Ordinanza collegiale 17 ottobre 2022
Sentenza 13 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2024
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2022, proposto da
EN AG, AN IS VA, CO RE, LA RE, ER RE, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Rotondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto n. 2694/20 della Corte di Appello di ER;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa AN Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con sentenza di questa Sezione n. 345/2023, depositata in data 13 febbraio 2023, il ricorso specificato in epigrafe è stato accolto, ordinando al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento “ in favore di EN AG e AN IS VA della somma di euro 1.706,00 ciascuno, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, come statuito nell’azionato decreto della Corte d’Appello; - in favore di CO RE, ER RE e LA RE della somma di euro 1.706,00 ciascuno, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, come statuito nell’azionato decreto della Corte d’Appello, oltre al pagamento – pro quota ereditaria e nei limiti di rispettiva spettanza - della somma di euro 1.706,00 di pertinenza della de cuius, CE FF ”; contestualmente è stato nominato, per il caso di perdurante inadempimento, il commissario ad acta nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega;
- in data 9 novembre 2023 parte ricorrente ha rappresentato che il Ministero non ha provveduto al pagamento delle somme liquidate nel termine assegnato e che il designato commissario ad acta non si è attivato in via surrogatoria, nonostante le istanze in tal senso avanzate;
- con ordinanza n. 3161 del 29 dicembre 2023 sono stati chiesti chiarimenti al commissario ad acta in ordine alle circostanze di fatto evidenziate da parte ricorrente, in considerazione della perdurante mancata esecuzione dell’ordine di pagamento delle somme di denaro liquidate nel titolo azionato;
- in data 26 febbraio 2024 il commissario ad acta ha comunicato che “ Il decreto della Corte di Appello di cui all’oggetto è stato pagato, per la posizione dei ricorrenti, con OP (che si allegano) ”, depositando i mandati di pagamento emessi per i sig.ri EN AG, AN IS VA, CO RE, ER RE, LA RE e CE FF;
- con memorie del 9 aprile 2024, del 15 luglio 2024 e del 7 ottobre 2024 parte ricorrente ha segnalato che “ il Ministero ha provveduto al pagamento delle posizioni relative ai sigg.ri CO RE, ER RE, LA RE e AN IS VA ” e che tuttavia “ si è ancora in attesa del pagamento delle spettanze in qualità di eredi della sig.ra CE FF, deceduta dopo l’emissione del titolo, come acclarato anche dalla sentenza n. 345/23 di questo TAR, di nomina del Commissario ad Acta. Nonostante l’invio della modulistica prevista…ad oggi il Ministero non ha provveduto al pagamento pro quota agli eredi. Lo stesso è avvenuto per l’indennizzo liquidato al sig. AG EN, deceduto successivamente alla pronuncia; anche agli eredi dello stesso, nonostante l’invio della documentazione di legge … ad oggi non è stata versata alcuna somma ”;
- con ordinanza n. 1849 del 10 ottobre 2024 sono stati chiesti dettagliati chiarimenti sulle evoluzioni della vicenda da parte del commissario ad acta ;
- nessun chiarimento è tuttavia pervenuto dal commissario ad acta ;
- in data 14 dicembre 2024 parte ricorrente ha versato in atti nota del 15 novembre 2024 del resistente Ministero, con la quale si rappresenta che è stata avviata “ la fase istruttoria in favore dei beneficiari legittimari delle quote di pertinenza dei soggetti emarginati nelle more deceduti ” ( i.e. i signori AG EN e CE FF), richiedendo, ai fini del completamento dell’istruttoria, la trasmissione del “ certificato di decesso del sig. AG, deceduto successivamente alla pronuncia della sentenza de qua ” e del modello dsan eredi;
- in pari data, parte ricorrente ha dato atto “ che ad oggi non risulta allo scrivente difensore l’intervenuto pagamento, da parte del Ministero, a favore degli eredi dei sigg.ri EN AG e CE FF, per gli importi liquidati ai due de cuius nel decreto della Corte di Appello oggetto di ottemperanza ”, insistendo dunque per la sostituzione del Commissario ad acta ;
Considerato che alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 la causa è stata introitata in decisione previo avviso a verbale dell’inammissibilità del reclamo per la parte in cui i ricorrenti agiscono nella qualità di eredi del sig. AG EN;
Ritenuto che il reclamo:
- deve essere dichiarato inammissibile per la parte in cui i ricorrenti agiscono in qualità di eredi del sig. AG EN, considerato che le dichiarazioni “DSAN-eredi” sono state trasmesse in data 1° luglio 2024, posteriormente alla proposizione del reclamo, notificato in data 29 dicembre 2023;
- deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle somme spettanti in proprio ai ricorrenti sigg.ri CO RE, ER RE, LA RE e AN IS VA, per i quali – come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente – i pagamenti dovuti risultano effettuati;
- deve essere accolto per la parte in cui i ricorrenti agiscono in qualità di eredi della sig.ra CE FF, tenuto conto dell’ordine recato in sentenza e del periodo trascorso dalla scadenza del termine originariamente assegnato; per l’effetto, deve ordinarsi al Commissario ad acta di effettuare il pagamento delle somme dovute – nei limiti in cui le citate somme non sono state ancora corrisposte e, dunque, detratti i pagamenti eventualmente già effettuati - entro il termine massimo di 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
Ritenuto che sussistano, anche stante l’esito complessivo della lite, i presupposti per compensare le spese della presente fase incidentale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima) dispone come in parte motiva.
Compensa le spese per la presente fase incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
AN Saporito, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Saporito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO