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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
6/2025 RG PROC. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice rel.
Enrico Legnini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 6/2025 RG PROC. UNIT. promosso da
SPECIAL GARDANT S.p.A., società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di doValue S.p.A., con sede in Roma, via Curtatone n. 3, non in proprio ma nella qualità di mandataria - succeduta a Credito Fondiario Spa - della società Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mannocchi;
RICORRENTE
nei confronti di
TEKNO EDI LG S.R.L.UNIPERSONALE, con sede in CAMMARATA (AG) VIA LATINA 1 cap
92022 Partita IVA e CF: 02401780842, avente ad oggetto “esercizio dell'industria, delle costruzioni in genere da assumersi da pubbliche amministrazioni e da privati…”
RESISTENTE CONTUMACE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di TEKNO EDI LG S.R.L. UNIPERSONALE;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
considerato che
il resistente non si è costituito e verificata la rituale notificazione ai sensi
1 dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,
2 e 121 CCI;
rilevato che il creditore istante vanta un credito di € 287.033,06 al netto degli incassi ricevuti in seno alla procedura esecutiva NRE 16/2016 pendente presso il Tribunale di
Agrigento, quale importo derivante da : - quanto ad € 78.378,15 quale saldo debitore del mutuo ipotecario del 3.05.2007 a rogito Notaio Giovanni Saporito rep. 10407/3652, al netto dell'incasso ricevuto in sede di riparto nella procedura esecutiva NRE 16/2016 in cui veniva escussa l'ipoteca; - quanto ad € 86.339,27 quale saldo debitore del conto anticipi 033525706 - quanto ad € 122.315,64 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente affidato n. 1357;
ritenuto che
TEKNO EDI LG S.R.L. UNIPERSONALE versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: esposizione debitoria verso l'istante, mancato deposito delle scritture contabili sin dall'anno 2010 (v. visura camerale in atti), debiti fiscali per oltre
107.000,00 (v. estratto conto Agenzia delle Entrate); rilevato dunque che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI e, per altro verso la resistente non ha dimostrato ai sensi dell'art. 121, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TEKNO EDI LG S.R.L.UNIPERSONALE, con sede in CAMMARATA (AG) VIA LATINA 1 cap 92022 Partita IVA e CF: 02401780842, avente ad oggetto “esercizio dell'industria, delle costruzioni in genere da assumersi da pubbliche amministrazioni e da privati…”
nomina la dott.ssa Silvia Capitano Giudice Delegato per la procedura nomina la dr.ssa Domenica Zagrì con studio in Licata Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico
2 entro due giorni dalla comunicazione della autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, il 10 luglio 2025 ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale 3 indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 29/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice rel.
Enrico Legnini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 6/2025 RG PROC. UNIT. promosso da
SPECIAL GARDANT S.p.A., società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di doValue S.p.A., con sede in Roma, via Curtatone n. 3, non in proprio ma nella qualità di mandataria - succeduta a Credito Fondiario Spa - della società Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mannocchi;
RICORRENTE
nei confronti di
TEKNO EDI LG S.R.L.UNIPERSONALE, con sede in CAMMARATA (AG) VIA LATINA 1 cap
92022 Partita IVA e CF: 02401780842, avente ad oggetto “esercizio dell'industria, delle costruzioni in genere da assumersi da pubbliche amministrazioni e da privati…”
RESISTENTE CONTUMACE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di TEKNO EDI LG S.R.L. UNIPERSONALE;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
considerato che
il resistente non si è costituito e verificata la rituale notificazione ai sensi
1 dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,
2 e 121 CCI;
rilevato che il creditore istante vanta un credito di € 287.033,06 al netto degli incassi ricevuti in seno alla procedura esecutiva NRE 16/2016 pendente presso il Tribunale di
Agrigento, quale importo derivante da : - quanto ad € 78.378,15 quale saldo debitore del mutuo ipotecario del 3.05.2007 a rogito Notaio Giovanni Saporito rep. 10407/3652, al netto dell'incasso ricevuto in sede di riparto nella procedura esecutiva NRE 16/2016 in cui veniva escussa l'ipoteca; - quanto ad € 86.339,27 quale saldo debitore del conto anticipi 033525706 - quanto ad € 122.315,64 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente affidato n. 1357;
ritenuto che
TEKNO EDI LG S.R.L. UNIPERSONALE versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: esposizione debitoria verso l'istante, mancato deposito delle scritture contabili sin dall'anno 2010 (v. visura camerale in atti), debiti fiscali per oltre
107.000,00 (v. estratto conto Agenzia delle Entrate); rilevato dunque che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI e, per altro verso la resistente non ha dimostrato ai sensi dell'art. 121, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TEKNO EDI LG S.R.L.UNIPERSONALE, con sede in CAMMARATA (AG) VIA LATINA 1 cap 92022 Partita IVA e CF: 02401780842, avente ad oggetto “esercizio dell'industria, delle costruzioni in genere da assumersi da pubbliche amministrazioni e da privati…”
nomina la dott.ssa Silvia Capitano Giudice Delegato per la procedura nomina la dr.ssa Domenica Zagrì con studio in Licata Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico
2 entro due giorni dalla comunicazione della autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, il 10 luglio 2025 ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale 3 indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 29/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
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