tali plurime considerazioni, il Tribunale rigettava tutte le domande Parte avanzate da ritenendo di non poter riconoscere le somme richieste, “né a titolo di capitale e neppure per interessi sul medesimo e sulle fatture asseritamente pagate in ritardo, oltre che, ovviamente, per ulteriori interessi anatocistici dopo la scadenza semestrale del presunto credito, o, ancora, il risarcimento forfettario di 40 euro per ogni fattura, previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
Quest'ultimo, per inciso, rimaneva comunque non dovuto per le note di debito, che sono differenti dalle fatture”. Aggiungeva infine il primo giudice, “Né può dirsi che rilevi la mancata contestazione della effettiva ricezione delle forniture, poiché le prestazioni eseguite in base a contratto nullo, al più, possono essere oggetto di restituzione, siccome prive di causa adquirendi, ma non legittimano la richiesta di pagamento del relativo corrispettivo”.
Quanto alla domanda subordinata di indebito arricchimento proposta da Parte_1
il Tribunale sottolineava i seguenti profili i) era dubbio che la cessionaria potesse
[...]
considerarsi legittimata a proporla ii) comunque difettava il requisito della sussidiarietà poiché nell'ipotesi in cui non vi sia un contratto valido tra la P.A. per violazione del disposto dell'art. 191 TUEL il rapporto contrattuale si crea fra il privato e l'amministratore o funzionario che, con la sua condotta, in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, realizza una vera e propria frattura del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica (Cass., sez. I, 4 gennaio
2017, n. 80).
9 Il Tribunale riteneva assenti i presupposti per la condanna di parte attrice alla liquidazione di una somma ex art. 96 c.p.c. e compensava le spese di giudizio tra le parti.
3. Con atto di appello debitamente notificato a controparte, interponeva Pt_1
gravame, affidato a quattro distinti motivi.
3.1. Con il primo motivo l'appellante ritiene censurabile la sentenza per aver il giudice erroneamente ritenuto necessaria la forma scritta ad substantiam per il contratto tra la società fornitrice cedente e il in contrasto con la disciplina del d. lgs. n. CP_1
231/2002, che ha recepito la direttiva comunitaria 2000/35/EC ed è stato novellato dal d. lgs. n. 192/2012, con cui l'Italia ha recepito la direttiva 2011/7/EU. Secondo la tesi dell'appellante, la decisione si porrebbe in contrasto con le disposizioni del diritto europeo che non prevedono il ricorso alla forma scritta ai fini della validità per i contratti tra imprese ed enti del comparto pubblico né l'adozione degli impegni di spesa. In particolare, la direttiva 2011/7/EU prevederebbe, in tesi, il diritto del creditore al pagamento degli interessi allorché “il creditore ha adempiuto ai propri obblighi” senza richiedere alcuna forma particolare per i contratti tra imprese e P.A. e per il solo fatto rappresentato dall'assolvimento dei propri obblighi da parte del creditore.
In via pregiudiziale, chiede, quindi, di rimettere alla CGUE la questione Pt_1
afferente la necessità della forma scritta per i contratti tra imprese ed enti della P.A. e l'adozione dell'impegno di spesa ai fini della validità della transazione commerciale tra imprese e enti della P.A., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il seguente quesito “se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/ec e n. 2011/7/eu e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della p.a. debbano rivestire la forma scritta ed essere accompagnati dall'impegno di spesa.” (pag. 12 atto di appello).
3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, ritiene che il primo giudice Pt_1
abbia errato nel ritenere che la prova del contratto non possa essere fornita a mezzo di
10 equipollenti, quali il riconoscimento operato dalla controparte o comportamenti concludenti.
Nella prospettazione di il aveva ricevuto le forniture, che aveva Pt_1 CP_1
continuato a richiedere;
il non sarebbe potuto rimanere senza forniture CP_1
indispensabili ai fini della collettività; il aveva pagato le fatture sottostanti le CP_1
note debito. Inoltre, essendo prestazioni periodiche con carattere continuativo l'impegno di spesa sarebbe “automatico” ai sensi dell'art. 183 co. 2 TUEL.
L'appellante chiede altresì la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 191 TUEL per violazione degli artt. 3, 24,
111 Costituzione.
3.3. Con il terzo motivo di impugnazione lamenta la violazione ad opera del Pt_1
Tribunale degli art. 115 e116 c.p.c. per aver ritenuto inesistente un valido titolo tra la società fornitrice e l'Ente comunale nonostante la mancata contestazione da parte del dell'erogazione delle forniture per il cui pagamento sono state emesse le CP_1
fatture, oltre che delle fatture stesse. Il comportamento del nella CP_1
prospettazione di è quindi incompatibile con una contestazione del titolo e Pt_1
integra gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia. sostiene di aver acquistato dalle società fornitrici cedenti anche gli interessi Pt_1
di mora relativi alle “note di debito” emesse in relazione al tardivo pagamento di altre fatture, diverse da quelle azionate in questa sede per il recupero del capitale, e che a ciascuna delle fatture è allegato un dettaglio di calcolo, non contestato dal nel CP_1
quale sono indicati il nominativo della società che l'aveva emessa, l'importo, la data di scadenza del termine di pagamento, da cui far decorrere gli interessi di mora;
Parte confrontando le date di scadenza dei pagamenti indicate da e le date dei mandati di pagamento prodotti da emerge il ritardo del pagamento ai fini del calcolo CP_1
degli interessi moratori.
3.4. Con il quarto motivo di appello, ritiene censurabile la sentenza per avere Pt_1
il Tribunale ritenuto non provate le date di inizio e fine decorrenza degli interessi di Parte mora di cui alle “note debito”, nonostante l'allegazione da parte di degli elementi
11 di calcolo posti a fondamento degli interessi fatturati con la Nota Debito;
secondo l'appellante, sarebbe onere di controparte contestare in modo analitico i conteggi posti a fondamento del calcolo degli interessi.
4. Si è costituito in giudizio il chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero CP_1
infondato il gravame proposto e, in ogni caso, non assolta la prova di sussistenza della legittimazione dell'appellante e non provato e in ogni caso non dovuto il credito azionato da dunque, di rigettare i motivi d'appello e confermare la sentenza Pt_1
di primo grado, condannando l'attrice al pagamento di compensi e spese legali del doppio grado di giudizio, in ragione della soccombenza.
Alla prima udienza del 13.5.2025 è stato disposto rinvio al 16.9.2025 per la rimessione della causa in decisione.
***
5. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal appellato, dal momento che l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, CP_1
contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché
l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
6. Il Collegio ritiene l'appello nel suo complesso infondato.
sebbene fondi la propria impugnazione sull'assenza di necessità della forma Pt_1
scritta ad substantiam per i contratti conclusi tra P.A. (nel caso di specie, CP_1
) e fornitore (EN Sole S.r.l.- l'unico rispetto al quale aveva chiesto il
[...]
pagamento delle fatture per il capitale) e reputi sufficiente ai fini della loro prova in giudizio la produzione delle fatture relative alla prestazioni erogate e/o comportamenti concludenti, non ha reiterato -né nell'atto introduttivo né in sede di precisazione delle conclusioni- la domanda proposta in primo grado con cui aveva richiesto la condanna
12 del al pagamento della sorte capitale per € 3.718,19, di cui alle Controparte_1
fatture emesse dalla società EN Sole S.r.l., le sole per le quali aveva proseguito il giudizio, circostanza questa che impedisce al Collegio di pronunciarsi sul punto (punto primo delle conclusioni presentate in sede di memoria n. 1).
Anche a non voler considerare dirimente tale omissione, costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico quello per cui la Pubblica Amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, vale a dire nella forma scritta (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. I,
11/11/2024, n. 28935): ciò, al fine di dare completa e concreta attuazione al principio costituzionale di buona amministrazione, agevolando l'esercizio dei controlli e tutelando le risorse degli Enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari senza adeguata copertura o senza preventiva valutazione dell'entità dell'obbligazione.
La forma scritta ad substantiam non è surrogabile da comportamenti concludenti (es. attuativi) né può operare il principio di non contestazione o le altre forme di prova quali quella testimoniale o le presunzioni, così come, trattandosi di forma scritta, non può essere sostituita neanche dal comportamento processuale delle parti;
ove essa manchi, dunque, vi è la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio ex art. 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 in materia di contabilità generale dello Stato e non suscettibile di sanatoria.
Il rilievo di nullità dei rapporti sottostanti l'emissione delle fatture per difetto di prova della stipula dei relativi contratti in forma scritta è tale da assorbire ogni altra questione prospettata, determinando il rigetto della domanda di di pagamento delle Pt_1
fatture a titolo di corrispettivo contrattuale, in ogni sua articolazione, ossia relativa anche agli accessori, siccome collegati al credito per capitale.
6.1. In ogni caso, va sottolineato che con il proposto appello non si confronta Pt_1
e non contesta quanto correttamente affermato dal Tribunale laddove ha evidenziato la mancata produzione non solo dei contratti di fornitura, ma anche delle stesse fatture
EN Sole S.r.l. per le quali era proseguito il giudizio di primo grado e di cui era stato richiesto il pagamento della sorte capitale (“si noti che con la prima memoria ex
13 articolo 183 comma 6 c.p.c. la parte attrice ha prodotto le fatture delle cedenti
e ma non le uniche per le quali ha proseguito il giudizio CP_2 Controparte_5
e cioè quelle di EN Sole s.r.l.) di cui, quindi, non è neppure dato conoscere l'effettiva esistenza, considerato che l'elenco delle Note di Debito per interessi da ritardato pagamento allegato è mero documento di formazione unilaterale, come tale del tutto inidoneo a costituire valida prova” cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
Ciò detto, parte appellante ha evidenziato l'opportunità di rimettere alla Corte di
Giustizia Europea la questione “se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/ec e n. 2011/7/eu e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della
p.a. debbano rivestire la forma scritta ed essere accompagnati dall'impegno di spesa”.
Al riguardo, occorre premettere che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 TFUE non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità. Il Giudice investito della richiesta di rinvio pregiudiziale ha dunque il
“potere-dovere di delibare la questione al fine di impegnare la Corte di Giustizia soltanto con questioni che siano effettivamente rilevanti e necessarie ai fini della decisione, ovvero che siano pertinenti e rilevanti nel caso concreto, non siano già state sollevate in riferimento a fattispecie analoghe, non siano manifestamente infondate”
(Cass. S.U. n. 20701/2013). Con riferimento alla fattispecie concreta si ritiene che il tema della applicabilità automatica degli interessi moratori agli enti locali che ritardino i pagamenti dovuti (oggetto della Direttiva n. 2011/7/EU) sia distinto rispetto a quello dei requisiti di validità dei contratti stipulati con tali enti e, quindi, che non vi sia interferenza né incompatibilità tra le disposizioni di cui ai D.L.vi n. 231/2002 e n.
192/2012 (che ha recepito la n. 2011/7/EU). Piuttosto, la validità dei contratti stipulati con gli enti locali costituisce presupposto per l'applicazione ad essi, nell'ordinamento italiano, della normativa di origine comunitaria in materia di interessi moratori. Ritiene, quindi, questa Corte che non sussistono elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole quanto all'interpretazione corretta del diritto dell'Unione.
14 Neppure si ritiene opportuno rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 T.U.E.L. per difetto del requisito di rilevanza nel caso di specie, in considerazione della mancata reiterazione nel presente grado di giudizio della domanda relativa al pagamento del capitale oggetto delle fatture EN
Sole S.r.l. e della mancanza di prova della relativa fornitura, di cui- si ripete- non sono state prodotte le relative fatture.
Gli ulteriori motivi d'appello sono assorbiti e superati dal preliminare rilievo della mancanza della domanda di condanna al pagamento del credito per capitale e sulla mancata produzione di documenti comprovanti il sottostante rapporto di fornitura e il mancato rispetto dei termini di pagamento da cui computare gli eventuali interessi richiesti, con conseguente integrale rigetto dell'appello proposto.
7. A tale rigetto consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del spese che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto Controparte_1
del valore della controversia, applicati i criteri indicati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 con i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la media complessità delle questioni trattate, e i valori minimi per la fase di trattazione consistente nella sola partecipazione all'udienza.
Quanto alle spese del primo grado, il si duole dell'avvenuta loro CP_1
compensazione, senza tuttavia aver proposto, sul punto, appello incidentale, per cui la relativa decisione non può essere esaminata dal Collegio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la Pt_1
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1317/24, pubblicata il 6.11.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la
15 fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 23 settembre 2025
Il consigliere istr. est. La Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
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