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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11830/2024 , introdotta da
(COMO (CO), 12/07/1965), c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. CLARONI SILVIA;
C.F._1
(SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN), 28/01/1957), CP_1
c.f. , con il patrocinio dell'avv. CLARONI SILVIA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2009, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. I figli e , ormai maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 indipendenti, rimangono collocati abitativamente presso l'attuale domicilio materno di Via Prenestina 95 in Roma. Potranno frequentare il padre concordando personalmente le tempistiche di frequentazione.
2. Il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di euro 300,00 cad. al domicilio di lei, entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutato a far data dall'omologa di separazione e con successiva rivalutazione annuale, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat.
3. Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al 50% con applicazione del Protocollo di Intesa del Tribunale Civile di Roma del 14 dicembre 2017.”
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 29/07/1994, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11830/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Capena (Roma) in data 29/07/1994 tra (COMO (CO), 12/07/1965) e Parte_1 (SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN), 28/01/1957) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capena al n.
3, Parte I, Serie /, Ufficio 1, Anno 1994, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 16/12/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11830/2024 , introdotta da
(COMO (CO), 12/07/1965), c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. CLARONI SILVIA;
C.F._1
(SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN), 28/01/1957), CP_1
c.f. , con il patrocinio dell'avv. CLARONI SILVIA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2009, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. I figli e , ormai maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 indipendenti, rimangono collocati abitativamente presso l'attuale domicilio materno di Via Prenestina 95 in Roma. Potranno frequentare il padre concordando personalmente le tempistiche di frequentazione.
2. Il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di euro 300,00 cad. al domicilio di lei, entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutato a far data dall'omologa di separazione e con successiva rivalutazione annuale, secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat.
3. Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al 50% con applicazione del Protocollo di Intesa del Tribunale Civile di Roma del 14 dicembre 2017.”
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 29/07/1994, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11830/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Capena (Roma) in data 29/07/1994 tra (COMO (CO), 12/07/1965) e Parte_1 (SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN), 28/01/1957) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capena al n.
3, Parte I, Serie /, Ufficio 1, Anno 1994, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 16/12/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi