CASS
Ordinanza 11 maggio 2021
Ordinanza 11 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/05/2021, n. 18257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18257 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: AG RN OM nato il [...] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18257 Anno 2021 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 23/03/2021 Il Presidente Luigr)Agos inacchio Il Coi/ si re estensore mo Perr. 115-32561/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione autenticata dal difensore. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delfg ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna «dl.J ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18257 Anno 2021 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 23/03/2021 Il Presidente Luigr)Agos inacchio Il Coi/ si re estensore mo Perr. 115-32561/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione autenticata dal difensore. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delfg ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna «dl.J ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2021.